60.2016.104
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. Pericolo di recidiva visti i diversi precedenti penali per rapina e il progetto di reinserimento al suo pa
27 aprile 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.104
Lugano
27 aprile 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 6/8.4.2016 presentato da
RE
1
contro
la decisione 24.3.2016 emanata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione
della pena, mediante la quale non ha concesso la liberazione condizionale (inc.
GPC __________);
richiamato lo scritto 8/12.4.2016 del Ministero
pubblico della Confederazione, mediante il quale non presenta osservazioni al
gravame e si rimette al prudente apprezzamento della Corte;
richiamato
lo scritto 15/18.4.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il
quale non presenta osservazioni al gravame e si rimette all’autorevole giudizio
della Corte;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.Con sentenza
28.10.2014 il Tribunale penale federale, con procedura abbreviata (art. 358 ss.
CPP), ha riconosciuto RE 1 (__________1971) autore colpevole di rapina, furto
d’uso di un veicolo, guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione
o senza assicurazione per la responsabilità civile, infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti, tentata infrazione alla LF sulle armi e ricettazione.
Lo
ha condannato ad una pena detentiva di 4 anni, dedotto il carcere preventivo
sofferto (dal 30.7.2013 al 28.10.2014), oltre al pagamento di una multa di CHF
500.-- (inc. TPF SK.__________).
Il
Tribunale penale federale ha designato il Cantone Ticino quale cantone
d’esecuzione ex art. 74 LOAP.
La
sentenza è passata in giudicato. Nel gennaio 2015 il condannato ha provveduto a
pagare la multa.
b. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della
pena, con decisione 19.1.2015 ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione
chiusa (inc. GPC __________).
In
particolare il giudice ha ritenuto concreto il rischio di fuga del reclamante,
essendo egli cittadino straniero e senza alcun legame rilevante con il nostro
territorio. Inoltre, visto il di lui passato recidivistico in Italia, ha
altresì concluso per l’esistenza di un concreto rischio di recidiva.
Nel
medesimo giudizio il magistrato, dedotti 456 giorni di carcere preventivo e ritenuto
che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 28.10.2014, ha determinato i
seguenti termini di espiazione della pena: 2/3 al 28.3.2016, fine pena il 28.7.2017.
c. Contro
tale decisione era insorto RE 1, con reclamo 22/23.1.2015. Questa Corte, con
decisione del 20.7.2015, ha respinto il reclamo (inc. CRP __________).
d. Nell’imminenza
del raggiungimento dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha avviato la procedura per decidere l’eventuale concessione
o meno della liberazione condizionale, e ha sentito RE 1 in data 11.2.2016. La
Direzione delle strutture carcerarie ha espresso preavviso favorevole alla liberazione,
così come l’UAR. Il servizio medico/psicologico ha precisato che RE 1 non è
seguito dal loro servizio. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi
ha per contro espresso parere sfavorevole.
e. Con
decisione 24.3.2016 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti
coercitivi non ha concesso a RE 1 la liberazione condizionale.
Diversi
Fatti
i motivi a fondamento della sua decisione: il passato recidivista del reclamante;
l’inefficacia delle pene già espiate, che non avrebbero avuto un effetto
dissuasivo; la prospettata convivenza con la compagna non apporterebbe elementi
favorevoli, per il di lei coinvolgimento nel medesimo procedimento; il progetto
di attività lavorativa non apparirebbe sufficientemente concreto, ma, anzi,
sarebbe piuttosto vago e nient’affatto lineare; la difficoltà del reclamante
nel rispettare le regole, che risulterebbe dalle sanzioni disciplinari subite
durante l’espiazione.
Per
questi motivi il magistrato non ha ritenuto date le condizioni per la liberazione
condizionale, mancando elementi per formulare anche solo una prognosi non
sfavorevole quo al rischio di recidiva.
f. Con
il proprio gravame, RE 1 censura anzitutto le considerazioni negative sulle sue
prospettive di lavoro e di reinserimento, espresse dalla Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi, e fatte proprie dal giudice dei
provvedimenti coercitivi. Indica che il progetto lavorativo ha subito
un’evoluzione nel corso dei 18 mesi di espiazione: l’inziale prospettiva di
un’attività di parrucchiere (per sfruttare le esperienze acquisite in passato)
sarebbe poi evoluta nell’intenzione di svolgere un’attività di vendita di
frutta e verdura, per realizzare la quale avrebbe seguito anche un corso sulla
creazione di un’azienda. Nell’imminenza della liberazione, e su consiglio di
un’assistente sociale, per l’immediato avrebbe trovato un posto di lavoro in un
autolavaggio, come attestato da un documento inviato ma non considerato dal
magistrato nella decisione impugnata.
Nel
gravame il reclamante prende poi posizione sulle tre sanzioni disciplinari a
lui comminate durante l’attuale espiazione, rinviando per il resto al preavviso
favorevole espresso dalla Direzione delle strutture carcerarie.
Per
il contesto familiare in cui andrebbe a vivere, il reclamante fa riferimento
alle prese di posizione dell’UAR che, contrariamente al magistrato, l’ha
giudicato un solido e positivo appoggio.
Ricorda
infine di aver dato il proprio consenso per lasciare il nostro paese.
Conclude
chiedendo la concessione della liberazione condizionale.
g. Va
ricordato che, a carico del reclamante sono state emesse due decisioni amministrative:
il 7.8.2015 una decisione di allontanamento; l’8.1.2016, una decisione di divieto
d’entrata valido fino al 7.1.2031.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −
in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG −
la competenza, fra l'altro, di decidere la liberazione condizionale da una pena
detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrato
il 7/8.4.2016 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 24.3.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), notificata al reclamante
il 29.3.2016, il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12
cpv. 1 lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre
mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.03
, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si
esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,
p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).
Si
passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento
futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF
6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,
consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi
in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,
così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la
sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV
201, consid. 2.2.).
2.4
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,
consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del
9.07.2009
consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK
Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti
per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque
liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare
il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche
l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva
che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità
personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha
perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.).
Di
fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da
regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,
consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.
Nel presente caso, è pacificamente adempiuta la prima
condizione, in quanto dal 28.3.2016 sono stati espiati 2/3 della pena da
scontare.
Per
contro, il comportamento in carcere del reclamante è stato complessivamente
positivo, ma comunque costellato da 3 provvedimenti disciplinari, che dimostra
una certa difficoltà nell’accettazione delle regole, ma non sono di gravità
tale per ritenere non adempiuta questa condizione.
Ardua,
e da approfondire, è la formulazione di una prognosi positiva, non sfavorevole
o negativa (o sfavorevole).
4.
4.1.
Per il magistrato, la prognosi per il
reclamante sarebbe negativa per il
passato recidivista; per l’inefficacia (come elemento dissuasivo) delle pene
già espiate, per una prospettata convivenza non favorevole (visto il
coinvolgimento della compagna nel medesimo procedimento), per un progetto di
attività lavorativa non sufficientemente concreto, e per le difficoltà del
reclamante nel rispettare le regole (in relazione con le sanzioni
disciplinari).
Per
il reclamante, la prospettiva lavorativa sarebbe evoluta e diventata concreta,
anche nell’imminenza, grazie al posto di lavoro trovato e documentato. Le sanzioni
disciplinari andrebbero relativizzate, e non avrebbero impedito l’emanazione di
un parere positivo da parte della direzione delle Strutture carcerarie. Anche
la prospettiva di una convivenza sarebbe positiva, come ritenuto dall’UAR.
4.2
Nella
sua precedente decisione sul reclamo contro il collocamento inziale (decisione
del 20.7.2015, inc. CRP __________) questa Corte aveva già operato una serie di
accertamenti pertinenti anche per il presente caso e non contraddetto
dall’incarto GPC __________.
RE
1, cittadino italiano, oggi quarantacinquenne, è cresciuto in una zona poco
distante dal confine svizzero, spesso teatro di eventi di cronaca nera, in seno
ad una famiglia numerosa (6 fratelli). La sua infanzia è stata caratterizzata
dalle difficoltà. I genitori avrebbero usato le maniere forti nei confronti dei
figli, mentre i familiari da parte della madre avrebbero avuto precedenti penali.
All’età di 14 anni sarebbe uscito di casa, per poi vivere nel precariato, così
che ha finito per imboccare la via del crimine.
Poco
più che ventenne ha conosciuto la donna con la quale poi si è unito in matrimonio
e dalla quale ha avuto due figli, che risiedono in Ticino. Il figlio ventiduenne
conduce vita autonoma, e la figlia tredicenne vive con la madre. Dopo il
divorzio dalla madre, egli ha conosciuto l’attuale sua compagna, che risiede a __________
e che gli ha spesso reso visita in carcere.
In
possesso della sola licenza di scuola media, nel suo paese d’origine egli ha
svolto vari lavori tra cui il carpentiere e il parrucchiere.
In
Italia RE 1 vanta diversi precedenti penali fra il 1991 e il 2006. Tra questi
spiccano ben 4 condanne tra il 1994 e il 2006 per rapine commesse nelle regioni
del __________ e della __________ fra il 1993 e il 2000 in concorso con reati inerenti la detenzione illegale di armi e/o di munizioni come pure la
ricettazione, oltre che una condanna per associazione per delinquere nel 2002,
per le quali gli sono state comminate pene detentive varianti tra 1 anno e i 5
anni di reclusione, oltre multe per alcune migliaia di Euro. Pene detentive che
gli sono poi state ridotte per aver ottenuto la liberazione anticipata così
come per aver beneficiato dell’indulto.
La
Corte penale del Tribunale penale federale, nella sua sentenza del 28.10.2014,
ha in particolare rilevato la gravità delle infrazioni commesse dal reclamante
avuto riguardo al suo ruolo di primo piano specialmente “per quanto attiene
al reato principale di rapina, avendo egli partecipato attivamente a tutta la fase
organizzativa, segnatamente effettuando diversi sopralluoghi e, infine, circostanza
ancor più grave, avendo egli aggredito fisicamente il gerente colpendolo al
volto, avendolo immobilizzato e altresì minacciato di morte” (sentenza TPF
del 28.10.2014, p. 10). La Corte ha poi aggiunto che “assumono inoltre
particolare rilevanza l’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
e la tentata infrazione alla legge federale sulle armi, che denotano, in capo
al qui imputato, una non trascurabile propensione a delinquere” (sentenza
TPF del 28.10.2014, p. 10).
Il
PES non contemplava l’avvio del regime progressivo sino alla liberazione condizionale
“considerata la natura del reato e la recidiva” (PES p. 8 sub punto 12),
così che dalla fase 1 della sezione chiusa sarebbe potuto passare direttamente
alla fase 4 della liberazione condizionale, qualora il progetto di rientro in
Italia (lavoro e alloggio) sia stato ben definito e siano stati raggiunti gli
obiettivi posti nella fase 1 (scelta ed elaborazione di un progetto
professionale, definizione di un’attività di tempo libero, modellismo,
creazione di una rete di riferimento positiva, sviluppo delle relazioni
famigliari primarie e del suo ruolo, responsabilità e doveri genitoriali verso
i figli, rivisitazione e rielaborazione del passato e delle scelte), come pure
egli abbia tenuto un buon comportamento ed abbia accettato di lasciare la
Svizzera.
La
sua compagna, di fatto, ha pure partecipato in tale rapina in qualità di “palo”
e in parte di autista, venendo condannata alla pena detentiva di 2 anni e 6
mesi, di cui 2 anni sospesi per un periodo di 3 anni e 6 mesi da espiare, da
cui è stato poi dedotto il carcere preventivo sofferto di pari periodo
(sentenza TPF __________ del __________). Pertanto essa si trova attualmente a
piede libero e risiede nelle vicinanze del confine svizzero, mantenendo stretti
contatti con il qui reclamante.
4.3
Questi
accertamenti vanno completati con altri accertamenti emersi dalla procedura
legata alla (negata) liberazione condizionale.
Vi
sono i pareri positivi espressi dalla Direzione delle strutture carcerarie e dall’UAR,
in parte controbilanciati dalla prognosi sfavorevole da parte della Commissione
per l’esame dei detenuti pericolosi.
Vi
sono due decisioni amministrative: il 7.8.2015 una decisione di allontanamento;
l’8.1.2016, una decisione di divieto d’entrata valido fino al 7.1.2031. Alle
stesse il reclamante non si sarebbe opposto.
Per
il progetto di rientro in Italia, il reclamante indica di voler alloggiare
presso la precedente convivente e attuale compagna, nonché in parte
compartecipe dei reati a suo carico.
Per
il rientro lavorativo, il reclamante indica una prospettiva generica (quella di
“parrucchiere a domicilio”), una prospettiva a breve termine (come impiegato
presso una ditta di autolavaggio), una a medio termine (consistente nella
vendita ambulante di frutta e verdura) e una a lungo termine (l’apertura di un
negozio di frutta e verdura).
Per
queste due ultime prospettive (da realizzare unitamente alla compagna), come
pure per quella generica, agli atti non vi sono elementi concreti, se non
l’asserita frequentazione di un corso per creare la propria azienda.
Per
la prospettiva a breve termine, vi è agli atti (inviata in allegato al
preavviso dell’UAR del 27.1.2016) una dichiarazione di una società di
autolavaggio pronta ad assumere il reclamante a tempo indeterminato e
specificando anche il salario. Sorprende come questa prospettiva,
apparentemente la più concreta e solida, per un verso non sia stata fatta
oggetto di approfondimenti, e per altro verso viene indicata quale accessoria,
accettata nella fase immediata in attesa di concretizzare gli altri progetti
(rapporto dell’UAR p. 4, verbale di RE 1 dell’11.2.2016).
4.4
Partendo
da queste premesse, la conclusione del giudice dei provvedimenti coercitivi e
gli argomenti addotti a suo sostegno meritano conferma.
Oggettivamente
pesano a carico del reclamante il passato, fatto di condanne ed espiazioni, che
non hanno però avuto un effetto dissuasivo.
La
prospettata futura situazione di alloggio e di convivenza con l’attuale compagna
sarebbe simile a quella preesistente, che non ha impedito o dissuaso il reclamante
dalla commissione degli atti per cui è stato condannato. Addirittura questa
situazione ha visto la compagna coinvolta nella commissione degli atti, per cui
è stata condannata.
La
prospettiva lavorativa auspicata dal reclamante (vendita di frutta e verdura,
con la compagna, prima ambulante e poi in un proprio negozio) risulta incerta e
vaga, e in nessun modo confrontata o confortata con la situazione economica sua
e della compagna. La sola prospettiva apparentemente concreta (assunzione in
una ditta di autolavaggio) è per contro piuttosto relativizzata e in ogni caso
non è stata per nulla approfondita e verificata.
In
un apprezzamento globale della situazione del reclamante, dati i precedenti, le
espiazioni sofferte, la personalità e il comportamento in genere, i fatti per
cui è stato condannato, i suoi contatti
con l’ambiente malavitoso radicatosi sulla fascia di confine con la Svizzera
(come emerge dalla sentenza 28.10.2014 del Tribunale penale federale), nonché l’assenza di un concreto progetto di
reinserimento non può che condurre alla formulazione di una prognosi negativa o
sfavorevole, in relazione al rischio di recidiva. La decisione impugnata merita
pertanto tutela.
5.
Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e
le spese, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 LOAP, 86 CP, 379 ss., 393 ss.,
439 cpv. 1 CPP, 10 e 12 LEPM, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Penitenziario
La Stampa, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera