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Decisione

60.2016.149

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. Pericolo di fuga: straniero, latitante, con precedenti penali colpito da un divieto d'entrata per tempo indeterminato, s

5 luglio 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 17.01.2006 la Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RE

1 a 18 mesi di detenzione (dedotti 223 giorni di carcere preventivo), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, avendolo riconosciuto

colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

nonché di riciclaggio di denaro, per fatti risalenti agli anni 2003-2005 (inc.

TPC 72.2005.151).

Nel

seguito nei suoi confronti è stato emanato un divieto d’entrata valido dal

28.08.2006 al 31.12.2099 (cfr. estratto RIPOL allegato al rapporto d’arresto

18.04.2011, inc. MP __________).

b. Con

decisione 15.04.2010 (passata in giudicato il 17.11.2010) della Pretura penale RE

1 è stato condannato alla pena detentiva di 30 giorni, per aver commesso infrazioni

alla LF sugli stranieri (segnatamente l’entrata e il soggiorno illegali come

pure l’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione durante i mesi

dal gennaio a inizio marzo 2010) e per aver condotto una vettura senza licenza

di condurre, nel periodo tra il gennaio e il marzo 2010 (inc. __________).

c. Con

decreto 6.09.2010 (passato in giudicato il 18.03.2011) del Ministero pubblico RE

1 è incappato in una ulteriore condanna alla pena detentiva di 60 giorni, oltre

la multa di CHF 300.--, per infrazioni alla LF sulla circolazione stradale

(segnatamente per aver condotto una vettura senza licenza di circolazione,

senza licenza di condurre, senza l’assicurazione di responsabilità civile,

oltre l’uso abusivo delle targhe di controllo, nel giugno 2010), nonché per

ricettazione e per entrata e soggiorno illegali nel nostro paese, nel giugno

2010 (inc. MP __________).

d. Il

SEPEM ha fatto diramare nei confronti del qui reclamante un ordine di arresto,

pubblicato su RIPOL, volto all’espiazione delle suddette due pene detentive.

RE

1 è stato arrestato il 18.04.2011 presso l’appartamento di una donna di origine

dominicana (dove egli pernottava da alcuni giorni), sia a seguito del mandato

di cattura di cui sopra sia perché indiziato di aver commesso nuovi atti

illeciti (inc. MP __________).

e. Con

decreto d’accusa 13.07.2011 (DA __________) il Ministero pubblico ha proposto

la condanna di RE 1 alla pena detentiva di 90 giorni da espiare, non essendo

adempiute le condizioni poste dall’art. 42 CP per la sospensione condizionale e

nemmeno vi era da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica

utilità avrebbero potuto essere eseguiti (art. 41 CP).

Il magistrato inquirente lo ha in particolare ritenuto colpevole di ricettazione,

infrazione alle norme della circolazione, circolazione senza licenza,

conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile e abuso della licenza

e delle targhe, per fatti risalenti al periodo gennaio-aprile 2011, così come per

titolo di entrata e soggiorno illegali e esercizio di un’attività lucrativa

senza permesso, segnatamente per essere illegalmente entrato nel nostro paese a

metà dicembre 2010 ed avere soggiornato a __________, nonostante il divieto

d’entrata emesso nei suoi confronti, esercitando sino al marzo 2011 in qualità

di manovale attività lucrativa senza beneficiare di alcuna autorizzazione.

Il

decreto d’accusa è stato intimato il 13.07.2011 brevi manu al condannato e

all’allora suo difensore.

Non

essendo stata interposta formale opposizione il 15.11.2011 il decreto d’accusa è passato in giudicato (all. 1, inc. GPC __________).

f. Il

20.07.2011, tramite la Polizia cantonale, al qui reclamante è stato notificato

il divieto d’entrata valido per tempo indeterminato/fino al 31.12.2099 emanato

nei suoi confronti dall’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e

dell’emigrazione, Berna. Egli è in particolare stato reso attento al fatto che “senza

l’esplicita autorizzazione del suddetto Ufficio federale vi è vietata l’entrata

in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein” (all. 6, inc. GPC __________).

g. In

data 24.11.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiesto al comando

della Polizia cantonale la pubblicazione su RIPOL, sino al 13.07.2016, di un

mandato di accompagnamento a carico di RE 1, vista la di lui ignota dimora, onde

espiare la pena di 90 giorni di cui al decreto d’accusa 13.07.2011 (all. 2, inc. GPC __________).

h. RE

1 è stato fermato a __________ il 13.05.2016 a seguito di un controllo da parte

della Polizia cantonale, e, visto l’ordine di ricerca pendente pubblicato su

RIPOL, egli è stato arrestato e incarcerato presso il carcere giudiziario La

Farera, Lugano, il cui Capo sorvegliante ne ha tempestivamente dato avviso

all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 3, inc. GPC __________).

i. Con

decisione 17.05.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione

chiusa e ha fissato il termine dell’esecuzione della pena (di 90 giorni) all’11.08.2016.

Contemporaneamente

il giudice ha revocato il proprio ordine del 24.11.2011 pubblicato su RIPOL

(all. 4, inc. GPC __________).

Il

magistrato, richiamata la condanna di cui al decreto d’accusa del 13.07.2011

del Ministero pubblico, ha in particolare considerato essere dato il rischio

che il qui reclamante si possa dare alla fuga per sottrarsi all’esecuzione

della pena, visto il divieto di entrata emanato a carico di quest’ultimo e

notificatogli il 20.07.2011 (inc. GPC __________).

l. Con

reclamo datato 22.05.2016 RE 1 insorge contro la decisione 17.05.2016 di

collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo di

essere collocato in “sezione aperta rinunciando a qualsiasi congedo o

permesso d’uscita. Basta solo che possa io ricevere le visite della mia

compagna e del mio bambino” (reclamo 22/27.05.2016, p. 2).

In

caso di collocamento in sezione aperta, egli esclude in modo assoluto la sua

intenzione di darsi alla fuga per riparare nel suo paese d’origine. Nella Repubblica

dominicana egli infatti non vorrebbe più far rientro per lungo tempo, essendo

la sua vita lì in pericolo.

Nemmeno

vorrebbe apparire come un fuggitivo agli occhi di suo figlio, a suo dire “cittadino

elvetico” e residente con la madre, sua compagna, nel nostro paese.

Evidenzia

come i fatti per cui egli sta ora espiando la pena risalgono a 6 anni fa e che

non riguardano delitti gravi, per cui ritiene che la sezione chiusa sia nel suo

caso una misura “esagerata”.

Sottolinea

di non dipendere né da droghe né da alcool, e quindi di non postulare il

collocamento in sezione aperta, al fine di avere la possibilità di procurarsi

tali sostanze.

m. Con

scritto 30/31.05.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi rispettivamente

con scritto 6.06.2016 il procuratore pubblico hanno comunicato di non formulare

osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni

la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e

delle misure e di stabilire la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10

cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena

− funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice

dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la

competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex

art. 76 CP.

Contro

tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il gravame datato 22.05.2016, consegnato alla Messaggeria del Palazzo

di giustizia di Lugano il 25.05.2016 (e giunto a questa Corte il 27.05.2016),

contro la decisione 17.05.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi

notificata al qui reclamante il 18.05.2016, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in

un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è

pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati

(cpv. 2).

Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere

meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un

penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o

alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv.

1.

CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario

per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia

e in lavoro esterno.

In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP

prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale

competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli

stabilimenti del Cantone Ticino.

Una simile norma non è stata adottata nella

revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.

Pure è stata abbandonata la distinzione,

posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati

primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni

di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli

aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per

detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP

i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.

ed., art. 76 CP n. 2).

A

livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla

detenzione penale degli adulti) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene

e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007),

relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno

stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza

sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono

essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la

fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).

L'esecuzione

della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha

come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale

concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del

carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv.

2).

Il cpv. 3 della medesima norma prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una

struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non

provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non

vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,

in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra

l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione

di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre

che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo

Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in

particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene

eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite

in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata

eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un

rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi

reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

2.2

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

In

altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici

criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il

rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati

cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK

Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto

commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in

generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come

visto più sopra, non sono cumulativi

(Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998,

op. cit., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente

che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente

che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

2.3

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio

di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie

al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),

i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione

professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),

nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non

si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una

possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità,

fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga

all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del

26.10

, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del

12.1.2012

consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da

espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere

considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile

fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un

rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando

l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia

quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio

viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

3.

3.1.

Nel

caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento

in sezione chiusa, considerato che il qui reclamante, cittadino straniero, è

colpito da un divieto d’entrata per tempo indeterminato, notificatogli il

20.07.2011

Il

reclamante in sintesi esclude di volersi dare alla fuga, qualora fosse posto in

sezione aperta, non avendo alcuna intenzione di far rientro al proprio paese

d’origine, dove, a suo dire, la sua vita sarebbe in pericolo, e non volendo

apparire quale fuggitivo agli occhi del figlio minorenne. Evidenzia inoltre

come i fatti per i quali egli si trova ora in espiazione di pena risalgono a 6

anni fa e riguardano delitti da lui giudicati non gravi.

3.2

Dagli

atti emerge che RE 1 è cittadino dominicano. Per i primi tre anni egli avrebbe

vissuto a __________ (Repubblica dominicana) poi, seguendo la madre, di professione

ballerina, si sarebbe stabilito in __________, dove avrebbe frequentato gli anni

della scolarità obbligatoria. Nel seguito, sempre con la madre, sarebbe venuto

in Ticino, dove non avrebbe concluso alcun apprendistato e avrebbe svolto alcuni

lavori saltuari.

Successivamente,

poco meno che ventenne, egli, proveniente dalla __________, è ritornato nel

nostro paese dove nel giugno 2005 è stato arrestato una prima volta, siccome

coinvolto in un traffico illecito di cocaina. Traffico questo per il quale egli

è stato condannato il 17.01.2006 dalla Corte delle assise correzionali a 18

mesi di detenzione, sospesi condizionalmente.

Nell’ambito

delle inchieste denominate __________ e __________ tendenti a sventare altri

commerci illeciti di stupefacenti e svolte nel 2007 (allorquando il qui

reclamante risultava essere d’ignota dimora) è nuovamente emerso il suo coinvolgimento

in traffici risalenti all’estate del 2006 (rapporto di segnalazione 21.06.2007,

inc. MP __________). Nel seguito egli è incappato nelle condanne del 15.04.2010

della Pretura penale (pena detentiva di 30 giorni), del 6.09.2010 (pena

detentiva di 60 giorni) e del 13.07.2011 (pena detentiva di 90 giorni) del

Ministero pubblico, in buona sostanza per reati inerenti la legislazione sugli

stranieri e la circolazione stradale, oltre la ricettazione. Subito dopo egli

si è reso latitante, sottraendosi all’esecuzione dell’ultima pena detentiva inflittagli,

così che nei suoi confronti il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dovuto

emettere un ordine di ricerca e di arresto.

Soltanto

il 13.05.2016, grazie ad un controllo di polizia egli, ritrovandosi nuovamente

illegalmente sul nostro territorio, è stato tratto in arresto dagli inquirenti

ed incarcerato, al fine di scontare la pena detentiva pendente.

Orbene,

a RE 1, ormai trentenne, colpito da un divieto d’entrata per tempo indeterminato

notificatogli ancora il 20.07.2011 (documento in atti e da lui controfimato), è

preclusa qualsiasi possibilità d’inserimento sociale e professionale nel nostro

paese. Egli mai potrà svolgere in Svizzera una qualsiasi attività lavorativa

onde sostentarsi, né mai potrà stabilirsi lecitamente sul nostro territorio, dove

egli ha ripetutamente delinquito.

A

ciò nulla muta l’asserita presenza di una nuova compagna, pure di origine

dominicana, e di un figlio minorenne, di cui non si conoscono comunque migliori

ragguagli, con i quali è ad ogni modo esclusa qualsiasi possibilità per una

convivenza sul nostro territorio. Egli peraltro, come dichiarato davanti al

magistrato inquirente nell’aprile 2011, ha avuto in precedenza due altre compagne,

che lo hanno reso padre di due bambine − a tutt’oggi minorenni −, che risiedevano,

all’epoca, l’una in __________ (__________), suo ultimo paese di residenza, e l’altra

in __________ (__________), suo paese di domicilio. Egli dimostra di avere legami

più importanti con l’estero anziché con il nostro paese, dove vanta solamente

un debito con la giustizia.

In

tali circostanze il rischio che RE 1, qualora posto in regime aperto, possa sottrarsi

all’esecuzione del resto di pena, dandosi alla fuga e rendendosi irreperibile,

è altamente probabile. D’altronde è ciò che è già avvenuto in passato i ben due

occasioni.

Ancora

al momento del suo arresto nel maggio 2016 egli ha dimostrato disprezzo verso i

provvedimenti presi nei suoi confronti, ritornando a soggiornare illecitamente

sul nostro territorio e arrivando a munirsi di documenti con altre generalità

(di cui è stato trovato in possesso all’atto del suo arresto), per non dover

saldare il suo debito ancora aperto con la giustizia elvetica.

Di

conseguenza, visto tutto quanto sopra, la decisione del giudice dei provvedimenti

coercitivi merita di essere tutelata.

4.

Il

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo per tenere

conto della difficile situazione finanziaria del qui reclamante, sono poste a

carico di quest’ultimo, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 76,

377 CP la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone

Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture

carcerarie, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera