60.2016.164
Reclamo contro la decisione del PP che nega accesso agli atti all'imputato. primo interrogatorio e assunzione altre prove principali
4 ottobre 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.164
Lugano
4 ottobre 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 10/13.6.2016 presentato da
RE
1
patr.
da: RA 1
contro
la decisione 1.6.2016 emanata dal procuratore pubblico
Antonio Perugini mediante la quale gli ha negato l’accesso agli atti del
procedimento penale pendente nei suoi confronti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 14/15.6.2016 del magistrato
inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
visto lo scritto di replica 21/22.6.2016 di RE 1;
considerato l’ulteriore scritto 27/30.6.2016 inviato
da RE 1 al magistrato inquirente, che in data 28/30.6.2016 l’ha inviato a
questa Corte per conoscenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
a. In data 27.1.2016 la polizia cantonale, V° Reparto
stradale, ha inviato a RE 1, al suo domicilio in __________, uno scritto denominato
“Richiesta generalità conducente”, con cui gli ha comunicato che “in
data 23.01.2016, alle ore 00:32 è stato oggetto di un’infrazione alla LCStr.
(controllo della velocità): Veicolo
__________ (__________) Località,
direzione __________, A.2., carreggiata B (N/S), Km 2.350, dir. sud. Velocità
costatata Km/h 146. Velocità prescritta Km/h 100. Velocità punibile Km/h 142
Art. 90, cpv. 2 LCStr. Vi comunichiamo
che, secondo l'articolo 16 della Legge cantonale di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985, il detentore
di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi
di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione
alla LCStr. commessa con il suo veicolo”,
invitando lo stesso "a fornirci,
entro 30 giorni (...), le generalità del conducente responsabile
dell'infrazione. A ricezione delle informazioni, la persona da voi indicata riceverà
un avviso di contravvenzione. Tale procedura permetterà all’autore
dell’infrazione stradale di pagare l’importo della multa senza che l’infrazione
debba essere segnalata alle autorità competenti del suo Paese (...)” (in AI
1, inc. MP __________).
b. In data 3.2.2016 la polizia cantonale ha nuovamente
inviato a RE 1, al suo domicilio __________, il formulario denominato “Richiesta
generalità conducente”, con cui gli ha comunicato che “in data 31.01.2016,
alle ore 01:07 è stato oggetto di un’infrazione alla LCStr. (controllo della
velocità): Veicolo __________ Località,
direzione __________ A.2., carreggiata B (N/S), Km 2.350, dir. sud. Velocità costatata Km/h
193. Velocità prescritta Km/h 100. Velocità
punibile Km/h 188 Art. 90, cpv. 2 LCStr.”,
indicando le medesime comunicazioni di cui al precedente formulario (in AI 1, inc. MP __________).
c. Al primo formulario, RE 1 ha risposto in data
10.2.2016, indicando le sue generalità complete, quale conducente al momento
della constatazione dell’infrazione (in AI 1, inc. __________).
d. Con scritto 4.2.2016
(recte: 4.3.2016), per il tramite del suo patrocinatore, RE 1 ha chiesto e
ottenuto la documentazione fotografica inerente il controllo della velocità del
23.1.2016 (cfr. doc. D-E, allegati al reclamo 10/13.6.2016).
e. In data 18.3.2016,
la polizia cantonale ha informato l’avv. RA 1 del fatto che “tramite il
primo formulario richiesta generalità conducente”, RE 1 sarebbe “stato
identificato come l'autore del reato alla LCStr. (art. 90, cpv 3 & 4) del
giorno 31.01.2016, ore 01.07, in territorio di __________ A.2.” (cfr. doc. F,
allegato al reclamo 10/13.6.2016).
Con
quell'atto, la polizia cantonale ha altresì trasmesso al legale “due avvisi
di contravvenzioni” (n. __________ e n. __________), invitando RE 1 “a
compilare i due formulari allegati e versarci gli importi di CHF 1'000.-- &
2'600.--“. La polizia ha anche ricordato che RE 1 “ha la facoltà di
essere verbalizzato presso i nostri uffici di __________ previo appuntamento”
(cfr. doc. F, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
Negli avvisi di contravvenzione in questione, risulta, tra l'altro, che
la polizia cantonale, premettendo che “a seguito della nostra richiesta
generalità conducente in merito al (...) controllo della velocità (...), siamo
stati informati che alla guida del veicolo era Lei”, ha informato RE 1 del
fatto che “l’applicazione della presente procedura permette all’autore
dell’infrazione stradale di pagare immediatamente l’importo della multa senza
che l’infrazione debba essere segnalata alle autorità competenti del suo Paese”.
La polizia ha dunque impartito a RE 1 un “termine perentorio di 60 giorni”,
da un lato, per compilare, firmare e inviare entrambi i predetti formulari “Richiesta
generalità conducente”, dall'altro, per pagare - a titolo di “Pagamento
della contravvenzione (CPP art. 268)” - gli importi di EUR 952.-- e EUR 2'476.--
“sul nostro conto bancario presso la Banca __________ di __________” (in doc. F, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
Allegato
ai citati avvisi di contravvenzione, vi era uno scritto prestampato, con il
quale la polizia ha informato il destinatario che “in base alla legislazione svizzera, il superamento di
velocità di cui si è reso colpevole il conducente del vostro veicolo il giorno
indicato sul formulario ‘Avviso di contravvenzione’, viene trattato come reato
alla LCStr. (art. 90, cpv. 3 & 4)”
e che, “in ogni caso, come
richiesto dal formulario ‘Avviso di contravvenzione’, vi invitiamo a versare
l’importo per la copertura delle spese (art. 268 CPP) e rinviarci il formulario
richiesta generalità conducente compilato e firmato” (in doc. F, allegato
al reclamo 10/13.6.2016).
f. Con scritto 23.3.2016, l’avv. RA 1, ha chiesto alla polizia
cantonale la documentazione fotografica inerente i fatti del 31.1.2016. Inoltre,
anche in considerazione della richiesta di versamento degli importi di cui
sopra, il legale ha chiesto di sapere se i fatti in questione fossero già stati
oggetto di rapporto rispettivamente di denuncia nel contesto di una procedura
preliminare al pubblico ministero, nonché la conferma del fatto che la polizia
agisse “in veste di polizia giudiziaria” (cfr. doc. G, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
g. In data 24.3.2016,
la polizia cantonale ha trasmesso al patrocinatore di RE 1 la documentazione
fotografica relativa al controllo della velocità riferito ai fatti del
31.1.2016, confermando altresì che “al momento della procedura si tratta di
un'inchiesta preliminare di polizia” (cfr. doc. H, allegato al
reclamo 10/13.6.2016).
h. Con successivo scritto 31.3.2016, l’avv. RA 1, ha
chiesto alla polizia cantonale ulteriori delucidazioni, segnatamente circa le
basi legali, con riferimento all'invito indirizzato a RE 1 di compilare i cosiddetti
formulari “Richiesta di generalità del conducente”, così come
pure in merito alla richiesta di “Pagamento della contravvenzione” (cfr.
doc. I, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
Fatti
i. Con risposta 4.4.2016, mediante due
distinti scritti, la polizia cantonale ha informato l’avv. RA 1 che “il caso
può essere concluso tramite la procedura conducenti stranieri (pagamento
dell'importo citato e la compilazione del formulario richiesta generalità conducente
completo). Una volta ricevuto l'importo e le informazioni richieste, i nostri
servizi effettueranno una segnalazione alle autorità competenti. Stessa cosa in
caso di non pagamento. Tuttavia, vi è la possibilità per il sig. RE 1 di essere
sentito a verbale presso i nostri uffici di __________ e quindi verrà avviata
la procedura svizzera. Alla stessa occasione, avrete l'occasione di verificare
la taratura dell'apparecchiatura radar” (cfr. doc. L-M, allegati al
reclamo 10/13.6.2016).
l. In data 22.4.2016, non avendo ottenuto risposta precisa
alle precedenti richieste d'informazione, RE 1 - sempre per il tramite del suo
legale -, si è nuovamente rivolto alla polizia cantonale chiedendo, fra
l'altro, conferma del fatto che lo stesso RE 1, nei procedimenti penali di cui
sopra, fosse considerato in veste di imputato (ex art. 111 cpv. 1 CPP). Ha inoltre
chiesto di sapere se, attraverso la serie di domande postegli mediante gli
scritti inviatigli, la polizia intendeva raccogliere la deposizione dell’imputato.
Ha inoltre domandato se il fatto di “essere sentito a verbale” di
cui allo scritto 4.4.2016, potesse consistere nell'interrogatorio ai sensi
degli art. 142 ss. e 157 ss. CPP, nonché di sapere se gli inviti di procedere
al “Pagamento della contravvenzione” fossero individuabili nella
norma procedurale indicata quale base legale (cfr. doc. N, allegato al reclamo
10/13.6.2016).
m. In data 29.4.2016 la polizia cantonale ha trasmesso al
procuratore pubblico Antonio Perugini il rapporto di segnalazione concernente RE
1 per infrazione alle norme della circolazione stradale (ex art. 90 cpv. 3-4
LCStr) [AI 1, inc. MP __________].
n. In
data 4.5.2016 il magistrato inquirente ha conferito l’incarico alla polizia,
nella fase dell’istruzione, di acquisire tutte le prove tecnico-documentali a
carico dell’imputato, di verbalizzarlo (alla presenza del difensore)
contestandogli puntualmente gli elementi di reato a suo carico nonché di
assumere tutte le eventuali ulteriori prove legate al procedimento in esame (AI
2).
o. In data 6.5.2016 la polizia cantonale ha comunicato
all’avv. RA 1, che “ritenuta l’apertura dell’istruzione”, era opportuno
che lo stesso si rivolgesse direttamente al procuratore competente (cfr. doc. P,
allegato al reclamo 10/13.6.2016).
p. Con
scritto 13/17.5.2016 RE 1, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha chiesto
al procuratore pubblico di poter esaminare gli atti del procedimento (AI 3).
q. Non
ottenendo risposta alla suddetta istanza, in data 31.5/1.6.2016, RE 1 ne ha
sollecitato l’evasione (AI 4).
r. In
risposta all’istanza di esaminare gli atti del procedimento in questione, il
procuratore pubblico, con lettera 1.6.2016, ha comunicato all’avv. RA 1, che “ciò
è possibile solo dopo il primo interrogatorio dell’imputato (art. 101 cpv. 1
CPP; DTF 137 IV 172)” [AI 5].
s. Con gravame 10/13.6.2016 RE 1 impugna la decisione di
cui sopra. Preliminarmente chiede che questa Corte ordini, provvisionalmente,
la sospensione dell’istruzione. In via principale, chiede “che sia
riformata, nel senso che autorizzi l’esame degli atti di cui al procedimento
INC.__________ da parte del reclamante, eventualmente limitatamente alla presa
di conoscenza dell’elenco atti; oppure in via subordinata, che la causa sia
retrocessa al pubblico ministero per una nuova decisione motivata” (reclamo
10/13.6.2016, p. 3).
Il
reclamante, dopo aver ripreso i fatti, segnatamente con particolare riferimento
allo scambio di corrispondenza tra l’avv. RA 1 e la polizia cantonale, Servizio
controlli velocità, ritiene che la decisione impugnata sarebbe sommaria, nella
misura in cui sosterrebbe che “consultare gli atti del procedimento ‘è
possibile solo dopo il primo interrogatorio’, con ciò ovviamente sottintendendo
di ritenere che il reclamante non sarebbe ancora stato interrogato” (reclamo
10/13.6.2016, p. 7).
RE 1 espone poi le norme applicabili
alla fattispecie, in particolare l’art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, nonché i
combinati disposti di cui agli art. 101 cpv. 1 e 108 CPP, ritenendo che “la
formulazione indeterminata dell’art. 101 cpv. 1 CPP conferisce alla direzione
del procedimento (solo) un certo potere d’apprezzamento (...); anche perché,
ovviamente, la condizione del primo interrogatorio non appare né deve essere
considerata una condizione formalmente dirimente” (reclamo 10/13.6.2016, p.
7).
Ritiene che “se quindi l’esame degli
atti da parte della persona imputata prima del suo primo interrogatorio non è
dunque garantito dal CPP e se di principio una volta nato il diritto di
accedere al dossier è totale (...), si deve necessariamente anche ritenere che
nulla impedisca al pubblico ministero, anche per il fatto che questi sempre e
in ogni stadio del procedimento è tenuto a garantire il rispetto del principio
della proporzionalità, di acconsentire già a quel momento un accesso parziale,
segnatamente concedendo l’accesso all’elenco degli atti la cui tenuta, in generale
e fatta salva l’eccezione che ivi è prevista – che certo qui non è data – è prescritta
dall’art. 100 cpv. 2 CPP” (reclamo 10/13.6.2016, p. 8).
Nel caso concreto dunque, già dal
complesso dei fatti così come esposti, RE 1 “ritiene di poter capire come,
meno che mai e in nessun modo, accedendo e quindi consultando agli atti del procedimento
che lo riguarda, il ricorrente potrebbe ostacolare l’istruzione o, per dirla
con il legislatore, la ricerca della verità” (reclamo 10/13.6.2016, p. 8).
Sarebbe del resto “l’autorità penale
stessa a confermare questo fatto, in primo luogo laddove si consideri che già
il 18 marzo 2016, quindi già dopo circa due mesi dalla constatazione dei fatti
alla base dell’avvio della sua attività investigativa, la polizia giudiziaria,
dando conto di aver ricevuto di ritorno un c.d. formulario ‘Richiesta
generalità conducente’ assicurava che ‘tramite il primo formulario richiesta
generalità conducente’ l’autore del reato relativo ai fatti del 23 gennaio sarebbe
‘stato identificato [... anche ...] come l’autore del reato alla LCStr. (art.
90, cpv 3 & 4) del giorno 31.01.2016, ore 01.07, in territorio di __________
‘, e in secondo luogo laddove si osservi che pure lo stesso pubblico ministero,
il 4 maggio nel conferire incarico alla polizia giudiziaria - peraltro la
stessa che ha effettuato e raccolto i primi accertamenti del procedimento - ordinava
a quest’ultima di ‘contestare puntualmente all’imputato gli elementi di reato a
suo carico’, con ciò sottintendendo, si ritiene anche di poter concludere, che
tutte le prove necessarie all’accertamento della verità materiale, precisamente
per quanto è delle prove necessarie riguardo al reato, già sarebbero state
raccolte e in quanto tali raccolte negli atti che il reclamante senza ottenere
ragione ha chiesto di poter visionare in base al suo diritto” (reclamo
10/13.6.2016, p. 8-9).
Alla luce di ciò, la decisione impugnata
non solo violerebbe il diritto ma paleserebbe un eccesso o un abuso del potere
di apprezzamento del pubblico ministero. Inoltre, non concedendo perlomeno
l’accesso all’elenco atti, la stessa sarebbe anche da considerarsi “inadeguata”
(reclamo 10/13.6.2016, p. 9).
Ritiene inoltre che “il rapporto
scritto di cui all’art. 145 CPP a determinate condizioni e in determinati
ambiti può sostituire l’interrogatorio (...)” (reclamo 10/13.6.2016, p. 9).
Sarebbe poi di “disarmante evidenza
che il c.d. formulario ‘Richiesta identità del conducente’, inviato in __________
direttamente al reclamante per via postale, mira alla raccolta dell’identità
del conducente del veicolo a motore al momento della (constatata o presunta)
violazione delle norme della LCStr, e precisamente, dal profilo penale, alla
determinazione dell’autore del delitto o del crimine” (reclamo
10/13.6.2016, p. 9).
RE 1 indica che “ove appunto si
consideri che nel procedimento penale, (...), il c.d. ‘formulario’
materialmente non può che consistere in un’attività finalizzata
all’acquisizione probatoria, in tutto e per tutto analoga, principalmente dal
profilo della sua finalità ma pure da quello della forma scritta nella quale
tale acquisizione è stata trasposta, all’interrogatorio della persona
sospettata e imputata previsto dal CPP, o eventualmente al succedaneo costituito
rapporto previsto dal suo art. 145, non v’è chi non veda come – benché,
segnatamente al cospetto di quanto discende dall’art. 107 cpv. 2 CPP e
riferitamente all’obbligo del richiamo ai diritti che concretizzano i principi
fondamentali che si riassumono nel principio di cui alla massima nemo tenetur
se ipsum prodere vel accusare previsto dall’art. 113 cpv. 1 CPP e peraltro
anche sancito dall’art. 31 cpv. 2 Cst.,con modalità sulle quali il reclamante
si riserva all’occorrenza di ritornare – a ‘un primo interrogatorio’ il reclamante
sia già stato sottoposto” (reclamo 10/13.6.2016, p. 10).
Il reclamante ritiene infine che nella
decisione impugnata non si troverebbe “motivazione alcuna con cui si
giustifichi il diniego totale della richiesta di consultazione del dossier”,
di modo che sarebbe violato il suo diritto di essere sentito, ciò che comporterebbe
– anche solo per questo motivo – l’annullamento della stessa (reclamo
10/13.6.2016, p. 12).
RE 1 chiede infine, sulla base dell’art.
388 CPP, che questa Corte ordini, quale provvedimento cautelare, “la
sospensione dell’istruzione e i.s. degli atti procedurali già previsti, in
particolare dell’interrogatorio cui il reclamante è stato citato; questo sino
alla decisione della TC/CRP alternativamente, in caso di retrocessione della
causa, sino alla nuova decisione del pubblico ministero” (reclamo
10/13.6.2016, p. 12).
t. Delle ulteriori argomentazioni si dirà – se necessario
– in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il
termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista
un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e
6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 10/13.6.2016 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 1.6.2016
del procuratore pubblico, con cui ha gli negato l’accesso agli atti
dell’incarto MP __________, è proponibile
(ZK StPO – A. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 16; BSK StPO – P. GUIDONI, 2.
ed., art. 393 CPP n. 10) e tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, imputato nel procedimento di cui sopra e destinatario della decisione impugnata,
è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è - nelle predette circostanze - ricevibile
in ordine.
2.
2.1.
Il
diritto di essere sentiti sancito, in generale, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in
ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO
– W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e 107 CPP, rappresenta un aspetto
della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6
CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).
Tale diritto costituisce una garanzia di
natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione
indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in
cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la
parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti negati.
2.2
Il
suddetto diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base
al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite;
segnatamente, hanno il diritto di esaminare gli atti (lit. a), di partecipare
agli atti procedurali (lit. b), di far capo a un patrocinatore (lit. c), di
esprimersi sulla causa e sulla procedura (lit. d) e di presentare istanze probatorie
(lit. e)
I
presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale
pendente (ovvero avviato ai sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli
art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
2.2.1
Giusta
l’art. 101 cpv. 1 CPP le parti (tra cui l’imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a
CPP) possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il
primo interrogatorio dell’imputato e, cumulativamente, dopo l’assunzione delle
altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto comunque salvo
l’art. 108 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5 ss.).
In
merito all’esame degli atti decide, entro un termine ragionevole (decisione TF
1B_19/2015 del 18.03.2015 consid. 4.2.), chi dirige il procedimento penale. Questi
adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i
legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP).
2.2.2
La
nozione di "primo interrogatorio dell’imputato",
menzionato dall’art. 101 cpv. 1 CPP, può essere messa in relazione all’art. 158
CPP, in particolare alla litt. a secondo cui all’inizio del primo
interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una
lingua a lui comprensibile che è stata avviata una procedura preliminare nei
suoi confronti e su quali reati (N.
SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 101 CPP n. 3).
Il
concetto di "primo interrogatorio" è pertanto connesso
all’oggetto del procedimento penale, come si evince dal Messaggio concernente l’unificazione del diritto
processuale penale del 21.12.2005 (p. 1098) [in seguito: Messaggio]. Esso deve
consentire di contestare all’imputato che determinati atti compiuti in un luogo
e a un’ora precisi assurgono a un tale reato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 158 CPP n. 21 ss.).
Nella
contestazione dei reati è compresa anche la contestazione delle prove e degli
indizi già raccolti dalle autorità penali.
Il
legame tra la nozione di "primo interrogatorio" e l’art. 158 cpv. 1 CPP
risulta anche dal fatto che se, nel
corso del procedimento, vengono estese le imputazioni ad altre fattispecie,
l’imputato deve nuovamente essere informato dei suoi diritti, poiché si tratta
– con riferimento alle nuove fattispecie – di "primo
interrogatorio" (ZK StPO – G. GODENZI, op. cit., art. 158 CPP
n. 10).
Il
"primo interrogatorio" è allora ogni audizione nel corso della quale il
procuratore pubblico comunica e contesta all’imputato una fattispecie per la
prima volta.
Il
concetto di "primo interrogatorio" non è dunque una nozione
meramente temporale ma sostanziale.
Nell’ambito
del medesimo procedimento penale l’imputato può trovarsi confrontato più di una
volta con un "primo interrogatorio" (decisione TF 1B_132/2014
del 23.04.2014 consid. 2.1). È il caso
quando un’unica imputazione si sviluppa su diverse audizioni, per esempio nel
caso in cui la fattispecie (a fondamento dell’imputazione) sia complicata ed
estesa, e perciò non esaminabile in un unico interrogatorio (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14); oppure quando, alla presenza di diverse
imputazioni, ognuna di esse è singolarmente contestata in una specifica
audizione; oppure ancora, quando, dopo un "primo interrogatorio" ai sensi dell’art. 158
cpv. 1 CPP e successive ulteriori audizioni di approfondimento (non più,
pertanto, "primi interrogatori"), ci sia la necessità di
prospettare all’imputato altre, differenti fattispecie, così che la nuova
audizione costituisce di conseguenza un "nuovo interrogatorio" (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.
cit., art. 101 CPP n. 14). In questi casi è pensabile e auspicabile, in base al
principio della proporzionalità, un accesso agli atti progressivo e parziale,
in corrispondenza dei “primi interrogatori” già effettuati e quelli
ancora da operare.
Il
"primo interrogatorio"
dell’imputato da parte del pubblico ministero – che, secondo gli art. 158 e 312
cpv. 2 CPP, ingloba anche il "primo
interrogatorio" effettuato dalla
polizia su delega del pubblico ministero (BSK
StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) – è reputato eseguito, anche
se è stato compiuto in maniera sommaria o non approfondita (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) rispettivamente anche qualora, dal punto
di vista del magistrato inquirente, non sia stato fruttuoso o l’imputato si sia
rifiutato di rispondere alle domande (decisione TF 1B_368/2014 del 5.02.2015
consid. 1.2.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 101 CPP n.
14; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n.
4; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 3).
2.2.3
L’art.
101.
cpv. 1 CPP presuppone poi quale ulteriore (cumulativa) condizione per
l’esame degli atti, l’"assunzione delle altre prove principali".
Si
possono ritenere "prove principali" – per esempio – gli interrogatori
del danneggiato o della vittima, le audizioni di testimoni determinanti,
l’assunzione agli atti di documentazione bancaria e di rapporti tecnici o
medici su fatti decisivi per il procedimento e il compimento di perquisizioni e
sequestri (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101
CPP n. 5; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
In
presenza di mezzi di prova rilevanti, deve essere possibile interrogare
l’imputato prima che questi ne abbia conoscenza al fine di contestargli dette risultanze.
Tra le "prove principali" si deve perciò annoverare
anche un’altra audizione dell’imputato sui nuovi mezzi di prova (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15).
In
queste situazioni si può dunque concedere il diritto di accesso agli atti per
le prove già contestate, non per quelle da contestare (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar,
op. cit., art. 101 CPP n. 4).
2.2.4
Per
concludere, le parti hanno il diritto di esaminare gli atti al più tardi dopo
il primo interrogatorio e l’assunzione delle altre prove principali da parte
del pubblico ministero.
3.
3.1.
Nel caso di specie il magistrato inquirente ha negato
al qui reclamante l’accesso agli atti del procedimento di cui all’incarto MP __________
aperto nei suoi confronti, in quanto “ciò è possibile solo dopo il primo
interrogatorio dell’imputato” (AI 5).
Come
visto, nel proprio gravame RE 1 ritiene - in sostanza - che il “primo interrogatorio”
sarebbe già stato esperito, mediante l’invio da parte della polizia, e la
conseguente compilazione e trasmissione alla stessa, del cosiddetto formulario “richiesta
generalità conducente”.
3.2
Ora,
come riportato in fatto (cfr. consid. a. e b.), mediante i suddetti formulari è
stato dato atto a RE 1 che il veicolo di sua proprietà è stato oggetto di
infrazione alla LCStr (controllo della velocità), nelle circostanze di data e
ora ivi indicate.
Nei formulari vi è inoltre indicato che,
in base all’art. 16 della Legge di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr), il detentore
di un veicolo a motore o di un velocipede - se richiesto - ha l’obbligo di
fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di
identificare l’autore di un’infrazione alla LCStr commessa con il suo veicolo.
La polizia cantonale, mediante i
suddetti formulari, ha dunque invitato RE 1, nella sua veste di proprietario del
veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, a fornire le generalità del conducente
responsabile della stessa. Gli ha altresì spiegato che a ricezione delle
informazioni, la persona indicata riceverà un avviso di contravvenzione. Tale
procedura permetterà all’autore dell’infrazione di pagare l’importo della multa
senza che l’infrazione debba essere segnalata alle autorità competenti del suo
Paese.
In calce ai formulari in questione, vi è
dunque lo spazio da compilare con le relative generalità richieste (cfr. in AI
1).
3.3
Si rileva innanzitutto che l’attività di
cui sopra della polizia cantonale è stata svolta ex art. 306 ss CPP,
segnatamente nell’ambito della procedura investigativa al fine di accertare i
fatti penalmente rilevanti.
Alla luce già di questa circostanza i
formulari “Richiesta generalità conducente” non possono essere ritenuti
degli interrogatori ai sensi dell’art. 101 cpv.1 CPP, come preteso da RE 1.
Avendo la polizia agito nella fase
investigativa, manca infatti un requisito per poter ritenere tali formulari
alla stregua di un interrogatorio ex art. 101 cpv. 1 CP. Il "primo
interrogatorio" dell’imputato ai
sensi della citata norma dev’essere infatti effettuato da parte del pubblico
ministero o, in alternativa, dalla polizia su delega di quest’ultimo (cfr. art. 312 cpv. 2 CPP; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.
cit., art. 101 CPP n. 14).
3.4
In merito poi alle informazioni nel
primo interrogatorio dell’imputato l’art 158 cpv. 1 CP, prevede che all’inizio
del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano
l’imputato in una lingua a lui comprensibile che: è stata avviata una procedura
preliminare nei suoi confronti e su quali reati (lit. a); ha facoltà di non
rispondere e di non collaborare (lit. b); ha il diritto di designare un
difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio (lit. c.); può
esigere la presenza di un traduttore o interprete (lit. d).
Tali informazioni essenziali, la cui
assenza comporta la non utilizzabilità dell’interrogatorio (ex art. 158 cpv. 2
CPP), non sono contenute nei formulari prestampati di cui sopra.
A parte un accenno alla disposizione di
cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr, in riferimento alla velocità punibile, a RE 1 è
stato unicamente comunicato che con il suo veicolo era stata commessa
un’infrazione alla LCStr. Alla luce di ciò gli sono dunque state chieste le generalità
del conducente al momento dell’infrazione e non di prendere posizione sui
fatti.
A quello stadio della procedura,
segnatamente nella fase iniziale della stessa, volta all’identificazione del
conducente, non era dunque possibile (neppure) sapere in quale veste
interveniva il destinatario del formulario, se non in quella di proprietario
del veicolo.
In siffatte circostanze ed alla luce
della mancanza delle informazioni ex art. 158 CPP è evidente che i suddetti
formulari non possono essere qualificati di “primi interrogatori” ai
sensi dell’art. 101 CPP.
3.5
Neppure i suddetti formulari possono
essere considerati dei rapporti scritti ex art. 145 CP, secondo cui l’autorità
penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto
scritto in vece o a complemento dell’interrogatorio, come preteso da RE 1.
Infatti, anche per quanto attiene tali
rapporti, gli interessati – in casu l’imputato – devono essere adeguatamente
informati in merito ai loro diritti ed ai loro obblighi. Si applicano dunque
per analogia le disposizioni di cui all’art. 143 CPP e (in particolare per
l’imputato) di cui all’art. 158 CP (CR – CPP, art. 145 CPP n. 6; Messaggio, p.
1092).
3.6
Per tutti questi motivi, la decisione
del magistrato inquirente di negare a RE 1 l’accesso agli atti dell’inc. MP __________
è meritevole di tutela, non essendo lo stesso ancora stato interrogato ai sensi
dell’art. 101 cpv. 1 CPP.
4.
4.1.
RE
1, nel gravame che qui ci occupa, lamenta altresì una motivazione sommaria
della decisione impugnata, ciò che violerebbe il suo diritto di essere sentito.
4.2
Il
diritto di essere sentito, oltre le garanzie esposte sopra (cfr. consid. 2.), comporta
- tra gli altri - il diritto di ottenere una decisione motivata. L’obbligo di
motivazione giusta l’art. 80 cpv. 2 prima frase CPP, impone di menzionare,
almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di
impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il
controllo (decisione TF 6B_1237/2014 del 24.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
4.3
Ora, nella fattispecie in esame,
la motivazione contenuta nella decisione impugnata è sì concisa, ma sufficiente:
il magistrato inquirente ha infatti indicato, in modo chiaro, che l’accesso
agli atti è possibile solo dopo il primo interrogatorio. Considerato appunto il
fatto che RE 1 non è ancora stato interrogato, non si vede cosa avrebbe dovuto
aggiungere il magistrato inquirente nella sua decisione.
Alla luce di ciò si può quindi
concludere che il diritto di essere sentito del reclamante sia stato
rispettato.
5.
La
richiesta provvisionale di RE 1 di voler sospendere l’istruzione del procedimento
è priva d’oggetto, considerato che – a seguito dell’inoltro del gravame che qui
ci occupa – l’incarto MP __________ è stato trasmesso a questa Corte, di modo
che l’istruzione è stata di fatto rimasta sospesa.
6.
Il
reclamo è respinto. Tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., gli art. 3 cpv. 2
lit. c, 80, 101 e ss, 143, 158 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è respinto.
2.La richiesta
provvisionale di sospensione dell’istruzione di cui al procedimento inc. MP __________
è priva d’oggetto.
3.La tassa di
giustizia di CHF 750.- (settecentocinquanta) e le spese di CHF 50.--
(cinquanta), per complessivi CHF 800.--(ottocento), sono poste a carico di RE 1,
__________.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera