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Decisione

60.2016.164

Reclamo contro la decisione del PP che nega accesso agli atti all'imputato. primo interrogatorio e assunzione altre prove principali

4 ottobre 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i. Con risposta 4.4.2016, mediante due

distinti scritti, la polizia cantonale ha informato l’avv. RA 1 che “il caso

può essere concluso tramite la procedura conducenti stranieri (pagamento

dell'importo citato e la compilazione del formulario richiesta generalità conducente

completo). Una volta ricevuto l'importo e le informazioni richieste, i nostri

servizi effettueranno una segnalazione alle autorità competenti. Stessa cosa in

caso di non pagamento. Tuttavia, vi è la possibilità per il sig. RE 1 di essere

sentito a verbale presso i nostri uffici di __________ e quindi verrà avviata

la procedura svizzera. Alla stessa occasione, avrete l'occasione di verificare

la taratura dell'apparecchiatura radar” (cfr. doc. L-M, allegati al

reclamo 10/13.6.2016).

l. In data 22.4.2016, non avendo ottenuto risposta precisa

alle precedenti richieste d'informazione, RE 1 - sempre per il tramite del suo

legale -, si è nuovamente rivolto alla polizia cantonale chiedendo, fra

l'altro, conferma del fatto che lo stesso RE 1, nei procedimenti penali di cui

sopra, fosse considerato in veste di imputato (ex art. 111 cpv. 1 CPP). Ha inoltre

chiesto di sapere se, attraverso la serie di domande postegli mediante gli

scritti inviatigli, la polizia intendeva raccogliere la deposizione dell’imputato.

Ha inoltre domandato se il fatto di “essere sentito a verbale” di

cui allo scritto 4.4.2016, potesse consistere nell'interrogatorio ai sensi

degli art. 142 ss. e 157 ss. CPP, nonché di sapere se gli inviti di procedere

al “Pagamento della contravvenzione” fossero individuabili nella

norma procedurale indicata quale base legale (cfr. doc. N, allegato al reclamo

10/13.6.2016).

m. In data 29.4.2016 la polizia cantonale ha trasmesso al

procuratore pubblico Antonio Perugini il rapporto di segnalazione concernente RE

1 per infrazione alle norme della circolazione stradale (ex art. 90 cpv. 3-4

LCStr) [AI 1, inc. MP __________].

n. In

data 4.5.2016 il magistrato inquirente ha conferito l’incarico alla polizia,

nella fase dell’istruzione, di acquisire tutte le prove tecnico-documentali a

carico dell’imputato, di verbalizzarlo (alla presenza del difensore)

contestandogli puntualmente gli elementi di reato a suo carico nonché di

assumere tutte le eventuali ulteriori prove legate al procedimento in esame (AI

2).

o. In data 6.5.2016 la polizia cantonale ha comunicato

all’avv. RA 1, che “ritenuta l’apertura dell’istruzione”, era opportuno

che lo stesso si rivolgesse direttamente al procuratore competente (cfr. doc. P,

allegato al reclamo 10/13.6.2016).

p. Con

scritto 13/17.5.2016 RE 1, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha chiesto

al procuratore pubblico di poter esaminare gli atti del procedimento (AI 3).

q. Non

ottenendo risposta alla suddetta istanza, in data 31.5/1.6.2016, RE 1 ne ha

sollecitato l’evasione (AI 4).

r. In

risposta all’istanza di esaminare gli atti del procedimento in questione, il

procuratore pubblico, con lettera 1.6.2016, ha comunicato all’avv. RA 1, che “ciò

è possibile solo dopo il primo interrogatorio dell’imputato (art. 101 cpv. 1

CPP; DTF 137 IV 172)” [AI 5].

s. Con gravame 10/13.6.2016 RE 1 impugna la decisione di

cui sopra. Preliminarmente chiede che questa Corte ordini, provvisionalmente,

la sospensione dell’istruzione. In via principale, chiede “che sia

riformata, nel senso che autorizzi l’esame degli atti di cui al procedimento

INC.__________ da parte del reclamante, eventualmente limitatamente alla presa

di conoscenza dell’elenco atti; oppure in via subordinata, che la causa sia

retrocessa al pubblico ministero per una nuova decisione motivata” (reclamo

10/13.6.2016, p. 3).

Il

reclamante, dopo aver ripreso i fatti, segnatamente con particolare riferimento

allo scambio di corrispondenza tra l’avv. RA 1 e la polizia cantonale, Servizio

controlli velocità, ritiene che la decisione impugnata sarebbe sommaria, nella

misura in cui sosterrebbe che “consultare gli atti del procedimento ‘è

possibile solo dopo il primo interrogatorio’, con ciò ovviamente sottintendendo

di ritenere che il reclamante non sarebbe ancora stato interrogato” (reclamo

10/13.6.2016, p. 7).

RE 1 espone poi le norme applicabili

alla fattispecie, in particolare l’art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, nonché i

combinati disposti di cui agli art. 101 cpv. 1 e 108 CPP, ritenendo che “la

formulazione indeterminata dell’art. 101 cpv. 1 CPP conferisce alla direzione

del procedimento (solo) un certo potere d’apprezzamento (...); anche perché,

ovviamente, la condizione del primo interrogatorio non appare né deve essere

considerata una condizione formalmente dirimente” (reclamo 10/13.6.2016, p.

7).

Ritiene che “se quindi l’esame degli

atti da parte della persona imputata prima del suo primo interrogatorio non è

dunque garantito dal CPP e se di principio una volta nato il diritto di

accedere al dossier è totale (...), si deve necessariamente anche ritenere che

nulla impedisca al pubblico ministero, anche per il fatto che questi sempre e

in ogni stadio del procedimento è tenuto a garantire il rispetto del principio

della proporzionalità, di acconsentire già a quel momento un accesso parziale,

segnatamente concedendo l’accesso all’elenco degli atti la cui tenuta, in generale

e fatta salva l’eccezione che ivi è prevista – che certo qui non è data – è prescritta

dall’art. 100 cpv. 2 CPP” (reclamo 10/13.6.2016, p. 8).

Nel caso concreto dunque, già dal

complesso dei fatti così come esposti, RE 1 “ritiene di poter capire come,

meno che mai e in nessun modo, accedendo e quindi consultando agli atti del procedimento

che lo riguarda, il ricorrente potrebbe ostacolare l’istruzione o, per dirla

con il legislatore, la ricerca della verità” (reclamo 10/13.6.2016, p. 8).

Sarebbe del resto “l’autorità penale

stessa a confermare questo fatto, in primo luogo laddove si consideri che già

il 18 marzo 2016, quindi già dopo circa due mesi dalla constatazione dei fatti

alla base dell’avvio della sua attività investigativa, la polizia giudiziaria,

dando conto di aver ricevuto di ritorno un c.d. formulario ‘Richiesta

generalità conducente’ assicurava che ‘tramite il primo formulario richiesta

generalità conducente’ l’autore del reato relativo ai fatti del 23 gennaio sarebbe

‘stato identificato [... anche ...] come l’autore del reato alla LCStr. (art.

90, cpv 3 & 4) del giorno 31.01.2016, ore 01.07, in territorio di __________

‘, e in secondo luogo laddove si osservi che pure lo stesso pubblico ministero,

il 4 maggio nel conferire incarico alla polizia giudiziaria - peraltro la

stessa che ha effettuato e raccolto i primi accertamenti del procedimento - ordinava

a quest’ultima di ‘contestare puntualmente all’imputato gli elementi di reato a

suo carico’, con ciò sottintendendo, si ritiene anche di poter concludere, che

tutte le prove necessarie all’accertamento della verità materiale, precisamente

per quanto è delle prove necessarie riguardo al reato, già sarebbero state

raccolte e in quanto tali raccolte negli atti che il reclamante senza ottenere

ragione ha chiesto di poter visionare in base al suo diritto” (reclamo

10/13.6.2016, p. 8-9).

Alla luce di ciò, la decisione impugnata

non solo violerebbe il diritto ma paleserebbe un eccesso o un abuso del potere

di apprezzamento del pubblico ministero. Inoltre, non concedendo perlomeno

l’accesso all’elenco atti, la stessa sarebbe anche da considerarsi “inadeguata”

(reclamo 10/13.6.2016, p. 9).

Ritiene inoltre che “il rapporto

scritto di cui all’art. 145 CPP a determinate condizioni e in determinati

ambiti può sostituire l’interrogatorio (...)” (reclamo 10/13.6.2016, p. 9).

Sarebbe poi di “disarmante evidenza

che il c.d. formulario ‘Richiesta identità del conducente’, inviato in __________

direttamente al reclamante per via postale, mira alla raccolta dell’identità

del conducente del veicolo a motore al momento della (constatata o presunta)

violazione delle norme della LCStr, e precisamente, dal profilo penale, alla

determinazione dell’autore del delitto o del crimine” (reclamo

10/13.6.2016, p. 9).

RE 1 indica che “ove appunto si

consideri che nel procedimento penale, (...), il c.d. ‘formulario’

materialmente non può che consistere in un’attività finalizzata

all’acquisizione probatoria, in tutto e per tutto analoga, principalmente dal

profilo della sua finalità ma pure da quello della forma scritta nella quale

tale acquisizione è stata trasposta, all’interrogatorio della persona

sospettata e imputata previsto dal CPP, o eventualmente al succedaneo costituito

rapporto previsto dal suo art. 145, non v’è chi non veda come – benché,

segnatamente al cospetto di quanto discende dall’art. 107 cpv. 2 CPP e

riferitamente all’obbligo del richiamo ai diritti che concretizzano i principi

fondamentali che si riassumono nel principio di cui alla massima nemo tenetur

se ipsum prodere vel accusare previsto dall’art. 113 cpv. 1 CPP e peraltro

anche sancito dall’art. 31 cpv. 2 Cst.,con modalità sulle quali il reclamante

si riserva all’occorrenza di ritornare – a ‘un primo interrogatorio’ il reclamante

sia già stato sottoposto” (reclamo 10/13.6.2016, p. 10).

Il reclamante ritiene infine che nella

decisione impugnata non si troverebbe “motivazione alcuna con cui si

giustifichi il diniego totale della richiesta di consultazione del dossier”,

di modo che sarebbe violato il suo diritto di essere sentito, ciò che comporterebbe

– anche solo per questo motivo – l’annullamento della stessa (reclamo

10/13.6.2016, p. 12).

RE 1 chiede infine, sulla base dell’art.

388 CPP, che questa Corte ordini, quale provvedimento cautelare, “la

sospensione dell’istruzione e i.s. degli atti procedurali già previsti, in

particolare dell’interrogatorio cui il reclamante è stato citato; questo sino

alla decisione della TC/CRP alternativamente, in caso di retrocessione della

causa, sino alla nuova decisione del pubblico ministero” (reclamo

10/13.6.2016, p. 12).

t. Delle ulteriori argomentazioni si dirà – se necessario

– in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il

termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della

polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista

un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e

6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 10/13.6.2016 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 1.6.2016

del procuratore pubblico, con cui ha gli negato l’accesso agli atti

dell’incarto MP __________, è proponibile

(ZK StPO – A. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 16; BSK StPO – P. GUIDONI, 2.

ed., art. 393 CPP n. 10) e tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, imputato nel procedimento di cui sopra e destinatario della decisione impugnata,

è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è - nelle predette circostanze - ricevibile

in ordine.

2.

2.1.

Il

diritto di essere sentiti sancito, in generale, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in

ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO

– W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e 107 CPP, rappresenta un aspetto

della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6

CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).

Tale diritto costituisce una garanzia di

natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione

indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in

cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la

parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti negati.

2.2

Il

suddetto diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base

al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite;

segnatamente, hanno il diritto di esaminare gli atti (lit. a), di partecipare

agli atti procedurali (lit. b), di far capo a un patrocinatore (lit. c), di

esprimersi sulla causa e sulla procedura (lit. d) e di presentare istanze probatorie

(lit. e)

I

presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale

pendente (ovvero avviato ai sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli

art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

2.2.1

Giusta

l’art. 101 cpv. 1 CPP le parti (tra cui l’imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a

CPP) possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il

primo interrogatorio dell’imputato e, cumulativamente, dopo l’assunzione delle

altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto comunque salvo

l’art. 108 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5 ss.).

In

merito all’esame degli atti decide, entro un termine ragionevole (decisione TF

1B_19/2015 del 18.03.2015 consid. 4.2.), chi dirige il procedimento penale. Questi

adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i

legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP).

2.2.2

La

nozione di "primo interrogatorio dell’imputato",

menzionato dall’art. 101 cpv. 1 CPP, può essere messa in relazione all’art. 158

CPP, in particolare alla litt. a secondo cui all’inizio del primo

interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una

lingua a lui comprensibile che è stata avviata una procedura preliminare nei

suoi confronti e su quali reati (N.

SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 101 CPP n. 3).

Il

concetto di "primo interrogatorio" è pertanto connesso

all’oggetto del procedimento penale, come si evince dal Messaggio concernente l’unificazione del diritto

processuale penale del 21.12.2005 (p. 1098) [in seguito: Messaggio]. Esso deve

consentire di contestare all’imputato che determinati atti compiuti in un luogo

e a un’ora precisi assurgono a un tale reato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 158 CPP n. 21 ss.).

Nella

contestazione dei reati è compresa anche la contestazione delle prove e degli

indizi già raccolti dalle autorità penali.

Il

legame tra la nozione di "primo interrogatorio" e l’art. 158 cpv. 1 CPP

risulta anche dal fatto che se, nel

corso del procedimento, vengono estese le imputazioni ad altre fattispecie,

l’imputato deve nuovamente essere informato dei suoi diritti, poiché si tratta

– con riferimento alle nuove fattispecie – di "primo

interrogatorio" (ZK StPO – G. GODENZI, op. cit., art. 158 CPP

n. 10).

Il

"primo interrogatorio" è allora ogni audizione nel corso della quale il

procuratore pubblico comunica e contesta all’imputato una fattispecie per la

prima volta.

Il

concetto di "primo interrogatorio" non è dunque una nozione

meramente temporale ma sostanziale.

Nell’ambito

del medesimo procedimento penale l’imputato può trovarsi confrontato più di una

volta con un "primo interrogatorio" (decisione TF 1B_132/2014

del 23.04.2014 consid. 2.1). È il caso

quando un’unica imputazione si sviluppa su diverse audizioni, per esempio nel

caso in cui la fattispecie (a fondamento dell’imputazione) sia complicata ed

estesa, e perciò non esaminabile in un unico interrogatorio (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14); oppure quando, alla presenza di diverse

imputazioni, ognuna di esse è singolarmente contestata in una specifica

audizione; oppure ancora, quando, dopo un "primo interrogatorio" ai sensi dell’art. 158

cpv. 1 CPP e successive ulteriori audizioni di approfondimento (non più,

pertanto, "primi interrogatori"), ci sia la necessità di

prospettare all’imputato altre, differenti fattispecie, così che la nuova

audizione costituisce di conseguenza un "nuovo interrogatorio" (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.

cit., art. 101 CPP n. 14). In questi casi è pensabile e auspicabile, in base al

principio della proporzionalità, un accesso agli atti progressivo e parziale,

in corrispondenza dei “primi interrogatori” già effettuati e quelli

ancora da operare.

Il

"primo interrogatorio"

dell’imputato da parte del pubblico ministero – che, secondo gli art. 158 e 312

cpv. 2 CPP, ingloba anche il "primo

interrogatorio" effettuato dalla

polizia su delega del pubblico ministero (BSK

StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) – è reputato eseguito, anche

se è stato compiuto in maniera sommaria o non approfondita (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) rispettivamente anche qualora, dal punto

di vista del magistrato inquirente, non sia stato fruttuoso o l’imputato si sia

rifiutato di rispondere alle domande (decisione TF 1B_368/2014 del 5.02.2015

consid. 1.2.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 101 CPP n.

14; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n.

4; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 3).

2.2.3

L’art.

101.

cpv. 1 CPP presuppone poi quale ulteriore (cumulativa) condizione per

l’esame degli atti, l’"assunzione delle altre prove principali".

Si

possono ritenere "prove principali" – per esempio – gli interrogatori

del danneggiato o della vittima, le audizioni di testimoni determinanti,

l’assunzione agli atti di documentazione bancaria e di rapporti tecnici o

medici su fatti decisivi per il procedimento e il compimento di perquisizioni e

sequestri (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101

CPP n. 5; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

In

presenza di mezzi di prova rilevanti, deve essere possibile interrogare

l’imputato prima che questi ne abbia conoscenza al fine di contestargli dette risultanze.

Tra le "prove principali" si deve perciò annoverare

anche un’altra audizione dell’imputato sui nuovi mezzi di prova (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15).

In

queste situazioni si può dunque concedere il diritto di accesso agli atti per

le prove già contestate, non per quelle da contestare (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar,

op. cit., art. 101 CPP n. 4).

2.2.4

Per

concludere, le parti hanno il diritto di esaminare gli atti al più tardi dopo

il primo interrogatorio e l’assunzione delle altre prove principali da parte

del pubblico ministero.

3.

3.1.

Nel caso di specie il magistrato inquirente ha negato

al qui reclamante l’accesso agli atti del procedimento di cui all’incarto MP __________

aperto nei suoi confronti, in quanto “ciò è possibile solo dopo il primo

interrogatorio dell’imputato” (AI 5).

Come

visto, nel proprio gravame RE 1 ritiene - in sostanza - che il “primo interrogatorio”

sarebbe già stato esperito, mediante l’invio da parte della polizia, e la

conseguente compilazione e trasmissione alla stessa, del cosiddetto formulario “richiesta

generalità conducente”.

3.2

Ora,

come riportato in fatto (cfr. consid. a. e b.), mediante i suddetti formulari è

stato dato atto a RE 1 che il veicolo di sua proprietà è stato oggetto di

infrazione alla LCStr (controllo della velocità), nelle circostanze di data e

ora ivi indicate.

Nei formulari vi è inoltre indicato che,

in base all’art. 16 della Legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr), il detentore

di un veicolo a motore o di un velocipede - se richiesto - ha l’obbligo di

fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di

identificare l’autore di un’infrazione alla LCStr commessa con il suo veicolo.

La polizia cantonale, mediante i

suddetti formulari, ha dunque invitato RE 1, nella sua veste di proprietario del

veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, a fornire le generalità del conducente

responsabile della stessa. Gli ha altresì spiegato che a ricezione delle

informazioni, la persona indicata riceverà un avviso di contravvenzione. Tale

procedura permetterà all’autore dell’infrazione di pagare l’importo della multa

senza che l’infrazione debba essere segnalata alle autorità competenti del suo

Paese.

In calce ai formulari in questione, vi è

dunque lo spazio da compilare con le relative generalità richieste (cfr. in AI

1).

3.3

Si rileva innanzitutto che l’attività di

cui sopra della polizia cantonale è stata svolta ex art. 306 ss CPP,

segnatamente nell’ambito della procedura investigativa al fine di accertare i

fatti penalmente rilevanti.

Alla luce già di questa circostanza i

formulari “Richiesta generalità conducente” non possono essere ritenuti

degli interrogatori ai sensi dell’art. 101 cpv.1 CPP, come preteso da RE 1.

Avendo la polizia agito nella fase

investigativa, manca infatti un requisito per poter ritenere tali formulari

alla stregua di un interrogatorio ex art. 101 cpv. 1 CP. Il "primo

interrogatorio" dell’imputato ai

sensi della citata norma dev’essere infatti effettuato da parte del pubblico

ministero o, in alternativa, dalla polizia su delega di quest’ultimo (cfr. art. 312 cpv. 2 CPP; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op.

cit., art. 101 CPP n. 14).

3.4

In merito poi alle informazioni nel

primo interrogatorio dell’imputato l’art 158 cpv. 1 CP, prevede che all’inizio

del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano

l’imputato in una lingua a lui comprensibile che: è stata avviata una procedura

preliminare nei suoi confronti e su quali reati (lit. a); ha facoltà di non

rispondere e di non collaborare (lit. b); ha il diritto di designare un

difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio (lit. c.); può

esigere la presenza di un traduttore o interprete (lit. d).

Tali informazioni essenziali, la cui

assenza comporta la non utilizzabilità dell’interrogatorio (ex art. 158 cpv. 2

CPP), non sono contenute nei formulari prestampati di cui sopra.

A parte un accenno alla disposizione di

cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr, in riferimento alla velocità punibile, a RE 1 è

stato unicamente comunicato che con il suo veicolo era stata commessa

un’infrazione alla LCStr. Alla luce di ciò gli sono dunque state chieste le generalità

del conducente al momento dell’infrazione e non di prendere posizione sui

fatti.

A quello stadio della procedura,

segnatamente nella fase iniziale della stessa, volta all’identificazione del

conducente, non era dunque possibile (neppure) sapere in quale veste

interveniva il destinatario del formulario, se non in quella di proprietario

del veicolo.

In siffatte circostanze ed alla luce

della mancanza delle informazioni ex art. 158 CPP è evidente che i suddetti

formulari non possono essere qualificati di “primi interrogatori” ai

sensi dell’art. 101 CPP.

3.5

Neppure i suddetti formulari possono

essere considerati dei rapporti scritti ex art. 145 CP, secondo cui l’autorità

penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto

scritto in vece o a complemento dell’interrogatorio, come preteso da RE 1.

Infatti, anche per quanto attiene tali

rapporti, gli interessati – in casu l’imputato – devono essere adeguatamente

informati in merito ai loro diritti ed ai loro obblighi. Si applicano dunque

per analogia le disposizioni di cui all’art. 143 CPP e (in particolare per

l’imputato) di cui all’art. 158 CP (CR – CPP, art. 145 CPP n. 6; Messaggio, p.

1092).

3.6

Per tutti questi motivi, la decisione

del magistrato inquirente di negare a RE 1 l’accesso agli atti dell’inc. MP __________

è meritevole di tutela, non essendo lo stesso ancora stato interrogato ai sensi

dell’art. 101 cpv. 1 CPP.

4.

4.1.

RE

1, nel gravame che qui ci occupa, lamenta altresì una motivazione sommaria

della decisione impugnata, ciò che violerebbe il suo diritto di essere sentito.

4.2

Il

diritto di essere sentito, oltre le garanzie esposte sopra (cfr. consid. 2.), comporta

- tra gli altri - il diritto di ottenere una decisione motivata. L’obbligo di

motivazione giusta l’art. 80 cpv. 2 prima frase CPP, impone di menzionare,

almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il

controllo (decisione TF 6B_1237/2014 del 24.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

4.3

Ora, nella fattispecie in esame,

la motivazione contenuta nella decisione impugnata è sì concisa, ma sufficiente:

il magistrato inquirente ha infatti indicato, in modo chiaro, che l’accesso

agli atti è possibile solo dopo il primo interrogatorio. Considerato appunto il

fatto che RE 1 non è ancora stato interrogato, non si vede cosa avrebbe dovuto

aggiungere il magistrato inquirente nella sua decisione.

Alla luce di ciò si può quindi

concludere che il diritto di essere sentito del reclamante sia stato

rispettato.

5.

La

richiesta provvisionale di RE 1 di voler sospendere l’istruzione del procedimento

è priva d’oggetto, considerato che – a seguito dell’inoltro del gravame che qui

ci occupa – l’incarto MP __________ è stato trasmesso a questa Corte, di modo

che l’istruzione è stata di fatto rimasta sospesa.

6.

Il

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., gli art. 3 cpv. 2

lit. c, 80, 101 e ss, 143, 158 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è respinto.

2.La richiesta

provvisionale di sospensione dell’istruzione di cui al procedimento inc. MP __________

è priva d’oggetto.

3.La tassa di

giustizia di CHF 750.- (settecentocinquanta) e le spese di CHF 50.--

(cinquanta), per complessivi CHF 800.--(ottocento), sono poste a carico di RE 1,

__________.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera