Lexipedia

Decisione

60.2016.172

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. pericolo di fuga: straniero, senza legami (in CH solo x delinquere) + pericolo di recidiva: lunga lista di reati in CH e

27 ottobre 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 3.10.1992 a Cadro presso il Penitenziario cantonale La Stampa, dove stava

espiando la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione (inflittagli il 26.08.1992

dalla Corte delle Assise criminali per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

ed infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri) RE 1 partecipava

ad una drammatica e sanguinosa evasione dal carcere insieme ad altri 8

detenuti, di cui due rimanevano uccisi unitamente ad un agente di custodia.

b. Sventato

il piano di fuga lo stesso giorno, dal 24.11.1992 RE 1 veniva trasferito dal

Penitenziario cantonale La Stampa di Cadro al Penitenziario __________ __________

(__________).

c. Per

i fatti accaduti il 3.10.1992 la Corte delle Assise criminali in data 7.03.1994

(inc. TPC __________) condannava RE 1, insieme ad altri 4 detenuti, alla pena

di 6 anni di reclusione oltre che all’espulsione a vita, avendolo riconosciuto

colpevole di ammutinamento di detenuti qualificato, presa d’ostaggi, sequestro

di persona, esposizione a pericolo della vita altrui, contravvenzione alla LC

sul commercio di armi e delle munizioni e sul porto d’arma, come pure per

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per dei consumi di haschisch).

d. In

parziale accoglimento del ricorso interposto da RE 1, l’allora Corte di cassazione

e di revisione penale con sentenza 12.07.1994 (inc. CCRP __________) riduceva

la suddetta pena a 5 anni e 9 mesi di reclusione, avendolo prosciolto dal reato

di esposizione a pericolo della vita altrui (siccome il 3.10.1992 egli aveva

fatto uso di un’arma disassicurata, con il cane armato, ma senza colpo in canna).

Per il resto la condanna della Corte di primo grado rimaneva invariata.

La sentenza dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale passava

in giudicato.

e. In

data 24.01.1995 RE 1 veniva trasferito dall’Istituto penale __________ sito a __________

(__________) al Penitenziario cantonale La Stampa di Cadro.

f. Per

avere proferito pesanti insulti nei confronti di un agente di custodia a RE 1 il

14.02.1995 venivano inflitti 3 giorni di isolamento cellulare di rigore.

Nuovamente

in data 25.07.1995 e 28.07.1995 RE 1 proferiva insulti e minacce nei confronti

di un Capo arte risp. degli addetti allo spaccio interno al Penitenziario.

Di

conseguenza per motivi disciplinari il qui reclamante dal 3.08.1995 veniva trasferito

all’Istituto penale __________ di __________ (__________).

g. Presso

il Penitenziario __________, dopo aver beneficiato il 19.03.1996 di un’uscita

accompagnata, svoltasi positivamente, RE 1 a inizio agosto 1996 veniva

trasferito nella sezione aperta.

h. Il 9.08.1996 durante una nuova uscita accompagnata a __________

(della durata di 12 ore) il qui reclamante non faceva rientro all’orario

previsto, sottraendosi alla vigilanza e rendendosi irreperibile.

Egli

avrebbe raggiunto il termine per la liberazione condizionale (eventuale) il

25.09.1997, mentre il 15.07.2000 avrebbe terminato l’espiazione della pena.

Al

momento della sua fuga gli restava pertanto un residuo di pena di 3 anni, 11

mesi e 5 giorni.

i. Le

ricerche subito messe in atto davano esito negativo.

Con

richieste 20.08.1996 risp. 22.08.1996 venivano pertanto pubblicati un ordine di

arresto nazionale risp. internazionale a carico di RE 1, entrambi scadenti il

9.08.2016.

l. In

data 8.10.1997 RE 1 incappava in un normale controllo della squadra di polizia

giudiziaria della Stradale di __________ sull’autostrada A26 Genova-Sempione.

Nel bagagliaio del veicolo sul quale egli viaggiava gli agenti rinvenivano 10

kg di marijuana, così che egli veniva tratto in arresto.

m. Ne

seguivano vari scambi di corrispondenza fra le autorità svizzere e quelle italiane,

in esito alle quali l’autorità d’esecuzione ticinese comunicava di voler ritirare

la propria (precedente) domanda di assunzione del procedimento penale in

Italia, mantenendo solamente il mandato d’arresto internazionale, ad esclusione

dell’Italia.

n. In

data 12.03.2014 RE 1 veniva arrestato nel Canton __________ e dal 4.09.2014 veniva

posto in anticipata esecuzione di pena. Egli veniva associato alle strutture

carcerarie del Penitenziario di __________ (__________).

o. Con

sentenza 11.05.2016 il Kriminalgericht del Canton __________ lo condannava, con

rito abbreviato, alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, avendolo riconosciuto

colpevole di rapina qualificata, violazione di domicilio e ripetuta violazione

contro la legge sulle armi, per fatti risalenti all’11.03.2014.

p. Il

29.03.2016 il Vollzugs- und Bewährungsdienste del Canton __________ delegava

alle autorità d’esecuzione ticinesi la competenza a far eseguire la pena detentiva

poi pronunciata con sentenza 11.05.2016.

Pertanto con decisione 2.06.2016 il giudice dei

provvedimenti coercitivi (ticinese), visto il pesante trascorso penale di RE 1

e ravvisato un concreto pericolo di fuga e di recidiva, ordinava il

collocamento di quest’ultimo in sezione chiusa, presso il Penitenziario

cantonale La Stampa. Dava altresì mandato alla Direzione delle strutture

carcerarie ticinesi di organizzare il trasferimento del qui reclamante in Ticino.

Nel

contempo il giudice determinava i seguenti termini d’esecuzione della pena:

1/3 31.12.2016

1/2 27.05.2018

2/3 23.10.2019

Fine 15.08.2022.

Nel

contempo con scritto 2.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi revocava

il mandato di accompagnamento su Ripol emanato a suo tempo a carico di RE 1.

q. In

data 10.06.2016, il direttore delle Strutture carcerarie cantonali decideva il

trasferimento, per motivi di sicurezza e di ordine interno (giusta l’art. 86

RSC), di RE 1 al Penitenziario di __________ a partire dal giorno stesso.

In tale decisione il collocamento presso il

Penitenziario La Stampa veniva ritenuto inopportuno in relazione ai precedenti

del qui reclamante. Ciò anche, in particolare, in ragione delle possibili

conseguenze psicologiche sul personale di custodia (di quello ancora presente, che

avrebbe subito l’ammutinamento del 3.10.1992) e, in generale, per “le più

che comprensibili conseguenze psicologiche che verosimilmente potrebbero

riacutizzarsi, come pure l’ambiente di lavoro tra il corpo del personale uniformato

e non solo, che ne rimarrebbe giustamente risentito” (decisione 10.06.2016

p. 2).

r. Con

esposto 17/20.06.2016 RE 1 impugna la decisione 2.06.2016 del giudice dei provvedimenti

coercitivi.

Sostiene

in primo luogo che il magistrato, considerando erroneamente il 4.09.2014

(anziché il 12.03.2014) quale data dell’arresto avvenuto nel Canton __________,

avrebbe sbagliato il calcolo dei termini d’esecuzione riportati nella sentenza

impugnata.

Precisa

inoltre che il 9.08.1996 presso il Penitenziario di __________ non sarebbe

evaso nel vero senso della parola bensì si sarebbe trattato di un mancato rientro.

Egli infatti, dopo aver appreso la notizia che la madre a seguito di un ictus sarebbe

stata in pericolo di vita, avrebbe perso la testa e sarebbe “salito sul

treno che l’ha portato direttamente in Italia per poter vedere sua madre in fin

di vita” (reclamo 17/20.06.2016, p. 3). Nel seguito egli sarebbe stato

arrestato in Italia e incarcerato, così che non sarebbe stato latitante.

Contesta

quindi il collocamento in sezione chiusa, stante la condotta impeccabile da lui

tenuta presso il Penitenziario di __________ negli ultimi due anni e tre mesi

di detenzione, e postula l’annullamento della decisione del giudice dei

provvedimenti coercitivi.

s. Con

scritto 28/30.06.2016 il Vollzugs- und Bewährungsdienste di __________ non

presenta particolari osservazioni al reclamo, limitandosi a ricapitolare i termini

d’esecuzione della pena inflitta a RE 1 dal Kriminalgericht __________

l’11.05.2016.

t. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi dal canto suo con osservazioni

28/30.06.2016, pur correggendo la data dell’arresto (il 12.03.2014 anziché il

4.09.20214, data in cui RE 1 è stato posto in anticipata esecuzione di pena), erroneamente

indicata nella sentenza impugnata, ribadisce la correttezza dei termini

d’espiazione ivi calcolati.

Rileva

inoltre che il non rientro del qui reclamante nello stabilimento di pena dopo

un congedo costituirebbe di fatto un’evasione. E comunque, dopo il decesso

della madre (pur considerato un doveroso periodo di lutto) egli non avrebbe

fatto ritorno in Svizzera per terminare l’espiazione della propria pena bensì

per commettere con dei correi una rapina.

Pertanto

ribadisce nel caso concreto l’esistenza di un serio pericolo di fuga e di

recidiva, nonché la pericolosità del reclamante, tanto da sostenere la

temerarietà del di lui gravame.

u. Con

scritto di replica 25/26.07.2016 RE 1 si limita a ribadire che, anche alla luce

delle osservazioni 28/30.06.2016 del Vollzugs- und Bewährungsdienste, i termini

d’esecuzione esposti nella decisione impugnata sarebbero errati pur tenendo

conto del residuo di pena.

v. In

duplica il giudice dei provvedimento coercitivi ribadisce la correttezza del proprio

calcolo dei termini d’espiazione della pena, evidenziando come sia stato il

Vollzugs- und Bewährungsdienste ad essere incorso in un errore, avendo ritenuto

la pena di 4 anni e 6 giorni anziché di 4 anni e 6 mesi inflitta dal Kriminalgericht

__________ l’11.05.2016.

L’autorità

d’esecuzione __________ dal canto suo, interpellata da questa Corte, ha

comunicato con scritto 2/4.08.2016 di rinunciare ad un’ulteriore presa di posizione

da parte sua.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L’art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)

conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino

dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73

LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex

art. 76 CP.

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art.

12.

cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il gravame, inoltrato il 17/20.06.2016, contro la decisione 2.06.2016

del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata il 7.06.2016, è tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in

un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è

pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati

(cpv. 2).

Per

regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva

della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la

concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la

liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

2.2

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

In

altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici

criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il

rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati

cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK

Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

A

livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla

detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL

4.2.1.1.1

, nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce

che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno

stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di

esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme

di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi

(cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene

ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale

il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà

tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un

piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia

in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione

non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e

non vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010

(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa

che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione

di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di

internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse

“La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono

strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate

all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di

lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di

semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per

giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga

e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

2.3

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto

commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in

generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come

visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p.

1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente

che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente

che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

2.3.1

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio

di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie

al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),

i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione

professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),

nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non

si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una

possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità,

fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga

all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del

26.10.2012

consid. 3.;6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del

12.01.2012

consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da

espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere

considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile

fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un

rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando

l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia

quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio

viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

2.3.2

Per

quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente,

che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità.

Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati

devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non

entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici

contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,

art. 76 CP nota 3).

3.

3.1.

Nel

caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento

di RE 1 in sezione chiusa, avendo concluso per l’esistenza di un serio pericolo

di fuga (trattandosi di cittadino italiano senza nessun interesse, comprovato,

a rimanere nel nostro paese) e di recidiva (visti i reati commessi sia in Svizzera,

che, verosimilmente, in Italia) nonché vista la di lui pericolosità (per le

modalità di commissione dei suoi atti, tra cui quelli per cui è stato ancora

recentemente condannato a __________).

Il

reclamante contesta tale valutazione, stante in estrema sintesi l’ottimo comportamento

tenuto presso l’attuale Penitenziario di __________ a decorrere dal suo arresto

avvenuto il 12.03.2014.

3.2

Da

tutto quanto agli atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto in Italia, in

provincia di __________, in seno ad una numerosa famiglia composta dai genitori

e da 6 figli. Vi ha frequentato le scuole dell’obbligo sino alla terza media,

per poi impiegarsi come idraulico per ca. 5 anni. Nel seguito si è trasferito

in provincia di __________, dove dapprima ha lavorato come operaio in una

fabbrica e poi si è messo in proprio gestendo, con due soci, una piccola

azienda di metalmeccanica per un paio d’anni. Quindi si è dedicato alla

professione di agente di commercio nel campo dei cosmetici e poi degli smeraldi

e, successivamente, ha svolto altri lavori. Non è mai riuscito a mantenere lo

stesso impiego per più di 5 anni.

Da

un primo matrimonio avvenuto nel 1982 ha avuto una figlia, oggi ormai maggiorenne.

Separatosi nel 1992, nel 2001 ha avuto un secondo figlio da una nuova compagna

con cui è convolato a nozze nel 2004.

Come

accertato dalla Corte criminale __________ RE 1, nei 4 anni precedenti il suo

arresto in Svizzera, risultava essere senza occupazione alcuna, privo di introiti

e senza sostanza. Aveva debiti dell’ordine di Euro 30'000.--.

In

Italia egli vanta dei precedenti penali, segnatamente tra il 1988 e il 2010 ha

subito 5 condanne, dapprima per pene detentive di 6 risp. 4 mesi, per dei

furti, per poi passare a pene detentive tra i 2 e i 4 anni e 8 mesi per

traffici illeciti di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), cumulate con

sostanziose multe.

Nel

febbraio 1992 è entrato illegalmente in Svizzera, dove è stato arrestato mentre

con la propria vettura, in correità con terzi, stava accompagnando alla stazione

ferroviaria di __________ un corriere giunto pochi giorni prima dalla Colombia con

in corpo 110 ovuli (pari a 776 grammi) di cocaina destinata al mercato italiano.

Ciò per cui egli è stato condannato il 26.08.1992 dalla Corte delle Assise

criminali a 2 anni e 8 mesi di reclusione (oltre all’espulsione dal territorio

svizzero per 15 anni).

A

distanza di poco più di un mese da detta sentenza, allorquando si trovava in

espiazione della relativa pena detentiva (che sarebbe giunta al termine il

14.10

), insieme ad altri 7 detenuti il 3.10.1992 ha partecipato alla

drammatica evasione dal Penitenziario cantonale La Stampa. Evasione sventata lo

stesso giorno dalle forze dell’ordine.

Per

questi fatti egli è quindi stato condannato il 7.03.1994 dalla Corte delle Assise

criminali a 6 anni di reclusione (oltre all’espulsione a vita), ridotti

dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale a 5 anni e 9 mesi di

reclusione.

Trasferito per motivi disciplinari presso le Strutture carcerarie del

Canton __________, solo poco tempo dopo che si trovava nella sezione aperta,

durante un’uscita accompagnata il 9.08.1996, RE 1 si è sottratto alla

vigilanza, riparando in Italia. Ancorché ciò sia stato dettato da asseriti motivi

impellenti legati al grave stato di salute della madre − poi

comunque deceduta nel 2006 −, sta di fatto che egli non si è più presentato

davanti alle autorità elvetiche per l’espiazione del residuo di pena − a quel

momento di 3 anni 11 mesi e 5 giorni −, persistendo nella sua attività criminosa.

Incappato

l’8.10.1997 in un normale controllo della polizia stradale italiana, egli è infatti

stato trovato in possesso di 10 kg di marijuana che trasportava nel bagagliaio

della propria vettura. Così il 25.10.1999 è stato condannato dalla Corte di

Appello di __________ a 2 anni e 8 mesi di pena detentiva. Successivamente per

l’ulteriore possesso di sostanza stupefacente il 24.02.2010 la Corte di Appello

di __________ lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi.

Appena

trascorsi questi periodi di carcerazione, la notte sul 12.03.2014 RE 1 è ritornato

in Svizzera per fare irruzione − unitamente a due correi muniti di armi cariche e

tutti e tre con i visi camuffati − nella villa di una coppia facoltosa di origine

italiana e residente in un comune del Canton __________. Rese le vittime inette

a resistere con la forza, essi hanno quindi sottratto loro contante, gioielli e

orologi per un valore complessivo di quasi CHF 90'000.--. Il terzetto è poi

subito stato arrestato dagli inquirenti mentre tentava di far rientro in Italia

con la refurtiva.

RE

1.

è quindi stato incarcerato presso le Strutture carcerarie di __________, dove

egli si trova a tutt’oggi, e in data 11.05.2016 il Kriminalgericht del Canton __________

lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi.

Ora,

è ben vero che − come risulta dal rapporto 15.04.2016 della Direzione

del Penitenziario di __________ − RE 1 ha tenuto un buon comportamento in carcere,

intrattenendo buoni contatti con gli altri detenuti (in particolare con quelli

italofoni non conoscendo egli la lingua tedesca) e si è attenuto alle regole carcerarie

e agli ordini del personale di custodia, seppure mantenendo un temperamento

definito esuberante (“temperamentvoll”).

Ciò

tuttavia non lenisce il concreto rischio di recidiva e di fuga, che ancora sussiste

a fronte del pesante passato del qui reclamante, delle sue condizioni di vita,

della sua situazione professionale e familiare nonché dei suoi legami con

l’estero.

A

58.

anni di età RE 1 si ritrova senza un onesto e stabile impiego da cui trarre

i mezzi per sostentare sé e la propria famiglia, nonché migliorare la sua

situazione debitoria. Egli ha fatto del crimine la sua professione, che né le

precedenti condanne né le precedenti detenzioni lo hanno distolto dal

perseguire pervicacemente. Egli ha continuato imperterrito la sua attività criminosa,

legandosi ad altre persone dedite al crimine. Pertanto il pericolo di recidiva,

qualora posto in un regime più aperto, è a tutt’oggi molto alto.

Di

cittadinanza italiana, egli è venuto nel nostro paese soltanto per delinquere. Egli

non vanta alcun legame né professionale, né familiare con il nostro paese.

L’attuale moglie con il figlio comune, così come la figlia di primo letto − con i

quali ha mantenuto in carcere regolari contatti telefonici − vivono

tutti nel __________, centro questo dei suoi interessi.

Il

rischio che egli, al di fuori di una struttura chiusa, possa darsi alla fuga,

rendendosi irreperibile − come peraltro già avvenuto in passato − è dunque

molto forte. Ciò a maggior ragione se si considera che l’imputato vanta nel

nostro paese solo un debito con la giustizia e che ha davanti a sé ancora una

pena importante da espiare, la cui fine è infatti prevista per il 15.08.2022,

mentre il termine per la liberazione condizionale (eventuale) verrà a cadere il

23.10.2019

Al

proposito si osserva, di transenna, che i termini di esecuzione indicati dal giudice

dei provvedimenti coercitivi appaiono a questa Corte corretti, ritenuta la data

d’arresto del 12.03.2016, il residuo di pena di 3 anni 11 mesi e 5 giorni da aggiungersi

alla pena di 4 anni e 6 mesi pronunciata l’11.05.2016 dalla Corte criminale __________,

e dedotti complessivi 792 giorni di carcere preventivo risp. di anticipata

esecuzione di pena.

In

conclusione per tutto quanto visto la decisione del giudice dei provvedimenti

coercitivi si rivela corretta e sostenibile, meritando quindi di essere

tutelata.

4.

La

decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita tutela anche per il dispositivo

inerente al trasferimento del reclamante nelle strutture carcerarie ticinesi.

Questo in ragione di diverse considerazioni: il lungo

tempo trascorso dai fatti del 3.10.1992 (24 anni, un quarto di secolo); il

giorno del tentativo di evasione era un sabato, giorno in cui nel penitenziario

vi era una presenza ridotta di personale; il

buon svolgimento dell’ultima detenzione del qui reclamante (iniziata a decorrere

il 12.03.2014), attestata dal rapporto allestito dalla Direzione delle

Strutture carcerarie __________; il fatto che il Penitenziario La Stampa sia un

carcere chiuso, adibito a ricevere detenuti che presentano un pericolo di fuga

e di recidiva; i (maggiori) costi di un’espiazione presso un istituto

carcerario di un altro cantone.

Per

tutti questi motivi, la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi deve

essere confermata, ed ossequiata, anche riguardo al luogo di detenzione.

In

conseguenza di ciò copia della presente decisione viene inviata alla Direzione

delle Strutture carcerarie cantonali e alla Direzione del Dipartimento delle Istituzioni.

5.

Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e

spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss, 393 ss, 439 cpv. 1 CPP, 74

ss CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone

Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture

carcerarie di __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera