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Decisione

60.2016.173

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 agosto 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

a. RE

1 è stato arrestato il 18.09.2014 presso il proprio domicilio di __________, dove

anche il figlio allora venticinquenne risiedeva, poiché coinvolto nei traffici

di sostanza stupefacente messi in atto da quest’ultimo.

Il

30.12.2014 il procuratore pubblico ha ordinato la scarcerazione di RE 1, sottoponendolo

a delle misure sostitutive dell’arresto.

b. In

data 10.03.2016 la Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2015.165, doc. 1

inc. GPC __________) ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 3 anni, dedotto

il carcere preventivo sofferto (complessivi 104 giorni), oltre al pagamento

della multa di CHF 500.--. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in

ragione di 2 anni, con un periodo di prova di 3 anni, mentre il restante anno è

da espiare. Non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 4.06.2014, ma il relativo periodo

di prova è stato prolungato di 1 anno.

La

Corte ha in particolare ritenuto RE 1 autore colpevole, in correità con il

figlio, di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (in relazione ad un

traffico di all’incirca 2 kg di eroina nel periodo tra il gennaio 2013 e il

settembre 2014) e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per

consumi personali dell’ordine di 900 grammi di eroina tra il marzo 2013 e il

settembre 2014).

La

sentenza è passata in giudicato.

c. Conseguentemente

alla suddetta condanna con scritto 17.05.2016 l’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi ha richiesto a RE 1 una presa di contatto, onde

concordare i tempi e le modalità di espiazione della pena detentiva inflittagli

dalla Corte delle assise criminali (doc. 2, inc. GPC __________).

d. Il

19.05.2016 RE 1 ha contattato telefonicamente l’Ufficio del giudice dei provvedimenti

coercitivi, chiedendo delucidazioni sulla possibilità di espiare la pena detentiva

mediante braccialetto elettronico, abitando egli a __________ ed essendo

impiegato come “tuttofare” presso una ditta di __________.

Il giorno successivo gli veniva indicato di presentare una richiesta

scritta all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui doveva

esporre le proprie motivazioni circa la possibilità di eseguire la pena nella

forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico ed allegare

il contratto di lavoro, il certificato di stipendio, l’indicazione degli orari

di lavoro e l’accordo scritto delle persone che vivevano con lui. Il giudice

avrebbe poi reso una decisione al proposito (doc. 4, inc. GPC __________).

e. Assunto

un rappresentante legale, per il tramite dello stesso, RE 1 il 24/30.05.2016 ha

prodotto davanti all’Ufficio dei provvedimenti coercitivi copia del contratto

di lavoro e delle distinte di stipendio per i mesi di marzo e aprile/maggio

2016, come pure ha confermato l’accordo della moglie, ed ha postulato

l’espiazione del resto di pena mediante gli arresti domiciliari sotto

sorveglianza elettronica, essendo a suo avviso riunite tutte le condizioni necessarie

(doc. 5, inc. GPC __________).

f. Con decisione 8.06.2016 il giudice dei provvedimenti

coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha respinto la suddetta

Considerandi

istanza ed ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione aperta (non avendo

ritenuto essere dato un concreto rischio di fuga) a far tempo dall’1.09.2016

per l’esecuzione nella forma ordinaria della parte di pena non sospesa di cui

alla condanna del 10.03.2016.

Egli ha inoltre determinato i seguenti termini di

esecuzione:

1/3 il

19.09.2016

1/2 il

19.11.2016

fine

pena il 19.05.2017,

ritenuto

che, in applicazione dell’art. 43 CP, in caso di sospensione parziale

dell’esecuzione della pena, le norme sulla concessione della liberazione condizionale

non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.

Il magistrato in particolare, riassunti brevemente i fatti, ha esposto

la nuova normativa adottata dalle Camere federali (segnatamente il nuovo art.

79b CP la cui entrata in vigore è prevista l’1.01.2018), secondo cui la

sorveglianza elettronica sarebbe prevista solamente per pene detentive da 20

giorni a 12 mesi. Determinante per stabilire la sua applicazione sarebbe

l’entità della pena pronunciata nella condanna e non la pena residua da

scontare una volta dedotta la carcerazione preventiva o di sicurezza.

Altrimenti, a parere del magistrato, nei casi in cui la pena residua non

superasse un anno, potrebbero essere eseguite sotto sorveglianza elettronica

anche le pene pronunciate per reati gravi. Inoltre l’esecuzione di una pena

sotto sorveglianza elettronica entrerebbe in linea di conto soltanto per le

pene detentive in quanto tali, e non per le pene detentive sostitutive. In

questo senso andrebbe anche la giurisprudenza recente dell’Alta Corte. Al

proposito riporta un estratto della sentenza 6B_1253/2015 del 17.03.2016 in cui

il Tribunale federale avrebbe confermato che determinante sarebbe la durata

della pena pronunciata dal giudice del merito.

La

normativa cantonale − che permetterebbe l’espiazione mediante sorveglianza

elettronica della parte da eseguire di una pena detentiva inflitta con

condizionale parziale − sarebbe quindi in contrasto con le (previste) nuove

disposizioni federali, di grado superiore, come pure con la citata nuova

giurisprudenza del Tribunale federale, poiché il legislatore avrebbe

chiaramente stabilito che unicamente le pene pronunciate di durata non

superiore all’anno possono essere scontate con la modalità del braccialetto

elettronico e non le pene residue, da scontare, una volta dedotta la

carcerazione preventiva o di sicurezza.

Il

magistrato ha quindi rifiutato l’esecuzione del residuo di pena di RE 1 nella

forma della sorveglianza elettronica.

Parimenti

egli ha scartato l’esecuzione della pena nella forma della semiprigionia,

poiché conformemente al regolamento cantonale, tale forma agevolata sarebbe

possibile quando la pena da espiare è inferiore a un anno oppure se si tratta

di un residuo di pena inferiore a sei mesi (art. 17 REPM).

g. Con

reclamo 20/21.06.2016 RE 1 insorge contro la suddetta decisione del giudice dei

provvedimenti coercitivi.

Egli

rileva di aver cessato l’abuso di sostanze stupefacenti e di essere riuscito a

farsi assumere dall’1.03.2016 da un’impresa di costruzioni sopracenerina, malgrado

le concrete difficoltà per reinserirsi nel mondo del lavoro, legate alla sua

età e al suo passato. Produce al proposito il relativo contratto di lavoro e le

distinte di stipendio per il periodo da marzo a inizio maggio 2016.

Pone

in risalto il paradosso che nel suo caso l’esecuzione della pena detentiva residua

non realizzerebbe lo scopo che si prefigge di risocializzarlo bensì quello

contrario di fargli perdere l’attuale posto di lavoro e di ripiombarlo, al suo

rilascio, nella difficoltosa e faticosa ricerca di un’attività lavorativa.

Sottolinea

in particolare che il presidente della Corte del merito, alla lettura del

Dispositivo

dispositivo della sentenza, avrebbe sostenuto che egli avrebbe potuto espiare

il restante della pena con il braccialetto elettronico così da non perdere il

suo lavoro.

Postula

quindi, in via principale, in applicazione del regolamento cantonale

sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari e del

principio della parità di trattamento, che la pena che egli è chiamato ad espiare

possa essere eseguita nella forma degli arresti domiciliari mediante

sorveglianza elettronica.

In

subordine chiede “di poter essere posto al beneficio del lavoro esterno”.

h. Con

scritti 22.06.2016 rispettivamente 30.06/1.07.2016 il procuratore pubblico rispettivamente

il giudice dei provvedimenti coercitivi dichiarano di non avere osservazioni da

formulare e chiedono la conferma della decisione impugnata.

i. Con

scritto 8/14.07.2016 il medico curante dei coniugi __________, dr__________,

rileva come per problemi di salute la propria paziente sia impossibilitata ad

aumentare il suo grado d’occupazione, attualmente del 50%, così che la

prospettata perdita del posto di lavoro del qui reclamante farebbe cadere la famiglia,

ed in particolare la di lui moglie e figlia, in serie difficoltà economiche.

1. 1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), in vigore dall’1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la

facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle

misure e di stabilire la relativa procedura.

Il

20.04.2010 il Canton Ticino ha adottato la Legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che conferisce

al giudice dell'applicazione della pena − funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011

al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la

competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex

art. 76 CP e la concessione della semiprigionia ex art. 77b CP (art. 10 cpv. 1

lit. h).

Inoltre

il nostro Cantone, facendo parte dei 7 Cantoni autorizzati dal Consiglio

federale a sperimentare, dietro loro richiesta, forme di esecuzione delle pene

detentive sotto sorveglianza elettronica al di fuori degli stabilimenti

penitenziari, il 13.07.2004 ha adottato il Regolamento sull’esecuzione della

pena nella forma degli arresti domiciliari (in vigore dal 16.07.2004). L’art. 5

di tale Regolamento conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi la competenza

ad autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.

Giusta l’art. 7a del medesimo Regolamento la procedura è retta dalla legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010.

Contro

le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi rese in materia di collocamento

iniziale rispettivamente di concessione della semiprigionia ex art. 10 lit. h

LEPM è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo

ai sensi degli art. 393 e ss. CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1

lit. b LEPM). Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle

misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali

entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 e

ss. CPP (art. 12 cpv. 2 LEPM).

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame inoltrato il 20.06.2016 contro la decisione 8.06.2016 del

giudice dei provvedimenti coercitivi, intimata al qui reclamante lo stesso

giorno, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2. 2.1.

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in

un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario

chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che

si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere

meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un

penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o

alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

A

livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative

di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni

latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) come

pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007).

L'art.

3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,

in vigore dall'1.01.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra

l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione

di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre

che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo

Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in

particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene

eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite

in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata

eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un

rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi

reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

2.2.

La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno

la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è

da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (art. 77a

cpv. 1 CP). In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del

penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario.

Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato

periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un

penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i

lavori domestici e la cura dei figli (art. 77a cpv. 2 CP).

Se

il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione ulteriore

avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia

e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità

d’esecuzione (art. 77a cpv. 3 CP).

L’art.

77a CP regolamenta in particolare l’istituto del lavoro e alloggio esterni (denonimazione

questa che ha sostituito la nozione di “semilibertà” utilizzata nel vecchio

diritto, per evitare confusioni), inteso, nel sistema di progressione dell’esecuzione

della pena, quale penultima fase precedente quella della liberazione

condizionale (BSK Strafrecht I − B.B. BRÄGGER, 3a. ed., art. 77a CP n. 1-2).

2.3

Ciò

non va confuso con l’ulteriore istituto della semiprigionia previsto dall’art.

77b CP, secondo cui le pene detentive da 6 mesi a 1 anno sono scontate in forma

di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o

commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua

formazione fuori del penitenziario ma vi trascorre il tempo di riposo e il

tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il condannato deve comunque

essere debitamente assistito (art. 77b CP).

Disposizione

questa completata, a livello cantonale, dall’art. 17 REPAD.

Tale

alternativa alla detenzione ordinaria persegue un obiettivo di prevenzione

speciale, limitando gli effetti nocivi della detenzione fra i quali ad esempio

la perdita del posto di lavoro (CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art.

77b CP n. 1) e quindi di prevenire il pericolo di un allontanamento dal mondo

professionale (CP Code pénal, Petit commentaire, art. 77b CP n. 2).

Diversamente

l’istituto del lavoro esterno ex art. 77a CP mira a permettere al condannato di

“fare un passo verso la libertà” per mezzo di un lavoro fuori

dall’ambiente carcerario, dopo un periodo di esecuzione ordinaria della pena,

in modo da abituarsi alla vita “normale” (CP Code pénal, Petit

commentaire, art. 77b CP n. 2).

2.4.

Giusta

l’art. 1 del Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti

domiciliari del 13.07.2004 (nel seguito REPAD) una pena può essere scontata

nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo della persona condannata,

quando si tratti: a) di pene privative di libertà di breve durata (da 20 giorni

a 12 mesi; in seguito dette “pene di breve durata”). In base ad una modifica

del regolamento del 24/27.6.2014, un simile beneficio può essere concesso anche

ai condannati, i quali debbono effettivamente espiare, nel quadro di una pena detentiva

con condizionale parziale fino a 3 anni, una pena non superiore a 12 mesi; b)

di altre pene, durante il periodo di lavoro esterno, per la durata compresa fra

un mese e un anno (in seguito “regime di fine pena”).

L’art.

2 REPAD stabilisce inoltre che, su

richiesta, il condannato ai sensi dell’art. 1 può essere autorizzato ad

eseguire la pena nella forma degli arresti domiciliari, se, in ragione del suo

carattere e dei suoi precedenti, risulta capace di rispettarne le condizioni (cpv.

1). L’autorizzazione è concessa a condizione che il condannato e le persone che

vivono con lui diano il loro accordo, che ci sia un domicilio fisso e che il

condannato eserciti un’attività riconosciuta (cpv. 2).

Con

questa forma di esecuzione il condannato, durante il suo tempo libero e di

riposo, è sottoposto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica

(art. 3 REPAD).

3. 3.1.

Nel

caso in esame, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha, in buona sostanza, rifiutato

l’esecuzione della parte di pena da eseguire nella forma degli arresti

domiciliari mediante braccialetto elettronico, con riferimento al nuovo art. 79b

CP (previsto nell’ambito della modifica del diritto sanzionatorio che entrerà

in vigore l’1.01.2018), che consente tale forma di esecuzione per le pene

detentive o per le pene detentive sostitutive da 10 giorni a 12 mesi (lit. a).

Il

magistrato ha altresì tenuto conto della citata recente sentenza del Tribunale

federale, concludendo che, conformemente a quanto voluto dal legislatore, determinante

per stabilire se un’espiazione nella forma della sorveglianza elettronica è

applicabile, sarebbe l’entità della pena pronunciata nella condanna e non la

pena residua da scontare una volta dedotta la carcerazione preventiva o di sicurezza.

Di conseguenza nel caso concreto l’espiazione di pena mediante sorveglianza

elettronica non sarebbe possibile in quanto la pena detentiva pronunciata dalla

Corte del merito, è di 3 anni, così che esula da quella prevista per

l’applicazione del nuovo art. 79b lit. a CP (in vigore dall’1.01.2018).

Tale

conclusione, a parere del magistrato, varrebbe sebbene sia in contrasto con

l’art. 1 lit. a seconda frase del Regolamento sull’esecuzione della pena nella

forma degli arresti domiciliari (che prevede espressamente la concessione del

beneficio degli arresti domiciliari “anche ai condannati, i quali debbono

effettivamente espiare, nel quadro di una pena detentiva con condizionale

parziale fino a 3 anni, una pena non superiore a 12 mesi”), poiché essendo questa

norma cantonale di rango inferiore rispetto alle nuove normative federali, la

stessa non dovrebbe essere applicata.

3.2.

Il

nuovo art. 79b CP codifica a livello federale l’istituto della sorveglianza

elettronica, finora sperimentata da soli 7 Cantoni (fra cui il Canton Ticino) e

regolata nei loro rispettivi regolamenti cantonali.

Tale

disposizione rientra nella nuova modifica del CP e del Codice penale militare

proposta dal Consiglio federale nel Messaggio del 4.04.2012 (FF 2012 p. 4181

ss.) e adottata dal Parlamento con la Modifica del 19.06.2015, la cui entrata

in vigore è stata fissata all’1.01.2018 (RU 2016 p. 1249 ss.). Modifica che fa

seguito alle costanti critiche al diritto sanzionatorio, introdotto a suo tempo

nel 2007 con la revisione della Parte generale del CP, critiche che chiedevano un

inasprimento dello stesso.

L’art.

79b cpv. 1 CP prevede in particolare la sorveglianza elettronica in due casi: a.

per l’esecuzione di una pena detentiva o di una pena detentiva sostitutiva da

20 giorni a 12 mesi oppure b. in luogo del lavoro esterno o del lavoro e

dell’alloggio esterni, per una durata da 3 a 12 mesi (trattasi in questo caso

della cosiddetta fase di fine pena che precede la liberazione condizionale per

le pene di lunga durata, Messaggio CF del 4.04.2012, FF 2012 p. 4199-4200). Ciò

sempreché sussistano anche le ulteriori condizioni poste dall’art. 79b cpv. 2

lit. a. − e. nCP, fra cui l’assenza di un rischio di fuga e di

reiterazione.

Con

riguardo alla possibilità dell’espiazione mediante sorveglianza elettronica

delle cosiddette pene di breve durata prevista all’art. 79b cpv. 1 lit. a nCP,

nel relativo Messaggio del Consiglio federale viene precisato che tale forma

d’esecuzione è esclusa per le pene detentive sostitutive inflitte per il

mancato pagamento della pena pecuniaria, e che determinante è “l’entità della pena pronunciata e non

la pena residua da scontare una volta dedotta la carcerazione preventiva o di

sicurezza. Altrimenti, nei casi in cui la pena residua non supera un anno,

potrebbero essere eseguite sotto sorveglianza elettronica anche le pene

pronunciate per reati gravi” (Messaggio CF del 4.04.2012, FF 2012 p. 4208).

L’Alta

Corte il 17.03.2016 (decisione 6B_1253/2015) si è dovuta chinare su un caso

giudicato dalla Corte cantonale solettese riguardante un detenuto condannato

dalla Corte del merito alla pena detentiva di 27 mesi, di cui 9 mesi da espiare.

Chiamato ad eseguire la stessa in sezione aperta, il condannato ha chiesto di poterla

espiare nella forma speciale della sorveglianza elettronica espressamente prevista

dal regolamento d’esecuzione solettese. Forma d’espiazione questa tuttavia che

gli è stata negata dalle competenti autorità cantonali intervenute, per cui

egli ha adito la massima Corte.

Il

Tribunale federale ha rilevato che l’ultimo Decreto del 2.09.2015 (FF 2015 p.

5675) − con cui il Consiglio federale ha prorogato fino

all’introduzione del nuovo art. 79b CP ma non oltre il 31.12.2019

l’autorizzazione concessa (sulla base dell’art. 387 cpv. 4 CP) a 7 Cantoni (fra

cui il Canton Soletta e il Canton Ticino) per introdurre, in via sperimentale e

per un periodo determinato, l’esecuzione di pene detentive sotto forma della

sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d’esecuzione − stabilisce

espressamente che tale forma speciale d’esecuzione è prevista: per le pene

detentive di durata compresa tra 20 giorni e 1 anno (DF cifra 1 lit. a) e per

le pene detentive di lunga durata in luogo del lavoro esterno o dell’alloggio e

lavoro esterni, per una durata compresa tra 1 mese e 1 anno (DF cifra 1 lit.

b).

I

cantoni rimangono liberi, nei limiti dell’autorizzazione, di regolamentare

l’applicazione del braccialetto elettronico, quale forma d’espiazione

(“Vollzugsregime”), e di sottoporlo − riservata la censura dell’arbitrio nella scelta dei

criteri − a condizioni più restrittive o addirittura di vietarlo.

Non esiste infatti né a livello federale né a livello cantonale un diritto a

che una pena detentiva venga espiata nella forma della sorveglianza elettronica

(decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016, consid. 2.2).

L’Alta

Corte ha poi concluso che la norma d’esecuzione solettese − nella

misura in cui, andando oltre i disposti del legislatore federale, precisava con

una frase aggiuntiva, che “per quanto riguarda le pene con condizionale

parziale è determinante la parte di pena da eseguire” − non era

conforme e quindi violava il diritto federale. Di conseguenza, essendo determinante,

per la Corte Suprema, la pena pronunciata (ab initio), in concreto i 27 mesi,

l’espiazione mediante sorveglianza elettronica della parte da eseguire, in casu

9 mesi, era da escludere (decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016, consid. 2.6).

Per

di più, secondo la massima istanza, contro un’esecuzione nella forma della

sorveglianza elettronica andrebbe anche lo scopo di prevenzione speciale a cui

mira la pena con condizionale parziale, secondo cui in base alla gravità della

colpa almeno una parte della pena debba essere eseguito. Altrimenti la sorveglianza

elettronica sarebbe aperta anche ai delitti gravi, se soltanto la pena residua

da espiare fosse inferiore a 1 anno (decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016,

consid. 2.6).

3.3.

In

conclusione nel caso in esame, del tutto simile a quello trattato dal Tribunale

federale come più sopra descritto, l’art. 1 lit. a) seconda frase del

Regolamento (ticinese) sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti

domiciliari del 13.07.2004 − che concede tale forma d’espiazione anche ai

condannati ad una pena con condizionale parziale la cui parte da eseguire non

supera i 12 mesi − è contrario e viola il diritto federale, per cui non

può essere applicato.

Infatti

secondo i disposti del decreto federale del 2.09.2015 e del nuovo art. 79b CP

(che entrerà in vigore l’1.01.2018), così come in base all’interpretazione operata

dal Tribunale federale degli stessi, l’esecuzione della pena nella forma degli

arresti domiciliari mediante sorveglianza elettronica è prevista soltanto per

le pene non superiori a 12 mesi. Determinante per stabilire tale entità è la

pena detentiva pronunciata dalla Corte del merito (in concreto 3 anni) e non la

parte di pena da eseguire (in concreto 1 anno).

Pertanto

la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, nella misura in cui rifiuta

l’esecuzione mediante sorveglianza elettronica della pena che RE 1 è chiamato

ad eseguire è giuridicamente corretta e merita tutela.

4. 4.1.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi, con

una motivazione invero piuttosto succinta, nei considerandi della sentenza qui

impugnata, ha altresì escluso la concessione della semiprigionia, applicando l’art.

17 REPM (che la prevede per le pene privative della libertà fino a 1 anno o per

i residui di pena inferiori a 6 mesi dedotto il carcere preventivo sofferto), implicitamente

interpretandolo sul solco delle conclusioni tratte a fondamento del rifiuto di

concedere la sorveglianza elettronica.

4.2.

A

differenza della sorveglianza elettronica l’esecuzione di una pena detentiva

nella forma della semiprigionia, come spiegato più sopra al considerando 2.3.,

è regolata nell’attuale CP all’art. 77b, che la prevede per le pene detentive

da 6 mesi a 1 anno (per l’espiazione delle pene inferiori a 6 mesi, le

cosiddette pene detentive di breve durata, vale comunque il cpv. 1 dell’art. 79

CP, secondo cui di regola esse sono scontate nella forma della semiprigionia).

La

modifica del diritto sanzionatorio del 2015 (che entrerà in vigore, come già detto,

l’1.01.2018) apporta a questa norma dei cambiamenti di tipo redazionale e

strutturale, e dal lato sostanziale diventa il fondamento per l’esecuzione

sotto forma di semiprigionia delle pene detentive residue (ovvero quelle

risultanti dal computo del carcere preventivo) inferiori a 6 mesi, attualmente

regolate al cpv. 1 dell’art. 79 CP, che verrà abrogato. Rimane immutato il

limite superiore delle pene detentive per l’istituto della semiprigionia,

ancora di 12 mesi (art. 77b cpv. 1 nCP).

4.3.

Per

le pene pronunciate con la condizionale parziale l’art. 43 cpv. 3 seconda frase

CP esclude l’applicazione delle norme sulla concessione della liberazione

condizionale (art. 86 CP), in quanto da un lato il legislatore ha voluto

evitare una doppia riduzione della durata della pena e dall’altro lato viene così

reso meno complicato il calcolo della durata della pena (BSK Strafrecht I − R.M.

SCHNEIDER/R. GARRE’, op. cit., art. 43 CP n. 24).

Non

vengono invece esclusi gli altri alleggerimenti di pena, come quelli previsti

dall’art. 84 CP (relazioni con il mondo esterno) e dall’art. 77a CP (lavoro e

alloggio esterni), così come l’istituto della semiprigionia, che dunque entra

in linea di conto anche per le pene pronunciate con la condizionale parziale.

La

giurisprudenza federale e la dottrina hanno preso posizione in questo senso,

precisando in particolare che per stabilire il limite tra 6 mesi e 1 anno per

la concessione della semilibertà ex art. 77b CP non è determinante la durata

complessiva della pena bensì solo quella della parte da scontare (decisioni TF

6B_494/2011 del 4.10.2011 consid. 2.3;6B_471/2009 del 24.07.2009 consid. 4.2;

6B_668/2007 del 15.04.2008 consid. 5.4; BSK Strafrecht I − R.M.

SCHNEIDER/R. GARRE’, op. cit., art. 43 CP n. 23 e C.KOLLER, art. 77b CP n. 8).

Di

conseguenza di principio la semiprigionia è applicabile alla frazione da espiare

di una pena pronunciata con condizionale parziale, purché la sua durata sia al

massimo di 1 anno.

Da

tutto ciò discende che, nel caso concreto, siccome la parte di pena da scontare

pronunciata dalla Corte del merito nella sentenza di condanna del 10.03.2016 rientra

nel limite massimo di 1 anno imposto dall’art. 77b CP, la stessa potrebbe essere

espiata nella forma della semiprigionia qualora ricorressero tutti i presupposti

richiesti per la concessione di tale istituto.

A

RE 1 potrebbe dunque essere concessa l’esecuzione della pena, che egli è chiamato

ad espiare, nella forma della semiprigionia, se l’autorità d’esecuzione

competente dovesse ritenere che in concreto sussistono le altre condizioni

poste dall’art. 77b CP e dall’art. 17 REPM.

Gli

atti vengono pertanto rinviati al giudice dei provvedimenti coercitivi affinché

statuisca nuovamente in punto alla semiprigionia ai sensi dei considerandi.

5. Il

gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza, per cui sono poste per un mezzo a carico del reclamante e per

l’altro mezzo a carico dello Stato.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 43, 76

ss., 77b CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del

Cantone Ticino del 15.12.2010, il Regolamento sull’esecuzione della pena nella

forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, l’art. 25 LTG ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è parzialmente accolto.

§ Gli atti

sono rinviati al giudice dei provvedimenti coercitivi affinché statuisca sulla

semiprigionia ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

(trecento), sono poste nella misura di un mezzo a carico di RE 1, e per l’altro

mezzo rimangono a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- .

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera