60.2016.173
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9 agosto 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.173
Lugano
9 agosto 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20/21.06.2016 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 8.06.2016 di collocamento iniziale (in
sezione aperta) del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente
in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 30.06/10.07.2016 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, con cui ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare e di riconfermare le motivazioni e conclusioni della decisione impugnata;
preso atto che con scritto 22/23.06.2016 il
procuratore pubblico ha comunicato di non presentare osservazioni e nel
contempo ha chiesto la reiezione del gravame;
preso altresì atto dello scritto 8.07.2016 del dr. __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RE
1 è stato arrestato il 18.09.2014 presso il proprio domicilio di __________, dove
anche il figlio allora venticinquenne risiedeva, poiché coinvolto nei traffici
di sostanza stupefacente messi in atto da quest’ultimo.
Il
30.12.2014 il procuratore pubblico ha ordinato la scarcerazione di RE 1, sottoponendolo
a delle misure sostitutive dell’arresto.
b. In
data 10.03.2016 la Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2015.165, doc. 1
inc. GPC __________) ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 3 anni, dedotto
il carcere preventivo sofferto (complessivi 104 giorni), oltre al pagamento
della multa di CHF 500.--. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in
ragione di 2 anni, con un periodo di prova di 3 anni, mentre il restante anno è
da espiare. Non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 4.06.2014, ma il relativo periodo
di prova è stato prolungato di 1 anno.
La
Corte ha in particolare ritenuto RE 1 autore colpevole, in correità con il
figlio, di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (in relazione ad un
traffico di all’incirca 2 kg di eroina nel periodo tra il gennaio 2013 e il
settembre 2014) e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per
consumi personali dell’ordine di 900 grammi di eroina tra il marzo 2013 e il
settembre 2014).
La
sentenza è passata in giudicato.
c. Conseguentemente
alla suddetta condanna con scritto 17.05.2016 l’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi ha richiesto a RE 1 una presa di contatto, onde
concordare i tempi e le modalità di espiazione della pena detentiva inflittagli
dalla Corte delle assise criminali (doc. 2, inc. GPC __________).
d. Il
19.05.2016 RE 1 ha contattato telefonicamente l’Ufficio del giudice dei provvedimenti
coercitivi, chiedendo delucidazioni sulla possibilità di espiare la pena detentiva
mediante braccialetto elettronico, abitando egli a __________ ed essendo
impiegato come “tuttofare” presso una ditta di __________.
Il giorno successivo gli veniva indicato di presentare una richiesta
scritta all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui doveva
esporre le proprie motivazioni circa la possibilità di eseguire la pena nella
forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico ed allegare
il contratto di lavoro, il certificato di stipendio, l’indicazione degli orari
di lavoro e l’accordo scritto delle persone che vivevano con lui. Il giudice
avrebbe poi reso una decisione al proposito (doc. 4, inc. GPC __________).
e. Assunto
un rappresentante legale, per il tramite dello stesso, RE 1 il 24/30.05.2016 ha
prodotto davanti all’Ufficio dei provvedimenti coercitivi copia del contratto
di lavoro e delle distinte di stipendio per i mesi di marzo e aprile/maggio
2016, come pure ha confermato l’accordo della moglie, ed ha postulato
l’espiazione del resto di pena mediante gli arresti domiciliari sotto
sorveglianza elettronica, essendo a suo avviso riunite tutte le condizioni necessarie
(doc. 5, inc. GPC __________).
f. Con decisione 8.06.2016 il giudice dei provvedimenti
coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha respinto la suddetta
Considerandi
istanza ed ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione aperta (non avendo
ritenuto essere dato un concreto rischio di fuga) a far tempo dall’1.09.2016
per l’esecuzione nella forma ordinaria della parte di pena non sospesa di cui
alla condanna del 10.03.2016.
Egli ha inoltre determinato i seguenti termini di
esecuzione:
1/3 il
19.09.2016
1/2 il
19.11.2016
fine
pena il 19.05.2017,
ritenuto
che, in applicazione dell’art. 43 CP, in caso di sospensione parziale
dell’esecuzione della pena, le norme sulla concessione della liberazione condizionale
non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.
Il magistrato in particolare, riassunti brevemente i fatti, ha esposto
la nuova normativa adottata dalle Camere federali (segnatamente il nuovo art.
79b CP la cui entrata in vigore è prevista l’1.01.2018), secondo cui la
sorveglianza elettronica sarebbe prevista solamente per pene detentive da 20
giorni a 12 mesi. Determinante per stabilire la sua applicazione sarebbe
l’entità della pena pronunciata nella condanna e non la pena residua da
scontare una volta dedotta la carcerazione preventiva o di sicurezza.
Altrimenti, a parere del magistrato, nei casi in cui la pena residua non
superasse un anno, potrebbero essere eseguite sotto sorveglianza elettronica
anche le pene pronunciate per reati gravi. Inoltre l’esecuzione di una pena
sotto sorveglianza elettronica entrerebbe in linea di conto soltanto per le
pene detentive in quanto tali, e non per le pene detentive sostitutive. In
questo senso andrebbe anche la giurisprudenza recente dell’Alta Corte. Al
proposito riporta un estratto della sentenza 6B_1253/2015 del 17.03.2016 in cui
il Tribunale federale avrebbe confermato che determinante sarebbe la durata
della pena pronunciata dal giudice del merito.
La
normativa cantonale − che permetterebbe l’espiazione mediante sorveglianza
elettronica della parte da eseguire di una pena detentiva inflitta con
condizionale parziale − sarebbe quindi in contrasto con le (previste) nuove
disposizioni federali, di grado superiore, come pure con la citata nuova
giurisprudenza del Tribunale federale, poiché il legislatore avrebbe
chiaramente stabilito che unicamente le pene pronunciate di durata non
superiore all’anno possono essere scontate con la modalità del braccialetto
elettronico e non le pene residue, da scontare, una volta dedotta la
carcerazione preventiva o di sicurezza.
Il
magistrato ha quindi rifiutato l’esecuzione del residuo di pena di RE 1 nella
forma della sorveglianza elettronica.
Parimenti
egli ha scartato l’esecuzione della pena nella forma della semiprigionia,
poiché conformemente al regolamento cantonale, tale forma agevolata sarebbe
possibile quando la pena da espiare è inferiore a un anno oppure se si tratta
di un residuo di pena inferiore a sei mesi (art. 17 REPM).
g. Con
reclamo 20/21.06.2016 RE 1 insorge contro la suddetta decisione del giudice dei
provvedimenti coercitivi.
Egli
rileva di aver cessato l’abuso di sostanze stupefacenti e di essere riuscito a
farsi assumere dall’1.03.2016 da un’impresa di costruzioni sopracenerina, malgrado
le concrete difficoltà per reinserirsi nel mondo del lavoro, legate alla sua
età e al suo passato. Produce al proposito il relativo contratto di lavoro e le
distinte di stipendio per il periodo da marzo a inizio maggio 2016.
Pone
in risalto il paradosso che nel suo caso l’esecuzione della pena detentiva residua
non realizzerebbe lo scopo che si prefigge di risocializzarlo bensì quello
contrario di fargli perdere l’attuale posto di lavoro e di ripiombarlo, al suo
rilascio, nella difficoltosa e faticosa ricerca di un’attività lavorativa.
Sottolinea
in particolare che il presidente della Corte del merito, alla lettura del
Dispositivo
dispositivo della sentenza, avrebbe sostenuto che egli avrebbe potuto espiare
il restante della pena con il braccialetto elettronico così da non perdere il
suo lavoro.
Postula
quindi, in via principale, in applicazione del regolamento cantonale
sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari e del
principio della parità di trattamento, che la pena che egli è chiamato ad espiare
possa essere eseguita nella forma degli arresti domiciliari mediante
sorveglianza elettronica.
In
subordine chiede “di poter essere posto al beneficio del lavoro esterno”.
h. Con
scritti 22.06.2016 rispettivamente 30.06/1.07.2016 il procuratore pubblico rispettivamente
il giudice dei provvedimenti coercitivi dichiarano di non avere osservazioni da
formulare e chiedono la conferma della decisione impugnata.
i. Con
scritto 8/14.07.2016 il medico curante dei coniugi __________, dr__________,
rileva come per problemi di salute la propria paziente sia impossibilitata ad
aumentare il suo grado d’occupazione, attualmente del 50%, così che la
prospettata perdita del posto di lavoro del qui reclamante farebbe cadere la famiglia,
ed in particolare la di lui moglie e figlia, in serie difficoltà economiche.
1. 1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), in vigore dall’1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la
facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle
misure e di stabilire la relativa procedura.
Il
20.04.2010 il Canton Ticino ha adottato la Legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che conferisce
al giudice dell'applicazione della pena − funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011
al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la
competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex
art. 76 CP e la concessione della semiprigionia ex art. 77b CP (art. 10 cpv. 1
lit. h).
Inoltre
il nostro Cantone, facendo parte dei 7 Cantoni autorizzati dal Consiglio
federale a sperimentare, dietro loro richiesta, forme di esecuzione delle pene
detentive sotto sorveglianza elettronica al di fuori degli stabilimenti
penitenziari, il 13.07.2004 ha adottato il Regolamento sull’esecuzione della
pena nella forma degli arresti domiciliari (in vigore dal 16.07.2004). L’art. 5
di tale Regolamento conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi la competenza
ad autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.
Giusta l’art. 7a del medesimo Regolamento la procedura è retta dalla legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010.
Contro
le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi rese in materia di collocamento
iniziale rispettivamente di concessione della semiprigionia ex art. 10 lit. h
LEPM è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo
ai sensi degli art. 393 e ss. CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1
lit. b LEPM). Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle
misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali
entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 e
ss. CPP (art. 12 cpv. 2 LEPM).
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame inoltrato il 20.06.2016 contro la decisione 8.06.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, intimata al qui reclamante lo stesso
giorno, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2. 2.1.
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in
un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario
chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che
si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere
meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un
penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o
alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
A
livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative
di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni
latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) come
pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007).
L'art.
3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,
in vigore dall'1.01.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra
l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione
di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre
che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo
Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in
particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene
eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite
in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata
eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un
rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi
reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
2.2.
La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno
la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è
da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (art. 77a
cpv. 1 CP). In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del
penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario.
Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato
periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un
penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i
lavori domestici e la cura dei figli (art. 77a cpv. 2 CP).
Se
il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione ulteriore
avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia
e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità
d’esecuzione (art. 77a cpv. 3 CP).
L’art.
77a CP regolamenta in particolare l’istituto del lavoro e alloggio esterni (denonimazione
questa che ha sostituito la nozione di “semilibertà” utilizzata nel vecchio
diritto, per evitare confusioni), inteso, nel sistema di progressione dell’esecuzione
della pena, quale penultima fase precedente quella della liberazione
condizionale (BSK Strafrecht I − B.B. BRÄGGER, 3a. ed., art. 77a CP n. 1-2).
2.3
Ciò
non va confuso con l’ulteriore istituto della semiprigionia previsto dall’art.
77b CP, secondo cui le pene detentive da 6 mesi a 1 anno sono scontate in forma
di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o
commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua
formazione fuori del penitenziario ma vi trascorre il tempo di riposo e il
tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il condannato deve comunque
essere debitamente assistito (art. 77b CP).
Disposizione
questa completata, a livello cantonale, dall’art. 17 REPAD.
Tale
alternativa alla detenzione ordinaria persegue un obiettivo di prevenzione
speciale, limitando gli effetti nocivi della detenzione fra i quali ad esempio
la perdita del posto di lavoro (CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art.
77b CP n. 1) e quindi di prevenire il pericolo di un allontanamento dal mondo
professionale (CP Code pénal, Petit commentaire, art. 77b CP n. 2).
Diversamente
l’istituto del lavoro esterno ex art. 77a CP mira a permettere al condannato di
“fare un passo verso la libertà” per mezzo di un lavoro fuori
dall’ambiente carcerario, dopo un periodo di esecuzione ordinaria della pena,
in modo da abituarsi alla vita “normale” (CP Code pénal, Petit
commentaire, art. 77b CP n. 2).
2.4.
Giusta
l’art. 1 del Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti
domiciliari del 13.07.2004 (nel seguito REPAD) una pena può essere scontata
nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo della persona condannata,
quando si tratti: a) di pene privative di libertà di breve durata (da 20 giorni
a 12 mesi; in seguito dette “pene di breve durata”). In base ad una modifica
del regolamento del 24/27.6.2014, un simile beneficio può essere concesso anche
ai condannati, i quali debbono effettivamente espiare, nel quadro di una pena detentiva
con condizionale parziale fino a 3 anni, una pena non superiore a 12 mesi; b)
di altre pene, durante il periodo di lavoro esterno, per la durata compresa fra
un mese e un anno (in seguito “regime di fine pena”).
L’art.
2 REPAD stabilisce inoltre che, su
richiesta, il condannato ai sensi dell’art. 1 può essere autorizzato ad
eseguire la pena nella forma degli arresti domiciliari, se, in ragione del suo
carattere e dei suoi precedenti, risulta capace di rispettarne le condizioni (cpv.
1). L’autorizzazione è concessa a condizione che il condannato e le persone che
vivono con lui diano il loro accordo, che ci sia un domicilio fisso e che il
condannato eserciti un’attività riconosciuta (cpv. 2).
Con
questa forma di esecuzione il condannato, durante il suo tempo libero e di
riposo, è sottoposto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica
(art. 3 REPAD).
3. 3.1.
Nel
caso in esame, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha, in buona sostanza, rifiutato
l’esecuzione della parte di pena da eseguire nella forma degli arresti
domiciliari mediante braccialetto elettronico, con riferimento al nuovo art. 79b
CP (previsto nell’ambito della modifica del diritto sanzionatorio che entrerà
in vigore l’1.01.2018), che consente tale forma di esecuzione per le pene
detentive o per le pene detentive sostitutive da 10 giorni a 12 mesi (lit. a).
Il
magistrato ha altresì tenuto conto della citata recente sentenza del Tribunale
federale, concludendo che, conformemente a quanto voluto dal legislatore, determinante
per stabilire se un’espiazione nella forma della sorveglianza elettronica è
applicabile, sarebbe l’entità della pena pronunciata nella condanna e non la
pena residua da scontare una volta dedotta la carcerazione preventiva o di sicurezza.
Di conseguenza nel caso concreto l’espiazione di pena mediante sorveglianza
elettronica non sarebbe possibile in quanto la pena detentiva pronunciata dalla
Corte del merito, è di 3 anni, così che esula da quella prevista per
l’applicazione del nuovo art. 79b lit. a CP (in vigore dall’1.01.2018).
Tale
conclusione, a parere del magistrato, varrebbe sebbene sia in contrasto con
l’art. 1 lit. a seconda frase del Regolamento sull’esecuzione della pena nella
forma degli arresti domiciliari (che prevede espressamente la concessione del
beneficio degli arresti domiciliari “anche ai condannati, i quali debbono
effettivamente espiare, nel quadro di una pena detentiva con condizionale
parziale fino a 3 anni, una pena non superiore a 12 mesi”), poiché essendo questa
norma cantonale di rango inferiore rispetto alle nuove normative federali, la
stessa non dovrebbe essere applicata.
3.2.
Il
nuovo art. 79b CP codifica a livello federale l’istituto della sorveglianza
elettronica, finora sperimentata da soli 7 Cantoni (fra cui il Canton Ticino) e
regolata nei loro rispettivi regolamenti cantonali.
Tale
disposizione rientra nella nuova modifica del CP e del Codice penale militare
proposta dal Consiglio federale nel Messaggio del 4.04.2012 (FF 2012 p. 4181
ss.) e adottata dal Parlamento con la Modifica del 19.06.2015, la cui entrata
in vigore è stata fissata all’1.01.2018 (RU 2016 p. 1249 ss.). Modifica che fa
seguito alle costanti critiche al diritto sanzionatorio, introdotto a suo tempo
nel 2007 con la revisione della Parte generale del CP, critiche che chiedevano un
inasprimento dello stesso.
L’art.
79b cpv. 1 CP prevede in particolare la sorveglianza elettronica in due casi: a.
per l’esecuzione di una pena detentiva o di una pena detentiva sostitutiva da
20 giorni a 12 mesi oppure b. in luogo del lavoro esterno o del lavoro e
dell’alloggio esterni, per una durata da 3 a 12 mesi (trattasi in questo caso
della cosiddetta fase di fine pena che precede la liberazione condizionale per
le pene di lunga durata, Messaggio CF del 4.04.2012, FF 2012 p. 4199-4200). Ciò
sempreché sussistano anche le ulteriori condizioni poste dall’art. 79b cpv. 2
lit. a. − e. nCP, fra cui l’assenza di un rischio di fuga e di
reiterazione.
Con
riguardo alla possibilità dell’espiazione mediante sorveglianza elettronica
delle cosiddette pene di breve durata prevista all’art. 79b cpv. 1 lit. a nCP,
nel relativo Messaggio del Consiglio federale viene precisato che tale forma
d’esecuzione è esclusa per le pene detentive sostitutive inflitte per il
mancato pagamento della pena pecuniaria, e che determinante è “l’entità della pena pronunciata e non
la pena residua da scontare una volta dedotta la carcerazione preventiva o di
sicurezza. Altrimenti, nei casi in cui la pena residua non supera un anno,
potrebbero essere eseguite sotto sorveglianza elettronica anche le pene
pronunciate per reati gravi” (Messaggio CF del 4.04.2012, FF 2012 p. 4208).
L’Alta
Corte il 17.03.2016 (decisione 6B_1253/2015) si è dovuta chinare su un caso
giudicato dalla Corte cantonale solettese riguardante un detenuto condannato
dalla Corte del merito alla pena detentiva di 27 mesi, di cui 9 mesi da espiare.
Chiamato ad eseguire la stessa in sezione aperta, il condannato ha chiesto di poterla
espiare nella forma speciale della sorveglianza elettronica espressamente prevista
dal regolamento d’esecuzione solettese. Forma d’espiazione questa tuttavia che
gli è stata negata dalle competenti autorità cantonali intervenute, per cui
egli ha adito la massima Corte.
Il
Tribunale federale ha rilevato che l’ultimo Decreto del 2.09.2015 (FF 2015 p.
5675) − con cui il Consiglio federale ha prorogato fino
all’introduzione del nuovo art. 79b CP ma non oltre il 31.12.2019
l’autorizzazione concessa (sulla base dell’art. 387 cpv. 4 CP) a 7 Cantoni (fra
cui il Canton Soletta e il Canton Ticino) per introdurre, in via sperimentale e
per un periodo determinato, l’esecuzione di pene detentive sotto forma della
sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d’esecuzione − stabilisce
espressamente che tale forma speciale d’esecuzione è prevista: per le pene
detentive di durata compresa tra 20 giorni e 1 anno (DF cifra 1 lit. a) e per
le pene detentive di lunga durata in luogo del lavoro esterno o dell’alloggio e
lavoro esterni, per una durata compresa tra 1 mese e 1 anno (DF cifra 1 lit.
b).
I
cantoni rimangono liberi, nei limiti dell’autorizzazione, di regolamentare
l’applicazione del braccialetto elettronico, quale forma d’espiazione
(“Vollzugsregime”), e di sottoporlo − riservata la censura dell’arbitrio nella scelta dei
criteri − a condizioni più restrittive o addirittura di vietarlo.
Non esiste infatti né a livello federale né a livello cantonale un diritto a
che una pena detentiva venga espiata nella forma della sorveglianza elettronica
(decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016, consid. 2.2).
L’Alta
Corte ha poi concluso che la norma d’esecuzione solettese − nella
misura in cui, andando oltre i disposti del legislatore federale, precisava con
una frase aggiuntiva, che “per quanto riguarda le pene con condizionale
parziale è determinante la parte di pena da eseguire” − non era
conforme e quindi violava il diritto federale. Di conseguenza, essendo determinante,
per la Corte Suprema, la pena pronunciata (ab initio), in concreto i 27 mesi,
l’espiazione mediante sorveglianza elettronica della parte da eseguire, in casu
9 mesi, era da escludere (decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016, consid. 2.6).
Per
di più, secondo la massima istanza, contro un’esecuzione nella forma della
sorveglianza elettronica andrebbe anche lo scopo di prevenzione speciale a cui
mira la pena con condizionale parziale, secondo cui in base alla gravità della
colpa almeno una parte della pena debba essere eseguito. Altrimenti la sorveglianza
elettronica sarebbe aperta anche ai delitti gravi, se soltanto la pena residua
da espiare fosse inferiore a 1 anno (decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016,
consid. 2.6).
3.3.
In
conclusione nel caso in esame, del tutto simile a quello trattato dal Tribunale
federale come più sopra descritto, l’art. 1 lit. a) seconda frase del
Regolamento (ticinese) sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti
domiciliari del 13.07.2004 − che concede tale forma d’espiazione anche ai
condannati ad una pena con condizionale parziale la cui parte da eseguire non
supera i 12 mesi − è contrario e viola il diritto federale, per cui non
può essere applicato.
Infatti
secondo i disposti del decreto federale del 2.09.2015 e del nuovo art. 79b CP
(che entrerà in vigore l’1.01.2018), così come in base all’interpretazione operata
dal Tribunale federale degli stessi, l’esecuzione della pena nella forma degli
arresti domiciliari mediante sorveglianza elettronica è prevista soltanto per
le pene non superiori a 12 mesi. Determinante per stabilire tale entità è la
pena detentiva pronunciata dalla Corte del merito (in concreto 3 anni) e non la
parte di pena da eseguire (in concreto 1 anno).
Pertanto
la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, nella misura in cui rifiuta
l’esecuzione mediante sorveglianza elettronica della pena che RE 1 è chiamato
ad eseguire è giuridicamente corretta e merita tutela.
4. 4.1.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi, con
una motivazione invero piuttosto succinta, nei considerandi della sentenza qui
impugnata, ha altresì escluso la concessione della semiprigionia, applicando l’art.
17 REPM (che la prevede per le pene privative della libertà fino a 1 anno o per
i residui di pena inferiori a 6 mesi dedotto il carcere preventivo sofferto), implicitamente
interpretandolo sul solco delle conclusioni tratte a fondamento del rifiuto di
concedere la sorveglianza elettronica.
4.2.
A
differenza della sorveglianza elettronica l’esecuzione di una pena detentiva
nella forma della semiprigionia, come spiegato più sopra al considerando 2.3.,
è regolata nell’attuale CP all’art. 77b, che la prevede per le pene detentive
da 6 mesi a 1 anno (per l’espiazione delle pene inferiori a 6 mesi, le
cosiddette pene detentive di breve durata, vale comunque il cpv. 1 dell’art. 79
CP, secondo cui di regola esse sono scontate nella forma della semiprigionia).
La
modifica del diritto sanzionatorio del 2015 (che entrerà in vigore, come già detto,
l’1.01.2018) apporta a questa norma dei cambiamenti di tipo redazionale e
strutturale, e dal lato sostanziale diventa il fondamento per l’esecuzione
sotto forma di semiprigionia delle pene detentive residue (ovvero quelle
risultanti dal computo del carcere preventivo) inferiori a 6 mesi, attualmente
regolate al cpv. 1 dell’art. 79 CP, che verrà abrogato. Rimane immutato il
limite superiore delle pene detentive per l’istituto della semiprigionia,
ancora di 12 mesi (art. 77b cpv. 1 nCP).
4.3.
Per
le pene pronunciate con la condizionale parziale l’art. 43 cpv. 3 seconda frase
CP esclude l’applicazione delle norme sulla concessione della liberazione
condizionale (art. 86 CP), in quanto da un lato il legislatore ha voluto
evitare una doppia riduzione della durata della pena e dall’altro lato viene così
reso meno complicato il calcolo della durata della pena (BSK Strafrecht I − R.M.
SCHNEIDER/R. GARRE’, op. cit., art. 43 CP n. 24).
Non
vengono invece esclusi gli altri alleggerimenti di pena, come quelli previsti
dall’art. 84 CP (relazioni con il mondo esterno) e dall’art. 77a CP (lavoro e
alloggio esterni), così come l’istituto della semiprigionia, che dunque entra
in linea di conto anche per le pene pronunciate con la condizionale parziale.
La
giurisprudenza federale e la dottrina hanno preso posizione in questo senso,
precisando in particolare che per stabilire il limite tra 6 mesi e 1 anno per
la concessione della semilibertà ex art. 77b CP non è determinante la durata
complessiva della pena bensì solo quella della parte da scontare (decisioni TF
6B_494/2011 del 4.10.2011 consid. 2.3;6B_471/2009 del 24.07.2009 consid. 4.2;
6B_668/2007 del 15.04.2008 consid. 5.4; BSK Strafrecht I − R.M.
SCHNEIDER/R. GARRE’, op. cit., art. 43 CP n. 23 e C.KOLLER, art. 77b CP n. 8).
Di
conseguenza di principio la semiprigionia è applicabile alla frazione da espiare
di una pena pronunciata con condizionale parziale, purché la sua durata sia al
massimo di 1 anno.
Da
tutto ciò discende che, nel caso concreto, siccome la parte di pena da scontare
pronunciata dalla Corte del merito nella sentenza di condanna del 10.03.2016 rientra
nel limite massimo di 1 anno imposto dall’art. 77b CP, la stessa potrebbe essere
espiata nella forma della semiprigionia qualora ricorressero tutti i presupposti
richiesti per la concessione di tale istituto.
A
RE 1 potrebbe dunque essere concessa l’esecuzione della pena, che egli è chiamato
ad espiare, nella forma della semiprigionia, se l’autorità d’esecuzione
competente dovesse ritenere che in concreto sussistono le altre condizioni
poste dall’art. 77b CP e dall’art. 17 REPM.
Gli
atti vengono pertanto rinviati al giudice dei provvedimenti coercitivi affinché
statuisca nuovamente in punto alla semiprigionia ai sensi dei considerandi.
5. Il
gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza, per cui sono poste per un mezzo a carico del reclamante e per
l’altro mezzo a carico dello Stato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 43, 76
ss., 77b CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del
Cantone Ticino del 15.12.2010, il Regolamento sull’esecuzione della pena nella
forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, l’art. 25 LTG ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
§ Gli atti
sono rinviati al giudice dei provvedimenti coercitivi affinché statuisca sulla
semiprigionia ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
(trecento), sono poste nella misura di un mezzo a carico di RE 1, e per l’altro
mezzo rimangono a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- .
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera