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Decisione

60.2016.182

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha negato la qualità di accusatore privato ad un Comune. inquinamento pozzo

12 ottobre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 4.5.2015 la PI 1, __________, ha sporto denuncia nei confronti di ignoti

per infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque (art. 70 LPAc)

e inquinamento di acque potabili (art. 234 CP), in relazione all’inquinamento

della falda del __________, __________, rilevato il 17.12.2014 [AI 1, inc. MP __________].

È stato aperto un procedimento penale

contro ignoti per i reati ipotizzati.

b. Con

scritto di data 7.10.2015, rivolto al magistrato inquirente, il RI 1, rappresentato

dal RA 1, ha dichiarato – quale danneggiato – di partecipare al procedimento

penale, chiedendo sia il perseguimento e la condanna dei responsabili del

reato, sia facendo valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal

reato (ex art. 118 ss. CP) [AI 4].

c. Con

decisione 13.6.2016 il procuratore pubblico, ha ritenuto che, con riferimento a

reati a danno di cose pubbliche in uso comune - come le acque pubbliche - le

autorità non sono generalmente considerate lese nei loro diritti ai sensi dei

combinati disposti di cui agli art. 118 e 115 CP, di modo che non viene loro

riconosciuta la qualità di danneggiate e dunque la possibilità di costituirsi

accusatrici private nel procedimento penale.

Alla luce di ciò, il magistrato

inquirente non ha quindi riconosciuto al RI 1 la qualità di accusatore privato

nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________, ciò a motivo del

fatto che, oltre a quanto sopra esposto, - a livello federale e cantonale - non

vi sarebbero norme che conferiscano ai Comuni diritti di parte nell’ambito dei

reati oggetto del procedimento penale in questione (cfr. art. 104 cpv. 2 CPP)

[AI 21].

d.Con

gravame 24/27.6.2016 il RI 1, rappresentato dal RA 1, impugna la suddetta

decisione chiedendone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento allo

stesso della qualità di accusatore privato.

Il reclamante, dopo aver ripreso i fatti,

segnatamente circa l’ispezione che ha portato alla luce l’inquinamento della

falda della __________ in questione, ribadisce quanto già indicato al procuratore

pubblico nello scritto 7.10.2015 (cfr. AI 4), segnatamente il fatto che

l’evento alla base del procedimento penale gli avrebbe causato dei danni, in

particolare prestazioni supplementari dei servizi e dei servizi di verifica

posti in essere, costi a seguito del disinserimento provvisorio di un pozzo con

conseguenti misure sostitutive.

Lamenta che dopo il citato scritto non

avrebbe più saputo nulla circa il proseguimento del procedimento penale, se non

l’inaspettata decisione 13.6.2016 qui avversata.

Sostiene poi che il Ministero pubblico,

d’ufficio, “avrebbe dovuto evincere facilmente (...) come i disagi e i danni

preannunciati dal RI 1 e già facilmente ipotizzabili dalla documentazione agli

atti hanno avuto origine dal comportamento delittuoso pure descritto all’art.

239 CP” (reclamo 24/27.6.2016, p. 2). Motivo per cui il magistrato avrebbe

dovuto estendere il procedimento anche a tale disposizione, nonché all’art. 144

CP.

Peraltro, i danni subìti dal RI 1

potrebbero giungere ad un importo totale di CHF 140'000.--.

Conclude affermando che proprio sulla

base degli art. 118 e 115 CPP gli andrebbe riconosciuta la qualità di accusatore

privato nell’ambito del procedimento penale in corso.

e. Delle

altre argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni/dupliche del

procuratore pubblico e della PI 1, si dirà, se necessario, in corso di motivazione

nei successivi considerandi.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro le decisioni e gli atti

procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle

contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o

quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 24/27.6.2016 contro la decisione 13.6.2016 del

procuratore pubblico di negare al reclamante il ruolo di accusatore privato nel

contesto del procedimento di cui all’inc. MP __________, è tempestivo e

proponibile.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Al

RI 1, rappresentato dal RA 1, in quanto chiede di costituirsi accusatore

privato, può essere riconosciuto un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento della decisione impugnata.

2.

2.1.

Giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP l’accusatore

privato è parte al procedimento penale (BSK StPO – H. KÜFFER, 2. ed., art. 104 CPP n. 14 ss.). È considerato accusatore privato giusta l’art. 118

cpv. 1 CPP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento penale con un’azione penale o civile (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art.

118.

CPP n. 2 ss.). Condizioni per il

riconoscimento della qualità di accusatore privato sono lo statuto di

danneggiato (art. 115 CPP) e l’esplicita dichiarazione di costituzione di accusatore

privato (art. 119 CPP).

2.2

È

danneggiata secondo l’art. 115 cpv. 1 CPP unicamente la persona i cui diritti

sono stati direttamente lesi dal reato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18

ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss., in

particolare n. 7, 8 e 9). Danneggiato è quindi unicamente il titolare del bene

giuridico protetto dalla legge, direttamente e personalmente toccato dal reato:

la nozione di danneggiato dipende esclusivamente dalla titolarità del bene giuridico

penalmente protetto (Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 9 e rif.).

Questa definizione (approccio penalista) ha

per corollario che l’esistenza o meno di un danno di natura civile è priva di

pertinenza quando si tratta di determinare se una persona riveste la qualità di

danneggiato ai sensi dell’art. 115 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22). La lesione diretta ai sensi dell’art.

115.

CPP concerne la violazione del diritto penale (lesione dei beni giuridici

protetti dal diritto penale, quali la vita, l’integrità corporale, la

proprietà, l’onore,...) e non l’esistenza di un danno ai sensi del diritto

civile (DTF 139 IV 78, consid. 3.3.3).

Tra

il reato perseguito e la lesione dei diritti del danneggiato ci deve essere un

nesso di causalità diretto: la lesione deve derivare direttamente dal reato per

il quale procede l’autorità penale (Commentario CPP – M. GALLIANI / L.

MARCELLINI, art. 115 CPP n. 7, 9 e rif.).

2.3

Siccome

la dichiarazione di costituzione quale accusatore privato deve aver luogo prima

della chiusura dell’istruttoria (art. 118 cpv. 3 CPP), la decisione in punto

all’effettivo riconoscimento della qualità di parte deve fondarsi sulle

allegazioni di parte di colui che si pretende leso nei suoi diritti. Incombe a

chi ne fa la richiesta rendere verosimile il danno subito e dimostrare il nesso

di causalità tra il danno e il reato perseguito (PC - CPP, art. 115 CPP n. 13).

3.

3.1.

Nel

caso concreto, come visto, il RI 1 - con scritto 7.10.2015 (AI 4) - ha manifestato

la sua volontà di costituirsi accusatore privato ex art. 118 CP nel

procedimento penale in questione.

Il

magistrato inquirente, in data 13.6.2016, ha respinto tale richiesta a ragione

del fatto che l’autorità di cui sopra non sarebbe lesa nei suoi diritti dai

reati ipotizzati (AI 21).

Con

il gravame che qui ci occupa, il RI 1 ritiene che il procedimento andrebbe

esteso anche agli art. 144 e 239 CP.

3.2

Occorre

dunque innanzitutto valutare quale sia il bene giuridico tutelato dalle norme

ipotizzate in sede di denuncia (art. 234 cpv. 2 CP e art. 70 cpv. 1 lit. a in relazione

al cpv. 2 LPAc), per poi statuire sulla questione a sapere se il RI 1 sia titolare

dei beni giuridici asseritamente lesi mediante l’inquinamento rilevato, e se a

causa di ciò avrebbe patito un danno.

4.

4.1.

Il procedimento penale in questione è

stato aperto per titolo di infrazione alla LF sulla protezione delle acque per

negligenza (art. 70 cpv. 1 lit. a - cpv. 2 LPAc) e per inquinamento di acque

potabili per negligenza (art. 234 cpv. 2 CP).

Giusta l’art. 70 cpv. 1 lit. a LPAc è

punito chiunque, per negligenza (cpv. 2), illecitamente, direttamente o

indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o

spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un

pericolo d’inquinamento delle acque (art. 6)].

Lo

scopo della LPAc è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli ed in particolare

- tra gli altri - di preservare la salute dell’uomo, degli animali e delle

piante (art. 1 lit. a LPAc).

La

norma asseritamente violata tutela dunque il bene giuridico relativo alla buona

qualità e salute delle acque difendendo interessi collettivi.

Giusta

l’art. 234 cpv. 1-2 CP è punito chiunque per negligenza inquina con materie

nocive alla salute l’acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici.

Il

bene giuridico tutelato da questa norma è, da un lato, la vita e l’integrità

corporale dell’essere umano e, dall’altro, il patrimonio dei proprietari di

animali. La protezione dell’acqua in generale è lasciata alla Legge federale di

cui sopra (PC – CP, art. 234 CP n. 1).

4.2

Il __________, interessato

dall’inquinamento alla base del procedimento in questione, si trova sul

territorio giurisdizionale di __________ (cfr. p.to B Regolamento di

applicazione per le zone di protezione dei pozzi di captazione della __________).

Nel suddetto comune la fornitura di

acqua potabile e per uso industriale è di competenza dell’__________ (in

seguito Azienda), azienda municipalizzata.

Non avendo personalità giuridica,

l’Azienda fa parte dell’amministrazione della città di __________, di modo che

il RA 1 la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio per gli oggetti

dell’Azienda stessa (cfr. art. 4 lit. a Regolamento organico della aziende

municipalizzate della città di __________).

La suddetta azienda è dunque un servizio

di pubblica utilità, che provvede – con diritto di privativa – alla captazione

e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale, sia sul territorio

della città di __________, dove ha la propria sede, sia sul territorio dei

Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare una convenzione di fornitura

(art. 1 Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale).

4.3

Alla luce di ciò, si può ritenere che il

RI 1, per il tramite del RA 1 e della sua Azienda, è concessionario per la captazione

e la distribuzione dell’acqua sul suo territorio; è pure proprietario del

suddetto pozzo ed erogatore di un servizio di pubblica utilità.

4.3.1

Costituendosi accusatore privato, con scritto

7.10

, il RI 1, per il tramite del RA 1, ha affermato che “l’evento

oggetto del procedimento penale ha causato dei danni a carico del nostro Comune

(in particolare prestazioni supplementari dei nostri servizi e dei servizi di

verifica fatti intervenire, costi a seguito del disinserimento provvisorio di

un pozzo, conseguente misure sostitutive, ecc.), la cui quantificazione è in

fase di allestimento” [cfr. AI 4].

Al gravame che qui ci occupa, il RI 1 ha

allegato un “Riassunto costi inquinamento __________”, dal quale risulta

che i danni subiti dal Comune, “da un primo calcolo (...) potrebbero

giungere fino ad un importo totale di CHF 140'000.-“, suddivisi in “energia

elettrica, analisi di laboratorio, prestazioni personale, esecuzione scarico

rigetto e usura pompe” (cfr. doc. 5 e reclamo 24/27.6.2016, p. 3).

4.3.2

Il RI 1, in quanto proprietario del

pozzo, concessionario per la captazione e erogatore di un servizio di pubblica

utilità, ha un interesse giuridicamente protetto al mantenimento della qualità

dell’acqua e al non danneggiamento della sua struttura (pozzo), ed è perciò leso

personalmente, direttamente e attualmente dai reati ipotizzati o ipotizzabili.

Lo stesso ha infatti dovuto - con ogni

evidenza - provvedere comunque all’erogazione dell’acqua potabile, intervenire

e ovviare al danno ed agli inconvenienti causati dall’inquinamento rilevato.

L’interesse legittimo deve inoltre

essere verificato anche in relazione ai due altri reati ipotizzati dal RI 1, segnatamente

i reati di cui agli art. 239 e 144 CP.

Anche in un caso legato ad un

inquinamento nel Comune di __________, assurto a notorietà nei media, è stata

riconosciuta la qualità di accusatore privato al Comune stesso nell’ambito del

procedimento penale aperto.

4.4

In

queste circostanze si deve dunque riconoscere al RI 1 la qualità di accusatore

privato nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________

aperto per titolo di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle

acque per negligenza e inquinamento di acque potabili per negligenza.

Il procuratore pubblico provvederà inoltre,

come detto, a vagliare anche le ipotesi di reato avanzate nel reclamo.

5.

Per

questi motivi, il reclamo è accolto. Non si prelevano tasse di giustizia e

spese. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 234 CP, 70 LPAc, 104, 115, 118,

382 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è accolto.

§ Al

RI 1, è riconosciuta la qualità di accusatore privato nel procedimento penale di

cui all’inc. MP __________ per violazione dell’art. 70 cpv. 1-2 LPAc e 234 cpv.

2 CP.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera