60.2016.182
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha negato la qualità di accusatore privato ad un Comune. inquinamento pozzo
12 ottobre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.182
Lugano
12 ottobre 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 24/27.6.2016 presentato dal
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 13.6.2016 emanata dal procuratore
pubblico Paolo Bordoli mediante la
quale gli ha negato la qualità di accusatore privato nell’ambito del
procedimento penale contro ignoti per titolo di infrazione alla Legge
federale sulla protezione delle acque per negligenza e inquinamento di acque
potabili per negligenza (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 7.7.2016 e 15/18.7.2016
(duplica) del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
visti gli scritti 30.6/8.7.2016 e 18/20.7.2016
(duplica) della PI 1, __________, con cui comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare
richiamata la replica 12/14.7.2016 del reclamante,
mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 4.5.2015 la PI 1, __________, ha sporto denuncia nei confronti di ignoti
per infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque (art. 70 LPAc)
e inquinamento di acque potabili (art. 234 CP), in relazione all’inquinamento
della falda del __________, __________, rilevato il 17.12.2014 [AI 1, inc. MP __________].
È stato aperto un procedimento penale
contro ignoti per i reati ipotizzati.
b. Con
scritto di data 7.10.2015, rivolto al magistrato inquirente, il RI 1, rappresentato
dal RA 1, ha dichiarato – quale danneggiato – di partecipare al procedimento
penale, chiedendo sia il perseguimento e la condanna dei responsabili del
reato, sia facendo valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal
reato (ex art. 118 ss. CP) [AI 4].
c. Con
decisione 13.6.2016 il procuratore pubblico, ha ritenuto che, con riferimento a
reati a danno di cose pubbliche in uso comune - come le acque pubbliche - le
autorità non sono generalmente considerate lese nei loro diritti ai sensi dei
combinati disposti di cui agli art. 118 e 115 CP, di modo che non viene loro
riconosciuta la qualità di danneggiate e dunque la possibilità di costituirsi
accusatrici private nel procedimento penale.
Alla luce di ciò, il magistrato
inquirente non ha quindi riconosciuto al RI 1 la qualità di accusatore privato
nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________, ciò a motivo del
fatto che, oltre a quanto sopra esposto, - a livello federale e cantonale - non
vi sarebbero norme che conferiscano ai Comuni diritti di parte nell’ambito dei
reati oggetto del procedimento penale in questione (cfr. art. 104 cpv. 2 CPP)
[AI 21].
d.Con
gravame 24/27.6.2016 il RI 1, rappresentato dal RA 1, impugna la suddetta
decisione chiedendone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento allo
stesso della qualità di accusatore privato.
Il reclamante, dopo aver ripreso i fatti,
segnatamente circa l’ispezione che ha portato alla luce l’inquinamento della
falda della __________ in questione, ribadisce quanto già indicato al procuratore
pubblico nello scritto 7.10.2015 (cfr. AI 4), segnatamente il fatto che
l’evento alla base del procedimento penale gli avrebbe causato dei danni, in
particolare prestazioni supplementari dei servizi e dei servizi di verifica
posti in essere, costi a seguito del disinserimento provvisorio di un pozzo con
conseguenti misure sostitutive.
Lamenta che dopo il citato scritto non
avrebbe più saputo nulla circa il proseguimento del procedimento penale, se non
l’inaspettata decisione 13.6.2016 qui avversata.
Sostiene poi che il Ministero pubblico,
d’ufficio, “avrebbe dovuto evincere facilmente (...) come i disagi e i danni
preannunciati dal RI 1 e già facilmente ipotizzabili dalla documentazione agli
atti hanno avuto origine dal comportamento delittuoso pure descritto all’art.
239 CP” (reclamo 24/27.6.2016, p. 2). Motivo per cui il magistrato avrebbe
dovuto estendere il procedimento anche a tale disposizione, nonché all’art. 144
CP.
Peraltro, i danni subìti dal RI 1
potrebbero giungere ad un importo totale di CHF 140'000.--.
Conclude affermando che proprio sulla
base degli art. 118 e 115 CPP gli andrebbe riconosciuta la qualità di accusatore
privato nell’ambito del procedimento penale in corso.
e. Delle
altre argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni/dupliche del
procuratore pubblico e della PI 1, si dirà, se necessario, in corso di motivazione
nei successivi considerandi.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro le decisioni e gli atti
procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle
contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o
quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 24/27.6.2016 contro la decisione 13.6.2016 del
procuratore pubblico di negare al reclamante il ruolo di accusatore privato nel
contesto del procedimento di cui all’inc. MP __________, è tempestivo e
proponibile.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Al
RI 1, rappresentato dal RA 1, in quanto chiede di costituirsi accusatore
privato, può essere riconosciuto un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento della decisione impugnata.
2.
2.1.
Giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP l’accusatore
privato è parte al procedimento penale (BSK StPO – H. KÜFFER, 2. ed., art. 104 CPP n. 14 ss.). È considerato accusatore privato giusta l’art. 118
cpv. 1 CPP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento penale con un’azione penale o civile (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art.
118.
CPP n. 2 ss.). Condizioni per il
riconoscimento della qualità di accusatore privato sono lo statuto di
danneggiato (art. 115 CPP) e l’esplicita dichiarazione di costituzione di accusatore
privato (art. 119 CPP).
2.2
È
danneggiata secondo l’art. 115 cpv. 1 CPP unicamente la persona i cui diritti
sono stati direttamente lesi dal reato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18
ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss., in
particolare n. 7, 8 e 9). Danneggiato è quindi unicamente il titolare del bene
giuridico protetto dalla legge, direttamente e personalmente toccato dal reato:
la nozione di danneggiato dipende esclusivamente dalla titolarità del bene giuridico
penalmente protetto (Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 9 e rif.).
Questa definizione (approccio penalista) ha
per corollario che l’esistenza o meno di un danno di natura civile è priva di
pertinenza quando si tratta di determinare se una persona riveste la qualità di
danneggiato ai sensi dell’art. 115 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22). La lesione diretta ai sensi dell’art.
115.
CPP concerne la violazione del diritto penale (lesione dei beni giuridici
protetti dal diritto penale, quali la vita, l’integrità corporale, la
proprietà, l’onore,...) e non l’esistenza di un danno ai sensi del diritto
civile (DTF 139 IV 78, consid. 3.3.3).
Tra
il reato perseguito e la lesione dei diritti del danneggiato ci deve essere un
nesso di causalità diretto: la lesione deve derivare direttamente dal reato per
il quale procede l’autorità penale (Commentario CPP – M. GALLIANI / L.
MARCELLINI, art. 115 CPP n. 7, 9 e rif.).
2.3
Siccome
la dichiarazione di costituzione quale accusatore privato deve aver luogo prima
della chiusura dell’istruttoria (art. 118 cpv. 3 CPP), la decisione in punto
all’effettivo riconoscimento della qualità di parte deve fondarsi sulle
allegazioni di parte di colui che si pretende leso nei suoi diritti. Incombe a
chi ne fa la richiesta rendere verosimile il danno subito e dimostrare il nesso
di causalità tra il danno e il reato perseguito (PC - CPP, art. 115 CPP n. 13).
3.
3.1.
Nel
caso concreto, come visto, il RI 1 - con scritto 7.10.2015 (AI 4) - ha manifestato
la sua volontà di costituirsi accusatore privato ex art. 118 CP nel
procedimento penale in questione.
Il
magistrato inquirente, in data 13.6.2016, ha respinto tale richiesta a ragione
del fatto che l’autorità di cui sopra non sarebbe lesa nei suoi diritti dai
reati ipotizzati (AI 21).
Con
il gravame che qui ci occupa, il RI 1 ritiene che il procedimento andrebbe
esteso anche agli art. 144 e 239 CP.
3.2
Occorre
dunque innanzitutto valutare quale sia il bene giuridico tutelato dalle norme
ipotizzate in sede di denuncia (art. 234 cpv. 2 CP e art. 70 cpv. 1 lit. a in relazione
al cpv. 2 LPAc), per poi statuire sulla questione a sapere se il RI 1 sia titolare
dei beni giuridici asseritamente lesi mediante l’inquinamento rilevato, e se a
causa di ciò avrebbe patito un danno.
4.
4.1.
Il procedimento penale in questione è
stato aperto per titolo di infrazione alla LF sulla protezione delle acque per
negligenza (art. 70 cpv. 1 lit. a - cpv. 2 LPAc) e per inquinamento di acque
potabili per negligenza (art. 234 cpv. 2 CP).
Giusta l’art. 70 cpv. 1 lit. a LPAc è
punito chiunque, per negligenza (cpv. 2), illecitamente, direttamente o
indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o
spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un
pericolo d’inquinamento delle acque (art. 6)].
Lo
scopo della LPAc è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli ed in particolare
- tra gli altri - di preservare la salute dell’uomo, degli animali e delle
piante (art. 1 lit. a LPAc).
La
norma asseritamente violata tutela dunque il bene giuridico relativo alla buona
qualità e salute delle acque difendendo interessi collettivi.
Giusta
l’art. 234 cpv. 1-2 CP è punito chiunque per negligenza inquina con materie
nocive alla salute l’acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici.
Il
bene giuridico tutelato da questa norma è, da un lato, la vita e l’integrità
corporale dell’essere umano e, dall’altro, il patrimonio dei proprietari di
animali. La protezione dell’acqua in generale è lasciata alla Legge federale di
cui sopra (PC – CP, art. 234 CP n. 1).
4.2
Il __________, interessato
dall’inquinamento alla base del procedimento in questione, si trova sul
territorio giurisdizionale di __________ (cfr. p.to B Regolamento di
applicazione per le zone di protezione dei pozzi di captazione della __________).
Nel suddetto comune la fornitura di
acqua potabile e per uso industriale è di competenza dell’__________ (in
seguito Azienda), azienda municipalizzata.
Non avendo personalità giuridica,
l’Azienda fa parte dell’amministrazione della città di __________, di modo che
il RA 1 la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio per gli oggetti
dell’Azienda stessa (cfr. art. 4 lit. a Regolamento organico della aziende
municipalizzate della città di __________).
La suddetta azienda è dunque un servizio
di pubblica utilità, che provvede – con diritto di privativa – alla captazione
e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale, sia sul territorio
della città di __________, dove ha la propria sede, sia sul territorio dei
Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare una convenzione di fornitura
(art. 1 Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale).
4.3
Alla luce di ciò, si può ritenere che il
RI 1, per il tramite del RA 1 e della sua Azienda, è concessionario per la captazione
e la distribuzione dell’acqua sul suo territorio; è pure proprietario del
suddetto pozzo ed erogatore di un servizio di pubblica utilità.
4.3.1
Costituendosi accusatore privato, con scritto
7.10
, il RI 1, per il tramite del RA 1, ha affermato che “l’evento
oggetto del procedimento penale ha causato dei danni a carico del nostro Comune
(in particolare prestazioni supplementari dei nostri servizi e dei servizi di
verifica fatti intervenire, costi a seguito del disinserimento provvisorio di
un pozzo, conseguente misure sostitutive, ecc.), la cui quantificazione è in
fase di allestimento” [cfr. AI 4].
Al gravame che qui ci occupa, il RI 1 ha
allegato un “Riassunto costi inquinamento __________”, dal quale risulta
che i danni subiti dal Comune, “da un primo calcolo (...) potrebbero
giungere fino ad un importo totale di CHF 140'000.-“, suddivisi in “energia
elettrica, analisi di laboratorio, prestazioni personale, esecuzione scarico
rigetto e usura pompe” (cfr. doc. 5 e reclamo 24/27.6.2016, p. 3).
4.3.2
Il RI 1, in quanto proprietario del
pozzo, concessionario per la captazione e erogatore di un servizio di pubblica
utilità, ha un interesse giuridicamente protetto al mantenimento della qualità
dell’acqua e al non danneggiamento della sua struttura (pozzo), ed è perciò leso
personalmente, direttamente e attualmente dai reati ipotizzati o ipotizzabili.
Lo stesso ha infatti dovuto - con ogni
evidenza - provvedere comunque all’erogazione dell’acqua potabile, intervenire
e ovviare al danno ed agli inconvenienti causati dall’inquinamento rilevato.
L’interesse legittimo deve inoltre
essere verificato anche in relazione ai due altri reati ipotizzati dal RI 1, segnatamente
i reati di cui agli art. 239 e 144 CP.
Anche in un caso legato ad un
inquinamento nel Comune di __________, assurto a notorietà nei media, è stata
riconosciuta la qualità di accusatore privato al Comune stesso nell’ambito del
procedimento penale aperto.
4.4
In
queste circostanze si deve dunque riconoscere al RI 1 la qualità di accusatore
privato nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________
aperto per titolo di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle
acque per negligenza e inquinamento di acque potabili per negligenza.
Il procuratore pubblico provvederà inoltre,
come detto, a vagliare anche le ipotesi di reato avanzate nel reclamo.
5.
Per
questi motivi, il reclamo è accolto. Non si prelevano tasse di giustizia e
spese. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 234 CP, 70 LPAc, 104, 115, 118,
382 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§ Al
RI 1, è riconosciuta la qualità di accusatore privato nel procedimento penale di
cui all’inc. MP __________ per violazione dell’art. 70 cpv. 1-2 LPAc e 234 cpv.
2 CP.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera