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Decisione

60.2016.195

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. violazione di domicilio da parte di funzionari comunali

25 gennaio 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno concluso come gli artt. 35 LE e 107

LOC menzionati dal magistrato inquirente non costituiscono norme atte a

precisare i provvedimenti che l’Autorità comunale avrebbe potuto adottare nel

caso specifico; norme, queste, pertanto inidonee a poter giustificare

l’irruzione nella proprietà recintata dei reclamanti in assenza di un loro

esplicito consenso per effettuare dei sopralluoghi.

e.Nelle sue osservazioni del 05.07.2016 il procuratore

pubblico riconferma il proprio decreto di non luogo a procedere, rinviando alle

motivazioni già addotte nello stesso, segnatamente alla portata del contributo

dottrinale ivi menzionato.

f. Delle osservazioni di data 14.07.2016, con le quali

PI 1 e PI 2 postulano la reiezione del gravame, si dirà nei considerandi successivi.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine

di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero (per es. decreto di non luogo a procedere in applicazione

dell’art. 310 CPP, atto impugnabile secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare

all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1

lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore

pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento

soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti

elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione

delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della

verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

3.

3.1.

Il gravame, inoltrato il 30.06/01.07.2016 dai

reclamanti contro il decreto di non luogo a procedere 20.06.2016 (NLP __________), intimato lo stesso giorno, è tempestivo e proponibile.

3.2

RE

1.

e RE 2, accusatori privati, titolari del bene tutelato dall’art. 186 CP (in quanto

proprietari del fondo n. __________ RFD di __________), sono legittimati a ricorrere

in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di non luogo a procedere

che ha negato l’adempimento del reato invocato.

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

4.

4.1.

I coniugi RE 1 e RE 2 ipotizzano a carico di

PI 1 e PI 2 il reato di violazione di domicilio giusta l’art. 186 CP [secondo cui è punito, a querela di parte, con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, indebitamente

e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in

un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o

giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene

contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto (BSK Strafrecht II –

V. DELNON / B. RÜDY, 3. ed., art. 186 CP n. 5a ss.)].

4.2

4.2.1

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il bene giuridico protetto dall’art. 186 CP è il

diritto di domicilio, ossia la facoltà di disporre senza turbative degli spazi

di cui fa parte il domicilio e di manifestare liberamente la propria volontà al

loro interno (DTF 83 IV 154 consid. 1, DTF 112 IV 31 consid. 3, DTF 118 IV 167 consid. 1c, DTF 124 IV 269

consid. 2a). Protetto è il diritto di

domicilio quale elemento della sfera privata (DTF 118 IV 41 consid. 4e) e della

libertà di determinare autonomamente chi può accedere e soggiornare all’interno

dei propri spazi (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 186

CP n. 5a).

Bene

giuridico protetto non è il possesso, bensì la volontà espressa dall'avente

diritto (DTF 118 IV 167 consid. 3). Il diritto di domicilio viene dunque

considerato alla stregua di un diritto patrimoniale e termina con la fine del

rapporto giuridico che ne sta alla base, e non con l’effettivo trasloco

dall’immobile (BSK Strafrecht II – DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 186 CP n.

5c).

4.2.2

La

libertà dell’avente diritto di domicilio di determinare chi può accedere e soggiornare

all’interno dei propri spazi si estende non solo ai locali abitativi, ma anche

a tutte quelle superfici recintate

attigue ad un’abitazione, come uno spiazzo,

una corte o un giardino cintati. Un fondo è considerato cintato già in presenza

di una siepe. Determinante è la riconoscibilità della delimitazione, non la sua

completezza o la sua impenetrabilità (DTF 141 IV 132 consid. 3.2.4; sentenza

CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B.

RÜDY, op. cit., art. 186 CP n. 12 e 16; Strafrecht III - Delikte gegen den

Einzelnen, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, 8. ed., p. 394).

Per quanto concerne le case e gli

appartamenti privati, la dottrina ammette in linea di principio un divieto

generale di introdurvisi senza autorizzazione dell’avente diritto (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, Basilea 2009, art. 186, n. 2733; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

volume I, 3. ed., art.

186.

CP, n. 37).

4.2.3

Vi è violazione di

domicilio quando l'autore penetra nello spazio chiuso, o vi rimane, senza

l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità

effettiva.

L’illiceità dell’atto

presuppone dunque che l’autore si opponga alla volontà dell’avente diritto.

Essa viene meno allorquando quest’ultimo dà il suo consenso (cfr. STF 6B_1056/2013 del 20 agosto 2014 consid. 2.1;

6P.13/2007 del 20 aprile 2007 consid. 5.2).

Il permesso può essere

manifestato oralmente, per scritto, con gesti o risultare dalle circostanze. In

quest'ultimo caso, bisogna stabilire se la volontà del titolare era sufficientemente

riconoscibile secondo le circostanze concrete (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con

richiami; B. CORBOZ, op. cit., art. 186 CP, n. 36).

4.2.4

Sia che la violazione

consista nell’introdursi in luoghi protetti contro la volontà dell’avente

diritto, o nel trattenervisi in dispregio dell’ingiunzione di uscirvi, l’agire

dell’autore non è illecito neppure allorquando può invocare un fatto

giustificativo. In particolare, l’autore non commette il reato se agisce come lo impone o lo consente la legge (art.

14.

CP). Si pensi qui, ad esempio, al procuratore pubblico che procede ad una

perquisizione domiciliare (cfr. STF 6B_1056/2013 citata consid. 4.1;6P.13/2007

citata consid. 5.2). Agisce lecitamente anche colui che può invocare uno stato

di necessità esimente (art. 17 CP), come nel caso del locatore che si introduce

nei locali locati contro la volontà del conduttore al fine di eseguire lavori

urgenti (cfr. art. 52 cpv. 3 CO; B. CORBOZ, op. cit., art. 186 CP, n. 41 segg.).

4.2.5

Dal

profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone l’intenzione dell'autore

(sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014

consid. 15a; DTF 90 IV 74 consid.

3.

pag. 78), almeno nella forma del dolo eventuale (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; DTF 108 IV 33 consid. 5 c pag. 40).

L'autore deve agire, perciò, con l'intenzione di violare il domicilio,

consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo in

considerazione che ciò avvenga. In tal senso poco importa che l’autore abbia

agito unicamente in tale ottica o che, invece, perseguendo un altro obiettivo,

abbia accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile del suo

agire (sentenza CARP 17.2013.139 del

16.10.2014

consid. 15a; DTF 108 IV 33 consid. 5 c, pag.

40; B. CORBOZ, op. cit., art. 186 CP, n. 46). Egli deve essere conscio inoltre di introdursi

o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in

considerazione tale possibilità (sentenza

CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; BSK Strafrecht II - DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 186 CP n. 39). Il modo in cui l'autore si è introdotto

nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle prove,

sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174; B. CORBOZ, op. cit., art. 186 CP, n. 47).

5.

5.1.

Il

controllo dell’attività edilizia comincia già prima dell’inizio dei lavori con

la procedura di rilascio della licenza edilizia, nel cui ambito l’autorità

verifica se il progetto corrisponde a tutte le esigenze poste dalla legge in

materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio e di

ogni altra prescrizione del diritto pubblico applicabile (cfr. art. 2 cpv. 1

LE). Dopo l’inizio dei lavori, il controllo consiste nella vigilanza sui

lavori. In particolare, controlli regolari hanno luogo durante le diverse fasi

della costruzione. A questo stadio, per ottenere il rispetto delle prescrizioni

l’autorità dispone soltanto di un potere d’intervento di tipo repressivo, che

si estrinseca, ad esempio, nell’ordine di sospensione dei lavori e, se del

caso, nell’ordine di ripristino (demolizione, rettifica). Le attività di

controllo continuano periodicamente anche dopo la fine dei lavori, in

particolare al fine di verificare l’osservanza delle norme di sicurezza e delle

destinazioni/utilizzazioni autorizzate e di accertare eventuali abusi edilizi.

5.2

Nel Cantone Ticino, l’autorità preposta ai controlli è il

municipio. Secondo l’art. 48 cpv. 1 LE, l’applicazione della legge, dei regolamenti

edilizi e dei piani regolatori è infatti suo compito. In particolare, qualora

nessun impedimento di diritto pubblico si opponga all’esecuzione dei lavori

previsti, esso rilascia la licenza edilizia, previo avviso del Dipartimento del

territorio nei casi previsti dalla legge (art. 3 cpv. 1 LE; art. 1 cpv. 1 e 2

cpv. 1 RLE). Inoltre, esso vigila sulla buona conservazione delle opere edili e

può ordinare, a seconda dei casi, il restauro, il consolidamento o la

demolizione per le opere pericolanti (art. 35 cpv. 1 e 2 LE). Salvo che sia

stata semplicemente omessa la notifica di una variante non soggetta a

pubblicazione, l’esecutivo comunale deve poi far sospendere i lavori eseguiti

senza o in contrasto con la licenza edilizia (art. 42 LE) ed ordinare, se del

caso, le opportune misure di ripristino ( art. 43 LE). Esso vigila pure

sull’esecuzione delle norme sulla polizia del fuoco (art. 41c LE). A tale

scopo, effettua a scadenze regolari controlli sul rispetto delle prescrizioni,

sull’efficienza e sul funzionamento dei dispositivi antincendio (art. 44a cpv.

2.

RLE).

5.3

Il Cantone Ticino non disciplina esplicitamente il diritto

di accesso degli organi di controllo sui cantieri e sui fondi, durante e dopo

l’esecuzione dei lavori. Fanno eccezione l’art. 44a cpv. 2 RLE per quanto

concerne i controlli in materia di polizia del fuoco e l’art. 99 Lsan (in

combinazione con l’art. 38a Lsan) per quanto riguarda le verifiche

igienico-sanitarie in tema di abitabilità ed agibilità delle costruzioni (cfr.

RDAT I-1991 n. 28). L’autorità ha comunque il diritto di accedere in

ogni momento ai fondi, nella misura in cui ciò sia necessario per operare i controlli

cui è preposta, segnatamente per accertare la corretta esecuzione dei lavori

autorizzati, rispettivamente la presenza di eventuali abusi edilizi (cfr. A.

SCOLARI, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 48 n. 1376). Diversamente,

le norme che le impongono di vigilare sulla buona conservazione delle opere o

di sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia e

di poi ordinare gli opportuni provvedimenti verrebbero in buona parte svuotate

di significato. De lege ferenda sarebbe ad ogni modo auspicabile

l’adozione di una norma (generale) che disciplini espressamente le condizioni e

le modalità del diritto di accesso durante l’intero ciclo di vita delle costruzioni.

5.4

L’avente diritto di domicilio è tenuto a collaborare agli

accertamenti inerenti un determinato controllo (cfr. art. 26 cpv. 1 LPAmm). In

particolare, è di principio obbligato a concedere l’accesso al fondo e alle

costruzioni o agli impianti che sorgono sullo stesso, qualora il controllo lo

esiga, segnatamente perché non può essere eseguito da uno spazio pubblicamente

accessibile.

Di norma, i controlli edili vanno preannunciati, in modo che

l’interessato o un suo rappresentante possa parteciparvi. Oltre a salvaguardare

il diritto al contraddittorio, ciò garantisce pure che eventuali spazi chiusi

siano resi (immediatamente) accessibili. L’avviso preventivo non è tuttavia

(sempre) necessario, specie ove si tratti di verificare lavori o utilizzazioni

che potrebbero essere occultati (A. SCOLARI, op. cit., ad art. 48 n. 1376). In

questi casi, si giustifica infatti di effettuare i controlli a sorpresa, se del

caso anche in assenza dell’interessato o di un suo rappresentante, specie

qualora vi sia urgenza o da temere che altrimenti lo scopo del controllo potrebbe

venir eluso.

Se

l’interessato si oppone al controllo e non acconsente a che l’autorità preposta

acceda al fondo ed alle opere ivi esistenti, quest’ultima è di principio

comunque legittimata a procedere, se del caso ricorrendo alla forza pubblica

(cfr. art. 48 RLE). A maggior ragione che l’impedimento di atti dell’autorità è

punibile giusta l’art. 286 CP. Norma, questa, che sanziona già il solo fatto di

ostacolare, rendere più difficile o differire l’adempimento di un atto

ufficiale. Commette dunque tale reato chi rifiuta al municipio, ad un suo

membro o ad un funzionario (dell’ufficio tecnico) l’accesso, impedendogli così

di effettuare una verifica rientrante nelle sue attribuzioni (A. SCOLARI, op.

cit., ad art. 48 n. 1376; cfr. pure, mutatis mutandis, forumpoenale 3/2009 pag.

155.

segg.; ZR 71/1973 pag. 33 segg.; SJZ 64/1968 pag. 122).

6.

6.1.

I

coniugi RE 1 sono comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, del fondo n. __________

RFD del Comune di __________ sul quale sorge un edificio principale e, sul retro,

una piscina. L’intera proprietà è delimitata da una recinzione e da un

cancello, come emerge dalle fotografie agli atti (inc. MP __________, AI 1, allegato

2).

Nella

querela 17.12.2015 nonché nel gravame 30.06.2016, i reclamanti sostengono che

almeno uno dei due sopralluoghi esperiti nel periodo 30.09.2015 / 11.11.2015

dal Segretario Comunale PI 2 e dal Capodicastero costruzioni PI 1 sulla loro

proprietà è stato effettuato all’interno della stessa senza preventivo consenso

da parte loro e in assenza di una valida base legale a giustificazione di un

simile intervento.

Premesso che per i considerandi sopra esposti il fondo

di proprietà dei reclamanti costituisce un bene giuridico protetto ai sensi

dell’art. 186 CP, circostanza, questa, peraltro incontestata, devesi valutare

se il fatto che almeno uno dei due sopralluoghi effettuati dai querelati,

segnatamente quello del 10.11.2015, sfociato nella decisione 11 novembre 2015

di procedere in via sostitutiva (ma a spese degli obbligati) alla demolizione

della piscina, sia avvenuto senza preventivo avviso ed in assenza dei proprietari,

che non hanno quindi dato il loro esplicito consenso, adempia i requisiti del

reato invocato.

6.2

Nel

decreto di non luogo a procedere

impugnato (NLP __________) il procuratore pubblico ha ritenuto che il comportamento

dei querelati non fosse (stato) illecito, alla luce dell’art. 14 CP (secondo

cui: “chiunque agisce come lo impone la legge o lo consente la legge si

comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente

Codice o un’altra legge”) in combinazione con gli artt. 35 LE e 107 cpv. 2

lett. e LOC. Nel risultato, la tesi merita conferma.

Invero,

il riferimento all’art. 35 LE è inconferente, poiché tale norma disciplina,

come rettamente evidenziano i reclamanti, situazioni diverse rispetto alla fattispecie

oggetto delle procedure che coinvolgono i coniugi RE 1 in relazione ai lavori

eseguiti ed in corso sul mapp. __________ RFD. In effetti, i controlli effettuati

non sono da relazionare ad un precario stato di conservazione delle costruzioni

esistenti, ma con l’esecuzione di lavori senza licenza, che ha portato il

municipio ad ordinare la sospensione degli stessi, rispettivamente, nel caso

della piscina, la sua demolizione. Decisione, quest’ultima, confermata il 23

novembre 2009 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2007.274).

L’intervento

dei querelati trova invece fondamento legale negli artt. 42 seg. LE. Norme,

queste, che, come illustrato, conferiscono implicitamente all’autorità comunale, rispettivamente ai

suoi rappresentanti, il diritto di accedere in ogni momento ai fondi, nella

misura in cui ciò sia necessario per operare i controlli a lei affidati. Ciò

che è in particolare il caso laddove si tratti di verificare che i lavori autorizzati

siano eseguiti correttamente, che non vi siano abusi edilizi e che questi

ultimi siano eliminati in conformità alle decisioni di ripristino prese, in

difetto di che deve essere ordinata - come del resto avvenuto in concreto -

l’esecuzione in via sostitutiva. L’agire dei querelati va pertanto considerato

lecito ai sensi dell’art. 14 CP, a prescindere dalla mancanza - discutibile nel

caso concreto - di un avviso preventivo e dall’assenza di un (esplicito)

consenso da parte degli aventi diritto di domicilio, i quali non avrebbero

comunque potuto lecitamente impedire ai querelati di procedere ad un controllo

rientrante nelle loro mansioni. Neppure i reclamanti pretendono d’altronde che

il controverso sopralluogo 10.11.2015, peraltro limitato all’osservazione di

spazi esterni, non fosse sorretto da un sufficiente interesse pubblico o che

fosse sproporzionato rispetto allo scopo (cfr. art. 36 Cost.).

6.3

In

considerazione di quanto precede, venendo meno l’illiceità dell’atto contestato ai querelati, devesi concludere che nel caso di specie non sono

adempiuti i requisiti oggettivi del reato di cui all’art. 186 CP. Il decreto di

non luogo a procedere 20.06.2016 (NLP __________) va dunque confermato già per questo

motivo.

6.4

Abbondanzialmente,

si rileva che il reato non sarebbe adempiuto neppure dal profilo soggettivo.

Dal

reclamo si evince che “almeno in un’occasione i summenzionati sopralluoghi,

benché avvenuti all’interno della proprietà dei ricorrenti, si sono svolti a

loro insaputa nonché senza chiedere il consenso degli stessi”. Da ciò si

deduce che, in altre occasioni, i reclamanti erano a conoscenza degli stessi e

non vi si sono opposti. In particolare, al sopralluogo del 29.09.2015 era

presente la signora RE 2, la quale non risulta essersi opposta al fatto che i

controllori si introducessero sulla di lei proprietà, ma vi ha anzi

acconsentito esplicitamente. Considerato che i sopralluoghi in questione si

inserivano in una serie di procedure amministrative, di cui i reclamanti erano

peraltro perfettamente al corrente, si deve pertanto ritenere che i querelati

potevano legittimamente credere di essere tacitamente autorizzati dai coniugi RE

1.

ad effettuare i sopralluoghi per verificare la situazione edilizia

all’interno della loro proprietà. Essi andrebbero quindi semmai giudicati in

base a questa supposizione erronea a loro favorevole (cfr. art 13 cpv. 1 CP),

con la conseguenza che non sarebbero punibili, neppure quand’anche avessero

potuto evitare l’errore usando le dovute precauzioni, posto che il reato di cui

all’art. 186 CP non può essere commesso per negligenza (cfr. art. 13 cpv. 2

CP).

7.

In

siffatte circostanze, il reclamo interposto da RE 1 e RE 2 avverso il decreto

di non luogo a procedere 20.06.2016 (NLP __________) è respinto.

Tassa

di giustizia, spese e ripetibili sono a carico dei reclamanti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 186 CP, 379

ss. CPP, 35 LE, 42 ss. LE, 107 LOC,

ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.-- per complessivi CHF 600.--

(seicento) sono poste a carico di RE 1 e RE 2.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

(per sé e per RE 1 e RE 2);

- i, __________

(con l’inc. MP __________ di ritorno [1 mappetta

rosa]);

-;

-.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera