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60.2016.201

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 agosto 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 17.01.2006 la Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RE

1 a 18 mesi di detenzione (dedotti 223 giorni di carcere preventivo), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, avendolo riconosciuto

colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

nonché di riciclaggio di denaro, per fatti risalenti agli anni 2003-2005 (inc.

TPC 72.2005.151).

Nel

seguito nei suoi confronti è stato emanato un divieto d’entrata valido dal

28.08.2006 al 31.12.2099 (cfr. estratto RIPOL allegato al rapporto d’arresto

18.04.2011, inc. MP __________).

b. Con

decisione 15.04.2010 (passata in giudicato il 17.11.2010) della Pretura penale RE

1 è stato condannato alla pena detentiva ferma di 30 giorni, per aver commesso

infrazioni alla LF sugli stranieri (segnatamente l’entrata e il soggiorno

illegali come pure l’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione

durante i mesi dal gennaio a inizio marzo 2010) e per aver condotto una vettura

senza licenza di condurre, nel periodo tra il gennaio e il marzo 2010 (inc. __________).

c. Con

decreto 6.09.2010 (passato in giudicato il 18.03.2011) del Ministero pubblico RE

1 è incappato in una ulteriore condanna alla pena detentiva ferma di 60 giorni,

oltre la multa di CHF 300.--, per infrazioni alla LF sulla circolazione

stradale (segnatamente per aver condotto una vettura senza licenza di

circolazione, senza licenza di condurre, senza l’assicurazione di

responsabilità civile, oltre l’uso abusivo delle targhe di controllo, nel

giugno 2010), nonché per ricettazione e per entrata e soggiorno illegali nel

nostro paese, nel giugno 2010 (inc. MP __________).

d. Nei

confronti del qui reclamante il SEPEM ha fatto diramare un ordine di arresto,

pubblicato su RIPOL, volto all’espiazione delle due pene detentive pronunciate

nel 2010.

Grazie

ad una segnalazione anonima RE 1 è stato arrestato il 18.04.2011 presso

l’appartamento di una donna di origine dominicana (dove egli pernottava da alcuni

giorni), sia per dar seguito al mandato di cattura di cui sopra, sia perché indiziato

di aver commesso nuovi atti illeciti (inc. MP __________).

e. Con

decreto d’accusa 13.07.2011 (DA __________) il Ministero pubblico ha proposto

la condanna di RE 1 alla pena detentiva di 90 giorni da espiare, in quanto le

condizioni poste dall’art. 42 CP per la sospensione condizionale non erano

adempiute e nemmeno vi era da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di

pubblica utilità avrebbero potuto essere eseguiti (art. 41 CP).

Il magistrato inquirente lo ha in particolare ritenuto colpevole di ricettazione,

infrazione alle norme della circolazione, circolazione senza licenza,

conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile e abuso della licenza

e delle targhe, per fatti risalenti al periodo gennaio-aprile 2011, così come

per titolo di entrata e soggiorno illegali e esercizio di un’attività lucrativa

senza permesso, segnatamente per essere illegalmente entrato nel nostro paese a

metà dicembre 2010 e avere soggiornato a __________, nonostante il divieto d’entrata

emesso nei suoi confronti, nonché esercitando sino al marzo 2011, in qualità di

manovale, attività lucrativa senza beneficiare di alcuna autorizzazione.

Il

decreto d’accusa è stato intimato il 13.07.2011 brevi manu al condannato e

all’allora suo difensore.

Non

essendo stata interposta formale opposizione, il 15.11.2011 il decreto d’accusa è passato in giudicato (all. 1, inc. GPC __________).

f. Il

20.07.2011, tramite la Polizia cantonale, al qui reclamante è stato notificato

il divieto d’entrata valido per tempo indeterminato/fino al 31.12.2099 emanato

nei suoi confronti dall’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e

dell’emigrazione, Berna. Egli è in particolare stato reso attento al fatto che

“senza l’esplicita autorizzazione del suddetto Ufficio federale vi è vietata

l’entrata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein” (all. 6, inc. GPC

__________).

g. In

data 24.11.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiesto al comando

della Polizia cantonale la pubblicazione su RIPOL, sino al 13.07.2016, di un

mandato di accompagnamento a carico di RE 1, vista la di lui ignota dimora, per

l’espiazione della pena di 90 giorni di cui al decreto d’accusa 13.07.2011 (all. 2, inc. GPC __________).

h. RE

1 è stato fermato a __________ il 13.05.2016, e, visto l’ordine di ricerca ancora

pendente pubblicato su RIPOL, egli è stato arrestato e incarcerato presso il

carcere giudiziario La Farera, Lugano, il cui Capo sorvegliante ne ha tempestivamente

dato avviso all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 3, inc. GPC __________).

i. Con

decisione 17.05.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione

chiusa e ha fissato il termine dell’esecuzione della pena (di 90 giorni del

decreto d’accusa 13.07.2011) all’11.08.2016.

Contemporaneamente

il giudice ha revocato il proprio ordine di ricerca del 24.11.2011 pubblicato

su RIPOL (all. 4, inc. GPC __________).

Il

magistrato, richiamata la condanna di cui al decreto d’accusa del 13.07.2011

del Ministero pubblico, ha in particolare considerato esistere in concreto il

rischio che il qui reclamante poteva darsi alla fuga per sottrarsi

all’esecuzione della pena, visto il divieto di entrata emanato a carico di

quest’ultimo e notificatogli il 20.07.2011 (inc. GPC __________).

l. Il 22.05.2016 RE 1 ha impugnato la decisione

17.05.2016 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti

coercitivi, postulando il collocamento in sezione aperta.

Il gravame è stato respinto da questa Corte con

decisione 5.07.2016 (inc. CRP 60.2016.149).

m. Nel

frattempo con decreto 25.05.2016 (passato in giudicato il 30.06.2016 e pervenuto

all’Ufficio dei giudici dei provedimenti coercitivi l’1.07.2016) il Ministero

pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di falsità in certificati (per aver

fatto uso in occasione del suo fermo a __________ il 13.05.2016 di un falso

passaporto) e di entrata illegale (per essere entrato in Svizzera nell’aprile

2016 senza un valido documento di legittimazione ed aver soggiornato nel nostro

paese sino al 13.05.2016 malgrado il divieto d’entrata emanato nei suoi confronti).

Ha quindi proposto la sua condanna alla pena detentiva ferma di 30 giorni (DA __________).

n. A

seguito di ciò il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di

applicazione della pena, il 30.06.2016 ha deciso il proseguimento del

collocamento di RE 1 in sezione chiusa ed ha provveduto a fissare il nuovo termine dell’esecuzione della pena

(di complessivi 120 giorni) al 10.09.2016

(inc. GPC __________).

In

modo particolare il giudice, ritenuto che l’esecuzione delle pene detentive (di

90 giorni a cui si è aggiunta quella di 30 giorni) ha avuto inizio il

13.05.2016 (giorno del fermo a __________), ha ricalcolato i nuovi termini

dell’esecuzione nel modo seguente:

1/3 22.06.2016

1/2 12.07.2016

2/3 12.08.2016

Termine 10.09.2016

Per

il resto il magistrato, richiamata integralmente la propria decisione di collocamento

iniziale del 17.05.2016, l’ha confermata su tutti gli altri punti.

o. Con

scritto 6/7.07.2016 RE 1 insorge contro la decisione 30.06.2016.

Egli,

in buona sostanza, dichiarando di sentirsi discriminato, si oppone (nuovamente)

al collocamento in sezione chiusa − assicurando di non aver alcuna intenzione di darsi

alla fuga o di far rientro al proprio paese d’origine−, chiede

altresì la semilibertà e, visto l’approssimarsi del termine d’esecuzione dei

2/3, postula sin d’ora la concessione della liberazione condizionale.

p. Delle

ulteriori argomentazioni del reclamante e del giudice dei provvedimenti

coercitivi si dirà, per quanto necessario, nel corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni

la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e

delle misure e di stabilire la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10

cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena

− funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice

dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la

competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex

art. 76 CP.

Contro

tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il gravame inoltrato 6.07.2016, contro la decisione 30.06.2016 del

giudice dei provvedimenti coercitivi notificata al qui reclamante il 4.07.2016,

è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato

a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Circa

la regolamentazione del luogo d’esecuzione delle pene detentive si rinvia

integralmente ai considerandi in diritto della precedente sentenza resa da

questa Corte il 5.07.2016 (inc. CRP 60.2016.149).

Giova

comunque qui ricordare che l’esecuzione di una pena in un penitenziario chiuso

o aperto, a livello federale, viene regolata dall’art. 76 CP, che prevede il

collocamento in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario

aperto se vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o vi è da attendersi

che egli commetta nuovi reati (cpv. 2).

A

livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla

detenzione penale degli adulti) − l’art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime

ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso,

ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la

forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse

altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli

a terzi (cpv. 1).

L'esecuzione

della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha

come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale

concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato,

sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 della medesima norma prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una

struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non

provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non

vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,

in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra

l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione

di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre

che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo

Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in

particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene

eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite

in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata

eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un

rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi

reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

2.2

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

In

altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici

criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il

rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati

cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK

Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto

commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in

generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come

visto più sopra, non sono cumulativi

(Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998,

op. cit., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente

che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente

che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

2.3

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio

di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie

al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),

i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione

professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),

nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non

si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una

possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità,

fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga

all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del

26.10

, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del

12.1.2012

consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da

espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere

considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile

fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un

rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando

l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia

quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio

viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

3.

3.1.

Nella

decisione qui impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi, a sostegno

delle proprie conclusioni circa il mantenimento in sezione chiusa del qui reclamante,

si limita a richiamare e a riconfermare le argomentazioni esposte nella propria

precedente decisione di collocamento iniziale (in sezione chiusa) resa il

17.05

, in cui egli ha ritenuto esistere il rischio che il reclamante

potesse darsi alla fuga sottraendosi all’esecuzione della pena, visto che nei

confronti di quest’ultimo era stato emesso un divieto di entrata a tempo

indeterminato, notificatogli il 20.07.2011.

Il

reclamante dal canto suo, al proposito, ribadisce in questa sede di non avere

alcuna intenzione di darsi alla fuga o di riparare nel proprio paese d’origine

− dove conferma di non volervi più fare ritorno −. Sostiene

nuovamente che sul nostro territorio risiederebbero il proprio figlio e la

propria compagna, entrambi, a suo dire, “vostri connazionali”. Inoltre

egli asserisce di essere “in possesso di un permesso di soggiorno europeo”

e di aver fatto uso di documenti falsi perché “dovevo andar via dal mio

paese e non potevo farlo con le mie vere generalità” (reclamo 6/7.07.2016,

p. 2).

3.2

3.2.1

Nel

precedente giudizio sul reclamo contro la decisione 17.05.2016 di collocamento

iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi (decisione del 5.07.2016,

inc. CRP 60.2016.149, non ancora passata in giudicato ma sinora nemmeno oggetto

di ricorso al Tribunale federale), questa Corte ha operato degli accertamenti,

che risultano pertinenti anche in questa sede e che non vengono contraddetti

dall’incarto GPC 850.2011.470.

Tali

accertamenti vengono di conseguenza ripresi per intero nei presenti considerandi

e qui di seguito riprodotti.

3.2.2

RE

1.

è cittadino dominicano. Per i primi tre anni egli avrebbe vissuto a __________

(Repubblica dominicana) poi, seguendo la madre, di professione ballerina, si

sarebbe stabilito in __________, dove avrebbe frequentato gli anni della

scolarità obbligatoria. Nel seguito, sempre con la madre, sarebbe venuto in

Ticino, dove non avrebbe concluso alcun apprendistato e avrebbe svolto alcuni

lavori saltuari.

Successivamente,

poco meno che ventenne, egli, proveniente dalla __________, è ritornato nel

nostro paese dove nel giugno 2005 è stato arrestato una prima volta, siccome

coinvolto in un traffico illecito di cocaina. Traffico questo per il quale egli

è stato condannato il 17.01.2006 dalla Corte delle assise correzionali a 18 mesi

di detenzione, sospesi condizionalmente.

Nell’ambito

delle inchieste denominate __________ e __________ tendenti a sventare altri

commerci illeciti di stupefacenti e svolte nel 2007 (allorquando il qui

reclamante risultava essere d’ignota dimora) è nuovamente emerso il suo coinvolgimento

in traffici risalenti all’estate del 2006 (rapporto di segnalazione 21.06.2007,

inc. MP __________). Nel seguito egli è incappato nelle condanne del 15.04.2010

della Pretura penale (pena detentiva di 30 giorni), del 6.09.2010 (pena

detentiva di 60 giorni) e del 13.07.2011 (pena detentiva di 90 giorni) del

Ministero pubblico, in buona sostanza per reati inerenti la legislazione sugli

stranieri e la circolazione stradale, oltre la ricettazione. Subito dopo egli

si è reso latitante, sottraendosi all’esecuzione dell’ultima pena detentiva inflittagli,

così che nei suoi confronti il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dovuto

emettere un ordine di ricerca e di arresto.

Soltanto

il 13.05.2016, grazie ad un controllo di polizia egli, ritrovandosi nuovamente

illegalmente sul nostro territorio, è stato tratto in arresto dagli inquirenti

ed incarcerato, al fine di scontare la pena detentiva pendente (90 giorni).

In

quanto trovato, al momento del suo fermo il 13.05.2016, in possesso di documenti

di legittimazione risultati falsi, il 25.05.2016 il Ministero pubblico ha emanato

un nuovo decreto d’accusa, in cui, riconosciuto Shane Cassidy Moreno De La Cruz

colpevole di falsità in certificati e di entrata illegale, ne ha proposto la condanna

alla pena detentiva di 30 giorni. Pena, la cui esecuzione è andata ad aggiungersi

a quella precedente di 90 giorni, mediante la decisione qui impugnata.

Ora, a poco più di un mese di distanza fra il primo ed il secondo

giudizio reso dal giudice dei provvedimenti coercitivi sul collocamento in

sezione chiusa, la situazione personale, familiare, economica e sociale

accertata da questa Corte nella propria decisione 5.07.2016 permane anche in

questa sede in buona sostanza la stessa.

A

RE 1, colpito da un divieto d’entrata per tempo indeterminato, è preclusa qualsiasi

possibilità d’inserimento sociale e professionale nel nostro paese. Per il

proprio sostentamento egli non può dunque trarre i necessari mezzi finanziari

svolgendo un’attività lavorativa lecita sul nostro territorio, né può

pretendere di godere di un sostegno vivendo accanto alla compagna e al figlio.

Nel

nostro paese, dove è pervicacemente ricaduto in reati contro la legislazione

sugli stranieri e la circolazione stradale, egli non vanta altro che un debito

con la giustizia, mentre all’estero, in base al suo vissuto (come più sopra

esposto), egli dimostra di avere legami più importanti.

In

tali circostanze, pur approssimandosi il termine dei 2/3 dell’esecuzione della

pena così come il fine pena, la probabilità che egli possa sottrarsi

all’espiazione delle pene permane molto alta. Ciò ove più si pone mente al

fatto che già in due occasioni egli si è reso latitante per lunghi periodi ed è

soltanto grazie a circostanze estranee alla sua volontà che egli ha potuto essere

reperito e sottoposto all’espiazione dei suoi debiti penali.

Di

conseguenza, essendo in concreto dato uno dei presupposti richiesti dall’art.

76.

cpv. 2 CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, la decisione del

giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere confermata.

4.

Nel

suo scritto 6/7.07.2016 il reclamante chiede di essere posto al beneficio della

semilibertà.

Ora, l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM da al giudice

dell’applicazione della pena − rispettivamente, per l’art. 73 LOG, al giudice dei

provvedimenti coercitivi − la competenza a decidere, tra l’altro, il trasferimento

del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio

esterni ex art. 77a CP.

La

Corte dei reclami penali interviene soltanto in seconda battuta, quale istanza

di ricorso (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Di

conseguenza il giudice dei provvedimenti coercitivi non avendo in concreto reso

alcuna decisione in tal senso, che nemmeno è impugnata in questa sede, questa

censura cade nel vuoto e non merita approfondimento alcuno.

5.

Il

reclamante sembra in questa sede altresì postulare la concessione della liberazione

condizionale, comunque a questo stadio prematura. Per gli stessi motivi già

esposti al considerando 4. e richiamato l’art. 10 cpv. 1 lit. j LEPM, che

conferisce al giudice dell’applicazione della pena −

rispettivamente al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 LOG) − la

competenza ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da

una pena detentiva, tale censura, a questo stadio, risulta essere irricevibile.

6.

Il

reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e

spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP,

76 ss., la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone

Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture

carcerarie, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera