60.2016.201
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 agosto 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.201
Lugano
11 agosto 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 6/7.07.2016 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 30.06.2016 di collocamento (in sezione
chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in
materia di applicazione della pena (inc. GPC __________)
richiamate le osservazioni 11/12.07.2016 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, con cui rettifica la data d’inizio
dell’esecuzione di pena riportata nella propria decisione del 30.06.2016
erroneamente per una svista di redazione;
preso atto che, interpellato da questa Corte con
scritto del 12.07.2016, il qui reclamante non ha presentato alcun allegato di
replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 17.01.2006 la Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RE
1 a 18 mesi di detenzione (dedotti 223 giorni di carcere preventivo), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, avendolo riconosciuto
colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
nonché di riciclaggio di denaro, per fatti risalenti agli anni 2003-2005 (inc.
TPC 72.2005.151).
Nel
seguito nei suoi confronti è stato emanato un divieto d’entrata valido dal
28.08.2006 al 31.12.2099 (cfr. estratto RIPOL allegato al rapporto d’arresto
18.04.2011, inc. MP __________).
b. Con
decisione 15.04.2010 (passata in giudicato il 17.11.2010) della Pretura penale RE
1 è stato condannato alla pena detentiva ferma di 30 giorni, per aver commesso
infrazioni alla LF sugli stranieri (segnatamente l’entrata e il soggiorno
illegali come pure l’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione
durante i mesi dal gennaio a inizio marzo 2010) e per aver condotto una vettura
senza licenza di condurre, nel periodo tra il gennaio e il marzo 2010 (inc. __________).
c. Con
decreto 6.09.2010 (passato in giudicato il 18.03.2011) del Ministero pubblico RE
1 è incappato in una ulteriore condanna alla pena detentiva ferma di 60 giorni,
oltre la multa di CHF 300.--, per infrazioni alla LF sulla circolazione
stradale (segnatamente per aver condotto una vettura senza licenza di
circolazione, senza licenza di condurre, senza l’assicurazione di
responsabilità civile, oltre l’uso abusivo delle targhe di controllo, nel
giugno 2010), nonché per ricettazione e per entrata e soggiorno illegali nel
nostro paese, nel giugno 2010 (inc. MP __________).
d. Nei
confronti del qui reclamante il SEPEM ha fatto diramare un ordine di arresto,
pubblicato su RIPOL, volto all’espiazione delle due pene detentive pronunciate
nel 2010.
Grazie
ad una segnalazione anonima RE 1 è stato arrestato il 18.04.2011 presso
l’appartamento di una donna di origine dominicana (dove egli pernottava da alcuni
giorni), sia per dar seguito al mandato di cattura di cui sopra, sia perché indiziato
di aver commesso nuovi atti illeciti (inc. MP __________).
e. Con
decreto d’accusa 13.07.2011 (DA __________) il Ministero pubblico ha proposto
la condanna di RE 1 alla pena detentiva di 90 giorni da espiare, in quanto le
condizioni poste dall’art. 42 CP per la sospensione condizionale non erano
adempiute e nemmeno vi era da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di
pubblica utilità avrebbero potuto essere eseguiti (art. 41 CP).
Il magistrato inquirente lo ha in particolare ritenuto colpevole di ricettazione,
infrazione alle norme della circolazione, circolazione senza licenza,
conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile e abuso della licenza
e delle targhe, per fatti risalenti al periodo gennaio-aprile 2011, così come
per titolo di entrata e soggiorno illegali e esercizio di un’attività lucrativa
senza permesso, segnatamente per essere illegalmente entrato nel nostro paese a
metà dicembre 2010 e avere soggiornato a __________, nonostante il divieto d’entrata
emesso nei suoi confronti, nonché esercitando sino al marzo 2011, in qualità di
manovale, attività lucrativa senza beneficiare di alcuna autorizzazione.
Il
decreto d’accusa è stato intimato il 13.07.2011 brevi manu al condannato e
all’allora suo difensore.
Non
essendo stata interposta formale opposizione, il 15.11.2011 il decreto d’accusa è passato in giudicato (all. 1, inc. GPC __________).
f. Il
20.07.2011, tramite la Polizia cantonale, al qui reclamante è stato notificato
il divieto d’entrata valido per tempo indeterminato/fino al 31.12.2099 emanato
nei suoi confronti dall’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e
dell’emigrazione, Berna. Egli è in particolare stato reso attento al fatto che
“senza l’esplicita autorizzazione del suddetto Ufficio federale vi è vietata
l’entrata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein” (all. 6, inc. GPC
__________).
g. In
data 24.11.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiesto al comando
della Polizia cantonale la pubblicazione su RIPOL, sino al 13.07.2016, di un
mandato di accompagnamento a carico di RE 1, vista la di lui ignota dimora, per
l’espiazione della pena di 90 giorni di cui al decreto d’accusa 13.07.2011 (all. 2, inc. GPC __________).
h. RE
1 è stato fermato a __________ il 13.05.2016, e, visto l’ordine di ricerca ancora
pendente pubblicato su RIPOL, egli è stato arrestato e incarcerato presso il
carcere giudiziario La Farera, Lugano, il cui Capo sorvegliante ne ha tempestivamente
dato avviso all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 3, inc. GPC __________).
i. Con
decisione 17.05.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione
chiusa e ha fissato il termine dell’esecuzione della pena (di 90 giorni del
decreto d’accusa 13.07.2011) all’11.08.2016.
Contemporaneamente
il giudice ha revocato il proprio ordine di ricerca del 24.11.2011 pubblicato
su RIPOL (all. 4, inc. GPC __________).
Il
magistrato, richiamata la condanna di cui al decreto d’accusa del 13.07.2011
del Ministero pubblico, ha in particolare considerato esistere in concreto il
rischio che il qui reclamante poteva darsi alla fuga per sottrarsi
all’esecuzione della pena, visto il divieto di entrata emanato a carico di
quest’ultimo e notificatogli il 20.07.2011 (inc. GPC __________).
l. Il 22.05.2016 RE 1 ha impugnato la decisione
17.05.2016 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti
coercitivi, postulando il collocamento in sezione aperta.
Il gravame è stato respinto da questa Corte con
decisione 5.07.2016 (inc. CRP 60.2016.149).
m. Nel
frattempo con decreto 25.05.2016 (passato in giudicato il 30.06.2016 e pervenuto
all’Ufficio dei giudici dei provedimenti coercitivi l’1.07.2016) il Ministero
pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di falsità in certificati (per aver
fatto uso in occasione del suo fermo a __________ il 13.05.2016 di un falso
passaporto) e di entrata illegale (per essere entrato in Svizzera nell’aprile
2016 senza un valido documento di legittimazione ed aver soggiornato nel nostro
paese sino al 13.05.2016 malgrado il divieto d’entrata emanato nei suoi confronti).
Ha quindi proposto la sua condanna alla pena detentiva ferma di 30 giorni (DA __________).
n. A
seguito di ciò il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di
applicazione della pena, il 30.06.2016 ha deciso il proseguimento del
collocamento di RE 1 in sezione chiusa ed ha provveduto a fissare il nuovo termine dell’esecuzione della pena
(di complessivi 120 giorni) al 10.09.2016
(inc. GPC __________).
In
modo particolare il giudice, ritenuto che l’esecuzione delle pene detentive (di
90 giorni a cui si è aggiunta quella di 30 giorni) ha avuto inizio il
13.05.2016 (giorno del fermo a __________), ha ricalcolato i nuovi termini
dell’esecuzione nel modo seguente:
1/3 22.06.2016
1/2 12.07.2016
2/3 12.08.2016
Termine 10.09.2016
Per
il resto il magistrato, richiamata integralmente la propria decisione di collocamento
iniziale del 17.05.2016, l’ha confermata su tutti gli altri punti.
o. Con
scritto 6/7.07.2016 RE 1 insorge contro la decisione 30.06.2016.
Egli,
in buona sostanza, dichiarando di sentirsi discriminato, si oppone (nuovamente)
al collocamento in sezione chiusa − assicurando di non aver alcuna intenzione di darsi
alla fuga o di far rientro al proprio paese d’origine−, chiede
altresì la semilibertà e, visto l’approssimarsi del termine d’esecuzione dei
2/3, postula sin d’ora la concessione della liberazione condizionale.
p. Delle
ulteriori argomentazioni del reclamante e del giudice dei provvedimenti
coercitivi si dirà, per quanto necessario, nel corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni
la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e
delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10
cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena
− funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice
dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la
competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex
art. 76 CP.
Contro
tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame inoltrato 6.07.2016, contro la decisione 30.06.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi notificata al qui reclamante il 4.07.2016,
è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato
a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Circa
la regolamentazione del luogo d’esecuzione delle pene detentive si rinvia
integralmente ai considerandi in diritto della precedente sentenza resa da
questa Corte il 5.07.2016 (inc. CRP 60.2016.149).
Giova
comunque qui ricordare che l’esecuzione di una pena in un penitenziario chiuso
o aperto, a livello federale, viene regolata dall’art. 76 CP, che prevede il
collocamento in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario
aperto se vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o vi è da attendersi
che egli commetta nuovi reati (cpv. 2).
A
livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti) − l’art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime
ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso,
ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la
forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse
altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli
a terzi (cpv. 1).
L'esecuzione
della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha
come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale
concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato,
sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 della medesima norma prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una
struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non
provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non
vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,
in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra
l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione
di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre
che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo
Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in
particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene
eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite
in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata
eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un
rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi
reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
2.2
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il
rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati
cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK
Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in
generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come
visto più sopra, non sono cumulativi
(Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998,
op. cit., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
2.3
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio
di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie
al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),
i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione
professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),
nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non
si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una
possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità,
fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga
all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del
26.10
, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del
12.1.2012
consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da
espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere
considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile
fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un
rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando
l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia
quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio
viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)
e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
3.
3.1.
Nella
decisione qui impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi, a sostegno
delle proprie conclusioni circa il mantenimento in sezione chiusa del qui reclamante,
si limita a richiamare e a riconfermare le argomentazioni esposte nella propria
precedente decisione di collocamento iniziale (in sezione chiusa) resa il
17.05
, in cui egli ha ritenuto esistere il rischio che il reclamante
potesse darsi alla fuga sottraendosi all’esecuzione della pena, visto che nei
confronti di quest’ultimo era stato emesso un divieto di entrata a tempo
indeterminato, notificatogli il 20.07.2011.
Il
reclamante dal canto suo, al proposito, ribadisce in questa sede di non avere
alcuna intenzione di darsi alla fuga o di riparare nel proprio paese d’origine
− dove conferma di non volervi più fare ritorno −. Sostiene
nuovamente che sul nostro territorio risiederebbero il proprio figlio e la
propria compagna, entrambi, a suo dire, “vostri connazionali”. Inoltre
egli asserisce di essere “in possesso di un permesso di soggiorno europeo”
e di aver fatto uso di documenti falsi perché “dovevo andar via dal mio
paese e non potevo farlo con le mie vere generalità” (reclamo 6/7.07.2016,
p. 2).
3.2
3.2.1
Nel
precedente giudizio sul reclamo contro la decisione 17.05.2016 di collocamento
iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi (decisione del 5.07.2016,
inc. CRP 60.2016.149, non ancora passata in giudicato ma sinora nemmeno oggetto
di ricorso al Tribunale federale), questa Corte ha operato degli accertamenti,
che risultano pertinenti anche in questa sede e che non vengono contraddetti
dall’incarto GPC 850.2011.470.
Tali
accertamenti vengono di conseguenza ripresi per intero nei presenti considerandi
e qui di seguito riprodotti.
3.2.2
RE
1.
è cittadino dominicano. Per i primi tre anni egli avrebbe vissuto a __________
(Repubblica dominicana) poi, seguendo la madre, di professione ballerina, si
sarebbe stabilito in __________, dove avrebbe frequentato gli anni della
scolarità obbligatoria. Nel seguito, sempre con la madre, sarebbe venuto in
Ticino, dove non avrebbe concluso alcun apprendistato e avrebbe svolto alcuni
lavori saltuari.
Successivamente,
poco meno che ventenne, egli, proveniente dalla __________, è ritornato nel
nostro paese dove nel giugno 2005 è stato arrestato una prima volta, siccome
coinvolto in un traffico illecito di cocaina. Traffico questo per il quale egli
è stato condannato il 17.01.2006 dalla Corte delle assise correzionali a 18 mesi
di detenzione, sospesi condizionalmente.
Nell’ambito
delle inchieste denominate __________ e __________ tendenti a sventare altri
commerci illeciti di stupefacenti e svolte nel 2007 (allorquando il qui
reclamante risultava essere d’ignota dimora) è nuovamente emerso il suo coinvolgimento
in traffici risalenti all’estate del 2006 (rapporto di segnalazione 21.06.2007,
inc. MP __________). Nel seguito egli è incappato nelle condanne del 15.04.2010
della Pretura penale (pena detentiva di 30 giorni), del 6.09.2010 (pena
detentiva di 60 giorni) e del 13.07.2011 (pena detentiva di 90 giorni) del
Ministero pubblico, in buona sostanza per reati inerenti la legislazione sugli
stranieri e la circolazione stradale, oltre la ricettazione. Subito dopo egli
si è reso latitante, sottraendosi all’esecuzione dell’ultima pena detentiva inflittagli,
così che nei suoi confronti il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dovuto
emettere un ordine di ricerca e di arresto.
Soltanto
il 13.05.2016, grazie ad un controllo di polizia egli, ritrovandosi nuovamente
illegalmente sul nostro territorio, è stato tratto in arresto dagli inquirenti
ed incarcerato, al fine di scontare la pena detentiva pendente (90 giorni).
In
quanto trovato, al momento del suo fermo il 13.05.2016, in possesso di documenti
di legittimazione risultati falsi, il 25.05.2016 il Ministero pubblico ha emanato
un nuovo decreto d’accusa, in cui, riconosciuto Shane Cassidy Moreno De La Cruz
colpevole di falsità in certificati e di entrata illegale, ne ha proposto la condanna
alla pena detentiva di 30 giorni. Pena, la cui esecuzione è andata ad aggiungersi
a quella precedente di 90 giorni, mediante la decisione qui impugnata.
Ora, a poco più di un mese di distanza fra il primo ed il secondo
giudizio reso dal giudice dei provvedimenti coercitivi sul collocamento in
sezione chiusa, la situazione personale, familiare, economica e sociale
accertata da questa Corte nella propria decisione 5.07.2016 permane anche in
questa sede in buona sostanza la stessa.
A
RE 1, colpito da un divieto d’entrata per tempo indeterminato, è preclusa qualsiasi
possibilità d’inserimento sociale e professionale nel nostro paese. Per il
proprio sostentamento egli non può dunque trarre i necessari mezzi finanziari
svolgendo un’attività lavorativa lecita sul nostro territorio, né può
pretendere di godere di un sostegno vivendo accanto alla compagna e al figlio.
Nel
nostro paese, dove è pervicacemente ricaduto in reati contro la legislazione
sugli stranieri e la circolazione stradale, egli non vanta altro che un debito
con la giustizia, mentre all’estero, in base al suo vissuto (come più sopra
esposto), egli dimostra di avere legami più importanti.
In
tali circostanze, pur approssimandosi il termine dei 2/3 dell’esecuzione della
pena così come il fine pena, la probabilità che egli possa sottrarsi
all’espiazione delle pene permane molto alta. Ciò ove più si pone mente al
fatto che già in due occasioni egli si è reso latitante per lunghi periodi ed è
soltanto grazie a circostanze estranee alla sua volontà che egli ha potuto essere
reperito e sottoposto all’espiazione dei suoi debiti penali.
Di
conseguenza, essendo in concreto dato uno dei presupposti richiesti dall’art.
76.
cpv. 2 CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, la decisione del
giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere confermata.
4.
Nel
suo scritto 6/7.07.2016 il reclamante chiede di essere posto al beneficio della
semilibertà.
Ora, l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM da al giudice
dell’applicazione della pena − rispettivamente, per l’art. 73 LOG, al giudice dei
provvedimenti coercitivi − la competenza a decidere, tra l’altro, il trasferimento
del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio
esterni ex art. 77a CP.
La
Corte dei reclami penali interviene soltanto in seconda battuta, quale istanza
di ricorso (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Di
conseguenza il giudice dei provvedimenti coercitivi non avendo in concreto reso
alcuna decisione in tal senso, che nemmeno è impugnata in questa sede, questa
censura cade nel vuoto e non merita approfondimento alcuno.
5.
Il
reclamante sembra in questa sede altresì postulare la concessione della liberazione
condizionale, comunque a questo stadio prematura. Per gli stessi motivi già
esposti al considerando 4. e richiamato l’art. 10 cpv. 1 lit. j LEPM, che
conferisce al giudice dell’applicazione della pena −
rispettivamente al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 LOG) − la
competenza ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da
una pena detentiva, tale censura, a questo stadio, risulta essere irricevibile.
6.
Il
reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e
spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP,
76 ss., la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone
Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture
carcerarie, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera