60.2016.212
Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione aperta, in cui ha respinto arresti domiciliari per espiare pena detentiva e pena detentiva sostitutiva. pericolo di recidiva: lu
19 settembre 2016Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.212
Lugano
19 settembre 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 18/19.07.2016 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 5.07.2016 di collocamento iniziale del
giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione
della pena (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 20/21.07.2016 e 4/5.08.2016
(duplica) del procuratore pubblico Antonio Perugini, con cui comunica di non
avere osservazioni particolari da formulare e chiede nel contempo la reiezione
del gravame;
richiamate altresì le osservazioni 26/27.07.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, il quale esposte le proprie
argomentazioni conclude chiedendo la reiezione integrale del reclamo;
preso atto della decisione 26.07.2016 di collocamento
iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________);
vista la replica 2/3.08.2016 di RE 1, mediante la
quale si riconferma nelle proprie allegazioni e conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
carico di RE 1, fra il mese di novembre 2006 e il mese di novembre 2010 sono
stati emanati 5 decreti d’accusa (passati in giudicato), per reati quasi
esclusivamente commessi in ambito di circolazione stradale, e meglio (cfr.
estratto dal casellario giudiziale 12.05.2016, all. 5 inc. GPC __________):
−
17.11.2006 decreto d’accusa del
Ministero pubblico (inc. __________): 20 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché multa di CHF 700.--,
per guida nonostante revoca, grave infrazione alle norme della circolazione,
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
disobbedienza a decisioni dell’autorità (fatti risalenti all’1.10.2004,
18.01.2006-16.02.206 e risp. 1.06.2005-30.09.2006);
− 31.07.2008 decreto d’accusa del Ministero pubblico (inc.
__________): pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna,
per grave infrazione alle norme della circolazione (fatti risalenti al
20.02.2008, quindi commessi durante il periodo di prova concesso alla pena
inflitta con DA 17.11.2006);
− 29.05.2009 decreto d’accusa del Presidente del circolo
di __________ (inc. MP __________): 200 ore di lavoro di pubblica utilità, per
guida nonostante revoca, non restituzione di licenze o targhe di controllo,
contravvenzione all’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (fatti risalenti
al 22.08.2008-20.01.2009, e quindi ancora commessi durante il periodo di prova
concesso alla pena di 20 giorni di detenzione inflitta con DA 17.11.2006, così
che tale pena è stata inglobata nel LUP);
in data 29.12.2009 l’Autorità
amministrativa gli revoca la licenza di condurre in modo definitivo;
−
22.02.2010 decreto d’accusa del
Ministero pubblico (inc. MP __________): pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da CHF 50.-- cadauna, nonché multa di CHF 500.--, per guida
nonostante revoca (fatti commessi il 19.10.2009);
− 15.11.2010 decreto d’accusa del Ministero pubblico (inc.
MP __________): pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 50.--
cadauna, nonché multa di CHF 400.--, per ingiuria, infrazione alle norme della
circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente (fatti risalenti al
10.08.2010).
b. Non
avendo ottemperato alla loro esecuzione, RE 1 viene chiamato ad espiare la pena
detentiva sostitutiva relativa alle pene pronunciate dal Presidente del circolo
di __________ il 29.05.2009 (200 ore di lavoro di utilità pubblica) nonché dal
Ministero pubblico il 22.02.2010 (pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da
CHF 50.-- e multa di CHF 500.--) e il 15.11.2010 (pena pecuniaria di 40
aliquote giornaliere da CHF 50.-- e multa di CHF 400.--).
c. Con
decisione 1.06.2011 il giudice dei provvedimenti coercitiviconcede a RE 1, a
far tempo dal 13.06.2011, la liberazione condizionale (con applicazione del braccialetto
elettronico), con un periodo di prova di 1 anno (pena rimanente di 2 mesi e 4
giorni), dall’esecuzione della pena detentiva sostitutiva relativa alle suddette
pene pronunciate dal Presidente del circolo di __________ il 29.05.2009 come
pure dal Ministero pubblico il 22.02.2010 e il 15.11.2010 (cfr. estratto dal
casellario giudiziale 12.05.2016, all. 5 inc. GPC __________ e verbale di
udienza 9.10.2014, all. 7 inc. GPC __________).
d. Con
decreto d’accusa 27.06.2011 (DAC __________, passato in giudicato il 28.07.2011),
il Ministero pubblico ritiene RE 1 colpevole di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca (per fatti risalenti al 28.02.2011 e il 2.04.2011,
ovvero precedenti l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di
cui al considerando in fatto b.). Propone quindi la sua condanna alla pena pecuniaria
di 116 aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva
di 116 giorni), oltre la multa di CHF 1'000.-- (pure con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena
detentiva di 10 giorni). Nel contempo il procuratore pubblico ripristina
l’esecuzione della pena detentiva (residua) di 2 mesi e 4 giorni dipendenti
dalla liberazione condizionale concessa dal giudice dei provvedimenti
coercitivi in data 1.06.2011, malgrado che il qui reclamante non abbia
delinquito durante il relativo periodo di prova di 1 anno (cfr. decreto
d’accusa 27.06.2011, all. 3 inc. GPC __________).
e. Rilevato
tale errore giuridico, con decisione 17.08.2011 (inc. GPC __________) il
giudice dei provvedimenti coercitivi annulla la pena detentiva residua di 2
mesi e 4 giorni, di cui alla liberazione condizionale concessa l’1.06.2011 dal
medesimo giudice (considerando in fatto c.; cfr. verbale di udienza 9.10.2014,
p. 1, all. 7 inc. GPC __________).
f. Alla fine del 2011 RE 1 trova un impiego quale
cuoco presso l’albergo __________ a __________ (cfr. verbale di udienza
9.10.2014, p. 2, all. 7 inc. GPC __________), che poi perde, così che deve far
capo per alcuni anni alle indennità di disoccupazione e, una volta esaurite,
all’assistenza pubblica (cfr. verbale di interrogatorio 6.10.2015 davanti al
PP, p. 2, doc. H allegato al reclamo 18/19.07.2016).
g. Per
avere guidato il 15.07.2012 un veicolo a motore senza autorizzazione RE 1 il
24.09.2012 incappa in un nuovo decreto d’accusa, in cui il Ministero pubblico
propone nei suoi confronti la condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote
giornaliere da CHF 50.-- cadauna (DAC __________, inc. MP __________).
Pena
quest’ultima che viene pagata dal qui reclamante il 17.07.2013.
h. Sfocia
invece il 23.05.2013 in un attestato di carenza di beni per complessivi CHF
7'557.95 la procedura d’esecuzione forzata intentata dall’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative (UIPA) volta all’incasso della pena pecuniaria di 116
aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna e della multa di CHF 1'000.-- di cui
al decreto d’accusa 27.06.2011 del Ministero pubblico (DAC __________).
i. Previa
presa di contatto epistolare e telefonica con il qui reclamante come pure dopo
averlo sentito in udienza il 9.10.2014, il giudice dei provvedimenti coercitivi
con decisione 22.10.2014, a commutazione delle sanzioni di cui al decreto
d’accusa 27.06.2011 (pena pecuniaria di 116 aliquote giornaliere e multa di CHF
1'000.--), determina in 126 giorni la pena detentiva sostitutiva nonché autorizza
l’espiazione di quest’ultima nella forma degli arresti domiciliari con inizio
al 10.11.2014 e con termine al 16.03.2015 (cfr. decisione 22.10.2014, inc. GPC __________).
j. Nel
frattempo con un nuovo decreto d’accusa del 18.12.2014 (DAC __________, inc. MP
__________) il Ministero pubblico riconosce RE 1 colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione e di guida senza autorizzazione (per fatti risalenti
al 7.06.2014, ovvero precedenti la concessione del braccialetto elettronico), così
che propone contro quest’ultimo la pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere
da CHF 30.-- cadauna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarebbe stata sostituita con una
pena detentiva di 180 giorni.
k. Raggiunti
i 2/3 dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 126 giorni (espiata
nella forma degli arresti domiciliari in forza della decisione 22.10.2014 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, inc. GPC __________) − pena
relativa alle sanzioni di cui al decreto d’accusa 27.06.2011 (DAC __________) − con decisione
22.01.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi concede a RE 1 il beneficio
della liberazione condizionale (dal braccialetto elettronico) a far tempo dall’8.02.2015,
con un periodo di prova di 1 anno, scadente l’8.02.2016 (inc. GPC __________).
l. Nel
maggio 2015 RE 1 trova un impiego a tempo pieno quale cuoco presso un esercizio
pubblico del __________. Impiego poi ridotto al 70 % a far tempo dall’1.06.2016
(cfr. verbale d’interrogatorio 6.10.2015 davanti al PP, p. 2, doc. H, allegato
al reclamo 18/19.07.2016).
m. In
data 17.03.2016 la Corte delle assise correzionali condanna RE 1 alla pena
detentiva di 6 mesi da espiare, avendolo riconosciuto colpevole di guida senza
autorizzazione (per avere il 20.08.2015, ovvero dopo poco più di 6 mesi dal suo
rilascio condizionale, condotto un autoveicolo sebbene la licenza di condurre
gli fosse stata revocata in modo definitivo). La Corte del merito ordina altresì
il ripristino della pena residua di 36 giorni, di cui alla decisione sulla
liberazione condizionale del 22.01.2015 del giudice dei provvedimenti
coercitivi, avendo il condannato delinquito durante il relativo periodo di
prova, scadente l’8.02.2016 (inc. TPC __________).
La
sentenza 17.03.2016 passa in giudicato.
n. Con
scritto 9.05.2016 RE 1 chiede al giudice dei provvedimenti coercitivi di poter
espiare le pene detentive di cui alla condanna del 17.03.2016 nella forma degli
arresti domiciliari.
Egli
rileva in particolare di avere già eseguito in tale forma con successo una
precedente pena. Sostiene inoltre di aver trovato nel maggio 2015, dopo
difficoltà avendo ormai superato la cinquantina d’anni, un posto di lavoro
quale cuoco al 100%, dopo aver esaurito le indennità di disoccupazione ed
essere finito in assistenza (all. 3, inc. GPC __________).
o. Con
decisione 5.07.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi non concede
l’espiazione della suddetta condanna nella forma degli arresti domiciliari e
ordina il collocamento di RE 1 in sezione aperta a decorrere dal 26.09.2016 (inc.
GPC __________).
In
sintesi il giudice, ricordate le norme applicabili, rilevati altresì i numerosi
precedenti penali sempre per reati legati alla circolazione stradale ed
evidenziato come il qui reclamante è ricaduto nei medesimi reati già dopo circa
6 mesi dalla sua liberazione condizionale e ancora nel periodo di prova,
ritiene sia in concreto data “la forte presenza di un rischio di recidiva,
ciò che è in contrasto con la fiducia di cui deve godere un condannato per
l’esecuzione della pena mediante sorveglianza elettronica” (decisione
5.07.2016, p. 2).
Il
magistrato determina quindi i seguenti termini di esecuzione della pena, con
inizio a far tempo dal 26.09.2016:
1/3 07.12.2016
1/2 12.01.2017
2/3 18.02.2017
Termine 30.04.2017.
Concede
il collocamento in sezione aperta “ritenuto che l’interessato è cittadino
svizzero e vista la tipologia dei reati” (decisione 5.07.2016, p. 2).
p. Nel
frattempo la procedura d’esecuzione forzata intentata dall’UIPA per l’incasso
della pena pecuniaria (di 180 aliquote giornaliere da CHF 30.--) di cui al
decreto d’accusa 18.12.2014 (DAC __________), sfocia il 9.06.2016 in un
attestato di carenza beni di totali CHF 5'932.45.
Di conseguenza con scritto del 6.07.2016 l’UIPA chiede
all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con
l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva (all. 9, inc. GPC __________).
q. Con
esposto 18/19.07.2016 RE 1, per il tramite del proprio rappresentante legale, si
aggrava contro la decisione 5.07.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi.
Riassunti
i fatti alla base della condanna 17.03.2016 della Corte delle assise correzionali
e richiamate le norme legali applicabili, egli lamenta una carente rispettivamente
cattiva ponderazione delle circostanze di fatto nel caso di specie operata dal
magistrato interessato.
Evidenzia
innanzitutto come il qui reclamante, dopo diversi anni di disoccupazione e di
assistenza, sia finalmente riuscito a trovare un impiego stabile al 70 % quale
cuoco, sua unica fonte di sostentamento. Impiego questo che egli non potrebbe
mantenere nel caso di rifiuto dell’esecuzione mediante braccialetto elettronico.
Ciò che per lui, avendo ormai superato i cinquant’anni d’età e con l’attuale
difficile mercato del lavoro, costituirebbe “una misura particolarmente incisiva
e definita”.
Rileva
altresì come egli sia gravato da procedure esecutive per un importo di oltre
CHF 200'000.--, conseguenti al fallimento di una sua precedente attività commerciale
e per altri oneri e tasse rimasti impagati, così che anche per questo aspetto
la salvaguardia della sua attuale fonte di reddito sarebbe imprescindibile.
Pone
in risalto che il collocamento in sezione aperta ordinato nella decisione impugnata
gli impedirebbe di mantenere contatti regolari con la propria figlia, di soli 3
anni d’età.
Infine
contesta l’esistenza di un pericolo di recidiva, visto il maggior effetto deterrente
dato dall’importante pena detentiva che egli è oggi chiamato ad espiare e con
cui egli non si è mai dovuto confrontare, avendo sinora subìto delle sanzioni
pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità e una pena di 20 giorni sospesa condizionalmente.
Egli sarebbe quindi ora ben conscio degli interessi in gioco, ovverossia
l’estrema importanza di mantenere il proprio posto di lavoro e i rapporti personali
con la propria figlia.
Già in inchiesta egli avrebbe subito riconosciuto i propri sbagli e la
propria colpa, mostrandosi collaborativo con le autorità. Giustifica
l’infrazione commessa il 20.08.2015 sostenendo che egli “aveva, e ha
tutt’oggi, l’assoluta necessità di recarsi al proprio posto di lavoro”
(reclamo 18/19.07.2016, p. 8).
In
conclusione ritiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della
proporzionalità “poiché produce effetti devastanti sul piano professionale
ed economico”, oltre “lo stravolgimento delle relazioni personali ed
affettive con la figlia minorenne di appena tre anni” (reclamo 18/19.07.2016,
p. 8), così che si giustificherebbe in concreto la concessione dell’espiazione
della pena mediante braccialetto elettronico.
Egli
postula altresì il beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa possibile,
con il patrocinio d’ufficio dell’avv.PR 1, per la procedura di reclamo, a decorrere
dal 9.05.2016 coincidente con la sua richiesta di esecuzione della pena nella
forma degli arresti domiciliari.
r. Nello
scritto 20/21.07.2016 il procuratore pubblico comunica di non avere osservazioni
particolari da formulare e, sottolineando la piena correttezza della decisione
impugnata, postula la reiezione del reclamo.
s. Nel frattempo − visto il fallimento della procedura d’incasso della
pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa
18.12.2014 del Ministero pubblico e così come richiesto dall’UIPA (cfr.
considerando p. in fatto) − con nuova decisione 26.07.2016 il giudice dei
provvedimenti coercitivi, determinata una pena detentiva sostitutiva di 180
giorni e richiamata integralmente la precedente decisione 5.07.2016, rifiuta l’espiazione della stessa nella forma degli
arresti domiciliari. Ordina quindi il collocamento di RE 1 in sezione aperta, a
far tempo dal 26.09.2016 e, ricalcolati i termini d’esecuzione, stabilisce al
27.10.2017 la fine della pena (inc. GPC __________).
In
buona sostanza, a mente del magistrato, − conformemente al principio della simultaneità
dell’esecuzione della pena − dovendo cumulare la (nuova) pena detentiva
sostitutiva di 180 giorni alla precedente pena di 6 mesi e 36 giorni di cui
alla sentenza 17.03.2016 della Corte delle assise correzionali (per complessivi
6 mesi e 216 giorni da espiare), verrebbe così oltrepassato il limite legale
(di 1 anno) previsto per la concessione dell’esecuzione nella forma degli
arresti domiciliari. Di conseguenza tale forma d’espiazione, non potrebbe in
concreto entrare in considerazione, “oltre che, naturalmente, per quanto concluso
con la decisione di collocamento 5 luglio 2016” (decisione 26.07.2016, p.
3).
I
termini d’impugnazione di tale decisione sono decorsi infruttuosi.
t. Nel contempo, con osservazioni 26/27.07.2016 al
reclamo 18/19.07.2016 interposto contro la decisione 5.07.2016, il giudice dei
provvedimenti coercitivi precisa che, il grado d’occupazione del reclamante
sarebbe del 70% anziché del 100% come erroneamente sostenuto da quest’ultimo, desiderando
con ciò “auspicare che nelle istanze venissero forniti dati veritieri e
verificabili” (osservazioni 26/27.07.2016, p. 1).
Relativizza
la di lui collaborazione e assunzione di responsabilità, essendo stato colto in
flagranza di reato e pone in evidenza che le relazioni personali del reclamante
con la propria figlia potrebbero essere organizzate mediante incontri regolari
con la struttura Pollicino.
Infine,
producendo la propria decisione del 26.07.2016, rileva come la pena detentiva
complessiva che RE 1 è chiamato ad eseguire supererebbe il limite legale (di 1
anno) imposto per la concessione del braccialetto elettronico, così che tale
forma di espiazione sarebbe preclusa.
Conclude
chiedendo l’integrale reiezione del gravame.
Pure postula la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria ”poiché
l’esistenza di un altro DA in esecuzione (in fase di incasso per 180 aliquote
giornaliere) era nota al reclamante figurando peraltro a Casellario giudiziale”
(osservazioni 26/27.07.2016, p. 2).
u. Con
scritto 2/3.08.2016 di replica il qui reclamante precisa che la riduzione al 70
% del suo grado d’occupazione sarebbe conseguente alla stipula del nuovo contratto
di lavoro siglato il 20.05.2016 − in sostituzione del precedente contratto del
18.05.2015 − e che avrebbe avuto effetto solo dall’1.06.2016.
Ribadisce
la necessità di mantenere rapporti personali ed affettivi stabili e saldi con
la figlia minore, riconfermando le proprie allegazioni espresse nel reclamo.
Contesta
il pericolo di reiterazione futura per l’effetto deterrente espletato dalla
pena privativa della libertà di 6 mesi, che è chiamato ad espiare,
particolarmente incisiva.
Riguardo
alla richiesta di assistenza giudiziaria osserva che dal casellario giudiziale
non è evincibile la presenza di un decreto d’accusa in fase di esecuzione e in
maniera generale sostiene una grande confusione nel gestire la propria situazione,
per cui sarebbe stato convinto di non avere ulteriori pene in esecuzione, oltre
quelle oggetto della decisione 5.07.2016 qui avversata. In ogni caso assevera
la propria grave situazione debitoria a cui deve fare fronte con il proprio
esiguo introito, così che il proprio stato d’indigenza sarebbe pacifico e
giustificherebbe la concessione del beneficio del gratuito patrocinio, oltre
che per ragioni di equità.
Ribadisce
a conclusione le medesime richieste di cui al suo reclamo, con protesto di
tasse, spese e ripetibili.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), in vigore dall’1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la
facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle
misure e di stabilire la relativa procedura.
Il
20.04.2010
il Canton Ticino ha adottato la Legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1, nel seguito citata LEPM), entrata in
vigore l'1.01.2011, che conferisce al giudice dell'applicazione della pena − funzione
questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento
iniziale del condannato ex art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM).
Inoltre
il nostro Cantone, facendo parte dei 7 Cantoni autorizzati dal Consiglio
federale a sperimentare, dietro loro richiesta, forme di esecuzione delle pene
detentive sotto sorveglianza elettronica al di fuori degli stabilimenti
penitenziari, il 13.07.2004 ha adottato il Regolamento sull’esecuzione della
pena nella forma degli arresti domiciliari (RL 4.2.1.1.7, nel seguito citato REPAD),
in vigore dal 16.07.2004, con successive modifiche. L’art. 5 REPAD in
particolare conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi la competenza ad
autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.
Giusta l’art. 7a REPAD la procedura è retta dalla legge sull’esecuzione delle
pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010.
Contro
le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi rese in materia di collocamento
iniziale (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM) è data facoltà al condannato e al
Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e ss. CPP alla
Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Le
altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente
impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si
applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 e ss. CPP (art. 12
cpv. 2 LEPM). Ciò vale anche per le decisioni rese dal giudice dei
provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione della pena nella forma degli
arresti domiciliari sulla base del rinvio di cui all’art. 7a REPAD.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame inoltrato il 18/19.07.2016 contro la decisione 5.07.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, intimata al qui reclamante lo stesso
giorno e notificata al qui reclamante il 6.07.2016, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in
un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è
pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati
(cpv. 2).
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere
meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un
penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o
alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
A
livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative
di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni
latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
come pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 6.3.2007 (RL 4.2.1.1.1, nel seguito citato REPM), in vigore dal
9.3.2007
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2, nel seguito citato RSC), in vigore dall'1.01.2011, precisa che
il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di
persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento
(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”
e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture
aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione
di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)
persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in
esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in
esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi
è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
2.2
Una
pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo della
persona condannata, quando, fra l’altro, si tratta di pene privative di libertà
di breve durata, ossia da 20 giorni a 12 mesi (art. 1 lit. a REPAD) e se il
condannato − che ne ha fatto richiesta − in
ragione del suo carattere e dei suoi precedenti penali risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 2
cpv. 1 REPAD). Inoltre l’autorizzazione è concessa se il condannato e le
persone che vivono con lui hanno dato il loro accordo, se è dato un domicilio
fisso e se il condannato esercita un’attività riconosciuta (art. 2 cpv. 2
REPAD).
Attività
quest’ultima che, secondo le norme d’attuazione sugli arresti domiciliari, deve
avere un grado d’occupazione di almeno il 50 % al di fuori del proprio domicilio.
Il
condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti
domiciliari sotto sorveglianza elettronica (art. 3 REPAD).
L’esecuzione
e la sorveglianza degli arresti domiciliari competono a un collaboratore della
Divisione della giustizia (art. 11 cpv. 1 REPAD). In specie, per il Canton
Ticino, trattasi di un operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa, responsabile della sorveglianza elettronica.
Egli
stipula con il condannato un contratto, che fissa le modalità degli arresti domiciliari,
le date di esecuzione, e precisa le norme di condotta imposte al condannato
(art. 11 cpv. 2 REPAD); inoltre egli lo informa sul regolamento e sull’assistenza
sociale volontaria (art. 11 cpv. 3 REPAD).
Egli
controlla altresì l’esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca nel
luogo di domicilio del condannato (art. 12 cpv. 1 REPAD). Informa senza indugio
il giudice dei provvedimenti coercitivi di qualsiasi violazione del contratto
(art. 12 cpv. 2 REPAD).
Se
il condannato non rispetta le condizioni fissate, il giudice dei provvedimenti
coercitivi può interrompere l’applicazione degli arresti domiciliari (art. 13
cpv. 1 REPAD).
L’interruzione
può, fra l’altro, essere decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il
condannato possa commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso;
in una simile evenienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi ripristina
immediatamente l’esecuzione della pena in carcere chiuso (art. 13 cpv. 5
REPAD).
A
livello federale è prevista per l’1.01.2018, nell’ambito della modifica della
disciplina delle sanzioni, l’introduzione di questo istituto quale ulteriore
forma d’esecuzione mediante l’inserimento nel CP di un nuovo art. 79b, secondo
cui a richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare l’impiego
di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato
(sorveglianza elettronica), per l’esecuzione di una pena detentiva o pena
detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi (cpv. 1 lit. a); o in luogo
del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a
dodici mesi (cpv. 1 lit. b).
L’autorità
d’esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se (art. 79b
cpv. 2 nCP): non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta
nuovi reati (lit. a); il condannato dispone di un alloggio fisso (lit. b); il
condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupazione regolari per
almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività
(lit. c); gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi
acconsentono (lit. d); e il condannato approva il piano di esecuzione allestito
per lui (lit. e).
Se
le condizioni di cui al cpv. 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il
condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l’autorità
d’esecuzione può porre fine all’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica
e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di
semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato (art. 79b
cpv. 3 nCP).
La
nuova normativa federale riprende quindi in buona sostanza i presupposti richiesti
dalla vigente regolamentazione cantonale sugli arresti domiciliari.
Ad
ogni buon conto fondamentale per l’autorizzazione di questa forma d’esecuzione
risulta essere l’assenza di un concreto pericolo di fuga o di reiterazione.
3.
3.1.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata ha negato
l’espiazione nella forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto
elettronico, avendo valutato, a fronte dei numerosi precedenti penali (anche
specifici), un forte rischio di recidiva, che contrasterebbe con la fiducia di
cui deve godere un condannato per l’esecuzione della pena mediante sorveglianza
elettronica.
Il
reclamante, dal canto suo, contesta l’esistenza di un siffatto pericolo, sostenendo
in buona sostanza, l’effetto deterrente che espleterebbe la relativamente lunga
pena detentiva inflittagli dalla Corte delle assise criminali il 17.03.2016,
che egli è oggi chiamato ad espiare.
3.2
Ora,
da quanto agli atti, emerge che RE 1, nato e cresciuto nel nostro paese, dove
ha frequentato le scuole dell’obbligo ed ha ottenuto il diploma di cuoco, si ritrova
all’età di 54 anni con una pesante situazione finanziaria debitoria. Quattro
anni orsono ha perso il proprio posto di lavoro (svolto nel campo della
ristorazione), così che ha percepito le indennità di disoccupazione e, all’esaurimento
delle stesse, l’assistenza pubblica. Ciò fino al maggio 2015, allorquando è
riuscito a trovare un posto di lavoro a tempo pieno in qualità di cuoco presso
un esercizio pubblico del __________. Occupazione questa che dal giugno 2016 è
stata ridotta al 70 %.
Padre
di una bambina nata nel 2013, egli vive separato dalla moglie di origine
straniera, che non svolge attività lavorativa e che risiede all’estero.
Su
di lui pesano ben 8 decreti d’accusa emessi sull’arco di 8 anni per reati quasi
esclusivamente commessi in violazione della legislazione sulla circolazione
stradale, e per i quali si è visto infliggere pene pecuniarie tra le 20 e le 180
aliquote giornaliere, non sospese condizionalmente, nonché la multa tra i CHF 400.--
e i CHF 1'000.--, oltre 200 ore di lavoro di pubblica utilità e un’iniziale
pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente.
Non
avendo integralmente ottemperato all’esecuzione delle suddette pene, egli è
stato chiamato una prima volta ad espiare una pena detentiva sostitutiva di
all’incirca 6 mesi nel 2011, che ha potuto eseguire (con successo) nella forma
degli arresti domiciliari, e da cui è stato liberato condizionalmente nel
giugno 2011.
Nel
giugno 2012 e nel giugno 2014 è ricaduto nelle infrazioni della circolazione
stradale.
Nel
novembre 2014 egli è stato chiamato una seconda volta ad eseguire una (nuova)
pena detentiva sostitutiva di complessivi 126 giorni per delle pene pecuniarie
e delle multe (di cui ai suddetti decreti d’accusa) rimaste impagate. Anche
questa volta ha ottenuto l’autorizzazione ad eseguirla nella forma degli arresti
domiciliari, dai quali nel febbraio 2015 è stato liberato condizionalmente.
Tuttavia, ancora in periodo di prova, nell’agosto 2015 è ricaduto nel reato di
guida senza autorizzazione, per il quale, questa volta è stato posto in stato
d’accusa davanti alla Corte delle assise correzionali, che lo ha condannato
alla pena detentiva di 6 mesi, ed ha ripristinato la pena residua di 36 giorni
di cui alla liberazione condizionale concessa dal febbraio 2015.
Né
le numerose condanne inflittegli sull’arco di 10 anni, né l’espiazione delle
stesse, in due occasioni, nella forma degli arresti domiciliari, hanno funto da
monito per il qui reclamante, che non ha saputo trattenersi dal ricadere nelle
infrazioni in ambito della circolazione stradale.
In
tali circostanze e per tutto quanto visto sopra l’esistenza di un forte rischio
di recidiva come valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere
confermato anche in questa sede. Al contrario di quanto sostenuto dal
reclamante non si vede come l’esecuzione dell’attuale pena nella forma degli
arresti domiciliari possa fungere maggiormente da monito rispetto al passato,
essendosi egli già confrontato con tale forma d’esecuzione in due occasioni, in
una delle quali per una pena detentiva sostitutiva complessiva di simile
entità. Nell’agosto 2015, a distanza di poco più di 6 mesi dal suo rilascio
condizionale, conscio di aver trovato solo da tre mesi un impiego nel suo ramo
d’attività a tempo pieno e per tempo indeterminato dopo grandi difficoltà e consapevole
delle sue responsabilità di padre nei confronti della figlioletta di soli tre
anni, egli, pur sapendo di essere in revoca definitiva della licenza di
condurre, non ha esitato a mettersi nuovamente alla guida di un’autoveicolo
infrangendo nuovamente la legge.
Egli
non sembra aver ancora elaborato come per lui sia ormai preclusa la possibilità
di condurre un veicolo a motore in qualsiasi evenienza. In effetti
nell’interrogatorio in polizia al momento del suo fermo nell’agosto 2015 egli
ha − onestamente − riconosciuto di essersi messo alla guida del veicolo
per potersi recare al posto di lavoro pur avendo avuto la possibilità di far
capo ai mezzi di trasporto pubblici e di aver circolato, pur essendo sprovvisto
della licenza di condurre, da qualche mese. Ancora in questa sede, seppure nell’ottica
di escludere motivi meramente egoistici, ha sostenuto di avere nell’agosto 2015
così come “tutt’oggi, l’assoluta necessità di recarsi al proprio posto di
lavoro” (reclamo 18/19.09.2016, p. 8). Ciò che va a confortare l’alto
rischio che egli possa ricadere nei medesimi reati della circolazione stradale.
3.3
Accertata
e confermata in questa sede l’esistenza di un alto rischio di recidiva, che
esclude l’espiazione della pena nella forma degli arresti domiciliari, v’è da
chiedersi se ciò precluda anche il collocamento in sezione aperta − come
invece concesso dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui
impugnata − stante che per l’art. 76 CP il detenuto va collocato
in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se
vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi
reati.
Pure
nell’ambito dell’espiazione nella forma degli arresti domiciliari il giudice
dei provvedimenti coercitivi, conformemente all’art. 13 cpv. 5 REPAD, qualora
vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa commettere nuovi reati
o in altri casi gravi, può interrompere senza preavviso tale forma
d’espiazione, ripristinando immediatamente l’esecuzione della pena in carcere
chiuso.
In
un senso simile sembra pure andare la prevista nuova normativa federale sulla
sorveglianza elettronica.
Tuttavia
l’art. 391 cpv. 2 CPP, secondo cui la giurisdizione di ricorso non può
modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato se il ricorso
è stato esperito esclusivamente a suo favore, sancisce il divieto della
reformatio in peius, così che la questione dell’ammissibilità del collocamento
in sezione aperta sfugge alla cognizione di questa Corte.
4.
A
prescindere dall’esistenza di un concreto rischio di recidiva, in forza
all’art. 1 REPAD una pena può essere scontata nella forma degli arresti
domiciliari qualora si tratti: di pene privative di libertà da 20 giorni a 12
mesi, le cosiddette pene di breve durata (lit. a) oppure di altre pene, durante
il periodo di lavoro esterno, per la durata compresa fra 1 mese e 1 anno, ossia
il cosiddetto “regime di fine pena” (lit. b).
Pure
la nuova normativa federale sulla sorveglianza elettronica, la cui entrata in
vigore è prevista per l’1.01.2018, permette tale forma d’esecuzione per le pene
di breve durata, ossia di una durata da 20 giorni a 12 mesi (art. 79b cpv. 1
lit. a nCP).
Ora,
nel caso in esame, non avendo il qui reclamante ottemperato al pagamento della
pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere decretata dal Ministero pubblico il
18.12.2014
(DAC __________) ed essendo stata infruttuosa la procedura
d’esecuzione forzata intentata dall’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, nella recente decisione del 26.07.2016, il giudice dei
provvedimenti coercitivi a commutazione della stessa ha determinato una pena
detentiva sostitutiva di 180 giorni da espiare, in aggiunta alle sanzioni
inflitte dalla Corte delle assise correzionali in data 17.03.2016.
Infatti
l’art. 4 dell’Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare
(OCP-CPM, RS 311.01) stabilisce che, se nell’esecuzione vi è concorso di più
pene detentive, le stesse devono essere eseguite congiuntamente conformemente
agli art. 76-79 CP, secondo la loro durata totale.
Il
qui reclamante è quindi chiamato ad espiare, a far tempo dal 26.09.2016, una
pena detentiva di complessivi 6 mesi e 216 (180 + 36) giorni, che esula dal
limite di un anno imposto dalla vigente legislazione cantonale per
l’autorizzazione dell’esecuzione nella forma degli arresti domiciliari mediante
braccialetto elettronico. Ne consegue che tale forma d’espiazione è in concreto
esclusa anche per questo motivo.
5.
In
conclusione il reclamo è respinto e la decisione del giudice dei provvedimenti
coercitivi, qui impugnata, che non autorizza l’espiazione della pena nella
forma degli arresti domiciliari è confermata. Vista la particolarità del caso e
tenuto conto delle difficili condizioni economiche del qui reclamante, si
prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
6.
6.1.
RE
1.
chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella sua forma
più ampia.
6.2
Il
diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, in ambito di
esecuzione delle pene e delle misure, sono determinati dalle norme di diritto
cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall’art.
29.
cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto
alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità
di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti.
In
concreto va ammessa la difficile situazione economica in cui versa il qui reclamante,
già solo a fronte del suo grave carico debitorio. Va invece negata la necessità
della presenza di un legale. La fattispecie concreta non presenta infatti difficoltà
giuridiche tali da rendere indispensabile la presenza di un rappresentante
legale che ne tuteli i suoi diritti in questa sede. La difesa si è d'altronde
limitata in buona sostanza a far valere semplici circostanze di fatto,
sostenendo l’arbitrario accertamento effettuato dal giudice nella decisione
avversata. Inoltre va considerato che la
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr. anche sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 2201.2014 consid. 3.1.).
Al
reclamante dipoi, al di là dell’asserita grande confusione nel gestire la
propria situazione, non poteva essere sfuggito di dovere espiare, oltre alle sanzioni
di cui alla condanna del 17.03.2016 della Corte delle assise correzionali,
anche la pena detentiva sostitutiva di 180 giorni a commutazione della pena
pecuniaria di 180 aliquote giornaliere decretata dal Ministero pubblico il
18.12.2014
rimasta impagata. Ciò sia perché l’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative nell’aprile 2015 gli ha intimato il regolare conteggio richiedendo
il pagamento della stessa e la successiva procedura d’incasso si è forzatamente
aperta con un precetto esecutivo a lui notificato, a cui ha fatto seguito il pignoramento
nel giugno 2016. Sia perché la pena del 2014 ancora in sospeso gli è stata
ricordata dal procuratore pubblico in occasione dell’interrogatorio formale del
6.10
, allorquando gli è stata preannunciata la promozione di un atto
d’accusa anziché l’emissione di un decreto d’accusa.
Visti
la previsione dell’espiazione di una pena detentiva superiore all’anno e l’alto
pericolo di recidiva conseguente ai numerosi precedenti penali, l’esito del
gravame appariva d’acchito privo di probabilità di successo.
La
richiesta di assistenza giudiziaria non può pertanto trovare accoglimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 76 ss.,
la LEPM, il REPM, il Regolamentodelle strutture carcerarie del Cantone Ticino
del 15.12.2010, il Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli
arresti domiciliari del 13.07.2004, l’art. 29 cpv. 3 Cost., ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
per conoscenza:
- Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,
Lugano;
- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
Torricella.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera