60.2016.217
Reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro. distruzione piantine di canapa. procedura indipendente di confisca. interesse attuale
15 novembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.217
Lugano
15 novembre 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 19/20.7.2016 presentato
da
RE 1
contro
l’ordine di perquisizione e sequestro 12.7.2016 del
procuratore pubblico Chiara Borelli nel contesto del procedimento penale
promosso a suo carico per l’ipotesi accusatoria di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 25.7.2016 del magistrato
inquirente e la replica 29.7.2016 del reclamante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 12.7.2016 il Ministero pubblico ha ricevuto una segnalazione dalla Polizia
cantonale in merito ad una coltivazione outdoor di canapa nel mapp. __________
RFD __________ di proprietà di RE 1.
b. Con
ordine di perquisizione e sequestro 12.7.2016 il procuratore pubblico ha così
ordinato la perquisizione domiciliare di RE 1 ed il sequestro di tutti gli
oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo
come mezzi di prova (AI 2, inc. MP __________). È stato inoltre emesso un
mandato di accompagnamento coattivo nei confronti dell’imputato, che è stato
sentito dalla Polizia cantonale, Gendarmeria di __________, in data 18.7.2016
(AI 3, inc. MP __________). Il 18.7.2016, nel giardino di RE 1, sono state
rinvenute 1350 piante di canapa dell’altezza massima di 160 cm con un tenore di
THC pari a 3.2% (massimo consentito pari a 1%). Le piante sono state subito
eliminate presso l’inceneritore di __________ (cfr. rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 30.8.2016).
c. Con
gravame 19/20.7.2016 RE 1 afferma di aver “(…) agito in assoluta buona fede,
senza nulla nascondere, nel tentativo di portare a termine un progetto di coltivazione
di canapa intensiva ritenendo questa pianta non dannosa ma al contrario con
molteplici applicazioni commerciali (…)” (reclamo 19/20.7.2016, p. 1). Egli
afferma infatti di essersi informato, prima di procedere con la sua
coltivazione, presso il Dipartimento del territorio, e di aver acquistato le
sementi presso la __________ SA, società attiva nella vendita di prodotti
legali legati alla canapa (tisane, semi ad uso alimentare).
d. Delle
ulteriori argomentazioni così come delle osservazioni del ministero pubblico si
dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014
consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014
consid. 3.1.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 19/20.7.2016 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l'ordine di
perquisizione e sequestro 12.7.2016 (inc. MP __________), è tempestivo (in
applicazione dell’art. 90 cpv. 2 CPP) e proponibile. Le esigenze di
forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, proprietario dei beni sequestrati, è pacificamente legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all'annullamento o alla modifica del giudizio.
1.3
Il procuratore pubblico, nelle sue
osservazioni al reclamo, afferma che “(…) il consenso dell’imputato alla
distruzione della canapa fa sì che egli non abbia più un interesse attuale alla
modifica della decisione impugnata (…)” (osservazioni 25.7.2016, p. 2).
Egli cita in tal senso le disposizioni in merito alla perquisizione nonché la
giurisprudenza e la dottrina secondo le quali i reclami contro le decisioni di
perquisizione sono da dichiarare irricevibili, nel senso che non vi è un interesse
attuale al ricorso, ossia un interesse alla modifica o all’annullamento
dell’atto, in quanto la perquisizione è già stata effettuata. Tale giurisprudenza
è tuttavia stata disattesa dalla Corte dei diritti dell’uomo che ha ritenuto il
fatto di dichiarare irricevibile il reclamo contro il mandato di perquisizione contrario
all’art. 13 CEDU, in quanto priverebbe il ricorrente di un ricorso davanti ad
un istanza giudiziaria nazionale (decisione CEDU del 16.12.1997 Camenzind c.
Svizzera n°21353/93; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN – REYMOND, 2. ed., art.
244.
CPP n. 8).
Visto l’esito del gravame tale problematica può
tuttavia rimanere aperta.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire
e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre
cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo
l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione
oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta
l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid.
2.
].
Il
sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex
art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una
base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni
TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.
2.1
), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di
giudizio (decisione TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
2.2
Giusta
l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Se
le condizioni sono adempiute, il giudice è tenuto a pronunciare la confisca del
bene: non ha alcun potere d’apprezzamento (PC CP – art. 69 CP n. 2; BSK StPO II
– R. GRAEDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 320 CPP n. 11).
Gli
strumenti adatti a commettere un reato vanno confiscati, indipendentemente dal
fatto che possano servire solo a fini illeciti o ad altro scopo; è sufficiente
che le circostanze concrete lascino seriamente supporre che essi potrebbero
servire a commettere il reato (sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3,
riferita a piantine di canapa; DTF 125 IV 185 consid. 2, riferita a semi di
canapa; DTF 124 IV 121 consid. 2;
BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,
2.
ed., art. 69 CP n. 3). Determinante è
come l’autore ha utilizzato o ha inteso utilizzare lo strumento; in base
all’utilizzo va valutato se lo strumento in questione costituisca un pericolo
per la sicurezza di persone, per la moralità o per l’ordine pubblico (DTF 114
IV 98 consid. 4; BSK
Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,
op. cit., art. 69 CP n. 3).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta
l’art. 263 CPP.
3.
3.1.
In data 12.7.2016 il procuratore
pubblico ha emanato l’ordine di perquisizione e sequestro qui impugnato (AI 2,
inc. MP __________). La perquisizione dell’abitazione del reclamante ed il
sequestro delle 1350 piantine di canapa è avvenuto il 18.7.2016. RE 1, lo
stesso giorno, è stato poi accompagnato presso gli uffici della polizia
cantonale per essere interrogato in veste di imputato (AI 3, inc. MP __________).
Durante l’interrogatorio, alla domanda “(…) è d’accordo che quanto sequestrato
sia immediatamente distrutto?”, egli ha risposto “Assolutamente sì. Anche
se vorrei sapere cosa [dovesse] succedere qualora il tenore THC risulti
inferiore all’1% (…)” (verbale di interrogatorio 18.7.2016, p. 4).
3.2
Dal
testo del gravame non appare che sia contestato l’ordine di perquisizione e
sequestro. Perlopiù il reclamante sembrerebbe affermare di aver subito un danno
dovuto alla distruzione delle piantine di canapa. In merito occorre tuttavia
rilevare che RE 1 si è esplicitamente dichiarato d’accordo con il modo di
procedere del magistrato inquirente. Il suo parere gli è del resto stato esplicitamente
richiesto in data 18.7.2016, senza che egli reagisse in maniera discordante,
ma, anzi, dando in merito il suo consenso. Sostenere, oggi, che non sarebbe
stato d’accordo, è un caso manifesto di “venire contra factum proprium”,
contrario al divieto dell’abuso di diritto, che vale anche per le parti (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 3 CPP n.
4). È infatti incompatibile con la buona fede processuale un comportamento contraddittorio,
come per esempio rinunciare all’esercizio di un diritto per poi far valere
soltanto in una fase successiva la violazione o il rifiuto di tale diritto (CPP
Commentario – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 12).
Il
presente gravame deve dunque essere respinto.
Per
il resto quanto sollevato da RE 1 in sede di reclamo è per di più di competenza
del giudice di merito: sarà infatti quest’ultimo a valutare la sua buona fede.
4.
Si
rileva, abbondanzialmente, che la distruzione anticipata di canapa sequestrata deve
essere oggetto di una procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 ss.
CPP (art. 69 CP) (PC CPP – L. MOREILLON /
A. PAREIN – REYMOND, op. cit., art. 377 CPP n. 7; CR CPP – C. CONTI, art. 377
n. 12; DTF 130 I 360; DTF 125 IV 185 consid. 2; sentenza TF 1B_26/2012 del 23.5.2012
consid. 6; sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3). Agli atti,
contrariamente a ciò, non vi è traccia di alcun decreto di confisca.
5.
Il
reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263, 267, 376, 393 CPP, 69 CP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera