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Decisione

60.2016.217

Reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro. distruzione piantine di canapa. procedura indipendente di confisca. interesse attuale

15 novembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 12.7.2016 il Ministero pubblico ha ricevuto una segnalazione dalla Polizia

cantonale in merito ad una coltivazione outdoor di canapa nel mapp. __________

RFD __________ di proprietà di RE 1.

b. Con

ordine di perquisizione e sequestro 12.7.2016 il procuratore pubblico ha così

ordinato la perquisizione domiciliare di RE 1 ed il sequestro di tutti gli

oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo

come mezzi di prova (AI 2, inc. MP __________). È stato inoltre emesso un

mandato di accompagnamento coattivo nei confronti dell’imputato, che è stato

sentito dalla Polizia cantonale, Gendarmeria di __________, in data 18.7.2016

(AI 3, inc. MP __________). Il 18.7.2016, nel giardino di RE 1, sono state

rinvenute 1350 piante di canapa dell’altezza massima di 160 cm con un tenore di

THC pari a 3.2% (massimo consentito pari a 1%). Le piante sono state subito

eliminate presso l’inceneritore di __________ (cfr. rapporto di inchiesta di

polizia giudiziaria 30.8.2016).

c. Con

gravame 19/20.7.2016 RE 1 afferma di aver “(…) agito in assoluta buona fede,

senza nulla nascondere, nel tentativo di portare a termine un progetto di coltivazione

di canapa intensiva ritenendo questa pianta non dannosa ma al contrario con

molteplici applicazioni commerciali (…)” (reclamo 19/20.7.2016, p. 1). Egli

afferma infatti di essersi informato, prima di procedere con la sua

coltivazione, presso il Dipartimento del territorio, e di aver acquistato le

sementi presso la __________ SA, società attiva nella vendita di prodotti

legali legati alla canapa (tisane, semi ad uso alimentare).

d. Delle

ulteriori argomentazioni così come delle osservazioni del ministero pubblico si

dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014

consid. 3.1.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 19/20.7.2016 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l'ordine di

perquisizione e sequestro 12.7.2016 (inc. MP __________), è tempestivo (in

applicazione dell’art. 90 cpv. 2 CPP) e proponibile. Le esigenze di

forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, proprietario dei beni sequestrati, è pacificamente legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all'annullamento o alla modifica del giudizio.

1.3

Il procuratore pubblico, nelle sue

osservazioni al reclamo, afferma che “(…) il consenso dell’imputato alla

distruzione della canapa fa sì che egli non abbia più un interesse attuale alla

modifica della decisione impugnata (…)” (osservazioni 25.7.2016, p. 2).

Egli cita in tal senso le disposizioni in merito alla perquisizione nonché la

giurisprudenza e la dottrina secondo le quali i reclami contro le decisioni di

perquisizione sono da dichiarare irricevibili, nel senso che non vi è un interesse

attuale al ricorso, ossia un interesse alla modifica o all’annullamento

dell’atto, in quanto la perquisizione è già stata effettuata. Tale giurisprudenza

è tuttavia stata disattesa dalla Corte dei diritti dell’uomo che ha ritenuto il

fatto di dichiarare irricevibile il reclamo contro il mandato di perquisizione contrario

all’art. 13 CEDU, in quanto priverebbe il ricorrente di un ricorso davanti ad

un istanza giudiziaria nazionale (decisione CEDU del 16.12.1997 Camenzind c.

Svizzera n°21353/93; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN – REYMOND, 2. ed., art.

244.

CPP n. 8).

Visto l’esito del gravame tale problematica può

tuttavia rimanere aperta.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire

e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre

cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo

l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione

oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta

l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid.

2.

].

Il

sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex

art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una

base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni

TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.

2.1

), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di

giudizio (decisione TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267

CPP.

2.2

Giusta

l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data

persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a

commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti

compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Se

le condizioni sono adempiute, il giudice è tenuto a pronunciare la confisca del

bene: non ha alcun potere d’apprezzamento (PC CP – art. 69 CP n. 2; BSK StPO II

– R. GRAEDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 320 CPP n. 11).

Gli

strumenti adatti a commettere un reato vanno confiscati, indipendentemente dal

fatto che possano servire solo a fini illeciti o ad altro scopo; è sufficiente

che le circostanze concrete lascino seriamente supporre che essi potrebbero

servire a commettere il reato (sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3,

riferita a piantine di canapa; DTF 125 IV 185 consid. 2, riferita a semi di

canapa; DTF 124 IV 121 consid. 2;

BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,

2.

ed., art. 69 CP n. 3). Determinante è

come l’autore ha utilizzato o ha inteso utilizzare lo strumento; in base

all’utilizzo va valutato se lo strumento in questione costituisca un pericolo

per la sicurezza di persone, per la moralità o per l’ordine pubblico (DTF 114

IV 98 consid. 4; BSK

Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,

op. cit., art. 69 CP n. 3).

La confisca è assicurata con il sequestro giusta

l’art. 263 CPP.

3.

3.1.

In data 12.7.2016 il procuratore

pubblico ha emanato l’ordine di perquisizione e sequestro qui impugnato (AI 2,

inc. MP __________). La perquisizione dell’abitazione del reclamante ed il

sequestro delle 1350 piantine di canapa è avvenuto il 18.7.2016. RE 1, lo

stesso giorno, è stato poi accompagnato presso gli uffici della polizia

cantonale per essere interrogato in veste di imputato (AI 3, inc. MP __________).

Durante l’interrogatorio, alla domanda “(…) è d’accordo che quanto sequestrato

sia immediatamente distrutto?”, egli ha risposto “Assolutamente sì. Anche

se vorrei sapere cosa [dovesse] succedere qualora il tenore THC risulti

inferiore all’1% (…)” (verbale di interrogatorio 18.7.2016, p. 4).

3.2

Dal

testo del gravame non appare che sia contestato l’ordine di perquisizione e

sequestro. Perlopiù il reclamante sembrerebbe affermare di aver subito un danno

dovuto alla distruzione delle piantine di canapa. In merito occorre tuttavia

rilevare che RE 1 si è esplicitamente dichiarato d’accordo con il modo di

procedere del magistrato inquirente. Il suo parere gli è del resto stato esplicitamente

richiesto in data 18.7.2016, senza che egli reagisse in maniera discordante,

ma, anzi, dando in merito il suo consenso. Sostenere, oggi, che non sarebbe

stato d’accordo, è un caso manifesto di “venire contra factum proprium”,

contrario al divieto dell’abuso di diritto, che vale anche per le parti (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 3 CPP n.

4). È infatti incompatibile con la buona fede processuale un comportamento contraddittorio,

come per esempio rinunciare all’esercizio di un diritto per poi far valere

soltanto in una fase successiva la violazione o il rifiuto di tale diritto (CPP

Commentario – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 12).

Il

presente gravame deve dunque essere respinto.

Per

il resto quanto sollevato da RE 1 in sede di reclamo è per di più di competenza

del giudice di merito: sarà infatti quest’ultimo a valutare la sua buona fede.

4.

Si

rileva, abbondanzialmente, che la distruzione anticipata di canapa sequestrata deve

essere oggetto di una procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 ss.

CPP (art. 69 CP) (PC CPP – L. MOREILLON /

A. PAREIN – REYMOND, op. cit., art. 377 CPP n. 7; CR CPP – C. CONTI, art. 377

n. 12; DTF 130 I 360; DTF 125 IV 185 consid. 2; sentenza TF 1B_26/2012 del 23.5.2012

consid. 6; sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3). Agli atti,

contrariamente a ciò, non vi è traccia di alcun decreto di confisca.

5.

Il

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263, 267, 376, 393 CPP, 69 CP, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera