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Decisione

60.2016.225

Reclamo contro il decreto di abbandono (dispositivo che nega indennizzi e riparazione del torto morale). spese procedurali a carico dello Stato

6 dicembre 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a. RE

1 è stato arrestato in data 21.3.2001, su ordine dell’allora procuratore pubblico

Bruno Balestra, nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un furto perpetrato -

da ignoti - il 9/10.3.2001 a danno di __________. (cfr. AI 3, inc. MP __________).

Al momento dell’arresto, l’imputato si stava apprestando a cambiare delle

banconote da CHF 1'000.-- (parzialmente bruciate) presso la __________ __________,

__________, risultate essere parte della refurtiva del reato di cui sopra.

Contro di lui sono stati ipotizzati i reati di ricettazione sub. riciclaggio di

denaro.

RE 1 è stato scarcerato il 17.4.2001,

sempre su ordine del magistrato competente.

b. In

data 15.6.2016 il procuratore pubblico Andrea Pagani, nel frattempo subentrato

nell’inchiesta, ha comunicato a RE 1 l’imminente chiusura dell’istruzione, prospettandogli

l’emanazione di un decreto di abbandono (per intervenuta prescrizione dell’azione

penale) e informandolo altresì che eventuali istanze probatorie andavano

presentate entro l’1.7.2016. Lo stesso era inoltre invitato – entro il medesimo

termine – a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale (AI

190).

c. Entro

il termine impartitogli, per il tramite del suo legale, RE 1 ha chiesto la rifusione

delle spese di patrocinio di CHF 6'298.40, nonché la riparazione del torto

morale quantificata in CHF 6'200.-- (relativi a 31 giorni di carcerazione per

un importo di CHF 200.-- al giorno) [AI 192].

d. Con

decreto 19.7.2016 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento a

carico – tra gli altri – di RE 1 per intervenuta prescrizione, il 21.9.2008 per

quanto attiene il reato di riciclaggio di denaro e il 20.3.2016 per il reato di

ricettazione.

Il procuratore pubblico ha poi negato

qualsiasi indennizzo e riparazione di torto morale in applicazione dell’art.

430 cpv. 1 lit. a CPP, in quanto l’imputato avrebbe provocato l’apertura del procedimento

penale in modo illecito e colpevole, avendo preso in consegna denaro proveniente

da un furto e tentando di sostituirlo presso un istituto di credito, “sapendo

di agire ‘in una zona grigia’ quo all’origine del contante ed avendo quindi

agito accollandosi un rischio” (decreto di abbandono 19.7.2016, p. 5, ABB __________).

Non ha di contro accollato le spese

procedurali a RE 1, giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP, in quanto - anche se lo

stesso ha provocato in modo colpevole e illecito il procedimento penale a suo

carico - le citate spese non sarebbero in nesso causale con il suo “fehlerhaftes

Verhalten”, essendo volte all’identificazione del/degli autore/i del furto,

del quale RE 1 non è mai stato indiziato (decreto di abbandono 19.7.2016, p. 6,

ABB __________).

e. Con

gravame 2/3.8.2016 RE 1 impugna il suddetto dispositivo chiedendone

l’annullamento e la riforma nel senso che gli venga accordato un indennizzo di

CHF 6'298.40 per le spese di patrocinio e una riparazione del torto morale per

CHF 6'200.--.

Dopo aver ripercorso i fatti il

reclamante contesta la conclusione alla quale è giunto il procuratore pubblico,

affermando che l’esenzione delle spese procedurali a suo carico non reggerebbe.

Infatti, come stabilito dall’Alta Corte, essendo state poste le spese

procedurali a carico dello Stato, a RE 1 doveva essere riconosciuto

l’indennizzo richiesto e la riparazione del torto morale.

Ritiene inammissibile sostenere che

avrebbe provocato (in modo illecito e colpevole) il procedimento penale a suo

carico, in quanto non vi sarebbe alcuna prova in merito al fatto che il reclamante

avesse la consapevolezza che il denaro ricevuto proveniva da un furto. Sarebbe

anche inammissibile, da un lato decretare l’abbandono in quanto l’autorità

inquirente avrebbe omesso di agire durante il periodo di prescrizione, e

dall’altro imputare comunque all’imputato atti di rilevanza penale.

Il rifiuto di indennizzo e di

riparazione del torto morale apparirebbe dunque ingiustificato e contrario alle

norme applicabili.

Delle ulteriori argomentazioni e delle

osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine

di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l’art. 319

CPP, atto impugnabile in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, presentato il 2/3.8.2016 contro il decreto

di abbandono 19.7.2016 del procuratore pubblico, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322

CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit.,

art. 393 CPP n. 10).

RE

1, imputato nei cui confronti è stato decretato l’abbandono del procedimento

penale, è legittimato a reclamare in

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica del dispositivo n. 2. che gli ha

negato il riconoscimento di indennizzi e la riparazione del torto morale (BSK

StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).

Le esigenze

di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

gravame è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente

assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato,

l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

Ai

sensi dell’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità penale deve pronunciarsi d’ufficio sulle

pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF

6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31). Può

invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

2.2

La pretesa d’indennizzo alla quale ha

diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità

delle autorità penali (decisione TF 6B_566/2015 del 18.11.2015 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato è chiamato a rispondere

della totalità del danno (spese di patrocinio, danno economico e torto morale)

cagionato all’imputato.

Il

suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità

civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale

abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a

procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.).

2.3

Come

sopra esposto, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto in

parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono

ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti procedurali.

L’indennità in questione copre in

particolar modo gli onorari dell’avvocato, a condizione che il ricorso a

quest’ultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali.

Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio

di un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il

profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza

l’onorario dell’avvocato, erano giustificati [Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, p. 1231 (in seguito: Messaggio)].

2.4

2.4.1

Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1

lit. c CPP, l’imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale

per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in

caso di privazione della libertà. Il versamento di un’indennità a questo titolo

presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai

sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO.

La fissazione della riparazione

morale costituisce una decisione secondo l’equità, fondata di principio

sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso, deve

tenere conto segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e psichica,

della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione

familiare e professionale.

La gravità oggettiva della lesione della

personalità deve essere percepita dall’imputato prosciolto come una sofferenza

morale (DTF 128 IV 53); è peraltro quest’ultimo che deve dimostrare che la

lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).

2.4.2

La

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell’imputato. La

riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l’imputato è stato

posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, p. 1231). In caso di carcerazione ingiustificata, il torto

morale deve essere fissato secondo il “metodo bifasico” (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid.

1.2

). Nella prima fase si stabilisce un

importo base in funzione, soprattutto, della durata della carcerazione; nella

seconda fase l’importo base può essere aumentato o diminuito, alla luce delle

circostanze del caso, vale a dire dei vari fattori ricordati e in particolare

delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’imputato (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid.

1.2

). Il Tribunale federale riconosce CHF 200.--/giorno per privazioni della

libertà di breve durata, qualora non sussistano circostanze straordinarie che

giustifichino un aumento o una diminuzione (decisione TF 6B_437/2014 del

29.12.2014

consid. 3.).

2.5

Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP

l’autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del

torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura

del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Il

rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione

(art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.

6.

cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato,

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero (decisione

TF 6B_291/2013 del 12.12.2013 consid. 4.2.).

L’autorità

penale, per determinare se il comportamento in questione giustifichi

l’esclusione o la riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali

della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti

incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma

giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o

penale, scritto o non scritto (decisione TF 6B_950/2014 del 18.9.2015 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,

op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).

Secondo la giurisprudenza, il diritto civile non

scritto vieta di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare ad altri un danno

senza prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l’insorgenza del

pregiudizio; chi disattende questa norma (non scritta) può essere tenuto, giusta

l’art. 41 CO, a risarcire il danno che risulta dalla sua inosservanza (decisione

TF 1B_475/2012 del 10.6.2013 consid. 2.1.). Ora, le spese dirette e indirette

di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere

pagata all’imputato prosciolto, costituisce un danno per la collettività

pubblica. In tal senso il diritto di procedura penale impedisce implicitamente

di creare senza necessità l’apparenza che un’infrazione sia stata o avrebbe

potuto essere commessa, poiché un tale comportamento è suscettibile di provocare

l’intervento delle autorità di repressione e l’apertura di una procedura penale

e quindi causare alla collettività il danno rappresentato dalle spese legate

all’istruzione di un procedimento penale aperto inutilmente. Vi è quindi

comportamento colpevole nel caso in cui l’imputato avrebbe dovuto rendersi

conto, viste le circostanze e la sua situazione personale, che la sua attitudine

rischiava di provocare l’apertura di un’inchiesta (sentenza TF 1B_475/2012 del

10.6.2013

consid. 2.1.).

Tra

il comportamento che viola le norme di responsabilità civile e l’apertura

dell’inchiesta con i relativi costi deve sussistere un rapporto di causalità. Il

Tribunale deve spiegare in che modo la persona imputata ha, mediante il suo

agire, infranto delle norme di comportamento,

violando così illecitamente ed in maniera chiara delle norme di responsabilità

civile (sentenza TF 6B_1126/2014 del 21.4.2015, consid. 1.3.).

3.

3.1.

Il

procuratore pubblico ha deciso di non concedere indennizzi e riparazione del

torto morale a RE 1 a ragione del fatto che, mediante il suo comportamento

illecito e colpevole, avrebbe provocato il procedimento penale a suo carico.

Dal

canto suo il reclamante contesta tale conclusione ritenendo non esserci alcuna

prova circa il suo asserito comportamento illecito e colpevole.

Per

evadere la questione, occorre riassumere la fattispecie per quanto attiene il

ruolo avuto da RE 1 nel procedimento penale in esame.

3.2

Dagli

atti dell’incarto penale risulta che, nella notte tra il 9 e il 10.3.2001 è

stato perpetrato un furto - da ignoti - a danno di __________. La refurtiva

ammontava approssimativamente ad una cifra tra i CHF 200'000.-- ed i CHF 250'000.--,

parte anche in contanti in banconote da CHF 1'000.--.

L’operazione di scasso della cassaforte,

mediante l’utilizzo di bombole di ossigeno acetilene, ha comportato il

danneggiamento di varie banconote che sono state (parzialmente) bruciacchiate.

A seguito di tali fatti la polizia ha

inviato agli istituti bancari una segnalazione riguardante la presenza in

circolazione di banconote bruciate.

In data 21.3.2001, è stato richiesto

l’intervento della polizia, da parte di un funzionario della __________, __________,

in quanto si erano presentate allo sportello due persone intenzionate a

cambiare varie banconote da CHF 1'000.-- , in parte bruciacchiate, per un

totale di CHF 160'000.--, provenienti dunque dal suddetto furto.

Le due persone sono state identificate

in __________ e RE 1. Il procedimento penale è stato dunque aperto – tra gli

altri – nei confronti di quest’ultimo per titolo di ricettazione subordinatamente

riciclaggio di denaro.

3.3

Per quanto qui interessa, la posizione

del reclamante può essere riassunta come segue in base alle sue ammissioni.

3.3.1

Lo stesso ha affermato di aver ricevuto

la somma di CHF 160'000.-- da un certo __________ (conosciuto per motivi lavorativi),

presso il __________ di __________. __________ gli avrebbe chiesto se poteva

cambiargli del denaro, in quanto danneggiato. Il reclamante avrebbe riferito

che non vi era alcun problema, l’importante era che i soldi fossero “giusti”

(cfr. Rapporto d’arresto 21.3.2001 di RE 1, p. 2, AI 4). Ha precisato di non

aver chiesto la provenienza dei suddetti soldi e che era la prima volta che

collaborava con __________.

Ha successivamente asserito di aver

chiesto ad __________ se i soldi fossero “buoni”, inteso come non falsi. Quando

__________ gli assicurò che non erano falsi, decise di accettare di cambiare il

denaro, credendo alla spiegazione di __________ secondo cui il denaro gli era

caduto nel camino bruciandosi leggermente. Non si sarebbe posto la questione

del perché – essendo soldi “buoni” – non sarebbe andato direttamente __________

a cambiarli (cfr. verbale di interrogatorio 17.4.2001, AI 59).

Sentito nuovamente il 22.5.2001, RE 1 ha

precisato che, al momento della ricezione dei soldi, insieme ad __________ vi sarebbe

stato anche un “__________” che non sarebbe intervenuto per dare spiegazioni

circa l’origine dei soldi e sulla cui presenza non si sarebbe fatto troppe

domande (cfr. AI 65).

3.3.2

Quando chiese consiglio all’avv. __________

circa l’operazione di cambio, il reclamante non gli raccontò la verità sulla

provenienza del denaro, in quanto “sapevo benissimo che si sarebbe rifiutato

di cambiarlo e che mi avrebbe proibito di effettuare un’operazione del genere.

Questo ritengo perché lui non si sarebbe fidato sulla provenienza del denaro in

questione e perché sono cose che non si fanno. (...) forse qualche paura sulla

reale provenienza dei fr. 160'000.- ce l’avevo. È vero che se cambiare così

tanto denaro fosse stato così facile l’avrebbe fatto l’__________ stesso senza

darne incarico a me” (verbale di interrogatorio 17.4.2001, p. 3, AI 59).

Il reclamante aveva inoltre omesso di

indicare all’avv. __________ la presenza del __________ alla consegna dei soldi,

in quanto era consapevole che se avesse raccontato la verità al legale, questo

non gli avrebbe lasciato fare l’operazione concordata con __________. Per lo

stesso motivo avrebbe raccontato all’avvocato che i soldi erano suoi e che

erano danneggiati in quanto li avrebbe bruciati la di lui figlia, al fine di

evitare “ulteriori domande sull’origine dei fondi e sulla natura dei soldi”

(verbale di interrogatorio 22.5.2001, p. 3, AI 65).

Dopo l’arrivo, durante il verbale

17.4

, dell’allora procuratore generale Bruno Balestra, RE 1 ha nuovamente ammesso

di non aver informato l’avv. __________ circa l’operazione di cambio

propostagli da __________, in quanto aveva capito che si trattava di “un’operazione

un po’ strana” che lui non gli avrebbe lasciato fare. Ha altresì affermato

che, “dal momento che avevo chiesto al mio amico __________ se i soldi erano

buoni o no è chiaro che ero consapevole che l’operazione di cambio si situava

in una zona grigia. Non ho però voluto sapere di più” (verbale di

interrogatorio 17.4.2001, p. 5, AI 59).

3.3.3

Su consiglio del suo legale, si sarebbe dunque

rivolto a __________, della __________ di __________ (__________), al fine di

concludere l’operazione di cambio del denaro danneggiato. Al proposito, gli

avrebbe comunicato che “doveva cambiare quella somma perché la figlioletta

li aveva gettati nel camino e quindi si erano danneggiati” (cfr. Rapporto

d’arresto 21.3.2001 di __________, p. 3, AI 4). Avrebbe asserito tale

circostanza ingenuamente, pensando che la cosa sarebbe così funzionata senza

tante complicazioni.

3.4

In data 28.8.2001 è stato interrogato -

per via rogatoriale - __________. Lo stesso ha innanzitutto negato di aver

consegnato personalmente a RE 1 la citata somma, precisando di essersi limitato

a metterlo in contatto con un potenziale cliente, intenzionato ad acquistare -

pagandoli in franchi svizzeri - una cinquantina di videogiochi. Il suddetto

cliente gli avrebbe poi chiesto se avesse clienti __________ disposti a

cambiare una somma ingente di valuta. Gli avrebbe quindi presentato RE 1 dopo

essersi accertato della disponibilità di quest’ultimo ad eseguire l’operazione.

RE 1 avrebbe accettato di eseguire l’operazione “a patto che si trattasse di

valuta non ‘CIUCCA’ (falsa), al che gli risposi che non ne ero a conoscenza ma

ritenevo si trattasse di valuta regolare in quanto il cliente aveva chiesto un

contatto in __________ per cambiarli in territorio __________” (in AI 70).

Da quel giorno non avrebbe più né visto

né sentito il potenziale cliente, venendo a conoscenza dell’avvenuto arresto di

RE 1.

3.5

Dall’incarto penale risulta che, in data

5.8

, nelle more della procedura di reclamo, è stata acquisita agli atti la

sentenza di condanna del Tribunale di __________, depositata il 28.1.2016,

nell’ambito del procedimento penale promosso – tra gli altri – nei confronti di

RE 1, per il medesimo complesso di fatti (AI 195).

Da tale

decisione risulta in particolare che “proprio

le dichiarazioni contrastanti e contraddittorie rese da RE 1 ed __________ (...)

nel corso delle indagini e da ultimo nel corso del dibattimento confermano

l'evidente loro conoscenza della provenienza illecita del denaro. Proprio

sapendo di tale illecita provenienza, RE 1 non si avvale di un soggetto

qualunque ma chiede l'intervento di un direttore di Banca, __________, pensando

così di poter sfuggire ad eventuali e possibili controlli, anche tenuto conto

della circostanza anomala che tale somma di denaro, certamente non di entità

ridotta, era costituita da

banconote bruciate; tale scelta conferma la mancanza di buona fede del RE 1.

Deve ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo del dolo generico in capo

ai due imputati, quantomeno nelle forma eventuale in quanto RE 1 ed __________

si erano certamente rappresentati la concreta possibilità, accettandone così il

rischio, della provenienza illecita del denaro ricevuto ed oggetto del cambio,

tenuto conto della complessiva entità della somma di denaro, dal taglio di

banconote da cui era costituita, tutte da mille franchi, dalla parziale

bruciatura di tutte le banconote attribuita ad un fatto accidentale di cui RE 1

si assume, in una fase anche la responsabilità in proprio. (...). Tali condotte

integrano (...) l'ipotesi di tentativo punibile, figura ritenuta ammissibile

dalla giurisprudenza anche in relazione al reato di riciclaggio (..). Il cambio

delle banconote, tenuto conto della natura fungibile del denaro, è sufficiente

ad integrare il delitto di riciclaggio creandosi un ostacolo alla tracciabilità

di quanto provento di reato” (cfr. sentenza, p. 28-30).

3.6

Ora,

alla luce di tutto quanto sopra questa Corte non può che concordare con la motivazione

addotta dal magistrato inquirente.

In considerazione delle allegazioni rese

da RE 1 nei vari verbali di interrogatorio, va ritenuto come lo stesso fosse

consapevole di agire in un’operazione strana, in zona grigia, in relazione alla

quale ha mentito al funzionario di banca ed al propio legale, prestandosi al

cambio di denaro pur non avendo approfondito le strane circostante circa la sua

origine.

È quindi corretto affermare che lo

stesso ha provocato in modo illecito e colpevole il procedimento penale a suo

carico per ricettazione sub. riciclaggio di denaro.

In ragione di tutte le circostanze (strane

ed ambigue) emerse dagli atti, RE 1 avrebbe dovuto rendersi conto, che il suo

comportamento rischiava di provocare l’apertura di un procedimento penale.

Agendo in tale modo lo stesso ha dunque violato la regola di diritto civile (non

scritto) che impedisce di creare uno stato di fatto proprio a causare un danno

ad altri, senza prendere le misure necessarie atte a evitarne l’accadimento. Come

visto, chi disattende questa norma può essere tenuto – giusta l’art. 41 CO – a

risarcire il danno.

Il comportamento scorretto tenuto dal

reclamante è inoltre in nesso di causalità adeguata con l’apertura del suddetto

procedimento.

Appare quindi giustificato, in applicazione

dell’art. 430 cpv. 1 litt. a CPP, negare il riconoscimento di qualsiasi

indennizzo per le spese legali. Per i medesimi motivi devesi rifiutare la

riparazione del torto morale postulata.

4.

Nella

fattispecie in esame il magistrato inquirente non ha accollato le spese procedurali

ex art. 426 CPP a RE 1, ponendole a carico dello Stato.

Il reclamante ritiene innanzitutto che

l’esenzione delle spese procedurali a suo carico non reggerebbe, con la

conseguenza che non avendogliele accollate, avrebbe dovuto riconoscergli indennizzi

e riparazione di torto morale.

4.1

Come

visto, nello specifico, il procuratore pubblico ha ritenuto di non accollare le

spese procedurali a RE 1, pur riconoscendo che lo stesso avrebbe provocato in

modo illecito e colpevole il procedimento penale a suo carico, in quanto le suddette

spese non sarebbero in nesso causale con il suo comportamento scorretto.

Le

spese vive relative all’incarto penale in questione consisterebbero “nelle

fatture pagate per i controlli telefonici (...) e per l’analisi del DNA (...).

Costi, questi, che si sono resi necessari (...) per tentare di identificare

il/gli autore/i del furto perpetrato a danno di __________. Costi, dunque, che

non sono addebitabili al RE 1, che non è mai stato indiziato del crimine commesso

(da ignoti) a danno di quest’ultima (...)” (decreto di abbandono 19.7.2016,

p. 6, ABB __________).

4.2

In

merito alle spese procedurali il CPP prevede che, in caso di condanna, le sostiene

- di regola - l’imputato (art. 426 cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del procedimento

o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in

parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura

del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2

CPP).

Ora,

se da un lato è vero che tra la regolamentazione degli oneri processuali e

quella dell’indennizzo, esisterebbe una certa corrispondenza (cfr. ad esempio decisione

TF 6B_1034/2016 del 31.3.2016 consid. 3.1.2.), segnatamente che un’indennità

entrerebbe in considerazione di massima in un’analoga proporzione

all’assunzione delle spese procedurali da parte dello Stato; dall’altro è pur vero

che il comportamento illecito e colpevole rimproverato all’imputato prosciolto,

deve trovarsi in una relazione di

causalità adeguata con l’apertura dell’inchiesta e le relative spese oppure con

gli ostacoli cagionati a questa.

La

relazione di causalità è realizzata quando, secondo il corso ordinario delle cose

e l’esperienza della vita, il comportamento della persona toccata era di natura

tale da provocare l’apertura della procedura penale e il danno oppure le spese

che questa ha provocato (PC – CPP, art. 426 CPP n. 18).

4.3

Come rettamente motivato dal magistrato

inquirente, le spese relative all’incarto penale erano afferenti

all’identificazione del/gli autore/i del furto commesso (ad esempio l’analisi

DNA, AI 47), reato per il quale RE 1 non è mai stato indiziato.

In mancanza dunque di un nesso causale

tra il comportamento scorretto imputato al reclamante e le spese vive causate

dal procedimento per furto, a ragione il procuratore pubblico ha deciso di

accollarle allo Stato.

5.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 426, 429 e 430 CPP,

1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera