60.2016.225
Reclamo contro il decreto di abbandono (dispositivo che nega indennizzi e riparazione del torto morale). spese procedurali a carico dello Stato
6 dicembre 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.225
Lugano
6 dicembre 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelleria
sedente
per statuire sul reclamo 2/3.8.2016 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il dispositivo n. 2. (mancato riconoscimento di
indennizzi e riparazione del torto morale) del decreto d’abbandono 19.7.2016
emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani a suo favore nel contesto del
procedimento promosso (anche) nei suoi confronti per titolo di ricettazione
sub. riciclaggio di denaro (ABB __________);
richiamate le osservazioni 8.8.2016 del magistrato inquirente;
considerato che RE 1, interpellato, non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RE
1 è stato arrestato in data 21.3.2001, su ordine dell’allora procuratore pubblico
Bruno Balestra, nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un furto perpetrato -
da ignoti - il 9/10.3.2001 a danno di __________. (cfr. AI 3, inc. MP __________).
Al momento dell’arresto, l’imputato si stava apprestando a cambiare delle
banconote da CHF 1'000.-- (parzialmente bruciate) presso la __________ __________,
__________, risultate essere parte della refurtiva del reato di cui sopra.
Contro di lui sono stati ipotizzati i reati di ricettazione sub. riciclaggio di
denaro.
RE 1 è stato scarcerato il 17.4.2001,
sempre su ordine del magistrato competente.
b. In
data 15.6.2016 il procuratore pubblico Andrea Pagani, nel frattempo subentrato
nell’inchiesta, ha comunicato a RE 1 l’imminente chiusura dell’istruzione, prospettandogli
l’emanazione di un decreto di abbandono (per intervenuta prescrizione dell’azione
penale) e informandolo altresì che eventuali istanze probatorie andavano
presentate entro l’1.7.2016. Lo stesso era inoltre invitato – entro il medesimo
termine – a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale (AI
190).
c. Entro
il termine impartitogli, per il tramite del suo legale, RE 1 ha chiesto la rifusione
delle spese di patrocinio di CHF 6'298.40, nonché la riparazione del torto
morale quantificata in CHF 6'200.-- (relativi a 31 giorni di carcerazione per
un importo di CHF 200.-- al giorno) [AI 192].
d. Con
decreto 19.7.2016 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento a
carico – tra gli altri – di RE 1 per intervenuta prescrizione, il 21.9.2008 per
quanto attiene il reato di riciclaggio di denaro e il 20.3.2016 per il reato di
ricettazione.
Il procuratore pubblico ha poi negato
qualsiasi indennizzo e riparazione di torto morale in applicazione dell’art.
430 cpv. 1 lit. a CPP, in quanto l’imputato avrebbe provocato l’apertura del procedimento
penale in modo illecito e colpevole, avendo preso in consegna denaro proveniente
da un furto e tentando di sostituirlo presso un istituto di credito, “sapendo
di agire ‘in una zona grigia’ quo all’origine del contante ed avendo quindi
agito accollandosi un rischio” (decreto di abbandono 19.7.2016, p. 5, ABB __________).
Non ha di contro accollato le spese
procedurali a RE 1, giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP, in quanto - anche se lo
stesso ha provocato in modo colpevole e illecito il procedimento penale a suo
carico - le citate spese non sarebbero in nesso causale con il suo “fehlerhaftes
Verhalten”, essendo volte all’identificazione del/degli autore/i del furto,
del quale RE 1 non è mai stato indiziato (decreto di abbandono 19.7.2016, p. 6,
ABB __________).
e. Con
gravame 2/3.8.2016 RE 1 impugna il suddetto dispositivo chiedendone
l’annullamento e la riforma nel senso che gli venga accordato un indennizzo di
CHF 6'298.40 per le spese di patrocinio e una riparazione del torto morale per
CHF 6'200.--.
Dopo aver ripercorso i fatti il
reclamante contesta la conclusione alla quale è giunto il procuratore pubblico,
affermando che l’esenzione delle spese procedurali a suo carico non reggerebbe.
Infatti, come stabilito dall’Alta Corte, essendo state poste le spese
procedurali a carico dello Stato, a RE 1 doveva essere riconosciuto
l’indennizzo richiesto e la riparazione del torto morale.
Ritiene inammissibile sostenere che
avrebbe provocato (in modo illecito e colpevole) il procedimento penale a suo
carico, in quanto non vi sarebbe alcuna prova in merito al fatto che il reclamante
avesse la consapevolezza che il denaro ricevuto proveniva da un furto. Sarebbe
anche inammissibile, da un lato decretare l’abbandono in quanto l’autorità
inquirente avrebbe omesso di agire durante il periodo di prescrizione, e
dall’altro imputare comunque all’imputato atti di rilevanza penale.
Il rifiuto di indennizzo e di
riparazione del torto morale apparirebbe dunque ingiustificato e contrario alle
norme applicabili.
Delle ulteriori argomentazioni e delle
osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine
di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l’art. 319
CPP, atto impugnabile in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, presentato il 2/3.8.2016 contro il decreto
di abbandono 19.7.2016 del procuratore pubblico, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322
CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit.,
art. 393 CPP n. 10).
RE
1, imputato nei cui confronti è stato decretato l’abbandono del procedimento
penale, è legittimato a reclamare in
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica del dispositivo n. 2. che gli ha
negato il riconoscimento di indennizzi e la riparazione del torto morale (BSK
StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).
Le esigenze
di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
gravame è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente
assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato,
l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
Ai
sensi dell’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità penale deve pronunciarsi d’ufficio sulle
pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF
6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31). Può
invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2
La pretesa d’indennizzo alla quale ha
diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità
delle autorità penali (decisione TF 6B_566/2015 del 18.11.2015 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato è chiamato a rispondere
della totalità del danno (spese di patrocinio, danno economico e torto morale)
cagionato all’imputato.
Il
suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità
civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale
abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a
procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.).
2.3
Come
sopra esposto, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto in
parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono
ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali.
L’indennità in questione copre in
particolar modo gli onorari dell’avvocato, a condizione che il ricorso a
quest’ultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali.
Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio
di un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il
profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza
l’onorario dell’avvocato, erano giustificati [Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, p. 1231 (in seguito: Messaggio)].
2.4
2.4.1
Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1
lit. c CPP, l’imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale
per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in
caso di privazione della libertà. Il versamento di un’indennità a questo titolo
presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai
sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO.
La fissazione della riparazione
morale costituisce una decisione secondo l’equità, fondata di principio
sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso, deve
tenere conto segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e psichica,
della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione
familiare e professionale.
La gravità oggettiva della lesione della
personalità deve essere percepita dall’imputato prosciolto come una sofferenza
morale (DTF 128 IV 53); è peraltro quest’ultimo che deve dimostrare che la
lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).
2.4.2
La
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell’imputato. La
riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l’imputato è stato
posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, p. 1231). In caso di carcerazione ingiustificata, il torto
morale deve essere fissato secondo il “metodo bifasico” (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid.
1.2
). Nella prima fase si stabilisce un
importo base in funzione, soprattutto, della durata della carcerazione; nella
seconda fase l’importo base può essere aumentato o diminuito, alla luce delle
circostanze del caso, vale a dire dei vari fattori ricordati e in particolare
delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’imputato (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid.
1.2
). Il Tribunale federale riconosce CHF 200.--/giorno per privazioni della
libertà di breve durata, qualora non sussistano circostanze straordinarie che
giustifichino un aumento o una diminuzione (decisione TF 6B_437/2014 del
29.12.2014
consid. 3.).
2.5
Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP
l’autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del
torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura
del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Il
rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione
(art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.
6.
cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato,
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero (decisione
TF 6B_291/2013 del 12.12.2013 consid. 4.2.).
L’autorità
penale, per determinare se il comportamento in questione giustifichi
l’esclusione o la riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali
della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti
incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma
giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o
penale, scritto o non scritto (decisione TF 6B_950/2014 del 18.9.2015 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,
op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).
Secondo la giurisprudenza, il diritto civile non
scritto vieta di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare ad altri un danno
senza prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l’insorgenza del
pregiudizio; chi disattende questa norma (non scritta) può essere tenuto, giusta
l’art. 41 CO, a risarcire il danno che risulta dalla sua inosservanza (decisione
TF 1B_475/2012 del 10.6.2013 consid. 2.1.). Ora, le spese dirette e indirette
di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere
pagata all’imputato prosciolto, costituisce un danno per la collettività
pubblica. In tal senso il diritto di procedura penale impedisce implicitamente
di creare senza necessità l’apparenza che un’infrazione sia stata o avrebbe
potuto essere commessa, poiché un tale comportamento è suscettibile di provocare
l’intervento delle autorità di repressione e l’apertura di una procedura penale
e quindi causare alla collettività il danno rappresentato dalle spese legate
all’istruzione di un procedimento penale aperto inutilmente. Vi è quindi
comportamento colpevole nel caso in cui l’imputato avrebbe dovuto rendersi
conto, viste le circostanze e la sua situazione personale, che la sua attitudine
rischiava di provocare l’apertura di un’inchiesta (sentenza TF 1B_475/2012 del
10.6.2013
consid. 2.1.).
Tra
il comportamento che viola le norme di responsabilità civile e l’apertura
dell’inchiesta con i relativi costi deve sussistere un rapporto di causalità. Il
Tribunale deve spiegare in che modo la persona imputata ha, mediante il suo
agire, infranto delle norme di comportamento,
violando così illecitamente ed in maniera chiara delle norme di responsabilità
civile (sentenza TF 6B_1126/2014 del 21.4.2015, consid. 1.3.).
3.
3.1.
Il
procuratore pubblico ha deciso di non concedere indennizzi e riparazione del
torto morale a RE 1 a ragione del fatto che, mediante il suo comportamento
illecito e colpevole, avrebbe provocato il procedimento penale a suo carico.
Dal
canto suo il reclamante contesta tale conclusione ritenendo non esserci alcuna
prova circa il suo asserito comportamento illecito e colpevole.
Per
evadere la questione, occorre riassumere la fattispecie per quanto attiene il
ruolo avuto da RE 1 nel procedimento penale in esame.
3.2
Dagli
atti dell’incarto penale risulta che, nella notte tra il 9 e il 10.3.2001 è
stato perpetrato un furto - da ignoti - a danno di __________. La refurtiva
ammontava approssimativamente ad una cifra tra i CHF 200'000.-- ed i CHF 250'000.--,
parte anche in contanti in banconote da CHF 1'000.--.
L’operazione di scasso della cassaforte,
mediante l’utilizzo di bombole di ossigeno acetilene, ha comportato il
danneggiamento di varie banconote che sono state (parzialmente) bruciacchiate.
A seguito di tali fatti la polizia ha
inviato agli istituti bancari una segnalazione riguardante la presenza in
circolazione di banconote bruciate.
In data 21.3.2001, è stato richiesto
l’intervento della polizia, da parte di un funzionario della __________, __________,
in quanto si erano presentate allo sportello due persone intenzionate a
cambiare varie banconote da CHF 1'000.-- , in parte bruciacchiate, per un
totale di CHF 160'000.--, provenienti dunque dal suddetto furto.
Le due persone sono state identificate
in __________ e RE 1. Il procedimento penale è stato dunque aperto – tra gli
altri – nei confronti di quest’ultimo per titolo di ricettazione subordinatamente
riciclaggio di denaro.
3.3
Per quanto qui interessa, la posizione
del reclamante può essere riassunta come segue in base alle sue ammissioni.
3.3.1
Lo stesso ha affermato di aver ricevuto
la somma di CHF 160'000.-- da un certo __________ (conosciuto per motivi lavorativi),
presso il __________ di __________. __________ gli avrebbe chiesto se poteva
cambiargli del denaro, in quanto danneggiato. Il reclamante avrebbe riferito
che non vi era alcun problema, l’importante era che i soldi fossero “giusti”
(cfr. Rapporto d’arresto 21.3.2001 di RE 1, p. 2, AI 4). Ha precisato di non
aver chiesto la provenienza dei suddetti soldi e che era la prima volta che
collaborava con __________.
Ha successivamente asserito di aver
chiesto ad __________ se i soldi fossero “buoni”, inteso come non falsi. Quando
__________ gli assicurò che non erano falsi, decise di accettare di cambiare il
denaro, credendo alla spiegazione di __________ secondo cui il denaro gli era
caduto nel camino bruciandosi leggermente. Non si sarebbe posto la questione
del perché – essendo soldi “buoni” – non sarebbe andato direttamente __________
a cambiarli (cfr. verbale di interrogatorio 17.4.2001, AI 59).
Sentito nuovamente il 22.5.2001, RE 1 ha
precisato che, al momento della ricezione dei soldi, insieme ad __________ vi sarebbe
stato anche un “__________” che non sarebbe intervenuto per dare spiegazioni
circa l’origine dei soldi e sulla cui presenza non si sarebbe fatto troppe
domande (cfr. AI 65).
3.3.2
Quando chiese consiglio all’avv. __________
circa l’operazione di cambio, il reclamante non gli raccontò la verità sulla
provenienza del denaro, in quanto “sapevo benissimo che si sarebbe rifiutato
di cambiarlo e che mi avrebbe proibito di effettuare un’operazione del genere.
Questo ritengo perché lui non si sarebbe fidato sulla provenienza del denaro in
questione e perché sono cose che non si fanno. (...) forse qualche paura sulla
reale provenienza dei fr. 160'000.- ce l’avevo. È vero che se cambiare così
tanto denaro fosse stato così facile l’avrebbe fatto l’__________ stesso senza
darne incarico a me” (verbale di interrogatorio 17.4.2001, p. 3, AI 59).
Il reclamante aveva inoltre omesso di
indicare all’avv. __________ la presenza del __________ alla consegna dei soldi,
in quanto era consapevole che se avesse raccontato la verità al legale, questo
non gli avrebbe lasciato fare l’operazione concordata con __________. Per lo
stesso motivo avrebbe raccontato all’avvocato che i soldi erano suoi e che
erano danneggiati in quanto li avrebbe bruciati la di lui figlia, al fine di
evitare “ulteriori domande sull’origine dei fondi e sulla natura dei soldi”
(verbale di interrogatorio 22.5.2001, p. 3, AI 65).
Dopo l’arrivo, durante il verbale
17.4
, dell’allora procuratore generale Bruno Balestra, RE 1 ha nuovamente ammesso
di non aver informato l’avv. __________ circa l’operazione di cambio
propostagli da __________, in quanto aveva capito che si trattava di “un’operazione
un po’ strana” che lui non gli avrebbe lasciato fare. Ha altresì affermato
che, “dal momento che avevo chiesto al mio amico __________ se i soldi erano
buoni o no è chiaro che ero consapevole che l’operazione di cambio si situava
in una zona grigia. Non ho però voluto sapere di più” (verbale di
interrogatorio 17.4.2001, p. 5, AI 59).
3.3.3
Su consiglio del suo legale, si sarebbe dunque
rivolto a __________, della __________ di __________ (__________), al fine di
concludere l’operazione di cambio del denaro danneggiato. Al proposito, gli
avrebbe comunicato che “doveva cambiare quella somma perché la figlioletta
li aveva gettati nel camino e quindi si erano danneggiati” (cfr. Rapporto
d’arresto 21.3.2001 di __________, p. 3, AI 4). Avrebbe asserito tale
circostanza ingenuamente, pensando che la cosa sarebbe così funzionata senza
tante complicazioni.
3.4
In data 28.8.2001 è stato interrogato -
per via rogatoriale - __________. Lo stesso ha innanzitutto negato di aver
consegnato personalmente a RE 1 la citata somma, precisando di essersi limitato
a metterlo in contatto con un potenziale cliente, intenzionato ad acquistare -
pagandoli in franchi svizzeri - una cinquantina di videogiochi. Il suddetto
cliente gli avrebbe poi chiesto se avesse clienti __________ disposti a
cambiare una somma ingente di valuta. Gli avrebbe quindi presentato RE 1 dopo
essersi accertato della disponibilità di quest’ultimo ad eseguire l’operazione.
RE 1 avrebbe accettato di eseguire l’operazione “a patto che si trattasse di
valuta non ‘CIUCCA’ (falsa), al che gli risposi che non ne ero a conoscenza ma
ritenevo si trattasse di valuta regolare in quanto il cliente aveva chiesto un
contatto in __________ per cambiarli in territorio __________” (in AI 70).
Da quel giorno non avrebbe più né visto
né sentito il potenziale cliente, venendo a conoscenza dell’avvenuto arresto di
RE 1.
3.5
Dall’incarto penale risulta che, in data
5.8
, nelle more della procedura di reclamo, è stata acquisita agli atti la
sentenza di condanna del Tribunale di __________, depositata il 28.1.2016,
nell’ambito del procedimento penale promosso – tra gli altri – nei confronti di
RE 1, per il medesimo complesso di fatti (AI 195).
Da tale
decisione risulta in particolare che “proprio
le dichiarazioni contrastanti e contraddittorie rese da RE 1 ed __________ (...)
nel corso delle indagini e da ultimo nel corso del dibattimento confermano
l'evidente loro conoscenza della provenienza illecita del denaro. Proprio
sapendo di tale illecita provenienza, RE 1 non si avvale di un soggetto
qualunque ma chiede l'intervento di un direttore di Banca, __________, pensando
così di poter sfuggire ad eventuali e possibili controlli, anche tenuto conto
della circostanza anomala che tale somma di denaro, certamente non di entità
ridotta, era costituita da
banconote bruciate; tale scelta conferma la mancanza di buona fede del RE 1.
Deve ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo del dolo generico in capo
ai due imputati, quantomeno nelle forma eventuale in quanto RE 1 ed __________
si erano certamente rappresentati la concreta possibilità, accettandone così il
rischio, della provenienza illecita del denaro ricevuto ed oggetto del cambio,
tenuto conto della complessiva entità della somma di denaro, dal taglio di
banconote da cui era costituita, tutte da mille franchi, dalla parziale
bruciatura di tutte le banconote attribuita ad un fatto accidentale di cui RE 1
si assume, in una fase anche la responsabilità in proprio. (...). Tali condotte
integrano (...) l'ipotesi di tentativo punibile, figura ritenuta ammissibile
dalla giurisprudenza anche in relazione al reato di riciclaggio (..). Il cambio
delle banconote, tenuto conto della natura fungibile del denaro, è sufficiente
ad integrare il delitto di riciclaggio creandosi un ostacolo alla tracciabilità
di quanto provento di reato” (cfr. sentenza, p. 28-30).
3.6
Ora,
alla luce di tutto quanto sopra questa Corte non può che concordare con la motivazione
addotta dal magistrato inquirente.
In considerazione delle allegazioni rese
da RE 1 nei vari verbali di interrogatorio, va ritenuto come lo stesso fosse
consapevole di agire in un’operazione strana, in zona grigia, in relazione alla
quale ha mentito al funzionario di banca ed al propio legale, prestandosi al
cambio di denaro pur non avendo approfondito le strane circostante circa la sua
origine.
È quindi corretto affermare che lo
stesso ha provocato in modo illecito e colpevole il procedimento penale a suo
carico per ricettazione sub. riciclaggio di denaro.
In ragione di tutte le circostanze (strane
ed ambigue) emerse dagli atti, RE 1 avrebbe dovuto rendersi conto, che il suo
comportamento rischiava di provocare l’apertura di un procedimento penale.
Agendo in tale modo lo stesso ha dunque violato la regola di diritto civile (non
scritto) che impedisce di creare uno stato di fatto proprio a causare un danno
ad altri, senza prendere le misure necessarie atte a evitarne l’accadimento. Come
visto, chi disattende questa norma può essere tenuto – giusta l’art. 41 CO – a
risarcire il danno.
Il comportamento scorretto tenuto dal
reclamante è inoltre in nesso di causalità adeguata con l’apertura del suddetto
procedimento.
Appare quindi giustificato, in applicazione
dell’art. 430 cpv. 1 litt. a CPP, negare il riconoscimento di qualsiasi
indennizzo per le spese legali. Per i medesimi motivi devesi rifiutare la
riparazione del torto morale postulata.
4.
Nella
fattispecie in esame il magistrato inquirente non ha accollato le spese procedurali
ex art. 426 CPP a RE 1, ponendole a carico dello Stato.
Il reclamante ritiene innanzitutto che
l’esenzione delle spese procedurali a suo carico non reggerebbe, con la
conseguenza che non avendogliele accollate, avrebbe dovuto riconoscergli indennizzi
e riparazione di torto morale.
4.1
Come
visto, nello specifico, il procuratore pubblico ha ritenuto di non accollare le
spese procedurali a RE 1, pur riconoscendo che lo stesso avrebbe provocato in
modo illecito e colpevole il procedimento penale a suo carico, in quanto le suddette
spese non sarebbero in nesso causale con il suo comportamento scorretto.
Le
spese vive relative all’incarto penale in questione consisterebbero “nelle
fatture pagate per i controlli telefonici (...) e per l’analisi del DNA (...).
Costi, questi, che si sono resi necessari (...) per tentare di identificare
il/gli autore/i del furto perpetrato a danno di __________. Costi, dunque, che
non sono addebitabili al RE 1, che non è mai stato indiziato del crimine commesso
(da ignoti) a danno di quest’ultima (...)” (decreto di abbandono 19.7.2016,
p. 6, ABB __________).
4.2
In
merito alle spese procedurali il CPP prevede che, in caso di condanna, le sostiene
- di regola - l’imputato (art. 426 cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del procedimento
o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in
parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura
del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2
CPP).
Ora,
se da un lato è vero che tra la regolamentazione degli oneri processuali e
quella dell’indennizzo, esisterebbe una certa corrispondenza (cfr. ad esempio decisione
TF 6B_1034/2016 del 31.3.2016 consid. 3.1.2.), segnatamente che un’indennità
entrerebbe in considerazione di massima in un’analoga proporzione
all’assunzione delle spese procedurali da parte dello Stato; dall’altro è pur vero
che il comportamento illecito e colpevole rimproverato all’imputato prosciolto,
deve trovarsi in una relazione di
causalità adeguata con l’apertura dell’inchiesta e le relative spese oppure con
gli ostacoli cagionati a questa.
La
relazione di causalità è realizzata quando, secondo il corso ordinario delle cose
e l’esperienza della vita, il comportamento della persona toccata era di natura
tale da provocare l’apertura della procedura penale e il danno oppure le spese
che questa ha provocato (PC – CPP, art. 426 CPP n. 18).
4.3
Come rettamente motivato dal magistrato
inquirente, le spese relative all’incarto penale erano afferenti
all’identificazione del/gli autore/i del furto commesso (ad esempio l’analisi
DNA, AI 47), reato per il quale RE 1 non è mai stato indiziato.
In mancanza dunque di un nesso causale
tra il comportamento scorretto imputato al reclamante e le spese vive causate
dal procedimento per furto, a ragione il procuratore pubblico ha deciso di
accollarle allo Stato.
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 426, 429 e 430 CPP,
1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera