60.2016.227
Reclamo contro la decisione di dissequestro. carenza di motivazione
20 dicembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.227
Lugano
20 dicembre 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.8.2016 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 18.7.2016 del procuratore pubblico
Roberta Arnold in materia di dissequestro nell’ambito del procedimento promosso
a carico di ignoti per titolo di appropriazione indebita (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 5.8.2016 del magistrato
inquirente e 18.8.2016 della PI 1 SA, rappresentata da RA 1 (patr. da: avv. PR
2, __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.In data
12.4.2016 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1, di RA 1, della __________,
di __________ e di ignoti per titolo di appropriazione indebita (AI 1, inc. MP __________).
Sentito in data 27.4.2016 quale persona
informata sui fatti, RE 1 ha dichiarato: “(…) Io sono architetto e nel
dicembre 2015 il signor __________ mi ha procurato un contatto con il signor RA
1 della società PI 1 di __________, per stipulare un primo contratto (…) con l’intento
di realizzare un’abitazione tri famigliare nel comune di (…) __________ (…).
(…) che io sono titolare dell’impresa __________ Sagl. Il signor __________ di __________
mi aveva commissionato, in veste di impresario totale, la realizzazione di questa
abitazione tri famigliare di cui sopra. Io in seguito avevo assegnato alcuni
lavori alla PI 1 SA (…). (…) che la costruzione di tutto l’edificio, (…), ha un
costo di 648'000.00 CHF. (…). Dalle informazioni in mia conoscenza, i soldi che
io ho versato in parte anche perché la PI 1 SA li utilizzasse per pagare gli
artigiani nel trasporto del materiale dello scavo non sono stati utilizzati a
tal fine. (…). Il problema nel caso in questione è che siccome la PI 1 SA non
ha pagato le fatture con i soldi da me incassati, ne è seguita l’iscrizione di
un’ipoteca legale che grava il fondo __________ RFD di __________. Pertanto, essendo
io incaricato della vendita degli appartamenti in realizzazione su questo
fondo, ne consegue che un aggravio da ipoteca legale comporta un danno economico
(…)” (verbale di interrogatorio 27.4.2016, p. 2 s., AI 2, inc. MP __________).
Da ciò l’apertura, in data 27.4.2016, dell’istruzione
penale nei confronti di ignoti per il reato di appropriazione indebita (AI 3,
inc. MP __________).
b. Con
ordine 28.4.2016 il procuratore pubblico ha disposto la perquisizione ed il
sequestro della rubrica no. CH38 __________ (facente parte della relazione
bancaria n. __________) presso la Banca __________ del __________ intestato
alla PI 1 SA (AI 5, inc. MP __________). Con ulteriore ordine del 17.5.2016 il
magistrato inquirente ha confermato il sequestro della relazione n. __________
intestata alla PI 1 SA presso la banca summenzionata (AI 16, inc. MP __________).
c. Con
istanza 28/30.6.2016 RA 1 ha domandato al magistrato inquirente di dissequestrare
la relazione bancaria no. __________ intestata alla PI 1 SA in quanto non vi
sarebbero più motivi per mantenere il sequestro in oggetto ed inoltre i rapporti
fra le parti starebbero proseguendo con un nuovo accordo (AI 24, inc. MP __________).
d. Con
decisione 18.7.2016 il procuratore pubblico ha ordinato il dissequestro della
relazione no. __________ intestata alla PI 1 SA.
Egli ha affermato che il saldo sulla relazione
bancaria in oggetto risulterebbe esiguo (CHF 2'300.--), e che inoltre, essendo
la stessa un conto operativo della PI 1 SA, alla luce del principio di
proporzionalità, vi sarebbe l’esigenza di non impedirne la corretta attività.
Inoltre il magistrato inquirente ha
fondato la sua decisione sul fatto che “(…) fra il denunciante RE 1 e RA 1
risulta esservi, tra l’altro, un recente accordo del 14 giugno 2016 relativo al
conferimento di nuovi mandati, risultando altresì aspetti di dare/avere che
paiono avere verosimili connotazioni di natura civilistica (…)” (decisione
18.7.2016, AI 26, inc. MP __________).
e. Con
gravame 2/3.8.2016 RE 1 postula, che, in accoglimento dell’impugnativa, la
predetta decisione sia annullata. In via preliminare il reclamante chiede la concessione
dell’effetto sospensivo.
RE 1 spiega l’accordo intrapreso tra le
parti e portato quale giustificazione del dissequestro del conto: le parti si
sarebbero incontrate per trovare una soluzione in merito alla messa in sicurezza
della massicciata della ferrovia sovrastante il fondo in edificazione. Esse avrebbero
di conseguenza “(…) firmato un accordo che permettesse al reclamante di
evitare disagi maggiori, limitato alla realizzazione della costruzione grezza.
Questo accordo viene ora presentato dalla PI 1 SA, risp. da RA 1, per dimostrare
in via del tutto strumentale che si tratta di una mera controversia di diritto
privato. Contrariamente a quanto assume la Procuratrice Pubblica, (…), la
stipula dell’accordo non riduce la controversia al solo ambito civilistico, né può
essere ritenuta un’ammissione in tal senso, o addirittura un disinteressamento,
da parte del reclamante (…)” (reclamo 2/3.8.2016, p. 3). A dire del
reclamante egli sarebbe stato danneggiato dalla PI 1 SA e da RA 1 che gli avrebbero
fatto credere di essere finanziariamente solidi, chiedendo ed ottenendo diversi
acconti, che tuttavia sarebbero andati a finanziare altri progetti estranei al
contratto in essere fra le parti: “(…) Prova ne è che le unità PPP sono ora
gravate da ipoteche legali provvisorie degli artigiani per quasi CHF 104'000,
oltre interessi e spese. Questo comportamento ha rilevanza penale, e non solo
civile. Il denaro sequestrato, che ora la Procuratrice Pubblica intende
dissequestrare, è un chiaro provento del reato perpetrato nei confronti del
reclamante, rispettivamente delle controparti contrattuali della PI 1 SA (…)”
(reclamo 2/3.8.2016, p. 4).
f. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà,
per quanto necessario, in corso di motivazione.
g. La
__________ SA è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto
della Pretura del distretto di __________ del __________ a far tempo dal __________.
Considerandi
1.
Con
decreto 4.8.2016 il presidente di questa Corte ha concesso al gravame effetto
sospensivo, in modo che la relazione bancaria dissequestrata rimanesse sotto
sequestro.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
Il
gravame, inoltrato il 2/3.8.2016, contro la decisione 18.7.2016 emanata dal procuratore pubblico, con cui ha disposto il dissequestro della relazione n. __________ presso la Banca
__________ intestata alla PI 1 SA, è tempestivo
(siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP)
e proponibile [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n.
68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S.
HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
393.
CPP n. 15].
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1.
(nella misura in cui sembrerebbe danneggiato e può quindi costituirsi accusatore
privato giusta l’art. 118 CPP) è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv.
1.
CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica della decisione che ha dissequestrato il conto della PI 1 SA (BSK StPO
– F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art.
263.
CPP, n. 72).
Il
gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
3.1.
A’
sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere
sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente
utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai
danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e
quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –
tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro
probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,
restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) decisione TF 1B_1/2015 del
19.3.2015
consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15
ss.].
Il
sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà
di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente
se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi
di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante
misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica
(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre
salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio
(decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2015.29
del 10.9.2015 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La
decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati ex art.
263.
CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
3.2
Giusta
l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato
oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo
l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un
reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di
ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La
confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
3.3
Se
i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili
(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.
71.
cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di
impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali
soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF
1993.
III 221; decisioni TF 1B_215/2016 del 25.7.2016 consid. 2.3.;6B_236/2015
del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).
La
competente autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in
vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato
(che può essere l’imputato oppure, anche, entro certi limiti, una terza persona)
“(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di
provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del
reato [decisione TF 1B_114/2015 dell’1.7.2015 consid. 4.4.1.; DTF 141 IV
360.
consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della
procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a
questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento
compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_175/2015 del 10.8.2015
consid. 3.2.; DTF 140 IV 57 consid.
4.1.2
; StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht
I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).
Il
risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’
sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_215/2016 del 25.7.2016 consid.
2.3
; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID,
Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed.,
art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono
più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento
compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali
fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi
essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di
un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai
quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori
siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto
– esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata
dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei
valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi
li ha conservati [“il crimine non paga” (decisione TF 1B_215/2016 del
25.7.2016
consid. 2.3.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica
necessariamente che detti valori gli siano pervenuti. L’ottenimento di un
valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei
passivi) è di conseguenza indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL /
M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).
4.
4.1.
Il
primo presupposto per ordinare, e poi mantenere, il sequestro – in merito alle
finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di sufficienti indizi
di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi
da fatti concreti, che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato
reato; mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto
(decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.).
Il
sequestro può essere mantenuto fintanto che sussiste la probabilità di una
confisca: la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione fino a quando
esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da attività
criminale (decisioni TF 1B_583/2012 del 31.1.2013 consid. 2.1.;1B_684/2012 del
24.1.2013
consid. 2.1.;1B_702/2012 del 16.1.2013 consid. 3.1.;1B_451/2012 del
20.12.2012
consid. 2.1.;1B_538/2012 del 17.12.2012 consid. 2.2.;1B_458/2012
del 22.11.2012 consid. 3.1.).
Si
deve ricordare che, con il trascorrere del tempo, la “verosimiglianza”
di una confisca deve essere valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del
procedimento, momento in cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori)
per rapporto alle sue fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP
n. 3): in altre parole, affinché il mantenimento del sequestro durante un
periodo prolungato possa giustificarsi, gli indizi di reato devono consolidarsi
in corso di inchiesta (decisioni TF 1B_684/2012 del 24.1.2013 consid. 2.1.;
1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Un sequestro può essere
sproporzionato quando il procedimento penale nel cui contesto esso è stato
adottato si prolunga oltre misura senza motivi sufficienti (decisione TF
1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Se il provvedimento provvisorio di
sequestro si prolunga indebitamente, può però ancora essere fissato
all’autorità penale un termine ragionevole per procedere agli atti necessari al
procedimento ed alla chiusura dell’inchiesta penale (decisione TF 1B_458/2012
del 22.11.2012 consid. 3.1.).
4.2
4.2.1
Con ordine di perquisizione e sequestro
del 28.4.2016 (a titolo di complemento dell’ordine di edizione presentato alla
Banca __________ del __________) il magistrato inquirente aveva ritenuto
necessario il sequestro di ogni avere in entrata sulla relazione bancaria
intestata alla PI 1 SA in quanto da “(…) primi accertamenti emerge il
sospetto che versamenti effettuati nel periodo gennaio-aprile 2016 dal
denunciante a favore della società PI 1 SA sul conto bancario ad essa intestato
presso la Banca (…) siano stati utilizzati per fini diversi da quelli pattuiti
tra il denunciante e detta società (…)” (ordine di edizione 27.4.2016, p.
1, AI 4, inc. MP __________). Anche se poco dettagliata la decisione può
reggere l’ipotesi di reato formulata, pur necessitando di ulteriori chiarimenti
riguardo, in particolare, l’elemento dell’affidamento.
4.2.2
Il
procuratore pubblico ha disposto il dissequestro della relazione bancaria intestata
alla PI 1 SA, società della quale RA 1 è il titolare, essenzialmente per tre
motivi:
- fra RE 1 e la PI 1 vi sarebbero degli accordi recenti
relativi al conferimento di nuovi mandati “(…) risultando altresì aspetti di
dare/avere che paiono avere verosimili connotazioni di natura civilistica (…)”;
- il saldo sulla relazione bancaria sequestrata è
esiguo;
- la relazione bancaria sequestrata servirebbe alla PI 1
SA essendo un conto operativo di quest’ultima (cfr. decreto di dissequestro
18.7
).
4.2.3
Come
già sopraindicato il primo presupposto per ordinare, e poi mantenere, il sequestro
è l’esistenza di sufficienti indizi di reato. Nel caso in esame il procuratore
pubblico non ha invero spiegato, in ossequio al diritto di essere sentito
secondo gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. [che impone di
menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere
in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali
possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter
esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF 6B_1064/2015 del 6.9.2016
consid. 1.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2)], perché
gli indizi che avevano a suo tempo giustificato il sequestro della relazione
bancaria in oggetto sarebbero oggi venuti a cadere. Egli si è limitato a far
riferimento ad accordi intercorsi tra le parti (peraltro neppure appurando con
il denunciante la natura degli stessi) per giungere alla conclusione che la
fattispecie sarebbe di natura civilistica.
La conclusione del procuratore pubblico,
che ha disposto il dissequestro della relazione bancaria in oggetto, relegando
la fattispecie ad aspetti di dare/avere di natura civilistica, è dunque, ad
oggi, prematura, in difetto di una spiegazione sufficiente.
Neppure gli altri due motivi avanzati a
sostegno della controversa decisione sono suscettibili di portare ad altra
conclusione.
5.
Il
gravame è accolto, con contestuale annullamento della decisione prolata in data
18.7.2016
dal procuratore pubblico e conferma del sequestro fino a nuova decisione
di dissequestro motivata. Non si assegnano tassa di giustizia e spese. Le
ripetibili a favore del reclamante sono poste a carico dello Stato.
6.
L’avvenuta
apertura del fallimento richiederà un esame dell’incarto con riferimento alle
ipotesi dei reati fallimentari.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 70
e 71 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è
accolto.
§. È annullata
la decisione 18.7.2016 del procuratore pubblico Roberta Arnold resa nell’ambito
dell’incarto MP __________.
§§. È confermato
il sequestro della relazione bancaria no. __________ presso la Banca __________
intestata all’imputata PI 1 SA.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino verserà a RE 1, __________, CHF 300.-- a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera