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Decisione

60.2016.227

Reclamo contro la decisione di dissequestro. carenza di motivazione

20 dicembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a.In data

12.4.2016 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1, di RA 1, della __________,

di __________ e di ignoti per titolo di appropriazione indebita (AI 1, inc. MP __________).

Sentito in data 27.4.2016 quale persona

informata sui fatti, RE 1 ha dichiarato: “(…) Io sono architetto e nel

dicembre 2015 il signor __________ mi ha procurato un contatto con il signor RA

1 della società PI 1 di __________, per stipulare un primo contratto (…) con l’intento

di realizzare un’abitazione tri famigliare nel comune di (…) __________ (…).

(…) che io sono titolare dell’impresa __________ Sagl. Il signor __________ di __________

mi aveva commissionato, in veste di impresario totale, la realizzazione di questa

abitazione tri famigliare di cui sopra. Io in seguito avevo assegnato alcuni

lavori alla PI 1 SA (…). (…) che la costruzione di tutto l’edificio, (…), ha un

costo di 648'000.00 CHF. (…). Dalle informazioni in mia conoscenza, i soldi che

io ho versato in parte anche perché la PI 1 SA li utilizzasse per pagare gli

artigiani nel trasporto del materiale dello scavo non sono stati utilizzati a

tal fine. (…). Il problema nel caso in questione è che siccome la PI 1 SA non

ha pagato le fatture con i soldi da me incassati, ne è seguita l’iscrizione di

un’ipoteca legale che grava il fondo __________ RFD di __________. Pertanto, essendo

io incaricato della vendita degli appartamenti in realizzazione su questo

fondo, ne consegue che un aggravio da ipoteca legale comporta un danno economico

(…)” (verbale di interrogatorio 27.4.2016, p. 2 s., AI 2, inc. MP __________).

Da ciò l’apertura, in data 27.4.2016, dell’istruzione

penale nei confronti di ignoti per il reato di appropriazione indebita (AI 3,

inc. MP __________).

b. Con

ordine 28.4.2016 il procuratore pubblico ha disposto la perquisizione ed il

sequestro della rubrica no. CH38 __________ (facente parte della relazione

bancaria n. __________) presso la Banca __________ del __________ intestato

alla PI 1 SA (AI 5, inc. MP __________). Con ulteriore ordine del 17.5.2016 il

magistrato inquirente ha confermato il sequestro della relazione n. __________

intestata alla PI 1 SA presso la banca summenzionata (AI 16, inc. MP __________).

c. Con

istanza 28/30.6.2016 RA 1 ha domandato al magistrato inquirente di dissequestrare

la relazione bancaria no. __________ intestata alla PI 1 SA in quanto non vi

sarebbero più motivi per mantenere il sequestro in oggetto ed inoltre i rapporti

fra le parti starebbero proseguendo con un nuovo accordo (AI 24, inc. MP __________).

d. Con

decisione 18.7.2016 il procuratore pubblico ha ordinato il dissequestro della

relazione no. __________ intestata alla PI 1 SA.

Egli ha affermato che il saldo sulla relazione

bancaria in oggetto risulterebbe esiguo (CHF 2'300.--), e che inoltre, essendo

la stessa un conto operativo della PI 1 SA, alla luce del principio di

proporzionalità, vi sarebbe l’esigenza di non impedirne la corretta attività.

Inoltre il magistrato inquirente ha

fondato la sua decisione sul fatto che “(…) fra il denunciante RE 1 e RA 1

risulta esservi, tra l’altro, un recente accordo del 14 giugno 2016 relativo al

conferimento di nuovi mandati, risultando altresì aspetti di dare/avere che

paiono avere verosimili connotazioni di natura civilistica (…)” (decisione

18.7.2016, AI 26, inc. MP __________).

e. Con

gravame 2/3.8.2016 RE 1 postula, che, in accoglimento dell’impugnativa, la

predetta decisione sia annullata. In via preliminare il reclamante chiede la concessione

dell’effetto sospensivo.

RE 1 spiega l’accordo intrapreso tra le

parti e portato quale giustificazione del dissequestro del conto: le parti si

sarebbero incontrate per trovare una soluzione in merito alla messa in sicurezza

della massicciata della ferrovia sovrastante il fondo in edificazione. Esse avrebbero

di conseguenza “(…) firmato un accordo che permettesse al reclamante di

evitare disagi maggiori, limitato alla realizzazione della costruzione grezza.

Questo accordo viene ora presentato dalla PI 1 SA, risp. da RA 1, per dimostrare

in via del tutto strumentale che si tratta di una mera controversia di diritto

privato. Contrariamente a quanto assume la Procuratrice Pubblica, (…), la

stipula dell’accordo non riduce la controversia al solo ambito civilistico, né può

essere ritenuta un’ammissione in tal senso, o addirittura un disinteressamento,

da parte del reclamante (…)” (reclamo 2/3.8.2016, p. 3). A dire del

reclamante egli sarebbe stato danneggiato dalla PI 1 SA e da RA 1 che gli avrebbero

fatto credere di essere finanziariamente solidi, chiedendo ed ottenendo diversi

acconti, che tuttavia sarebbero andati a finanziare altri progetti estranei al

contratto in essere fra le parti: “(…) Prova ne è che le unità PPP sono ora

gravate da ipoteche legali provvisorie degli artigiani per quasi CHF 104'000,

oltre interessi e spese. Questo comportamento ha rilevanza penale, e non solo

civile. Il denaro sequestrato, che ora la Procuratrice Pubblica intende

dissequestrare, è un chiaro provento del reato perpetrato nei confronti del

reclamante, rispettivamente delle controparti contrattuali della PI 1 SA (…)”

(reclamo 2/3.8.2016, p. 4).

f. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà,

per quanto necessario, in corso di motivazione.

g. La

__________ SA è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto

della Pretura del distretto di __________ del __________ a far tempo dal __________.

Considerandi

1.

Con

decreto 4.8.2016 il presidente di questa Corte ha concesso al gravame effetto

sospensivo, in modo che la relazione bancaria dissequestrata rimanesse sotto

sequestro.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

Il

gravame, inoltrato il 2/3.8.2016, contro la decisione 18.7.2016 emanata dal procuratore pubblico, con cui ha disposto il dissequestro della relazione n. __________ presso la Banca

__________ intestata alla PI 1 SA, è tempestivo

(siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP)

e proponibile [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n.

68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

393.

CPP n. 15].

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1.

(nella misura in cui sembrerebbe danneggiato e può quindi costituirsi accusatore

privato giusta l’art. 118 CPP) è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv.

1.

CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica della decisione che ha dissequestrato il conto della PI 1 SA (BSK StPO

– F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art.

263.

CPP, n. 72).

Il

gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3.

3.1.

A’

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) decisione TF 1B_1/2015 del

19.3.2015

consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15

ss.].

Il

sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà

di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente

se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi

di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante

misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica

(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre

salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio

(decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2015.29

del 10.9.2015 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La

decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati ex art.

263.

CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

3.2

Giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato

oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo

l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di

un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un

reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di

ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

3.3

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di

impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF

1993.

III 221; decisioni TF 1B_215/2016 del 25.7.2016 consid. 2.3.;6B_236/2015

del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).

La

competente autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in

vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato

(che può essere l’imputato oppure, anche, entro certi limiti, una terza persona)

“(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di

provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del

reato [decisione TF 1B_114/2015 dell’1.7.2015 consid. 4.4.1.; DTF 141 IV

360.

consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della

procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a

questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento

compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_175/2015 del 10.8.2015

consid. 3.2.; DTF 140 IV 57 consid.

4.1.2

; StGB Praxiskommentar – S.

TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht

I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).

Il

risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_215/2016 del 25.7.2016 consid.

2.3

; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID,

Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed.,

art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono

più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento

compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali

fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi

essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di

un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai

quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori

siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto

– esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata

dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei

valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi

li ha conservati [“il crimine non paga” (decisione TF 1B_215/2016 del

25.7.2016

consid. 2.3.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica

necessariamente che detti valori gli siano pervenuti. L’ottenimento di un

valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei

passivi) è di conseguenza indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL /

M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

4.

4.1.

Il

primo presupposto per ordinare, e poi mantenere, il sequestro – in merito alle

finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di sufficienti indizi

di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi

da fatti concreti, che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato

reato; mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto

(decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.).

Il

sequestro può essere mantenuto fintanto che sussiste la probabilità di una

confisca: la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione fino a quando

esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da attività

criminale (decisioni TF 1B_583/2012 del 31.1.2013 consid. 2.1.;1B_684/2012 del

24.1.2013

consid. 2.1.;1B_702/2012 del 16.1.2013 consid. 3.1.;1B_451/2012 del

20.12.2012

consid. 2.1.;1B_538/2012 del 17.12.2012 consid. 2.2.;1B_458/2012

del 22.11.2012 consid. 3.1.).

Si

deve ricordare che, con il trascorrere del tempo, la “verosimiglianza”

di una confisca deve essere valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del

procedimento, momento in cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori)

per rapporto alle sue fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP

n. 3): in altre parole, affinché il mantenimento del sequestro durante un

periodo prolungato possa giustificarsi, gli indizi di reato devono consolidarsi

in corso di inchiesta (decisioni TF 1B_684/2012 del 24.1.2013 consid. 2.1.;

1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Un sequestro può essere

sproporzionato quando il procedimento penale nel cui contesto esso è stato

adottato si prolunga oltre misura senza motivi sufficienti (decisione TF

1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Se il provvedimento provvisorio di

sequestro si prolunga indebitamente, può però ancora essere fissato

all’autorità penale un termine ragionevole per procedere agli atti necessari al

procedimento ed alla chiusura dell’inchiesta penale (decisione TF 1B_458/2012

del 22.11.2012 consid. 3.1.).

4.2

4.2.1

Con ordine di perquisizione e sequestro

del 28.4.2016 (a titolo di complemento dell’ordine di edizione presentato alla

Banca __________ del __________) il magistrato inquirente aveva ritenuto

necessario il sequestro di ogni avere in entrata sulla relazione bancaria

intestata alla PI 1 SA in quanto da “(…) primi accertamenti emerge il

sospetto che versamenti effettuati nel periodo gennaio-aprile 2016 dal

denunciante a favore della società PI 1 SA sul conto bancario ad essa intestato

presso la Banca (…) siano stati utilizzati per fini diversi da quelli pattuiti

tra il denunciante e detta società (…)” (ordine di edizione 27.4.2016, p.

1, AI 4, inc. MP __________). Anche se poco dettagliata la decisione può

reggere l’ipotesi di reato formulata, pur necessitando di ulteriori chiarimenti

riguardo, in particolare, l’elemento dell’affidamento.

4.2.2

Il

procuratore pubblico ha disposto il dissequestro della relazione bancaria intestata

alla PI 1 SA, società della quale RA 1 è il titolare, essenzialmente per tre

motivi:

- fra RE 1 e la PI 1 vi sarebbero degli accordi recenti

relativi al conferimento di nuovi mandati “(…) risultando altresì aspetti di

dare/avere che paiono avere verosimili connotazioni di natura civilistica (…)”;

- il saldo sulla relazione bancaria sequestrata è

esiguo;

- la relazione bancaria sequestrata servirebbe alla PI 1

SA essendo un conto operativo di quest’ultima (cfr. decreto di dissequestro

18.7

).

4.2.3

Come

già sopraindicato il primo presupposto per ordinare, e poi mantenere, il sequestro

è l’esistenza di sufficienti indizi di reato. Nel caso in esame il procuratore

pubblico non ha invero spiegato, in ossequio al diritto di essere sentito

secondo gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. [che impone di

menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere

in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali

possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter

esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF 6B_1064/2015 del 6.9.2016

consid. 1.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2)], perché

gli indizi che avevano a suo tempo giustificato il sequestro della relazione

bancaria in oggetto sarebbero oggi venuti a cadere. Egli si è limitato a far

riferimento ad accordi intercorsi tra le parti (peraltro neppure appurando con

il denunciante la natura degli stessi) per giungere alla conclusione che la

fattispecie sarebbe di natura civilistica.

La conclusione del procuratore pubblico,

che ha disposto il dissequestro della relazione bancaria in oggetto, relegando

la fattispecie ad aspetti di dare/avere di natura civilistica, è dunque, ad

oggi, prematura, in difetto di una spiegazione sufficiente.

Neppure gli altri due motivi avanzati a

sostegno della controversa decisione sono suscettibili di portare ad altra

conclusione.

5.

Il

gravame è accolto, con contestuale annullamento della decisione prolata in data

18.7.2016

dal procuratore pubblico e conferma del sequestro fino a nuova decisione

di dissequestro motivata. Non si assegnano tassa di giustizia e spese. Le

ripetibili a favore del reclamante sono poste a carico dello Stato.

6.

L’avvenuta

apertura del fallimento richiederà un esame dell’incarto con riferimento alle

ipotesi dei reati fallimentari.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 70

e 71 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è

accolto.

§. È annullata

la decisione 18.7.2016 del procuratore pubblico Roberta Arnold resa nell’ambito

dell’incarto MP __________.

§§. È confermato

il sequestro della relazione bancaria no. __________ presso la Banca __________

intestata all’imputata PI 1 SA.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino verserà a RE 1, __________, CHF 300.-- a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera