60.2016.232
Domanda di ricusazione dell'imputato nei confronti del procuratore pubblico. questione della tempestività rimasta aperta. in concreto presunta amicizia tra procuratore pubblico e precedente patrocinat
26 agosto 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.232
Lugano
26 agosto 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sulla domanda di ricusazione
8/10.8.2016 presentata da
RE 1
patr. da: PR 1
nei confronti
del procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito
del procedimento penale a suo carico per violenza carnale, atti sessuali con
persone incapaci di discernimento o inette a resistere, lesioni semplici,
coazione, abbandono e falsità in documenti (inc. MP __________, ACC __________);
richiamato lo scritto 11.8.2016 mediante il quale il
procuratore pubblico si pronuncia sulla domanda di ricusazione (ex art. 58 cpv.
2 CPP), chiedendone l’integrale reiezione;
richiamate le osservazioni di replica di RE 1 del
22.8.2018 e le ulteriori osservazioni del procuratore pubblico Valentina Tuoni
del 24.8.2016;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. L'istante
è stato fermato in data 15.12.2014 nell'ambito di un procedimento penale a suo
carico (inc. MP __________) perché sospettato dei seguenti reati: violenza carnale; atti sessuali con persone incapaci
di discernimento o inette a resistere; lesioni semplici; coazione; abbandono;
falsità in documenti.
b. L'istanza
di carcerazione preventiva, presentata il 17.12.2015 dal procuratore pubblico,
è stata accolta il giorno successivo dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc.
GPC __________).
Con successiva decisione del 13.3.2015, il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha prorogato la carcerazione preventiva del qui
istante fino al 14.6.2015 (inc. GPC __________).
In
data 22.5.2015 il qui istante ha chiesto, ed ha ottenuto il giorno successivo,
di essere posto in esecuzione anticipata della pena (AI 216).
Una
domanda di scarcerazione, presentata il 3.7.2015, è stata preavvisata negativamente
dal procuratore pubblico il 6.7.2015, e respinta dal giudice dei provvedimenti
coercitivi con decisione 16.7.2015 (inc. GPC __________). Il reclamo interposto
da RE 1 avverso quest'ultima decisione è stato respinto da questa Corte con
sentenza __________ del 12.8.2015.
c. L'istruzione
a carico del qui istante è terminata, ed ha portato all'emanazione dell'atto d'accusa
ACC __________ in data 22.3.2016. Il Tribunale penale cantonale (e per esso, la
Corte delle assise criminali, inc. __________) ha aggiornato il dibattimento
per il 25.8.2016.
d. Nella
fase del procedimento successiva all'emanazione dell’atto d'accusa e in vista
del dibattimento, in data 24.6.2016 la difesa di fiducia di RE 1 ha presentato
alla direzione del procedimento un lungo scritto.
Nello stesso era criticata la modalità di conduzione
della fase istruttoria, e conseguentemente contestata l'ammissibilità delle
prove così raccolte nella procedura preliminare, in ragione di ipotizzate
violazioni di norme procedurali e dei diritti della difesa (a quel tempo
nominata d'ufficio, e assunta da un precedente patrocinatore) e dell'imputato RE
1.
Nel
medesimo scritto la difesa di fiducia ha presentato una serie di richieste probatorie
in vista del dibattimento.
Tra
le critiche mosse alla conduzione dell'istruzione, la difesa di fiducia ha in
particolare sollevato delle censure sulle modalità degli aggiornamenti e delle
citazioni dei verbali, che avrebbero fatto mancare il contraddittorio.
e.
Interpellato dal tribunale di primo grado, il procuratore pubblico ha preso
posizione con scritto 18.7.2016, respingendo le critiche e chiedendo la
reiezione integrale delle istanze probatorie presentate dalla difesa.
Al proprio scritto, il procuratore pubblico ha
allegato uno scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore d'ufficio, nel quale
indica di essere stato regolarmente informato degli interrogatori previsti, allegando
a sua volta una serie di e-mail e rinviando il dettaglio delle prestazioni
esposte nelle note professionali, a comprova di quanto sostenuto. Lo scritto
del procuratore pubblico del 18.7.2016, con i diversi allegati, è stato
trasmesso al patrocinatore di fiducia il 3.8.2016.
f.
Con scritto 8/10.8.2016, contestualmente inviato a questa Corte, alla
direzione del procedimento (presso il tribunale di primo grado) e al
procuratore pubblico, RE 1 presenta una domanda di ricusazione del procuratore
pubblico, e una richiesta di annullamento degli atti istruttori.
Nella stessa si indica che lo scritto 18.7.2016 del
procuratore pubblico, con l'allegato scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore
d’ufficio, sarebbero i fatti che “hanno scoperchiato il classico vaso di
pandora ed hanno messo in tutta la loro vera luce una serie di sconcertanti
fatti accaduti man mano nel corso della procedura”.
Nella domanda, l’istante espone alcune considerazioni
circa la tempestività e la ricevibilità della stessa: in particolare, ritiene
che l’insorgere di uno o più nuovi fatti (quale quello contingente addotto,
ovvero lo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico e i relativi allegati)
possa rendere invocabili anche precedenti fatti, qualora i motivi di ricusazione
risulterebbero fondati.
Di
seguito, l’istante ripercorre la fase istruttoria del procedimento, censurando:
le modalità di conduzione dell’interrogatorio 16.12.2014; la reazione del
precedente patrocinatore (d’ufficio) alla richiesta di sua revoca; il
comportamento del precedente difensore d’ufficio durante un verbale di
confronto con una vittima; il trattamento riservato dal procuratore pubblico ad
istanze probatorie presentate tempestivamente dalla difesa di fiducia in sede
di 318 CPP; l’emanazione di comunicati stampa all’inizio del procedimento,
macchiati da una violazione del segreto istruttorio; le modalità di
aggiornamento degli interrogatori, in generale, e rispetto agli impegni ed ai
giorni lavorativi del precedente difensore (d’ufficio); più in generale, la
violazione dei diritti della difesa e dell’imputato, nonché l’inopportunità
dello scritto del precedente difensore (d’ufficio) del 6.7.2016 allegato allo
scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico, a difesa dell’operato di
quest’ultimo, che assurgerebbe anche a violazione del segreto professionale.
L’istante
ritiene che tutto ciò dimostrerebbe una “certa intesa” tra procuratore pubblico
e precedente difensore d’ufficio, tala da assurgere a “rapporto simbiotico”.
Questa
situazione dovrebbe inoltre portare le autorità penali ticinesi a riflettere
sulle modalità con cui vengono assegnate le difese d’ufficio.
La
domanda di ricusazione termina chiedendo l’accoglimento della ricusazione e
l’annullamento di tutti gli atti istruttori, da ripetersi integralmente, con
riferimento all’art. 60 cpv. 1 CPP.
g.
Nella propria pronuncia sulla domanda di ricusazione, il procuratore pubblico
chiede che la stessa sia respinta perché destituita di fondamento.
Precisa che una richiesta (relativa alle modalità di citazioni
e degli aggiornamenti degli interrogatori) sarebbe stata fatta non solo al
precedente difensore (d’ufficio), ma anche al patrocinatore degli accusatori privati
e alla polizia giudiziaria.
Contesta
che quanto riferito dal precedente difensore (d’ufficio) possa rientrare nel segreto
professionale, trattando informazioni sulla modalità di svolgimento del
procedimento.
Ritiene
inconsistenti e infondate le congetture contenute nella domanda di ricusazione per
cercare di addurre una sua pretesa parzialità nella conduzione del procedimento.
Aggiunge
che le circostanze invocate nella domanda di ricusazione per sostenere il
teorema della sua imparzialità sarebbero note all’imputato e alla sua attuale
difesa di fiducia da almeno dodici mesi.
Conclude
ribadendo di aver sempre agito senza parzialità, nel rispetto delle norme,
raccogliendo mezzi di prova in modo legale.
h.
Nelle osservazioni 22.8.2016 denominate di replica, l’istante riprende gli
argomenti già addotti nella domanda di ricusazione, approfondendone alcuni, in
particolare le presenze e le assenze del precedente difensore d’ufficio agli
interrogatori. Rimproverando al procuratore pubblico una passività, in violazione
del principio del “fair trial”, nella fase istruttoria (in relazione
all’assenza di un’effettiva difesa e alla reazione del precedente patrocinatore d’ufficio alla domanda di sua revoca),
trasformatasi poi in attività eccessiva (con la richiesta al precedente
difensore di prendere posizione sulle modalità di citazioni e di aggiornamento
degli interrogatori).
Quali ulteriori argomenti, l’istante fa riferimento ad
un verbale del 12.2.2015 (in relazione al mancato colloquio con la moglie) ed a
una notizia stampa pubblicata sul sito del Corriere del Ticino il 18.8.2016
(nelle quale viene riportata una frase virgolettata, attribuita al procuratore
pubblico, poi tolta dal sito).
i.
Nelle ulteriori osservazioni del 24.8.2016 il procuratore pubblico si è
riconfermato nelle precedenti osservazioni dell’11.8.2016 rispondendo alle
diverse contestazioni operate dall’istante.
Contesta
in particolare che un eventuale mancato esercizio di un diritto di difesa possa
motivare una sua ricusazione, e che una richiesta alle parti, ed all’ex patrocinatore
(d’ufficio), possa dimostrare a posteriore una sua precedente parzialità.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una
persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la
relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del
motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
Con
la domanda si possono invocare i motivi di cui all’art. 56 lit. a-f CPP, segnatamente
che chi opera in seno ad un'autorità penale, a causa di rapporti di amicizia o
di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una
prevenzione nella causa (lit. f).
Per
l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP, se è invocato un motivo di ricusazione di cui
all'art. 56 lit. a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità
penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù
dell'art. 56 lit. b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria (di regola, ma cfr. sentenza TF 1B_227/2013 del
15.10.2013
consid. 4.1.) e
definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati
il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali
di primo grado.
1.2
Inoltrata l’8/10.8.2016, sia al procuratore pubblico
interessato, sia alla direzione del procedimento, sia a questa Corte, la domanda
di ricusazione è proponibile.
Dopo
l’avvenuta pronuncia (ex art. 58 cpv. 2 CPP), questa Corte (quale giurisdizione di reclamo, ex art. 62 cpv. 2
LOG) è competente a decidere nei casi di ricusazione in cui è interessato un
pubblico ministero, come in concreto è il caso del procuratore pubblico
Valentina Tuoni per l’inc. MP __________.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3
RE
1,
imputato nel procedimento penale che qui interessa e, perciò, parte conformemente
agli art. 58 e 104 cpv. 1 lit. a CPP, è pacificamente legittimato a domandare la ricusazione del procuratore pubblico, nella
misura in cui fa valere un atteggiamento parziale nei suoi confronti da parte
del magistrato inquirente.
1.4
Come
detto, per l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte deve domandare la ricusazione senza
indugio non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione.
1.4.1
Dottrina
e giurisprudenza specificano che la domanda va posta nei giorni immediatamente
seguenti la conoscenza del motivo di ricusazione, pena la perenzione del
diritto stesso di ricusazione (sentenze TF 1B_213/2015 del 22.9.2015 consid.
2.1
;1B_754/2012 del 23.5.2013 consid. 3.1.; TPF BB.2015.71 del 10.9.2015 p. 2 s.;
BSK StPO I – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed.,
art. 58 CPP n. 3).
Non fissando il testo di legge un numero di giorni
preciso, per determinare la tempestività occorre valutare di volta in volta le
circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in
virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto
valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (DTF 124 I
121.
consid. 2; 119 Ia 221 consid. 5a; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58
CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3 s.; Commentario CPP
– M. MINI, art. 58 CPP n. 4).
Decisivo,
al fine del giudizio sulla tempestività della domanda di ricusazione, è il
momento in cui la parte – che deve comprovare la tempestività dell'istanza e il
momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità – ha effettivamente
conosciuto il motivo di ricusazione o con la dovuta attenzione avrebbe potuto
conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento,
ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l'imparzialità
e l'indipendenza (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).
1.4.2
In
concreto l’istante fa dipendere la tempestività della domanda di ricusazione
dal momento (il 3.8.2016) in cui ha ricevuto copia dello scritto 18.7.2016 del
procuratore pubblico con i relativi allegati (in particolare lo scritto
6.7.2016
del precedente difensore d’ufficio).
Rispetto
a questo specifico evento, l’istanza appare certamente tempestiva, avendo RE 1 prontamente
reagito.
Gli
altri episodi o argomenti invocati nella domanda di ricusazione sono per contro
relativi principalmente alla conduzione dell’istruttoria e all’esercizio (o
mancato esercizio) dei diritti della difesa e dell’imputato in quella fase. In buona
parte erano già stati sollevati nello scritto 24.6.2016 alla direzione del
procedimento presso il tribunale di primo grado.
A
giustificazione della tempestività della domanda di ricusazione rispetto anche
a questi episodi o argomenti, l’istante indica che lo scritto 18.7.2016 del
procuratore pubblico con allegato la lettera 6.7.2016 del precedente difensore
(d’ufficio) avrebbe “messo in tutta la loro vera luce una serie di
sconcertanti fatti accaduti man mano nel corso della procedura”: si
tratterebbe pertanto della goccia che ha fatto traboccare il vaso.
1.4.3
Per
un verso è innegabile che ci sia stata un’immediata reazione all’invio dello
scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico con allegato lo scritto 6.7.2016 del
precedente patrocinatore (d’ufficio).
Per
altro verso, gli altri episodi o argomenti principali addotti a fondamento della
ricusazione sono riferiti alla fase istruttoria e/o al precedente patrocinio
(d’ufficio), e soprattutto sono in sostanza già stati invocati, certamente
nello scritto 24.6.2016.
L’episodio
contingente invocato (lo scritto 18.7.2016 e i suoi allegati), per un verso, non
farebbe che confermare nell’istante quanto già prima almeno in parte invocato e
adotto con altri atti procedurali, non in una domanda di ricusazione.
L’episodio
addotto quale goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, potrebbe, per altro
verso, apparire come un improbabile appiglio per riproporre, in altra sede,
argomenti già addotti precedentemente (soprattutto avanti la direzione della
procedura presso il tribunale di primo grado) e per ottenere, in altro modo
(art. 60 cpc. 1 CPP), l’annullamento degli atti istruttori, o di parti dei
medesimi.
Nel
caso concreto il quesito della tempestività può rimanere aperto, prevalendo
comunque gli argomenti a favore della tempestività rispetto a quelli contrari.
2.
2.1.
Secondo
gli art. 6 cifra 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il
diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel
merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso
dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali secondo gli art. 12 e 13
CPP.
La
garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione
di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria
oggettività a favore o pregiudizio di una parte (sentenza TF 1B_55/2015 del 17.8.2015 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art.
56.
CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia
sottoposto a tali influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore”
(BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).
Sebbene la semplice affermazione di parzialità
basata su sentimenti soggettivi di una parte non basta a fondare un dubbio legittimo,
non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la
sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza
di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (sentenza TF 1B_55/2015
del 17.8.2015 consid. 3.3.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56
CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).
Sotto
il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie
garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in
tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto
l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (sentenza
TF 1B_55/2015 del 17.8.2015 consid. 3.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato
sono oggettivamente giustificate (sentenza TF 1B_417/2014 del 20.5.2015 consid.
2.1
).
La
ricusazione riveste un carattere eccezionale (sentenza TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.2.), per non intralciare l'ordinato e ordinario
funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in
presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità
del giudice ricusando (sentenza TF 1B_405/2014
del 12.5.2015 consid. 4.3.).
2.2
I
principi ricordati valgono sostanzialmente anche nell'ipotesi di ricusazione di
un procuratore pubblico, tenuto però conto del suo specifico ruolo nella procedura
penale (sentenza TF 1B_417/2014 del 20.5.2015 consid. 2.2.; DTF 138 IV 142 consid.
2.2
).
Fino
all’abbandono del procedimento o fino alla promozione dell'accusa, il procedimento
è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che
lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1
CPP).
Durante
l'istruzione penale il pubblico ministero accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti
per il giudizio, e questo a carico ed a scarico dell'imputato (art. 6 cpv. 2
CPP), e, di seguito, ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter
chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP).
In
questo contesto, istruzione, il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità
(sentenza TF 1B_148/2015 del 24.7.2015 consid. 3.1.).
2.3
Chi
opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse
personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste,
segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o
testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive
di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato
alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o
affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo
grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato
alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri
motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una
parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
La
lit. f dell’art. 56 CPP riporta una clausola generale che disciplina la
ricusazione per motivi differenti da quelli menzionati alle lit. a-e dello
stesso (sentenza TF 1B_148/2015 del 24.7.2015 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38;
StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).
Giusta l’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno
a un’autorità penale si ricusa altresì se, “per altri motivi”,
segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte
oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenza
TF 1B_207/2015 del 15.7.2015
consid. 2.1.).
3.
3.1.
Nel presente caso, come sostenuto nella
domanda di ricusazione, l’episodio contingente e scatenante la ricusazione (lo
scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore d’ufficio allegato allo scritto 18.7.2016
del procuratore pubblico) avrebbe portato alla luce una certa intesa tra
procuratore pubblico e precedente patrocinatore (d’ufficio), qualificata di
“rapporto simbiotico”. In questa prospettiva l’istante riesamina episodi o
argomenti riferiti alla fase istruttoria, svoltisi, a suo dire, in violazione
di norme procedurali ed in spregio dei diritti della difesa e dell’imputato.
3.2
Si
deve anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza, eventuali errori nel
corso del procedimento non fondano, di principio, motivo di ricusazione: essi
possono essere censurati
nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito (decisione TF 1B_150/2016 del 19.5.2016 consid. 2.1.).
In particolare decisioni oppure atti di
procedura che nel seguito si rivelassero essere errati non costituiscono di per
sé un'apparenza oggettiva di prevenzione: soltanto errori
particolarmente gravi e ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di
magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano
che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l’apparenza
di prevenzione. Il ruolo di magistrato obbliga in effetti a determinarsi
velocemente su elementi spesso contestati e delicati. È compito dell’autorità
di ricorso constatare e correggere gli errori commessi (cfr., sul tema degli
errori nel procedimento, sentenze TF 1B_92/2016
del 26.5.2016 consid. 2.2.;1B_150/2016 del 19.5.2016 consid. 2.1.;1B_46/2016
del 29.4.2016 consid. 3.1.;
BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 56 CP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op.
cit., art. 56 CPP n. 40-42). Una
decisione sfavorevole, finanche sbagliata, non fonda quindi un sospetto di
prevenzione (sentenza TF 6B_388/2015 del
22.6.2015
consid. 1.4.).
3.3
3.3.1
Nel
presente caso, l’assunto principale (e che si vorrebbe nuovo) addotto con la
domanda di ricusazione, sarebbe, come detto, una vicinanza tra il procuratore
pubblico e il precedente difensore (d’ufficio), tale da assurgere a “rapporto
simbiotico”, ai danni dell’imputato, e in violazione del CPP.
Ciò
sarebbe emerso con evidenza e comprovato dallo scritto 6.7.2016 del precedente
patrocinatore (d’ufficio) allegato allo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico.
Ciò
permetterebbe di ricomprendere, in un’ottica diversa e nuova, errori procedurali
e violazioni probatorie già eccepiti dalla difesa di fiducia.
3.3.2
Lo
scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico, così come lo scritto 6.7.2016 (allegato)
del precedente patrocinatore (d’ufficio), sono una risposta rispetto a puntuali
censure sollevate dalla difesa di fiducia con scritto 24.6.2016, che mettevano
in discussione la modalità di citazione e di aggiornamento degli interrogatori.
Tali censure erano riferite primariamente all’operato del procuratore pubblico
e della polizia, ma indirettamente coinvolgevano e censuravano (neppure tanto velatamente)
l’operato del precedente difensore (d’ufficio).
L’aver
interpellato quest’ultimo non è certo stata, da parte del procuratore pubblico,
né una risposta adeguata, né brillante.
Non
adeguata, perché la prova del regolare svolgimento del procedimento dovrebbe
essere verificabile attraverso gli atti del procedimento, in applicazione dell’obbligo di documentazione (che s’impone alle
autorità penali, art. 76 CPP), e non
attraverso dichiarazioni del precedente patrocinatore.
L’obbligo di documentazione, in
combinazione con quello di allestire i fascicoli in maniera ordinata (cfr. art.
100.
CPP), ha una duplice funzione. Da un lato assolve compiti di tipo “mnemonico”
o di “perpetuazione”, poiché gli atti procedurali sono registrati per
poi essere utilizzati in ulteriori fasi del procedimento (procedura della
sentenza e procedura di ricorso). D’altro lato, l’obbligo di documentazione ha
una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento
si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte
(Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
in: FF 2006, p. 989 ss., p. 1062).
L’interpellare il precedente
patrocinatore, in luogo di rimandare agli atti dell’incarto (ad esempio alll’AI
363a) appare pertanto come una risposta con strumenti non immediatamente
adeguati, per rispondere alle censure sollevate dalla difesa di fiducia.
Risposta
non brillante, a maggior ragione poiché l’operato del precedente patrocinatore
(d’ufficio) era contestato dal successivo difensore (di fiducia).
Detto
questo, non si tratta però di una risposta così fuori luogo, come sostenuto
dall’istante. Le censure sollevate da quest’ultimo mettevano in discussione non
solo il procuratore pubblico (e con esso la polizia), ma anche il precedente
patrocinatore (d’ufficio). L’iniziativa del procuratore pubblico è, per certi
versi, una risposta in logico rapporto con il tipo di censura sollevata
dall’istante (che, come detto, finiva per coinvolgere pesantemente il precedente
patrocinatore d’ufficio).
3.3.3
Lo
scritto di quest’ultimo, in risposta ad una sollecitazione del procuratore
pubblico, per un verso, non è tale da sanare, in quanto tale, irregolarità procedurali
eventualmente commesse: neppure però è sufficiente a comprovare, per altro
verso, e come vorrebbe l’istante, un “rapporto improprio” e di tipo
“simbiotico” del precedente patrocinatore (d’ufficio) con il procuratore pubblico.
Lo
scritto 6.7.2016 del precedente difensore (d’ufficio), preso “a sé stante”, non
permette di trarre le conclusioni pretese dall’istante.
3.3.4
Lo
scritto 6.7.2016 del precedente difensore (d’ufficio) deve essere messo in relazione
ad altri episodi o argomenti, addotti dall’istante, per verificare se in tal
modo si possano trovare eventuali appigli alla tesi dell’istante di un “rapporto
improprio”.
Si
fa anzitutto riferimento al “gesto dell’ombrello”, del precedente difensore
(d’ufficio) in occasione del confronto del 20.5.2015 (AI 207 e 214). Un simile
gesto, indipendentemente dalle spiegazioni che, interpellato, l’autore ha dipoi
fornito nell’interrogatorio 22.5.2016 (AI 215), andava non solo fatto spiegare,
ma soprattutto stigmatizzato, in particolare dal procuratore pubblico, come
comportamento del tutto fuori luogo da parte di un patrocinatore.
Si
fa inoltre riferimento all’episodio del 12.2.2015, alla surreale discussione instauratasi
circa il possibile colloquio con la moglie e le condizioni poste, in manifesta
violazione di un diritto costituzionale (art. 15 Cost.). Nel proprio intervento,
il precedente patrocinatore avrebbe dovuto chiedere di ragionare, non al suo difeso,
ma al commissario di polizia e per esso al procuratore pubblico (AI 103, p. 10
e 11).
3.3.5
Anche
messo in relazione a questi episodi, lo scritto 18.7.2016 del procuratore
pubblico e lo scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore (d’ufficio) non
consentono di concludere per un effettivo “rapporto improprio”, “simbiotico”.
3.3.6
Mancando
la prova di un “rapporto simbiotico”, non è consentito, come invece fa
l’istante, addebitare al procuratore pubblico (per chiederne la ricusazione) le
eventuali lacune o comportamenti inadeguati del precedente patrocinatore
(d’ufficio).
Neppure
è comprovata un’eventuale propensione del procuratore pubblico ricusato a
scegliere e nominare quale difensore d’ufficio il precedente patrocinatore (d’ufficio)
del qui istante. Fermo restando che da un punto di vista generale, le critiche
mosse nella domanda al sistema di nomina dei difensori d’ufficio, non sono
prive di pertinenza.
3.3.7
Ritornando
a esaminare la sola posizione del procuratore pubblico ricusato, va anzitutto
richiamata la giurisprudenza in base alla quale eventuali errori nel corso del
procedimento non fondano, di principio, motivo di ricusazione: essi possono, di
regola, essere censurati
nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito.
In
assenza di rimedi di diritto, per difetto d’impugnabilità o per mancata impugnazione
(se impugnabili), le eventuali irregolarità sono censurabili (con le possibili
conseguenze giuridiche, in caso di accettazione) anzitutto avanti al tribunale
di merito di primo grado, così come peraltro fatto dalla difesa di fiducia dell’istante
con lo scritto 24.6.2016.
Sono
invocabili in quella sede, nell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), nelle questioni
incidentali o pregiudiziali (art. 339 CPP). Sono eventualmente invocabili poi
anche in procedura d’appello (art. 398 ss. CPP).
3.3.8
Senza
voler sminuire l’importanza della fase preliminare (in considerazione della relativizzazione
del principio dell’immediatezza operato dal CPP rispetto, ad esempio, al
precedente Codice cantonale ticinese, CPP TI), le censure sollevate con lo
scritto 24.6.2016, che riguardano unicamente il procuratore pubblico, non sono
tali da giustificarne una ricusazione.
Anzitutto
le censure sollevate riguardo alle reiezioni di istanze probatorie da parte del
procuratore pubblico non sono invocabili mediante reclamo (art. 394 lit. b
CPP): non può rientrare dalla finestra della ricusazione ciò che non passa
dalla porta del reclamo. Come previsto dal CPP, le istanze probatorie sono
riproponibili presso il tribunale di primo grado, e successivamente, presso la giurisdizione
d’appello.
Inoltre,
le critiche ai comunicati stampa, oltre che tardive, non possono essere fondate
semplicemente su una mancata reazione del procuratore pubblico allo scritto
24.6
, indirizzato in primis al tribunale di primo grado.
L’episodio
della notizia di stampa del 18.8.2016 non sembrerebbe, a prima vista, essere
riconducibile al procuratore pubblico, per il fatto che la frase in grassetto e
virgolettata è stata tolta dal sito: ciò che fa piuttosto ritenere che vi sia
stata una forzatura giornalistica.
Infine,
occorre ricordare come la posizione del procuratore pubblico cambi, dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa.
Come
visto, la sollecitazione del precedente patrocinatore (d’ufficio) per rispondere
alle obiezioni contenute nello scritto 24.6.2016, pur non essedo adeguata e
brillante, non è però illogica, ed interviene dopo l’emanazione dell’atto
d’accusa, quando la posizione del procuratore pubblico è già cambiata,
divenendo egli stesso parte a pieno titolo (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP).
È
un agire anche in parte indotto dall’istante, che, contrariamente a quanto sostiene
nella domanda di ricusazione, aveva criticato in modo sostanziale l’operato del
precedente patrocinatore (d’ufficio).
Come
detto in precedenza, tale iniziativa non comprova (come invece vorrebbe
l’istante), l’esistenza di un “rapporto simbiotico”.
3.3.9
Per
questo motivo, i rimproveri sollevati rispetto al precedente patrocinatore
(d’ufficio), e che riguardano solo quest’ultimo, non possono essere ascritti direttamente
al procuratore pubblico per una sua ricusazione.
Ciò
vale in particolare per le reazioni del precedente patrocinatore (d’ufficio) rispetto
all’istanza di sua revoca, per l’episodio (invero inammissibile) accaduto nel corso
del confronto 20.5.2015, per l’ipotetica violazione del segreto d’ufficio in
relazione allo scritto 6.7.2016, per l’eventuale mancata o insufficiente partecipazione
agli interrogatori.
3.3.10
Certo
è che una precisa percezione delle proprie rispettive posizioni delle parti
processuali, nelle diverse fasi del procedimento, così come una precisa delimitazione
e rispetto dei differenti ruoli processuali, sono importanti premesse non solo
per la ricerca della verità materiale ai sensi dell’art. 6 CPP, ma anche per evitare
d’ingenerare anche solo le sembianze, o il dubbio, di possibili parzialità.
4.
La
domanda di ricusazione è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a
carico dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. La domanda di
ricusazione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a
carico di RE 1,.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
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Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente Il cancelliere