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Decisione

60.2016.232

Domanda di ricusazione dell'imputato nei confronti del procuratore pubblico. questione della tempestività rimasta aperta. in concreto presunta amicizia tra procuratore pubblico e precedente patrocinat

26 agosto 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

a. L'istante

è stato fermato in data 15.12.2014 nell'ambito di un procedimento penale a suo

carico (inc. MP __________) perché sospettato dei seguenti reati: violenza carnale; atti sessuali con persone incapaci

di discernimento o inette a resistere; lesioni semplici; coazione; abbandono;

falsità in documenti.

b. L'istanza

di carcerazione preventiva, presentata il 17.12.2015 dal procuratore pubblico,

è stata accolta il giorno successivo dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc.

GPC __________).

Con successiva decisione del 13.3.2015, il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha prorogato la carcerazione preventiva del qui

istante fino al 14.6.2015 (inc. GPC __________).

In

data 22.5.2015 il qui istante ha chiesto, ed ha ottenuto il giorno successivo,

di essere posto in esecuzione anticipata della pena (AI 216).

Una

domanda di scarcerazione, presentata il 3.7.2015, è stata preavvisata negativamente

dal procuratore pubblico il 6.7.2015, e respinta dal giudice dei provvedimenti

coercitivi con decisione 16.7.2015 (inc. GPC __________). Il reclamo interposto

da RE 1 avverso quest'ultima decisione è stato respinto da questa Corte con

sentenza __________ del 12.8.2015.

c. L'istruzione

a carico del qui istante è terminata, ed ha portato all'emanazione dell'atto d'accusa

ACC __________ in data 22.3.2016. Il Tribunale penale cantonale (e per esso, la

Corte delle assise criminali, inc. __________) ha aggiornato il dibattimento

per il 25.8.2016.

d. Nella

fase del procedimento successiva all'emanazione dell’atto d'accusa e in vista

del dibattimento, in data 24.6.2016 la difesa di fiducia di RE 1 ha presentato

alla direzione del procedimento un lungo scritto.

Nello stesso era criticata la modalità di conduzione

della fase istruttoria, e conseguentemente contestata l'ammissibilità delle

prove così raccolte nella procedura preliminare, in ragione di ipotizzate

violazioni di norme procedurali e dei diritti della difesa (a quel tempo

nominata d'ufficio, e assunta da un precedente patrocinatore) e dell'imputato RE

1.

Nel

medesimo scritto la difesa di fiducia ha presentato una serie di richieste probatorie

in vista del dibattimento.

Tra

le critiche mosse alla conduzione dell'istruzione, la difesa di fiducia ha in

particolare sollevato delle censure sulle modalità degli aggiornamenti e delle

citazioni dei verbali, che avrebbero fatto mancare il contraddittorio.

e.

Interpellato dal tribunale di primo grado, il procuratore pubblico ha preso

posizione con scritto 18.7.2016, respingendo le critiche e chiedendo la

reiezione integrale delle istanze probatorie presentate dalla difesa.

Al proprio scritto, il procuratore pubblico ha

allegato uno scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore d'ufficio, nel quale

indica di essere stato regolarmente informato degli interrogatori previsti, allegando

a sua volta una serie di e-mail e rinviando il dettaglio delle prestazioni

esposte nelle note professionali, a comprova di quanto sostenuto. Lo scritto

del procuratore pubblico del 18.7.2016, con i diversi allegati, è stato

trasmesso al patrocinatore di fiducia il 3.8.2016.

f.

Con scritto 8/10.8.2016, contestualmente inviato a questa Corte, alla

direzione del procedimento (presso il tribunale di primo grado) e al

procuratore pubblico, RE 1 presenta una domanda di ricusazione del procuratore

pubblico, e una richiesta di annullamento degli atti istruttori.

Nella stessa si indica che lo scritto 18.7.2016 del

procuratore pubblico, con l'allegato scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore

d’ufficio, sarebbero i fatti che “hanno scoperchiato il classico vaso di

pandora ed hanno messo in tutta la loro vera luce una serie di sconcertanti

fatti accaduti man mano nel corso della procedura”.

Nella domanda, l’istante espone alcune considerazioni

circa la tempestività e la ricevibilità della stessa: in particolare, ritiene

che l’insorgere di uno o più nuovi fatti (quale quello contingente addotto,

ovvero lo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico e i relativi allegati)

possa rendere invocabili anche precedenti fatti, qualora i motivi di ricusazione

risulterebbero fondati.

Di

seguito, l’istante ripercorre la fase istruttoria del procedimento, censurando:

le modalità di conduzione dell’interrogatorio 16.12.2014; la reazione del

precedente patrocinatore (d’ufficio) alla richiesta di sua revoca; il

comportamento del precedente difensore d’ufficio durante un verbale di

confronto con una vittima; il trattamento riservato dal procuratore pubblico ad

istanze probatorie presentate tempestivamente dalla difesa di fiducia in sede

di 318 CPP; l’emanazione di comunicati stampa all’inizio del procedimento,

macchiati da una violazione del segreto istruttorio; le modalità di

aggiornamento degli interrogatori, in generale, e rispetto agli impegni ed ai

giorni lavorativi del precedente difensore (d’ufficio); più in generale, la

violazione dei diritti della difesa e dell’imputato, nonché l’inopportunità

dello scritto del precedente difensore (d’ufficio) del 6.7.2016 allegato allo

scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico, a difesa dell’operato di

quest’ultimo, che assurgerebbe anche a violazione del segreto professionale.

L’istante

ritiene che tutto ciò dimostrerebbe una “certa intesa” tra procuratore pubblico

e precedente difensore d’ufficio, tala da assurgere a “rapporto simbiotico”.

Questa

situazione dovrebbe inoltre portare le autorità penali ticinesi a riflettere

sulle modalità con cui vengono assegnate le difese d’ufficio.

La

domanda di ricusazione termina chiedendo l’accoglimento della ricusazione e

l’annullamento di tutti gli atti istruttori, da ripetersi integralmente, con

riferimento all’art. 60 cpv. 1 CPP.

g.

Nella propria pronuncia sulla domanda di ricusazione, il procuratore pubblico

chiede che la stessa sia respinta perché destituita di fondamento.

Precisa che una richiesta (relativa alle modalità di citazioni

e degli aggiornamenti degli interrogatori) sarebbe stata fatta non solo al

precedente difensore (d’ufficio), ma anche al patrocinatore degli accusatori privati

e alla polizia giudiziaria.

Contesta

che quanto riferito dal precedente difensore (d’ufficio) possa rientrare nel segreto

professionale, trattando informazioni sulla modalità di svolgimento del

procedimento.

Ritiene

inconsistenti e infondate le congetture contenute nella domanda di ricusazione per

cercare di addurre una sua pretesa parzialità nella conduzione del procedimento.

Aggiunge

che le circostanze invocate nella domanda di ricusazione per sostenere il

teorema della sua imparzialità sarebbero note all’imputato e alla sua attuale

difesa di fiducia da almeno dodici mesi.

Conclude

ribadendo di aver sempre agito senza parzialità, nel rispetto delle norme,

raccogliendo mezzi di prova in modo legale.

h.

Nelle osservazioni 22.8.2016 denominate di replica, l’istante riprende gli

argomenti già addotti nella domanda di ricusazione, approfondendone alcuni, in

particolare le presenze e le assenze del precedente difensore d’ufficio agli

interrogatori. Rimproverando al procuratore pubblico una passività, in violazione

del principio del “fair trial”, nella fase istruttoria (in relazione

all’assenza di un’effettiva difesa e alla reazione del precedente patrocinatore d’ufficio alla domanda di sua revoca),

trasformatasi poi in attività eccessiva (con la richiesta al precedente

difensore di prendere posizione sulle modalità di citazioni e di aggiornamento

degli interrogatori).

Quali ulteriori argomenti, l’istante fa riferimento ad

un verbale del 12.2.2015 (in relazione al mancato colloquio con la moglie) ed a

una notizia stampa pubblicata sul sito del Corriere del Ticino il 18.8.2016

(nelle quale viene riportata una frase virgolettata, attribuita al procuratore

pubblico, poi tolta dal sito).

i.

Nelle ulteriori osservazioni del 24.8.2016 il procuratore pubblico si è

riconfermato nelle precedenti osservazioni dell’11.8.2016 rispondendo alle

diverse contestazioni operate dall’istante.

Contesta

in particolare che un eventuale mancato esercizio di un diritto di difesa possa

motivare una sua ricusazione, e che una richiesta alle parti, ed all’ex patrocinatore

(d’ufficio), possa dimostrare a posteriore una sua precedente parzialità.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una

persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la

relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del

motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

Con

la domanda si possono invocare i motivi di cui all’art. 56 lit. a-f CPP, segnatamente

che chi opera in seno ad un'autorità penale, a causa di rapporti di amicizia o

di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una

prevenzione nella causa (lit. f).

Per

l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP, se è invocato un motivo di ricusazione di cui

all'art. 56 lit. a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità

penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù

dell'art. 56 lit. b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria (di regola, ma cfr. sentenza TF 1B_227/2013 del

15.10.2013

consid. 4.1.) e

definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati

il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali

di primo grado.

1.2

Inoltrata l’8/10.8.2016, sia al procuratore pubblico

interessato, sia alla direzione del procedimento, sia a questa Corte, la domanda

di ricusazione è proponibile.

Dopo

l’avvenuta pronuncia (ex art. 58 cpv. 2 CPP), questa Corte (quale giurisdizione di reclamo, ex art. 62 cpv. 2

LOG) è competente a decidere nei casi di ricusazione in cui è interessato un

pubblico ministero, come in concreto è il caso del procuratore pubblico

Valentina Tuoni per l’inc. MP __________.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

RE

1,

imputato nel procedimento penale che qui interessa e, perciò, parte conformemente

agli art. 58 e 104 cpv. 1 lit. a CPP, è pacificamente legittimato a domandare la ricusazione del procuratore pubblico, nella

misura in cui fa valere un atteggiamento parziale nei suoi confronti da parte

del magistrato inquirente.

1.4

Come

detto, per l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte deve domandare la ricusazione senza

indugio non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione.

1.4.1

Dottrina

e giurisprudenza specificano che la domanda va posta nei giorni immediatamente

seguenti la conoscenza del motivo di ricusazione, pena la perenzione del

diritto stesso di ricusazione (sentenze TF 1B_213/2015 del 22.9.2015 consid.

2.1

;1B_754/2012 del 23.5.2013 consid. 3.1.; TPF BB.2015.71 del 10.9.2015 p. 2 s.;

BSK StPO I – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed.,

art. 58 CPP n. 3).

Non fissando il testo di legge un numero di giorni

preciso, per determinare la tempestività occorre valutare di volta in volta le

circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in

virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto

valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (DTF 124 I

121.

consid. 2; 119 Ia 221 consid. 5a; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58

CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3 s.; Commentario CPP

– M. MINI, art. 58 CPP n. 4).

Decisivo,

al fine del giudizio sulla tempestività della domanda di ricusazione, è il

momento in cui la parte – che deve comprovare la tempestività dell'istanza e il

momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità – ha effettivamente

conosciuto il motivo di ricusazione o con la dovuta attenzione avrebbe potuto

conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento,

ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l'imparzialità

e l'indipendenza (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).

1.4.2

In

concreto l’istante fa dipendere la tempestività della domanda di ricusazione

dal momento (il 3.8.2016) in cui ha ricevuto copia dello scritto 18.7.2016 del

procuratore pubblico con i relativi allegati (in particolare lo scritto

6.7.2016

del precedente difensore d’ufficio).

Rispetto

a questo specifico evento, l’istanza appare certamente tempestiva, avendo RE 1 prontamente

reagito.

Gli

altri episodi o argomenti invocati nella domanda di ricusazione sono per contro

relativi principalmente alla conduzione dell’istruttoria e all’esercizio (o

mancato esercizio) dei diritti della difesa e dell’imputato in quella fase. In buona

parte erano già stati sollevati nello scritto 24.6.2016 alla direzione del

procedimento presso il tribunale di primo grado.

A

giustificazione della tempestività della domanda di ricusazione rispetto anche

a questi episodi o argomenti, l’istante indica che lo scritto 18.7.2016 del

procuratore pubblico con allegato la lettera 6.7.2016 del precedente difensore

(d’ufficio) avrebbe “messo in tutta la loro vera luce una serie di

sconcertanti fatti accaduti man mano nel corso della procedura”: si

tratterebbe pertanto della goccia che ha fatto traboccare il vaso.

1.4.3

Per

un verso è innegabile che ci sia stata un’immediata reazione all’invio dello

scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico con allegato lo scritto 6.7.2016 del

precedente patrocinatore (d’ufficio).

Per

altro verso, gli altri episodi o argomenti principali addotti a fondamento della

ricusazione sono riferiti alla fase istruttoria e/o al precedente patrocinio

(d’ufficio), e soprattutto sono in sostanza già stati invocati, certamente

nello scritto 24.6.2016.

L’episodio

contingente invocato (lo scritto 18.7.2016 e i suoi allegati), per un verso, non

farebbe che confermare nell’istante quanto già prima almeno in parte invocato e

adotto con altri atti procedurali, non in una domanda di ricusazione.

L’episodio

addotto quale goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, potrebbe, per altro

verso, apparire come un improbabile appiglio per riproporre, in altra sede,

argomenti già addotti precedentemente (soprattutto avanti la direzione della

procedura presso il tribunale di primo grado) e per ottenere, in altro modo

(art. 60 cpc. 1 CPP), l’annullamento degli atti istruttori, o di parti dei

medesimi.

Nel

caso concreto il quesito della tempestività può rimanere aperto, prevalendo

comunque gli argomenti a favore della tempestività rispetto a quelli contrari.

2.

2.1.

Secondo

gli art. 6 cifra 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il

diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel

merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso

dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali secondo gli art. 12 e 13

CPP.

La

garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione

di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria

oggettività a favore o pregiudizio di una parte (sentenza TF 1B_55/2015 del 17.8.2015 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art.

56.

CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia

sottoposto a tali influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore”

(BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).

Sebbene la semplice affermazione di parzialità

basata su sentimenti soggettivi di una parte non basta a fondare un dubbio legittimo,

non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la

sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza

di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (sentenza TF 1B_55/2015

del 17.8.2015 consid. 3.3.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56

CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

Sotto

il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie

garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in

tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto

l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (sentenza

TF 1B_55/2015 del 17.8.2015 consid. 3.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato

sono oggettivamente giustificate (sentenza TF 1B_417/2014 del 20.5.2015 consid.

2.1

).

La

ricusazione riveste un carattere eccezionale (sentenza TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.2.), per non intralciare l'ordinato e ordinario

funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in

presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità

del giudice ricusando (sentenza TF 1B_405/2014

del 12.5.2015 consid. 4.3.).

2.2

I

principi ricordati valgono sostanzialmente anche nell'ipotesi di ricusazione di

un procuratore pubblico, tenuto però conto del suo specifico ruolo nella procedura

penale (sentenza TF 1B_417/2014 del 20.5.2015 consid. 2.2.; DTF 138 IV 142 consid.

2.2

).

Fino

all’abbandono del procedimento o fino alla promozione dell'accusa, il procedimento

è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che

lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1

CPP).

Durante

l'istruzione penale il pubblico ministero accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti

per il giudizio, e questo a carico ed a scarico dell'imputato (art. 6 cpv. 2

CPP), e, di seguito, ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter

chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP).

In

questo contesto, istruzione, il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità

(sentenza TF 1B_148/2015 del 24.7.2015 consid. 3.1.).

2.3

Chi

opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse

personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste,

segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o

testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive

di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato

alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o

affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;

e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo

grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato

alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri

motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una

parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

La

lit. f dell’art. 56 CPP riporta una clausola generale che disciplina la

ricusazione per motivi differenti da quelli menzionati alle lit. a-e dello

stesso (sentenza TF 1B_148/2015 del 24.7.2015 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38;

StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).

Giusta l’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno

a un’autorità penale si ricusa altresì se, “per altri motivi”,

segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte

oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenza

TF 1B_207/2015 del 15.7.2015

consid. 2.1.).

3.

3.1.

Nel presente caso, come sostenuto nella

domanda di ricusazione, l’episodio contingente e scatenante la ricusazione (lo

scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore d’ufficio allegato allo scritto 18.7.2016

del procuratore pubblico) avrebbe portato alla luce una certa intesa tra

procuratore pubblico e precedente patrocinatore (d’ufficio), qualificata di

“rapporto simbiotico”. In questa prospettiva l’istante riesamina episodi o

argomenti riferiti alla fase istruttoria, svoltisi, a suo dire, in violazione

di norme procedurali ed in spregio dei diritti della difesa e dell’imputato.

3.2

Si

deve anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza, eventuali errori nel

corso del procedimento non fondano, di principio, motivo di ricusazione: essi

possono essere censurati

nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito (decisione TF 1B_150/2016 del 19.5.2016 consid. 2.1.).

In particolare decisioni oppure atti di

procedura che nel seguito si rivelassero essere errati non costituiscono di per

sé un'apparenza oggettiva di prevenzione: soltanto errori

particolarmente gravi e ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di

magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano

che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l’apparenza

di prevenzione. Il ruolo di magistrato obbliga in effetti a determinarsi

velocemente su elementi spesso contestati e delicati. È compito dell’autorità

di ricorso constatare e correggere gli errori commessi (cfr., sul tema degli

errori nel procedimento, sentenze TF 1B_92/2016

del 26.5.2016 consid. 2.2.;1B_150/2016 del 19.5.2016 consid. 2.1.;1B_46/2016

del 29.4.2016 consid. 3.1.;

BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 56 CP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op.

cit., art. 56 CPP n. 40-42). Una

decisione sfavorevole, finanche sbagliata, non fonda quindi un sospetto di

prevenzione (sentenza TF 6B_388/2015 del

22.6.2015

consid. 1.4.).

3.3

3.3.1

Nel

presente caso, l’assunto principale (e che si vorrebbe nuovo) addotto con la

domanda di ricusazione, sarebbe, come detto, una vicinanza tra il procuratore

pubblico e il precedente difensore (d’ufficio), tale da assurgere a “rapporto

simbiotico”, ai danni dell’imputato, e in violazione del CPP.

Ciò

sarebbe emerso con evidenza e comprovato dallo scritto 6.7.2016 del precedente

patrocinatore (d’ufficio) allegato allo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico.

Ciò

permetterebbe di ricomprendere, in un’ottica diversa e nuova, errori procedurali

e violazioni probatorie già eccepiti dalla difesa di fiducia.

3.3.2

Lo

scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico, così come lo scritto 6.7.2016 (allegato)

del precedente patrocinatore (d’ufficio), sono una risposta rispetto a puntuali

censure sollevate dalla difesa di fiducia con scritto 24.6.2016, che mettevano

in discussione la modalità di citazione e di aggiornamento degli interrogatori.

Tali censure erano riferite primariamente all’operato del procuratore pubblico

e della polizia, ma indirettamente coinvolgevano e censuravano (neppure tanto velatamente)

l’operato del precedente difensore (d’ufficio).

L’aver

interpellato quest’ultimo non è certo stata, da parte del procuratore pubblico,

né una risposta adeguata, né brillante.

Non

adeguata, perché la prova del regolare svolgimento del procedimento dovrebbe

essere verificabile attraverso gli atti del procedimento, in applicazione dell’obbligo di documentazione (che s’impone alle

autorità penali, art. 76 CPP), e non

attraverso dichiarazioni del precedente patrocinatore.

L’obbligo di documentazione, in

combinazione con quello di allestire i fascicoli in maniera ordinata (cfr. art.

100.

CPP), ha una duplice funzione. Da un lato assolve compiti di tipo “mnemonico”

o di “perpetuazione”, poiché gli atti procedurali sono registrati per

poi essere utilizzati in ulteriori fasi del procedimento (procedura della

sentenza e procedura di ricorso). D’altro lato, l’obbligo di documentazione ha

una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento

si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte

(Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in: FF 2006, p. 989 ss., p. 1062).

L’interpellare il precedente

patrocinatore, in luogo di rimandare agli atti dell’incarto (ad esempio alll’AI

363a) appare pertanto come una risposta con strumenti non immediatamente

adeguati, per rispondere alle censure sollevate dalla difesa di fiducia.

Risposta

non brillante, a maggior ragione poiché l’operato del precedente patrocinatore

(d’ufficio) era contestato dal successivo difensore (di fiducia).

Detto

questo, non si tratta però di una risposta così fuori luogo, come sostenuto

dall’istante. Le censure sollevate da quest’ultimo mettevano in discussione non

solo il procuratore pubblico (e con esso la polizia), ma anche il precedente

patrocinatore (d’ufficio). L’iniziativa del procuratore pubblico è, per certi

versi, una risposta in logico rapporto con il tipo di censura sollevata

dall’istante (che, come detto, finiva per coinvolgere pesantemente il precedente

patrocinatore d’ufficio).

3.3.3

Lo

scritto di quest’ultimo, in risposta ad una sollecitazione del procuratore

pubblico, per un verso, non è tale da sanare, in quanto tale, irregolarità procedurali

eventualmente commesse: neppure però è sufficiente a comprovare, per altro

verso, e come vorrebbe l’istante, un “rapporto improprio” e di tipo

“simbiotico” del precedente patrocinatore (d’ufficio) con il procuratore pubblico.

Lo

scritto 6.7.2016 del precedente difensore (d’ufficio), preso “a sé stante”, non

permette di trarre le conclusioni pretese dall’istante.

3.3.4

Lo

scritto 6.7.2016 del precedente difensore (d’ufficio) deve essere messo in relazione

ad altri episodi o argomenti, addotti dall’istante, per verificare se in tal

modo si possano trovare eventuali appigli alla tesi dell’istante di un “rapporto

improprio”.

Si

fa anzitutto riferimento al “gesto dell’ombrello”, del precedente difensore

(d’ufficio) in occasione del confronto del 20.5.2015 (AI 207 e 214). Un simile

gesto, indipendentemente dalle spiegazioni che, interpellato, l’autore ha dipoi

fornito nell’interrogatorio 22.5.2016 (AI 215), andava non solo fatto spiegare,

ma soprattutto stigmatizzato, in particolare dal procuratore pubblico, come

comportamento del tutto fuori luogo da parte di un patrocinatore.

Si

fa inoltre riferimento all’episodio del 12.2.2015, alla surreale discussione instauratasi

circa il possibile colloquio con la moglie e le condizioni poste, in manifesta

violazione di un diritto costituzionale (art. 15 Cost.). Nel proprio intervento,

il precedente patrocinatore avrebbe dovuto chiedere di ragionare, non al suo difeso,

ma al commissario di polizia e per esso al procuratore pubblico (AI 103, p. 10

e 11).

3.3.5

Anche

messo in relazione a questi episodi, lo scritto 18.7.2016 del procuratore

pubblico e lo scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore (d’ufficio) non

consentono di concludere per un effettivo “rapporto improprio”, “simbiotico”.

3.3.6

Mancando

la prova di un “rapporto simbiotico”, non è consentito, come invece fa

l’istante, addebitare al procuratore pubblico (per chiederne la ricusazione) le

eventuali lacune o comportamenti inadeguati del precedente patrocinatore

(d’ufficio).

Neppure

è comprovata un’eventuale propensione del procuratore pubblico ricusato a

scegliere e nominare quale difensore d’ufficio il precedente patrocinatore (d’ufficio)

del qui istante. Fermo restando che da un punto di vista generale, le critiche

mosse nella domanda al sistema di nomina dei difensori d’ufficio, non sono

prive di pertinenza.

3.3.7

Ritornando

a esaminare la sola posizione del procuratore pubblico ricusato, va anzitutto

richiamata la giurisprudenza in base alla quale eventuali errori nel corso del

procedimento non fondano, di principio, motivo di ricusazione: essi possono, di

regola, essere censurati

nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito.

In

assenza di rimedi di diritto, per difetto d’impugnabilità o per mancata impugnazione

(se impugnabili), le eventuali irregolarità sono censurabili (con le possibili

conseguenze giuridiche, in caso di accettazione) anzitutto avanti al tribunale

di merito di primo grado, così come peraltro fatto dalla difesa di fiducia dell’istante

con lo scritto 24.6.2016.

Sono

invocabili in quella sede, nell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), nelle questioni

incidentali o pregiudiziali (art. 339 CPP). Sono eventualmente invocabili poi

anche in procedura d’appello (art. 398 ss. CPP).

3.3.8

Senza

voler sminuire l’importanza della fase preliminare (in considerazione della relativizzazione

del principio dell’immediatezza operato dal CPP rispetto, ad esempio, al

precedente Codice cantonale ticinese, CPP TI), le censure sollevate con lo

scritto 24.6.2016, che riguardano unicamente il procuratore pubblico, non sono

tali da giustificarne una ricusazione.

Anzitutto

le censure sollevate riguardo alle reiezioni di istanze probatorie da parte del

procuratore pubblico non sono invocabili mediante reclamo (art. 394 lit. b

CPP): non può rientrare dalla finestra della ricusazione ciò che non passa

dalla porta del reclamo. Come previsto dal CPP, le istanze probatorie sono

riproponibili presso il tribunale di primo grado, e successivamente, presso la giurisdizione

d’appello.

Inoltre,

le critiche ai comunicati stampa, oltre che tardive, non possono essere fondate

semplicemente su una mancata reazione del procuratore pubblico allo scritto

24.6

, indirizzato in primis al tribunale di primo grado.

L’episodio

della notizia di stampa del 18.8.2016 non sembrerebbe, a prima vista, essere

riconducibile al procuratore pubblico, per il fatto che la frase in grassetto e

virgolettata è stata tolta dal sito: ciò che fa piuttosto ritenere che vi sia

stata una forzatura giornalistica.

Infine,

occorre ricordare come la posizione del procuratore pubblico cambi, dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa.

Come

visto, la sollecitazione del precedente patrocinatore (d’ufficio) per rispondere

alle obiezioni contenute nello scritto 24.6.2016, pur non essedo adeguata e

brillante, non è però illogica, ed interviene dopo l’emanazione dell’atto

d’accusa, quando la posizione del procuratore pubblico è già cambiata,

divenendo egli stesso parte a pieno titolo (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP).

È

un agire anche in parte indotto dall’istante, che, contrariamente a quanto sostiene

nella domanda di ricusazione, aveva criticato in modo sostanziale l’operato del

precedente patrocinatore (d’ufficio).

Come

detto in precedenza, tale iniziativa non comprova (come invece vorrebbe

l’istante), l’esistenza di un “rapporto simbiotico”.

3.3.9

Per

questo motivo, i rimproveri sollevati rispetto al precedente patrocinatore

(d’ufficio), e che riguardano solo quest’ultimo, non possono essere ascritti direttamente

al procuratore pubblico per una sua ricusazione.

Ciò

vale in particolare per le reazioni del precedente patrocinatore (d’ufficio) rispetto

all’istanza di sua revoca, per l’episodio (invero inammissibile) accaduto nel corso

del confronto 20.5.2015, per l’ipotetica violazione del segreto d’ufficio in

relazione allo scritto 6.7.2016, per l’eventuale mancata o insufficiente partecipazione

agli interrogatori.

3.3.10

Certo

è che una precisa percezione delle proprie rispettive posizioni delle parti

processuali, nelle diverse fasi del procedimento, così come una precisa delimitazione

e rispetto dei differenti ruoli processuali, sono importanti premesse non solo

per la ricerca della verità materiale ai sensi dell’art. 6 CPP, ma anche per evitare

d’ingenerare anche solo le sembianze, o il dubbio, di possibili parzialità.

4.

La

domanda di ricusazione è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a

carico dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. La domanda di

ricusazione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 450.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a

carico di RE 1,.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

-

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente Il cancelliere