60.2016.237
Reclamo contro il dispositivo di un decreto di abbandono che nega indennizzi e riparazione per torto morale. ricevibilità
11 novembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.237
Lugano
11 novembre 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 12/16.8.2016 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il dispositivo n. 3. del decreto d’abbandono 25.7.2016
emanato dal procuratore pubblico Francesca Lanz a suo favore nel contesto del
procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di appropriazione
indebita (ABB __________);
richiamato lo scritto 19.8.2016 del magistrato
inquirente, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare, postulando la conferma del decreto di abbandono;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. La
società __________, filiale di __________, ha denunciato RE 1 per titolo di
appropriazione indebita, in relazione alla mancata restituzione del veicolo,
marca __________, con targhe di controllo __________, noleggiato in data
23.5.2015 (AI 1).
Da qui il procedimento penale di cui
all’inc. MP __________.
b. Con
decreto 25.7.2016 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento a
carico dell’imputato, non essendo emerso dall’istruttoria un coinvolgimento
dello stesso (ABB __________).
Nella medesima decisione, il procuratore
pubblico ha respinto le pretese di indennizzo di RE 1, ritenuto che la nota
inviata dal suo legale non sarebbe dettagliata, ed in ogni caso apparirebbe manifestamente
sproporzionata per rispetto ai fatti, alle accuse ed agli atti disposti. Non si
tratterebbe poi di un caso di difesa obbligatoria, essendo una fattispecie non
complessa.
Il magistrato inquirente ha altresì respinto
la richiesta di torto morale avanzata in quanto il verbale di interrogatorio a
cui ha partecipato RE 1 sarebbe stato un atto dovuto, imprescindibile e proporzionato
alla fattispecie.
c. Con
gravame 12/16.8.2016 RE 1 impugna il dispositivo n. 3 del suddetto decreto di
abbandono chiedendone l’annullamento.
Il reclamante contesta la conclusione
alla quale è giunto il magistrato inquirente, affermando che il diritto alla
difesa sarebbe un’espressione diretta del precetto contenuto nell’art. 24
Costituzione __________. Tale norma farebbe della difesa “un diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e, si inquadra nella
previsione della difesa tecnica come componente indefettibile per tutti gli
atti giudiziari che si svolgono, ivi comprese le richieste di cui agli artt.
724 e ss c.p.p., provenienti da altri Stati” (reclamo 12/16.8.2016, p 2).
Ritiene che l’interrogatorio per
rogatoria internazionale, può avere luogo solo alla presenza dell’avvocato
d’ufficio o di fiducia, ed i difensori devono essere posti in grado di
esercitare le facoltà loro consentite dalla legge __________.
Sostiene inoltre che la difesa garantita
nella fattispecie concreta sia stata complessa, in quanto il caso avrebbe
richiesto un attento e dettagliato esame degli atti del procedimento.
L’importo esposto nella fattura non può
del resto ritenersi esoso: il Decreto Ministeriale 10.3.2014 (Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge 31.12.2012 n.
247), all’art. 12 fisserebbe i parametri generali per la determinazione dei
compensi.
Al proposito, il respingimento della
citata fattura per esosità, non si giustifica, avendo rispettato i parametri di
cui sopra.
Il reclamante contesta poi la mancata
riparazione del torto morale, sostenendo che, a seguito dell’iscrizione del
procedimento a suo carico, avrebbe subìto conseguenze morali e sociali, motivo
per cui anche tale richiesta appare giustificata.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà,
se necessario, in seguito.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine
di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l’art. 319
CPP, atto impugnabile in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
Il gravame, presentato il 12/16.8.2016 contro il
decreto di abbandono 25.7.2016 del procuratore pubblico, è tempestivo e
proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M.
HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK
StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10).
RE
1, imputato nei cui confronti è stato decretato l’abbandono del procedimento
penale, è legittimato a reclamare in
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica del dispositivo n. 3. del
decreto che non gli ha accordato indennizzi, né riparazioni del torto morale
(BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).
3.
In
merito alla ricevibilità del gravame sotto il profilo della forma e della motivazione
occorre osservare quanto segue.
3.1
In
applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami contro decisioni comunicate per
scritto oppure oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci
giorni presso la giurisdizione di reclamo. Per tale esigenza di motivazione
occorre far riferimento alla norma generale dell’art. 385 cpv. 1 CPP, che
richiede al reclamante di indicare con precisione nel gravame i punti della decisione
che intende impugnare (lit. a), i motivi a sostegno di una diversa decisione [che
devono essere sostanziati sotto il profilo dei fatti e del diritto (lit. b)] ed
i mezzi di prova invocati (lit. c).
3.2
L’art. 385 cpv. 2 CPP stabilisce che, se
un atto di ricorso non soddisfa i requisiti posti dal cpv. 1 della medesima
norma, la giurisdizione di ricorso (in casu, di reclamo) lo rinvia al mittente
perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio; se, decorso tale
termine il ricorso non soddisfa ancora tali esigenze, l’autorità non entra in
materia. Tale norma non permette di rimediare ad un difetto di motivazione, ma
intende unicamente proteggere il reclamante da un formalismo eccessivo - una
delle forme di diniego di giustizia formale, escluso dall’art. 29 cpv. 1 Cost.
(Commentario CPP - M. MINI, art. 385 CPP n. 3) - da parte dell’autorità, quando
l’irregolarità è immediatamente riconoscibile [Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1211 (in
seguito: Messaggio); decisione TF 6B_363/2014 del 7.1.2015, consid. 2.1.).
3.3
I rimedi di diritto rivolti alle
autorità devono soddisfare determinate esigenze (decisione TF 6B_363/2014 del
7.1
, consid. 2.1.): in particolare deve emergere per quali ragioni il richiedente
impugna una decisione e in quale misura la stessa debba essere modificata o
annullata. Non si realizza quindi né una violazione del diritto di essere
sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale
esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (cfr. DTF
134.
II 244 consid. 2.4.2.).
L’assegnazione di un termine suppletorio
mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono
sopravvenire all’atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza
della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito
o a completare un allegato di per sé correttamente presentato da un avvocato,
cognito del diritto.
3.4
Quanto surriferito esclude l’emendamento
in caso d’invio consapevole di un reclamo carente (di un requisito essenziale)
da parte di un giurista. In tal caso, speculare sulla concessione di un termine
supplementare assurgerebbe ad abuso di diritto, consentendo surrettiziamente un
prolungamento dei termini di reclamo legali (BSK StPO – M. ZIEGLER, op. cit., art.
385.
CPP n. 3). Tale limitazione
richiede dunque di ponderare, nell’esame
del caso concreto, da una parte il divieto di eccesso di formalismo, dall’altra
parte il divieto di abuso di diritto.
3.5
Nel caso concreto, il gravame presentato
da RE 1, assistito da un legale, è carente per quanto concerne la motivazione.
In merito alla possibilità di emendamento, si ritiene inoltre che nella
fattispecie, non sono addotte (e nemmeno realizzate), le condizioni che
consentirebbero di concedere eccezionalmente un termine supplementare ad un
giurista.
Si osserva invero che, dopo aver ripreso
i fatti relativi al procedimento penale di cui al decreto di abbandono
avversato, il reclamante si limita a contestare la conclusione del magistrato inquirente
adducendo (unicamente) principi relativi al diritto della difesa basati
sull’ordinamento giuridico __________, ciò che non può essere ritenuto – con
ogni evidenza – sufficiente.
Ora,
anche se questa Corte, ai sensi dell’art. 391 CPP, esamina liberamente il fatto
ed il diritto, il reclamante non può però essere dispensato dall’obbligo di
compiutamente illustrare i motivi a fondamento della sua tesi.
In
siffatte circostanze, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.
4.
A
prescindere dall’irricevibilità, il gravame è peraltro da respingere anche nel
merito.
4.1
In
applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente
assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato,
l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
Ai
sensi dell’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità penale deve pronunciarsi d’ufficio sulle
pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF
6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; BSK
StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31). Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle
(art. 429 cpv. 2 CPP).
4.2
La pretesa d’indennizzo alla quale ha
diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità
delle autorità penali (decisione TF 6B_566/2015 del 18.11.2015 consid. 2.4.3.;
BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato è chiamato a rispondere della totalità del danno (spese di patrocinio,
danno economico e torto morale) cagionato all’imputato.
Il
suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità
civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale
abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a
procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.).
4.3
Come
sopra esposto, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto in
parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono
ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali.
4.3.1
L’indennità in questione copre in
particolar modo gli onorari dell’avvocato, a condizione che il ricorso a
quest’ultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali.
Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio di
un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il
profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza
l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, p. 1231).
4.3.2
La corresponsione di un’indennità per
spese di difesa secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitata ai casi di
difesa obbligatoria ex art. 130 CPP.
L’indennità può essere accordata anche
nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appare ragionevole. Nell’ambito di
tale valutazione occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione e
della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del
procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale
dell’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n.
14).
4.4
Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1
lit. c CPP, l’imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale
per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in
caso di privazione della libertà. Il versamento di un’indennità a questo titolo
presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai
sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO.
La fissazione della riparazione
morale costituisce una decisione secondo l’equità, fondata di principio
sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso.
Essa deve essere fissata in
funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte
le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e
psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione
familiare e professionale.
La gravità oggettiva della lesione della
personalità deve essere percepita dall’imputato prosciolto come una sofferenza
morale (DTF 128 IV 53); è peraltro quest’ultimo che deve dimostrare che la
lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).
5.
5.1.
Ora, nella fattispecie in esame, questa
Corte non può che confermare la motivazione addotta dal procuratore pubblico
nel decreto di abbandono impugnato.
5.2
Sia la “fattura pro forma”
29.4.2016
inviata al magistrato competente (cfr. AI 8), che la “liquidazione
giudiziale compenso avvocati in ambito Penale” allegata al gravame in
questione, non sono dettagliate. Dai citati documenti, non solo non risulta la
tariffa oraria applicata, ma neppure - precisamente - i singoli atti eseguiti
dal legale.
Non si comprende infatti a cosa si
riferiscano le varie fasi indicate nel documento allegato al reclamo,
segnatamente “Fase di studio della controversia” per Euro 810.-, ”Fase
introduttiva del giudizio” per Euro 720.-, ”Fase istruttoria e/o dibattimentale”
per Euro 990.-, ”Fase decisionale” per Euro 1’350.-, per un totale di
Euro 3'870.- relativo a “Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3”.
Oltre al suddetto “compenso tabellare
(...)”, vengono indicate “Spese generali (15% sul compenso totale)”
per Euro 580.50, “Cassa Avvocati (4%)” per Euro 178.02, nonché l’IVA,
per un totale complessivo di Euro 5.646.79.
Come sopra menzionato, tutte le poste
indicate non sono specificate e messe in relazione con uno specificato atto, di
modo che risultano essere non provate.
5.3
Inoltre, anche a voler prescindere dal
mancato dettaglio della suddetta fattura, dagli atti risulta che – come
effettivamente sostenuto dal procuratore pubblico – non si è trattato di un
caso complesso, che comportava dunque un grande impegno (in termini di tempo e
studio della fattispecie): di modo che il ricorso ad un avvocato non appare
ragionevole.
Dalle tavole processuali si evince infatti
che l’unico verbale di interrogatorio di RE 1, avvenuto il 10.11.2015, ha avuto
una durata di 30 minuti (dalle ore 10:00 alle ore 10:30, cfr. in AI 5), nei
quali l’imputato si è - sostanzialmente - professato innocente, dichiarandosi
(subito) in grado di provare che nella data del noleggio dell’autovettura in
questione non si trovava a __________ in quanto era a bordo di una nave da
crociera nel __________, precisando - altresì - di essere stato (altre volte)
vittima di un furto di identità. A riprova di quanto dichiarato, lo stesso ha
prodotto il relativo contratto di viaggio per il periodo in questione.
Alla luce di ciò, appaiono ancor meno
giustificate le pretese esposte nella fattura di cui sopra, considerato inoltre
che come risulta dal suddetto verbale d’interrogatorio, il legale di RE 1 non è
neppure intervenuto, non avendo nulla da eccepire.
5.4
Medesimo discorso va fatto per la
richiesta di riparazione del torto morale. Infatti, oltre a condividere
l’asserzione del procuratore pubblico secondo cui non si può ritenere che RE 1
abbia subìto lesioni particolarmente gravi a causa del suddetto procedimento
penale, avendo partecipato ad un unico interrogatorio, peraltro assistito dal
suo legale di fiducia, questa Corte non può che osservare che anche per tale
ipotizzato danno non sono state apportate prove oggettive a suo sostegno.
Il reclamante si limita infatti ad
asserire, peraltro in maniera vaga ed astratta, di aver - tra l’altro - “patito
stati ansiosi, rilevati dal medico curante (...), che ne hanno turbato
profondamente la serenità personale, familiare, lavorativa” (reclamo
12/16.8.2016, p. 3), senza tuttavia allegare un certificato medico attestante
quanto asserito.
6.
In
siffatte circostanze il gravame è da dichiarare irricevibile. Il decreto di
abbandono 25.7.2016 (ABB __________), emanato dal procuratore pubblico
Francesca Lanz è dunque meritevole di tutela. Tassa di giustizia e spese sono
poste a carico del reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss.
e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Gli
atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi
l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
-
-
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera