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Decisione

60.2016.237

Reclamo contro il dispositivo di un decreto di abbandono che nega indennizzi e riparazione per torto morale. ricevibilità

11 novembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. La

società __________, filiale di __________, ha denunciato RE 1 per titolo di

appropriazione indebita, in relazione alla mancata restituzione del veicolo,

marca __________, con targhe di controllo __________, noleggiato in data

23.5.2015 (AI 1).

Da qui il procedimento penale di cui

all’inc. MP __________.

b. Con

decreto 25.7.2016 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento a

carico dell’imputato, non essendo emerso dall’istruttoria un coinvolgimento

dello stesso (ABB __________).

Nella medesima decisione, il procuratore

pubblico ha respinto le pretese di indennizzo di RE 1, ritenuto che la nota

inviata dal suo legale non sarebbe dettagliata, ed in ogni caso apparirebbe manifestamente

sproporzionata per rispetto ai fatti, alle accuse ed agli atti disposti. Non si

tratterebbe poi di un caso di difesa obbligatoria, essendo una fattispecie non

complessa.

Il magistrato inquirente ha altresì respinto

la richiesta di torto morale avanzata in quanto il verbale di interrogatorio a

cui ha partecipato RE 1 sarebbe stato un atto dovuto, imprescindibile e proporzionato

alla fattispecie.

c. Con

gravame 12/16.8.2016 RE 1 impugna il dispositivo n. 3 del suddetto decreto di

abbandono chiedendone l’annullamento.

Il reclamante contesta la conclusione

alla quale è giunto il magistrato inquirente, affermando che il diritto alla

difesa sarebbe un’espressione diretta del precetto contenuto nell’art. 24

Costituzione __________. Tale norma farebbe della difesa “un diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e, si inquadra nella

previsione della difesa tecnica come componente indefettibile per tutti gli

atti giudiziari che si svolgono, ivi comprese le richieste di cui agli artt.

724 e ss c.p.p., provenienti da altri Stati” (reclamo 12/16.8.2016, p 2).

Ritiene che l’interrogatorio per

rogatoria internazionale, può avere luogo solo alla presenza dell’avvocato

d’ufficio o di fiducia, ed i difensori devono essere posti in grado di

esercitare le facoltà loro consentite dalla legge __________.

Sostiene inoltre che la difesa garantita

nella fattispecie concreta sia stata complessa, in quanto il caso avrebbe

richiesto un attento e dettagliato esame degli atti del procedimento.

L’importo esposto nella fattura non può

del resto ritenersi esoso: il Decreto Ministeriale 10.3.2014 (Regolamento

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la

professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge 31.12.2012 n.

247), all’art. 12 fisserebbe i parametri generali per la determinazione dei

compensi.

Al proposito, il respingimento della

citata fattura per esosità, non si giustifica, avendo rispettato i parametri di

cui sopra.

Il reclamante contesta poi la mancata

riparazione del torto morale, sostenendo che, a seguito dell’iscrizione del

procedimento a suo carico, avrebbe subìto conseguenze morali e sociali, motivo

per cui anche tale richiesta appare giustificata.

Delle ulteriori argomentazioni si dirà,

se necessario, in seguito.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine

di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l’art. 319

CPP, atto impugnabile in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il gravame, presentato il 12/16.8.2016 contro il

decreto di abbandono 25.7.2016 del procuratore pubblico, è tempestivo e

proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M.

HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK

StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10).

RE

1, imputato nei cui confronti è stato decretato l’abbandono del procedimento

penale, è legittimato a reclamare in

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica del dispositivo n. 3. del

decreto che non gli ha accordato indennizzi, né riparazioni del torto morale

(BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).

3.

In

merito alla ricevibilità del gravame sotto il profilo della forma e della motivazione

occorre osservare quanto segue.

3.1

In

applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami contro decisioni comunicate per

scritto oppure oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci

giorni presso la giurisdizione di reclamo. Per tale esigenza di motivazione

occorre far riferimento alla norma generale dell’art. 385 cpv. 1 CPP, che

richiede al reclamante di indicare con precisione nel gravame i punti della decisione

che intende impugnare (lit. a), i motivi a sostegno di una diversa decisione [che

devono essere sostanziati sotto il profilo dei fatti e del diritto (lit. b)] ed

i mezzi di prova invocati (lit. c).

3.2

L’art. 385 cpv. 2 CPP stabilisce che, se

un atto di ricorso non soddisfa i requisiti posti dal cpv. 1 della medesima

norma, la giurisdizione di ricorso (in casu, di reclamo) lo rinvia al mittente

perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio; se, decorso tale

termine il ricorso non soddisfa ancora tali esigenze, l’autorità non entra in

materia. Tale norma non permette di rimediare ad un difetto di motivazione, ma

intende unicamente proteggere il reclamante da un formalismo eccessivo - una

delle forme di diniego di giustizia formale, escluso dall’art. 29 cpv. 1 Cost.

(Commentario CPP - M. MINI, art. 385 CPP n. 3) - da parte dell’autorità, quando

l’irregolarità è immediatamente riconoscibile [Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1211 (in

seguito: Messaggio); decisione TF 6B_363/2014 del 7.1.2015, consid. 2.1.).

3.3

I rimedi di diritto rivolti alle

autorità devono soddisfare determinate esigenze (decisione TF 6B_363/2014 del

7.1

, consid. 2.1.): in particolare deve emergere per quali ragioni il richiedente

impugna una decisione e in quale misura la stessa debba essere modificata o

annullata. Non si realizza quindi né una violazione del diritto di essere

sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale

esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (cfr. DTF

134.

II 244 consid. 2.4.2.).

L’assegnazione di un termine suppletorio

mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono

sopravvenire all’atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza

della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito

o a completare un allegato di per sé correttamente presentato da un avvocato,

cognito del diritto.

3.4

Quanto surriferito esclude l’emendamento

in caso d’invio consapevole di un reclamo carente (di un requisito essenziale)

da parte di un giurista. In tal caso, speculare sulla concessione di un termine

supplementare assurgerebbe ad abuso di diritto, consentendo surrettiziamente un

prolungamento dei termini di reclamo legali (BSK StPO – M. ZIEGLER, op. cit., art.

385.

CPP n. 3). Tale limitazione

richiede dunque di ponderare, nell’esame

del caso concreto, da una parte il divieto di eccesso di formalismo, dall’altra

parte il divieto di abuso di diritto.

3.5

Nel caso concreto, il gravame presentato

da RE 1, assistito da un legale, è carente per quanto concerne la motivazione.

In merito alla possibilità di emendamento, si ritiene inoltre che nella

fattispecie, non sono addotte (e nemmeno realizzate), le condizioni che

consentirebbero di concedere eccezionalmente un termine supplementare ad un

giurista.

Si osserva invero che, dopo aver ripreso

i fatti relativi al procedimento penale di cui al decreto di abbandono

avversato, il reclamante si limita a contestare la conclusione del magistrato inquirente

adducendo (unicamente) principi relativi al diritto della difesa basati

sull’ordinamento giuridico __________, ciò che non può essere ritenuto – con

ogni evidenza – sufficiente.

Ora,

anche se questa Corte, ai sensi dell’art. 391 CPP, esamina liberamente il fatto

ed il diritto, il reclamante non può però essere dispensato dall’obbligo di

compiutamente illustrare i motivi a fondamento della sua tesi.

In

siffatte circostanze, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.

4.

A

prescindere dall’irricevibilità, il gravame è peraltro da respingere anche nel

merito.

4.1

In

applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente

assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato,

l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

Ai

sensi dell’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità penale deve pronunciarsi d’ufficio sulle

pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF

6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; BSK

StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31). Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle

(art. 429 cpv. 2 CPP).

4.2

La pretesa d’indennizzo alla quale ha

diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità

delle autorità penali (decisione TF 6B_566/2015 del 18.11.2015 consid. 2.4.3.;

BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato è chiamato a rispondere della totalità del danno (spese di patrocinio,

danno economico e torto morale) cagionato all’imputato.

Il

suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità

civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale

abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a

procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.).

4.3

Come

sopra esposto, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto in

parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono

ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti procedurali.

4.3.1

L’indennità in questione copre in

particolar modo gli onorari dell’avvocato, a condizione che il ricorso a

quest’ultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali.

Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio di

un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il

profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza

l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, p. 1231).

4.3.2

La corresponsione di un’indennità per

spese di difesa secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitata ai casi di

difesa obbligatoria ex art. 130 CPP.

L’indennità può essere accordata anche

nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appare ragionevole. Nell’ambito di

tale valutazione occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione e

della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del

procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale

dell’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n.

14).

4.4

Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1

lit. c CPP, l’imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale

per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in

caso di privazione della libertà. Il versamento di un’indennità a questo titolo

presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai

sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO.

La fissazione della riparazione

morale costituisce una decisione secondo l’equità, fondata di principio

sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso.

Essa deve essere fissata in

funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte

le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e

psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione

familiare e professionale.

La gravità oggettiva della lesione della

personalità deve essere percepita dall’imputato prosciolto come una sofferenza

morale (DTF 128 IV 53); è peraltro quest’ultimo che deve dimostrare che la

lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).

5.

5.1.

Ora, nella fattispecie in esame, questa

Corte non può che confermare la motivazione addotta dal procuratore pubblico

nel decreto di abbandono impugnato.

5.2

Sia la “fattura pro forma”

29.4.2016

inviata al magistrato competente (cfr. AI 8), che la “liquidazione

giudiziale compenso avvocati in ambito Penale” allegata al gravame in

questione, non sono dettagliate. Dai citati documenti, non solo non risulta la

tariffa oraria applicata, ma neppure - precisamente - i singoli atti eseguiti

dal legale.

Non si comprende infatti a cosa si

riferiscano le varie fasi indicate nel documento allegato al reclamo,

segnatamente “Fase di studio della controversia” per Euro 810.-, ”Fase

introduttiva del giudizio” per Euro 720.-, ”Fase istruttoria e/o dibattimentale”

per Euro 990.-, ”Fase decisionale” per Euro 1’350.-, per un totale di

Euro 3'870.- relativo a “Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3”.

Oltre al suddetto “compenso tabellare

(...)”, vengono indicate “Spese generali (15% sul compenso totale)”

per Euro 580.50, “Cassa Avvocati (4%)” per Euro 178.02, nonché l’IVA,

per un totale complessivo di Euro 5.646.79.

Come sopra menzionato, tutte le poste

indicate non sono specificate e messe in relazione con uno specificato atto, di

modo che risultano essere non provate.

5.3

Inoltre, anche a voler prescindere dal

mancato dettaglio della suddetta fattura, dagli atti risulta che – come

effettivamente sostenuto dal procuratore pubblico – non si è trattato di un

caso complesso, che comportava dunque un grande impegno (in termini di tempo e

studio della fattispecie): di modo che il ricorso ad un avvocato non appare

ragionevole.

Dalle tavole processuali si evince infatti

che l’unico verbale di interrogatorio di RE 1, avvenuto il 10.11.2015, ha avuto

una durata di 30 minuti (dalle ore 10:00 alle ore 10:30, cfr. in AI 5), nei

quali l’imputato si è - sostanzialmente - professato innocente, dichiarandosi

(subito) in grado di provare che nella data del noleggio dell’autovettura in

questione non si trovava a __________ in quanto era a bordo di una nave da

crociera nel __________, precisando - altresì - di essere stato (altre volte)

vittima di un furto di identità. A riprova di quanto dichiarato, lo stesso ha

prodotto il relativo contratto di viaggio per il periodo in questione.

Alla luce di ciò, appaiono ancor meno

giustificate le pretese esposte nella fattura di cui sopra, considerato inoltre

che come risulta dal suddetto verbale d’interrogatorio, il legale di RE 1 non è

neppure intervenuto, non avendo nulla da eccepire.

5.4

Medesimo discorso va fatto per la

richiesta di riparazione del torto morale. Infatti, oltre a condividere

l’asserzione del procuratore pubblico secondo cui non si può ritenere che RE 1

abbia subìto lesioni particolarmente gravi a causa del suddetto procedimento

penale, avendo partecipato ad un unico interrogatorio, peraltro assistito dal

suo legale di fiducia, questa Corte non può che osservare che anche per tale

ipotizzato danno non sono state apportate prove oggettive a suo sostegno.

Il reclamante si limita infatti ad

asserire, peraltro in maniera vaga ed astratta, di aver - tra l’altro - “patito

stati ansiosi, rilevati dal medico curante (...), che ne hanno turbato

profondamente la serenità personale, familiare, lavorativa” (reclamo

12/16.8.2016, p. 3), senza tuttavia allegare un certificato medico attestante

quanto asserito.

6.

In

siffatte circostanze il gravame è da dichiarare irricevibile. Il decreto di

abbandono 25.7.2016 (ABB __________), emanato dal procuratore pubblico

Francesca Lanz è dunque meritevole di tutela. Tassa di giustizia e spese sono

poste a carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss.

e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

Gli

atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure,

all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi

l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

-

-

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera