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Decisione

60.2016.239

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 settembre 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto d’accusa 17.10.2011 (passato in giudicato il 17.11.2011) il Ministero

pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di guida in stato di inattitudine e di

infrazione alle norme della circolazione (per fatti risalenti al 28.08.2011) e

ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 105 aliquote giornaliere da

CHF 110.-- ciascuna (corrispondenti a complessivi CHF 11'550.--), sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni nonché la condanna alla

multa di CHF 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni.

Il

magistrato ha inoltre revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna (per

complessivi CHF 8'250.--) decretata nei suoi confronti il 16.08.2010, pure con

l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita

con una pena detentiva di 75 giorni (DAC __________).

b. Con

decreto d’accusa 8.10.2012 (passato in giudicato l’8.11.2012) il Ministero

pubblico ha nuovamente proposto la condanna di RE 1 − a valere quale pena

unica ex art. 46 cpv, 1 seconda frase CP − alla pena pecuniaria ferma di

120 aliquote giornaliere da CHF 110.-- (corrispondenti a complessivi CHF

13'200.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di 120 giorni. Ciò avendolo

riconosciuto colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione e di circolazione

con veicolo in stato difettoso, per fatti risalenti al 6.07.2012 (DAC __________).

c. Con

scritti del 22.11.2011 e rispettivamente del 13.11.2012 l’Ufficio dell’incasso

e delle pene alternative (UIPA) ha conteggiato al qui reclamante gli importi da

lui dovuti a seguito delle condanne dei surriferiti decreti d’accusa,

segnalando che giusta l’art. 36 CP, se la pena pecuniaria rimasta impagata non

può essere riscossa in via esecutiva, la stessa viene sostituita da una pena

detentiva.

d. La

susseguente procedura esecutiva aperta sulla base dei decreti d’accusa del 17.10.2011

(DAC __________) risp. dell’8.10.2012 (DAC __________) per l’incasso della

multa di CHF 1'000.-- e delle pene pecuniarie di CHF 8'250.--, dedotti CHF

7'266.50 di acconti versati (per un saldo di CHF 1'983.50), risp. di CHF 13’200.--,

oltre tasse e spese, è rimasta infruttuosa ed è sfociata il 17.12.2013 con

l’emissione di due attestati di carenza di beni di CHF 2'612.-- risp. di CHF

13'725.50 (allegati 1 e 2, inc. GPC __________)

e. L’UIPA,

in applicazione dell’art. 36 CP, con scritti del 15.01.2014 ha quindi chiesto

all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi l’emanazione e

l’esecuzione delle corrispondenti pene detentive sostitutive (allegati 1 e 2,

inc. GPC __________).

f. Con

lettera raccomandata dell’11.07.2016 inviata a RE 1 l’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, richiamate le sanzioni pecuniarie rimaste impagate di

cui ai sopraccitati decreti d’accusa e dedotti CHF 7'266.50 di acconti versati,

ha determinato una pena detentiva di totali 138 giorni da espiare per le pene

pecuniarie residue di complessivi CHF 15'183.50. Ha quindi invitato il qui

reclamante a prendere contatto con lo scrivente Ufficio entro e non oltre il

5.08.2016 al fine di concordare tempi e modalità di espiazione così come

eventualmente verificare l’esistenza dei presupposti per l’espiazione della

pena mediante sorveglianza elettronica. Inoltre gli ha ricordato la facoltà di

provvedere in ogni momento al pagamento (mediante allegata polizza di

versamento) dello scoperto, onde evitare la pena detentiva sostitutiva. Infine

detto Ufficio ha segnalato a RE 1 che in assenza di una sua presa di posizione,

sarebbe stato convocato d’ufficio presso il penitenziario La Stampa di Lugano,

o se del caso, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un ordine di arresto

(allegato 7, inc. GPC __________).

g. Rimasto

inevaso l’invito del suddetto scritto 11.07.2016 il giudice dei provvedimenti

coercitivi con decisione 9.08.2016 ha ordinato il collocamento di RE 1 in

sezione aperta e gli ha fissato al 6.09.2016 il giorno in cui presentarsi al Settore

d’immatricolazione del Carcere giudiziario La Farera per l’inizio

dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva.

Il

giudice, riassunti i fatti, richiamati i decreti d’accusa a carico del qui

reclamante nonché lo scritto dell’11.07.2016, constatata l’infruttuosità delle

procedure d’incasso e ribadito l’importo complessivo di CHF 15'183.50 delle

pene pecuniarie residue, ha ripreso il calcolo circa la commutazione delle

stesse in totali 138 giorni di pena detentiva da espiare, evidenziando la

possibilità per RE 1 di provvedere in ogni momento al pagamento parziale o

integrale delle pene pecuniarie al fine di essere posto in libertà risp. di

diminuire il periodo di detenzione, ritenuto che 1 giorno di carcere corrisponde

a CHF 110.--.

Il magistrato ha quindi stabilito i seguenti termini d’esecuzione,

ritenuto il 6.09.2016 quale inizio dell’espiazione:

1/3 22.10.2016

1/2 14.11.2016

2/3 07.12.2016

Fine

pena 22.01.2017.

h. Con

lettera 12.08.2016 RE 1 insorge contro la decisione 9.08.2016 del giudice dei

provvedimenti coercitivi.

Egli

postula in particolare “la possibilità di pagare ratealmente l’importo

scoperto”, osservando che, dopo aver esaurito le indennità di

disoccupazione egli si trova attualmente in assistenza, così da non essere più

stato in grado di versare “quel poco mensile”.

Rileva

di essere ora ben intenzionato a ricominciare una vita normale e di voler intraprendere

una non meglio precisata attività da indipendente “per togliermi da questa

situazione di indigenza e per poter far fronte ai debiti” così da poter “ricominciare

a pagare a rate mensili anche questo scoperto”.

Postula

infine “di accordare l’effetto sospensivo e di chiedere all’Ufficio del giudice

dei provvedimenti coercitivi di rivedere la decisione citata sopra”.

i. Con

osservazioni 18/19.08.2016 il procuratore pubblico chiede la reiezione del

gravame, ritenendo perfettamente legittima e giuridicamente inattaccabile la decisione

impugnata, di cui condivide le argomentazioni.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, per parte sua, si riconferma

integralmente nella propria decisione 9.08.2016.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10

cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena

− funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice

dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la

competenza, fra l'altro, di decidere il collocamento iniziale del condannato ex

art. 76 CP.

Nella

decisione 9.08.2016, qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi,

come si vedrà nei considerandi che seguono, conformemente all’art. 36 cpv. 1 CP

è intervenuto quale autorità d’esecuzione di una pena pecuniaria rimasta

impagata dopo una procedura d’esecuzione forzata. Egli dunque, in veste di

giudice dell’applicazione della pena, in forza dell’art. 76 CP, è stato

chiamato a statuire giusta l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM sul collocamento

iniziale del qui reclamante, stabilendo i termini d’esecuzione della pena

detentiva sostitutiva (determinata sulla

base delle pene pecuniarie di cui ai decreti d’accusa pronunciati dal Ministero

pubblico e dedotti gli acconti versati e conteggiati dall’UIPA, tenendo conto

del tasso di commutazione stabilito dall’art. 36 cpv. 1 2a. frase CP) e ordinando

al condannato di presentarsi in carcere per l’inizio dell’esecuzione della

stessa.

Contro

tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il gravame inoltrato il 12/17.08.2016, contro la decisione 9.08.2016 del

giudice dei provvedimenti coercitivi notificata al qui reclamante lo stesso

giorno, è tempestivo.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Accertato

che il reclamo è tempestivo come pure rispettoso delle esigenze di forma, di

motivazione e di legittimazione, occorre ancora verificare se le censure sollevate

dal reclamante sono ricevibili davanti a questa Corte.

2.

2.1.

RE

1.

postula in primo luogo “la

possibilità di pagare ratealmente l’importo scoperto” (reclamo

12/17.08.2016).

2.2

In

materia di esazione della pena pecuniaria e della multa l’art. 35 CP (applicabile

per analogia anche all’esazione della multa per il rinvio di cui all’art. 106

cpv. 5 CP) stabilisce che l’autorità d’esecuzione fissa al condannato un

termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Essa può ordinare il pagamento

rateale e, a richiesta, prorogare i termini (cpv. 1). Se il condannato non paga

la pena pecuniaria nei termini fissati l’autorità d’esecuzione ordina

l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace (cpv. 3).

Il

Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.03.2007

(REPM) − emanato sulla base dell’art. 2 LEPM − prevede

all’art. 5 che la Divisione è, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle

misure, “l’autorità competente” o “l’autorità di esecuzione” a norma del

diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del regolamento.

L’art.

12.

cpv. 1 REPM precisa inoltre che, in relazione alla procedura d’incasso, la

Divisione può ordinare al condannato il pagamento rateale della pena pecuniaria

o di una multa (art. 35 cpv. 1 e 106 cpv. 5 CP), in funzione del numero delle

aliquote e dell’ammontare della pena. Il termine massimo per il pagamento è di

dodici mesi.

Nel

nostro cantone l’autorità preposta in particolare per la procedura d’incasso

delle pene pecuniarie e delle multe prevista all’art. 35 CP è l’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative (UIPA).

Giusta

l’art. 36 cpv. 1 CP se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima

non può essere riscossa in via esecutiva, la pena pecuniaria è sostituita da

una pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento

a posteriori della pena pecuniaria.

L’esecuzione

di una pena pecuniaria (“Geldstrafenvollzug”) consta infatti di 4 fasi:

la prima concerne il versamento volontario della pena pecuniaria, eventualmente

con la possibilità di ottenere delle facilitazioni di pagamento, la seconda

consiste nella procedura d’esecuzione forzata secondo la LF sull’esecuzione e

fallimenti, la terza concerne la pena detentiva sostitutiva quale “ultima

ratio” e la quarta riguarda il caso di mutamenti delle condizioni determinanti

per la commisurazione dell’aliquota giornaliera sopraggiunti senza colpa del

condannato. Le prime due fasi sono regolate dall’art. 35 CP mentre le ultime

due fasi dall’art. 36 CP (BSK Strafrecht I − A. DOLGE, 3a. ed., art. 35 CP n. 4).

La

commutazione in pena detentiva sostitutiva sgorga direttamente dalla legge

(art. 36 cpv. 1 CP) e dalla decisione con cui è stata inflitta la pena

pecuniaria. L’autorità d’esecuzione − che non dispone di alcun potere d’apprezzamento e

dunque non può modificare la commisurazione della pena pecuniaria operata nella

decisione originaria − deve semplicemente verificare, se la pena pecuniaria

è inesigibile. Se ciò è il caso, essa può inviare direttamente al condannato l’ordine

di presentarsi in carcere per l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva

sostitutiva (BSK Strafrecht I, A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 13).

Il

giudice dell’applicazione della pena − in Ticino, per l’art. 73 LOG, è il giudice dei provvedimenti

coercitivi (sedente in materia di applicazione della pena) − è l’autorità d’esecuzione competente a

ordinare il collocamento del condannato conformemente all’art. 76 CP e a

fissare al condannato la data d’inizio dell’esecuzione della stessa così come i

termini d’esecuzione, una volta verificata l’inesigibilità della pena

pecuniaria e determinata la pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP.

Esso

inoltre, per l’art. 10 lit. a LEPM, è competente

a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva

della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del

termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o

della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati

dall’art. 363 cpv. 2 CPP. Ciò per le fattispecie di cui all’art. 36 cpv. 3 CP

(ovvero per il caso di mutamenti delle condizioni determinanti per la

commisurazione dell’aliquota giornaliera sopraggiunti senza colpa del

condannato). Se torna applicabile l’art. 363 cpv. 2 CPP, è invece il Ministero

pubblico rispettivamente l’autorità penale delle contravvenzioni, l’autorità

competente a statuire, con una decisione giudiziaria indipendente successiva, i

casi rientranti nell’art. 36 cpv. 3 CP.

In

entrambi i casi, contro tali decisioni, è data la facoltà di interporre reclamo

ex art. 393 ss. CPP alla Corte di appello e di revisione penale (CARP, art. 12

lit. a LEPM).

Da

tutto ciò discende che sulla richiesta del qui reclamante di concedergli il pagamento

dello scoperto in forma rateale questa Corte è incompetente a decidere, in

quanto, come visto più sopra, rientrando nelle prime due fasi della procedura

d’incasso − comunque ormai superate − riguarda

l’UIPA.

Di

conseguenza il gravame, su questo punto, risulta irricevibile.

Si

rileva, abbondanzialmente, che in tale caso e giunti a tale stadio, trattandosi

dell’esecuzione di una pena detentiva sostitutiva, in maniera generale al fine

di evitarla o di ridurla nella sua durata, al condannato −

conformemente all’art. 36 cpv. 1 terza frase CP − compete in ogni momento

(anche durante l’espiazione in carcere) la facoltà di pagare integralmente

risp. parzialmente l’importo rimasto scoperto delle pene pecuniarie inflittegli.

3.

3.1.

Il

reclamante postula altresì di “chiedere all’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi di rivedere la decisione citata sopra” (reclamo 12/17.08.2016).

3.2

La

decisione resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi concerne, come visto

più sopra, il collocamento iniziale ex art. 76 CP. Come tale, conformemente

all’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i. c.c. l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM, è

impugnabile davanti a questa Corte, e dunque ricevibile.

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP − M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,

sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014

consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1.).

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in

un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è

pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati

(cpv. 2).

Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere

meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un

penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o

alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

A

livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative

di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni

latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

come pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007).

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,

in vigore dall'1.01.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra

l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione

di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre

che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino”

e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in

particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene

eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite

in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata

eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un

rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi

reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

Nel

caso in esame, come escluso dal giudice dei provvedimenti coercitivi, non si

intravvedono elementi che concretizzino un pericolo di fuga o di recidiva,

visto che RE 1, di cittadinanza italiana, presenta forti legami con il nostro

paese, dove è nato e cresciuto in seno ai propri famigliari ed ha svolto

attività lavorativa fino al momento in cui è entrato in disoccupazione. Egli

inoltre risponde per reati commessi nell’ambito della circolazione stradale, reati

nei quali, con il suo collocamento in sezione aperta, nelle sue attuali

condizioni, non è pronosticabile con alta verosimiglianza una sua ricaduta.

Di conseguenza il collocamento in sezione aperta − di per

sé non contestato dal reclamante − quale forma ordinaria d’esecuzione di una pena

detentiva, in assenza di un pericolo di fuga o di recidiva, è dunque rispettosa

dell’art. 76 CP.

La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi si rivela quindi conforme

alla legge, così che su questo punto il reclamo ha da essere respinto.

4.

4.1.

Il

reclamante tuttavia nel suo gravame si lamenta che “dopo un periodo di disoccupazione,

terminato il diritto alle relative indennità sono caduto in assistenza e non ho

più potuto far fronte al versamento di quel poco mensile” (reclamo

12/17.08.2016).

4.2

Con

ciò il reclamante sostiene un aggravamento importante delle proprie condizioni

economiche, che, senza sua colpa e malgrado la sua buona volontà, lo hanno

portato in una “situazione d’indigenza” tale, che non gli ha più

permesso di far fronte al pagamento delle pene pecuniarie pendenti.

Con

la sua richiesta di “accordare l’effetto sospensivo” egli, quale persona

non cognita di diritto, sembra quindi voler postulare una sospensione

dell’esecuzione delle pene pecuniarie ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP.

Ora,

per i casi previsti dall’art. 36 cpv. 3 CP, laddove è il Ministero pubblico ad

aver pronunciato la pena pecuniaria risp. la multa in un decreto d’accusa, è ancora

quest’ultimo a doversi esprimere mediante una decisione giudiziaria indipendente

successiva ex art. 393 cpv. 2 CPP. Decisione quest’ultima poi impugnabile

davanti alla CARP.

Codesta

Corte è quindi incompetente per rendere una decisione in tal senso.

Visti

i tempi ristretti che rimangono prima dell’inizio dell’esecuzione della pena

detentiva sostitutiva fissato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, gli

atti vengono direttamente inviati al Ministero pubblico affinché, esperiti i

necessari accertamenti volti a valutare l’esistenza dei presupposti richiesti

dall’art. 36 cpv. 3 CP, renda una decisione circa la possibilità di concedere

una proroga del termine di pagamento (lit. a), la riduzione dell’importo

dell’aliquota giornaliera (lit. b) oppure l’esecuzione di un lavoro di pubblica

utilità (lit. c) in luogo dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva.

5.

Il

reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

Vista la particolarità del caso e tenuto conto

delle condizioni economiche del qui reclamante, si prescinde dal prelievo della

tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 35, 36, 76 CP, 363, 379 ss., 393

ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture

carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

§ Gli atti sono inviati al Ministero pubblico

affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del considerando 4.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- ;

per conoscenza:

- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,

Torricella.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera