60.2016.239
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
2 settembre 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.239
Lugano
2 settembre 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/17.08.2016 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 9.08.2016 di collocamento iniziale (in
sezione aperta) del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi,
sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 18/19.08.2016 del
procuratore pubblico, con cui ha dichiarato di condividere le argomentazioni e
conclusioni della decisione impugnata e ha chiesto la reiezione del reclamo;
richiamato altresì lo scritto 19/22.08.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui ha confermato integralmente le
proprie argomentazioni e conclusioni esposte nella propria decisione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto d’accusa 17.10.2011 (passato in giudicato il 17.11.2011) il Ministero
pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di guida in stato di inattitudine e di
infrazione alle norme della circolazione (per fatti risalenti al 28.08.2011) e
ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 105 aliquote giornaliere da
CHF 110.-- ciascuna (corrispondenti a complessivi CHF 11'550.--), sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni nonché la condanna alla
multa di CHF 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni.
Il
magistrato ha inoltre revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna (per
complessivi CHF 8'250.--) decretata nei suoi confronti il 16.08.2010, pure con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita
con una pena detentiva di 75 giorni (DAC __________).
b. Con
decreto d’accusa 8.10.2012 (passato in giudicato l’8.11.2012) il Ministero
pubblico ha nuovamente proposto la condanna di RE 1 − a valere quale pena
unica ex art. 46 cpv, 1 seconda frase CP − alla pena pecuniaria ferma di
120 aliquote giornaliere da CHF 110.-- (corrispondenti a complessivi CHF
13'200.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di 120 giorni. Ciò avendolo
riconosciuto colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione e di circolazione
con veicolo in stato difettoso, per fatti risalenti al 6.07.2012 (DAC __________).
c. Con
scritti del 22.11.2011 e rispettivamente del 13.11.2012 l’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative (UIPA) ha conteggiato al qui reclamante gli importi da
lui dovuti a seguito delle condanne dei surriferiti decreti d’accusa,
segnalando che giusta l’art. 36 CP, se la pena pecuniaria rimasta impagata non
può essere riscossa in via esecutiva, la stessa viene sostituita da una pena
detentiva.
d. La
susseguente procedura esecutiva aperta sulla base dei decreti d’accusa del 17.10.2011
(DAC __________) risp. dell’8.10.2012 (DAC __________) per l’incasso della
multa di CHF 1'000.-- e delle pene pecuniarie di CHF 8'250.--, dedotti CHF
7'266.50 di acconti versati (per un saldo di CHF 1'983.50), risp. di CHF 13’200.--,
oltre tasse e spese, è rimasta infruttuosa ed è sfociata il 17.12.2013 con
l’emissione di due attestati di carenza di beni di CHF 2'612.-- risp. di CHF
13'725.50 (allegati 1 e 2, inc. GPC __________)
e. L’UIPA,
in applicazione dell’art. 36 CP, con scritti del 15.01.2014 ha quindi chiesto
all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi l’emanazione e
l’esecuzione delle corrispondenti pene detentive sostitutive (allegati 1 e 2,
inc. GPC __________).
f. Con
lettera raccomandata dell’11.07.2016 inviata a RE 1 l’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, richiamate le sanzioni pecuniarie rimaste impagate di
cui ai sopraccitati decreti d’accusa e dedotti CHF 7'266.50 di acconti versati,
ha determinato una pena detentiva di totali 138 giorni da espiare per le pene
pecuniarie residue di complessivi CHF 15'183.50. Ha quindi invitato il qui
reclamante a prendere contatto con lo scrivente Ufficio entro e non oltre il
5.08.2016 al fine di concordare tempi e modalità di espiazione così come
eventualmente verificare l’esistenza dei presupposti per l’espiazione della
pena mediante sorveglianza elettronica. Inoltre gli ha ricordato la facoltà di
provvedere in ogni momento al pagamento (mediante allegata polizza di
versamento) dello scoperto, onde evitare la pena detentiva sostitutiva. Infine
detto Ufficio ha segnalato a RE 1 che in assenza di una sua presa di posizione,
sarebbe stato convocato d’ufficio presso il penitenziario La Stampa di Lugano,
o se del caso, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un ordine di arresto
(allegato 7, inc. GPC __________).
g. Rimasto
inevaso l’invito del suddetto scritto 11.07.2016 il giudice dei provvedimenti
coercitivi con decisione 9.08.2016 ha ordinato il collocamento di RE 1 in
sezione aperta e gli ha fissato al 6.09.2016 il giorno in cui presentarsi al Settore
d’immatricolazione del Carcere giudiziario La Farera per l’inizio
dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva.
Il
giudice, riassunti i fatti, richiamati i decreti d’accusa a carico del qui
reclamante nonché lo scritto dell’11.07.2016, constatata l’infruttuosità delle
procedure d’incasso e ribadito l’importo complessivo di CHF 15'183.50 delle
pene pecuniarie residue, ha ripreso il calcolo circa la commutazione delle
stesse in totali 138 giorni di pena detentiva da espiare, evidenziando la
possibilità per RE 1 di provvedere in ogni momento al pagamento parziale o
integrale delle pene pecuniarie al fine di essere posto in libertà risp. di
diminuire il periodo di detenzione, ritenuto che 1 giorno di carcere corrisponde
a CHF 110.--.
Il magistrato ha quindi stabilito i seguenti termini d’esecuzione,
ritenuto il 6.09.2016 quale inizio dell’espiazione:
1/3 22.10.2016
1/2 14.11.2016
2/3 07.12.2016
Fine
pena 22.01.2017.
h. Con
lettera 12.08.2016 RE 1 insorge contro la decisione 9.08.2016 del giudice dei
provvedimenti coercitivi.
Egli
postula in particolare “la possibilità di pagare ratealmente l’importo
scoperto”, osservando che, dopo aver esaurito le indennità di
disoccupazione egli si trova attualmente in assistenza, così da non essere più
stato in grado di versare “quel poco mensile”.
Rileva
di essere ora ben intenzionato a ricominciare una vita normale e di voler intraprendere
una non meglio precisata attività da indipendente “per togliermi da questa
situazione di indigenza e per poter far fronte ai debiti” così da poter “ricominciare
a pagare a rate mensili anche questo scoperto”.
Postula
infine “di accordare l’effetto sospensivo e di chiedere all’Ufficio del giudice
dei provvedimenti coercitivi di rivedere la decisione citata sopra”.
i. Con
osservazioni 18/19.08.2016 il procuratore pubblico chiede la reiezione del
gravame, ritenendo perfettamente legittima e giuridicamente inattaccabile la decisione
impugnata, di cui condivide le argomentazioni.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, per parte sua, si riconferma
integralmente nella propria decisione 9.08.2016.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10
cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena
− funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice
dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la
competenza, fra l'altro, di decidere il collocamento iniziale del condannato ex
art. 76 CP.
Nella
decisione 9.08.2016, qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi,
come si vedrà nei considerandi che seguono, conformemente all’art. 36 cpv. 1 CP
è intervenuto quale autorità d’esecuzione di una pena pecuniaria rimasta
impagata dopo una procedura d’esecuzione forzata. Egli dunque, in veste di
giudice dell’applicazione della pena, in forza dell’art. 76 CP, è stato
chiamato a statuire giusta l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM sul collocamento
iniziale del qui reclamante, stabilendo i termini d’esecuzione della pena
detentiva sostitutiva (determinata sulla
base delle pene pecuniarie di cui ai decreti d’accusa pronunciati dal Ministero
pubblico e dedotti gli acconti versati e conteggiati dall’UIPA, tenendo conto
del tasso di commutazione stabilito dall’art. 36 cpv. 1 2a. frase CP) e ordinando
al condannato di presentarsi in carcere per l’inizio dell’esecuzione della
stessa.
Contro
tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame inoltrato il 12/17.08.2016, contro la decisione 9.08.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi notificata al qui reclamante lo stesso
giorno, è tempestivo.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Accertato
che il reclamo è tempestivo come pure rispettoso delle esigenze di forma, di
motivazione e di legittimazione, occorre ancora verificare se le censure sollevate
dal reclamante sono ricevibili davanti a questa Corte.
2.
2.1.
RE
1.
postula in primo luogo “la
possibilità di pagare ratealmente l’importo scoperto” (reclamo
12/17.08.2016).
2.2
In
materia di esazione della pena pecuniaria e della multa l’art. 35 CP (applicabile
per analogia anche all’esazione della multa per il rinvio di cui all’art. 106
cpv. 5 CP) stabilisce che l’autorità d’esecuzione fissa al condannato un
termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Essa può ordinare il pagamento
rateale e, a richiesta, prorogare i termini (cpv. 1). Se il condannato non paga
la pena pecuniaria nei termini fissati l’autorità d’esecuzione ordina
l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace (cpv. 3).
Il
Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.03.2007
(REPM) − emanato sulla base dell’art. 2 LEPM − prevede
all’art. 5 che la Divisione è, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle
misure, “l’autorità competente” o “l’autorità di esecuzione” a norma del
diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del regolamento.
L’art.
12.
cpv. 1 REPM precisa inoltre che, in relazione alla procedura d’incasso, la
Divisione può ordinare al condannato il pagamento rateale della pena pecuniaria
o di una multa (art. 35 cpv. 1 e 106 cpv. 5 CP), in funzione del numero delle
aliquote e dell’ammontare della pena. Il termine massimo per il pagamento è di
dodici mesi.
Nel
nostro cantone l’autorità preposta in particolare per la procedura d’incasso
delle pene pecuniarie e delle multe prevista all’art. 35 CP è l’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative (UIPA).
Giusta
l’art. 36 cpv. 1 CP se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima
non può essere riscossa in via esecutiva, la pena pecuniaria è sostituita da
una pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento
a posteriori della pena pecuniaria.
L’esecuzione
di una pena pecuniaria (“Geldstrafenvollzug”) consta infatti di 4 fasi:
la prima concerne il versamento volontario della pena pecuniaria, eventualmente
con la possibilità di ottenere delle facilitazioni di pagamento, la seconda
consiste nella procedura d’esecuzione forzata secondo la LF sull’esecuzione e
fallimenti, la terza concerne la pena detentiva sostitutiva quale “ultima
ratio” e la quarta riguarda il caso di mutamenti delle condizioni determinanti
per la commisurazione dell’aliquota giornaliera sopraggiunti senza colpa del
condannato. Le prime due fasi sono regolate dall’art. 35 CP mentre le ultime
due fasi dall’art. 36 CP (BSK Strafrecht I − A. DOLGE, 3a. ed., art. 35 CP n. 4).
La
commutazione in pena detentiva sostitutiva sgorga direttamente dalla legge
(art. 36 cpv. 1 CP) e dalla decisione con cui è stata inflitta la pena
pecuniaria. L’autorità d’esecuzione − che non dispone di alcun potere d’apprezzamento e
dunque non può modificare la commisurazione della pena pecuniaria operata nella
decisione originaria − deve semplicemente verificare, se la pena pecuniaria
è inesigibile. Se ciò è il caso, essa può inviare direttamente al condannato l’ordine
di presentarsi in carcere per l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva
sostitutiva (BSK Strafrecht I, A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 13).
Il
giudice dell’applicazione della pena − in Ticino, per l’art. 73 LOG, è il giudice dei provvedimenti
coercitivi (sedente in materia di applicazione della pena) − è l’autorità d’esecuzione competente a
ordinare il collocamento del condannato conformemente all’art. 76 CP e a
fissare al condannato la data d’inizio dell’esecuzione della stessa così come i
termini d’esecuzione, una volta verificata l’inesigibilità della pena
pecuniaria e determinata la pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP.
Esso
inoltre, per l’art. 10 lit. a LEPM, è competente
a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva
della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del
termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o
della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati
dall’art. 363 cpv. 2 CPP. Ciò per le fattispecie di cui all’art. 36 cpv. 3 CP
(ovvero per il caso di mutamenti delle condizioni determinanti per la
commisurazione dell’aliquota giornaliera sopraggiunti senza colpa del
condannato). Se torna applicabile l’art. 363 cpv. 2 CPP, è invece il Ministero
pubblico rispettivamente l’autorità penale delle contravvenzioni, l’autorità
competente a statuire, con una decisione giudiziaria indipendente successiva, i
casi rientranti nell’art. 36 cpv. 3 CP.
In
entrambi i casi, contro tali decisioni, è data la facoltà di interporre reclamo
ex art. 393 ss. CPP alla Corte di appello e di revisione penale (CARP, art. 12
lit. a LEPM).
Da
tutto ciò discende che sulla richiesta del qui reclamante di concedergli il pagamento
dello scoperto in forma rateale questa Corte è incompetente a decidere, in
quanto, come visto più sopra, rientrando nelle prime due fasi della procedura
d’incasso − comunque ormai superate − riguarda
l’UIPA.
Di
conseguenza il gravame, su questo punto, risulta irricevibile.
Si
rileva, abbondanzialmente, che in tale caso e giunti a tale stadio, trattandosi
dell’esecuzione di una pena detentiva sostitutiva, in maniera generale al fine
di evitarla o di ridurla nella sua durata, al condannato −
conformemente all’art. 36 cpv. 1 terza frase CP − compete in ogni momento
(anche durante l’espiazione in carcere) la facoltà di pagare integralmente
risp. parzialmente l’importo rimasto scoperto delle pene pecuniarie inflittegli.
3.
3.1.
Il
reclamante postula altresì di “chiedere all’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi di rivedere la decisione citata sopra” (reclamo 12/17.08.2016).
3.2
La
decisione resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi concerne, come visto
più sopra, il collocamento iniziale ex art. 76 CP. Come tale, conformemente
all’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i. c.c. l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM, è
impugnabile davanti a questa Corte, e dunque ricevibile.
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP − M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,
sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014
consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1.).
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in
un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è
pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati
(cpv. 2).
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere
meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un
penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o
alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
A
livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative
di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni
latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
come pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007).
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,
in vigore dall'1.01.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra
l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione
di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre
che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino”
e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in
particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene
eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite
in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata
eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un
rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi
reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
Nel
caso in esame, come escluso dal giudice dei provvedimenti coercitivi, non si
intravvedono elementi che concretizzino un pericolo di fuga o di recidiva,
visto che RE 1, di cittadinanza italiana, presenta forti legami con il nostro
paese, dove è nato e cresciuto in seno ai propri famigliari ed ha svolto
attività lavorativa fino al momento in cui è entrato in disoccupazione. Egli
inoltre risponde per reati commessi nell’ambito della circolazione stradale, reati
nei quali, con il suo collocamento in sezione aperta, nelle sue attuali
condizioni, non è pronosticabile con alta verosimiglianza una sua ricaduta.
Di conseguenza il collocamento in sezione aperta − di per
sé non contestato dal reclamante − quale forma ordinaria d’esecuzione di una pena
detentiva, in assenza di un pericolo di fuga o di recidiva, è dunque rispettosa
dell’art. 76 CP.
La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi si rivela quindi conforme
alla legge, così che su questo punto il reclamo ha da essere respinto.
4.
4.1.
Il
reclamante tuttavia nel suo gravame si lamenta che “dopo un periodo di disoccupazione,
terminato il diritto alle relative indennità sono caduto in assistenza e non ho
più potuto far fronte al versamento di quel poco mensile” (reclamo
12/17.08.2016).
4.2
Con
ciò il reclamante sostiene un aggravamento importante delle proprie condizioni
economiche, che, senza sua colpa e malgrado la sua buona volontà, lo hanno
portato in una “situazione d’indigenza” tale, che non gli ha più
permesso di far fronte al pagamento delle pene pecuniarie pendenti.
Con
la sua richiesta di “accordare l’effetto sospensivo” egli, quale persona
non cognita di diritto, sembra quindi voler postulare una sospensione
dell’esecuzione delle pene pecuniarie ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP.
Ora,
per i casi previsti dall’art. 36 cpv. 3 CP, laddove è il Ministero pubblico ad
aver pronunciato la pena pecuniaria risp. la multa in un decreto d’accusa, è ancora
quest’ultimo a doversi esprimere mediante una decisione giudiziaria indipendente
successiva ex art. 393 cpv. 2 CPP. Decisione quest’ultima poi impugnabile
davanti alla CARP.
Codesta
Corte è quindi incompetente per rendere una decisione in tal senso.
Visti
i tempi ristretti che rimangono prima dell’inizio dell’esecuzione della pena
detentiva sostitutiva fissato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, gli
atti vengono direttamente inviati al Ministero pubblico affinché, esperiti i
necessari accertamenti volti a valutare l’esistenza dei presupposti richiesti
dall’art. 36 cpv. 3 CP, renda una decisione circa la possibilità di concedere
una proroga del termine di pagamento (lit. a), la riduzione dell’importo
dell’aliquota giornaliera (lit. b) oppure l’esecuzione di un lavoro di pubblica
utilità (lit. c) in luogo dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva.
5.
Il
reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
Vista la particolarità del caso e tenuto conto
delle condizioni economiche del qui reclamante, si prescinde dal prelievo della
tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 35, 36, 76 CP, 363, 379 ss., 393
ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture
carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
§ Gli atti sono inviati al Ministero pubblico
affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del considerando 4.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- ;
per conoscenza:
- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
Torricella.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera