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Decisione

60.2016.244

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che conferma la sanzione disciplinare emessa dalla Direzione delle strutture carcerarie

1 dicembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

reclamante, nel corso dell’estate del 2015, era detenuto presso le strutture carcerarie

cantonali, in espiazione di una pena.

b. In

data 29.07.2015 la Direzione delle strutture carcerarie ha concesso a RE 1 un congedo

per il giorno 02.08.2015 (dalle ore 10:00 alle ore 22:00) per recarsi in Via __________

a __________, presso il domicilio della di lui moglie, e renderle visita, fissando

– quale norma di condotta – anche il divieto di assumere alcoolici, precisando

l’eventualità di possibili controlli di alcolemia ed urine al suo rientro (inc.

CRP __________, doc. 4, allegato 1).

c. Il

02.08.2015 RE 1, al rientro dal congedo, è stato sottoposto ad un controllo

dell’alcolemia, a seguito del quale è emerso un tasso dello 0.14 per mille al

primo controllo e dello 0.20 per mille al secondo (inc. CRP __________, doc. 4,

allegato 2).

Interrogato

il 03.08.2015, il reclamante ha ammesso di aver consumato della bevanda

alcolica a digiuno nel corso del suo congedo. Comportamento, questo, a suo dire

messo in atto unicamente allo scopo di attenuare il dolore patito a seguito ad

un infortunio occorsogli in montagna, segnatamente ad __________ (frazione del

Comune di __________). Dichiaratosi consapevole del divieto del consumo di

bevande alcoliche e dispiaciuto per il suo agire, RE 1 ha precisato che in quel

momento non ha pensato alle problematiche che avrebbe potuto riscontrare al suo

rientro in carcere (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 3).

d. Con

decisione 04.08.2015 la Direzione delle strutture carcerarie ha inflitto a RE 1

una sanzione disciplinare, sospendendo i congedi sino alla data della sua scarcerazione,

e meglio sino al 19.09.2015. Tale provvedimento è stato emesso nei confronti

del reclamante a seguito di diverse violazioni del permesso di congedo

29.07.2015 e di conseguenza anche del Regolamento delle strutture carcerarie

del Cantone Ticino, messe in atto nel corso della giornata del 02.08.2015, in

particolare: il consumo (ammesso) di bevande alcoliche (nonostante il divieto

previsto dal suddetto Regolamento nonché dalle norme di condotta imposte dal permesso

stesso; inc. CRP __________, doc. 4, allegato 1), l’utilizzo del veicolo in

stato di ebrezza e, non da ultimo, l’essersi recato – come da sua stessa ammissione

– “in montagna” (in particolare ad __________) quando invece il permesso di congedo

indicava chiaramente quale luogo di destinazione il domicilio della moglie in

Via __________ a __________ (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 1).

e. Contro

suddetta decisione, il 05.08.2015 RE 1 ha interposto reclamo alla Divisione

della giustizia. Oltre ad aver ammesso il consumo di bevande alcoliche nel

corso della sua giornata di congedo, il reclamante ha precisato di non essere

stato a conoscenza del divieto di lasciare il territorio di Lugano, “in quanto

pensavo al “territorio” considerato come Ticino e mi sono recato in montagna su

una proprietà di mia moglie e in sua compagnia,… avessi saputo che bisognava specificare

in modo dettagliato, lo avrei certamente fatto senza alcun problema!” (inc.

CRP __________, doc. 4, allegato 5).

f. Con

decisione 25.07.2016 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo, ritenendo

la decisione disciplinare 04.08.2015 della Direzione delle strutture carcerarie

conforme al principio della proporzionalità, “considerato come simili comportamenti

non possono essere tollerati e che le violazioni del permesso di congedo sono

state ben due” (inc. CRP __________, doc. 1a, pag. 2, punto 9).

g. Con scritto 27.07.2016 RE 1 è insorto contro la decisione

della Divisione della giustizia, ribadendo le proprie considerazioni in merito

ai fatti accaduti il 02.08.2015, precisando che, per quanto concerne la giuda

in stato di ebrezza, quel giorno, considerata inoltre la ferita da lui

riportata a seguito dell’infortunio, al volante vi era la moglie.

Sia con scritto 05.08.2015, sia con il suddetto gravame

trasmesso alla Divisione della giustizia, RE 1 ritiene in definitiva di essere

stato punito ingiustamente, avendo sempre tenuto una buona condotta nel corso

della sua detenzione presso le strutture carcerarie, rispettato sempre le

regole impostegli (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 5).

Con

lettera 08.08.2016 la Divisione della giustizia si è limitata ad invitare il

qui reclamante a voler inoltrare il proprio gravame presso l’autorità

competente, e meglio la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello, entro

10 giorni dalla notifica della decisione di suddetta Divisione, in virtù

dell’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per

gli adulti del 20.4.2010; RL 4.2.1.1., di seguito LEPM). Scritto, questo, poi trasmesso

il 18.08.2016 e pervenuto il 19.08.2016 alla scrivente Corte.

h. Delle

osservazioni, replica e duplica, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

L’art.

91.

CP stabilisce al cpv. 1 che soltanto una violazione colpevole di una prescrizione

dell’esecuzione penale o del piano d'esecuzione costituisce un’infrazione

disciplinare. Il cpv. 2 di detta norma precisa la natura delle sanzioni

disciplinari [tra cui la revoca temporanea o limitazione del diritto di

disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti

con l’esterno (lit. b)]. Il cpv. 3 delega ai Cantoni il compito di regolamentare

dettagliatamente il diritto disciplinare, tra cui anche la procedura (cfr., tra

tanti, BSK Strafrecht I – T. NOLL, 3. ed., art. 91 CP n. 4 ss.).

1.2

Nel

Canton Ticino la competenza per ordinare sanzioni disciplinari – in particolare

l’ammonizione scritta – è attribuita alla Direzione delle strutture carcerarie

cantonali [cfr., al proposito, l’art. 49 cpv. 1 del Regolamento sull’esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., di

seguito REPM), così come l’art. 85 cpv. 3 del Regolamento delle strutture

carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., di seguito RSC)].

La

decisione della Direzione delle strutture carcerarie cantonali può essere impugnata

mediante reclamo alla Divisione della giustizia (cfr. art. 57 cpv. 1 REPM e

art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).

L’art.

12.

cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., di seguito LEPM) stabilisce che sono direttamente

impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro dieci giorni le

altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure (ovverossia

non quelle di cui al cpv. 1 dell’art. 12 LEPM emanate dal giudice

dell’applicazione della pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, bensì le altre

decisioni in materia di esecuzione pene e misure che competono alle autorità

amministrative cantonali); si applica per analogia la procedura prevista dagli

art. 379 ss. CPP.

1.3

Giusta

l’art. 47 REPM può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che

agisce intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del REPM e del

regolamento interno dello stabilimento. Il regime disciplinare è applicato in

modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo

(art. 47 cpv. 2 REPM).

Nell’applicazione

della sanzione si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni

personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le

sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto (art. 48

cpv. 1 REPM). La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del

caso, a compiere gli accertamenti e i confronti necessari (art. 48 cpv. 2

REPM). Ogni sanzione deve essere motivata (art. 48 cpv. 3 REPM). La decisione è

comunicata verbalmente all’interessato con l’indicazione della possibilità di

reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro ventiquattro ore e

copia ne deve essere data al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Le

infrazioni disciplinari possono essere punite con sanzioni (non cumulabili)

inflitte dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali, tra cui la

sospensione di benefici del regime di incarcerazione (art. 49 cpv. 1 lit. c

REPM; cfr. anche art. 85 cpv. 1 lit. b e cpv. 3 RSC).

L’art.

83.

cpv. 1 lit. a – lit. o RSC elenca le infrazioni disciplinari. Tra le stesse

si annoverano il consumo di bevande alcoliche (lit. j) e l’inosservanza delle

norme di condotta del congedo (lit. l).

Anche

il RSC regola la procedura disciplinare. L’art. 84 cpv. 1 RSC prevede che se

una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette

un’infrazione disciplinare, è soggetta a una sanzione proporzionata alla natura

e alla gravità dell’infrazione. Prima di procedere alla sanzione, l’interessato

è informato e sentito sui fatti a lui imputati. Ha la facoltà di esprimersi

verbalmente oppure per iscritto (art. 84 cpv. 2 RSC). Nella commisurazione

della sanzione si tiene conto del comportamento e delle condizioni particolari

della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la

capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale (art. 84 cpv. 3 RSC).

La sanzione è notificata nella forma scritta, deve essere motivata e contenere

i rimedi di diritto. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di tre

giorni e non ha effetto sospensivo (art. 84 cpv. 4 RSC). Tutte le infrazioni

disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate

all’autorità competente (art. 84 cpv. 6 RSC).

1.4

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.

c CPP).

Il

gravame deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.5

A

questo punto occorre rilevare come la decisione emessa il 25.07.2016 dalla Divisione

della giustizia (intimata il giorno stesso al qui reclamante; cfr. inc. CRP __________,

doc. 4, allegato 6) sia priva dell’indicazione dei mezzi di ricorso. Elemento

questo, invece, costitutivo di una decisione finale ai sensi dell’art. 81 cpv.

1.

lit. d CPP, che prevede l’obbligo di menzionare il rimedio giuridico,

l’autorità competente presso la quale inoltrare il gravame rispettivamente il

termine entro il quale impugnare la decisione. L’obbligo di indicare i rimedi

giuridici si applica a tutte le decisioni suscettibili di ricorso.

L’indicazione chiara ed esatta del rimedio giuridico è indispensabile al fine

di garantire all’interessato l’esercizio dei suoi diritti procedurali, tra cui

quello di un processo equo (decisione TF 6B_964/2013 del 06.02.2015, consid. 3.3.2).

A

seguito della ricezione del gravame interposto il 27.07.2016 da RE 1 contro la decisione

di data 25.07.2016 della Divisione della giustizia, quest’ultima, a fronte

della carenza formale di cui sopra, ha provveduto a sanare il difetto, trasmettendo

al reclamante lo scritto 08.08.2016 con l’indicazione della corretta autorità a

cui inoltrare le sue contestazioni (segnatamente la scrivente Corte)

rispettivamente il termine d’impugnazione (e meglio entro 10 giorni dalla

notificazione della decisione 25.07.2016; inc. CRP __________, doc. 4, allegato

8).

Premesso

come questa Corte auspichi che in futuro la Divisione della giustizia provveda

a menzionare chiaramente i rimedi giuridici già nel dispositivo delle sue

decisioni (o, perlomeno, che proceda lei stessa a trasmettere il gravame direttamente

alla Corte dei reclami penali), si rileva che, nonostante il reclamante abbia

provveduto ad inoltrarlo alla scrivente Corte solo il 18/19.08.2016, il gravame

è comunque da considerarsi tempestivo e – alla luce di quanto sopra esposto –

proponibile, come indicato al punto 1.1.

Di

fronte alla mancanza da parte della Divisione di giustizia di indicare nella

sua decisione un elemento costitutivo della stessa, la presente Corte ritiene corretto

di valutare la situazione a favore del reclamante, e pertanto di calcolare

l’inizio della decorrenza del termine di reclamo (10 giorni) non dalla

notificazione della decisione della Divisione (emessa il 25.07.2016), bensì

dalla notificazione della successiva sua lettera “correttiva” di data 08.08.2016.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono pertanto rispettate.

1.6

Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

L’interesse

giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente,

direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare

(Commentario CPP − M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO − N.

SCHMID, art. 382 CPP n. 2).

Per

quanto riguarda in particolare l’attualità della lesione, la stessa è data se

espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame (Commentario

CPP − M. MINI, art. 382 CPP n. 8).

La giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse

attuale allorquando lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità

di un atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e

che, in ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo,

sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte suprema nonché allorquando

esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di

principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze citate; ZK

StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).

Inoltre

per la giurisprudenza più autorevole

l'esecuzione del provvedimento disciplinare non sopprime forzatamente l'interesse

giuridico attuale al trattamento del gravame. Il reclamante può in particolare

avere un interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta

e, se del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo

fascicolo amministrativo. In effetti la rettificazione dell'incarto

amministrativo del detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante

per la fissazione di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa

un'altra infrazione disciplinare. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della

procedura di liberazione condizionale. Pertanto, per l'Alta Corte costituisce

un diniego di giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame

interposto contro la decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene ("Vollzugsbehörde")

che infligge un provvedimento disciplinare, per il fatto che tale sanzione è

nel frattempo ormai stata eseguita (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 3.; DTF 135 I 6 consid. 2.1.; AJP 2009 1503, p. 1516).

In

considerazione di quanto appena esposto, RE 1, direttamente e personalmente

toccato nei suoi diritti dalla decisione impugnata, è legittimato a reclamare

ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica della stessa.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Ora, anche qualora si volesse fare astrazione dell’episodio

inerente la guida in stato di ebrezza da parte del reclamante (fatto, questo,

contestato da quest’ultimo, in quanto “quel giorno ha guidato mia moglie”;

inc. CRP __________, doc. 4, allegati 7 e 9), è pacifico e incontestato che il

02.08.2015

RE 1, nel corso del suo congedo accordatogli dalla Direzione delle

strutture carcerarie, abbia consumato bevande alcoliche, tanto da presentare al

suo rientro in carcere un tasso dello 0.14 per mille al primo colloquio e dello

0.20

per mille al secondo, ciò malgrado il consumo di alcool sia vietato dal

RSC e tale divieto fosse sancito come chiara norma di condotta nel suddetto

permesso.

Aggiungasi

che, come ammesso nel corso del suo verbale di interrogatorio avvenuto il

03.08.2015

presso le strutture carcerarie e ribadito in sede di reclamo, il

reclamante ha dichiarato che il 02.08.2015 si trovava in montagna (segnatamente

“nella mia proprietà di __________ (__________) a lavorare” in compagnia della

moglie; inc. CRP __________, doc. 1), quando invece il permesso di congedo

indicava chiaramente quale unico luogo di destinazione il domicilio della

moglie (Via Manzoni 8 a Lugano) affinché potesse renderle visita.

Occorre

dunque stabilire se tali comportamenti costituiscano effettivamente

un’infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 RSC.

2.2

Con

sanzione disciplinare 04.08.2015 inflitta al qui reclamante, la Direzione delle

strutture carcerarie cantonali, sulla base del rapporto allestito la sera dei

fatti accaduti dall’agente di custodia ivi presente (inc. CRP __________, doc. 4,

allegato 2) e dell’interrogatorio 03.08.2015 di RE 1 (durante il quale ha ammesso

di aver consumato bevande alcoliche a stomaco vuoto per lenire, a suo dire, il

dolore patito a seguito dell’infortunio avvenuto il giorno stesso

rispettivamente di essersi recato in montagna; inc. CRP __________, doc. 4,

allegato 3), ha ritenuto che i comportamenti messi in atto dal reclamante non potessero

essere tollerati, in quanto: il consumo di sostanze alcoliche è vietato ai

sensi dell’art. 24 RSC e costituisce un’infrazione disciplinare giusta l’art.

83.

cpv. 1 lit. j dello stesso RSC.

Medesima

conclusione per quanto riguarda l’inosservanza delle norme di condotta indicate

nel permesso di congedo del 29.07.2015 (segnatamente il “divieto di prendere

alcolici” nonché l’”improntare il tragitto più breve per l’andata e il

ritorno”, concretizzato nel caso concreto nel mancato rispetto del luogo di

destinazione del congedo ivi indicato) che anch’essa costituisce un’infrazione

disciplinare ex art. 83 cpv. 1 lit. l RSC (inc. CRP __________, doc. 4, allegato

4).

2.3

Per

quanto concerne le giustificazioni espresse dal reclamante in merito

all’assunzione di alcool (secondo cui avrebbe bevuto del vino unicamente per attenuare

il dolore subito a seguito dell’infortunio in montagna), si osserva come le

stesse non possano essere prese in considerazione. La scrivente Corte ribadisce

e conferma quanto già espresso dalla Divisione della giustizia nella sua decisione

25.07

, e meglio che: “nonostante la gravità della ferita non sia qui

messa in dubbio, l’assunzione di alcool non è certamente un rimedio consentito

e peraltro appropriato” (inc. CRP __________, doc. 1, allegato 1a).

Medesima

riflessione per quanto riguarda le motivazioni del reclamante inerenti l’inosservanza

del luogo di destinazione, peraltro chiaramente indicato nel permesso di

congedo del 29.07.2015.

3.

In

considerazione degli elementi esposti in precedenza e richiamato lo scopo del

regime disciplinare volto a stimolare il senso di responsabilità e la capacità

di autocontrollo del carcerato, la tesi della Divisione della giustizia è, a

giudizio di questa Corte, da condividere. La decisione 25.07.2016 emanata dalla

Divisione della giustizia e la sanzione disciplinare 04.08.2015 della Direzione

delle strutture carcerarie cantonali sono quindi confermate, in quanto si deve

ritenere che l’agire di RE 1 più sopra descritto costituisce oggettivamente un’infrazione

disciplinare ai sensi dell’art. 83 RSC.

Inoltre

la sanzione disciplinare è da ritenersi proporzionata alle circostanze del caso

concreto, in quanto non ha comportato per il reclamante delle restrizioni eccessive

ai suoi diritti, considerato che successivamente gli sono stati nuovamente

concessi dei permessi di congedo, seppur con una riduzione delle ore a sua disposizione

(inc. CRP __________, doc. 1, in fine).

Il

reclamo interposto da RE 1 avverso la decisione 25.07.2016 della Divisione della

giustizia (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 6) è respinto.

Tassa

di giustizia, spese e ripetibili sono a carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss. CPP, l’art. 91 CP, la

LEPM, la REPM, il RSC e ogni altra disposizione applicabile

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta) sono poste a carico di RE 1

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- ;

- ;

- .

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera