60.2016.244
Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che conferma la sanzione disciplinare emessa dalla Direzione delle strutture carcerarie
1 dicembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.244
Lugano
1° dicembre 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 18/19.08.2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione 25.07.2016 della Divisione della
giustizia che ha respinto il reclamo presentato avverso la decisione emessa
nei suoi confronti il 04.08.2015 dalla Direzione delle Strutture carcerarie
in materia disciplinare;
richiamate le osservazioni 25/29.08.2016 e
07/08.09.2016 (duplica) della Divisione della giustizia (che, esposte le sue
considerazioni, ha concluso per la reiezione del gravame), gli scritti
25/29.08.2016 e 06/07.09.2016 (duplica) della Direzione delle Strutture carcerarie
(mediante i quali comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi
integralmente al giudizio della presente Corte);
ritenuto come con replica 31.08/01.09.2016 il
reclamante si è riconfermato nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
reclamante, nel corso dell’estate del 2015, era detenuto presso le strutture carcerarie
cantonali, in espiazione di una pena.
b. In
data 29.07.2015 la Direzione delle strutture carcerarie ha concesso a RE 1 un congedo
per il giorno 02.08.2015 (dalle ore 10:00 alle ore 22:00) per recarsi in Via __________
a __________, presso il domicilio della di lui moglie, e renderle visita, fissando
– quale norma di condotta – anche il divieto di assumere alcoolici, precisando
l’eventualità di possibili controlli di alcolemia ed urine al suo rientro (inc.
CRP __________, doc. 4, allegato 1).
c. Il
02.08.2015 RE 1, al rientro dal congedo, è stato sottoposto ad un controllo
dell’alcolemia, a seguito del quale è emerso un tasso dello 0.14 per mille al
primo controllo e dello 0.20 per mille al secondo (inc. CRP __________, doc. 4,
allegato 2).
Interrogato
il 03.08.2015, il reclamante ha ammesso di aver consumato della bevanda
alcolica a digiuno nel corso del suo congedo. Comportamento, questo, a suo dire
messo in atto unicamente allo scopo di attenuare il dolore patito a seguito ad
un infortunio occorsogli in montagna, segnatamente ad __________ (frazione del
Comune di __________). Dichiaratosi consapevole del divieto del consumo di
bevande alcoliche e dispiaciuto per il suo agire, RE 1 ha precisato che in quel
momento non ha pensato alle problematiche che avrebbe potuto riscontrare al suo
rientro in carcere (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 3).
d. Con
decisione 04.08.2015 la Direzione delle strutture carcerarie ha inflitto a RE 1
una sanzione disciplinare, sospendendo i congedi sino alla data della sua scarcerazione,
e meglio sino al 19.09.2015. Tale provvedimento è stato emesso nei confronti
del reclamante a seguito di diverse violazioni del permesso di congedo
29.07.2015 e di conseguenza anche del Regolamento delle strutture carcerarie
del Cantone Ticino, messe in atto nel corso della giornata del 02.08.2015, in
particolare: il consumo (ammesso) di bevande alcoliche (nonostante il divieto
previsto dal suddetto Regolamento nonché dalle norme di condotta imposte dal permesso
stesso; inc. CRP __________, doc. 4, allegato 1), l’utilizzo del veicolo in
stato di ebrezza e, non da ultimo, l’essersi recato – come da sua stessa ammissione
– “in montagna” (in particolare ad __________) quando invece il permesso di congedo
indicava chiaramente quale luogo di destinazione il domicilio della moglie in
Via __________ a __________ (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 1).
e. Contro
suddetta decisione, il 05.08.2015 RE 1 ha interposto reclamo alla Divisione
della giustizia. Oltre ad aver ammesso il consumo di bevande alcoliche nel
corso della sua giornata di congedo, il reclamante ha precisato di non essere
stato a conoscenza del divieto di lasciare il territorio di Lugano, “in quanto
pensavo al “territorio” considerato come Ticino e mi sono recato in montagna su
una proprietà di mia moglie e in sua compagnia,… avessi saputo che bisognava specificare
in modo dettagliato, lo avrei certamente fatto senza alcun problema!” (inc.
CRP __________, doc. 4, allegato 5).
f. Con
decisione 25.07.2016 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo, ritenendo
la decisione disciplinare 04.08.2015 della Direzione delle strutture carcerarie
conforme al principio della proporzionalità, “considerato come simili comportamenti
non possono essere tollerati e che le violazioni del permesso di congedo sono
state ben due” (inc. CRP __________, doc. 1a, pag. 2, punto 9).
g. Con scritto 27.07.2016 RE 1 è insorto contro la decisione
della Divisione della giustizia, ribadendo le proprie considerazioni in merito
ai fatti accaduti il 02.08.2015, precisando che, per quanto concerne la giuda
in stato di ebrezza, quel giorno, considerata inoltre la ferita da lui
riportata a seguito dell’infortunio, al volante vi era la moglie.
Sia con scritto 05.08.2015, sia con il suddetto gravame
trasmesso alla Divisione della giustizia, RE 1 ritiene in definitiva di essere
stato punito ingiustamente, avendo sempre tenuto una buona condotta nel corso
della sua detenzione presso le strutture carcerarie, rispettato sempre le
regole impostegli (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 5).
Con
lettera 08.08.2016 la Divisione della giustizia si è limitata ad invitare il
qui reclamante a voler inoltrare il proprio gravame presso l’autorità
competente, e meglio la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello, entro
10 giorni dalla notifica della decisione di suddetta Divisione, in virtù
dell’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per
gli adulti del 20.4.2010; RL 4.2.1.1., di seguito LEPM). Scritto, questo, poi trasmesso
il 18.08.2016 e pervenuto il 19.08.2016 alla scrivente Corte.
h. Delle
osservazioni, replica e duplica, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
L’art.
91.
CP stabilisce al cpv. 1 che soltanto una violazione colpevole di una prescrizione
dell’esecuzione penale o del piano d'esecuzione costituisce un’infrazione
disciplinare. Il cpv. 2 di detta norma precisa la natura delle sanzioni
disciplinari [tra cui la revoca temporanea o limitazione del diritto di
disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti
con l’esterno (lit. b)]. Il cpv. 3 delega ai Cantoni il compito di regolamentare
dettagliatamente il diritto disciplinare, tra cui anche la procedura (cfr., tra
tanti, BSK Strafrecht I – T. NOLL, 3. ed., art. 91 CP n. 4 ss.).
1.2
Nel
Canton Ticino la competenza per ordinare sanzioni disciplinari – in particolare
l’ammonizione scritta – è attribuita alla Direzione delle strutture carcerarie
cantonali [cfr., al proposito, l’art. 49 cpv. 1 del Regolamento sull’esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., di
seguito REPM), così come l’art. 85 cpv. 3 del Regolamento delle strutture
carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., di seguito RSC)].
La
decisione della Direzione delle strutture carcerarie cantonali può essere impugnata
mediante reclamo alla Divisione della giustizia (cfr. art. 57 cpv. 1 REPM e
art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).
L’art.
12.
cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., di seguito LEPM) stabilisce che sono direttamente
impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro dieci giorni le
altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure (ovverossia
non quelle di cui al cpv. 1 dell’art. 12 LEPM emanate dal giudice
dell’applicazione della pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, bensì le altre
decisioni in materia di esecuzione pene e misure che competono alle autorità
amministrative cantonali); si applica per analogia la procedura prevista dagli
art. 379 ss. CPP.
1.3
Giusta
l’art. 47 REPM può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che
agisce intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del REPM e del
regolamento interno dello stabilimento. Il regime disciplinare è applicato in
modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo
(art. 47 cpv. 2 REPM).
Nell’applicazione
della sanzione si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni
personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le
sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto (art. 48
cpv. 1 REPM). La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del
caso, a compiere gli accertamenti e i confronti necessari (art. 48 cpv. 2
REPM). Ogni sanzione deve essere motivata (art. 48 cpv. 3 REPM). La decisione è
comunicata verbalmente all’interessato con l’indicazione della possibilità di
reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro ventiquattro ore e
copia ne deve essere data al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Le
infrazioni disciplinari possono essere punite con sanzioni (non cumulabili)
inflitte dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali, tra cui la
sospensione di benefici del regime di incarcerazione (art. 49 cpv. 1 lit. c
REPM; cfr. anche art. 85 cpv. 1 lit. b e cpv. 3 RSC).
L’art.
83.
cpv. 1 lit. a – lit. o RSC elenca le infrazioni disciplinari. Tra le stesse
si annoverano il consumo di bevande alcoliche (lit. j) e l’inosservanza delle
norme di condotta del congedo (lit. l).
Anche
il RSC regola la procedura disciplinare. L’art. 84 cpv. 1 RSC prevede che se
una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette
un’infrazione disciplinare, è soggetta a una sanzione proporzionata alla natura
e alla gravità dell’infrazione. Prima di procedere alla sanzione, l’interessato
è informato e sentito sui fatti a lui imputati. Ha la facoltà di esprimersi
verbalmente oppure per iscritto (art. 84 cpv. 2 RSC). Nella commisurazione
della sanzione si tiene conto del comportamento e delle condizioni particolari
della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la
capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale (art. 84 cpv. 3 RSC).
La sanzione è notificata nella forma scritta, deve essere motivata e contenere
i rimedi di diritto. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di tre
giorni e non ha effetto sospensivo (art. 84 cpv. 4 RSC). Tutte le infrazioni
disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate
all’autorità competente (art. 84 cpv. 6 RSC).
1.4
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il
gravame deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.5
A
questo punto occorre rilevare come la decisione emessa il 25.07.2016 dalla Divisione
della giustizia (intimata il giorno stesso al qui reclamante; cfr. inc. CRP __________,
doc. 4, allegato 6) sia priva dell’indicazione dei mezzi di ricorso. Elemento
questo, invece, costitutivo di una decisione finale ai sensi dell’art. 81 cpv.
1.
lit. d CPP, che prevede l’obbligo di menzionare il rimedio giuridico,
l’autorità competente presso la quale inoltrare il gravame rispettivamente il
termine entro il quale impugnare la decisione. L’obbligo di indicare i rimedi
giuridici si applica a tutte le decisioni suscettibili di ricorso.
L’indicazione chiara ed esatta del rimedio giuridico è indispensabile al fine
di garantire all’interessato l’esercizio dei suoi diritti procedurali, tra cui
quello di un processo equo (decisione TF 6B_964/2013 del 06.02.2015, consid. 3.3.2).
A
seguito della ricezione del gravame interposto il 27.07.2016 da RE 1 contro la decisione
di data 25.07.2016 della Divisione della giustizia, quest’ultima, a fronte
della carenza formale di cui sopra, ha provveduto a sanare il difetto, trasmettendo
al reclamante lo scritto 08.08.2016 con l’indicazione della corretta autorità a
cui inoltrare le sue contestazioni (segnatamente la scrivente Corte)
rispettivamente il termine d’impugnazione (e meglio entro 10 giorni dalla
notificazione della decisione 25.07.2016; inc. CRP __________, doc. 4, allegato
8).
Premesso
come questa Corte auspichi che in futuro la Divisione della giustizia provveda
a menzionare chiaramente i rimedi giuridici già nel dispositivo delle sue
decisioni (o, perlomeno, che proceda lei stessa a trasmettere il gravame direttamente
alla Corte dei reclami penali), si rileva che, nonostante il reclamante abbia
provveduto ad inoltrarlo alla scrivente Corte solo il 18/19.08.2016, il gravame
è comunque da considerarsi tempestivo e – alla luce di quanto sopra esposto –
proponibile, come indicato al punto 1.1.
Di
fronte alla mancanza da parte della Divisione di giustizia di indicare nella
sua decisione un elemento costitutivo della stessa, la presente Corte ritiene corretto
di valutare la situazione a favore del reclamante, e pertanto di calcolare
l’inizio della decorrenza del termine di reclamo (10 giorni) non dalla
notificazione della decisione della Divisione (emessa il 25.07.2016), bensì
dalla notificazione della successiva sua lettera “correttiva” di data 08.08.2016.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono pertanto rispettate.
1.6
Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
L’interesse
giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente,
direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare
(Commentario CPP − M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO − N.
SCHMID, art. 382 CPP n. 2).
Per
quanto riguarda in particolare l’attualità della lesione, la stessa è data se
espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame (Commentario
CPP − M. MINI, art. 382 CPP n. 8).
La giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse
attuale allorquando lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità
di un atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e
che, in ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo,
sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte suprema nonché allorquando
esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di
principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze citate; ZK
StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).
Inoltre
per la giurisprudenza più autorevole
l'esecuzione del provvedimento disciplinare non sopprime forzatamente l'interesse
giuridico attuale al trattamento del gravame. Il reclamante può in particolare
avere un interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta
e, se del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo
fascicolo amministrativo. In effetti la rettificazione dell'incarto
amministrativo del detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante
per la fissazione di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa
un'altra infrazione disciplinare. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della
procedura di liberazione condizionale. Pertanto, per l'Alta Corte costituisce
un diniego di giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame
interposto contro la decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene ("Vollzugsbehörde")
che infligge un provvedimento disciplinare, per il fatto che tale sanzione è
nel frattempo ormai stata eseguita (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 3.; DTF 135 I 6 consid. 2.1.; AJP 2009 1503, p. 1516).
In
considerazione di quanto appena esposto, RE 1, direttamente e personalmente
toccato nei suoi diritti dalla decisione impugnata, è legittimato a reclamare
ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della stessa.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Ora, anche qualora si volesse fare astrazione dell’episodio
inerente la guida in stato di ebrezza da parte del reclamante (fatto, questo,
contestato da quest’ultimo, in quanto “quel giorno ha guidato mia moglie”;
inc. CRP __________, doc. 4, allegati 7 e 9), è pacifico e incontestato che il
02.08.2015
RE 1, nel corso del suo congedo accordatogli dalla Direzione delle
strutture carcerarie, abbia consumato bevande alcoliche, tanto da presentare al
suo rientro in carcere un tasso dello 0.14 per mille al primo colloquio e dello
0.20
per mille al secondo, ciò malgrado il consumo di alcool sia vietato dal
RSC e tale divieto fosse sancito come chiara norma di condotta nel suddetto
permesso.
Aggiungasi
che, come ammesso nel corso del suo verbale di interrogatorio avvenuto il
03.08.2015
presso le strutture carcerarie e ribadito in sede di reclamo, il
reclamante ha dichiarato che il 02.08.2015 si trovava in montagna (segnatamente
“nella mia proprietà di __________ (__________) a lavorare” in compagnia della
moglie; inc. CRP __________, doc. 1), quando invece il permesso di congedo
indicava chiaramente quale unico luogo di destinazione il domicilio della
moglie (Via Manzoni 8 a Lugano) affinché potesse renderle visita.
Occorre
dunque stabilire se tali comportamenti costituiscano effettivamente
un’infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 RSC.
2.2
Con
sanzione disciplinare 04.08.2015 inflitta al qui reclamante, la Direzione delle
strutture carcerarie cantonali, sulla base del rapporto allestito la sera dei
fatti accaduti dall’agente di custodia ivi presente (inc. CRP __________, doc. 4,
allegato 2) e dell’interrogatorio 03.08.2015 di RE 1 (durante il quale ha ammesso
di aver consumato bevande alcoliche a stomaco vuoto per lenire, a suo dire, il
dolore patito a seguito dell’infortunio avvenuto il giorno stesso
rispettivamente di essersi recato in montagna; inc. CRP __________, doc. 4,
allegato 3), ha ritenuto che i comportamenti messi in atto dal reclamante non potessero
essere tollerati, in quanto: il consumo di sostanze alcoliche è vietato ai
sensi dell’art. 24 RSC e costituisce un’infrazione disciplinare giusta l’art.
83.
cpv. 1 lit. j dello stesso RSC.
Medesima
conclusione per quanto riguarda l’inosservanza delle norme di condotta indicate
nel permesso di congedo del 29.07.2015 (segnatamente il “divieto di prendere
alcolici” nonché l’”improntare il tragitto più breve per l’andata e il
ritorno”, concretizzato nel caso concreto nel mancato rispetto del luogo di
destinazione del congedo ivi indicato) che anch’essa costituisce un’infrazione
disciplinare ex art. 83 cpv. 1 lit. l RSC (inc. CRP __________, doc. 4, allegato
4).
2.3
Per
quanto concerne le giustificazioni espresse dal reclamante in merito
all’assunzione di alcool (secondo cui avrebbe bevuto del vino unicamente per attenuare
il dolore subito a seguito dell’infortunio in montagna), si osserva come le
stesse non possano essere prese in considerazione. La scrivente Corte ribadisce
e conferma quanto già espresso dalla Divisione della giustizia nella sua decisione
25.07
, e meglio che: “nonostante la gravità della ferita non sia qui
messa in dubbio, l’assunzione di alcool non è certamente un rimedio consentito
e peraltro appropriato” (inc. CRP __________, doc. 1, allegato 1a).
Medesima
riflessione per quanto riguarda le motivazioni del reclamante inerenti l’inosservanza
del luogo di destinazione, peraltro chiaramente indicato nel permesso di
congedo del 29.07.2015.
3.
In
considerazione degli elementi esposti in precedenza e richiamato lo scopo del
regime disciplinare volto a stimolare il senso di responsabilità e la capacità
di autocontrollo del carcerato, la tesi della Divisione della giustizia è, a
giudizio di questa Corte, da condividere. La decisione 25.07.2016 emanata dalla
Divisione della giustizia e la sanzione disciplinare 04.08.2015 della Direzione
delle strutture carcerarie cantonali sono quindi confermate, in quanto si deve
ritenere che l’agire di RE 1 più sopra descritto costituisce oggettivamente un’infrazione
disciplinare ai sensi dell’art. 83 RSC.
Inoltre
la sanzione disciplinare è da ritenersi proporzionata alle circostanze del caso
concreto, in quanto non ha comportato per il reclamante delle restrizioni eccessive
ai suoi diritti, considerato che successivamente gli sono stati nuovamente
concessi dei permessi di congedo, seppur con una riduzione delle ore a sua disposizione
(inc. CRP __________, doc. 1, in fine).
Il
reclamo interposto da RE 1 avverso la decisione 25.07.2016 della Divisione della
giustizia (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 6) è respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili sono a carico del reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 ss. CPP, l’art. 91 CP, la
LEPM, la REPM, il RSC e ogni altra disposizione applicabile
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta) sono poste a carico di RE 1
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- ;
- ;
- .
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera