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Decisione

60.2016.253

Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato il trasferimento in sezione aperta e la liberazione condizionale. Pericolo di fuga (straniero, senza legami con la CH e con divieto d'entrata) e di

4 ottobre 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 25.07.2003 la Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) ha condannato

RE 1 alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all’espulsione dal territorio

svizzero per 10 anni, avendolo riconosciuto colpevole di violenza carnale,

falsità in documenti e infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli

stranieri (per avere soggiornato illegalmente in Svizzera ed esercitato

attività lucrativa senza permessi nel periodo tra il 1997 e il 2002).

b. A

fronte della suddetta condanna, la competente autorità amministrativa il

30.01.2004 ha emanato nei confronti del qui reclamante un divieto d’entrata valido

dal 19.01.2004 per tempo indeterminato.

c. Con

decreto d’accusa 23.01.2014 (DA __________) il procuratore pubblico ha proposto

la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 30.-

cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla

multa di CHF 250.-- (da lui in seguito pagata), per titolo di guida senza essere

titolare della licenza, ripetuta entrata illegale e ripetuta attività lucrativa

senza autorizzazione, per fatti risalenti al periodo tra il 2011 e il 2013/2014

(all. 1, inc. GPC __________).

d. Con

nuovo decreto d’accusa 3.11.2015 (DA __________) il Ministero pubblico,

riconosciuto RE 1 colpevole di entrata illegale (avvenuta nel settembre 2015, ovvero

durante il periodo di prova concesso alla pena pecuniaria decretata il

23.01.2014), ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni, oltre alla multa di CHF 100.-- (pagata nel seguito). Non ha revocato

il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria decretata il

23.01.2014, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 1 anno.

e. Il

25.05.2016 il Ministero pubblico ha nuovamente ritenuto RE 1 colpevole di ripetuta

entrata illegale, di soggiorno illegale come pure di attività lucrativa senza

autorizzazione (nel periodo compreso tra il marzo e il maggio 2016, e dunque durante

il periodo di prova della sospensione condizionale concessa alle pene pecuniarie

decretate il 23.01.2014 e il 3.11.2015), e ha proposto la sua condanna alla pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Non ha revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie

decretate il 23.01.2014, ma lo ha formalmente ammonito, rispettivamente il

3.11.2015, ma ne ha prolungato il relativo periodo di prova di 1 anno (DA __________).

f. Per

essere nuovamente entrato illegalmente in Svizzera ed avervi soggiornato senza

permessi nel giugno 2016, il Ministero pubblico in data 5.06.2016 (DAC __________)

ha proposto la condanna di RE 1 alla pena detentiva di 5 mesi, a valere quale

pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, richiamati i decreti d’accusa

23.01.2014, 3.11.2015 e 25.05.2016, stante che il qui reclamante, sentito dal

procuratore pubblico il 5.06.2016, ha ammesso i fatti ed ha riconosciuto di non

disporre dei mezzi finanziari per far fronte alle pene pecuniarie decretate in

precedenza nei suoi confronti. Il magistrato inquirente ha quindi ordinato la

di lui carcerazione di sicurezza in vista dell’espiazione della pena unica

(inc. MP __________).

Il

decreto d’accusa 5.06.2016 (DAC __________) è passato in giudicato il

16.06.2016 (all. 1, inc. GPC __________).

g. Con

decisione 21.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 in

sezione chiusa, determinando i seguenti termini di esecuzione, con inizio il

5.06.2016:

1/3 20.07.2016

1/2 15.08.2016

2/3 09.09.2016

Termine

pena 31.10.2016.

Il

giudice ha in particolare ritenuto un concreto rischio di fuga, considerato che

l’interessato è cittadino straniero, non ha alcun legame sul nostro territorio

e che nei suoi confronti è stato emesso un divieto d’entrata valido dal

19.01.2004 a tempo indeterminato (all. 3, inc. GPC __________).

h. Avvicinandosi

il termine di metà pena, il 29.06.2016 RE 1 ha richiesto il trasferimento in

sezione aperta, sostenendo che ciò gli avrebbe permesso di intensificare i

propri contatti con i suoi familiari residenti in Svizzera, oltre che con i suoi

asseriti cari amici. Persone queste che lo avrebbero potuto aiutare nella

ricerca di un’attività lavorativa che gli permetterebbe di reinserirsi sul

piano sociale e di iscrivere i propri figli in scuole appropriate (all. 5, inc.

GPC __________).

i. Nel

frattempo, avvicinandosi pure il termine dei 2/3 d’esecuzione di pena, il

30.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura

di liberazione condizionale.

l. Preso

atto di tutti i preavvisi delle autorità interessate e sentito RE 1 in data

23.08.2016, il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 24.08.2016 ha

respinto la richiesta di trasferimento in sezione aperta come pure ha rifiutato

la concessione della liberazione condizionale.

In

particolare, riassunti brevemente i fatti e i precedenti penali di RE 1, richiamata

la propria decisione 21.06.2016 di collocamento iniziale e ricordate le norme e

la giurisprudenza applicabili, pur evidenziando il buon comportamento tenuto in

carcere, il giudice dei provvedimenti coercitivi − con riguardo al

trasferimento in sezione aperta − ha ritenuto sussistere un concreto pericolo di fuga

(così come già accertato in sede di collocamento iniziale), posto come il qui

reclamante non avrebbe ricevuto in carcere alcuna visita, che sarebbe privo dei

documenti di legittimazione (o quantomeno gli stessi non sarebbero depositati

in penitenziario) e che egli avrebbe più volte fatto uso degli “alias”.

Pure

il giudice ha valutato l’esistenza di un concreto rischio di recidiva, viste le

ripetute violazioni del divieto d’entrata e considerato che le precedenti

condanne a pene sospese condizionalmente non avrebbero avuto sul qui reclamante

alcun effetto deterrente e che, anzi, egli avrebbe violato il bando anche durante

il periodo di prova, a pochi giorni di distanza dalla sua condanna e nonostante

avesse trascorso due giorni di carcerazione preventiva.

Per

quanto attiene alla liberazione condizionale il magistrato ha ribadito le medesime

considerazioni, evidenziando altresì come il buon comportamento in carcere non

sarebbe sufficiente a fondare una prognosi non sfavorevole. E ciò ancor più

considerando che non sussisterebbe alcun concreto progetto di reinserimento

nella patria di RE 1, dove egli nemmeno sarebbe intenzionato a ritornarvi, e

che la responsabilità verso i suoi 4 figli non l’avrebbe dissuaso dal rientrare

in Svizzera malgrado il divieto.

m. Con

esposto 1/2.09.2016 RE 1 insorge contro la decisione 24.08.2016 resa dal

giudice dei provvedimenti coercitivi.

Egli

puntualizza innanzitutto di accettare il suo rimpatrio, ma di aver sostenuto di

preferire un suo rinvio in Italia, in quanto lì avrebbe maggiori opportunità

economiche per risollevarsi dalla rovina e quindi provvedere al mantenimento

suo e della sua famiglia. In patria la moglie sarebbe disoccupata, non

percepirebbe alcun sussidio per i loro 4 figli ed il reclamante avrebbe altresì

a suo carico i propri genitori anziani e malati. Ha escluso di voler ritornare

in Svizzera, rilevando di essere intenzionato a trovare una stabilità economica

in un paese europeo, segnatamente l’Italia − dopo aver regolarizzato la sua situazione − così da

non ricadere più nei medesimi errori del passato, legati dal bisogno di

sopravvivenza sua e dei suoi familiari.

Sostiene

di aver trovato un posto di lavoro presso un’azienda agricola del __________ e chiede

quindi che gli sia data nuovamente fiducia, così da poter iniziare tale

attività lavorativa. Evidenzia di aver richiesto alle competenti autorità a

Roma e a Berna la cancellazione del suo nominativo registrato nella banca dati

SIS (Sistema di Informazione Schengen).

Rileva

di aver smarrito i propri documenti di legittimazione in Italia, ma che un suo

amico gli avrebbe comunicato di aver ritrovato la sua patente di guida e che

gliel’avrebbe fatta pervenire al più presto possibile.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice

dell'applicazione della pena − in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice

dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra

l'altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta (lit. h)

e ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena

detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario

CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014

consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Inoltrato

l’1/2.09.2016 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 24.08.2016 del

giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________ e __________),

notificata il 25.08.2016, il gravame è tempestivo oltre che proponibile.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1.

quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o

aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un

reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga

o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

L’art.

75a cpv. 2 CP stabilisce inoltre che “per regime aperto si intende

un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare

il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi,

l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.

2.2

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

In

altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici

criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il

rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati

cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK

Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

A

livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla

detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1.,

nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce

che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno

stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di

esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme

di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi

(cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene

ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale

il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà

tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un

piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia

in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione

non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e

non vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010

(RL 4.2.1.1.2.) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa

che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione

di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento

(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”

e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture

aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione

di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)

persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in

esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in

esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi

è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

2.3

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto

commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in

generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come

visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p.

1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente

che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente

che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

2.3.1

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio

di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie

al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),

i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione

professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),

nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non

si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una

possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità,

fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga

all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del

26.10.2012

consid. 3.;6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del

12.01.2012

consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da

espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere

considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile

fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un

rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando

l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia

quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio

viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

2.3.2

Per

quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente,

che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità.

Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati

devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non

entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici

contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,

art. 76 CP nota 3).

3.

3.1.

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando

il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi,

l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento

durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno

(art. 86 cpv. 3 CP).

3.2

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva. Non costituisce né un diritto, né

un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1.; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5

consid. 2.; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della

pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.

KUHN, art. 86 CP n. 2).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014,

consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

3.3

In

sostanza, la concessione della liberazione condizionale è subordinata a tre

condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria

pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si

esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,

p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:

se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre

parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro

del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014

del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;

6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid.

1.

; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui

non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa

non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la

giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni

TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013,

consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.;6B_1003/2014

del 13.01.2015 consid. 3.1.;6B_842/2013 del 31.03.2014 consid. 2.;6B_745/2013

del 10.10.2013 consid. 2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012 consid. 3.1.;

6B_206/2011 del 5.07.2011 consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4.

e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV

193.

consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti per determinare se è possibile correre il

rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o

definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un

nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe

minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in

cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore

rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il

patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.01

, consid. 3.1.).

Occorre

inoltre esaminare la pericolosità

dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui

la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale,

eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di

condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non

l'esecuzione completa della pena (decisioni TF 6B_198/2016 del 25.08.2016

conside. 2.2.;6B_1003/2014 del 13.01.2015 consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid.

4.

).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,

circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.

Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

4.

4.1.

Nel

caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato il trasferimento

in sezione aperta, avendo concluso per l’esistenza di un pericolo di fuga così

come quello di recidiva. Pericoli questi che invece il reclamante contesta,

sostenendo in buona sostanza di avere familiari e amici nel nostro paese, di

non voler più far rientro nel nostro paese e di volersi stabilire − con i

suoi familiari più stretti − in Italia, regolarizzando la loro situazione,

così da poter esercitare attività lucrativa presso un’azienda agricola del __________,

dove sin d’ora disporrebbe di un posto di lavoro.

Dagli

atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto in Macedonia in seno a una famiglia

(composta dai suoi genitori e da 4 fratelli) di agricoltori in condizioni

povere. Privi dei sufficienti mezzi finanziari, egli non ha concluso le scuole

dell’obbligo. Nemmeno ha ottenuto un diploma, limitandosi a lavorare come

contadino insieme ai suoi genitori. Egli ha trascorso in modo irregolare dei

periodi in alcuni paesi dell’Europa occidentale (tra cui l’Italia) e dell’Est,

vivendo di espedienti, ed intercaladoli a periodi in cui ha fatto rientro in

patria.

A

partire dal 1995 egli è venuto più volte nel nostro paese, soggiornando per alcuni

periodi in varie parti della Svizzera e svolgendo lavori saltuari nel settore

primario o come tuttofare. Ciò senza mai disporre del visto d’entrata o di un

permesso di lavoro o di soggiorno.

Dalla

sua compagna, pure cittadina macedone, con cui si è sposato nel 2007, ha avuto

4.

figli, attualmente di età compresa tra i 16 e i 5 anni. Anch’essa, raggiungendo

il marito in talune occasioni, ha vissuto nel nostro paese per periodi limitati

in modo clandestino.

Nel

novembre 2002 RE 1 è incappato nel suo primo arresto su suolo elvetico,

sfociato nella condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre all’espulsione

dal territorio svizzero per 10 anni, pronunciate dalla Corte delle assise

criminali il 25.07.2003 per violenza carnale, falsità in documenti e infrazione

alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri. Di conseguenza l’autorità

amministrativa ha emesso nei suoi confronti un divieto d’entrata valido dal

19.01.2004

per tempo indeterminato. Scarcerato nel novembre 2005 egli è

rientrato in patria ma dopo 6 anni, nel 2011, è ritornato illegalmente in

Svizzera, soggiornando ed esercitando senza permesso alcuno attività lucrativa

oltre ad avere infranto delle norme della circolazione stradale. Uscendo dal nostro

paese, per poi farvi ripetutamente rientro, ancorché consapevole di essere

privo delle necessarie autorizzazioni, tra il 2014 e il 2016 egli ha

collezionato 4 decreti d’accusa emanati a suo carico dal Ministero pubblico,

per pene dapprima pecuniarie sospese condizionalmente, poi sostituite il

5.06.2016

con una pena detentiva unica di complessivi 5 mesi, dedotti 4 giorni

di detenzione preventiva, che egli sta attualmente espiando in carcere chiuso.

Il

Servizio medico somatico e psichiatrico delle Strutture carcerarie, in data 8/12.08.2016

ha espresso preavviso favorevole al trasferimento di RE 1 in sezione aperta

(all. 7, inc. GPC __________). Di avviso contrario è stato invece l’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, che riepilogata la situazione economica (di

grave disagio) e familiare del qui reclamante come pure i suoi precedenti, ha

concluso dando un parere negativo, considerate le di lui ripetute violazioni

del bando, la prognosi sfavorevole e ritenuto che i legami presenti sul

territorio non sarebbero tali da fungere per lui da sostegno e da riferimento

(scritti 28.07.2016 e 2.08.2016, all. 4 e 6, inc. GPC __________). Parimenti

negativo è stato il preavviso dato dalla Direzione delle strutture carcerarie in

data 10.08.2016, visto che, malgrado il buon comportamento tenuto in carcere sia

nei confronti del personale di custodia e sia con i codetenuti, a suo carico “è

pendente un divieto d’entrata, disatteso, che ha comportato l’attuale

carcerazione” (preavviso 10.08.2016, all. 8, inc. GPC __________).

Per

RE 1, cittadino straniero, colpito da un divieto di entrata valido dal 19.01.2004

per tempo indeterminato − esteso a tutto lo spazio Schengen − è preclusa qualsiasi possibilità di inserimento

professionale e sociale nel nostro paese. Egli non può svolgere alcuna attività

lavorativa onde sostentarsi né venire a stabilirsi lecitamente sul nostro

territorio con la moglie − tra l’altro pure cittadina straniera senza

alcuna autorizzazione e senza attività lavorativa − e unitamente ai

propri figli minorenni, attualmente tutti residenti in Macedonia. Centro

quest’ultimo dei suoi legami affettivi più stretti. In Svizzera interna

risiederebbero un fratello, una sorella e qualche zio, con cui mantiene

tuttavia pochi contatti, tant’è che in carcere non ha ricevuto nessuna visita e

all’atto del suo arresto ha dichiarato di non voler avvisare alcun familiare.

Alla

luce di tutto ciò, considerato altresì che egli è attualmente privo dei documenti

di legittimazione, il pericolo che egli si dia alla fuga rendendosi latitante e

vivendo nella clandestinità, come fatto in passato, è molto alto e concreto.

Ciò ove più si pensi ai suoi frequenti spostamenti in territorio europeo, senza

mantenere una fissa dimora, e come egli ha fatto uso nel nostro paese di altre

generalità, dimostrando di saper vivere e muoversi, dal 1995 (allorquando è

entrato per la prima volta in Svizzera), seppure con delle pause temporali,

perfettamente nell’illegalità.

La

decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, che rifiuta il

trasferimento in sezione aperta, resiste pertanto alle censure sollevate dal

reclamante, meritando di essere tutelata.

L’esistenza

di un concreto pericolo di fuga, che esclude da solo la concessione del

postulato trasferimento in sezione aperta, rende superfluo l’esame della sussistenza

o meno del pericolo di recidiva. Pericolo tuttavia pure riscontrabile nel caso

in esame, come si andrà a valutare nei considerandi che seguono, per quanto

attiene alla concessione della liberazione condizionale.

4.2

Con

riguardo alla liberazione condizionale, il qui reclamante ha raggiunto i 2/3

dell’espiazione della pena in data 9.09.2016. È pacifico, e nemmeno contestato,

che in carcere egli ha tenuto un buon comportamento, sia per quanto attiene ai

suoi rapporti con il personale di custodia e con gli altri detenuti, sia nello

svolgere con impegno e disponibilità il lavoro assegnatogli, senza quindi incorrere

in alcuna sanzione disciplinare.

I

primi due presupposti per la concessione della liberazione condizionale sono

quindi adempiuti. Litigioso resta invece il pronostico sul suo comportamento

futuro.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per l’esistenza di un pericolo

di recidiva, viste le ripetute violazioni del divieto d’entrata − anche in periodo di prova e addirittura dopo pochi giorni dalla

precedente condanna, che quindi non ha avuto alcun effetto monitorio − nonché l’assenza di un progetto di reinserimento in Patria, come pure

considerato che nemmeno la responsabilità di padre lo ha dissuaso dal rientrare

in Svizzera nonostante il divieto.

Ciò

che invece viene contestato dal qui reclamante per i motivi già illustrati ai

considerandi che precedono. Sottolinea altresì le sue richieste inoltrate alle

competenti autorità, l’una finalizzata alla cancellazione della sua

segnalazione al SIS, e l’altra tendente a farsi togliere il divieto d’entrata o

a diminuirne il periodo. Pure ha ribadito la sua intenzione di stabilirsi in

Italia, anziché nel suo paese d’origine, poiché gli si offrirebbero maggiori

possibilità lavorative. In particolare il posto di lavoro presso un’azienda

agricola del __________. Così che egli esclude un suo rientro in Svizzera

finché la sua situazione non sarà chiarita.

Il

Servizio medico somatico e psichiatrico delle Strutture carcerarie il

15.07.2016

ha espresso, anche a questo riguardo, preavviso favorevole, non

presentando l’interessato una patologia psichiatrica (all. 3, inc. GPC __________).

Contrario è invece nuovamente stato il parere dato dall’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa il 28.07.2016 e 2.08.2016, che oltre quanto già esposto più sopra

ha mantenuto una prognosi sfavorevole “visti i DA pronunciati dall’Autorità

ticinese, considerato l’utilizzo di nomi diversi (alias), visto anche il

mandato di arresto UFG ai fini estradizionali su richiesta della Macedonia

(laddove al proposito il reclamante ha precisato di aver già scontato la pena

per la quale egli era ricercato, ndr)”. Pur riconoscendo il grave disagio del

reclamante e le sue buone intenzioni, per tale Ufficio “mancando di un progetto

atto a contenere il rischio di ricaduta nelle stesse infrazioni oggetto

dell’attuale condanna, non possiamo individuare argomenti a sostegno di una

prognosi favorevole” (all. 4 e 6, inc. GPC __________). Infine la Direzione

delle Strutture carcerarie il 29.07.2016 ha espresso preavviso positivo. In

particolare ha asserito che “dal profilo comportamentale la direzione

esprime un preavviso non sfavorevole quanto ad una possibile liberazione

condizionale, purché finalizzata al suo rientro legale in Patria. Come

precisato nella decisione di collocamento, sull’interessato pende un divieto

d’entrata, la cui infrazione è causa dell’attuale incarcerazione. Sarebbe

quindi auspicabile accertare il tempo che ha trascorso sul territorio

nazionale, anche per scongiurare la possibilità di una eventuale recidiva”

(all. 5, inc. GPC __________).

Da

quando è entrato in Svizzera (la prima volta, a suo dire, dall’aprile 1995) RE

1.

vi ha sempre soggiornato illegalmente, per periodi irregolari interrotti dai

suoi rientri in Patria o da altri soggiorni all’estero. Egli ha sempre violato

le nostre leggi sul domicilio e la dimora lavorando altresì ripetutamente senza

permessi. Dopo la sua condanna del 2003, ciò è sistematicamente avvenuto in

barba al divieto d’entrata valido dal 19.01.2004 per tempo indeterminato, di

cui egli era ben consapevole, essendogli stato notificato il 30.01.2004. Non lo

hanno trattenuto dal ritornare illegalmente nel nostro paese, né la condanna

del luglio 2003 davanti ad una Corte delle assise criminali (in cui pure era

stata pronunciata la pena accessoria dell’espulsione, allora ancora in vigore),

e neppure i successivi tre decreti d’accusa emanati nei suoi confronti dal

Ministero pubblico per violazioni alla LF sugli stranieri, che dunque non hanno

avuto alcun effetto deterrente su di lui.

Infatti

espulso nel suo paese d’origine a seguito della condanna del 2003, dopo circa 6

anni dal suo (primo) rilascio in Svizzera, egli è tornato sul nostro territorio

soggiornandovi illegalmente ed esercitando abusivamente attività lavorativa per

periodi irregolari tra il 2001 e il 2013/2014. Estradato nel seguito in patria

al fine di scontare una pendenza con la giustizia macedone, a meno di 1 mese

dal suo rilascio (a suo dire avvenuto il 15.08.2015), e meglio il 4.09.2015, egli

ha fatto ritorno in Svizzera.

Condannato

conseguentemente ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente con decreto

d’accusa del 3.11.2015, ancora in periodo di prova egli ha ripreso a lavorare

nel nostro paese per un paio di mesi (tra il marzo e il maggio 2016), così che

è incappato nel terzo decreto d’accusa del 25.05.2016. Ciò malgrado dopo soli

11.

giorni, e meglio il 3.06.2016, è nuovamente entrato in Svizzera dal valico

di __________ privo dei documenti di legittimazione, per cui nei suoi confronti

il Ministero pubblico ha emanato il 5.06.2016 il quarto decreto d’accusa.

RE

1, ha così dimostrato grande spregiudicatezza e pervicacia nell’infrangere le

leggi del nostro territorio, dove è sistematicamente ritornato malgrado non vi intrattenesse

alcuno stretto legame affettivo o professionale, e senza curarsi della sua

responsabilità di padre, nel frattempo di 4 figli, tutti ancora minorenni. Nonostante

i buoni propositi qui espressi dal reclamante, all’età di 43 anni egli si ritrova

ancora senza aver compiuto una formazione qualsiasi e senza un impiego lecito e

regolare da cui trarre i mezzi per sostentare sé e la propria famiglia. In ciò

nulla muta l’asserito posto di lavoro che egli sin d’ora disporrebbe nel __________.

Al di là del fatto che lo stesso rimane a livello di mera asserzione non

essendovi agli atti alcun contratto che lo comprovi, all’ora attuale RE 1

nemmeno in Italia dispone delle necessarie autorizzazioni, onde stabilirvisi

regolarmente.

In

tali circostanze, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi,

il buon comportamento tenuto sin qui in carcere non è sufficiente a fondare una

prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva che rimane molto alto.

Infine

occorre ancora rilevare che in concreto non appare che la liberazione

condizionale possa meglio favorire la risocializzazione del reclamante,

rispetto all’esecuzione completa della pena, posto come al di fuori del nostro

territorio la sua sorveglianza è praticamente esclusa ed egli si ritrova senza

alcun piano di reinserimento professionale.

Anche

su questo punto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata

si rivela fondata, meritando tutela.

5.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tenere

conto della difficile situazione economica del qui reclamante, sono poste a

carico di quest’ultimo, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 ss., 86 CP, 379 ss., 393 ss.,

439 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del

Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture

carcerarie, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera