60.2016.253
Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato il trasferimento in sezione aperta e la liberazione condizionale. Pericolo di fuga (straniero, senza legami con la CH e con divieto d'entrata) e di
4 ottobre 2016Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.253
Lugano
4 ottobre 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 1/2.09.2016 presentato
da
RE 1,
contro
la decisione 24.08.2016 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione
della pena, mediante la quale ha respinto il trasferimento in sezione aperta
ed ha rifiutato la liberazione condizionale (inc. GPC __________);
visto lo scritto 6.09.2016 del procuratore pubblico,
con cui comunica di non avere osservazioni da formulare e postula nel contempo
la reiezione del gravame;
preso atto che con scritto 8/9.09.2016 il giudice dei
provvedimenti coercitivi, dichiarando di non avere osservazioni particolari da
formulare, rinvia alle argomentazioni e conclusioni della propria sentenza e si
rimette al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 25.07.2003 la Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) ha condannato
RE 1 alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all’espulsione dal territorio
svizzero per 10 anni, avendolo riconosciuto colpevole di violenza carnale,
falsità in documenti e infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli
stranieri (per avere soggiornato illegalmente in Svizzera ed esercitato
attività lucrativa senza permessi nel periodo tra il 1997 e il 2002).
b. A
fronte della suddetta condanna, la competente autorità amministrativa il
30.01.2004 ha emanato nei confronti del qui reclamante un divieto d’entrata valido
dal 19.01.2004 per tempo indeterminato.
c. Con
decreto d’accusa 23.01.2014 (DA __________) il procuratore pubblico ha proposto
la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 30.-
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla
multa di CHF 250.-- (da lui in seguito pagata), per titolo di guida senza essere
titolare della licenza, ripetuta entrata illegale e ripetuta attività lucrativa
senza autorizzazione, per fatti risalenti al periodo tra il 2011 e il 2013/2014
(all. 1, inc. GPC __________).
d. Con
nuovo decreto d’accusa 3.11.2015 (DA __________) il Ministero pubblico,
riconosciuto RE 1 colpevole di entrata illegale (avvenuta nel settembre 2015, ovvero
durante il periodo di prova concesso alla pena pecuniaria decretata il
23.01.2014), ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni, oltre alla multa di CHF 100.-- (pagata nel seguito). Non ha revocato
il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria decretata il
23.01.2014, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 1 anno.
e. Il
25.05.2016 il Ministero pubblico ha nuovamente ritenuto RE 1 colpevole di ripetuta
entrata illegale, di soggiorno illegale come pure di attività lucrativa senza
autorizzazione (nel periodo compreso tra il marzo e il maggio 2016, e dunque durante
il periodo di prova della sospensione condizionale concessa alle pene pecuniarie
decretate il 23.01.2014 e il 3.11.2015), e ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Non ha revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie
decretate il 23.01.2014, ma lo ha formalmente ammonito, rispettivamente il
3.11.2015, ma ne ha prolungato il relativo periodo di prova di 1 anno (DA __________).
f. Per
essere nuovamente entrato illegalmente in Svizzera ed avervi soggiornato senza
permessi nel giugno 2016, il Ministero pubblico in data 5.06.2016 (DAC __________)
ha proposto la condanna di RE 1 alla pena detentiva di 5 mesi, a valere quale
pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, richiamati i decreti d’accusa
23.01.2014, 3.11.2015 e 25.05.2016, stante che il qui reclamante, sentito dal
procuratore pubblico il 5.06.2016, ha ammesso i fatti ed ha riconosciuto di non
disporre dei mezzi finanziari per far fronte alle pene pecuniarie decretate in
precedenza nei suoi confronti. Il magistrato inquirente ha quindi ordinato la
di lui carcerazione di sicurezza in vista dell’espiazione della pena unica
(inc. MP __________).
Il
decreto d’accusa 5.06.2016 (DAC __________) è passato in giudicato il
16.06.2016 (all. 1, inc. GPC __________).
g. Con
decisione 21.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 in
sezione chiusa, determinando i seguenti termini di esecuzione, con inizio il
5.06.2016:
1/3 20.07.2016
1/2 15.08.2016
2/3 09.09.2016
Termine
pena 31.10.2016.
Il
giudice ha in particolare ritenuto un concreto rischio di fuga, considerato che
l’interessato è cittadino straniero, non ha alcun legame sul nostro territorio
e che nei suoi confronti è stato emesso un divieto d’entrata valido dal
19.01.2004 a tempo indeterminato (all. 3, inc. GPC __________).
h. Avvicinandosi
il termine di metà pena, il 29.06.2016 RE 1 ha richiesto il trasferimento in
sezione aperta, sostenendo che ciò gli avrebbe permesso di intensificare i
propri contatti con i suoi familiari residenti in Svizzera, oltre che con i suoi
asseriti cari amici. Persone queste che lo avrebbero potuto aiutare nella
ricerca di un’attività lavorativa che gli permetterebbe di reinserirsi sul
piano sociale e di iscrivere i propri figli in scuole appropriate (all. 5, inc.
GPC __________).
i. Nel
frattempo, avvicinandosi pure il termine dei 2/3 d’esecuzione di pena, il
30.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura
di liberazione condizionale.
l. Preso
atto di tutti i preavvisi delle autorità interessate e sentito RE 1 in data
23.08.2016, il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 24.08.2016 ha
respinto la richiesta di trasferimento in sezione aperta come pure ha rifiutato
la concessione della liberazione condizionale.
In
particolare, riassunti brevemente i fatti e i precedenti penali di RE 1, richiamata
la propria decisione 21.06.2016 di collocamento iniziale e ricordate le norme e
la giurisprudenza applicabili, pur evidenziando il buon comportamento tenuto in
carcere, il giudice dei provvedimenti coercitivi − con riguardo al
trasferimento in sezione aperta − ha ritenuto sussistere un concreto pericolo di fuga
(così come già accertato in sede di collocamento iniziale), posto come il qui
reclamante non avrebbe ricevuto in carcere alcuna visita, che sarebbe privo dei
documenti di legittimazione (o quantomeno gli stessi non sarebbero depositati
in penitenziario) e che egli avrebbe più volte fatto uso degli “alias”.
Pure
il giudice ha valutato l’esistenza di un concreto rischio di recidiva, viste le
ripetute violazioni del divieto d’entrata e considerato che le precedenti
condanne a pene sospese condizionalmente non avrebbero avuto sul qui reclamante
alcun effetto deterrente e che, anzi, egli avrebbe violato il bando anche durante
il periodo di prova, a pochi giorni di distanza dalla sua condanna e nonostante
avesse trascorso due giorni di carcerazione preventiva.
Per
quanto attiene alla liberazione condizionale il magistrato ha ribadito le medesime
considerazioni, evidenziando altresì come il buon comportamento in carcere non
sarebbe sufficiente a fondare una prognosi non sfavorevole. E ciò ancor più
considerando che non sussisterebbe alcun concreto progetto di reinserimento
nella patria di RE 1, dove egli nemmeno sarebbe intenzionato a ritornarvi, e
che la responsabilità verso i suoi 4 figli non l’avrebbe dissuaso dal rientrare
in Svizzera malgrado il divieto.
m. Con
esposto 1/2.09.2016 RE 1 insorge contro la decisione 24.08.2016 resa dal
giudice dei provvedimenti coercitivi.
Egli
puntualizza innanzitutto di accettare il suo rimpatrio, ma di aver sostenuto di
preferire un suo rinvio in Italia, in quanto lì avrebbe maggiori opportunità
economiche per risollevarsi dalla rovina e quindi provvedere al mantenimento
suo e della sua famiglia. In patria la moglie sarebbe disoccupata, non
percepirebbe alcun sussidio per i loro 4 figli ed il reclamante avrebbe altresì
a suo carico i propri genitori anziani e malati. Ha escluso di voler ritornare
in Svizzera, rilevando di essere intenzionato a trovare una stabilità economica
in un paese europeo, segnatamente l’Italia − dopo aver regolarizzato la sua situazione − così da
non ricadere più nei medesimi errori del passato, legati dal bisogno di
sopravvivenza sua e dei suoi familiari.
Sostiene
di aver trovato un posto di lavoro presso un’azienda agricola del __________ e chiede
quindi che gli sia data nuovamente fiducia, così da poter iniziare tale
attività lavorativa. Evidenzia di aver richiesto alle competenti autorità a
Roma e a Berna la cancellazione del suo nominativo registrato nella banca dati
SIS (Sistema di Informazione Schengen).
Rileva
di aver smarrito i propri documenti di legittimazione in Italia, ma che un suo
amico gli avrebbe comunicato di aver ritrovato la sua patente di guida e che
gliel’avrebbe fatta pervenire al più presto possibile.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice
dell'applicazione della pena − in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice
dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra
l'altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta (lit. h)
e ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena
detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario
CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014
consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrato
l’1/2.09.2016 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 24.08.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________ e __________),
notificata il 25.08.2016, il gravame è tempestivo oltre che proponibile.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1.
quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o
aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un
reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga
o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
L’art.
75a cpv. 2 CP stabilisce inoltre che “per regime aperto si intende
un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare
il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi,
l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.
2.2
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il
rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati
cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK
Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).
A
livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1.,
nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce
che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno
stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di
esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme
di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi
(cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene
ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale
il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà
tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un
piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia
in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione
non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e
non vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2.) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa
che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione
di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento
(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”
e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture
aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione
di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)
persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in
esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in
esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi
è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
2.3
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in
generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come
visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio
concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p.
1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
2.3.1
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio
di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie
al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),
i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione
professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),
nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non
si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una
possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità,
fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga
all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del
26.10.2012
consid. 3.;6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del
12.01.2012
consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da
espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere
considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile
fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un
rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando
l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia
quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio
viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)
e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
2.3.2
Per
quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente,
che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità.
Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati
devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non
entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici
contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,
art. 76 CP nota 3).
3.
3.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi,
l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno
(art. 86 cpv. 3 CP).
3.2
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva. Non costituisce né un diritto, né
un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1.; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5
consid. 2.; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della
pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014,
consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
3.3
In
sostanza, la concessione della liberazione condizionale è subordinata a tre
condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria
pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si
esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,
p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre
parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro
del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014
del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;
6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid.
1.
; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui
non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa
non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la
giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni
TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013,
consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.;6B_1003/2014
del 13.01.2015 consid. 3.1.;6B_842/2013 del 31.03.2014 consid. 2.;6B_745/2013
del 10.10.2013 consid. 2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012 consid. 3.1.;
6B_206/2011 del 5.07.2011 consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4.
e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV
193.
consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il
rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o
definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un
nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe
minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in
cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore
rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il
patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.).
Occorre
inoltre esaminare la pericolosità
dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui
la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale,
eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di
condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (decisioni TF 6B_198/2016 del 25.08.2016
conside. 2.2.;6B_1003/2014 del 13.01.2015 consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid.
4.
).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
4.
4.1.
Nel
caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato il trasferimento
in sezione aperta, avendo concluso per l’esistenza di un pericolo di fuga così
come quello di recidiva. Pericoli questi che invece il reclamante contesta,
sostenendo in buona sostanza di avere familiari e amici nel nostro paese, di
non voler più far rientro nel nostro paese e di volersi stabilire − con i
suoi familiari più stretti − in Italia, regolarizzando la loro situazione,
così da poter esercitare attività lucrativa presso un’azienda agricola del __________,
dove sin d’ora disporrebbe di un posto di lavoro.
Dagli
atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto in Macedonia in seno a una famiglia
(composta dai suoi genitori e da 4 fratelli) di agricoltori in condizioni
povere. Privi dei sufficienti mezzi finanziari, egli non ha concluso le scuole
dell’obbligo. Nemmeno ha ottenuto un diploma, limitandosi a lavorare come
contadino insieme ai suoi genitori. Egli ha trascorso in modo irregolare dei
periodi in alcuni paesi dell’Europa occidentale (tra cui l’Italia) e dell’Est,
vivendo di espedienti, ed intercaladoli a periodi in cui ha fatto rientro in
patria.
A
partire dal 1995 egli è venuto più volte nel nostro paese, soggiornando per alcuni
periodi in varie parti della Svizzera e svolgendo lavori saltuari nel settore
primario o come tuttofare. Ciò senza mai disporre del visto d’entrata o di un
permesso di lavoro o di soggiorno.
Dalla
sua compagna, pure cittadina macedone, con cui si è sposato nel 2007, ha avuto
4.
figli, attualmente di età compresa tra i 16 e i 5 anni. Anch’essa, raggiungendo
il marito in talune occasioni, ha vissuto nel nostro paese per periodi limitati
in modo clandestino.
Nel
novembre 2002 RE 1 è incappato nel suo primo arresto su suolo elvetico,
sfociato nella condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre all’espulsione
dal territorio svizzero per 10 anni, pronunciate dalla Corte delle assise
criminali il 25.07.2003 per violenza carnale, falsità in documenti e infrazione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri. Di conseguenza l’autorità
amministrativa ha emesso nei suoi confronti un divieto d’entrata valido dal
19.01.2004
per tempo indeterminato. Scarcerato nel novembre 2005 egli è
rientrato in patria ma dopo 6 anni, nel 2011, è ritornato illegalmente in
Svizzera, soggiornando ed esercitando senza permesso alcuno attività lucrativa
oltre ad avere infranto delle norme della circolazione stradale. Uscendo dal nostro
paese, per poi farvi ripetutamente rientro, ancorché consapevole di essere
privo delle necessarie autorizzazioni, tra il 2014 e il 2016 egli ha
collezionato 4 decreti d’accusa emanati a suo carico dal Ministero pubblico,
per pene dapprima pecuniarie sospese condizionalmente, poi sostituite il
5.06.2016
con una pena detentiva unica di complessivi 5 mesi, dedotti 4 giorni
di detenzione preventiva, che egli sta attualmente espiando in carcere chiuso.
Il
Servizio medico somatico e psichiatrico delle Strutture carcerarie, in data 8/12.08.2016
ha espresso preavviso favorevole al trasferimento di RE 1 in sezione aperta
(all. 7, inc. GPC __________). Di avviso contrario è stato invece l’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, che riepilogata la situazione economica (di
grave disagio) e familiare del qui reclamante come pure i suoi precedenti, ha
concluso dando un parere negativo, considerate le di lui ripetute violazioni
del bando, la prognosi sfavorevole e ritenuto che i legami presenti sul
territorio non sarebbero tali da fungere per lui da sostegno e da riferimento
(scritti 28.07.2016 e 2.08.2016, all. 4 e 6, inc. GPC __________). Parimenti
negativo è stato il preavviso dato dalla Direzione delle strutture carcerarie in
data 10.08.2016, visto che, malgrado il buon comportamento tenuto in carcere sia
nei confronti del personale di custodia e sia con i codetenuti, a suo carico “è
pendente un divieto d’entrata, disatteso, che ha comportato l’attuale
carcerazione” (preavviso 10.08.2016, all. 8, inc. GPC __________).
Per
RE 1, cittadino straniero, colpito da un divieto di entrata valido dal 19.01.2004
per tempo indeterminato − esteso a tutto lo spazio Schengen − è preclusa qualsiasi possibilità di inserimento
professionale e sociale nel nostro paese. Egli non può svolgere alcuna attività
lavorativa onde sostentarsi né venire a stabilirsi lecitamente sul nostro
territorio con la moglie − tra l’altro pure cittadina straniera senza
alcuna autorizzazione e senza attività lavorativa − e unitamente ai
propri figli minorenni, attualmente tutti residenti in Macedonia. Centro
quest’ultimo dei suoi legami affettivi più stretti. In Svizzera interna
risiederebbero un fratello, una sorella e qualche zio, con cui mantiene
tuttavia pochi contatti, tant’è che in carcere non ha ricevuto nessuna visita e
all’atto del suo arresto ha dichiarato di non voler avvisare alcun familiare.
Alla
luce di tutto ciò, considerato altresì che egli è attualmente privo dei documenti
di legittimazione, il pericolo che egli si dia alla fuga rendendosi latitante e
vivendo nella clandestinità, come fatto in passato, è molto alto e concreto.
Ciò ove più si pensi ai suoi frequenti spostamenti in territorio europeo, senza
mantenere una fissa dimora, e come egli ha fatto uso nel nostro paese di altre
generalità, dimostrando di saper vivere e muoversi, dal 1995 (allorquando è
entrato per la prima volta in Svizzera), seppure con delle pause temporali,
perfettamente nell’illegalità.
La
decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, che rifiuta il
trasferimento in sezione aperta, resiste pertanto alle censure sollevate dal
reclamante, meritando di essere tutelata.
L’esistenza
di un concreto pericolo di fuga, che esclude da solo la concessione del
postulato trasferimento in sezione aperta, rende superfluo l’esame della sussistenza
o meno del pericolo di recidiva. Pericolo tuttavia pure riscontrabile nel caso
in esame, come si andrà a valutare nei considerandi che seguono, per quanto
attiene alla concessione della liberazione condizionale.
4.2
Con
riguardo alla liberazione condizionale, il qui reclamante ha raggiunto i 2/3
dell’espiazione della pena in data 9.09.2016. È pacifico, e nemmeno contestato,
che in carcere egli ha tenuto un buon comportamento, sia per quanto attiene ai
suoi rapporti con il personale di custodia e con gli altri detenuti, sia nello
svolgere con impegno e disponibilità il lavoro assegnatogli, senza quindi incorrere
in alcuna sanzione disciplinare.
I
primi due presupposti per la concessione della liberazione condizionale sono
quindi adempiuti. Litigioso resta invece il pronostico sul suo comportamento
futuro.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per l’esistenza di un pericolo
di recidiva, viste le ripetute violazioni del divieto d’entrata − anche in periodo di prova e addirittura dopo pochi giorni dalla
precedente condanna, che quindi non ha avuto alcun effetto monitorio − nonché l’assenza di un progetto di reinserimento in Patria, come pure
considerato che nemmeno la responsabilità di padre lo ha dissuaso dal rientrare
in Svizzera nonostante il divieto.
Ciò
che invece viene contestato dal qui reclamante per i motivi già illustrati ai
considerandi che precedono. Sottolinea altresì le sue richieste inoltrate alle
competenti autorità, l’una finalizzata alla cancellazione della sua
segnalazione al SIS, e l’altra tendente a farsi togliere il divieto d’entrata o
a diminuirne il periodo. Pure ha ribadito la sua intenzione di stabilirsi in
Italia, anziché nel suo paese d’origine, poiché gli si offrirebbero maggiori
possibilità lavorative. In particolare il posto di lavoro presso un’azienda
agricola del __________. Così che egli esclude un suo rientro in Svizzera
finché la sua situazione non sarà chiarita.
Il
Servizio medico somatico e psichiatrico delle Strutture carcerarie il
15.07.2016
ha espresso, anche a questo riguardo, preavviso favorevole, non
presentando l’interessato una patologia psichiatrica (all. 3, inc. GPC __________).
Contrario è invece nuovamente stato il parere dato dall’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa il 28.07.2016 e 2.08.2016, che oltre quanto già esposto più sopra
ha mantenuto una prognosi sfavorevole “visti i DA pronunciati dall’Autorità
ticinese, considerato l’utilizzo di nomi diversi (alias), visto anche il
mandato di arresto UFG ai fini estradizionali su richiesta della Macedonia
(laddove al proposito il reclamante ha precisato di aver già scontato la pena
per la quale egli era ricercato, ndr)”. Pur riconoscendo il grave disagio del
reclamante e le sue buone intenzioni, per tale Ufficio “mancando di un progetto
atto a contenere il rischio di ricaduta nelle stesse infrazioni oggetto
dell’attuale condanna, non possiamo individuare argomenti a sostegno di una
prognosi favorevole” (all. 4 e 6, inc. GPC __________). Infine la Direzione
delle Strutture carcerarie il 29.07.2016 ha espresso preavviso positivo. In
particolare ha asserito che “dal profilo comportamentale la direzione
esprime un preavviso non sfavorevole quanto ad una possibile liberazione
condizionale, purché finalizzata al suo rientro legale in Patria. Come
precisato nella decisione di collocamento, sull’interessato pende un divieto
d’entrata, la cui infrazione è causa dell’attuale incarcerazione. Sarebbe
quindi auspicabile accertare il tempo che ha trascorso sul territorio
nazionale, anche per scongiurare la possibilità di una eventuale recidiva”
(all. 5, inc. GPC __________).
Da
quando è entrato in Svizzera (la prima volta, a suo dire, dall’aprile 1995) RE
1.
vi ha sempre soggiornato illegalmente, per periodi irregolari interrotti dai
suoi rientri in Patria o da altri soggiorni all’estero. Egli ha sempre violato
le nostre leggi sul domicilio e la dimora lavorando altresì ripetutamente senza
permessi. Dopo la sua condanna del 2003, ciò è sistematicamente avvenuto in
barba al divieto d’entrata valido dal 19.01.2004 per tempo indeterminato, di
cui egli era ben consapevole, essendogli stato notificato il 30.01.2004. Non lo
hanno trattenuto dal ritornare illegalmente nel nostro paese, né la condanna
del luglio 2003 davanti ad una Corte delle assise criminali (in cui pure era
stata pronunciata la pena accessoria dell’espulsione, allora ancora in vigore),
e neppure i successivi tre decreti d’accusa emanati nei suoi confronti dal
Ministero pubblico per violazioni alla LF sugli stranieri, che dunque non hanno
avuto alcun effetto deterrente su di lui.
Infatti
espulso nel suo paese d’origine a seguito della condanna del 2003, dopo circa 6
anni dal suo (primo) rilascio in Svizzera, egli è tornato sul nostro territorio
soggiornandovi illegalmente ed esercitando abusivamente attività lavorativa per
periodi irregolari tra il 2001 e il 2013/2014. Estradato nel seguito in patria
al fine di scontare una pendenza con la giustizia macedone, a meno di 1 mese
dal suo rilascio (a suo dire avvenuto il 15.08.2015), e meglio il 4.09.2015, egli
ha fatto ritorno in Svizzera.
Condannato
conseguentemente ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente con decreto
d’accusa del 3.11.2015, ancora in periodo di prova egli ha ripreso a lavorare
nel nostro paese per un paio di mesi (tra il marzo e il maggio 2016), così che
è incappato nel terzo decreto d’accusa del 25.05.2016. Ciò malgrado dopo soli
11.
giorni, e meglio il 3.06.2016, è nuovamente entrato in Svizzera dal valico
di __________ privo dei documenti di legittimazione, per cui nei suoi confronti
il Ministero pubblico ha emanato il 5.06.2016 il quarto decreto d’accusa.
RE
1, ha così dimostrato grande spregiudicatezza e pervicacia nell’infrangere le
leggi del nostro territorio, dove è sistematicamente ritornato malgrado non vi intrattenesse
alcuno stretto legame affettivo o professionale, e senza curarsi della sua
responsabilità di padre, nel frattempo di 4 figli, tutti ancora minorenni. Nonostante
i buoni propositi qui espressi dal reclamante, all’età di 43 anni egli si ritrova
ancora senza aver compiuto una formazione qualsiasi e senza un impiego lecito e
regolare da cui trarre i mezzi per sostentare sé e la propria famiglia. In ciò
nulla muta l’asserito posto di lavoro che egli sin d’ora disporrebbe nel __________.
Al di là del fatto che lo stesso rimane a livello di mera asserzione non
essendovi agli atti alcun contratto che lo comprovi, all’ora attuale RE 1
nemmeno in Italia dispone delle necessarie autorizzazioni, onde stabilirvisi
regolarmente.
In
tali circostanze, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi,
il buon comportamento tenuto sin qui in carcere non è sufficiente a fondare una
prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva che rimane molto alto.
Infine
occorre ancora rilevare che in concreto non appare che la liberazione
condizionale possa meglio favorire la risocializzazione del reclamante,
rispetto all’esecuzione completa della pena, posto come al di fuori del nostro
territorio la sua sorveglianza è praticamente esclusa ed egli si ritrova senza
alcun piano di reinserimento professionale.
Anche
su questo punto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata
si rivela fondata, meritando tutela.
5.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tenere
conto della difficile situazione economica del qui reclamante, sono poste a
carico di quest’ultimo, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 ss., 86 CP, 379 ss., 393 ss.,
439 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del
Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture
carcerarie, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera