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Decisione

60.2016.271

Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato l'espiazione nella forma degli arresti domiciliari (braccialetto elettronico) per rottura della fiducia per consumi di cannabinoidi. CRP concesso s

8 febbraio 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

a. Mediante

tre decreti d’accusa (del 2.12.2013/DAC __________, del 24.03.2014/DA __________

risp. dell’1.06.2015/DA __________), passati in giudicato, il Ministero

pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alle pene pecuniarie di 120 aliquote

giornaliere da CHF 90.-- cadauna, di 45 aliquote giornaliere da CHF 90.--

cadauna risp. di 90 aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna − con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, le stesse sarebbero state sostituite

con una pena detentiva di 120 risp. 45 risp. 90 giorni −, per reati

inerenti la circolazione stradale (perlopiù guida senza autorizzazione) risp.

danneggiamento e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per consumi di

cocaina e marijuana).

b. Posto

come le pene pecuniarie di cui ai suddetti decreti d’accusa sono rimaste

impagate e che le procedure esecutive intentate contro RE 1 sono sfociate il

13.08.2015 in un attestato di carenza beni, con scritto 22.04.2016 il giudice

dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al qui reclamante che tali pene

venivano commutate in complessivi 255 giorni di pena detentiva da espiare.

Parimenti lo ha reso attento sulla possibilità di provvedere al pagamento di

complessivi CHF 21'150.-- in qualsiasi momento. Infine il magistrato ha

invitato RE 1 a mettersi in contatto con tale Ufficio entro il 18.05.2016, al

fine di concordare tempi e modalità di espiazione della pena detentiva

sostitutiva, come pure di verificare l’eventuale esistenza dei presupposti per

l’espiazione mediante sorveglianza elettronica (all. 12, inc. GPC __________).

c. Con

comunicazione telefonica dell’11.05.2016 risp. epistolare del 19.05.2016 RE 1

ha richiesto l’espiazione della pena sostitutiva mediante sorveglianza elettronica

(all. 14 e 16, inc. GPC __________). Al proposito ha prodotto un contratto di

lavoro, in virtù del quale egli avrebbe lavorato dal 15.04.2016 in qualità di

aiuto cuoco, con un grado d’occupazione al 50% e per una retribuzione mensile

di CHF 1'800.--, presso un esercizio pubblico di __________, dove pure avrebbe avuto

in subaffitto una camera ammobiliata (all. 16, inc. GPC __________).

Contratto questo che il datore di lavoro ha confermato con scritto del

9.06.2016 ed in cui ha altresì dichiarato di essere d’accordo con il fatto che

il qui reclamante espii la sua pena mediante sorveglianza elettronica durante

gli orari di lavoro ed alloggi nella camera ammobiliata presa in subaffitto

dall’1.11.2016 per tempo indeterminato (all. 21, inc. GPC __________).

d. Dopo

aver verificato l’esistenza dei relativi presupposti ed aver formulato una

prognosi non sfavorevole (avendo trovato un’attività lavorativa ed un alloggio),

pur considerata la forte recidiva del qui reclamante (la cui ultima condanna

tuttavia risalirebbe a un anno di distanza), con decisione 12.07.2016 il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha autorizzato RE 1 ad espiare la pena

detentiva di complessivi 255 giorni nella forma degli arresti domiciliari, alla

condizione che egli si sottoponesse a regolari (anche non preannunciati)

controlli tossicologici, con esito negativo. Il primo degli stessi in

particolare avrebbe dovuto aver luogo prima della posa del braccialetto

elettronico (decisione 12.07.2016, all. 24, inc. GPC __________).

e. In

data 12.08.2016 RE 1 ha sottoscritto il contratto d’esecuzione pena mediante

braccialetto elettronico per il periodo dal 6.09.2016 al 19.05.2017, valido

alla condizione che le analisi EOLAB previste per il 22.08.2016 sarebbero

risultate a norma (all. 26, inc. GPC __________).

f. Dall’analisi

tossicologica effettuata il 23.08.2016 RE 1 è risultato positivo al THC, con un

valore di 82 ng/ml (all. G al reclamo 22.09.2016).

Anche

il successivo controllo delle urine dell’1.09.2016 ha dato esito positivo circa

il consumo di cannabinoidi, nella misura di 112 ng/ml (all. G al reclamo

22.09.2016).

Essendo stato RE 1 un consumatore cronico (3 spinelli

al giorno per un lungo periodo), così da ipotizzare un tempo più lungo (oltre

le 3 settimane standard) per il relativo smaltimento, ed avendo egli, a suo

dire, effettuato l’ultimo (importante) consumo di marijuana nella settimana dell’1.08.2016

(dunque precedentemente la sottoscrizione del contratto d’esecuzione pena mediante

braccialetto elettronico), in data 12.09.2016 egli è stato sottoposto ad un

nuovo controllo, che tuttavia ha dato ancora esito positivo al consumo di THC,

con un valore pari a 100 ng/ml (all. 29, inc. GPC __________ e all. E al

reclamo 22.09.2016).

g. Alla

luce dei suddetti controlli risultati positivi al THC il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha ritenuto violata la condizione imposta per

l’ottenimento degli arresti domiciliari, così che con decisione 14.09.2016 egli

ha dichiarato che l’esecuzione in tale forma non avrebbe potuto avere inizio e

che la pena detentiva sostitutiva di 255 giorni avrebbe dovuto essere eseguita

nella forma ordinaria presso le strutture carcerarie ticinesi.

Ha

quindi ordinato il collocamento di RE 1 in sezione aperta a decorrere dal

23.09.2016.

Il

magistrato ha inoltre calcolato che il primo 1/3 dell’esecuzione della pena sarebbe

venuto a cadere il 17.12.2016, la metà pena il 28.01.2017 mentre i 2/3 il

12.03.2017. In data 5.06.2017 il qui reclamante avrebbe terminato l’espiazione

(decisione 14.09.2016, inc. GPC __________).

h. In

data 19.09.2016, sia con comunicazione telefonica (all. 32, inc. GPC __________),

sia con lettera scritta (all. 37, inc. GPC __________) al giudice dei

provvedimenti coercitivi, RE 1 ha sostenuto di aver rispettato la condizione

imposta per l’ottenimento dell’espiazione mediante sorveglianza elettronica,

non avendo effettuato più alcun consumo di marijuana dopo quello dell’agosto

2016. Ha spiegato la positività rilevata nei successivi controlli con i lunghi tempi

di smaltimento (che potrebbero raggiungere i 30/40 giorni dopo l’ultimo consumo).

Ha altresì evidenziato le conseguenze negative in caso di diniego di tale forma

d’espiazione, segnatamente la perdita del posto di lavoro e il relativo

alloggio, la cessazione della possibilità di incontrare la propria figlia

minorenne, in quanto la madre si rifiuterebbe di portarla ai colloqui in carcere.

In

considerazione di tutto ciò egli ha postulato la concessione dell’espiazione

della pena detentiva mediante braccialetto elettronico, dicendosi disposto, pur

di ottenerla, a sottomettersi ad un “inasprimento” delle modalità d’esecuzione

ad esempio mediante controlli più frequenti.

A

dimostrazione della sua seria volontà di rispettare la condizione

dell’astinenza egli ha comunicato di essersi sottoposto volontariamente ad

un’ulteriore analisi quello stesso 19.09.2016.

i. Il

risultato dell’analisi delle urine del 19.09.2016 è stato positivo circa il

consumo di cannabinoidi, nella misura di 53 ng/ml (all. E al reclamo

22.09.2016).

j. Con

esposto 22.09.2016 RE 1, per il tramite del proprio rappresentante legale, è

insorto contro la decisione 14.09.2016 del giudice dei provvedimenti

coercitivi, postulando, in via cautelare la concessione dell’effetto

sospensivo, e nel merito l’annullamento della decisione impugnata e quindi la

concessione dell’espiazione della pena nella forma degli arresti domiciliari “che

avrà inizio non appena gli esami tossicologici daranno esito negativo”,

ritenuto che “le verifiche saranno effettuate per un’ulteriore periodo di

tre mesi e la posizione del Signor RE 1 verrà rivista se dalle analisi

risulterà un nuovo consumo di cannabis” (reclamo 22.09.2016, p. 6).

Dopo

aver riassunto i fatti egli evidenzia in primo luogo come sia risultato

positivo solo all’uso di canapa. Uso quest’ultimo di cui le autorità erano a

conoscenza e che comunque non costituirebbe l’elemento principale dei reati

oggetto di condanna, stante che in uno solo dei tre decreti d’accusa a suo

carico ha avuto rilevanza penale quale mera contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti. Pertanto l’astinenza, quale condizione per l’espiazione della pena

nella forma degli arresti domiciliari, non troverebbe valida giustificazione

nei precedenti considerati.

In

secondo luogo, rilevando di essere stato un forte consumatore di canapa, sostiene

la necessità di un lungo periodo preventivo di astinenza prima di risultare

totalmente negativo all’uso di tale sostanza.

Avvalendosi

delle dichiarazioni di due medici, asserisce che la positività ai cannabinoidi

finora rilevata “può essere ricondotta all’obesità del paziente (145 kg di

peso su 180 di altezza) e sul momentaneo uso di forti quantità di alcool che

hanno impedito lo smaltimento del tetra-idro-cannabinolo nei tempi normalmente

prevedibili” (reclamo 22.09.2016, p. 4).

Sostiene

quindi di non aver più fatto uso di canapa in ossequio alla condizione della

totale astinenza alla base della concessione degli arresti domiciliari, per cui

la sua revoca non sarebbe giustificata.

La revoca operata dal magistrato non sarebbe, a suo dire, nemmeno

proporzionata, posto che si sarebbe dovuto concedere un’ulteriore periodo per

la verifica della sua astinenza, la cui durata era da determinarsi con i medici

sulla base delle sue caratteristiche fisiche.

Infine

la revoca neppure sarebbe opportuna, in quanto gli impedirebbe il suo

reinserimento professionale e sociale.

Postula

per finire la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in considerazione del suo stato d’indigenza comprovato dagli attestati di

carenza beni e dagli obblighi di contributi alimentari nei confronti della

figlia.

k. Nello

scritto 23.09.2016 di intimazione del reclamo alle parti, il presidente di questa

Corte ha concesso l’effetto sospensivo.

l. Il

procuratore pubblico Andrea Pagani con scritto 23.09.2016 si rimette al

giudizio di questa Corte mentre il procuratore pubblico Antonio Perugini, con

osservazioni 26/27.09.2016, ritenendo il giudizio impugnato perfettamente

legittimo e giuridicamente inattaccabile, chiede la reiezione del reclamo.

Dal

canto suo il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel suo scritto 28.09.2016,

si rimette al giudizio di questa Corte.

m. L’analisi

tossicologica effettuata il 29.09.2016 ha dato esito positivo circa il consumo

di THC nella misura di 50 ng/ml mentre quella del 17.10.2016 è risultata

negativa (allegati allo scritto 2.11.2016 dell’avv. PR 1).

n. Nel frattempo dal 16.10.2016 RE 1, come comunicato

dal datore di lavoro nella lettera 4.11.2016, ha perso il proprio impiego, posto

che l’esercizio pubblico sito a __________ è stato chiuso fino alla Pasqua 2017

per mancanza di clientela nel periodo invernale. Il reclamante di conseguenza ha

pure perso il proprio alloggio a decorrere dal 4.11.2016.

o. Un

ultimo controllo delle urine di RE 1 effettuato il 3.11.2016 − e trasmesso a questa Corte via fax il

7.11.2016 − ha dato esito negativo

circa il consumo di cannabinoidi (allegato al fax 7.11.2016 dell’avv. PR 1).

p. In

merito ai suddetti ulteriori tre controlli il procuratore pubblico Andrea

Pagani, messa in evidenza comunque la positività dell’analisi del 29.09.2016,

ribadisce di rimettersi al giudizio di questa Corte (scritto 9.11.2016 del PP

Pagani). Il procuratore pubblico Antonio Perugini osserva invece, nel proprio

scritto dell’8.11.2016, che tali analisi non muterebbero la sostanza del

giudizio censurato, ma che anzi, quest’ultimo si giustificherebbe ancor di più

vista l’assenza di un lavoro sicuro e di un alloggio. Pertanto postula

nuovamente la reiezione del gravame.

q. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nello scritto 9.11.2016, evidenzia che il

reclamante avendo perso il proprio impiego non disporrebbe più di un’attività

lavorativa, condizione questa necessaria per l’espiazione di una pena nella

forma degli arresti domiciliari. Inoltre il reclamante risulterebbe d’ignota

dimora.

r. Con lettera 23/24.11.2016 il qui reclamante, per il

tramite del proprio patrocinatore, ha comunicato a questa Corte, di aver ricevuto

la disdetta del contratto di lavoro il 28.11.2016 con effetto dal 30.09.2016.

Il datore di lavoro oltre ad averlo lasciato “senza un tetto” non gli avrebbe

corrisposto lo stipendio per 5 mensilità. Sostiene tuttavia di aver in vista un

nuovo impiego presso la __________ e di aver preso in locazione, dall’1.11.2016

per tempo indeterminato, un nuovo alloggio a __________ per una pigione mensile

di CHF 900.--.

Pertanto,

a suo dire, le condizioni per la concessione degli arresti domiciliari sussisterebbero

(lettera 23/24.11.2016 dell’avv. PR 1, con allegati).

s. Tramite

l’operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, RE 1 in data

16.12.2016 ha sottoscritto il contratto d’inserimento sociale, che prevede il

suo impiego al 100% presso la __________ per la durata di un anno (scadenza il

15.12.2017). Impiego questo che il qui reclamante ha effettivamente iniziato il

27.12.2016 dimostrando sinora, a dire dell’operatore sociale competente, motivazione,

disponibilità, costanza e puntualità.

Con

decisioni 27.12.2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha accolto

la concessione a favore di RE 1 delle prestazioni assistenziali di CHF 1'996.--

mensili, per il periodo dall’1.12.2016 al 30.04.2017 (scambio di e-mails con

l’operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, __________).

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), in vigore dall’1.01.2011, all'art.

439.

cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità

competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la

relativa procedura.

L’art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1, nel seguito citata LEPM, entrata in vigore

l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in

Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, tra l’altro, a decidere il

collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP e la concessione della

semiprigionia giusta l’art. 77b CP.

Inoltre

il nostro Cantone, facendo parte dei 7 Cantoni autorizzati dal Consiglio

federale a sperimentare, dietro loro richiesta, forme di esecuzione delle pene

detentive sotto sorveglianza elettronica al di fuori degli stabilimenti

penitenziari, il 13.07.2004 ha adottato il Regolamento sull’esecuzione della

pena nella forma degli arresti domiciliari (RL 4.2.1.1.7, nel seguito citato

REPAD), in vigore dal 16.07.2004, con successive modifiche. L’art. 5 REPAD in

particolare conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi la competenza ad

autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari. La

procedura è retta dalla legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.04.2010 (art. 7a REPAD).

Contro

le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi rese in materia di collocamento

iniziale e di semiprigionia (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM) è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e ss. CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Le

altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente

impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si

applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 e ss. CPP (art. 12

cpv. 2 LEPM). Ciò vale anche per le decisioni rese dal giudice dei

provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione della pena nella forma degli

arresti domiciliari sulla base del rinvio di cui all’art. 7a REPAD.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario

CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014

consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

1.3

Il gravame inoltrato il 22.09.2016 contro la decisione 14.09.2016 del

giudice dei provvedimenti coercitivi, intimata al qui reclamante lo stesso

giorno, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in

un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è

pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati

(cpv. 2).

Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere

meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un

penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o

alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

A

livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative

di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni

latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

come pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 6.3.2007 (RL 4.2.1.1.1, nel seguito citato REPM), in vigore dal

9.3.2007

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010

(RL 4.2.1.1.2, nel seguito citato RSC), in vigore dall'1.01.2011, precisa che

il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di

persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento

(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”

e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture

aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione

di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)

persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in

esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in

esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi

è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

2.2

Una

pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo

della persona condannata, quando, fra l’altro, si tratta di pene privative di

libertà di breve durata, ossia da 20 giorni a 12 mesi (art. 1 lit. a REPAD) e

se il condannato − che ne ha fatto richiesta − in

ragione del suo carattere e dei suoi precedenti penali risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 2

cpv. 1 REPAD). Inoltre l’autorizzazione è concessa se il condannato e le

persone che vivono con lui hanno dato il loro accordo, se è dato un domicilio

fisso e se il condannato esercita un’attività riconosciuta (art. 2 cpv. 2

REPAD).

Attività

quest’ultima che, secondo le norme d’attuazione sugli arresti domiciliari, deve

avere un grado d’occupazione di almeno il 50 % al di fuori del proprio domicilio.

Il

condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti

domiciliari sotto sorveglianza elettronica (art. 3 REPAD).

L’esecuzione

e la sorveglianza degli arresti domiciliari competono a un collaboratore della

Divisione della giustizia (art. 11 cpv. 1 REPAD). In specie, per il Canton

Ticino, trattasi di un operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa, responsabile della sorveglianza elettronica.

Egli

stipula con il condannato un contratto, che fissa le modalità degli arresti domiciliari,

le date di esecuzione, e precisa le norme di condotta imposte al condannato

(art. 11 cpv. 2 REPAD); inoltre egli lo informa sul regolamento e

sull’assistenza sociale volontaria (art. 11 cpv. 3 REPAD).

Egli

controlla altresì l’esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca nel

luogo di domicilio del condannato (art. 12 cpv. 1 REPAD). Informa senza indugio

il giudice dei provvedimenti coercitivi di qualsiasi violazione del contratto

(art. 12 cpv. 2 REPAD).

Se

il condannato non rispetta le condizioni fissate, il giudice dei provvedimenti

coercitivi può interrompere l’applicazione degli arresti domiciliari (art. 13

cpv. 1 REPAD).

L’interruzione

degli arresti domiciliari può ugualmente essere ordinata per ragioni non

direttamente imputabili al condannato (art. 13 cpv. 4 REPAD). Pure può essere

decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa

commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso; in una simile evenienza,

il giudice dei provvedimenti coercitivi ripristina immediatamente l’esecuzione

della pena in carcere chiuso (art. 13 cpv. 5 REPAD).

2.3

Giusta

l’art. 77b CP le pene da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia

se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi

reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del

penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa

fase dell’esecuzione il condannato deve comunque essere debitamente assistito.

Disposizione

questa completata, a livello cantonale, dall’art. 17 REPM, che annovera, tra

l’altro, fra le condizioni da adempiere per l’ottenimento della semiprigionia,

l’impiego in un’attività lavorativa con un tasso d’occupazione minimo del 50 %

(cpv. 1 lit. c REPM).

La

semiprigionia è interrotta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e la pena è

eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta: non adempie più alle

condizioni secondo l’art. 77b CP (art. 18 cpv. 1 lit. a REPM), non rispetta, al

momento dell’inizio della pena o durante l’esecuzione della stessa, le

condizioni fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe)

(art. 18 cpv. 1 lit. b REPM), rifiuta di pagare senza motivo valido l’anticipo

in contanti o il prezzo della pensione (art. 18 cpv. 1 lit. c REPM).

Tale

forma d’esecuzione persegue un obiettivo di prevenzione speciale, limitando gli

effetti nocivi della detenzione fra i quali ad esempio la perdita del posto di

lavoro (CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 77b CP n. 1) e quindi

di prevenire il pericolo di un allontanamento dal mondo professionale (CP Code

pénal, Petit commentaire, art. 77b CP n. 2).

3.

3.1.

Nel caso in esame, il giudice dei

provvedimenti coercitivi nel giudizio impugnato, in sintesi, ha interrotto, o più

particolarmente, ha deciso il non inizio dell’espiazione della pena detentiva

sostitutiva nella forma degli arresti domiciliari mediante sorveglianza

elettronica, in quanto RE 1, risultando positivo al consumo di cannabinoidi (nei

controlli tossicologici del 23.08.2016, dell’1.09.2016 e del 12.09.2016) avrebbe

(consapevolmente) violato la condizione d’astinenza imposta nella decisione 12.07.2016

in cui il magistrato aveva autorizzato tale forma d’espiazione.

Il giudice ha altresì escluso la concessione

della semiprigionia ex art. 77b CP, in quanto RE 1 si sarebbe dimostrato “incapace

di rispettare le norme che gli vengono imposte e di vivere secondo le regole”.

Egli non sarebbe degno della fiducia accresciuta che questo regime esigerebbe,

vista la di lui recidiva e che, nonostante le di lui dichiarazioni di ammenda, si

sarebbe presentato positivo ai test di depistaggio svolti a settembre 2016.

Il

reclamante postula invece l’espiazione mediante braccialetto elettronico, sostenendo

di adempiere a tutte le previste condizioni, compresa quella del rispetto

dell’astinenza. Dopo la sottoscrizione del contratto per l’esecuzione della

pena nella forma degli arresti domiciliari avvenuta il 12.08.2016, non avrebbe

infatti più abusato di sostanze stupefacenti. La positività delle analisi successive

sarebbe uno strascico del suo ultimo consumo di marijuana avvenuto nella prima

settimana di agosto 2016 e ai lunghi tempi di smaltimento dello stesso

conseguenti alla sua obesità e al contemporaneo − asseritamente momentaneo − forte

uso di bevande alcooliche.

3.2

Da

quanto in atti emerge che RE 1, non ancora trentenne, sull’arco di poco meno di

9.

anni ha collezionato una lunga serie di condanne, l’ultima delle quali risalente

al giugno 2015.

Ciononostante

il giudice dei provvedimenti coercitivi nel luglio 2016 −

nell’ambito della decisione di autorizzazione ad espiare la pena detentiva

nella forma degli arresti domiciliari − ha formulato una prognosi non sfavorevole circa il

pericolo di recidiva, ritenuto il periodo di un anno trascorso senza che il qui

reclamante ricadesse in nuovi reati e considerata la presenza di un’attività

lavorativa così come di un alloggio. La condizione che il giudice ha, a quel

momento posto, era l’astinenza dai consumi di sostanze tossicologiche, da rilevare

mediante controlli regolari (anche non preannunciati), il primo dei quali

antecedente la posa del braccialetto elettronico.

Ora,

checché ne dica il qui reclamante, non solo con la sottoscrizione del contratto

con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa del 12.08.2016, bensì già dalla notifica

della decisione di autorizzazione del 12.07.2016, allo stesso non poteva

sfuggire l’importanza (sia per l’inizio del regime degli arresti domiciliari e

sia per il suo prosieguo) dell’astinenza totale dai consumi di cannabinoidi a

decorrere dal giudizio del 12.07.2016. Nei considerandi di quest’ultima

decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi aveva infatti espressamente

reso attento il reclamante che “la mancata sottoscrizione del contratto che

gli verrà sottoposto dall’autorità amministrativa, così come la violazione

dello stesso, rispettivamente la violazione della condizione imposta e di qualsiasi

norma del Regolamento potrà condurre all’interruzione degli arresti domiciliari

e all’esecuzione della pena in altro regime definito dal GPC” (decisione

12.07

, p. 2).

Ricadendo

− come da lui onestamente ammesso − agli inizi di agosto 2016, a poche settimane dal

giudizio del 12.07.2016, nel consumo di cannabinoidi − consumo,

oltretutto, risultato essere piuttosto importante, RE 1 è consapevolmente

venuto meno alla condizione dell’astinenza.

Atteggiamento

questo che, correttamente, il giudice dei provvedimenti coercitivi, anche a

fronte del passato del reclamante e del di lui carattere, ha interpretato come

una rottura della fiducia riposta in lui e quale incapacità di quest’ultimo di

rispettare le regole e di attenersi alle condizioni fissate per gli arresti

domiciliari, in violazione dell’art. 2 REPAD.

La

conseguente decisione di non più autorizzare il regime degli arresti domiciliari,

in tale situazione, si rivela pertanto giustificata anche per questa Corte e

merita di essere tutelata.

3.3

A

seguito dell’effetto sospensivo concesso al gravame da questa Corte, la situazione

− volente o nolente − nel frattempo si è tuttavia evoluta, ciò di cui non

può essere fatta astrazione.

Ora,

tranne che per un leggero aumento rilevato nell’analisi dell’1.09.2016 (che il

dr. __________ ha messo in relazione al consumo di forti quantità di alcol a seguito

di problemi famigliari del reclamante e non dipendente dall’uso di THC, cfr.

certificato medico 21.09.2016 del dr. __________, all. G al reclamo

22.09

), le successive analisi tossicologiche, già a partire dal

12.09

, pur risultando positive al consumo di cannabinoidi, evidenziano una

concentrazione di THC in diminuzione. Il dr. __________ − specialista delle analisi biomediche presso il

laboratorio __________ __________ − ha spiegato che “il THC (tetra-idro-cannabinolo, principale principio

attivo della “Cannabis sativa”), a causa della sua spiccata lipofilia, può dar

luogo a fenomeni di accumulo, distribuendosi con facilità in vari tessuti

dell’organismo (in special modo quello adiposo) e scomparendo velocemente dal

torrente circolatorio; dai tessuti viene rilasciato lentamente e riconvogliato

nel plasma; viene quindi metabolizzato nel fegato ed eliminato con l’urina e le

feci sotto forma di diversi metaboliti” (e-mail 21.09.2016 del dr. __________

all’avv. PR 1, all. H al reclamo 22.09.2016). Da ciò, in sunto, secondo lo

specialista, ne conseguirebbe che un consumo protrattosi su diverse settimane e

mesi può portare a campioni urinari positivi anche oltre 5 settimane dalla

cessazione del consumo.

Le

analisi tossicologiche effettuate il 17.10.2016 e il 3.11.2016, prodotte più recentemente

dalla Difesa (AI 7 e AI 9), non hanno per finire più rilevato la presenza di

cannabinoidi nelle urine del reclamante.

Evoluzione

questa che, unitamente alle spiegazioni del dr. __________, conforta quindi le

asserzioni del reclamante secondo cui dopo il consumo (rilevante) di inizio

agosto 2016 egli non ha più fatto uso di stupefacenti, dimostrando sull’arco di

questi tre mesi la sua, asserita, seria intenzione di voler rispettare la

condizione dell’astinenza.

Oltre

a ciò RE 1, che a fine settembre 2016 aveva ricevuto disdetta del contratto di

lavoro, perdendo quindi sia il proprio impiego e sia l’alloggio a __________,

da inizio novembre 2016 ha preso in locazione, per tempo indeterminato, un monolocale

sito a __________.

Grazie

all’operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, egli ha

inoltre trovato un impiego con un grado d’occupazione del 100 % presso la __________,

nell’ambito di un percorso di reinserimento professionale e sociale

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), Bellinzona, che

gli ha concesso dall’1.12.2016 al 30.04.2017 una prestazione assistenziale di

CHF 1'996.-- mensili.

Dal 27.12.2016 RE 1 ha iniziato la suddetta nuova occupazione, che a

dire dell’operatore sociale, egli sta svolgendo con costanza e buona volontà,

dimostrando disponibilità e puntualità (cfr. scambio di e-mails con il sig. __________).

In

tale nuova situazione, che ricalca le condizioni presenti nel luglio 2016 al

momento della decisione di autorizzazione degli arresti domiciliari resa dal

giudice dei provvedimenti coercitivi, è possibile formulare una prognosi non

sfavorevole circa il pericolo di recidiva − come già allora era stata valutata −

nonostante il pesante trascorso penale del reclamante. Ciò ancor più se si

considera che, al di là del consumo di inizio agosto 2016, RE 1 non è più

ricaduto nella commissione di nuovi (rilevanti) reati da oltre un anno e mezzo

dopo la sua ultima condanna.

Ora,

se non è comunque più ravvisabile − per i motivi esposti al considerando che precede −

un’espiazione mediante gli arresti domiciliari (comunque non più così indispensabile

visto che nella nuova situazione lavorativa il reclamante è in grado di raggiungere

il posto di lavoro facilmente con i mezzi di trasporto pubblici), nel caso in

esame può essere concesso il regime della semiprigionia, mantenendo comunque la

condizione che egli si sottoponga a regolari (anche non preannunciati)

controlli tossicologici. In concreto sono in effetti realizzati i presupposti di

tale regime, che, tra l’altro, è possibile per qualsiasi attività lavorativa,

compresa ad esempio quella prestata nell’ambito di un programma occupazionale

(Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a. ed.,

art. 77b CP n. 2 e 4).

In

particolare, la pena detentiva sostitutiva di 255 giorni, cui RE 1 è chiamato

ad espiare, è contenuta nel limite di un anno richiesto dall’art. 77b CP, l’attuale

impiego ha un grado d’occupazione che va oltre il 50 % e, circa il pericolo di

recidiva, nelle condizioni più sopra descritte, è possibile formulare una

prognosi non sfavorevole. Prognosi inoltre favorita dal prosieguo

dell’accompagnamento e sostegno, già in atto, da parte dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa nonché dal controllo che il regime stesso della

semiprigionia implica, stante che conformemente all’art. 77b CP, il reclamante

deve trascorrere il suo tempo libero e di riposo in penitenziario, e segnatamente

nella sezione aperta del Carcere giudiziario.

4.

In

esito a tutto quanto visto, il reclamo è parzialmente accolto. Ad RE 1 è concesso

di espiare la pena detentiva di 255 giorni nella forma della semiprigionia,

alla condizione che egli sia sottoposto a regolari (anche non preannunciati)

controlli tossicologici.

Per

il resto l’incarto viene rinviato al giudice dei provvedimenti coercitivi

affinché determini l’inizio e i termini dell’espiazione, nonché organizzi la

messa in esecuzione del regime della semiprigionia, con le relative condizioni

e misure d’accompagnamento.

5.

5.1.

Il reclamante postula in questa sede di essere

messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

5.2

Il

diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, in ambito di

esecuzione delle pene e delle misure, sono determinati dalle norme di diritto

cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall’art.

29.

cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto

alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità

di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia

necessaria per tutelare i suoi diritti.

In

concreto è pacifica la situazione d’indigenza di RE 1, posto al beneficio di prestazioni

assistenziali e chiamato ad espiare una pena detentiva sostitutiva dopo che le

procedure esecutive avviate nei suoi confronti sono sfociate in attestati di

carenza beni.

Visto

l’esito del gravame, la causa non sembrava d’acchito priva di probabilità di

successo. Inoltre, nel caso di specie, grazie all’intervento di un

patrocinatore il reclamante ha potuto far capo alle conoscenze approfondite di

alcuni specialisti, onde chiarire i risultati delle proprie analisi

tossicologiche, alla base della decisione qui impugnata.

In

tale situazione il reclamante adempie tutte le condizioni per l’ottenimento del

gratuito patrocinio, oltre all’esenzione dal prelievo della tassa di giustizia

e delle spese.

In

assenza di una fattura particolareggiata sulle prestazioni fornite dal rappresentante

legale, viene riconosciuto un importo di CHF 800.--, oltre alle spese, a titolo

di indennità per il presente procedimento, determinato in maniera preponderante

dalla stesura del reclamo, dalla presa di contatto con gli specialisti nonché

dalla produzione di ulteriore materiale probatorio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 76 ss.

CP, la LEPM, il REPM, il REPAD, l’art. 29 cpv. 3 Cost., ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§. Ad RE 1 è

concessa l’espiazione della pena nella forma della semiprigionia, alla

condizione che sia sottoposto a regolari (anche non preannunciati) controlli

tossicologici.

§. Gli atti

sono rinviati al giudice dei provvedimenti coercitivi per la messa in

esecuzione ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia né spese.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante

è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 900.-- (novecento), a titolo

di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera