60.2016.271
Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato l'espiazione nella forma degli arresti domiciliari (braccialetto elettronico) per rottura della fiducia per consumi di cannabinoidi. CRP concesso s
8 febbraio 2017Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.271
Lugano
8 febbraio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22.09.2016 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 14.09.2016 di collocamento iniziale (in
sezione aperta) del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà,
sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non ha
autorizzato l’espiazione della pena nella forma degli arresti domiciliari
(inc. GPC __________);
preso atto che con scritto 23.09.2016 il procuratore
pubblico Andrea Pagani ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte;
richiamato lo scritto 26/27.09.2016 del procuratore
pubblico Antonio Perugini, mediante il quale comunica di non avere osservazioni
particolari da formulare e chiede la reiezione del reclamo;
preso atto che con scritto 27/28.09.2016 il giudice
dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa
Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Mediante
tre decreti d’accusa (del 2.12.2013/DAC __________, del 24.03.2014/DA __________
risp. dell’1.06.2015/DA __________), passati in giudicato, il Ministero
pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alle pene pecuniarie di 120 aliquote
giornaliere da CHF 90.-- cadauna, di 45 aliquote giornaliere da CHF 90.--
cadauna risp. di 90 aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna − con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, le stesse sarebbero state sostituite
con una pena detentiva di 120 risp. 45 risp. 90 giorni −, per reati
inerenti la circolazione stradale (perlopiù guida senza autorizzazione) risp.
danneggiamento e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per consumi di
cocaina e marijuana).
b. Posto
come le pene pecuniarie di cui ai suddetti decreti d’accusa sono rimaste
impagate e che le procedure esecutive intentate contro RE 1 sono sfociate il
13.08.2015 in un attestato di carenza beni, con scritto 22.04.2016 il giudice
dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al qui reclamante che tali pene
venivano commutate in complessivi 255 giorni di pena detentiva da espiare.
Parimenti lo ha reso attento sulla possibilità di provvedere al pagamento di
complessivi CHF 21'150.-- in qualsiasi momento. Infine il magistrato ha
invitato RE 1 a mettersi in contatto con tale Ufficio entro il 18.05.2016, al
fine di concordare tempi e modalità di espiazione della pena detentiva
sostitutiva, come pure di verificare l’eventuale esistenza dei presupposti per
l’espiazione mediante sorveglianza elettronica (all. 12, inc. GPC __________).
c. Con
comunicazione telefonica dell’11.05.2016 risp. epistolare del 19.05.2016 RE 1
ha richiesto l’espiazione della pena sostitutiva mediante sorveglianza elettronica
(all. 14 e 16, inc. GPC __________). Al proposito ha prodotto un contratto di
lavoro, in virtù del quale egli avrebbe lavorato dal 15.04.2016 in qualità di
aiuto cuoco, con un grado d’occupazione al 50% e per una retribuzione mensile
di CHF 1'800.--, presso un esercizio pubblico di __________, dove pure avrebbe avuto
in subaffitto una camera ammobiliata (all. 16, inc. GPC __________).
Contratto questo che il datore di lavoro ha confermato con scritto del
9.06.2016 ed in cui ha altresì dichiarato di essere d’accordo con il fatto che
il qui reclamante espii la sua pena mediante sorveglianza elettronica durante
gli orari di lavoro ed alloggi nella camera ammobiliata presa in subaffitto
dall’1.11.2016 per tempo indeterminato (all. 21, inc. GPC __________).
d. Dopo
aver verificato l’esistenza dei relativi presupposti ed aver formulato una
prognosi non sfavorevole (avendo trovato un’attività lavorativa ed un alloggio),
pur considerata la forte recidiva del qui reclamante (la cui ultima condanna
tuttavia risalirebbe a un anno di distanza), con decisione 12.07.2016 il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha autorizzato RE 1 ad espiare la pena
detentiva di complessivi 255 giorni nella forma degli arresti domiciliari, alla
condizione che egli si sottoponesse a regolari (anche non preannunciati)
controlli tossicologici, con esito negativo. Il primo degli stessi in
particolare avrebbe dovuto aver luogo prima della posa del braccialetto
elettronico (decisione 12.07.2016, all. 24, inc. GPC __________).
e. In
data 12.08.2016 RE 1 ha sottoscritto il contratto d’esecuzione pena mediante
braccialetto elettronico per il periodo dal 6.09.2016 al 19.05.2017, valido
alla condizione che le analisi EOLAB previste per il 22.08.2016 sarebbero
risultate a norma (all. 26, inc. GPC __________).
f. Dall’analisi
tossicologica effettuata il 23.08.2016 RE 1 è risultato positivo al THC, con un
valore di 82 ng/ml (all. G al reclamo 22.09.2016).
Anche
il successivo controllo delle urine dell’1.09.2016 ha dato esito positivo circa
il consumo di cannabinoidi, nella misura di 112 ng/ml (all. G al reclamo
22.09.2016).
Essendo stato RE 1 un consumatore cronico (3 spinelli
al giorno per un lungo periodo), così da ipotizzare un tempo più lungo (oltre
le 3 settimane standard) per il relativo smaltimento, ed avendo egli, a suo
dire, effettuato l’ultimo (importante) consumo di marijuana nella settimana dell’1.08.2016
(dunque precedentemente la sottoscrizione del contratto d’esecuzione pena mediante
braccialetto elettronico), in data 12.09.2016 egli è stato sottoposto ad un
nuovo controllo, che tuttavia ha dato ancora esito positivo al consumo di THC,
con un valore pari a 100 ng/ml (all. 29, inc. GPC __________ e all. E al
reclamo 22.09.2016).
g. Alla
luce dei suddetti controlli risultati positivi al THC il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha ritenuto violata la condizione imposta per
l’ottenimento degli arresti domiciliari, così che con decisione 14.09.2016 egli
ha dichiarato che l’esecuzione in tale forma non avrebbe potuto avere inizio e
che la pena detentiva sostitutiva di 255 giorni avrebbe dovuto essere eseguita
nella forma ordinaria presso le strutture carcerarie ticinesi.
Ha
quindi ordinato il collocamento di RE 1 in sezione aperta a decorrere dal
23.09.2016.
Il
magistrato ha inoltre calcolato che il primo 1/3 dell’esecuzione della pena sarebbe
venuto a cadere il 17.12.2016, la metà pena il 28.01.2017 mentre i 2/3 il
12.03.2017. In data 5.06.2017 il qui reclamante avrebbe terminato l’espiazione
(decisione 14.09.2016, inc. GPC __________).
h. In
data 19.09.2016, sia con comunicazione telefonica (all. 32, inc. GPC __________),
sia con lettera scritta (all. 37, inc. GPC __________) al giudice dei
provvedimenti coercitivi, RE 1 ha sostenuto di aver rispettato la condizione
imposta per l’ottenimento dell’espiazione mediante sorveglianza elettronica,
non avendo effettuato più alcun consumo di marijuana dopo quello dell’agosto
2016. Ha spiegato la positività rilevata nei successivi controlli con i lunghi tempi
di smaltimento (che potrebbero raggiungere i 30/40 giorni dopo l’ultimo consumo).
Ha altresì evidenziato le conseguenze negative in caso di diniego di tale forma
d’espiazione, segnatamente la perdita del posto di lavoro e il relativo
alloggio, la cessazione della possibilità di incontrare la propria figlia
minorenne, in quanto la madre si rifiuterebbe di portarla ai colloqui in carcere.
In
considerazione di tutto ciò egli ha postulato la concessione dell’espiazione
della pena detentiva mediante braccialetto elettronico, dicendosi disposto, pur
di ottenerla, a sottomettersi ad un “inasprimento” delle modalità d’esecuzione
ad esempio mediante controlli più frequenti.
A
dimostrazione della sua seria volontà di rispettare la condizione
dell’astinenza egli ha comunicato di essersi sottoposto volontariamente ad
un’ulteriore analisi quello stesso 19.09.2016.
i. Il
risultato dell’analisi delle urine del 19.09.2016 è stato positivo circa il
consumo di cannabinoidi, nella misura di 53 ng/ml (all. E al reclamo
22.09.2016).
j. Con
esposto 22.09.2016 RE 1, per il tramite del proprio rappresentante legale, è
insorto contro la decisione 14.09.2016 del giudice dei provvedimenti
coercitivi, postulando, in via cautelare la concessione dell’effetto
sospensivo, e nel merito l’annullamento della decisione impugnata e quindi la
concessione dell’espiazione della pena nella forma degli arresti domiciliari “che
avrà inizio non appena gli esami tossicologici daranno esito negativo”,
ritenuto che “le verifiche saranno effettuate per un’ulteriore periodo di
tre mesi e la posizione del Signor RE 1 verrà rivista se dalle analisi
risulterà un nuovo consumo di cannabis” (reclamo 22.09.2016, p. 6).
Dopo
aver riassunto i fatti egli evidenzia in primo luogo come sia risultato
positivo solo all’uso di canapa. Uso quest’ultimo di cui le autorità erano a
conoscenza e che comunque non costituirebbe l’elemento principale dei reati
oggetto di condanna, stante che in uno solo dei tre decreti d’accusa a suo
carico ha avuto rilevanza penale quale mera contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti. Pertanto l’astinenza, quale condizione per l’espiazione della pena
nella forma degli arresti domiciliari, non troverebbe valida giustificazione
nei precedenti considerati.
In
secondo luogo, rilevando di essere stato un forte consumatore di canapa, sostiene
la necessità di un lungo periodo preventivo di astinenza prima di risultare
totalmente negativo all’uso di tale sostanza.
Avvalendosi
delle dichiarazioni di due medici, asserisce che la positività ai cannabinoidi
finora rilevata “può essere ricondotta all’obesità del paziente (145 kg di
peso su 180 di altezza) e sul momentaneo uso di forti quantità di alcool che
hanno impedito lo smaltimento del tetra-idro-cannabinolo nei tempi normalmente
prevedibili” (reclamo 22.09.2016, p. 4).
Sostiene
quindi di non aver più fatto uso di canapa in ossequio alla condizione della
totale astinenza alla base della concessione degli arresti domiciliari, per cui
la sua revoca non sarebbe giustificata.
La revoca operata dal magistrato non sarebbe, a suo dire, nemmeno
proporzionata, posto che si sarebbe dovuto concedere un’ulteriore periodo per
la verifica della sua astinenza, la cui durata era da determinarsi con i medici
sulla base delle sue caratteristiche fisiche.
Infine
la revoca neppure sarebbe opportuna, in quanto gli impedirebbe il suo
reinserimento professionale e sociale.
Postula
per finire la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in considerazione del suo stato d’indigenza comprovato dagli attestati di
carenza beni e dagli obblighi di contributi alimentari nei confronti della
figlia.
k. Nello
scritto 23.09.2016 di intimazione del reclamo alle parti, il presidente di questa
Corte ha concesso l’effetto sospensivo.
l. Il
procuratore pubblico Andrea Pagani con scritto 23.09.2016 si rimette al
giudizio di questa Corte mentre il procuratore pubblico Antonio Perugini, con
osservazioni 26/27.09.2016, ritenendo il giudizio impugnato perfettamente
legittimo e giuridicamente inattaccabile, chiede la reiezione del reclamo.
Dal
canto suo il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel suo scritto 28.09.2016,
si rimette al giudizio di questa Corte.
m. L’analisi
tossicologica effettuata il 29.09.2016 ha dato esito positivo circa il consumo
di THC nella misura di 50 ng/ml mentre quella del 17.10.2016 è risultata
negativa (allegati allo scritto 2.11.2016 dell’avv. PR 1).
n. Nel frattempo dal 16.10.2016 RE 1, come comunicato
dal datore di lavoro nella lettera 4.11.2016, ha perso il proprio impiego, posto
che l’esercizio pubblico sito a __________ è stato chiuso fino alla Pasqua 2017
per mancanza di clientela nel periodo invernale. Il reclamante di conseguenza ha
pure perso il proprio alloggio a decorrere dal 4.11.2016.
o. Un
ultimo controllo delle urine di RE 1 effettuato il 3.11.2016 − e trasmesso a questa Corte via fax il
7.11.2016 − ha dato esito negativo
circa il consumo di cannabinoidi (allegato al fax 7.11.2016 dell’avv. PR 1).
p. In
merito ai suddetti ulteriori tre controlli il procuratore pubblico Andrea
Pagani, messa in evidenza comunque la positività dell’analisi del 29.09.2016,
ribadisce di rimettersi al giudizio di questa Corte (scritto 9.11.2016 del PP
Pagani). Il procuratore pubblico Antonio Perugini osserva invece, nel proprio
scritto dell’8.11.2016, che tali analisi non muterebbero la sostanza del
giudizio censurato, ma che anzi, quest’ultimo si giustificherebbe ancor di più
vista l’assenza di un lavoro sicuro e di un alloggio. Pertanto postula
nuovamente la reiezione del gravame.
q. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nello scritto 9.11.2016, evidenzia che il
reclamante avendo perso il proprio impiego non disporrebbe più di un’attività
lavorativa, condizione questa necessaria per l’espiazione di una pena nella
forma degli arresti domiciliari. Inoltre il reclamante risulterebbe d’ignota
dimora.
r. Con lettera 23/24.11.2016 il qui reclamante, per il
tramite del proprio patrocinatore, ha comunicato a questa Corte, di aver ricevuto
la disdetta del contratto di lavoro il 28.11.2016 con effetto dal 30.09.2016.
Il datore di lavoro oltre ad averlo lasciato “senza un tetto” non gli avrebbe
corrisposto lo stipendio per 5 mensilità. Sostiene tuttavia di aver in vista un
nuovo impiego presso la __________ e di aver preso in locazione, dall’1.11.2016
per tempo indeterminato, un nuovo alloggio a __________ per una pigione mensile
di CHF 900.--.
Pertanto,
a suo dire, le condizioni per la concessione degli arresti domiciliari sussisterebbero
(lettera 23/24.11.2016 dell’avv. PR 1, con allegati).
s. Tramite
l’operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, RE 1 in data
16.12.2016 ha sottoscritto il contratto d’inserimento sociale, che prevede il
suo impiego al 100% presso la __________ per la durata di un anno (scadenza il
15.12.2017). Impiego questo che il qui reclamante ha effettivamente iniziato il
27.12.2016 dimostrando sinora, a dire dell’operatore sociale competente, motivazione,
disponibilità, costanza e puntualità.
Con
decisioni 27.12.2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha accolto
la concessione a favore di RE 1 delle prestazioni assistenziali di CHF 1'996.--
mensili, per il periodo dall’1.12.2016 al 30.04.2017 (scambio di e-mails con
l’operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, __________).
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), in vigore dall’1.01.2011, all'art.
439.
cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità
competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la
relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1, nel seguito citata LEPM, entrata in vigore
l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in
Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, tra l’altro, a decidere il
collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP e la concessione della
semiprigionia giusta l’art. 77b CP.
Inoltre
il nostro Cantone, facendo parte dei 7 Cantoni autorizzati dal Consiglio
federale a sperimentare, dietro loro richiesta, forme di esecuzione delle pene
detentive sotto sorveglianza elettronica al di fuori degli stabilimenti
penitenziari, il 13.07.2004 ha adottato il Regolamento sull’esecuzione della
pena nella forma degli arresti domiciliari (RL 4.2.1.1.7, nel seguito citato
REPAD), in vigore dal 16.07.2004, con successive modifiche. L’art. 5 REPAD in
particolare conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi la competenza ad
autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari. La
procedura è retta dalla legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (art. 7a REPAD).
Contro
le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi rese in materia di collocamento
iniziale e di semiprigionia (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM) è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e ss. CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Le
altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente
impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si
applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 e ss. CPP (art. 12
cpv. 2 LEPM). Ciò vale anche per le decisioni rese dal giudice dei
provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione della pena nella forma degli
arresti domiciliari sulla base del rinvio di cui all’art. 7a REPAD.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario
CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014
consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3
Il gravame inoltrato il 22.09.2016 contro la decisione 14.09.2016 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, intimata al qui reclamante lo stesso
giorno, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in
un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è
pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati
(cpv. 2).
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere
meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un
penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o
alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
A
livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative
di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni
latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
come pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 6.3.2007 (RL 4.2.1.1.1, nel seguito citato REPM), in vigore dal
9.3.2007
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2, nel seguito citato RSC), in vigore dall'1.01.2011, precisa che
il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di
persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento
(cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera”
e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture
aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione
di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b)
persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in
esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in
esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi
è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
2.2
Una
pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo
della persona condannata, quando, fra l’altro, si tratta di pene privative di
libertà di breve durata, ossia da 20 giorni a 12 mesi (art. 1 lit. a REPAD) e
se il condannato − che ne ha fatto richiesta − in
ragione del suo carattere e dei suoi precedenti penali risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 2
cpv. 1 REPAD). Inoltre l’autorizzazione è concessa se il condannato e le
persone che vivono con lui hanno dato il loro accordo, se è dato un domicilio
fisso e se il condannato esercita un’attività riconosciuta (art. 2 cpv. 2
REPAD).
Attività
quest’ultima che, secondo le norme d’attuazione sugli arresti domiciliari, deve
avere un grado d’occupazione di almeno il 50 % al di fuori del proprio domicilio.
Il
condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti
domiciliari sotto sorveglianza elettronica (art. 3 REPAD).
L’esecuzione
e la sorveglianza degli arresti domiciliari competono a un collaboratore della
Divisione della giustizia (art. 11 cpv. 1 REPAD). In specie, per il Canton
Ticino, trattasi di un operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa, responsabile della sorveglianza elettronica.
Egli
stipula con il condannato un contratto, che fissa le modalità degli arresti domiciliari,
le date di esecuzione, e precisa le norme di condotta imposte al condannato
(art. 11 cpv. 2 REPAD); inoltre egli lo informa sul regolamento e
sull’assistenza sociale volontaria (art. 11 cpv. 3 REPAD).
Egli
controlla altresì l’esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca nel
luogo di domicilio del condannato (art. 12 cpv. 1 REPAD). Informa senza indugio
il giudice dei provvedimenti coercitivi di qualsiasi violazione del contratto
(art. 12 cpv. 2 REPAD).
Se
il condannato non rispetta le condizioni fissate, il giudice dei provvedimenti
coercitivi può interrompere l’applicazione degli arresti domiciliari (art. 13
cpv. 1 REPAD).
L’interruzione
degli arresti domiciliari può ugualmente essere ordinata per ragioni non
direttamente imputabili al condannato (art. 13 cpv. 4 REPAD). Pure può essere
decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa
commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso; in una simile evenienza,
il giudice dei provvedimenti coercitivi ripristina immediatamente l’esecuzione
della pena in carcere chiuso (art. 13 cpv. 5 REPAD).
2.3
Giusta
l’art. 77b CP le pene da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia
se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi
reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del
penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa
fase dell’esecuzione il condannato deve comunque essere debitamente assistito.
Disposizione
questa completata, a livello cantonale, dall’art. 17 REPM, che annovera, tra
l’altro, fra le condizioni da adempiere per l’ottenimento della semiprigionia,
l’impiego in un’attività lavorativa con un tasso d’occupazione minimo del 50 %
(cpv. 1 lit. c REPM).
La
semiprigionia è interrotta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e la pena è
eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta: non adempie più alle
condizioni secondo l’art. 77b CP (art. 18 cpv. 1 lit. a REPM), non rispetta, al
momento dell’inizio della pena o durante l’esecuzione della stessa, le
condizioni fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe)
(art. 18 cpv. 1 lit. b REPM), rifiuta di pagare senza motivo valido l’anticipo
in contanti o il prezzo della pensione (art. 18 cpv. 1 lit. c REPM).
Tale
forma d’esecuzione persegue un obiettivo di prevenzione speciale, limitando gli
effetti nocivi della detenzione fra i quali ad esempio la perdita del posto di
lavoro (CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 77b CP n. 1) e quindi
di prevenire il pericolo di un allontanamento dal mondo professionale (CP Code
pénal, Petit commentaire, art. 77b CP n. 2).
3.
3.1.
Nel caso in esame, il giudice dei
provvedimenti coercitivi nel giudizio impugnato, in sintesi, ha interrotto, o più
particolarmente, ha deciso il non inizio dell’espiazione della pena detentiva
sostitutiva nella forma degli arresti domiciliari mediante sorveglianza
elettronica, in quanto RE 1, risultando positivo al consumo di cannabinoidi (nei
controlli tossicologici del 23.08.2016, dell’1.09.2016 e del 12.09.2016) avrebbe
(consapevolmente) violato la condizione d’astinenza imposta nella decisione 12.07.2016
in cui il magistrato aveva autorizzato tale forma d’espiazione.
Il giudice ha altresì escluso la concessione
della semiprigionia ex art. 77b CP, in quanto RE 1 si sarebbe dimostrato “incapace
di rispettare le norme che gli vengono imposte e di vivere secondo le regole”.
Egli non sarebbe degno della fiducia accresciuta che questo regime esigerebbe,
vista la di lui recidiva e che, nonostante le di lui dichiarazioni di ammenda, si
sarebbe presentato positivo ai test di depistaggio svolti a settembre 2016.
Il
reclamante postula invece l’espiazione mediante braccialetto elettronico, sostenendo
di adempiere a tutte le previste condizioni, compresa quella del rispetto
dell’astinenza. Dopo la sottoscrizione del contratto per l’esecuzione della
pena nella forma degli arresti domiciliari avvenuta il 12.08.2016, non avrebbe
infatti più abusato di sostanze stupefacenti. La positività delle analisi successive
sarebbe uno strascico del suo ultimo consumo di marijuana avvenuto nella prima
settimana di agosto 2016 e ai lunghi tempi di smaltimento dello stesso
conseguenti alla sua obesità e al contemporaneo − asseritamente momentaneo − forte
uso di bevande alcooliche.
3.2
Da
quanto in atti emerge che RE 1, non ancora trentenne, sull’arco di poco meno di
9.
anni ha collezionato una lunga serie di condanne, l’ultima delle quali risalente
al giugno 2015.
Ciononostante
il giudice dei provvedimenti coercitivi nel luglio 2016 −
nell’ambito della decisione di autorizzazione ad espiare la pena detentiva
nella forma degli arresti domiciliari − ha formulato una prognosi non sfavorevole circa il
pericolo di recidiva, ritenuto il periodo di un anno trascorso senza che il qui
reclamante ricadesse in nuovi reati e considerata la presenza di un’attività
lavorativa così come di un alloggio. La condizione che il giudice ha, a quel
momento posto, era l’astinenza dai consumi di sostanze tossicologiche, da rilevare
mediante controlli regolari (anche non preannunciati), il primo dei quali
antecedente la posa del braccialetto elettronico.
Ora,
checché ne dica il qui reclamante, non solo con la sottoscrizione del contratto
con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa del 12.08.2016, bensì già dalla notifica
della decisione di autorizzazione del 12.07.2016, allo stesso non poteva
sfuggire l’importanza (sia per l’inizio del regime degli arresti domiciliari e
sia per il suo prosieguo) dell’astinenza totale dai consumi di cannabinoidi a
decorrere dal giudizio del 12.07.2016. Nei considerandi di quest’ultima
decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi aveva infatti espressamente
reso attento il reclamante che “la mancata sottoscrizione del contratto che
gli verrà sottoposto dall’autorità amministrativa, così come la violazione
dello stesso, rispettivamente la violazione della condizione imposta e di qualsiasi
norma del Regolamento potrà condurre all’interruzione degli arresti domiciliari
e all’esecuzione della pena in altro regime definito dal GPC” (decisione
12.07
, p. 2).
Ricadendo
− come da lui onestamente ammesso − agli inizi di agosto 2016, a poche settimane dal
giudizio del 12.07.2016, nel consumo di cannabinoidi − consumo,
oltretutto, risultato essere piuttosto importante, RE 1 è consapevolmente
venuto meno alla condizione dell’astinenza.
Atteggiamento
questo che, correttamente, il giudice dei provvedimenti coercitivi, anche a
fronte del passato del reclamante e del di lui carattere, ha interpretato come
una rottura della fiducia riposta in lui e quale incapacità di quest’ultimo di
rispettare le regole e di attenersi alle condizioni fissate per gli arresti
domiciliari, in violazione dell’art. 2 REPAD.
La
conseguente decisione di non più autorizzare il regime degli arresti domiciliari,
in tale situazione, si rivela pertanto giustificata anche per questa Corte e
merita di essere tutelata.
3.3
A
seguito dell’effetto sospensivo concesso al gravame da questa Corte, la situazione
− volente o nolente − nel frattempo si è tuttavia evoluta, ciò di cui non
può essere fatta astrazione.
Ora,
tranne che per un leggero aumento rilevato nell’analisi dell’1.09.2016 (che il
dr. __________ ha messo in relazione al consumo di forti quantità di alcol a seguito
di problemi famigliari del reclamante e non dipendente dall’uso di THC, cfr.
certificato medico 21.09.2016 del dr. __________, all. G al reclamo
22.09
), le successive analisi tossicologiche, già a partire dal
12.09
, pur risultando positive al consumo di cannabinoidi, evidenziano una
concentrazione di THC in diminuzione. Il dr. __________ − specialista delle analisi biomediche presso il
laboratorio __________ __________ − ha spiegato che “il THC (tetra-idro-cannabinolo, principale principio
attivo della “Cannabis sativa”), a causa della sua spiccata lipofilia, può dar
luogo a fenomeni di accumulo, distribuendosi con facilità in vari tessuti
dell’organismo (in special modo quello adiposo) e scomparendo velocemente dal
torrente circolatorio; dai tessuti viene rilasciato lentamente e riconvogliato
nel plasma; viene quindi metabolizzato nel fegato ed eliminato con l’urina e le
feci sotto forma di diversi metaboliti” (e-mail 21.09.2016 del dr. __________
all’avv. PR 1, all. H al reclamo 22.09.2016). Da ciò, in sunto, secondo lo
specialista, ne conseguirebbe che un consumo protrattosi su diverse settimane e
mesi può portare a campioni urinari positivi anche oltre 5 settimane dalla
cessazione del consumo.
Le
analisi tossicologiche effettuate il 17.10.2016 e il 3.11.2016, prodotte più recentemente
dalla Difesa (AI 7 e AI 9), non hanno per finire più rilevato la presenza di
cannabinoidi nelle urine del reclamante.
Evoluzione
questa che, unitamente alle spiegazioni del dr. __________, conforta quindi le
asserzioni del reclamante secondo cui dopo il consumo (rilevante) di inizio
agosto 2016 egli non ha più fatto uso di stupefacenti, dimostrando sull’arco di
questi tre mesi la sua, asserita, seria intenzione di voler rispettare la
condizione dell’astinenza.
Oltre
a ciò RE 1, che a fine settembre 2016 aveva ricevuto disdetta del contratto di
lavoro, perdendo quindi sia il proprio impiego e sia l’alloggio a __________,
da inizio novembre 2016 ha preso in locazione, per tempo indeterminato, un monolocale
sito a __________.
Grazie
all’operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, egli ha
inoltre trovato un impiego con un grado d’occupazione del 100 % presso la __________,
nell’ambito di un percorso di reinserimento professionale e sociale
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), Bellinzona, che
gli ha concesso dall’1.12.2016 al 30.04.2017 una prestazione assistenziale di
CHF 1'996.-- mensili.
Dal 27.12.2016 RE 1 ha iniziato la suddetta nuova occupazione, che a
dire dell’operatore sociale, egli sta svolgendo con costanza e buona volontà,
dimostrando disponibilità e puntualità (cfr. scambio di e-mails con il sig. __________).
In
tale nuova situazione, che ricalca le condizioni presenti nel luglio 2016 al
momento della decisione di autorizzazione degli arresti domiciliari resa dal
giudice dei provvedimenti coercitivi, è possibile formulare una prognosi non
sfavorevole circa il pericolo di recidiva − come già allora era stata valutata −
nonostante il pesante trascorso penale del reclamante. Ciò ancor più se si
considera che, al di là del consumo di inizio agosto 2016, RE 1 non è più
ricaduto nella commissione di nuovi (rilevanti) reati da oltre un anno e mezzo
dopo la sua ultima condanna.
Ora,
se non è comunque più ravvisabile − per i motivi esposti al considerando che precede −
un’espiazione mediante gli arresti domiciliari (comunque non più così indispensabile
visto che nella nuova situazione lavorativa il reclamante è in grado di raggiungere
il posto di lavoro facilmente con i mezzi di trasporto pubblici), nel caso in
esame può essere concesso il regime della semiprigionia, mantenendo comunque la
condizione che egli si sottoponga a regolari (anche non preannunciati)
controlli tossicologici. In concreto sono in effetti realizzati i presupposti di
tale regime, che, tra l’altro, è possibile per qualsiasi attività lavorativa,
compresa ad esempio quella prestata nell’ambito di un programma occupazionale
(Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a. ed.,
art. 77b CP n. 2 e 4).
In
particolare, la pena detentiva sostitutiva di 255 giorni, cui RE 1 è chiamato
ad espiare, è contenuta nel limite di un anno richiesto dall’art. 77b CP, l’attuale
impiego ha un grado d’occupazione che va oltre il 50 % e, circa il pericolo di
recidiva, nelle condizioni più sopra descritte, è possibile formulare una
prognosi non sfavorevole. Prognosi inoltre favorita dal prosieguo
dell’accompagnamento e sostegno, già in atto, da parte dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa nonché dal controllo che il regime stesso della
semiprigionia implica, stante che conformemente all’art. 77b CP, il reclamante
deve trascorrere il suo tempo libero e di riposo in penitenziario, e segnatamente
nella sezione aperta del Carcere giudiziario.
4.
In
esito a tutto quanto visto, il reclamo è parzialmente accolto. Ad RE 1 è concesso
di espiare la pena detentiva di 255 giorni nella forma della semiprigionia,
alla condizione che egli sia sottoposto a regolari (anche non preannunciati)
controlli tossicologici.
Per
il resto l’incarto viene rinviato al giudice dei provvedimenti coercitivi
affinché determini l’inizio e i termini dell’espiazione, nonché organizzi la
messa in esecuzione del regime della semiprigionia, con le relative condizioni
e misure d’accompagnamento.
5.
5.1.
Il reclamante postula in questa sede di essere
messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
5.2
Il
diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, in ambito di
esecuzione delle pene e delle misure, sono determinati dalle norme di diritto
cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall’art.
29.
cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto
alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità
di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti.
In
concreto è pacifica la situazione d’indigenza di RE 1, posto al beneficio di prestazioni
assistenziali e chiamato ad espiare una pena detentiva sostitutiva dopo che le
procedure esecutive avviate nei suoi confronti sono sfociate in attestati di
carenza beni.
Visto
l’esito del gravame, la causa non sembrava d’acchito priva di probabilità di
successo. Inoltre, nel caso di specie, grazie all’intervento di un
patrocinatore il reclamante ha potuto far capo alle conoscenze approfondite di
alcuni specialisti, onde chiarire i risultati delle proprie analisi
tossicologiche, alla base della decisione qui impugnata.
In
tale situazione il reclamante adempie tutte le condizioni per l’ottenimento del
gratuito patrocinio, oltre all’esenzione dal prelievo della tassa di giustizia
e delle spese.
In
assenza di una fattura particolareggiata sulle prestazioni fornite dal rappresentante
legale, viene riconosciuto un importo di CHF 800.--, oltre alle spese, a titolo
di indennità per il presente procedimento, determinato in maniera preponderante
dalla stesura del reclamo, dalla presa di contatto con gli specialisti nonché
dalla produzione di ulteriore materiale probatorio.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 76 ss.
CP, la LEPM, il REPM, il REPAD, l’art. 29 cpv. 3 Cost., ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§. Ad RE 1 è
concessa l’espiazione della pena nella forma della semiprigionia, alla
condizione che sia sottoposto a regolari (anche non preannunciati) controlli
tossicologici.
§. Gli atti
sono rinviati al giudice dei provvedimenti coercitivi per la messa in
esecuzione ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia né spese.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante
è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 900.-- (novecento), a titolo
di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera