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Decisione

60.2016.280

Reclamo contro decisione procuratore pubblico di non voler ripetere in contraddittorio le audizioni delle persone precedentemente interrogate dalla Polizia. Reclamo manifestamente tardivo, privo d'ogg

12 ottobre 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2016.280

Lugano

12 ottobre 2016/mr

In

nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro

Mini, presidente,

Andrea

Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente), Giovan Maria

Tattarletti

cancelliera:

Giorgia

Peverelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 30.9/3.10.2016

presentato da

RE

1

contro

la decisione 9.8.2016 del procuratore

pubblico Raffaella Rigamonti nell’ambito dei procedimenti penali di cui agli inc.

MP __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

che con

scritto 13.5.2016 il procuratore pubblico Raffaella Rigamonti aveva accolto la

richiesta del patrocinatore del qui reclamante di risentire in contradditorio

tutti i clienti del centro estetico sentiti unicamente dalla polizia;

che, dopo la

ripetizione dell’audizione di 7 clienti, alla presenza del reclamante e del

patrocinatore, il procuratore pubblico ha deciso, in data 9.8.2016, di non più

ripetere le audizione degli altri clienti (circa un centinaio) precedentemente

sentiti solo dalla polizia. In calce alla decisione il procuratore pubblico ha

indicato il reclamo quale via d’impugnazione della propria decisione;

che, in data

Considerandi

19.8

, a richiesta del patrocinatore del reclamante, il procuratore

pubblico ha deciso di sospendere la sua decisione 9.8.2016 fino al 30.9.2016,

per dare al patrocinatore e al reclamante il tempo di eventualmente indicare obbiettivi

e domande per gli interrogatori richiesti;

che, entro il

termine di dieci giorni dalla decisione 9.8.2016, non è stato presentato

reclamo alcuno;

che, entro il

termine del 30.9.2016, non sembra siano state inoltrati scritti al procuratore

pubblico indicanti obbiettivi e domande per eventuali ulteriori interrogatori;

che, in data

30.

/3.10.2016RE 1 ha presentato reclamo contro la decisione del 9.8.2016 del

procuratore pubblico, chiedendo di ordinare la ripetizione, in contraddittorio,

di tutti gli interrogatori dei clienti del centro estetico;

che in data

4.10

, questa Corte ha interpellato il reclamante personalmente (con copia

al procuratore pubblico), per concedergli la possibilità di esprimersi sulla

tempestività o meno del gravame, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale

federale;

che in data 7.10.2016,

il reclamante prendeva posizione sulla tempestività. Per un verso sostenendo

che, con lo scritto 19.8.2016, il procuratore pubblico avrebbe sospeso non solo

gli effetti della sua decisione del 9.8.2016, ma anche il termine di ricorso;

per altro verso, indicando che nel frattempo, in data 4.10.2016, il procuratore

pubblico avrebbe emanato una nuova formale decisione;

che, come

appreso da questa Corte mediante richiamo degli atti il 4.10.2016 il procuratore

pubblico ha preso un’altra decisione, indirizzata al patrocinatore del

reclamante, confermando che non avrebbe ripetuto altri verbali di clienti già

sentiti in polizia. In calce alla decisione, ha indicato che la stessa poteva

esser impugnata mediante reclamo;

che il

reclamo, in quanto rivolto contro la decisione del 9.8.2016, è manifestamente

tardivo. Come indicato nello scritto 4.10.2016 di questa Corte al reclamante, i

termini legali, com’è quello dell’art. 396 cpv. 1 CPP, sono improrogabili, giusta

l’art. 89 cpv. 1 CPP;

che lo

scritto 19.8.2016 del procuratore pubblico poteva sospendere l’efficacia della

decisione, ma non certo prorogare un termine legale improrogabile;

che in ogni

caso, la successiva decisione del 4.10.2016, rende privo d’oggetto il gravame

30.

/3.10.2016, avendo in sostanza il procuratore pubblico ribadito nuovamente il

contenuto della sua precedente decisione del 9.8.2016;

che il

gravame è perciò tardivo, privo d’oggetto, improponibile, e come tale irricevibile;

che la tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli 89 cpv.1, 396 cpv. 1, 394 lit. b

CPP, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 25 LTG, nonché ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta),

sono poste a carico di RE 1 __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni

finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e

incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera