60.2016.280
Reclamo contro decisione procuratore pubblico di non voler ripetere in contraddittorio le audizioni delle persone precedentemente interrogate dalla Polizia. Reclamo manifestamente tardivo, privo d'ogg
12 ottobre 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2016.280
Lugano
12 ottobre 2016/mr
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Andrea
Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente), Giovan Maria
Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 30.9/3.10.2016
presentato da
RE
1
contro
la decisione 9.8.2016 del procuratore
pubblico Raffaella Rigamonti nell’ambito dei procedimenti penali di cui agli inc.
MP __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che con
scritto 13.5.2016 il procuratore pubblico Raffaella Rigamonti aveva accolto la
richiesta del patrocinatore del qui reclamante di risentire in contradditorio
tutti i clienti del centro estetico sentiti unicamente dalla polizia;
che, dopo la
ripetizione dell’audizione di 7 clienti, alla presenza del reclamante e del
patrocinatore, il procuratore pubblico ha deciso, in data 9.8.2016, di non più
ripetere le audizione degli altri clienti (circa un centinaio) precedentemente
sentiti solo dalla polizia. In calce alla decisione il procuratore pubblico ha
indicato il reclamo quale via d’impugnazione della propria decisione;
che, in data
Considerandi
19.8
, a richiesta del patrocinatore del reclamante, il procuratore
pubblico ha deciso di sospendere la sua decisione 9.8.2016 fino al 30.9.2016,
per dare al patrocinatore e al reclamante il tempo di eventualmente indicare obbiettivi
e domande per gli interrogatori richiesti;
che, entro il
termine di dieci giorni dalla decisione 9.8.2016, non è stato presentato
reclamo alcuno;
che, entro il
termine del 30.9.2016, non sembra siano state inoltrati scritti al procuratore
pubblico indicanti obbiettivi e domande per eventuali ulteriori interrogatori;
che, in data
30.
/3.10.2016RE 1 ha presentato reclamo contro la decisione del 9.8.2016 del
procuratore pubblico, chiedendo di ordinare la ripetizione, in contraddittorio,
di tutti gli interrogatori dei clienti del centro estetico;
che in data
4.10
, questa Corte ha interpellato il reclamante personalmente (con copia
al procuratore pubblico), per concedergli la possibilità di esprimersi sulla
tempestività o meno del gravame, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale
federale;
che in data 7.10.2016,
il reclamante prendeva posizione sulla tempestività. Per un verso sostenendo
che, con lo scritto 19.8.2016, il procuratore pubblico avrebbe sospeso non solo
gli effetti della sua decisione del 9.8.2016, ma anche il termine di ricorso;
per altro verso, indicando che nel frattempo, in data 4.10.2016, il procuratore
pubblico avrebbe emanato una nuova formale decisione;
che, come
appreso da questa Corte mediante richiamo degli atti il 4.10.2016 il procuratore
pubblico ha preso un’altra decisione, indirizzata al patrocinatore del
reclamante, confermando che non avrebbe ripetuto altri verbali di clienti già
sentiti in polizia. In calce alla decisione, ha indicato che la stessa poteva
esser impugnata mediante reclamo;
che il
reclamo, in quanto rivolto contro la decisione del 9.8.2016, è manifestamente
tardivo. Come indicato nello scritto 4.10.2016 di questa Corte al reclamante, i
termini legali, com’è quello dell’art. 396 cpv. 1 CPP, sono improrogabili, giusta
l’art. 89 cpv. 1 CPP;
che lo
scritto 19.8.2016 del procuratore pubblico poteva sospendere l’efficacia della
decisione, ma non certo prorogare un termine legale improrogabile;
che in ogni
caso, la successiva decisione del 4.10.2016, rende privo d’oggetto il gravame
30.
/3.10.2016, avendo in sostanza il procuratore pubblico ribadito nuovamente il
contenuto della sua precedente decisione del 9.8.2016;
che il
gravame è perciò tardivo, privo d’oggetto, improponibile, e come tale irricevibile;
che la tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a RE 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli 89 cpv.1, 396 cpv. 1, 394 lit. b
CPP, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 25 LTG, nonché ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta),
sono poste a carico di RE 1 __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni
finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera