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Decisione

60.2016.286

Reclamo contro il decreto di abbandono. pagamento delle spese procedurali e non riconoscimento di un importo quale indennizzo per spese legali

15 febbraio 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i dispositivi n. 2 e n. 3 (condanna a pagamento

delle spese procedurali e non riconoscimento di un importo quale indennizzo

per spese legali) del decreto di abbandono 26.09.2016 emanato nei suoi

confronti dal procuratore pubblico Marisa Alfier per le ipotesi di reato di

infrazione alle norme della circolazione e lesioni colpose gravi (ABB __________);

richiamato lo scritto 11/12.10.2016 di RE 1;

viste le osservazioni 14/17.10.2016 del magistrato

inquirente con cui comunica di non avere particolari osservazioni da postulare

e chiede la reiezione del gravame,

letti

ed esaminati gli atti;

considerato

in

fatto

a.

In data 07.10.2011 a Rancate,

in Via Grotti, si è verificato un incidente della circolazione stradale nel

quale il pedone __________ è stata investita dal motoveicolo __________ targato

__________, alla guida del quale si trovava RE 1, riportando delle lesioni

gravi.

I

soccorritori, allarmati dai passanti ed in seguito interventi sul posto, oltre

a costatare l’assenza di RE 1, hanno rinvenuto __________ a terra, cosciente e

assistita da __________, intervenuta per prestare i primi soccorsi.

b.

A seguito dell’impatto __________,

inizialmente ricoverata presso il reparto cure intense dell’Ospedale Regionale

di __________, ha subito una frattura “open book” del bacino, una frattura

della IX, X, XI costa a destra, una frattura della caviglia sinistra aperta e

una lussazione instabile del ginocchio destro (inc. MP __________, AI 8).

c.

Il giorno stesso, a seguito

del rinvenimento da parte della Polizia comunale di __________ del suo

motoveicolo dietro a dei cassonetti dell’immondizia presso l’esercizio pubblico

in cui egli stava lavorando, RE 1 è stato interrogato in qualità di imputato,

ammettendo in sostanza i fatti.

d.

Onde poter meglio chiarire la

dinamica dell’incidente, in data 18.10.2011 è stata interrogata __________ in

qualità di persona informata sui fatti, intervenuta sul posto a prestare

soccorso alla vittima.

e.

A seguito delle dichiarazioni

rilasciate il 02.11.2011 da __________, contrastanti con la versione

dell’imputato in merito alla dinamica dell’incidente, il 02.04.2012 è stato

nuovamente sentito RE 1. Quest’ultimo ha infatti sostenuto che l’urto con il

pedone sarebbe avvenuto quando questo ha avuto uno scatto per attraversare la

strada da destra verso sinistra, nonostante “questa signora guardava nella

mia direzione e sono sicuro che mi abbia visto arrivare” (inc. MP __________,

AI 14, VI RE 1, pag. 2).

Dal

canto suo, __________ ha dichiarato di essere stata investita dopo aver

attraversato la carreggiata da sinistra verso destra “Giunta sul ciglio

della strada controllavo sia alla mia destra che alla mia sinistra se

sopraggiungevano dei veicoli. Non arrivando nulla, mi avviavo ad un leggero

passo di corsa e così raggiungevo nuovamente il mio cancello. In questo

frangente, mentre stavo aprendo il cancello appoggiavo pure una gamba sullo

scalino che è sul luogo, poi avvertivo un grande colpo e dolore sulla parte

sinistra del mio corpo e subito venivo sbalzata in aria” (inc. MP __________,

AI 14, VI __________, pag. 2, nonché la documentazione fotografica contenuta di

cui all’AI 17).

f. Onde poter determinare l’esatta dinamica del

sinistro sulla base delle lesioni riportate dall’accusatrice privata emergenti

dai certificati medici e dalle cartelle cliniche, in particolare per quanto

concerne la direzione di attraversamento della carreggiata da parte di

quest’ultima rispetto alla direzione di marcia dell’imputato, con decreto di

data 31.03.2012 il magistrato inquirente ha richiesto al medico legale

l’allestimento di una perizia, dalla quale è emerso che “L’impatto avvenne

sulla sinistra della carreggiata rispetto alla direzione del motoveicolo” (…)

“Ciò spiegherebbe bene l’affermazione dell’investitore quando dice che

l’investita proseguiva, affrettando il passo, l’attraversamento della

carreggiata da destra a sinistra e il tentativo di evitarla lasciandola sulla

sua destra falliva proprio per questo”. Secondo il medico legale “appare

del tutto probabile che l’impatto sia avvenuto in un momento in cui la vittima

attraversava la carreggiata da destra a sinistra rispetto alla direzione di

marcia del veicolo“ (inc. MP __________, AI 40, pag. 6).

g. Nonostante le considerazioni emerse dalla perizia

medico-legale, __________, nuovamente interrogata il 27.02.2014, ha continuato

Considerandi

a sostenere la sua versione dei fatti.

h. In data 12.01.2015 il magistrato inquirente ha

emesso un decreto di nomina perito, al fine di allestire una perizia ingegneristica

in merito alla dinamica tecnica del sinistro. Dalla relazione peritale

13.07

, nonostante non sia stato possibile stabilire con assoluta certezza se

il pedone stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra o

viceversa, il perito ha preso in considerazione entrambe le varianti, ritenendo

come più attendibile dal punto di vista tecnico quella sostenuta da RE 1 (inc. __________,

AI 79).

Con

scritto 15.12.2015 il perito ha risposto alle domande di delucidazione peritali

formulate il 10.11.2015 dal magistrato inquirente, precisando come la velocità

del motociclista (in entrambe le varianti esposte nella perizia 13.07.2015) gli

avrebbe sì permesso di arrestarsi entro il proprio campo visivo sulla carreggiata,

“ma non entro lo spazio che lo separava dall’anziana”. A detta del

perito la conformazione dei luoghi e la piega della curva non permetteva

infatti al motociclista di scorgere il pedone con sufficiente preavviso. Sempre

secondo il perito, l’unica possibilità in quelle precise circostanze di evitare

il pedone era di tentare una scansata, “ciò che va ritenuto difficilmente

attuabile dato il movimento del pedone” (inc. MP __________, AI 95, pagg. 1

e 2).

i. Il 04.01.2016 il magistrato inquirente ha comunicato

ai legali delle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, prospettando nei

confronti di RE 1 l’abbandono del procedimento penale ai sensi degli artt. 319

ss. CPP per i reati di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) e infrazione

alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), rispettivamente la

promozione dell’accusa giusta gli artt. 352 ss. CPP per il reato di

inosservanza dei doveri in caso di incidente (art. 92 cpv. 2 CP).

Entro il termine fissato dal procuratore

pubblico, con istanza del 25.01.2016 l’imputato, oltre a chiedere

l’interrogatorio della figlia dell’imputato – in quanto potrebbe “riferire e

confermare per diretta esperienza le conseguenze psicologiche e la sofferenza patite

dall’accusato” che lo avrebbero spinto a lasciare il luogo dell’incidente (inc.

MP __________, AI 101, punto 1) – ha altresì formulato la richiesta di

risarcimento ex art. 429 CPP di CHF 10'305.35 per spese legali (allegando una

nota professionale con la distinta delle prestazioni; inc. MP __________, AI 101,

punto 2 e allegato n. 1). In aggiunta alla sua nota professionale, il legale

dell’imputato ha altresì richiesto la rifusione dell’importo di CHF 552.40 relativo

alla fattura 19.01.2016 dell’Ufficio dell’incasso delle pene alternative

(UIPA), __________, anticipato dallo Stato del Catone Ticino per l’onorario

relativo alle prime prestazioni legali fornite dal difensore d’ufficio

assegnato all’imputato (inc. MP __________, AI 101, punto 2 e allegato n. 2).

l. Con decisione del 18.04.2016 il procuratore

pubblico ha respinto il punto 1 dell’istanza probatoria 25.01.2016

dell’imputato (inc. MP __________, AI 102) ed il 26.09.2016 ha emesso un

decreto di abbandono (ABB __________) a favore di RE 1 per le ipotesi di

infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e lesioni

colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), non essendo adempiuti i rispettivi elementi

costituivi. Il medesimo giorno il procuratore pubblico ha parimenti emanato nei

suoi confronti un decreto d’accusa (DA __________) per inosservanza dei doveri

in caso di incidente (art. 92 cpv. 2 LCStr).

Nella

sua decisione di abbandono, il magistrato inquirente, ricordato l’art. 426 cpv.

2.

CPP, ha nondimeno concluso che RE 1, oltre ad aver commesso il reato di cui

all’art. art. 92 cpv. 2 LCStr, con il suo comportamento “ha reso più gravosa

l’inchiesta, rendendo addirittura impossibile stabilire con certezza se il

pedone procedeva da destra verso sinistra, o da sinistra verso destra”, portando

il perito ingegneristico a dover prendere in considerazione ben due varianti,

procedendo per ognuna al relativo calcolo cinetico. Quanto sostenuto

dall’accusatrice privata con lettera del 28.08.2016 (MP __________, AI 87) è

stato condiviso dal magistrato inquirente circa l’esatta dinamica del sinistro

che avrebbe potuto essere chiarita con maggior precisione se l’imputato si

fosse fermato sul posto (conformemente ai doveri imposti dalla Legge ai sensi

dell’art. 51 LCStr) invece che fuggire, abbandonando la vittima, senza

soccorrerla. Questo in quanto con ogni probabilità i due periti (sia il medico

legale prima, sia l’ingegnere dopo) avrebbero avuto a disposizione dati più

chiari per giungere ad un’unica conclusione (ad esempio il dato inerente l’esatta

posizione finale del motoveicolo a seguito dell’urto).

In

considerazione di quanto precede, il magistrato inquirente ha ritenuto che le

spese non venissero poste a carico dello Stato, bensì a carico di RE 1, il

quale, con il suo comportamento (e meglio non adottando le misure precazioni

che avrebbero potuto facilitare il lavoro degli inquirenti ai sensi dell’art 51

LCStr), avrebbe reso più gravosa l’inchiesta. Essendo i costi direttamente

causali al comportamento dell’imputato ed evitabili se lo stesso avesse

ossequiato ai suoi obblighi di conducente previsti dalla Legge, il magistrato

inquirente ha quindi ritenuto coretto che venissero poste a carico dell’imputato

(conteggiandole nel decreto d’accusa emesso il 26.09.2016 nei suoi confronti

per titolo di inosservanza dei doveri in caso di incidente). Il procuratore

pubblico ha avvalorato questa sua decisione anche dal punto di vista

civilistico, limitandosi a rinviare all’art. 58 LCStr (che prevede la

responsabilità causale del detentore del veicolo in caso di incidente) senza

ulteriori argomenti.

Medesima

conclusione per quanto concerne il mancato riconoscimento dell’indennizzo per

le spese legali sostenute e per la rifusione della fattura 19.01.2016 dell’UIPA

relativa all’onorario del primo difensore (d’ufficio) assegnato all’imputato.

Il magistrato, oltre a ritenere la nota d’onorario eccessiva e riconoscibile (in

linea teorica) solo parzialmente (non essendo stato l’imputato integralmente

prosciolto), ha ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per accordare a RE 1

un indennizzo (anche solo parziale), in quanto la sua fuga avrebbe notevolmente

complicato il procedimento penale, “tanto che la perizia giudiziaria non ha

permesso di concludere se il pedone camminava da destra verso sinistra o viceversa”

(ABB __________, pag. 17).

m. Con

gravame 10/11.10.2016 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, i

Dispositivo

dispositivi n. 2 e n. 3 del decreto di abbandono siano annullati e modificati

nel senso che le spese vengano poste a carico della Stato del cantone Ticino

(con la conseguenza che gli venga restituita la cauzione di CHF 1'500.00

versata nel corso del suo primo verbale di interrogatorio del 07.10.2011),

rispettivamente che gli sia riconosciuto un indennizzo di CHF 10'305.35 per le

spese legali supportate (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP).

Il

reclamante, ricordati i fatti e gli atti istruttori esperiti dal magistrato

inquirente, sostiene che la decisione del magistrato inquirente violi “la

presunzione di innocenza (anche art. 6 CEDU), nonché, nel caso di specie, il

principio nulla poena sine lege ed è arbitraria e lesiva anche dell’art. 420

cpv. 1 litt. a) CPP, rispettivamente dell’art. 426 cpv. 2 CPP” (inc. CRP __________,

doc. 1, pag. 5). Con la messa a suo carico delle spese e dei costi di difesa connessi

con le accuse che sono poi state archiviate con l’emanazione del decreto

d’abbandono di data 26.09.2016 (ABB 823/2016), il reclamante, essendo già stato

sanzionato per il reato di cui all’art. 92 cpv. 2 LCStr con l’emanazione del

decreto d’accusa DA __________, sostiene di essere stato sanzionato ulteriormente

per il medesimo reato.

A

detta del reclamante, l’aver abbandonato il luogo dell’incidente non

adempirebbe i presupposti previsti dagli artt. 426 cpv. 2 CPP e 430 cpv. 1

lett. a CPP. La sua condotta non avrebbe in ogni caso reso più difficile

l’accertamento della dinamica dei fatti, in quanto i periti stessi non si

sarebbero lamentati dell’impossibilità di determinare l’esatta posizione finale

del motoveicolo a seguito dell’incidente o che questa sarebbe stata alla base

di difficoltà per la determinazione della dinamica del sinistro.

Il

reclamante contesta altresì la valutazione (in negativo) della nota d’onorario

del di lui legale effettuata in via subordinata dal procuratore pubblico, confermando

in sostanza la richiesta di un riconoscimento totale delle spese legali per la

sua difesa.

Delle

ulteriori argomentazioni si dirà – se necessario – in seguito.

1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può

essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e

gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il

decreto di abbandono in applicazione dell’art. 319 CPP, atto impugnabile

secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista

un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2. Il

reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di

sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa

(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al giudizio del procuratore

pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1

lit. b CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

pubblico ministero, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento

soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti

elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione

delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della

verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita

approfondimento.

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014

consid. 3.1.).

3. 3.1.

Il

gravame, inoltrato il 10/11.10.2016 da RE 1 alla Corte dei reclami penali,

competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, avverso i dispositivi n. 2 e n. 3 della

decisione di abbandono ABB __________ del 26.09.2016 a tenore dei quali è stato condannato al pagamento

delle spese relative al procedimento penale in oggetto, rispettivamente non gli

è stato riconosciuto alcun indennizzo nell’ambito

dell’inc. MP __________ aperto d’ufficio nei suoi confronti per le ipotesi di

reato di infrazione delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr),

inosservanza dei doveri in caso di incidente (art. 92 cpv. 2 LCStr) e lesioni

colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

3.2.

RE

1 quale

imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo

un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dei

dispositivi n. 2 e n.3 del decreto di abbandono (decisione TF 1B_704/2011

dell’11.7.2012 consid. 1.3.; decisioni TPF BB.2014.175 del 21.10.2015 consid.

1.1.; BB.2014.169 del 14.9.2015 consid. 1.1.; BSK StPO – R. GRÄDEL / M.

HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5).

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

4. 4.1.

Il ricorrente, mediante il proprio gravame,

censura la decisione del magistrato inquirente di addossare a suo carico

l’importo di CHF 700.00 quali spese giudiziarie e di non riconoscergli le pretese

d’indennità pari a complessivi CHF 10'305.35 per le spese legali generate

nell’ambito dell’inc. MP __________, (oltre alla rifusione dell’importo di CHF 552.40 relativo alla fattura

19.01.2016 dello UIPA) nel

contesto del quale è stato abbandonato il procedimento penale nei suoi

confronti per le ipotesi di reato di

infrazione delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e lesioni

colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP). Essendo invece adempiuti gli elementi

costitutivi del reato di inosservanza dei doveri in caso di incidente, in data

26.09.2016 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RE 1 un decreto d’accusa (DA __________).

4.2.

In caso di condanna, l’imputato sostiene, di

regola, le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del

procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in

tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato

l’apertura del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art.

426 cpv. 2 CPP).

4.3.

Il

cpv. 2 dell’art. 426 CPP – norma potestativa (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit.,

art. 426 CPP n. 17), che deroga all’art. 423 cpv. 1 CPP (secondo cui le spese

procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto

il procedimento penale) – costituisce un disposto eccezionale, che deve essere

applicato in modo restrittivo per non violare la presunzione di innocenza

giusta gli art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU (Commentario

CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7).

L’imposizione

delle spese rispettivamente la motivazione in merito non devono dare

l’impressione che le autorità penali considerino colpevole l’imputato

formalmente prosciolto (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 426 CPP

n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit. art. 426 CPP n. 9). Ledono dunque la presunzione

di innocenza le autorità penali che, addossando spese all’imputato prosciolto,

gli rimproverano direttamente o indirettamente di essersi reso colpevole

(decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.;6B_1169/2015 del

23.11.2016 consid. 1.1.;6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 5.2.;6B_67/2016

del 31.10.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n.

37). In ambito di accollamento dei costi non deve in modo particolare emergere,

da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione

giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo

penale, del suo comportamento (decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid.

1.1.;6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.; decisione TPF BB.2013.129 del

22.1.2014 consid. 2.2. e rif.). Una condotta riprovevole dal profilo etico

oppure dal profilo morale non costituisce una colpa processuale (DTF 116 Ia 162

consid. 2b); BSK StPO – T.

DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 39; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.

426 CPP n. 10; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2.

ed., n. 1787].

E’, al contrario, compatibile con la Costituzione e con la CEDU imporre le spese all’imputato

prosciolto qualora questi abbia cagionato, in nesso causale adeguato,

l’apertura del procedimento penale oppure ne abbia complicato lo svolgimento

con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di

una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero nel suo

complesso (decisioni TF 6B_1176/2015 del

23.11.2016 consid. 1.1.;6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.;6B_380/2016

del 16.11.2016 consid. 5.2.;6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.). Le autorità penali, per determinare se il

comportamento in questione giustifichi l’accollamento delle spese procedurali,

devono riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti

(art. 41 CO), fondare il loro giudizio su fatti incontestati o chiaramente

stabiliti e considerare ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale

o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto [decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.;

6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.;6B_67/2016 del 31.10.2016 consid.

1.1.; DTF 116 Ia 162 consid. 2c);

decisione TPF BB.2013.129 del 22.1.2014

consid. 2.2.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29/37; ZK StPO

– Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

op. cit., art. 426 CPP n. 6].

L’accollamento

delle spese procedurali all’imputato prosciolto presuppone – cumulativamente –

illiceità e colpevolezza della sua condotta (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit.,

art. 426 CPP n. 14; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 426 CPP n.

6).

Tra

il comportamento illecito (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 11

ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 426 CPP n. 6; Commentario

CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7) e colpevole dell’imputato e l’apertura (o

l’aggravamento) del procedimento penale deve esserci un nesso di causalità

adeguato (decisione TF 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.; decisione TPF

BB.2013.129 del 22.1.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art.

426 CPP n. 29; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 15): questo è

il caso se l’imputato ha violato norme scritte o non scritte, comunali,

cantonali o federali, facendo sorgere così, secondo il corso ordinario delle

cose e l’esperienza generale della vita, il sospetto di un comportamento

punibile tale da giustificare l’apertura (o l’aggravamento) di un procedimento

penale [decisione TF 6B_241/2015 del 26.1.2016 consid. 1.3.2.; DTF 116 Ia 162

consid. 2c); decisione TPF BB.2013.129 del 22.1.2014 consid. 2.2.]. Non è dato

un nesso se, pur in presenza di un comportamento illecito e colpevole,

l’autorità non doveva promuovere un procedimento, per es. in difetto di querela

o per intervento della prescrizione dell’azione penale (ZK StPO – Y. GRIESSER,

op. cit., art. 426 CPP n. 15). Una condanna al pagamento delle spese è esclusa

quando l’autorità è intervenuta per eccesso di zelo, errata analisi della

situazione giuridica oppure precipitazione [decisioni TF 6B_1176/2015 del

23.11.2016 consid. 1.1.;6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; DTF 116 Ia

162 consid. 2c); decisione TPF BB.2013.129 del 22.1.2014 consid. 2.2.].

Le

autorità devono ossequiare il diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lit. c

CPP e 29 cpv. 2 Cost.) anche in relazione all’imposizione delle spese.

L’imputato, prima dell’emanazione della decisione che gli accolla spese, deve

pertanto essere sentito nel merito e deve essergli data la facoltà di

partecipare all’assunzione delle prove essenziali o di esprimersi sulle loro risultanze

(decisione TF 6B_544/2016 del 17.11.2016 consid. 2.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN,

op. cit., art. 426 CPP n. 33).

Alle

autorità – a cui spetta l’onere della prova in merito all’illiceità, alla

colpa, al danno ed al nesso (decisione TF 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid.

6.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 35; Commentario CPP – M.

MINI, art. 426 CPP n. 7) – incombe un obbligo di motivazione: devono spiegare

in che modo l’imputato con il suo comportamento abbia chiaramente violato, in

maniera civilmente reprensibile, una norma di condotta (BSK StPO – T. DOMEISEN,

op. cit., art. 426 CPP n. 33). Nella condanna al pagamento delle spese si deve

peraltro tenere conto di non pregiudicare i diritti costituzionali

dell’interessato, segnatamente la libertà di espressione (BSK StPO – T.

DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 31).

5. 5.1.

In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è

stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale

nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

5.2.

L’art.

429 CPP fonda una responsabilità

causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali

(decisioni TF 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.;6B_265/2016

dell’1.6.2016 consid. 2.2.;6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.1.;

6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; N.

SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 6; messaggio

21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di

patrocinio (decisioni

TF 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.;6B_657/2015 dell’1.6.2016 consid.

5.3.;6B_800/2015 del 6.4.2016 consid. 2.3.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; 138 IV

197 consid. 2.3.), danno

economico (decisione TF 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.) e torto morale

(decisioni TF 6B_98/2015 del 23.6.2016 consid. 3.2.1.;6B_1057/2015 del

25.5.2016 consid. 4.1.;6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.; Commentario CPP

– M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).

Il

nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della

responsabilità civile, con il procedimento penale (decisioni TF 6B_1061/2014

del 18.4.2016 consid. 1.3.1.;6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; BSK StPO –

S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231)

conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con

un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere [DTF

139 IV 241 consid. 1.] (ZK

StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID – StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

5.3.

Le competenti autorità penali devono pronunciarsi

d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come

esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_129/2016 del

2.5.2016 consid. 4.2.;6B_1004/2015 del 5.4.2016 consid. 1.3.;6B_928/2014 del

10.3.2016 consid. 2.;6B_1172/2015 dell’8.2.2016 consid. 2.2.;6B_802/2015 del

9.12.2015 consid. 6.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429

CPP n. 8). Questo significa che le

autorità penali – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire

l’imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le sue pretese (decisioni TF

6B_583/2016 del 5.12.2016 consid. 2.2.;6B_1104/2015 del 10.10.2016 consid.

3.1.;6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.;6B_375/2016 del 28.6.2016

consid. 3.1.;6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.;6B_1061/2014 del 18.4.2016

consid. 1.3.1.;6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.;6B_1172/2015

dell’8.2.2016 consid. 2.2.;6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; ZK StPO –

Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Non è necessaria una domanda

dell’imputato (decisione TF 6B_178/2015 del 26.8.2015 consid. 1.3.1.). L’onere

della prova incombe nondimeno a quest’ultimo (decisione TF 6B_802/2015 del

9.12.2015 consid. 6.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit.,

art. 429 CPP n. 12). Il fatto che

le autorità penali debbano pronunciarsi d’ufficio non vuole dire che esse

debbano accertare d’ufficio – secondo il principio inquisitorio (art. 6 CPP) –

tutti i fatti rilevanti per il giudizio sull’indennizzo e sul torto morale

(decisione TF 6B_375/2016 del 28.6.2016

consid. 3.1.). Spetta infatti all’imputato prosciolto motivare e dimostrare le

pretese (decisione TF 6B_375/2016 del 28.6.2016 consid. 3.1.), ciò che

corrisponde a quanto previsto in ambito civile (art. 42 cpv. 1 CO) [decisione TF

6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.]. Solo qualora non possa essere provato

il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del

giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese

dal danneggiato (art. 42 cpv. 2 CO) [decisione TF 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid.

1.3.1.].

Il

comportamento passivo dell’imputato che non reagisce all’esortazione delle

autorità penali giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP a cifrare e a giustificare le sue

pretese può equivalere alla rinuncia all’indennizzo e al torto morale

(decisioni TF 6B_156/2016 dell’8.3.2016 consid. 2.1.;6B_1172/2015

dell’8.2.2016 consid. 2.2.;6B_842/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 31b; N. SCHMID –

StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 14). L’assenza di reazione

implica che l’imputato è precluso dall’invocare un indennizzo in un’ulteriore

procedura (decisione TF 6B_842/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,

op. cit., art. 429 CPP n. 31b;

N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 14).

L’imputato può peraltro esplicitamente rinunciare a

dette pretese (decisione TF 6B_1172/2015 dell’8.2.2016 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,

op. cit., art. 429 CPP n. 31b; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n.

8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 12).

5.4.

Si

può aggiungere che l’autorità può ridurre o non accordare l’indennizzo o la

riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e

colpevole l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art.

430 cpv. 1 lit. a CPP).

Il

rifiuto o la riduzione

dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e

con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando

l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento

penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto

il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce

dall’ordinamento giuridico svizzero.

L’autorità,

per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la

riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali della

responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati

o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica,

appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale,

scritto o non scritto (decisione TF 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 3.2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).

5.5.

La

questione dell’indennizzo all’imputato prosciolto giusta l’art. 429 CPP deve

essere esaminata in relazione a quella delle spese in applicazione dell’art.

426 CPP (decisione TF 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 9.). Se l’imputato

prosciolto è condannato al pagamento delle spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP,

è di principio esclusa un’indennità a’ sensi dell’art. 429 CCP (decisioni TF

6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.2.;6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid.

1.2.;6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 9.;6B_67/2016 del 31.10.2016 consid.

1.2.; DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2.). Il tema dell’indennità deve essere discusso

dopo la questione delle spese (decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid.

1.2.;6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.2.;6B_1065/2015 del 15.9.2016

consid. 2.2.).

6. 6.1.

Si è detto che il procuratore pubblico, con decreto d’abbandono

del 26.09.2016, ha condannato RE 1 al pagamento di parte delle spese

giudiziarie in applicazione dell’art. 426 cpv. 2 CPP (dispositivo n. 2 dell’ABB

823/2016) e ha contestualmente negato il riconoscimento di qualsiasi indennizzo

per le spese legali (dispositivo n. 3 dell’ABB 823/2016).

6.2.

Il ricorrente, mediante il proprio gravame, ha

contestato i suddetti dispositivi della decisione d’abbandono 26.09.2016,

ritenendo così di venire doppiamente sanzionato per il medesimo comportamento, ossia

per avere violato i doveri in caso di

incidente (dandosi alla fuga senza soccorrere la vittima da lui urtata, rispettivamente

senza avvisare né la Polizia né i soccorsi, recandosi sul posto di lavoro

celando il motoveicolo incidentato dietro a dei cassonetti dell’immondizia; art.

92 cpv. 2 LCStr). Comportamento,

questo, per il quale egli è infatti già stato condannato con decreto d’accusa di

data 26.09.2016 (DA __________).

6.3.

Premesso

come l’inchiesta penale sia stata avviata a seguito dell’intervento della Polizia

cantonale a seguito dell’incidente, secondo

la scrivente Corte il procuratore pubblico, nel decreto d’abbandono impugnato, ha, a ragione, addossato a RE 1,

il pagamento delle spese giudiziarie,

rispettivamente negato il riconoscimento dell’indennizzo richiesto.

È

bene precisare che la motivazione di tale decisione non è da ricondurre, come

invece sostiene il magistrato inquirente, principalmente al fatto di aver reso,

con il suo comportamento, più gravosa e complessa l’inchiesta (non ossequiando

ai suoi doveri in caso di incidente, ostacolando così lo svolgimento del procedimento

penale), in quanto ciò non emerge da alcun atto istruttorio (se non da alcune

valutazioni di parte), bensì al fatto che RE 1 ha, in modo illecito e colpevole, provocato l’apertura del procedimento

penale, non tanto per essersi dato alla fuga (comportamento, questo, di rilevanza

penale e sanzionato con decreto d’accusa del 26.09.2016 cresciuto in giudicato,

la cui istruzione non ha peraltro generato alcuna particolare spesa, in quanto

ammesso sin da subito dal reclamante), bensì in forza delle norme giuridiche della

circolazione stradale di carattere civile. In particolare l’art. 58 cpv. 1 LCStr,

in virtù del quale: “Se, con

un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione

corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente

responsabile dei danni” nonché

l’art. 59 cpv. 1 LCStr, secondo cui: “Il detentore è liberato dalla

responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza

maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia

colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un

difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio”.

Il

detentore, nel caso specifico il reclamante, è di per sé civilmente

responsabile. Trattasi di una responsabilità oggettiva aggravata, fondata sul

rischio di esercizio insito del motoveicolo.

Inoltre,

per quanto risulta dagli atti del procedimento penale, se è ben vero che da una

parte non è stata appurata una colpa a carico del reclamante, dall’altra è pure

anche vero che non emerge, in questa sede, che l’incidente sia da ricondurre a

un caso di forza maggiore o ad una colpa grave imputabile alla parte lesa.

Comportamento,

quello del reclamante, pertanto riprovevole e di principio colpevole sotto il

profilo civile, suscettibile di giustificare l’applicazione degli artt. 426

cpv. 2 CPP e 430 cpv. 1 lett. a CPP, considerato inoltre come la totalità delle principali ingenti spese

insorte nel corso del procedimento penale (in sostanza quelle peritali) sono da

ricondurre all’istruzione delle ipotesi di reato di infrazione delle norme della circolazione (art. 90

cpv. 1 LCStr) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) – entrambe

archiviate con l’emissione del decreto d’abbandono 26.09.2016 – e non di certo

per l’istruzione del reato di cui all’art. 92 cpv. 2 LCStr.

6.4.

Essendo

di conseguenza chiara l’esistenza di un nesso causale fra quanto previsto dalle

norme di carattere civile da parte di RE 1 e l’apertura dell’inchiesta penale,

in queste circostanze è quindi indiscutibile che il reclamante, con la sua

condotta, abbia cagionato l’apertura del procedimento a suo carico, di modo che

– in applicazione dell’art. 426 cpv. 2 CPP – il procuratore pubblico gli ha

addossato parte delle spese procedurali, quantificate in (soli) CHF 700.00. Ne

consegue parimenti che a RE 1, secondo l’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP, ritenuta

la sua colpevolezza oggettiva dal profilo civile (art. 58 LCStr), non possa

essere riconosciuta alcuna indennità per spese legali.

7. Per

tutti i motivi sopra esposti, il reclamo è respinto.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 429 ss. CPP, 58

e s. LCStr, 2 e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 100.-- per complessivi CHF 900.--

(novecento) sono poste a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

(per sé e per RE 1);

- sede

(con l’inc. ABB __________ di ritorno [2 classeur

verdi]).

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera