60.2016.294
Reclamo contro decisione dell'UIPA che ha respinto richiesta di condono (senza indicare i rimedi giur.): condono per multa e pena pecuniaria impossibile, per tasse e spese processuali vale l'art. 27a
14 marzo 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.294
Lugano
14 marzo 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 13/14.10.2016 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 14.09.2016 dell’Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative (UIPA), con cui ha respinto la richiesta di condono 31.08.2016
(rif. inc. __________);
preso atto dello scritto 17/19.10.2016 dell’UIPA, con
cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa Corte;
vista la replica 2/3.11.2016 del reclamante, mediante
la quale si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni;
preso atto che, interpellato, l’UIPA non ha fatto
pervenire osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che
con istanza 31.08.2016 RE 1, per il tramite del PR 1, ha postulato davanti al
Tribunale penale cantonale, in via principale, “il condono ai sensi
dell’art. 425 CPPS della pena pecuniaria di CHF 4383.60”, conseguente alla
sentenza 3.06.2015 della Corte delle assise correzionali di Locarno (inc. TPC __________),
ed in via subordinata, la concessione della “sospensione della pena
anzidetta, ai sensi degli artt. 34 2 e 36 3 CPS per il tempo massimo previsto
dalla legge (24 mesi) per i suindicati medesimi motivi” (istanza 31.08.2016,
p. 1 e 2);
che,
intesa quale richiesta di condono delle spese processuali, in data 12.09.2016
il Tribunale penale cantonale ha trasmesso la suddetta istanza all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative (UIPA);
che
con decisione 14.09.2016 (inc. __________) l’UIPA ha respinto la domanda di
condono, concedendo comunque una proroga del termine di pagamento delle spese
fino al 31.12.2017, considerato: che “la pena pecuniaria e la multa trattandosi
di condanne non possono essere condonate, ma che comunque risultano coperte dal
sequestro risultando così priva di oggetto l’istanza di condono «della pena
pecuniaria»” di data 31.08.2016, che la stessa è pertanto stata “considerata
per le tasse e spese di giudizio della sentenza in oggetto di cui l’importo
scoperto ad oggi è di CHF 4383.60”, che “il condono esige la prova di
uno stato di indigenza permanente in senso stretto” – ciò che l’UIPA non ha
ritenuto essere dato nel caso in esame – e che “il condono è comunque
escluso se l’indigenza è stata causata dal richiedente medesimo”, che,
tuttavia, un’indigenza temporanea “può giustificare una dilazione da concordare
con lo scrivente ufficio” e che “in assenza di altri elementi, nulla
comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare
il condono di tasse e spese”;
l’UIPA
ha altresì osservato che “gli art. 34 e 36 CPS si riferiscono specificatamente
solo al pagamento delle pene pecuniarie e per analogia (art. 106 cpv. 5 CPS)
anche alle multe, ciò che non è il caso della presente fattispecie”
(decisione 14.09.2016 dell’UIPA);
che
con esposto 13/14.10.2016 RE 1, per il tramite dell’avv. __________ del PR 1,
ha presentato reclamo davanti a questa Corte contro la decisione 14.09.2016
dell’UIPA, postulando l’annullamento della stessa in quanto non essendovi indicati
Fatti
i rimedi giuridici ammissibili, l’autorità competente e il termine per
interporli, violerebbe l’art. 22 della LF sull’assistenza internazionale in
materia penale del 20.03.1981 (AIMP, RS 351.1);
che
giusta l’art. 27a cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30.11.2010
(LTG, RL 3.1.1.5) il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo
giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse
e le spese;
che,
come indicato dall’UIPA, il Consiglio di Stato – sulla base della modifica del
7.10.2015 dell’allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
del 24.08.1994 (RL 2.4.1.8) –ha delegato la competenza di cui all’art. 27a cpv. 1
LTG: all’UIPA, per la dilazione e la sospensione senza limitazione e per il condono
fino a fr. 10'000.--, e alla Divisione della giustizia, per il condono fino a
fr. 30'000.--;
che
in virtù del suddetto allegato viene esclusa la via del reclamo; reclamo, in
particolare, previsto e regolamentato dagli art. 5-8 del Regolamento sulle
Considerandi
deleghe di competenze decisionali del 24.08.1994, ovvero riservato contro le
decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate (come
l’UIPA) nei casi stabiliti dal Consiglio di Stato e indicati nell’allegato
(art. 4 Regolamento del 24.08.1994);
che,
pertanto, resta comunque applicabile l’art. 27a cpv. 2 LTG che prevede, in
materia di sospensione e condono, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo,
con applicazione della Legge sulla procedura amministrativa;
che
questa Corte risulta pertanto incompetente a decidere sul reclamo in questione,
rilevato altresì che la giurisdizione di reclamo è autorità di ricorso contro
gli atti procedurali e le decisioni, non appellabili, della polizia, del
pubblico ministero, delle autorità penali, delle contravvenzioni nonché di
alcune decisioni dei tribunali di primo grado e del giudice dei provvedimenti
coercitivi in virtù dei combinati disposti degli art. 20 cpv. 1, 393 cpv. 1 e
394.
CPP;
che
il reclamo 13/14.10.2016, con allegati, di RE 1 viene quindi trasmesso
d’ufficio al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, per sua competenza,
con copia dei documenti prodotti dall’UIPA con scritto del 17.10.2016 e costituenti
l’inc. __________;
che,
data la particolarità del caso, si può prescindere dal carico della tassa di giustizia
e dal recupero delle spese;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Il
reclamo 13/14.10.2016, con allegati, è trasmesso d’ufficio al Tribunale cantonale
amministrativo per sua competenza, ai sensi dei considerandi.
3. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera