Lexipedia

Decisione

60.2016.294

Reclamo contro decisione dell'UIPA che ha respinto richiesta di condono (senza indicare i rimedi giur.): condono per multa e pena pecuniaria impossibile, per tasse e spese processuali vale l'art. 27a

14 marzo 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici ammissibili, l’autorità competente e il termine per

interporli, violerebbe l’art. 22 della LF sull’assistenza internazionale in

materia penale del 20.03.1981 (AIMP, RS 351.1);

che

giusta l’art. 27a cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30.11.2010

(LTG, RL 3.1.1.5) il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo

giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse

e le spese;

che,

come indicato dall’UIPA, il Consiglio di Stato – sulla base della modifica del

7.10.2015 dell’allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali

del 24.08.1994 (RL 2.4.1.8) –ha delegato la competenza di cui all’art. 27a cpv. 1

LTG: all’UIPA, per la dilazione e la sospensione senza limitazione e per il condono

fino a fr. 10'000.--, e alla Divisione della giustizia, per il condono fino a

fr. 30'000.--;

che

in virtù del suddetto allegato viene esclusa la via del reclamo; reclamo, in

particolare, previsto e regolamentato dagli art. 5-8 del Regolamento sulle

Considerandi

deleghe di competenze decisionali del 24.08.1994, ovvero riservato contro le

decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate (come

l’UIPA) nei casi stabiliti dal Consiglio di Stato e indicati nell’allegato

(art. 4 Regolamento del 24.08.1994);

che,

pertanto, resta comunque applicabile l’art. 27a cpv. 2 LTG che prevede, in

materia di sospensione e condono, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo,

con applicazione della Legge sulla procedura amministrativa;

che

questa Corte risulta pertanto incompetente a decidere sul reclamo in questione,

rilevato altresì che la giurisdizione di reclamo è autorità di ricorso contro

gli atti procedurali e le decisioni, non appellabili, della polizia, del

pubblico ministero, delle autorità penali, delle contravvenzioni nonché di

alcune decisioni dei tribunali di primo grado e del giudice dei provvedimenti

coercitivi in virtù dei combinati disposti degli art. 20 cpv. 1, 393 cpv. 1 e

394.

CPP;

che

il reclamo 13/14.10.2016, con allegati, di RE 1 viene quindi trasmesso

d’ufficio al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, per sua competenza,

con copia dei documenti prodotti dall’UIPA con scritto del 17.10.2016 e costituenti

l’inc. __________;

che,

data la particolarità del caso, si può prescindere dal carico della tassa di giustizia

e dal recupero delle spese;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Il

reclamo 13/14.10.2016, con allegati, è trasmesso d’ufficio al Tribunale cantonale

amministrativo per sua competenza, ai sensi dei considerandi.

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera