60.2016.305
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29 novembre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.305
Lugano
29 novembre 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 28/31.10.2016 presentato
da
RE 1
contro
la decisione del 21.10.2016 di collocamento iniziale
(in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti
Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 14/15.11.2016 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, con cui ha chiesto la conferma della decisione
impugnata;
preso atto che con scritto 7.11.2016 il procuratore
pubblico Paolo Bordoli ha comunicato di non avere osservazioni particolari da
formulare, rinviando alle considerazioni esposte nella decisione impugnata e
postulando la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto d’accusa 19.06.2015 il Ministero pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole
di furto (consumato e tentato, commesso tra l’8.09.2014 e l’11.12.2014), vie di
fatto, ricettazione, violazione di domicilio e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti (per consumi di eroina e cocaina tra l’1.01.2014 e l’8.09.2014).
Ha quindi proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 1'800.--), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata
sostituita con una pena detentiva di 60 giorni (DA __________).
Ciò quale pena parzialmente aggiuntiva a due pene pecuniarie (di 60
aliquote giornaliere da CHF 60.-- cadauna e di 75 aliquote giornaliere da CHF 40.--
cadauna, decretate dalla Pretura penale il 10.01.2014 risp. dal Ministero
pubblico il 13.01.2014), ad una pena detentiva (di 30 giorni decretata dal
Ministero pubblico il 24.03.2014) come pure alla pena di 120 ore di lavoro di
pubblica utilità (decretata dal Ministero pubblico il 17.07.2014).
b. In
data 18.11.2015 il procuratore pubblico, con decisione giudiziaria indipendente
successiva, in accoglimento della richiesta di RE 1 in tal senso e viste le di
lui precarie condizioni finanziarie, ha commutato la pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (di cui al decreto d’accusa __________),
in 240 ore di lavoro di pubblica utilità (DIS.__________).
c. Dopo
aver sottoscritto il relativo contratto, dal 26.09.2016 RE 1 ha iniziato il
lavoro di utilità pubblica presso l’__________.
d. Con decreto d’accusa 3.10.2016 (passato in
giudicato il 17.10.2016) il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1
alla pena detentiva di 135 giorni (dedotti 4 giorni di carcere preventivo sofferto),
oltre alla multa di CHF 200.--, con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 2
giorni. Ciò in quanto egli è stato ritenuto colpevole di: ripetuto furto −
tentato e consumato − (di merce ai danni di un supermercato, di denaro
contante ai danni di un esercizio pubblico e di gioielli appartenenti a due donne
presso una casa anziani, nel periodo tra il febbraio 2016 e l’1.10.2016),
danneggiamento, violazione di domicilio, contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti (per consumi di cocaina e di medicamenti contenenti sostanze psicotrope,
tra il gennaio 2016 e l’1.10.2016) e schiamazzi notturni (DAC __________).
e. In
data 6.10.2016 l’__________ ha comunicato l’immediata cessazione del lavoro di
pubblica utilità per perdita della fiducia necessaria in RE 1, a causa del di
lui comportamento ritenuto inadeguato (si sarebbe presentato al lavoro in uno
stato psico fisico a momenti alterato, avrebbe indebitamente sottratto merce,
tra cui anche vino, avrebbe sottratto il cellulare di un altro detenuto,
avrebbe proposto a terzi presenti in azienda “non ben definiti affari” e
avrebbe indebitamente sottratto la chiavetta prepagata del caffè per servirsene
a piacimento), oltre alla valutazione insufficiente dell’attitudine e del
lavoro da lui prestato.
f. In
data 18.10.2016 la Polizia cantonale ha posto RE 1 in stato di fermo, dopo che
un dipendente di un supermercato lo aveva sorpreso mentre era intento a commettere
taccheggio. Egli è altresì stato riconosciuto dal responsabile di tale negozio come
l’autore di altri taccheggi commessi nei giorni precedenti.
g. Venuto
a conoscenza del fermo e vista la pena detentiva di 135 giorni di cui al
decreto d’accusa 3.10.2016, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto
l’arresto del qui reclamante.
A
seguito della sua perquisizione personale conseguente all’arresto, il personale
di custodia ha rinvenuto, e subito sequestrato, diversi medicamenti occultati
nelle scarpe del qui reclamante così come del Dormicum nascosto nel suo
cappellino − che egli ha sostenuto essersene scordato di detenere −, così
che la Direzione delle strutture carcerarie in data 24.10.2016, lo ha
sanzionato disciplinarmente con un’ammonizione scritta.
h. Con decisione 21.10.2016 il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, visto l’esame
tossicologico delle urine risultato positivo alla cocaina e “visto il tipo
di reato per cui l’interessato è stato condannato”.
Tenuto conto delle precarie
condizioni economiche del reclamante − che lasciavano sin da quel momento prevedere
l’insuccesso della procedura d’incasso della multa di CHF 200.-- pronunciata
nel decreto d’accusa 3.10.2016 − il
giudice ha provveduto a commutare la stessa in 2 giorni di pena detentiva sostitutiva.
Considerato
che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 18.10.2016, il magistrato ha
quindi determinato i seguenti termini di espiazione:
1/3 28.11.2016
1/2 21.12.2016
2/3 13.01.2017
Termine 26.02.2017.
i. Con
reclamo 28/31.10.2016 RE 1 insorge contro la decisione 21.10.2016 del giudice
dei provvedimenti coercitivi.
Egli
postula in particolare il collocamento in sezione aperta, al fine di avere la
possibilità di incontrare i suoi tre figli, ancora in tenera età.
Asserisce
di essere fermamente intenzionato a disintossicarsi, ciò che, a suo dire, gli
sarebbe più agevolato fare presso lo Stampino anziché in$ carcere chiuso. Presentate
le sue scuse per il suo comportamento, osserva di aver preso coscienza di aver
“toccato il fondo” e, unitamente al suo impegno, sostiene di aver
bisogno dell’aiuto delle autorità per poter “risalire”.
l. Con
scritto 7.11.2016 il procuratore pubblico ha rinunciato a formulare delle osservazioni
particolari al reclamo, di cui chiede la reiezione, confermando le argomentazioni
esposte nella decisione impugnata.
m. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, con scritto 14/15.11.2016, si è
riconfermato nella propria decisione, precisando che “la Sezione aperta non
entra a mio modo di vedere in considerazione a motivo dell’alto rischio di
recidiva di RE 1. Egli necessita di un periodo iniziale in regime chiuso
proprio nell’ottica di preservarlo da ogni rischio di ricaduta nel consumo di
sostanze stupefacenti e dare eventualmente avvio ad un percorso riabilitativo a
dipendenza della reale motivazione dell’interessato, che sembra banalizzare la
sua cronica dipendenza da sostanze stupefacenti”.
n. Nel
frattempo, il procuratore pubblico, visto il fallimento del lavoro di pubblica
utilità − in cui era stata commutata la pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da CHF 30.-- cadauna decretata il 19.06.2015 (DA 2524/2015), con
scritto 8.11.2016, ha chiesto all’Ufficio dei giudici dei provvedimenti
coercitivi l’espiazione di 52 giorni di detenzione, in sostituzione delle 209
ore di lavoro di pubblica utilità non svolte.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)
conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino
dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73
LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex
art. 76 CP.
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame, inoltrato il 28/31.10.2016, contro la decisione 21.10.2016
del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 25.10.2016, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o
aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un
reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga
o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per
regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva
della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la
concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la
liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv.
1.
CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
Abbandonata la distinzione posta dal
precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli
per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto
due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra
questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in
regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377
cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).
2.2
A
livello cantonale − oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL
4.2.1.1.1
, nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce
che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno
stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di
esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme
di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi
(cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene
ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale
il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà
tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un
piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia
in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione
non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e
non vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa
che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione
di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di
internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse
“La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono
strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate
all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di
lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di
semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per
giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga
e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
2.3
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario
chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e
il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr.
Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.
ed., art. 76 CP n. 8).
In
definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i
delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche
Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione
carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i
condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei
condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER,
op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende
dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente
la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, 3a. ed., art. 77b CP n. 9).
Ai
fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione
speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti
anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive
Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].
2.4
Per
quanto riguarda il pericolo di recidiva, il testo di legge non richiede espressamente,
che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità.
Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Per la dottrina infatti detti reati devono
essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in
considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S.
TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).
In
effetti, in maniera generale per la dottrina, la nozione di pericolosità − che
consiste di regola nel pericolo che vengano commessi nuovi (“erneute”),
ripetuti (“wiederholte”), ulteriori (“weitere”) reati (“Straftaten”)
− presuppone la commissione di un qualsiasi reato o per lo meno di un
crimine o di un delitto. Tuttavia nel caso dell’internamento ex art. 64 CP
oppure dell’apertura del regime d’esecuzione giusta l’art. 75a CP oppure ancora
del pericolo di reiterazione (“Wiederholungsgefahr”) e del passaggio
all’atto (“Ausführungsgefahr”) nel caso della carcerazione preventiva o
di sicurezza di cui agli art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e 221 cpv. 2 CPP, i
presupposti del concetto di pericolosità si restringono, richiedendo che il
reato di cui si teme la perpetrazione sia di un determinato tipo (ad es. di
reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di
un’altra persona ex art. 64 cpv. 3 CP) e/o vi sia un’alta verosimiglianza che
l’atto illecito possa essere perpetrato. Si parla in questo senso di una pericolosità qualificata
(U. WEBER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und
Ausführungsfegefahr, in ZStrR 132/2014, p. 370-371).
Al di fuori di queste situazioni la nozione di
pericolosità a cui determinate norme penali − tra cui anche il collocamento in sezione chiusa
regolato dall’art. 76 cpv. 2 CP − fanno riferimento, consiste nel pericolo che
l’interessato possa commettere degli altri reati (“irgendwelche weitere
Straftaten”; Trechsel/Pieth, Praxiskommentar − TRECHSEL/AEBERSOLD, ed.
2013, art. 75a CP n. 2 in fine); dunque non solo reati contro la vita o
l’integrità fisica, psichica o sessuale, ma anche reati patrimoniali, purché a
livello di crimini o delitti.
2.5
La
nozione di “pericolosità” non è una caratteristica insita nell’autore, bensì il
risultato di un complesso di caratteristiche personali, circostanze di vita e
condizioni ambientali che comportano l’attendibilità di determinate concrete
violazioni di beni giuridici (Messaggio CF del 21.09.1998 concernente la
modifica del CPS e del CPM nonché una LF sul diritto penale minorile, in FF
1999.
II p. 1777; U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 370).
Per
giudicare tale nozione occorre procedere ad una valutazione dei rischi e
formulare una prognosi circa il comportamento futuro (U. WEBER, op. cit., in
ZStrR 132/2014, p. 372).
Trattasi
di una valutazione complessiva dell’atto e dell’autore (“Gesamtwürdigung vom
Tat und Täter”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 64 CP n. 67].
3.
3.1.
Nel caso concreto il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, visto il tipo di
reati commessi dal reclamante e visto il risultato positivo al consumo di
cocaina dell’esame tossicologico delle urine (prelevate il 18.10.2016). Egli ha
in particolare valutato un rischio di recidiva, segnatamente di ricaduta nel
consumo di sostanze stupefacenti, che, a suo avviso, soltanto un periodo di
regime chiuso potrebbe prevenire, avviando il reclamante verso un percorso
riabilitativo a dipendenza della sua reale motivazione.
Il
reclamante dal canto suo nega il paventato pericolo di recidiva, in considerazione
della seria presa di coscienza della sua situazione nonché della sua ferma
volontà di disintossicarsi per risollevarsi.
3.2
Da
quanto agli atti si ha che RE 1, coniugato, padre di tre figli ancora minorenni
e di formazione metalcostruttore, all’età di 43 anni ancora non dispone di
un’attività lavorativa seria e regolare da cui trarre onestamente i mezzi per sostentare
sé e la propria famiglia. Esaurite le indennità di disoccupazione, egli si
trova al beneficio dell’assistenza pubblica.
Sin
dall’inizio del 2014 egli è incappato in una serie di decreti d’accusa con cui
si è visto infliggere dapprima delle pene pecuniarie risp. delle ore di lavoro
di pubblica utilità risp. una pena detentiva di 30 giorni, che pur essendo
state espiate non hanno avuto alcun effetto deterrente su di lui. Infatti già nel
giugno 2015 egli è incorso in un decreto d’accusa per dei reati (perlopiù patrimoniali)
perpetrati a pochi mesi di distanza dalla pronuncia dei precedenti decreti. Pure
i suoi consumi di sostanze stupefacenti si sono protratti sino all’ottobre
2016.
Tenuto
conto della sua situazione finanziaria disastrata, egli non ha saputo cogliere
l’occasione concessagli di poter riscattare la pena pecuniaria di cui al decreto
d’accusa del 19.06.2015 prestando le corrispondenti ore di lavoro di pubblica
utilità presso l’__________, oltre alla possibilità di percepire un, seppur modesto,
introito.
Dopo
soli 6 giorni di attività lavorativa egli ha definitivamente rotto la fiducia
riposta in lui, presentandosi al posto di lavoro con un comportamento giudicato
inadeguato, in uno stato psicofisico a momenti alterato, senza portare rispetto
per la proprietà altrui e fornendo una prestazione e mantenendo un’attitudine
al lavoro valutate come insufficienti.
A
ciò aggiungasi il fatto che dal febbraio 2016 egli ha perpetrato i furti (in
parte consumati e in parte tentati) che hanno fatto oggetto del decreto
d’accusa del 3.10.2016, l’ultimo dei quali ai danni dei __________ è avvenuto
in data 1.10.2016, ovvero quando egli stava prestando il lavoro di pubblica
utilità − di cui si è detto sopra − al fine
di espiare una precedente sanzione. Neppure dopo avere sofferto per questi
reati 4 giorni di carcere preventivo − segnatamente dall’1 al 3.10.2016 − egli si
è trattenuto dal delinquere. Il 18.10.2016 è infatti stato fermato dall’impiegato
di un altro grande magazzino mentre era intento nel taccheggio.
Tutto
ciò dimostra come egli è pervicacemente ricaduto nel delinquere, sia per quanto
attiene ai reati (patrimoniali) realizzati, sia per quanto riguarda ai suoi
consumi di sostanza stupefacente (ancora rilevati al momento del suo fermo del
18.10
). Egli non ha sin qui dimostrato la maturità e responsabilità che la
sua età e la sua posizione di padre di famiglia gli imponevano e nemmeno quel
minimo di introspezione, che il suo trascorso penale e le possibilità di
riscatto offertegli, avrebbero dovuto suscitargli.
In
tali circostanze il pericolo di recidiva richiesto per il collocamento in
sezione chiusa, appare altamente concreto e verosimile, non solo riguardo alla
ricaduta nei consumi di sostanze stupefacenti (che il collocamento in sezione
chiusa risulta più appropriato ad evitarli risp. a contenerli), bensì anche nei
delitti sin qui perpetrati.
Infine
invano il reclamante invoca la necessità di incontrarsi con i propri figli minorenni,
stante che per tali visite i detenuti possono far capo alla struttura “Pollicino”.
Da
tutto ciò ne consegue che la decisione di collocamento in sezione chiusa, qui
impugnata, merita di essere tutelata.
4.
Il
reclamo è respinto. Tenuto conto della particolarità del caso e della difficile
situazione economica del reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di
giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP,
74 ss. CP, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera