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Decisione

60.2016.311

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio

14 marzo 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

17.8.2016, è stato interrogato RE 1 in veste di imputato, e __________ in veste

di accusatrice privata (cfr. Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria

19.8.2016, AI 2).

b.Nel corso

del suddetto verbale, RE 1 ha sostenuto di essere stato vittima di vie di fatto

reiterate, da parte della moglie, nel corso degli anni 2007-2009 a __________ (__________).

Per tale fattispecie __________ è stata interrogata, in veste di imputata, il

17.8.2016.

RE 1 ha ribadito la sua versione dei fatti nell’ambito

del suo interrogatorio, in data 18.8.2016, in veste di accusatore privato (cfr.

Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 19.8.2016, AI 2).

c.

Con scritto 26.9.2016, rivolto

al magistrato inquirente, __________ ha chiesto un ampliamento dell’inchiesta

ad altri titoli di reato (cfr. AI 10).

d.

Con istanza 13.10.2016, l’avv.

PR 1, dopo essersi notificato quale patrocinatore di RE 1 producendo la

relativa procura (cfr. AI 12), ha chiesto che lo stesso fosse “ammesso al beneficio

del gratuito patrocinio, con il patrocinio dell’avv. PR 1 e della dott. iur. __________”,

nell’ambito di tutte le procedure penali da lui avviate e di tutte quelle

avanzate contro di lui, in considerazione della sua precaria situazione

finanziaria (AI 13).

e.

Con decisione 18.10.2016 il

procuratore pubblico ha innanzitutto ritenuto non necessario nominare un

difensore d’ufficio a RE 1, essendosi l’avv. PR 1 legittimatosi quale difensore

di fiducia dell’imputato, allegando la relativa procura.

Ha poi respinto la suddetta istanza, ritenuto che in

base alla documentazione allegata alla stessa, risulterebbe a favore di RE 1

un’eccedenza mensile di CHF 4'333.85 che gli permetterebbe di far fronte al

proprio sostentamento, così come alle spese legali per la sua difesa (AI 15).

f.

Con gravame 31.10/2.11.2016 RE

1 ha impugnato la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e la sua

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

dell’avv. PR 1, rispettivamente della dott. iur. __________, “nell’ambito di

tutte le procedure penali da lui avviate e di tutte quelle avanzate contro di

lui, in particolare dalla signora __________” (reclamo 31.10/2.11.2016, p.

6).

Il reclamante, preso atto che la

decisione impugnata non contesta la necessità dell’ausilio di un legale,

ritiene che il magistrato inquirente sia partito dall’assunto errato che, al

netto delle spese computate, avrebbe un’eccedenza mensile di CHF 4'333.85.

Tale eccedenza non terrebbe tuttavia

conto di differenti altre poste, quali ad esempio l’imposta di circolazione, il

premio di cassa malati, i costi di locazione ed altri costi relativi

all’appartamento, nonché l’assicurazione dell’autovettura. A tali spese

andrebbero inoltre aggiunti i costi della mensa ospedaliera, dell’elettricità,

del parcheggio e della benzina. L’eccedenza arriverebbe dunque, anche arrotondando

per difetto, a circa CHF 900.-- per sopperire alla totalità dei suoi bisogni.

A titolo abbondanziale ha inoltre

precisato che, anche la Pretura di __________, competente per l’istanza di

misure sulla protezione coniugale della coppia (inc. __________), è giunta alla

medesima conclusione, ammettendo entrambi i coniugi __________ al beneficio del

gratuito patrocinio.

Alla luce di ciò, sarebbe documentato e

palese come RE 1 sia sprovvisto di qualsiasi mezzo per far fronte al pagamento

delle spese legali e di giustizia. Lo stesso non avrebbe del resto nemmeno beni

propri ipotecabili.

A riprova di ciò, con scritto

17/21.11.2016, ha allegato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria,

sottoscritto dalla cancelleria municipale di __________ in data 15.11.2016.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.

c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 31.10/2.11.2016 alla Corte

dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 18.10.2016

del procuratore pubblico, con cui ha respinto la sua istanza di nomina a

difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è

tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP

n. 32).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, destinatario

della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamen-to o alla

modifica del giudizio a tenore del quale è stata respinta la sua istanza

tendente all’ottenimento del difensore d’ufficio (CR CPP – M. HARARI / T.

ALIBERTI, art. 132 CPP n. 11).

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una

difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua

difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

2.2

2.2.1

L’imputato

è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può

provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri

processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza

intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI

/ L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).

Determinante, al fine di stabilire se

l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua

complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda

(N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve

tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.

La

designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento

dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il

legale d’ufficio (BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N.

OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).

2.2.2

Se,

fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve

essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del

procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24).

L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un

tempo prevedibile.

Il

patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è

facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo

fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire

il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.

26).

2.3

Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli

interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e

il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non

potrebbe far fronte da solo.

2.3.1

Il caso bagatella è escluso se si

prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria

superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore

a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

Per

valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore

d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta -

la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte

le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o

giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.;

Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).

Da

tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente

prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480

ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata

di caso bagatella.

2.3.2

Il caso deve poi presentare delle

difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da

solo (art. 132 cpv. 2 ).

Al fine di effettuare tale esame, non va

dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla

capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti

procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va

considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il

procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP

n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un

procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art.

132.

CPP n. 16).

3.

3.1.

Si

è detto sopra che, con decisione 18.10.2016, il magistrato competente ha respinto

l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. PR

1.

(AI 15), ritenuto in sostanza che lo stesso avrebbe un’eccedenza sufficiente

per far fronte alle sue spese legali.

A ragione.

3.2

3.2.1

Dalla documentazione prodotta dal

reclamante, sia in questa sede che allegata all’istanza di nomina di difensore

d’ufficio 13.10.2016 (cfr. AI 13), emerge come lo stesso sia medico di

formazione, impiegato presso l’__________ – __________ di __________, __________.

Agli atti vi sono poi sei conteggi

stipendi relativi ai mesi di aprile-settembre 2016. Facendo una media di tali

conteggi risulta come lo stesso abbia percepito circa CHF 7'880.90 netti

mensili. A tale stipendio va inoltre aggiunta la tredicesima per cui si ha un

guadagno mensile netto di (circa) CHF 8'537.65.

Tale cifra

risulta essere la sua unica entrata.

Si evince poi che lo stesso deve far

fronte - mensilmente - al contributo di mantenimento di CHF 1050.-- per la

moglie e di complessivi CHF 2500.-- per i tre figli, nati dal matrimonio tra le

parti (cfr. doc. B allegato al reclamo).

Dai documenti allegati al gravame

risultano inoltre, quali spese mensili di RE 1 riconosciute da questa Corte (le

spese relative all’elettricità nonché ai costi accessori dell’appartamento essendo

già comprese nel minimo vitale): CHF 318.70 per la cassa malati (cfr. doc. D),

CHF 1’845.50 per la locazione (cfr. doc. G), CHF 66.75 relativi all’imposta di

circolazione (CHF 801.-- annui, cfr. doc. C) nonché CHF 136.60 relativi

all’assicurazione veicoli a motore (CHF 819.60 a semestre, cfr. doc. E).

3.2.2

Ora, nonostante dagli atti non si possa

ricostruire in maniera chiara e precisa la situazione economica del reclamante,

non avendo questa Corte tutti i conteggi stipendi dello stesso ed essendo – a

titolo di esempio – la fattura attinente l’assicurazione veicoli a motore

relativa (unicamente) ai mesi da luglio a dicembre del 2015 (doc. E), si ha che

l’eccedenza mensile a disposizione di RE 1, dedotta la cifra di CHF 1'350.--

relativa al minimo vitale per un debitore

monoparentale con obblighi di mantenimento,

è di circa CHF 1'270.--.

Tale disponibilità mensile appare sufficiente

per permettere al reclamante di far fronte alle spese legali, in un tempo

prevedibile e senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia, relative

alla sua difesa nell’ambito del procedimento penale in questione.

Non muta l’esito del procedimento il

fatto che, come preteso dal reclamante, in sede civile, dunque per le spese

legate alla causa civile, entrambi i coniugi __________ siano stati ammessi al

beneficio del gratuito patrocinio (cfr. decisione 14.10.2016 della Pretura di __________,

p. 12, inc. __________).

3.3

A titolo puramente abbondanziale, si

rileva inoltre che il caso in esame – a ben vedere – potrebbe rientrare nella

definizione di caso bagatellare ai sensi di quanto sopra esposto.

Infatti, anche se è vero che la

fattispecie sotto alcuni punti di vista possa apparire delicata, la stessa non

presenta tuttavia delle difficoltà fattuali e/o giuridiche che renderebbero

necessaria la presenza di un difensore.

RE 1, come detto, di formazione medico,

sembra invero in grado di difendersi autonomamente, ciò che in effetti ha fatto

senza problemi di sorta nell’ambito del suo verbale di interrogatorio, di data

17.8

, in veste di imputato (cfr. Rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 19.8.2016, AI 2).

3.4

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

la decisione 18.10.2016 emanata dal procuratore pubblico, è meritevole di

tutela.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss.

e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera