60.2016.315
Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. Pericolo di recidiva: commissione di numerose truffe a danno di grosse catene di vendita online mediante acquisti online
20 gennaio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.315
Lugano
20 gennaio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/8.11.2016 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 26.10.2016 di collocamento iniziale (in
sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà,
sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 9/10.11.2016 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, con cui ha chiesto la reiezione del gravame,
mentre ha rinunciato a formulare osservazioni di duplica,
richiamate pure le osservazioni 21/22.11.2016 della
reclamante, mediante le quali, in replica, si è riconfermata nelle proprie
argomentazioni e conclusioni,
preso atto che con scritti 11.11.2016 e 24.11.2016
(duplica) il procuratore pubblico Francesca Lanz ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare rimettendosi al giudizio di questa Corte,
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 24.08.2016 la Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. TPC
72.2013.106 e 72.2016.128) ha riconosciuto RE 1 colpevole di ripetuta truffa aggravata
per mestiere − in parte tentata− (a danno di alcune grosse catene
alimentari e di ditte di vendita online di generi alimentari, capi
d’abbigliamento, mobili, elettrodomestici, CD o altro, effettuando acquisti
online tramite mezzi informatici e fornendo delle generalità false, tra il
novembre 2011 e il 18.02.2016 nonché tra il luglio 2006 e il luglio 2013),
falsità in documenti e guida nonostante la revoca. È quindi stata condannata
alla pena detentiva di 15 mesi da espiare, pena parzialmente aggiuntiva alle
pene di cui alla sentenza 12.04.2005 della Pretura penale e a 5 decreti
d’accusa emessi tra il 2005 e il 2009 dal Ministero pubblico. La Corte del
merito ha altresì revocato la sospensione condizionale delle pene pecuniarie
decretate dal Ministero pubblico: l’11.05.2009 (DAC __________) di 30 aliquote
giornaliere da CHF 30.-- ciascuna (per ripetuta truffa e falsità in documenti) risp.
il 9.03.2009 (DA __________) di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna (per
abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, infrazione e contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti). RE 1 è inoltre stata condannata a versare risarcimenti agli
accusatori privati per oltre CHF 8'000.-- ed è stata ordinata l’assistenza
riabilitativa ex art. 93 CP.
La sentenza è
passata in giudicato.
b. Con
decisione 26.10.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione
chiusa, avendo ravvisato un concreto pericolo di recidiva.
Ciò in considerazione della precaria situazione
socio-familiare ed economica della reclamante, la quale al momento del suo arresto
(18.02.2016) non avrebbe disposto di alcun mezzo di sostentamento lecito, come pure
tenuto conto del fatto che le precedenti numerose condanne e la pena detentiva
subita non avrebbero funto da deterrente nel commettere nuovamente reati dello
stesso tipo (via internet).
Il
giudice, posta l’assenza di un’attività lavorativa della reclamante e
considerato il peculio quale suo solo reddito e prevedendo quindi
verosimilmente una procedura d’incasso infruttuosa, ha commutato in complessivi
120 giorni di pena detentiva sostitutiva, le pene pecuniarie di 30 giorni risp.
di 90 giorni decretate dal Ministero pubblico l’11.05.2009 risp. il 9.03.2009.
Il
magistrato ha quindi calcolato, i seguenti termini d’espiazione:
1/3 24.06.2016
1/2 28.09.2016
2/3 03.01.2017
Fine
pena 13.07.2017.
c. Con
esposto 7/8.11.2016 RE 1 si aggrava contro la decisione 26.10.2016 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, postulando il collocamento in sezione aperta.
Riassunti
brevemente i fatti, essa censura la commutazione delle pene pecuniarie in 120
giorni di pena detentiva sostitutiva, a suo dire, erroneamente operata dal
giudice, avendo quest’ultimo dato per scontato che essa non sarebbe in grado di
far fronte al pagamento delle rispettive aliquote giornaliere. Cita quindi i disposti
dell’art. 36 cpv. 3 CP e sostiene la possibilità di ottenere una proroga di 24
mesi per il pagamento o la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera, in
considerazione del peggioramento della propria situazione finanziaria.
Asserisce
che sarebbe il suo stato di carcerazione in sezione chiusa a precluderle
qualsiasi possibilità di trovare un’attività lavorativa, con cui poter ottemperare
alle suddette pene pecuniarie.
Scongiura
il pericolo di recidiva, sostenendo che in caso di scarcerazione verrebbe ripristinato
il sostegno sociale, che già percepiva prima del suo arresto, ed inoltre avrebbe
la possibilità di trovare un occupazione con cui mantenersi e, più concretamente,
nel settore della ristorazione. Evidenzia inoltre che con l’assistenza
riabilitativa ex art. 93 CP, ordinata nella sentenza di merito, essa disporrebbe
di un adeguato accompagnamento psicologico, già iniziato in carcere, atto ad
impedire un’eventuale recidiva.
Contesta di esser stata priva di mezzi di sostentamento leciti al
momento del suo arresto e di avere una situazione familiare precaria, rilevando
che i diritti di visita con i propri figli minorenni sarebbero ostacolati dai
rispettivi padri. Evidenzia che il legame con tali minorenni verrebbe
ulteriormente peggiorato con un collocamento in sezione chiusa.
Chiede
infine di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
d. Nelle
proprie osservazioni 9/10.11.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi ribadisce
l’assenza di entrate della reclamante prima del suo arresto e come essa, nel
proprio gravame, non abbia reso verosimile la possibilità di far fronte al pagamento
delle pene pecuniarie, nemmeno in forma rateale.
Conferma
un alto pericolo di recidiva a fronte dei di lei precedenti penali risultanti
dal casellario giudiziale nonché dell’impressionante serie di reati di cui alla
condanna del 24.08.2016, realizzati per lo più utilizzando internet. Mezzo
quest’ultimo accessibile in sezione aperta, essendovi la possibilità di
utilizzare cellulari e collegamenti internet personali.
e. In
replica la reclamante conferma di contestare la commutazione delle pene pecuniarie
in pena detentiva sostitutiva, senza esserle stata data la possibilità di
pagarle mediante il collocamento in sezione aperta o di eseguire lavori di
pubblica utilità. Ciò che inoltre sarebbe più atto al suo reinserimento
sociale.
Ribadisce l’assenza di un pericolo di recidiva in
considerazione del sostegno e del controllo garantiti dalla misura ex art. 93
CP, ordinata nella sentenza di merito, e della possibilità offertale di trovare
un’occupazione in caso di collocamento in sezione aperta. Inoltre tale
collocamento potrebbe essere assortito dell’obbligo “di solo utilizzo di
cellulari di prima generazione a al divieto di utilizzare internet”
(replica 21/22.11.2016, p. 2).
f. Sentita
RE 1 in udienza del 9.12.2016 e preso atto dei preavvisi delle autorità interpellate,
con decisione 12.12.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi non le ha
concesso la liberazione condizionale (inc. GPC __________).
Il
giudice ha in particolare formulato una prognosi negativa circa il pericolo di
recidiva, ritenuto che la reclamante non avrebbe portato la prova delle due
possibilità lavorative da lei asserite e, malgrado i di lei buoni propositi,
non avrebbe ancora organizzato il prosieguo della sua presa a carico. Essa
verrebbe quindi a trovarsi nelle medesime condizioni precedenti il suo arresto,
segnatamente “tornerebbe a vivere nel suo appartamento grazie al sostegno
dell’assistenza, senza lavoro e senza presa a carico” (decisione 12.12.2016
del GPC). La liberazione condizionale, in tale situazione, sarebbe dunque
prematura.
g. In
data 19.12.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi sulla base dell’art. 46
cpv. 5 CP − secondo cui la revoca della sospensione condizionale
non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova − ha
rilevato la nullità ex tunc delle revoche, pronunciate nella sentenza
24.08.2016 della Corte delle assise correzionali, della sospensione condizionale
delle pene pecuniarie decretate dal Ministero pubblico: il 9.03.2009 di 90
aliquote giornaliere (DA __________) risp. l’11.05.2009 di 30 aliquote
giornaliere (DAC __________)
Pertanto
ha ricalcolato i termini di esecuzione sulla base della pena detentiva di 15
mesi di cui alla condanna del 24.08.2016, dedotto il carcere preventivo sofferto,
senza più tener conto dei 120 giorni di pena detentiva sostitutiva, segnatamente:
1/3 15.05.2016
1/2 30.07.2016
2/3 15.10.2016
Fine
pena 15.03.2017.
Per
il resto, richiamate le proprie decisioni del 26.10.2016 e del 12.12.2016 ha
confermato il proseguimento del collocamento in sezione chiusa (inc. GPC __________).
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)
conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino
dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73
LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex
art. 76 CP.
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame, inoltrato il 7/8.11.2016, contro la decisione 26.10.2016
del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 27.10.2016, è
tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannata e destinataria della decisione impugnata che la tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimata a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o
aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un
reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga
o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per
regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva
della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la
concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la
liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv.
1.
CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
Abbandonata la distinzione posta dal
precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli
per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto
due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra
questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in
regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377
cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).
2.2
A
livello cantonale − oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL
4.2.1.1.1
, nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce
che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno
stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di
esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme
di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi
(cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene
ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale
il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà
tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un
piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia
in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione
non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e
non vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa
che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione
di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di
internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse
“La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono
strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate
all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di
lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di
semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per
giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga
e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
2.3
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il
rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati
cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.
ed., art. 76 CP n. 8).
In
definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i
delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche
Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione
carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i
condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei
condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER,
op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende
dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente
la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
Ai
fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione
speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti
anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive
Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].
2.4
Per
quanto riguarda il pericolo di recidiva, il testo di legge non richiede espressamente,
che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità.
Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Per la dottrina infatti detti reati devono
essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in
considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S.
TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).
In
effetti, in maniera generale per la dottrina, la nozione di pericolosità − che
consiste di regola nel pericolo che vengano commessi nuovi (“erneute”),
ripetuti (“wiederholte”), ulteriori (“weitere”) reati (“Straftaten”)
− presuppone la commissione di un qualsiasi reato o per lo meno di un
crimine o di un delitto. Tuttavia nel caso dell’internamento ex art. 64 CP
oppure dell’apertura del regime d’esecuzione giusta l’art. 75a CP oppure ancora
del pericolo di reiterazione (“Wiederholungsgefahr”) e del passaggio
all’atto (“Ausführungsgefahr”) nel caso della carcerazione preventiva o
di sicurezza di cui agli art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e 221 cpv. 2 CPP, i
presupposti del concetto di pericolosità si restringono, richiedendo che il
reato di cui si teme la perpetrazione sia di un determinato tipo (ad es. di
reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di
un’altra persona ex art. 64 cpv. 3 CP) e/o vi sia un’alta verosimiglianza che
l’atto illecito possa essere perpetrato. Si parla in questo senso di una pericolosità qualificata
(U. WEBER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und
Ausführungsfegefahr, in ZStrR 132/2014, p. 370-371).
Al di fuori di queste situazioni la nozione di
pericolosità a cui determinate norme penali − tra cui anche il collocamento in sezione chiusa
regolato dall’art. 76 cpv. 2 CP − fanno riferimento, consiste nel pericolo che
l’interessato possa commettere degli altri reati (“irgendwelche weitere
Straftaten”; Trechsel/Pieth, Praxiskommentar − TRECHSEL/AEBERSOLD, ed.
2013, art. 75a CP n. 2 in fine); dunque non solo reati contro la vita o
l’integrità fisica, psichica o sessuale, ma anche reati patrimoniali, purché a
livello di crimini o delitti.
2.5
La
nozione di “pericolosità” non è una caratteristica insita nell’autore, bensì il
risultato di un complesso di caratteristiche personali, circostanze di vita e
condizioni ambientali che comportano l’attendibilità di determinate concrete
violazioni di beni giuridici (Messaggio CF del 21.09.1998 concernente la
modifica del CPS e del CPM nonché una LF sul diritto penale minorile, in FF
1999.
II p. 1777; U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 370).
Per
giudicare tale nozione occorre procedere ad una valutazione dei rischi e
formulare una prognosi circa il comportamento futuro (U. WEBER, op. cit., in
ZStrR 132/2014, p. 372).
Trattasi
di una valutazione complessiva dell’atto e dell’autore (“Gesamtwürdigung vom
Tat und Täter”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 64 CP n. 67].
3.
Da
quanto in atti emerge che RE 1, cittadina svizzera, madre di tre figli
minorenni (sui quali avrebbe perso la custodia nel 2013), all’età di 46 anni, vanta numerosi precedenti penali per reati prevalentemente
patrimoniali.
Tra
il novembre 2011 e il luglio 2013, pur essendo priva dei necessari mezzi finanziari
per provvedere al pagamento, ha in numerose occasioni ordinato merce via
internet fornendo nomi fittizi o il nominativo di conoscenti o di vicini di
casa oppure il proprio nome ma falsato, a danno di diverse società con vendita
online. Arrestata il 10.07.2013 essa è poi stata scarcerata il 10.09.2013 con
decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Dal giugno 2014 è poi ricaduta
nel delinquere iniziando una nuova impressionante serie di ordinazioni illecite
di merce in internet, che soltanto il suo nuovo arresto, avvenuto il 18.02.2016,
ha posto fine. Il tutto per merce (come beni di consumo, stoviglie, posate, abbigliamento,
scarpe, accessori vari, bigiotteria, apparecchi elettronici, CD, pneumatici,
mobilio e altro) di un valore complessivo di oltre i 100'000.- franchi.
Ciò
è sfociato nella condanna del 24.08.2016 della Corte delle assise correzionali,
per cui sta espiando attualmente la pena.
Essa,
anziché trarre i mezzi con cui sostentarsi da un lavoro onesto e regolare, per
un lungo periodo di tempo e per un impressionante numero di volte è ricaduta
nel delinquere tanto da farne mestiere. Né i diversi decreti d’accusa in cui è
incorsa nel corso di vari anni, né il periodo trascorso in carcere e nemmeno la
sua responsabilità di madre, di tre figli minorenni di cui ha sostenuto voler
riguadagnare la fiducia, l’hanno fatta desistere dal ricadere nel delinquere.
Tale
pervicacia e spregiudicatezza nel reiterare nei reati contro il patrimonio, per
procacciarsi beni ben al di là dello stretto necessario per un valore
complessivo considerevole, a danno di diverse ditte, con conseguenze negative
anche per terze persone a lei vicine di cui ha fatto uso abusivo del
nominativo, rendono alto e concreto il rischio di recidiva.
Considerato
il modo con cui ha ripetutamente perpetrato le truffe facendo facilmente capo a
mezzi informatici che gli hanno permesso di accedere a internet,
l’alleggerimento del grado di sicurezza previsto con il collocamento in sezione
aperta, dove tale accesso è possibile, non si concilia con l’alto e concreto
pericolo di recidiva.
In
tale situazione la decisione qui impugnata è giustificata e merita di essere tutelata.
4.
Il
reclamo è respinto. Tenuto conto della particolarità del caso e della difficile
situazione economica della reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di
giustizia e delle spese.
5.
5.1.
RE
1.
postula la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua
forma più ampia.
5.2
Il
diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, in ambito di
esecuzione delle pene e delle misure, sono determinati dalle norme di diritto
cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall’art.
29.
cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto
alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità
di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti.
5.3
In
concreto va ammessa la difficile situazione economica della reclamante, alla
quale da un lato nel procedimento del merito è stato assegnato un difensore
d’ufficio, e dall’altro lato dagli atti risulta che fino al momento del suo
arresto essa era a carico del sostegno sociale.
Nondimeno
la fattispecie in esame non presenta difficoltà giuridiche tali da rendere
indispensabile la presenza di un rappresentante legale che ne tuteli i suoi
diritti in questa sede. La Difesa si è d’altronde limitata, in buona sostanza,
a far valere semplici circostanze di fatto, sostenendo che le conclusioni
tratte dal giudice nella decisione avversata erano errate.
Inoltre
va considerato che la prevalenza dei principi della verità materiale e della
legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di
decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle
parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commmentario
CPP − M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr. anche sentenze TF 6B_69/2014 del
9.10.2014
consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013
del 22.01.2014 consid. 3.1.).
A
fronte inoltre della pesante recidiva della reclamante su un lungo lasso di tempo,
così come della sua delicata situazione economica, personale e familiare,
l’esito del gravame appariva d’acchito privo di probabilità di successo.
Pertanto
la richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 74 ss.,
76, 377 CP, la LEPM, il REPM, il RSC, l’art. 29 cpv. 3 Cost., ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera