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Decisione

60.2016.343

Reclamo contro mancata restituzione di documenti prodotti nell'ambito del procedimento penale

20 dicembre 2016Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

60.2016.343

Lugano

20 dicembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro

Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 9/12.12.2016 presentato

da

RE

1

contro

le decisioni 30.11.2016 emanate dalla

Pretura penale di inviare la richiesta di restituzione della documentazione prodotta

dalla reclamante nell’ambito di due incarti (inc. __________ e __________) ai

rispettivi procuratori pubblici per evasione;

preso atto dello scritto 14/19.12.2016 della Pretura

penale, con cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa

Corte;

preso atto dello scritto 19/20.12.2016 del procuratore

pubblico Arturo Garzoni, con cui non formula osservazioni ma si rimette al

giudizio di questa Corte;

preso atto dello scritto 19.12.2016 del procuratore

pubblico Paolo Bordoli, con cui non formula osservazioni ma chiede di

respingere il reclamo;

ritenuto che per logica e

per economia di procedura, ad una richiesta di restituzione di una parte dei documenti

da lei medesima prodotti può esser dato seguito, inviando gli originali e

trattenendo delle copie, o viceversa;

ritenuto che, anche

giuridicamente, l’evasione di una simile richiesta non richiede una

ponderazione degli interessi in gioco, e pertanto una simile domanda di

restituzione dei documenti prodotti non assurge ad istanza di esame degli atti

ai sensi dell’art. 14b cpv. 2 e 3 della Legge sull’esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM);

ritenuto che il reclamo è

accolto e non si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese;

visti gli art. 393 e segg. CPP e 14b cpv. 2 e 3 LEPM, ed

ogni altra norma applicabile;

pronuncia

1. Il reclamo è accolto.

§. Di conseguenza la richiesta di RE 1 sarà evasa

direttamente dalla Pretura penale.

Considerandi

2.

Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera