60.2016.346
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico di non assumere agli atti una prova acquisita illegittimamente
2 maggio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.346
Lugano
2 maggio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.12.2016 presentato
da
RE 1
RE 2
RE 3
tutti patr. da: RA 1
contro
la decisione 1°.12.2016 con la quale il procuratore
pubblico Chiara Borelli ha respinto la richiesta di assunzione agli atti
dell’inc. MP __________ di un CD-ROM;
richiamate le osservazioni 20.12.2016 del magistrato
inquirente e 23.12.2016 di PI 1 e PI 2;
visto lo scritto di replica 17/18.1.2017 di RE 1, RE 2
e RE 3;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.A seguito
della denuncia/querela penale 10/11.3.2014 sporta da RE 1, RE 2 e RE 3 nei
confronti di PI 1 e PI 2 per i reati di vie di fatto, ingiuria e minaccia, il
procuratore pubblico Chiara Borelli ha aperto un procedimento penale nei
confronti di quest’ultimi. Lo stesso si è concluso con il decreto di non luogo
a procedere 17.6.2015 (inc. MP __________, NLP __________).
In data 18.4.2014 PI 2 ha sporto querela
penale nei confronti di RE 1 e RE 3 per i reati di vie di fatto, ingiuria e
violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di immagine. Il procedimento
si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 17.6.2015 (inc. MP __________,
NLP __________).
b.
Contro il decreto di non luogo
a procedere 17.6.2015 (NLP 1619/2015) RE 1, RE 2 e RE 3 hanno interposto
reclamo presso questa Corte. Il gravame è stato accolto in data 26.10.2015 e il
decreto di non luogo a procedere sopraindicato annullato (CRP __________).
Questa Corte aveva infatti ravvisato una violazione dell’obbligo di
documentazione, non essendo i due incarti sopraindicati (inc. MP __________ ed
inc. MP __________) stati uniti giusta l’art. 30 CPP.
c.Con
scritto 29.4.2016 i denuncianti/querelanti hanno richiesto al magistrato inquirente
l’acquisizione agli atti di una videoregistrazione (AI 19, inc. MP __________).
Sul supporto video vi sarebbe un filmato in merito a quanto sarebbe accaduto il
28.2.2014 nella lavanderia comune dello stabile dove abitano le parti. In
particolare sarebbe stato registrato il litigio dovuto, sembrerebbe, all’uso da
parte di PI 1 e PI 2 della lavanderia durante il turno di bucato dei denuncianti/querelanti.
d. Con
decisione 1.12.2016 il magistrato inquirente ha respinto la richiesta affermando
che: “(…) si osserva da un lato che il videofilmato riprende potenzialmente
fatti rientranti nella sfera privata degli imputati (…), dal momento che la
discussione è avvenuta all’interno di una lavanderia non accessibile a terzi
(…), e dall’altro anche la registrazione audio appare essere stata eseguita
senza il preventivo assenso di PI 1 e PI 2 (…), tant’è vero che gli stessi
avevano a suo tempo sporto querela. La sorte delle prove acquisite illegalmente
è regolata all’art. 141 CPP (…)” (decisione 1.12.2016, p. 1, inc. MP __________).
Tale prova sarebbe dunque stata acquisita illegalmente giusta l’art. 141 CPP e
risulterebbe inutilizzabile.
e. Con
gravame 12/13.12.2016 i denuncianti impugnano la decisione sopraindicata
chiedendone l’annullamento, affermando dapprima che il decreto di non luogo a
procedere 17.6.2015, sopraindicato, per il reato di violazione della sfera
privata mediante ripresa di immagini nei confronti di RE 1 e RE 3 sarebbe cresciuto
in giudicato; “(…) ne consegue che la ripresa video che qui ci occupa, non
adempie i requisiti di cui all’art. 179quater CPS e non può dunque essere considerata
illecita ai sensi delle disposizioni legali (…)” (reclamo 12/13.12.2016, p.
2). Per di più la registrazione video non avrebbe ripreso fatti rientranti
nella sfera privata, in quanto la lavanderia comune sarebbe potenzialmente
accessibile a chiunque. Inoltre la registrazione non sarebbe stata effettuata
senza il consenso da parte dei denunciati, PI 2 essendosi accorta che RE 1
stava utilizzando l’Ipad per registrare che vi erano dei panni appesi in
lavanderia. Infine i reclamanti affermano che “(…) l’ammissibilità di prove
illecite è trattata all’art. 141 cpv. 2 CPP. Tale norma si riferisce alle prove
raccolte dalle autorità penali. È silente per quanto attiene a quelle raccolte
da privati (…)” (reclamo 12/13.12.2016, p. 3).
f. Con
le sue osservazioni 20.12.2016 il procuratore pubblico postula di dichiarare
irricevibile il reclamo in oggetto: “(…) La maggioranza della dottrina
effettivamente ammette che contro decisioni incidentali del Ministero Pubblico
riguardo all’utilizzo di un mezzo di prova illecito ai sensi dell’art. 141 CPP
sia data la via del reclamo ai sensi degli artt. 393 e segg. CPP (…). Tuttavia,
alla luce del tenore dell’art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il reclamo deve
contenere una motivazione accresciuta riguardo all’interesse giuridicamente
protetto, e in particolare il motivo per cui non si possa richiedere in un
secondo davanti al Giudice di merito il riesame del mezzo di prova estromesso
(…)” (osservazioni 20.12.2016, p. 1). Nel caso concreto i reclamanti non
avrebbero sostanziato in alcun modo il pregiudizio irreparabile e il motivo per
cui non potrebbero richiedere, nel prosieguo della procedura, al giudice di
merito di acquisire agli atti il filmato.
g. Delle
ulteriori osservazioni, così come della replica, si dirà, se necessario, in corso
di motivazione.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013
consid. 2.1.).
2.
2.1.
Si
è detto più sopra che la Corte dei reclami penali è l’autorità competente per
pronunciarsi sul gravame contro le decisioni e gli atti procedurali del
pubblico ministero (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).
Questa
Corte non può, di regola, occuparsi di prove, come indicato esplicitamente da
alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b
CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile contro la reiezione da parte,
in particolare, del procuratore pubblico di istanze probatorie che possono essere
riproposte senza pregiudizio giuridico davanti al tribunale di primo grado. E
questo per evitare ritardi procedurali (che potrebbero ledere l’imperativo di
celerità ai sensi dell’art. 5 CPP) e perché ben difficilmente un’autorità non
ancora investita di una causa può in tempo utile farsi un quadro sufficiente
del caso per controllare la correttezza della valutazione anticipata delle
prove effettuata dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1174).
La
Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve, al contrario, limitarsi a
trattare questioni di carattere soltanto procedurale.
Nel
caso di specie, il problema sollevato non attiene alla valutazione delle risultanze
probatorie, di spettanza esclusiva del giudice di merito, ma riguarda determinate
scelte procedurali, sindacabili con reclamo davanti a questa Corte.
2.2
I
reclamanti censurano la motivazione addotta dal procuratore pubblico in relazione
al rifiuto di acquisire agli atti il CD-ROM contenente il file “lavanderia.MOV”,
in quanto ottenuto illecitamente e, pertanto, inutilizzabile nel procedimento
penale.
La
censura invocata è perciò manifestamente di natura procedurale, per cui – in
applicazione dei suddetti principi – è ricevibile.
2.3
Il
gravame, inoltrato il 12/13.12.2016 alla Corte dei reclami penali, contro la
decisione 1.12.2016 del procuratore pubblico con la quale è stata stabilita la
non acquisizione agli atti della registrazione, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ex
art. 396 cpv. 1 CPP).
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, RE 2 e RE 3, denuncianti/querelanti nel procedimento, sono pacificamente
legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica di quanto disposto dal procuratore
pubblico.
Il
gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
3.1.
I
reclamanti rimproverano al magistrato inquirente la violazione dell’art. 141
CPP. A loro dire la prova del CD-ROM non sarebbe stata acquisita illecitamente.
Essi ritengono pertanto che la registrazione non debba essere acquisita agli
atti ex art. 141 CPP.
3.2
3.2.1
Si
deve anzitutto premettere che per l’accertamento della verità le autorità
penali – che secondo il principio inquisitorio appurano d’ufficio tutti i fatti
rilevanti per il giudizio, riguardo sia al reato sia all’imputato (art. 6 cpv.
1.
CPP) [decisione TF 6B_130/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3.] – si avvalgono di
tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e
l’esperienza (art. 139 cpv. 1 CPP). Questa norma concretizza il principio della
libera valutazione delle prove secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP e quello della
verità materiale secondo l’art. 6 cpv. 1 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 139 CPP
n. 1; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.
MARCELLINI, art. 139 CPP n. 1).
Il
giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae
dall’intero procedimento: deve apprezzare le prove – che non sono limitate da
un numerus clausus (messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 2. ed., art. 139 CPP n. 14; ZK
StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 139 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 139
CPP n. 1; Commentario CPP – M. GALLIANI /
L. MARCELLINI, art. 139 CPP n. 1) – fondandosi non su regole probatorie prestabilite
e fisse (per es. secondo il numero o la “gerarchia” dei mezzi di prova),
ma sul convincimento che si è personalmente fatto sul caso in base alle prove
assunte (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, p. 1039; DTF 138 IV 47 consid. 2.3.; decisione TF
6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo sistema del libero
apprezzamento delle prove scaturisce di conseguenza l’assenza di una gerarchia
dei mezzi di prova, posti tutti sullo stesso piano (Commentario CPP – P.
BERNASCONI, art. 10 CPP n. 21; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n. 27).
Si
deve aggiungere che il CPP permette un apprezzamento anticipato delle prove,
nel cui contesto si valuta se rinunciare ad esperire determinate prove perché
concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già
comprovati sotto il profilo giuridico (art. 139 cpv. 2 CPP; BSK StPO – S.
GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art.
139.
CPP n. 3 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 139 CPP n. 3;
messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
p. 1088; sull’apprezzamento anticipato, cfr.
decisioni TF 6B_109/2016 del 6.4.2016;6B_421/2015 del 16.7.2015).
3.2.2
Giusta
l’art. 140 cpv. 1 CPP è vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi,
violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le
facoltà mentali o la libera volontà di una persona. L’uso di siffatti metodi è
pure vietato quand’anche l’interessato vi acconsenta (art. 140 cpv. 2 CPP).
Secondo
l’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140 CPP non
possono essere utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili
a tenore del CPP [per esempio, nell’ambito del primo interrogatorio
dell’imputato (art. 158 CPP), per violazione delle formalità esatte dalla
legge].
3.2.3
Le
prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in
violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere
utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce
su reati gravi (art. 141 cpv. 2 CPP).
La
prova, in considerazione del principio della “fairness” (ZK StPO – W.
WOHLERS, op. cit., art. 140 CPP n. 1), deve dunque essere raccolta in maniera
giuridicamente ammissibile: i presupposti legali per l’assunzione della prova devono
essere ossequiati (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 139 CPP n. 4). Se non
lo sono, la prova, qualora raccolta in violazione di una norma di validità, non
può essere utilizzata (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 139 CPP n. 4).
Le
norme che definiscono le condizioni di validità devono essere distinte dalle
semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non incide
sull’utilizzabilità delle prove (art. 141 cpv. 3 CPP).
Secondo
il messaggio 21.12.2005 (concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1089 s.; cfr. anche BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 68; ZK
StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 22; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 141
CPP n. 11; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 141 CPP n. 5),
qualora la legge non designi espressamente una disposizione quale norma che
definisce condizioni di validità a pena di nullità, questa distinzione deve
essere operata dalla prassi fondandosi innanzitutto sullo scopo tutelare della
norma: se per la tutela degli interessi della parte in questione la norma
procedurale riveste un’importanza tanto rilevante che essa può raggiungere il
suo scopo soltanto se la sua inosservanza comporta l’invalidità dell’atto
procedurale, si tratta di una norma che definisce condizioni di validità.
L’utilizzazione presuppone pertanto che le prove siano indispensabili (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 21) per far luce su gravi reati (sulla
definizione, cfr. ZK StPO – W. WOHLERS,
op. cit., art. 141 CPP n. 21).
Si
tratta perciò di una norma che definisce le condizioni di validità, in
particolare, quando tende esclusivamente o per lo più a proteggere l’imputato
(BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 67), ossia quando è designata
ad assicurare la posizione processuale dell’imputato, come per es. le norme che
disciplinano il diritto dell’imputato e del suo patrocinatore a partecipare
agli atti procedurali (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 24).
3.2.4
Ai
sensi dell’art. 141 cpv. 5 CPP i documenti e le registrazioni concernenti prove
non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede
separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in
giudicato e quindi eliminati.
Ciò
significa che tali atti non possono essere posti a fondamento di decisioni (ZK
StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 1).
3.3
Si tratta ora di esaminare se la registrazione costituisca
una prova utilizzabile nel procedimento penale o se, piuttosto, debba essere
estromessa giusta l’art. 141 cpv. 5 CPP.
3.3.1
L’articolo
141.
CPP regola i mezzi di prova raccolti dalle autorità penali.
L’utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti, come nel caso concreto, da
privati non è invece regolata dal Codice di procedura penale.
Secondo
la giurisprudenza federale, i mezzi di prova ottenuti illegalmente da privati
sono ammissibili solo se l’autorità penale avesse potuto raccoglierli legalmente
e se la ponderazione degli interessi contrapposti permettesse di concludere a
favore di una loro ammissione, e meglio se l’interesse dello Stato e/o del privato
all’accertamento della verità materiale prevale su quello dell’imputato alla
salvaguardia della sua personalità (decisioni TF 6B_667/2016 del 25.1.2017;
1B_76/2016 del 30.3.2016;6B_983/2013 del 24.2.2014, consid. 3.2.;1B_22/2012
dell’11.3.2012, consid. 2.2.).
3.3.2
I
reclamanti affermano anzitutto che il decreto di non luogo a procedere
17.6.2015
per il reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi
di presa di immagine emanato nei confronti di RE 1 è cresciuto in giudicato; a
loro dire dunque “(…) ne consegue che la ripresa video che qui ci occupa,
non adempie i requisiti di cui all’art. 179quater CP e non può dunque essere considerata
illecita ai sensi delle disposizioni legali (…)” (reclamo 12/13.12.2016, p.
2). Tuttavia nel decreto di non luogo a procedere 17.6.2015 (NLP 1618/2015) il
magistrato inquirente ammette l’applicazione dell’art. 179quater CP, valutando
adempiuti i presupposti soggettivi ed oggettivi del reato, ma applica nella
fattispecie in esame l’art. 52 CP secondo il quale l’autorità competente può
prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se
la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (decreto di non luogo
a procedere 17.6.2015, p. 2, NLP __________). Pertanto l’agire di RE 1 sarebbe
stato sì oggetto di reato ma il procedimento penale è stato “abbandonato” nei
suoi confronti in quanto la sua colpa e le conseguenze del suo agire sono state
giudicate di lieve entità. Tale conclusione non contrasta con il fatto di
estromettere il CD-ROM dall’incarto in oggetto; anzi.
3.3.3
Per
quanto concerne la prima condizione di ammissibilità, affinché l’autorità penale
possa avvalersi della registrazione di una conversazione privata senza il
consenso della persona interessata, deve disporre di sufficienti indizi di
reato (artt. 197 cpv. 1 lett. b CPP e 280 CPP). Pertanto se la registrazione
viene effettuata prima della commissione di un reato, la stessa non potrebbe essere
ottenuta dall’autorità penale (decisioni TF 6B_667/2016 del 25.1.2017;
6B_983/2013 del 24.2.2014, consid. 3.3.1.,
1B_22/2012 del 11.5.2012, consid. 2.4.4.).
Nel caso concreto la registrazione in
discussione è stata effettuata nella
lavanderia del palazzo dove vivono sia i denuncianti/querelanti sia PI 1 e PI 2.
Da quanto emerge dagli atti è stata RE 1 ad effettuare il filmato con lo scopo,
iniziale, di dimostrare che i denunciati/querelati avevano lasciato dei panni
appesi nel locale lavanderia anche se non era il loro giorno di bucato. L’Ipad
è poi stato lasciato acceso ed avrebbe registrato anche il battibecco fra le parti.
La prova in oggetto, come rettamente affermato dal procuratore pubblico, non
avrebbe dunque potuto certamente essere ottenuta dall’autorità penale.
3.3.4
Per quanto concerne la seconda condizione, e
meglio la ponderazione degli interessi in gioco (da una parte l’interesse pubblico o privato all’accertamento della
verità materiale e dall’altra quello dell’imputato alla salvaguardia della sua
personalità), si osserva che più i fatti incriminati sono gravi, più
l’interesse dello Stato alla scoperta della verità prevale sull’interesse
privato volto all’estromissione delle registrazioni
illecite (DTF 131 I 272; 130 I 126).
Nel caso concreto non vi è sicuramente un interesse
pubblico prevalente all’accertamento della verità materiale e pertanto volto a verificare
quale sia stato l’effettivo ruolo e gli effettivi intendimenti di tutte le
persone coinvolte. I reati sono reati minori di natura bagatellare, come
rettamente affermato da procuratore pubblico, dove l’interesse pubblico è
dunque limitato.
4.
In conclusione, la registrazione prodotta agli atti
non può, giusta la giurisprudenza del
Tribunale federale citata, restare acquisita
agli atti.
5.
Il
gravame interposto da RE 1, RE 2 e RE 3 è respinto ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili sono a carico dei reclamanti soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 141, 269 ss., 393 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.-- per complessivi CHF
600.-- (seicento) sono poste, in solido, a carico di RE 1, RE 2 e RE 3, i quali
rifonderanno, sempre in solido, a PI 1 e PI 2, complessivamente, CHF 500.-- (cinquecento)
a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera