Lexipedia

Decisione

60.2016.346

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico di non assumere agli atti una prova acquisita illegittimamente

2 maggio 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a.A seguito

della denuncia/querela penale 10/11.3.2014 sporta da RE 1, RE 2 e RE 3 nei

confronti di PI 1 e PI 2 per i reati di vie di fatto, ingiuria e minaccia, il

procuratore pubblico Chiara Borelli ha aperto un procedimento penale nei

confronti di quest’ultimi. Lo stesso si è concluso con il decreto di non luogo

a procedere 17.6.2015 (inc. MP __________, NLP __________).

In data 18.4.2014 PI 2 ha sporto querela

penale nei confronti di RE 1 e RE 3 per i reati di vie di fatto, ingiuria e

violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di immagine. Il procedimento

si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 17.6.2015 (inc. MP __________,

NLP __________).

b.

Contro il decreto di non luogo

a procedere 17.6.2015 (NLP 1619/2015) RE 1, RE 2 e RE 3 hanno interposto

reclamo presso questa Corte. Il gravame è stato accolto in data 26.10.2015 e il

decreto di non luogo a procedere sopraindicato annullato (CRP __________).

Questa Corte aveva infatti ravvisato una violazione dell’obbligo di

documentazione, non essendo i due incarti sopraindicati (inc. MP __________ ed

inc. MP __________) stati uniti giusta l’art. 30 CPP.

c.Con

scritto 29.4.2016 i denuncianti/querelanti hanno richiesto al magistrato inquirente

l’acquisizione agli atti di una videoregistrazione (AI 19, inc. MP __________).

Sul supporto video vi sarebbe un filmato in merito a quanto sarebbe accaduto il

28.2.2014 nella lavanderia comune dello stabile dove abitano le parti. In

particolare sarebbe stato registrato il litigio dovuto, sembrerebbe, all’uso da

parte di PI 1 e PI 2 della lavanderia durante il turno di bucato dei denuncianti/querelanti.

d. Con

decisione 1.12.2016 il magistrato inquirente ha respinto la richiesta affermando

che: “(…) si osserva da un lato che il videofilmato riprende potenzialmente

fatti rientranti nella sfera privata degli imputati (…), dal momento che la

discussione è avvenuta all’interno di una lavanderia non accessibile a terzi

(…), e dall’altro anche la registrazione audio appare essere stata eseguita

senza il preventivo assenso di PI 1 e PI 2 (…), tant’è vero che gli stessi

avevano a suo tempo sporto querela. La sorte delle prove acquisite illegalmente

è regolata all’art. 141 CPP (…)” (decisione 1.12.2016, p. 1, inc. MP __________).

Tale prova sarebbe dunque stata acquisita illegalmente giusta l’art. 141 CPP e

risulterebbe inutilizzabile.

e. Con

gravame 12/13.12.2016 i denuncianti impugnano la decisione sopraindicata

chiedendone l’annullamento, affermando dapprima che il decreto di non luogo a

procedere 17.6.2015, sopraindicato, per il reato di violazione della sfera

privata mediante ripresa di immagini nei confronti di RE 1 e RE 3 sarebbe cresciuto

in giudicato; “(…) ne consegue che la ripresa video che qui ci occupa, non

adempie i requisiti di cui all’art. 179quater CPS e non può dunque essere considerata

illecita ai sensi delle disposizioni legali (…)” (reclamo 12/13.12.2016, p.

2). Per di più la registrazione video non avrebbe ripreso fatti rientranti

nella sfera privata, in quanto la lavanderia comune sarebbe potenzialmente

accessibile a chiunque. Inoltre la registrazione non sarebbe stata effettuata

senza il consenso da parte dei denunciati, PI 2 essendosi accorta che RE 1

stava utilizzando l’Ipad per registrare che vi erano dei panni appesi in

lavanderia. Infine i reclamanti affermano che “(…) l’ammissibilità di prove

illecite è trattata all’art. 141 cpv. 2 CPP. Tale norma si riferisce alle prove

raccolte dalle autorità penali. È silente per quanto attiene a quelle raccolte

da privati (…)” (reclamo 12/13.12.2016, p. 3).

f. Con

le sue osservazioni 20.12.2016 il procuratore pubblico postula di dichiarare

irricevibile il reclamo in oggetto: “(…) La maggioranza della dottrina

effettivamente ammette che contro decisioni incidentali del Ministero Pubblico

riguardo all’utilizzo di un mezzo di prova illecito ai sensi dell’art. 141 CPP

sia data la via del reclamo ai sensi degli artt. 393 e segg. CPP (…). Tuttavia,

alla luce del tenore dell’art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il reclamo deve

contenere una motivazione accresciuta riguardo all’interesse giuridicamente

protetto, e in particolare il motivo per cui non si possa richiedere in un

secondo davanti al Giudice di merito il riesame del mezzo di prova estromesso

(…)” (osservazioni 20.12.2016, p. 1). Nel caso concreto i reclamanti non

avrebbero sostanziato in alcun modo il pregiudizio irreparabile e il motivo per

cui non potrebbero richiedere, nel prosieguo della procedura, al giudice di

merito di acquisire agli atti il filmato.

g. Delle

ulteriori osservazioni, così come della replica, si dirà, se necessario, in corso

di motivazione.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013

consid. 2.1.).

2.

2.1.

Si

è detto più sopra che la Corte dei reclami penali è l’autorità competente per

pronunciarsi sul gravame contro le decisioni e gli atti procedurali del

pubblico ministero (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

Questa

Corte non può, di regola, occuparsi di prove, come indicato esplicitamente da

alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b

CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile contro la reiezione da parte,

in particolare, del procuratore pubblico di istanze probatorie che possono essere

riproposte senza pregiudizio giuridico davanti al tribunale di primo grado. E

questo per evitare ritardi procedurali (che potrebbero ledere l’imperativo di

celerità ai sensi dell’art. 5 CPP) e perché ben difficilmente un’autorità non

ancora investita di una causa può in tempo utile farsi un quadro sufficiente

del caso per controllare la correttezza della valutazione anticipata delle

prove effettuata dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1174).

La

Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve, al contrario, limitarsi a

trattare questioni di carattere soltanto procedurale.

Nel

caso di specie, il problema sollevato non attiene alla valutazione delle risultanze

probatorie, di spettanza esclusiva del giudice di merito, ma riguarda determinate

scelte procedurali, sindacabili con reclamo davanti a questa Corte.

2.2

I

reclamanti censurano la motivazione addotta dal procuratore pubblico in relazione

al rifiuto di acquisire agli atti il CD-ROM contenente il file “lavanderia.MOV”,

in quanto ottenuto illecitamente e, pertanto, inutilizzabile nel procedimento

penale.

La

censura invocata è perciò manifestamente di natura procedurale, per cui – in

applicazione dei suddetti principi – è ricevibile.

2.3

Il

gravame, inoltrato il 12/13.12.2016 alla Corte dei reclami penali, contro la

decisione 1.12.2016 del procuratore pubblico con la quale è stata stabilita la

non acquisizione agli atti della registrazione, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ex

art. 396 cpv. 1 CPP).

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, RE 2 e RE 3, denuncianti/querelanti nel procedimento, sono pacificamente

legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica di quanto disposto dal procuratore

pubblico.

Il

gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3.

3.1.

I

reclamanti rimproverano al magistrato inquirente la violazione dell’art. 141

CPP. A loro dire la prova del CD-ROM non sarebbe stata acquisita illecitamente.

Essi ritengono pertanto che la registrazione non debba essere acquisita agli

atti ex art. 141 CPP.

3.2

3.2.1

Si

deve anzitutto premettere che per l’accertamento della verità le autorità

penali – che secondo il principio inquisitorio appurano d’ufficio tutti i fatti

rilevanti per il giudizio, riguardo sia al reato sia all’imputato (art. 6 cpv.

1.

CPP) [decisione TF 6B_130/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3.] – si avvalgono di

tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e

l’esperienza (art. 139 cpv. 1 CPP). Questa norma concretizza il principio della

libera valutazione delle prove secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP e quello della

verità materiale secondo l’art. 6 cpv. 1 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 139 CPP

n. 1; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.

MARCELLINI, art. 139 CPP n. 1).

Il

giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero procedimento: deve apprezzare le prove – che non sono limitate da

un numerus clausus (messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 2. ed., art. 139 CPP n. 14; ZK

StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 139 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 139

CPP n. 1; Commentario CPP – M. GALLIANI /

L. MARCELLINI, art. 139 CPP n. 1) – fondandosi non su regole probatorie prestabilite

e fisse (per es. secondo il numero o la “gerarchia” dei mezzi di prova),

ma sul convincimento che si è personalmente fatto sul caso in base alle prove

assunte (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, p. 1039; DTF 138 IV 47 consid. 2.3.; decisione TF

6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo sistema del libero

apprezzamento delle prove scaturisce di conseguenza l’assenza di una gerarchia

dei mezzi di prova, posti tutti sullo stesso piano (Commentario CPP – P.

BERNASCONI, art. 10 CPP n. 21; N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n. 27).

Si

deve aggiungere che il CPP permette un apprezzamento anticipato delle prove,

nel cui contesto si valuta se rinunciare ad esperire determinate prove perché

concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già

comprovati sotto il profilo giuridico (art. 139 cpv. 2 CPP; BSK StPO – S.

GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art.

139.

CPP n. 3 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 139 CPP n. 3;

messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

p. 1088; sull’apprezzamento anticipato, cfr.

decisioni TF 6B_109/2016 del 6.4.2016;6B_421/2015 del 16.7.2015).

3.2.2

Giusta

l’art. 140 cpv. 1 CPP è vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi,

violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le

facoltà mentali o la libera volontà di una persona. L’uso di siffatti metodi è

pure vietato quand’anche l’interessato vi acconsenta (art. 140 cpv. 2 CPP).

Secondo

l’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140 CPP non

possono essere utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili

a tenore del CPP [per esempio, nell’ambito del primo interrogatorio

dell’imputato (art. 158 CPP), per violazione delle formalità esatte dalla

legge].

3.2.3

Le

prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in

violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere

utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce

su reati gravi (art. 141 cpv. 2 CPP).

La

prova, in considerazione del principio della “fairness” (ZK StPO – W.

WOHLERS, op. cit., art. 140 CPP n. 1), deve dunque essere raccolta in maniera

giuridicamente ammissibile: i presupposti legali per l’assunzione della prova devono

essere ossequiati (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 139 CPP n. 4). Se non

lo sono, la prova, qualora raccolta in violazione di una norma di validità, non

può essere utilizzata (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 139 CPP n. 4).

Le

norme che definiscono le condizioni di validità devono essere distinte dalle

semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non incide

sull’utilizzabilità delle prove (art. 141 cpv. 3 CPP).

Secondo

il messaggio 21.12.2005 (concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1089 s.; cfr. anche BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 68; ZK

StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 22; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 141

CPP n. 11; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 141 CPP n. 5),

qualora la legge non designi espressamente una disposizione quale norma che

definisce condizioni di validità a pena di nullità, questa distinzione deve

essere operata dalla prassi fondandosi innanzitutto sullo scopo tutelare della

norma: se per la tutela degli interessi della parte in questione la norma

procedurale riveste un’importanza tanto rilevante che essa può raggiungere il

suo scopo soltanto se la sua inosservanza comporta l’invalidità dell’atto

procedurale, si tratta di una norma che definisce condizioni di validità.

L’utilizzazione presuppone pertanto che le prove siano indispensabili (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 21) per far luce su gravi reati (sulla

definizione, cfr. ZK StPO – W. WOHLERS,

op. cit., art. 141 CPP n. 21).

Si

tratta perciò di una norma che definisce le condizioni di validità, in

particolare, quando tende esclusivamente o per lo più a proteggere l’imputato

(BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 67), ossia quando è designata

ad assicurare la posizione processuale dell’imputato, come per es. le norme che

disciplinano il diritto dell’imputato e del suo patrocinatore a partecipare

agli atti procedurali (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 24).

3.2.4

Ai

sensi dell’art. 141 cpv. 5 CPP i documenti e le registrazioni concernenti prove

non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede

separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in

giudicato e quindi eliminati.

Ciò

significa che tali atti non possono essere posti a fondamento di decisioni (ZK

StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 1).

3.3

Si tratta ora di esaminare se la registrazione costituisca

una prova utilizzabile nel procedimento penale o se, piuttosto, debba essere

estromessa giusta l’art. 141 cpv. 5 CPP.

3.3.1

L’articolo

141.

CPP regola i mezzi di prova raccolti dalle autorità penali.

L’utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti, come nel caso concreto, da

privati non è invece regolata dal Codice di procedura penale.

Secondo

la giurisprudenza federale, i mezzi di prova ottenuti illegalmente da privati

sono ammissibili solo se l’autorità penale avesse potuto raccoglierli legalmente

e se la ponderazione degli interessi contrapposti permettesse di concludere a

favore di una loro ammissione, e meglio se l’interesse dello Stato e/o del privato

all’accertamento della verità materiale prevale su quello dell’imputato alla

salvaguardia della sua personalità (decisioni TF 6B_667/2016 del 25.1.2017;

1B_76/2016 del 30.3.2016;6B_983/2013 del 24.2.2014, consid. 3.2.;1B_22/2012

dell’11.3.2012, consid. 2.2.).

3.3.2

I

reclamanti affermano anzitutto che il decreto di non luogo a procedere

17.6.2015

per il reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi

di presa di immagine emanato nei confronti di RE 1 è cresciuto in giudicato; a

loro dire dunque “(…) ne consegue che la ripresa video che qui ci occupa,

non adempie i requisiti di cui all’art. 179quater CP e non può dunque essere considerata

illecita ai sensi delle disposizioni legali (…)” (reclamo 12/13.12.2016, p.

2). Tuttavia nel decreto di non luogo a procedere 17.6.2015 (NLP 1618/2015) il

magistrato inquirente ammette l’applicazione dell’art. 179quater CP, valutando

adempiuti i presupposti soggettivi ed oggettivi del reato, ma applica nella

fattispecie in esame l’art. 52 CP secondo il quale l’autorità competente può

prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se

la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (decreto di non luogo

a procedere 17.6.2015, p. 2, NLP __________). Pertanto l’agire di RE 1 sarebbe

stato sì oggetto di reato ma il procedimento penale è stato “abbandonato” nei

suoi confronti in quanto la sua colpa e le conseguenze del suo agire sono state

giudicate di lieve entità. Tale conclusione non contrasta con il fatto di

estromettere il CD-ROM dall’incarto in oggetto; anzi.

3.3.3

Per

quanto concerne la prima condizione di ammissibilità, affinché l’autorità penale

possa avvalersi della registrazione di una conversazione privata senza il

consenso della persona interessata, deve disporre di sufficienti indizi di

reato (artt. 197 cpv. 1 lett. b CPP e 280 CPP). Pertanto se la registrazione

viene effettuata prima della commissione di un reato, la stessa non potrebbe essere

ottenuta dall’autorità penale (decisioni TF 6B_667/2016 del 25.1.2017;

6B_983/2013 del 24.2.2014, consid. 3.3.1.,

1B_22/2012 del 11.5.2012, consid. 2.4.4.).

Nel caso concreto la registrazione in

discussione è stata effettuata nella

lavanderia del palazzo dove vivono sia i denuncianti/querelanti sia PI 1 e PI 2.

Da quanto emerge dagli atti è stata RE 1 ad effettuare il filmato con lo scopo,

iniziale, di dimostrare che i denunciati/querelati avevano lasciato dei panni

appesi nel locale lavanderia anche se non era il loro giorno di bucato. L’Ipad

è poi stato lasciato acceso ed avrebbe registrato anche il battibecco fra le parti.

La prova in oggetto, come rettamente affermato dal procuratore pubblico, non

avrebbe dunque potuto certamente essere ottenuta dall’autorità penale.

3.3.4

Per quanto concerne la seconda condizione, e

meglio la ponderazione degli interessi in gioco (da una parte l’interesse pubblico o privato all’accertamento della

verità materiale e dall’altra quello dell’imputato alla salvaguardia della sua

personalità), si osserva che più i fatti incriminati sono gravi, più

l’interesse dello Stato alla scoperta della verità prevale sull’interesse

privato volto all’estromissione delle registrazioni

illecite (DTF 131 I 272; 130 I 126).

Nel caso concreto non vi è sicuramente un interesse

pubblico prevalente all’accertamento della verità materiale e pertanto volto a verificare

quale sia stato l’effettivo ruolo e gli effettivi intendimenti di tutte le

persone coinvolte. I reati sono reati minori di natura bagatellare, come

rettamente affermato da procuratore pubblico, dove l’interesse pubblico è

dunque limitato.

4.

In conclusione, la registrazione prodotta agli atti

non può, giusta la giurisprudenza del

Tribunale federale citata, restare acquisita

agli atti.

5.

Il

gravame interposto da RE 1, RE 2 e RE 3 è respinto ai sensi dei considerandi.

Tassa

di giustizia, spese e ripetibili sono a carico dei reclamanti soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 141, 269 ss., 393 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.-- per complessivi CHF

600.-- (seicento) sono poste, in solido, a carico di RE 1, RE 2 e RE 3, i quali

rifonderanno, sempre in solido, a PI 1 e PI 2, complessivamente, CHF 500.-- (cinquecento)

a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera