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Decisione

60.2016.39

Reclamo contro la decisione della Sezione della circolazione Servizio multe con cui ha confermato l'ordine d'esecuzione della pena detentiva sostitutiva dopo il fallimento del lavoro di pubblica utili

16 marzo 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

Cantoni, per quanto non di competenza della Confederazione, sono incaricati di

eseguire la legge federale sulla circolazione stradale. Essi prendono le misure

necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti (art. 106

cpv. 2 LCStr, RS 741.01).

Giusta

l’art. 7 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985 (LaLCStr, RL 7.4.2.1) il

Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali

previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare

secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

La

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente ad

istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in

materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità

giudiziarie [art. 4 lit. f del Regolamento della legge cantonale di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del

2.03.1999 (RLaLCStr), RL 7.4.2.1.1].

1.3.

La

decisione impugnata è stata emanata dalla Sezione della circolazione, Servizio

multe − servizio facente parte dell’Ufficio giuridico −, in

veste di autorità penale delle contravvenzioni ex art. 20 cpv. 1 lit. b e 393

cpv. 1 lit. a CPP.

La

stessa, datata 27.01.2016, è stata intimata per posta con un invio non raccomandato,

per cui non è possibile determinare con certezza il giorno della consegna al

reclamante. Di conseguenza la tempestività dell’impugnativa dovrebbe essere

ammessa in ogni caso in mancanza di prova contraria.

Ad

ogni modo il reclamo, consegnato alla Posta in data 2.02.2016 (secondo il

timbro postale), è stato interposto nel termine di 10 giorni dalla data di

emanazione della decisione impugnata, e quindi lo è certamente stato anche dalla

data della notificazione della stessa.

In

tali condizioni il reclamo è tempestivo e proponibile e le esigenze di forma e

di motivazione sono rispettate.

RE

1, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare,

avendo, conformemente all’art. 382 cpv. 1 CPP, un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che conferma l’ordine

d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni.

Considerato

tutto quanto precede, il reclamo è ricevibile in ordine.

2. 2.1.

Dopo

l’entrata in vigore il 1.01.2007 della revisione della parte generale del Codice

penale, conformemente all’art. 103 CP, la multa è in linea generale la sanzione

prevista per le contravvenzioni, ritenuto che la pena dell’arresto è stata

abolita (BSK Strafrecht I − S. HEIMGARTNER, 3a. ed., art. 106 CP n. 1).

L’art.

106 cpv. 2 CP stabilisce che il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva

sostitutiva, da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi, in caso di

mancato pagamento della multa per colpa dell’autore.

In

altre parole già nella decisione, nell’ambito della determinazione della multa,

il giudice deve sempre prevedere una pena detentiva sostitutiva per il caso in

cui il condannato non può pagare la multa per sua colpa. Tale obbligo è stato

introdotto nella legge dal Consiglio nazionale, che adottando un sistema di

commutazione automatico, intendeva evitare un nuovo giudizio da parte del

giudice, onde sgravare i tribunali (C. TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und

Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach den Bestimmungen des StGB in der Fassung

vom 13. Dezember 2002, in: F. BÄNZIGER/A. HUBSCHMID/J. SOLLBERGER, Zur Revision

des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen

Jugendstrafrecht, 2. ed., 2006, p. 163-164).

L’art.

106 cpv. 5 CP dispone inoltre che per l’esazione e la commutazione (della

multa) si applicano per analogia gli art. 35 e 36 cpv. 2-5 CP.

Di

conseguenza in analogia con il sistema di esazione previsto per la pena pecuniaria

(art. 35 CP), anche in caso di esazione della multa l’autorità d’esecuzione dovrà

dapprima fissare al condannato un termine (da uno a dodici mesi) per il

pagamento (art. 35 cpv. 1 CP) e, in caso di mancato pagamento nei termini

fissati, ordinare l’esecuzione forzata qualora tale provvedimento appaia

efficace (art. 35 cpv. 3 CP).

Se la pena pecuniaria − e in analogia anche la multa − non viene

pagata nei termini stabiliti e se nemmeno dalla procedura esecutiva ne deriva

un risultato, nel caso normale previsto al cpv. 1 dell’art. 36 CP, la pena

pecuniaria, rispettivamente la multa, è commutata in pena detentiva sostitutiva

senza un’ulteriore decisione giudiziaria. In particolare l’autorità d’esecuzione

deve constatare che al posto della pena pecuniaria, rispettivamente la multa, è

subentrata la pena detentiva sostitutiva (C.

TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach

den Bestimmungen des StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, op. cit., p. 158;

BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n.8).

Quale

eccezione a quanto sopra, l’art. 36 cpv. 2 CP esige che sia il giudice a

commutare una pena pecuniaria − e per analogia anche una multa − in pena

detentiva sostitutiva, allorquando la pena pecuniaria, rispettivamente la

multa, è stata pronunciata da un’autorità amministrativa in un procedimento

amministrativo. Per questo motivo la commutazione a priori ed automatica di pene

pecuniarie o multe pronunciate da autorità amministrative è esclusa. Lo stesso

regime era del resto istituito già dal previgente art. 49 vCP (in vigore sino

al 31.12.2006), che attribuiva al giudice la competenza per la commutazione

della multa non pagata in arresto (Y. JEANNERET, Les peines selon le nouveau

Code pénal, in: Partie générale du Code pénal, 2007, p. 35 ss, p. 50).

Il

cpv. 3 dell’art. 36 CP stabilisce inoltre che se il condannato non può pagare

la pena pecuniaria − rispettivamente per analogia la multa − perché,

senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota

giornaliera − risp. della multa −

si sono notevolmente deteriorate dopo la

sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della

pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece, fra l’altro, l’esecuzione di

un lavoro di pubblica utilità (lit. c).

Se

il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli art. 37,

38 e 39 cpv. 2 CP (art. 36 cpv. 4 CP), ritenuto che per le contravvenzioni

valgono le disposizioni speciali di cui all’art. 107 cpv. 1 e 2 CP.

Infine

se il condannato, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità,

la pena detentiva sostitutiva è eseguita (art. 36 cpv. 5 CP).

2.2.

Per

tornare alla competenza dell’autorità a pronunciare una pena detentiva sostitutiva

si ha, in definitiva, che la decisione di commutazione in pena detentiva sostitutiva

di una pena pecuniaria, rispettivamente della multa, pronunciate da un’autorità

amministrativa, conformemente all’art. 36 cpv. 2 CP, devono essere rese da un

giudice, in quanto un’autorità amministrativa non può pronunciare condanne che

privano una persona della sua libertà personale.

Ciò

sgorga in particolare dagli art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU, secondo cui una

persona può essere privata della sua libertà unicamente se è detenuta regolarmente

in seguito a condanna da parte di un tribunale competente. È un tribunale ai

sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo unicamente

“un’organo dotato di un certo grado di indipendenza, in particolare rispetto

al potere esecutivo” (Commentario breve alla CEDU − S.

BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, art. 5 capitolo II n. 6, p. 118; BSK

Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 9). Anche la nostra

Alta Corte ha avuto modo di esprimersi chiaramente in questo senso. Il giudice

dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 135 IV 170 consid. 4.3).

La

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è per definizione un’autorità

amministrativa e pertanto non è di principio competente per ordinare pene detentive.

Occorre

a questo punto verificare se l’autorità amministrativa, in veste di autorità

penale delle contravvenzioni, può ciononostante rendere delle decisioni giudiziarie

conformi alle esigenze poste dalle norme penali e internazionali più sopra

esposte.

3.

3.1.

L’art.

10 cpv. 1 lit. a LEPM conferisce al giudice dell’applicazione della pena − e, come

visto, per l’art. 73 cpv. 1 LOG al giudice dei provvedimenti coercitivi − la competenza a sospendere, su istanza del

condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria

o della multa e decidere in sua vece, fra l’altro, sull’esecuzione di un lavoro

di pubblica utilità a tenore dell’art. 36 cpv. 3 CP, nei casi non contemplati

dall’art. 363 cpv. 2 CPP.

Contro

il giudizio del giudice dei provvedimenti coercitivi è data la facoltà di aggravarsi

Considerandi

davanti alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) come previsto

dall’art. 12 cpv. 1 lit. a LEPM.

3.2

L’art.

363.

cpv. 2 CPP, che disciplina la procedura in caso di decisioni giudiziarie

indipendenti successive, stabilisce che il pubblico ministero o l’autorità

penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura

di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni

successive.

Costituiscono

decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi dell’art. 363 cpv. 2 CPP,

quelle che modificano una precedente sentenza in materia di pene o di misure, come,

fra l’altro, l’inflizione di una pena detentiva sostitutiva ex art. 36 CP e la

commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o

detentiva ex art. 39 CP (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1200-1201; Commentario CPP − J.

NOSEDA, art. 363 CPP n. 1).

Se

le decisioni successive sono pronunciate in seguito a un decreto d’accusa o a un

decreto penale, a norma dell’art. 363 cpv. 2 CPP la relativa competenza spetta

al pubblico ministero o, rispettivamente, all’autorità penale delle contravvenzioni,

che renderanno la loro decisione (successiva) sotto forma di decreto d’accusa o

penale, contro cui è data opposizione (Messaggio citato, in FF 2006 p. 1201).

Il cpv. 3 dell’art. 363 CPP ribadisce che le norme del Capitolo 3 (art.

363.

ss. CPP) disciplinano soltanto le decisioni successive che spettano ad

un’autorità giudiziaria (Messaggio citato, in FF 2006 p. 1201).

3.3

Per

l’art. 357 cpv. 1 CPP le autorità amministrative istituite per il perseguimento

e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.

La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto

d’accusa (art. 357 cpv. 2 CPP). Procedura quest’ultima disciplinata dagli art.

352.

ss. CPP.

Il

decreto di accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con

opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP). Se non

vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in

giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa equivale ad

una decisione giudiziaria di primo grado a cui è applicabile l’art. 437 CPP (BSK StPO I – F. RIKLIN, 2. ed., art. 354 CPP

n. 18).

L’opposizione

dell’imputato non deve necessariamente essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP).

Se

è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero

(Messaggio CPP – FF 2006 p. 989 ss., p. 1194; BSK StPO I – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio

sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto

di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di accusa

oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3

CPP).

Se

decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza

indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura

dibattimentale (art. 328 segg. CPP); in tal caso, il decreto di accusa è

considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Pertanto se la decisione di

commutazione della multa non pagata in pena detentiva sostitutiva è pronunciata

dall’autorità amministrativa – che ha emanato la decisione di multa (art. 363

cpv. 2 CPP e art. 8 cpv. 1 LPcontr) − nella forma del decreto d’accusa

(art. 352 ss. CPP)

−, l’imputato può interporvi opposizione, anche non motivata. In tal

caso, se l’autorità amministrativa conferma il proprio decreto d’accusa,

l’incarto viene trasmesso al tribunale di primo grado che statuisce in

procedura ordinaria (art. 356 cpv. 1 CPP). Se

invece l’imputato non interpone opposizione, il decreto d’accusa

equivale ad una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 8).

La garanzia della pronuncia

della decisione di commutazione da parte di un giudice richiesta dall’art. 36

cpv. 2 CP (rispettivamente di un tribunale competente ai sensi degli art. 5

cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU) è quindi data dalla forma della decisione successiva

che deve essere quella del decreto d’accusa.

Tuttavia, anche la procedura

del decreto d’accusa − in particolare in caso di mancata opposizione ad

una proposta di condanna ad una pena detentiva − può ostare

all’effettività delle garanzie procedurali sancite dagli art. 5 e 6 CEDU (M.

DAPHINOFF, Das

Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung in: AISUF n.

316, 2012, p. 84), poiché in

tal caso un’autorità non giudiziaria può condannare l’imputato ad una pena

detentiva.

Ora, in generale, come ogni diritto

fondamentale, anche il diritto ad essere giudicato da un tribunale non è

assoluto. Unicamente il suo nucleo intangibile non può essere leso: l’accesso

ad un tribunale deve essere garantito, ma questo non significa che debba essere

immediato o incondizionato (S. ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte

im Strafprozess, in: ZStV n. 156, 2008, p. 174).

Anche l’imputato può

rinunciare alle garanzie procedurali discendenti dagli art. 5 e 6 CEDU a

determinate condizioni. L’accettazione della condanna proposta dal procuratore pubblico rispettivamente

dall’autorità penale delle contravvenzioni mediante decreto d’accusa

costituisce appunto una rinuncia alle garanzie procedurali fondamentali.

Rinuncia che è conforme all’art. 5 CEDU unicamente se la fattispecie penale può

essere sottoposta ad un tribunale di prima istanza con pieno potere di cognizione

e se la facoltà di interporre opposizione è garantita e può effettivamente

essere esercitata liberamente ai sensi dell’art. 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op.

cit., p. 90; S. ZIMMERLIN, op. cit., p. 171 ss.).

Nel caso della procedura del

decreto d’accusa, la facoltà di presentare opposizione contro la proposta di

condanna emanata dal procuratore pubblico (art. 355 CPP) garantisce

all’imputato il diritto di essere giudicato in procedura ordinaria (art. 328

ss. CPP) da un tribunale di primo grado con pieno potere di cognizione. In

altre parole, grazie allo strumento dell’opposizione, l’imputato può scegliere

se accettare la proposta di condanna del procuratore pubblico o se chiedere di

essere giudicato mediante la procedura giudiziaria (ordinaria) che garantisce

la tutela delle garanzie fondamentali: è quindi l’imputato che sceglie liberamente

e senza pressioni di rinunciare ai suoi diritti procedurali. Simile rinuncia è

compatibile con le garanzie fondamentali degli art. 5 e 6 CEDU (M. DAPHINOFF,

op. cit., p. 84 ss.).

Le garanzie procedurali discendenti dagli

art. 5 e 6 CEDU sono pertanto

salvaguardate, anche in caso di mancata opposizione ad una proposta di condanna

ad una pena detentiva da parte del pubblico ministero o dell’autorità penale

delle contravvenzioni.

4.

In

esito a tutto quanto esposto sopra si ha che in concreto la decisione qui impugnata

è stata emanata dall’autorità competente (la Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico), poiché conformemente all’art. 363 cpv. 2 CPP, essa può rendere le

decisioni giudiziarie indipendenti successive, fra cui − come

visto − l’inflizione di una pena detentiva sostituiva ex art.

36.

cpv. 2 CP i.c.c. l’art. 106 cpv. 5 CP, la decisione di modificazione

posteriore della pena ex art. 36 cpv. 3 CP i.c.c. l’art. 106 cpv. 5 CP nonché

la decisione di commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena

pecuniaria o detentiva ex art. 39 CP.

La decisione qui impugnata è tuttavia stata resa nella

forma sbagliata. La stessa avrebbe dovuto essere emanata nella forma del decreto

d’accusa, con facoltà di opposizione, conformemente agli art. 354 ss. CPP.

La

decisione impugnata emanata invece nella forma della decisione con facoltà di

reclamo, ha per conseguenza la pronuncia della privazione della libertà da

parte della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, che − come

visto − in quanto autorità amministrativa, è incompetente a

decidere in merito alla privazione della libertà personale in applicazione

dell’art. 36 cpv. 2 CP e del diritto internazionale (art. 5 cifra 1 lit. a e 6 CEDU).

Ne

segue che il vizio di forma, rilevato in questa sede, è particolarmente grave e

comporta la nullità della decisione impugnata (DTF 132 II 342 consid. 2.1., e

riferimenti), a prescindere dalle censure sollevate dal reclamante nel suo gravame.

Di

conseguenza, accertata la nullità della decisione impugnata, gli atti sono ritornati

alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, affinché, si pronunci sulla

pena detentiva sostitutiva mediante l’emanazione di un decreto d’accusa ai

sensi degli art. 352 ss. CPP, impugnabile mediante opposizione ex art. 354 CPP.

5.

Occorre

in questa sede ancora osservare che la decisione 17.06.2015 (precedente quella

qui impugnata) della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico − con cui

è stato concesso al reclamante (nella forma della decisione con facoltà di reclamo)

di scontare la pena inflittagli (multa di CHF 430.--) mediante un lavoro di

pubblica utilità di 20 ore −, prevedeva nel contempo che “in caso di fallimento

del lavoro di utilità pubblica è ordinata sin da ora l’esecuzione della pena

detentiva sostitutiva di 5 giorni d’arresto” (decreto di commutazione della multa in pena sostitutiva

n. 26 del 17.06.2015, p. 3).

Ora

− aldilà che l’arresto quale pena detentiva di breve durata con la

revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007 è stato

abolito −, questa commutazione, a priori ed automatica, in caso

di fallimento del lavoro di pubblica utilità, per quanto visto ai considerandi

che precedono, non è conforme alle norme penali e internazionali applicabili.

6.

A

titolo abbondanziale si segnala che l’art. 36 cpv. 1 terza frase CP consacra il

principio secondo cui il pagamento ulteriore della pena pecuniaria − rispettivamente

della multa − è sempre possibile, fintanto che la pena non è stata

completamente espiata nella forma della pena detentiva sostitutiva. In altre

parole, anche quando la decisione di commutazione è già stata presa e, se del

caso, quando l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva è iniziata, un

pagamento totale o parziale del saldo della pena pecuniaria risp. della multa

rimane sempre possibile (CR CP I − Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 5). Alla stessa stregua

l’autorità d’esecuzione deve tener conto dei giorni di lavoro di pubblica utilità

effettivamente prestati e computarli sulla pena detentiva sostitutiva (BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36

CP n. 43).

Inoltre

il lavoro di pubblica utilità non deve servire soprattutto da sanzione per

condannati disoccupati, ma per quelli con attività professionale. Di

conseguenza esso viene prestato normalmente nel tempo libero, ossia la sera o

il fine settimana. Il termine entro cui dev’essere prestato il lavoro di

pubblica utilità (entro un anno per le contravvenzioni ex art. 107 cpv. 2 CP)

deve tener conto di questa circostanza (Messaggio concernente la modifica del Codice

penale svizzero e del Codice penale militare del 21.09.1998 in FF 1999 IV 1667

ss., p. 1712).

7.

Il reclamo è accolto. È constatata la nullità della

decisione qui impugnata, in quanto non emanata nella forma conforme alle norme

penali e internazionali applicabili, esposte ai considerandi che precedono.

Gli atti sono trasmessi alla Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, per i suoi incombenti.

Si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e

delle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 35 ss., 39, 103 ss. CP, 5 e 6

CEDU, 106 LCStr, la LCStr, il RLaLCStr, 17, 20, 352 ss., 357, 363 ss., 379 ss.,

393 ss. CPP, la LEPM, il REPM, la LPContr, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§. È

accertata la nullità della decisione di commutazione del lavoro di pubblica

utilità in pena detentiva sostitutiva emanata il 27.01.2016 dalla Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Servizio multe.

Gli

atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

affinché proceda nei suoi incombenti, ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- ;

- Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,

Torricella;

- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera