60.2016.39
Reclamo contro la decisione della Sezione della circolazione Servizio multe con cui ha confermato l'ordine d'esecuzione della pena detentiva sostitutiva dopo il fallimento del lavoro di pubblica utili
16 marzo 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.39
Lugano
16 marzo 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 2/4.02.2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione 27.01.2016 della Sezione della
circolazione, Servizio multe, Camorino, mediante la quale ha confermato
l’ordine d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni d’arresto
(rif. __________);
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Con
decreto d’accusa del 23.01.2015 (DA __________) la Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino, ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di
una multa di CHF 430.--, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni, per aver
egli contravvenuto a delle norme della circolazione stradale.
Contro tale proposta RE 1 non ha interposto formale opposizione scritta
ex art. 354 CPP, così che il decreto d’accusa è diventato sentenza passata in
giudicato.
b. In
data 17.06.2015 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, in accoglimento
dell’istanza presentata da RE 1 − avendo constatato nel reclamante una
effettiva “situazione di particolare disagio finanziario e che il pagamento
della multa lo porrebbe in una situazione di grave angustia finanziaria”
− ha commutato la multa di CHF 430.--, di cui al succitato decreto, in 20
ore di lavoro di utilità pubblica, ritenuto che il riscatto della multa con il
lavoro di utilità pubblica avverrebbe, di regola, in ragione di 4 ore per ogni
importo di CHF 100.-- di multa insoluta. Nel contempo la stessa autorità ha
precisato che “in caso di fallimento del lavoro di utilità pubblica è
ordinata sin da ora l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni
d’arresto” (decreto di commutazione della multa in pena sostitutiva n. 26
del 17.06.2015).
Infine nella medesima decisione, emanata nella forma
della decisione indipendente successiva ex art. 363 cpv. 2 CPP, l’autorità ha
indicato la facoltà di interporre reclamo a questa Corte nel termine di 10
giorni dalla notificazione.
c. In
data 18.08.2015 RE 1 ha iniziato a svolgere il lavoro di utilità pubblica assegnatogli,
che ha però subito interrotto a partire dal giorno successivo, senza più riprenderlo.
d. Constatato
il fallimento del lavoro di utilità pubblica in base alla comunicazione del
16.11.2015 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, la Sezione della circolazione,
Servizio multe, in data 27.01.2016 ha confermato l’ordine d’esecuzione della
pena detentiva sostitutiva di 5 giorni d’arresto, richiamato il decreto di commutazione
n. 26 del 17.06.2015.
In calce a tale scritto l’autorità in questione ha
segnalato che lo stesso aveva valore di decisione formale, così che contro quest’ultima
era data la facoltà di interporre reclamo a questa Corte nel termine di 10
giorni dalla notificazione.
e. Con
reclamo 2/4.02.2016 RE 1 insorge contro la suddetta decisione, sostenendo in
buona sostanza di non aver potuto completare il periodo del lavoro di utilità
pubblica dapprima per asseriti problemi di salute e nel seguito per non essere
riuscito a mettersi in contatto con l’operatrice dell’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa. Quindi ha sostenuto di aver nel frattempo iniziato un apprendistato
a tempo pieno, per il quale egli si impegnerebbe “incondizionatamente a
livello lavorativo e scolastico, senza pensare ad altro”. Pertanto, pur
riconoscendo la sua mancanza di responsabilità e di aver agito erroneamente,
asserisce che, qualora fosse confermata la pena sostitutiva di 5 giorni
d’arresto “non solo potrei pregiudicarmi il futuro formativo e lavorativo,
ma sarei anche licenziato immediatamente”, ciò che alla sua età “potrebbe
avere conseguenze irreversibili”. Chiede di conseguenza “di rivedere la
causa, di trovare insieme una soluzione alternativa per scontare la mia pena in
modo da non pregiudicare la mia attuale tranquillità formativa ed il mio futuro
lavorativo” (reclamo 2/4.02.2016, p. 2).
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può
essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto entro
10 giorni, con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta
ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l’autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP − M. MINI,
art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.1.).
1.2.
La
Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio
delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP).
Fatti
I
Cantoni, per quanto non di competenza della Confederazione, sono incaricati di
eseguire la legge federale sulla circolazione stradale. Essi prendono le misure
necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti (art. 106
cpv. 2 LCStr, RS 741.01).
Giusta
l’art. 7 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985 (LaLCStr, RL 7.4.2.1) il
Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali
previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare
secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
La
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente ad
istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in
materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità
giudiziarie [art. 4 lit. f del Regolamento della legge cantonale di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del
2.03.1999 (RLaLCStr), RL 7.4.2.1.1].
1.3.
La
decisione impugnata è stata emanata dalla Sezione della circolazione, Servizio
multe − servizio facente parte dell’Ufficio giuridico −, in
veste di autorità penale delle contravvenzioni ex art. 20 cpv. 1 lit. b e 393
cpv. 1 lit. a CPP.
La
stessa, datata 27.01.2016, è stata intimata per posta con un invio non raccomandato,
per cui non è possibile determinare con certezza il giorno della consegna al
reclamante. Di conseguenza la tempestività dell’impugnativa dovrebbe essere
ammessa in ogni caso in mancanza di prova contraria.
Ad
ogni modo il reclamo, consegnato alla Posta in data 2.02.2016 (secondo il
timbro postale), è stato interposto nel termine di 10 giorni dalla data di
emanazione della decisione impugnata, e quindi lo è certamente stato anche dalla
data della notificazione della stessa.
In
tali condizioni il reclamo è tempestivo e proponibile e le esigenze di forma e
di motivazione sono rispettate.
RE
1, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare,
avendo, conformemente all’art. 382 cpv. 1 CPP, un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che conferma l’ordine
d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni.
Considerato
tutto quanto precede, il reclamo è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Dopo
l’entrata in vigore il 1.01.2007 della revisione della parte generale del Codice
penale, conformemente all’art. 103 CP, la multa è in linea generale la sanzione
prevista per le contravvenzioni, ritenuto che la pena dell’arresto è stata
abolita (BSK Strafrecht I − S. HEIMGARTNER, 3a. ed., art. 106 CP n. 1).
L’art.
106 cpv. 2 CP stabilisce che il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva
sostitutiva, da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi, in caso di
mancato pagamento della multa per colpa dell’autore.
In
altre parole già nella decisione, nell’ambito della determinazione della multa,
il giudice deve sempre prevedere una pena detentiva sostitutiva per il caso in
cui il condannato non può pagare la multa per sua colpa. Tale obbligo è stato
introdotto nella legge dal Consiglio nazionale, che adottando un sistema di
commutazione automatico, intendeva evitare un nuovo giudizio da parte del
giudice, onde sgravare i tribunali (C. TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und
Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach den Bestimmungen des StGB in der Fassung
vom 13. Dezember 2002, in: F. BÄNZIGER/A. HUBSCHMID/J. SOLLBERGER, Zur Revision
des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2. ed., 2006, p. 163-164).
L’art.
106 cpv. 5 CP dispone inoltre che per l’esazione e la commutazione (della
multa) si applicano per analogia gli art. 35 e 36 cpv. 2-5 CP.
Di
conseguenza in analogia con il sistema di esazione previsto per la pena pecuniaria
(art. 35 CP), anche in caso di esazione della multa l’autorità d’esecuzione dovrà
dapprima fissare al condannato un termine (da uno a dodici mesi) per il
pagamento (art. 35 cpv. 1 CP) e, in caso di mancato pagamento nei termini
fissati, ordinare l’esecuzione forzata qualora tale provvedimento appaia
efficace (art. 35 cpv. 3 CP).
Se la pena pecuniaria − e in analogia anche la multa − non viene
pagata nei termini stabiliti e se nemmeno dalla procedura esecutiva ne deriva
un risultato, nel caso normale previsto al cpv. 1 dell’art. 36 CP, la pena
pecuniaria, rispettivamente la multa, è commutata in pena detentiva sostitutiva
senza un’ulteriore decisione giudiziaria. In particolare l’autorità d’esecuzione
deve constatare che al posto della pena pecuniaria, rispettivamente la multa, è
subentrata la pena detentiva sostitutiva (C.
TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach
den Bestimmungen des StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, op. cit., p. 158;
BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n.8).
Quale
eccezione a quanto sopra, l’art. 36 cpv. 2 CP esige che sia il giudice a
commutare una pena pecuniaria − e per analogia anche una multa − in pena
detentiva sostitutiva, allorquando la pena pecuniaria, rispettivamente la
multa, è stata pronunciata da un’autorità amministrativa in un procedimento
amministrativo. Per questo motivo la commutazione a priori ed automatica di pene
pecuniarie o multe pronunciate da autorità amministrative è esclusa. Lo stesso
regime era del resto istituito già dal previgente art. 49 vCP (in vigore sino
al 31.12.2006), che attribuiva al giudice la competenza per la commutazione
della multa non pagata in arresto (Y. JEANNERET, Les peines selon le nouveau
Code pénal, in: Partie générale du Code pénal, 2007, p. 35 ss, p. 50).
Il
cpv. 3 dell’art. 36 CP stabilisce inoltre che se il condannato non può pagare
la pena pecuniaria − rispettivamente per analogia la multa − perché,
senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota
giornaliera − risp. della multa −
si sono notevolmente deteriorate dopo la
sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della
pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece, fra l’altro, l’esecuzione di
un lavoro di pubblica utilità (lit. c).
Se
il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli art. 37,
38 e 39 cpv. 2 CP (art. 36 cpv. 4 CP), ritenuto che per le contravvenzioni
valgono le disposizioni speciali di cui all’art. 107 cpv. 1 e 2 CP.
Infine
se il condannato, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità,
la pena detentiva sostitutiva è eseguita (art. 36 cpv. 5 CP).
2.2.
Per
tornare alla competenza dell’autorità a pronunciare una pena detentiva sostitutiva
si ha, in definitiva, che la decisione di commutazione in pena detentiva sostitutiva
di una pena pecuniaria, rispettivamente della multa, pronunciate da un’autorità
amministrativa, conformemente all’art. 36 cpv. 2 CP, devono essere rese da un
giudice, in quanto un’autorità amministrativa non può pronunciare condanne che
privano una persona della sua libertà personale.
Ciò
sgorga in particolare dagli art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU, secondo cui una
persona può essere privata della sua libertà unicamente se è detenuta regolarmente
in seguito a condanna da parte di un tribunale competente. È un tribunale ai
sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo unicamente
“un’organo dotato di un certo grado di indipendenza, in particolare rispetto
al potere esecutivo” (Commentario breve alla CEDU − S.
BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, art. 5 capitolo II n. 6, p. 118; BSK
Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 9). Anche la nostra
Alta Corte ha avuto modo di esprimersi chiaramente in questo senso. Il giudice
dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 135 IV 170 consid. 4.3).
La
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è per definizione un’autorità
amministrativa e pertanto non è di principio competente per ordinare pene detentive.
Occorre
a questo punto verificare se l’autorità amministrativa, in veste di autorità
penale delle contravvenzioni, può ciononostante rendere delle decisioni giudiziarie
conformi alle esigenze poste dalle norme penali e internazionali più sopra
esposte.
3.
3.1.
L’art.
10 cpv. 1 lit. a LEPM conferisce al giudice dell’applicazione della pena − e, come
visto, per l’art. 73 cpv. 1 LOG al giudice dei provvedimenti coercitivi − la competenza a sospendere, su istanza del
condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria
o della multa e decidere in sua vece, fra l’altro, sull’esecuzione di un lavoro
di pubblica utilità a tenore dell’art. 36 cpv. 3 CP, nei casi non contemplati
dall’art. 363 cpv. 2 CPP.
Contro
il giudizio del giudice dei provvedimenti coercitivi è data la facoltà di aggravarsi
Considerandi
davanti alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) come previsto
dall’art. 12 cpv. 1 lit. a LEPM.
3.2
L’art.
363.
cpv. 2 CPP, che disciplina la procedura in caso di decisioni giudiziarie
indipendenti successive, stabilisce che il pubblico ministero o l’autorità
penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura
di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni
successive.
Costituiscono
decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi dell’art. 363 cpv. 2 CPP,
quelle che modificano una precedente sentenza in materia di pene o di misure, come,
fra l’altro, l’inflizione di una pena detentiva sostitutiva ex art. 36 CP e la
commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o
detentiva ex art. 39 CP (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1200-1201; Commentario CPP − J.
NOSEDA, art. 363 CPP n. 1).
Se
le decisioni successive sono pronunciate in seguito a un decreto d’accusa o a un
decreto penale, a norma dell’art. 363 cpv. 2 CPP la relativa competenza spetta
al pubblico ministero o, rispettivamente, all’autorità penale delle contravvenzioni,
che renderanno la loro decisione (successiva) sotto forma di decreto d’accusa o
penale, contro cui è data opposizione (Messaggio citato, in FF 2006 p. 1201).
Il cpv. 3 dell’art. 363 CPP ribadisce che le norme del Capitolo 3 (art.
363.
ss. CPP) disciplinano soltanto le decisioni successive che spettano ad
un’autorità giudiziaria (Messaggio citato, in FF 2006 p. 1201).
3.3
Per
l’art. 357 cpv. 1 CPP le autorità amministrative istituite per il perseguimento
e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto
d’accusa (art. 357 cpv. 2 CPP). Procedura quest’ultima disciplinata dagli art.
352.
ss. CPP.
Il
decreto di accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con
opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP). Se non
vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in
giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa equivale ad
una decisione giudiziaria di primo grado a cui è applicabile l’art. 437 CPP (BSK StPO I – F. RIKLIN, 2. ed., art. 354 CPP
n. 18).
L’opposizione
dell’imputato non deve necessariamente essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP).
Se
è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero
(Messaggio CPP – FF 2006 p. 989 ss., p. 1194; BSK StPO I – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio
sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto
di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di accusa
oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3
CPP).
Se
decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza
indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura
dibattimentale (art. 328 segg. CPP); in tal caso, il decreto di accusa è
considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Pertanto se la decisione di
commutazione della multa non pagata in pena detentiva sostitutiva è pronunciata
dall’autorità amministrativa – che ha emanato la decisione di multa (art. 363
cpv. 2 CPP e art. 8 cpv. 1 LPcontr) − nella forma del decreto d’accusa
(art. 352 ss. CPP)
−, l’imputato può interporvi opposizione, anche non motivata. In tal
caso, se l’autorità amministrativa conferma il proprio decreto d’accusa,
l’incarto viene trasmesso al tribunale di primo grado che statuisce in
procedura ordinaria (art. 356 cpv. 1 CPP). Se
invece l’imputato non interpone opposizione, il decreto d’accusa
equivale ad una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 8).
La garanzia della pronuncia
della decisione di commutazione da parte di un giudice richiesta dall’art. 36
cpv. 2 CP (rispettivamente di un tribunale competente ai sensi degli art. 5
cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU) è quindi data dalla forma della decisione successiva
che deve essere quella del decreto d’accusa.
Tuttavia, anche la procedura
del decreto d’accusa − in particolare in caso di mancata opposizione ad
una proposta di condanna ad una pena detentiva − può ostare
all’effettività delle garanzie procedurali sancite dagli art. 5 e 6 CEDU (M.
DAPHINOFF, Das
Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung in: AISUF n.
316, 2012, p. 84), poiché in
tal caso un’autorità non giudiziaria può condannare l’imputato ad una pena
detentiva.
Ora, in generale, come ogni diritto
fondamentale, anche il diritto ad essere giudicato da un tribunale non è
assoluto. Unicamente il suo nucleo intangibile non può essere leso: l’accesso
ad un tribunale deve essere garantito, ma questo non significa che debba essere
immediato o incondizionato (S. ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte
im Strafprozess, in: ZStV n. 156, 2008, p. 174).
Anche l’imputato può
rinunciare alle garanzie procedurali discendenti dagli art. 5 e 6 CEDU a
determinate condizioni. L’accettazione della condanna proposta dal procuratore pubblico rispettivamente
dall’autorità penale delle contravvenzioni mediante decreto d’accusa
costituisce appunto una rinuncia alle garanzie procedurali fondamentali.
Rinuncia che è conforme all’art. 5 CEDU unicamente se la fattispecie penale può
essere sottoposta ad un tribunale di prima istanza con pieno potere di cognizione
e se la facoltà di interporre opposizione è garantita e può effettivamente
essere esercitata liberamente ai sensi dell’art. 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op.
cit., p. 90; S. ZIMMERLIN, op. cit., p. 171 ss.).
Nel caso della procedura del
decreto d’accusa, la facoltà di presentare opposizione contro la proposta di
condanna emanata dal procuratore pubblico (art. 355 CPP) garantisce
all’imputato il diritto di essere giudicato in procedura ordinaria (art. 328
ss. CPP) da un tribunale di primo grado con pieno potere di cognizione. In
altre parole, grazie allo strumento dell’opposizione, l’imputato può scegliere
se accettare la proposta di condanna del procuratore pubblico o se chiedere di
essere giudicato mediante la procedura giudiziaria (ordinaria) che garantisce
la tutela delle garanzie fondamentali: è quindi l’imputato che sceglie liberamente
e senza pressioni di rinunciare ai suoi diritti procedurali. Simile rinuncia è
compatibile con le garanzie fondamentali degli art. 5 e 6 CEDU (M. DAPHINOFF,
op. cit., p. 84 ss.).
Le garanzie procedurali discendenti dagli
art. 5 e 6 CEDU sono pertanto
salvaguardate, anche in caso di mancata opposizione ad una proposta di condanna
ad una pena detentiva da parte del pubblico ministero o dell’autorità penale
delle contravvenzioni.
4.
In
esito a tutto quanto esposto sopra si ha che in concreto la decisione qui impugnata
è stata emanata dall’autorità competente (la Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico), poiché conformemente all’art. 363 cpv. 2 CPP, essa può rendere le
decisioni giudiziarie indipendenti successive, fra cui − come
visto − l’inflizione di una pena detentiva sostituiva ex art.
36.
cpv. 2 CP i.c.c. l’art. 106 cpv. 5 CP, la decisione di modificazione
posteriore della pena ex art. 36 cpv. 3 CP i.c.c. l’art. 106 cpv. 5 CP nonché
la decisione di commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena
pecuniaria o detentiva ex art. 39 CP.
La decisione qui impugnata è tuttavia stata resa nella
forma sbagliata. La stessa avrebbe dovuto essere emanata nella forma del decreto
d’accusa, con facoltà di opposizione, conformemente agli art. 354 ss. CPP.
La
decisione impugnata emanata invece nella forma della decisione con facoltà di
reclamo, ha per conseguenza la pronuncia della privazione della libertà da
parte della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, che − come
visto − in quanto autorità amministrativa, è incompetente a
decidere in merito alla privazione della libertà personale in applicazione
dell’art. 36 cpv. 2 CP e del diritto internazionale (art. 5 cifra 1 lit. a e 6 CEDU).
Ne
segue che il vizio di forma, rilevato in questa sede, è particolarmente grave e
comporta la nullità della decisione impugnata (DTF 132 II 342 consid. 2.1., e
riferimenti), a prescindere dalle censure sollevate dal reclamante nel suo gravame.
Di
conseguenza, accertata la nullità della decisione impugnata, gli atti sono ritornati
alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, affinché, si pronunci sulla
pena detentiva sostitutiva mediante l’emanazione di un decreto d’accusa ai
sensi degli art. 352 ss. CPP, impugnabile mediante opposizione ex art. 354 CPP.
5.
Occorre
in questa sede ancora osservare che la decisione 17.06.2015 (precedente quella
qui impugnata) della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico − con cui
è stato concesso al reclamante (nella forma della decisione con facoltà di reclamo)
di scontare la pena inflittagli (multa di CHF 430.--) mediante un lavoro di
pubblica utilità di 20 ore −, prevedeva nel contempo che “in caso di fallimento
del lavoro di utilità pubblica è ordinata sin da ora l’esecuzione della pena
detentiva sostitutiva di 5 giorni d’arresto” (decreto di commutazione della multa in pena sostitutiva
n. 26 del 17.06.2015, p. 3).
Ora
− aldilà che l’arresto quale pena detentiva di breve durata con la
revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007 è stato
abolito −, questa commutazione, a priori ed automatica, in caso
di fallimento del lavoro di pubblica utilità, per quanto visto ai considerandi
che precedono, non è conforme alle norme penali e internazionali applicabili.
6.
A
titolo abbondanziale si segnala che l’art. 36 cpv. 1 terza frase CP consacra il
principio secondo cui il pagamento ulteriore della pena pecuniaria − rispettivamente
della multa − è sempre possibile, fintanto che la pena non è stata
completamente espiata nella forma della pena detentiva sostitutiva. In altre
parole, anche quando la decisione di commutazione è già stata presa e, se del
caso, quando l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva è iniziata, un
pagamento totale o parziale del saldo della pena pecuniaria risp. della multa
rimane sempre possibile (CR CP I − Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 5). Alla stessa stregua
l’autorità d’esecuzione deve tener conto dei giorni di lavoro di pubblica utilità
effettivamente prestati e computarli sulla pena detentiva sostitutiva (BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36
CP n. 43).
Inoltre
il lavoro di pubblica utilità non deve servire soprattutto da sanzione per
condannati disoccupati, ma per quelli con attività professionale. Di
conseguenza esso viene prestato normalmente nel tempo libero, ossia la sera o
il fine settimana. Il termine entro cui dev’essere prestato il lavoro di
pubblica utilità (entro un anno per le contravvenzioni ex art. 107 cpv. 2 CP)
deve tener conto di questa circostanza (Messaggio concernente la modifica del Codice
penale svizzero e del Codice penale militare del 21.09.1998 in FF 1999 IV 1667
ss., p. 1712).
7.
Il reclamo è accolto. È constatata la nullità della
decisione qui impugnata, in quanto non emanata nella forma conforme alle norme
penali e internazionali applicabili, esposte ai considerandi che precedono.
Gli atti sono trasmessi alla Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, per i suoi incombenti.
Si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e
delle spese
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 35 ss., 39, 103 ss. CP, 5 e 6
CEDU, 106 LCStr, la LCStr, il RLaLCStr, 17, 20, 352 ss., 357, 363 ss., 379 ss.,
393 ss. CPP, la LEPM, il REPM, la LPContr, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§. È
accertata la nullità della decisione di commutazione del lavoro di pubblica
utilità in pena detentiva sostitutiva emanata il 27.01.2016 dalla Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Servizio multe.
Gli
atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
affinché proceda nei suoi incombenti, ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- ;
- Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
Torricella;
- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera