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Decisione

60.2016.57

Reclamo contro la decisione di dissequestro. irricevibile

2 giugno 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2016.57

Lugano

2 giugno 2016/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 19/22.2.2016 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

in merito al (dis-)sequestro del veicolo marca BMW

135i targato ZH __________ nel contesto del procedimento penale di cui

all’inc. MP __________ aperto dal procuratore pubblico Marisa Alfier a carico

di __________ per il reato (fra gli altri) di guida nonostante la revoca

della licenza;

richiamate le osservazioni 4.3.2016 del magistrato

inquirente e la replica 11/14.3.2016 della reclamante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il

procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un (nuovo) procedimento penale nei

confronti di __________ per guida nonostante la revoca della licenza e messa a

disposizione del veicolo a un conducente senza licenza (inc. MP __________);

che il procedimento è stato poi esteso al reato di

incitamento alla falsa testimonianza;

che il 5.5.2015 è stato sentito __________,

taxista e amico di __________, il quale avrebbe riferito di aver visto più

volte quest’ultima guidare, malgrado la revoca della licenza, un’autovettura di

colore blu marca BMW targata Zurigo;

che con ordine 5.5.2015 (AI 31, inc. MP __________)

il magistrato inquirente ha così sequestrato (fra gli altri) il veicolo BMW

targato ZH __________ presso il domicilio dell’imputata a __________ (AI 44,

inc. MP __________);

che la macchina è risultata essere

intestata alla RE 1;

che con scritto 12.2.2016 la

intestataria dell’autoveicolo in oggetto, considerato che “(…) già a far

tempo dal novembre 2015 alla signora __________ è stata ridata la licenza di

condurre (…)”, ha richiesto il dissequestro della stessa (AI 72, inc. MP __________);

che la RE 1 ha inoltrato reclamo a

questa Corte in data 19/22.2.2016, postulando il dissequestro dell’autovettura

marca BMW 135i targata ZH __________;

che il reclamo in oggetto è rivolto

Considerandi

contro “(…) l’ordine di sequestro del 5 maggio 2015, l’omissione di

dissequestro e la decisione di mantenimento del sequestro della PP Marisa

Alfier avente come oggetto il sequestro di un veicolo di proprietà della Ricorrente

(…)” (reclamo 19/22.2.2016, p. 1);

che con decisione 4.3.2016 il

procuratore pubblico ha respinto la richiesta di dissequestro inoltrata in data

12.2.2016

dalla RE 1;

che in data 11/14.3.2016 quest’ultima ha

inoltrato reclamo a questa Corte contro la decisione 4.3.2016 sopraindicata

(inc. CRP 60.2016.76);

che

giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il

procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci giorni dalla ricezione

della decisione impugnata, presentare alla Corte dei reclami penali un reclamo

nei casi previsti dagli art. 393 e 20 CPP;

che,

quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato

se il reclamo è consegnato presso la posta Svizzera o ad un rappresentante

diplomatico o consolare svizzero al più tardi entro la mezzanotte dell’ultimo

giorno del termine (art. 91 cpv. 2 CPP), diversamente risulta tardivo (sentenza

TF 6B_22/2013 del 21.2.2013 consid. 1; BSK StPO – C. RIEDO, 2a. ed., art. 91

CPP n. 13; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2a. ed., art. 91 CPP n. 2);

che

l’ordine di sequestro dell’autovettura BMW 135i targata ZH __________ è datato

5.5

;

che

in data 15/18.5.2015 la RE 1 aveva presentato reclamo a questa Corte contro

tale ordine di sequestro (inc. CRP __________);

che

con scritto 2/3.6.2015 la reclamante aveva tuttavia comunicato il ritiro del

gravame;

che

il reclamo è stato dunque stralciato dai ruoli con sentenza di questa Corte di

data 8.6.2015 (inc. CRP __________);

che

la RE 1 non può ripresentare reclamo contro il medesimo ordine di sequestro,

poiché il termine di ricorso è ormai trascorso;

che

il reclamo è dunque tardivo;

che

nella misura in cui il reclamo in oggetto è rivolto anche contro “(…)

l’omissione di dissequestro e la decisione di mantenimento del sequestro (…)”

(reclamo 19/22.2.2016, p. 1), esso è prematuro;

che

giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni;

che

tuttavia, nel caso in esame, alla richiesta di dissequestro inoltrata dalla RE

1.

in data 12.2.2016 il magistrato inquirente ha dato seguito solo con decisione

di data 4.3.2016;

che

contro la stessa la RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte in data

11/14.3.2016 (inc. CRP __________);

che

la reclamante non solleva nel suo reclamo neppure una denegata o ritardata

giustizia nei confronti del magistrato inquirente;

che

il presente reclamo, in assenza di una decisione da impugnare, deve dunque

essere considerato, anche su questo punto, irricevibile;

che

tassa di giustizia e spese sono a carico della reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le normi applicabili,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a

carico della RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera