60.2016.57
Reclamo contro la decisione di dissequestro. irricevibile
2 giugno 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2016.57
Lugano
2 giugno 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 19/22.2.2016 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
in merito al (dis-)sequestro del veicolo marca BMW
135i targato ZH __________ nel contesto del procedimento penale di cui
all’inc. MP __________ aperto dal procuratore pubblico Marisa Alfier a carico
di __________ per il reato (fra gli altri) di guida nonostante la revoca
della licenza;
richiamate le osservazioni 4.3.2016 del magistrato
inquirente e la replica 11/14.3.2016 della reclamante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il
procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un (nuovo) procedimento penale nei
confronti di __________ per guida nonostante la revoca della licenza e messa a
disposizione del veicolo a un conducente senza licenza (inc. MP __________);
che il procedimento è stato poi esteso al reato di
incitamento alla falsa testimonianza;
che il 5.5.2015 è stato sentito __________,
taxista e amico di __________, il quale avrebbe riferito di aver visto più
volte quest’ultima guidare, malgrado la revoca della licenza, un’autovettura di
colore blu marca BMW targata Zurigo;
che con ordine 5.5.2015 (AI 31, inc. MP __________)
il magistrato inquirente ha così sequestrato (fra gli altri) il veicolo BMW
targato ZH __________ presso il domicilio dell’imputata a __________ (AI 44,
inc. MP __________);
che la macchina è risultata essere
intestata alla RE 1;
che con scritto 12.2.2016 la
intestataria dell’autoveicolo in oggetto, considerato che “(…) già a far
tempo dal novembre 2015 alla signora __________ è stata ridata la licenza di
condurre (…)”, ha richiesto il dissequestro della stessa (AI 72, inc. MP __________);
che la RE 1 ha inoltrato reclamo a
questa Corte in data 19/22.2.2016, postulando il dissequestro dell’autovettura
marca BMW 135i targata ZH __________;
che il reclamo in oggetto è rivolto
Considerandi
contro “(…) l’ordine di sequestro del 5 maggio 2015, l’omissione di
dissequestro e la decisione di mantenimento del sequestro della PP Marisa
Alfier avente come oggetto il sequestro di un veicolo di proprietà della Ricorrente
(…)” (reclamo 19/22.2.2016, p. 1);
che con decisione 4.3.2016 il
procuratore pubblico ha respinto la richiesta di dissequestro inoltrata in data
12.2.2016
dalla RE 1;
che in data 11/14.3.2016 quest’ultima ha
inoltrato reclamo a questa Corte contro la decisione 4.3.2016 sopraindicata
(inc. CRP 60.2016.76);
che
giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il
procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci giorni dalla ricezione
della decisione impugnata, presentare alla Corte dei reclami penali un reclamo
nei casi previsti dagli art. 393 e 20 CPP;
che,
quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato
se il reclamo è consegnato presso la posta Svizzera o ad un rappresentante
diplomatico o consolare svizzero al più tardi entro la mezzanotte dell’ultimo
giorno del termine (art. 91 cpv. 2 CPP), diversamente risulta tardivo (sentenza
TF 6B_22/2013 del 21.2.2013 consid. 1; BSK StPO – C. RIEDO, 2a. ed., art. 91
CPP n. 13; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2a. ed., art. 91 CPP n. 2);
che
l’ordine di sequestro dell’autovettura BMW 135i targata ZH __________ è datato
5.5
;
che
in data 15/18.5.2015 la RE 1 aveva presentato reclamo a questa Corte contro
tale ordine di sequestro (inc. CRP __________);
che
con scritto 2/3.6.2015 la reclamante aveva tuttavia comunicato il ritiro del
gravame;
che
il reclamo è stato dunque stralciato dai ruoli con sentenza di questa Corte di
data 8.6.2015 (inc. CRP __________);
che
la RE 1 non può ripresentare reclamo contro il medesimo ordine di sequestro,
poiché il termine di ricorso è ormai trascorso;
che
il reclamo è dunque tardivo;
che
nella misura in cui il reclamo in oggetto è rivolto anche contro “(…)
l’omissione di dissequestro e la decisione di mantenimento del sequestro (…)”
(reclamo 19/22.2.2016, p. 1), esso è prematuro;
che
giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni;
che
tuttavia, nel caso in esame, alla richiesta di dissequestro inoltrata dalla RE
1.
in data 12.2.2016 il magistrato inquirente ha dato seguito solo con decisione
di data 4.3.2016;
che
contro la stessa la RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte in data
11/14.3.2016 (inc. CRP __________);
che
la reclamante non solleva nel suo reclamo neppure una denegata o ritardata
giustizia nei confronti del magistrato inquirente;
che
il presente reclamo, in assenza di una decisione da impugnare, deve dunque
essere considerato, anche su questo punto, irricevibile;
che
tassa di giustizia e spese sono a carico della reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le normi applicabili,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a
carico della RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera