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Decisione

60.2016.60

Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. Decisione indipendente successiva della Sezione della circolazione

11 aprile 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i 6 decreti non è stata interposta opposizione alcuna, per cui gli stessi sono

passati in giudicato.

c. Con

scritto 31.10.2014 RE 1, per il tramite della propria curatrice amministrativa,

ha chiesto - vista la sua precaria situazione finanziaria e il suo stato di salute

compromesso - che tutte le multe emesse nei suoi confronti (comprese quelle

oggetto dei 6 decreti di commutazione in pena detentiva sostitutiva) venissero

saldate tramite lavori di pubblica utilità.

Considerandi

d. Raccolta

la necessaria documentazione concernente i dati personali ed economici di RE 1,

la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, in data 17.12.2014,

constatato che “l’istante si trova effettivamente in una situazione di

particolare disagio finanziario e che il pagamento delle multe, lo porrebbe in

una situazione di grave angustia finanziaria”, ha commutato tutte le multe emesse

a suo carico di complessivi CHF 1'460.-- in 60 ore di lavoro di utilità

pubblica. Nel contempo, al dispositivo n. 2, ha precisato che “in caso di

fallimento del lavoro di utilità pubblica è ordinata sin da ora l’esecuzione

della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni di arresto”. Mentre al

Dispositivo

dispositivo n. 3 essa ha segnalato che “le decisioni del 10.10.2014 di

commutazione in pena sostitutiva dell’arresto sono annullate e sostituite dalla

presente”.

La

Sezione della circolazione ha poi indicato quale mezzo d’impugnazione la via

del reclamo a questa Corte nel termine di 10 giorni dall’intimazione.

Tale

decisione, intimata solamente alla curatrice di RE 1, non è stata oggetto

d’impugnazione.

e. Con

lettera 12.01.2016 l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) ha segnalato

alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, che, in ragione dello stato

detentivo di RE 1 dall’11.01.2015 e visti i certificati medici presentati da

quest’ultimo − in cui egli veniva dichiarato inabile al lavoro dall’1.02.2015

sino al 31.12.2015 per malattia − “non ci sono le premesse per poter

iniziare il percorso di lavoro di utilità pubblica” (scritto 12.01.2016

dell’UAR).

f. La

Sezione della circolazione, Servizio multe, ritenuto fallito il lavoro di

utilità pubblica, sulla base dello scritto 12.01.2016 dell’UAR, con decisione

27.01.2016 − inviata soltanto alla curatrice amministrativa di RE 1

−, ha confermato l’ordine d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva

di 15 giorni, pronunciata nel precedente decreto di commutazione del 17.12.2014.

Nel

contempo ha segnalato la facoltà di aggravarsi, contro la decisione 27.01.2016,

davanti a questa Corte nel termine di 10 giorni dalla notificazione.

g. Decorso

infruttuoso il suddetto termine di reclamo, in data 12.02.2016 l’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), richiamati i 17 decreti d’accusa nonché

la decisione di commutazione 17.12.2014 e il decreto 27.01.2016 della Sezione

della circolazione, “ritenuto che l’interessato è positivo a sostanze stupefacenti

e trovandosi già in stato di detenzione fino al 26.02.2016” (scritto

12.02.2016 dell’UIPA), ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa presso

le Strutture carcerarie cantonali, fissando al 26.02.2016 l’inizio

dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni e al 12.03.2016

il termine della stessa.

h. Ricevuto

lo scritto 12.02.2016 dell’UIPA la Direzione delle strutture carcerarie ha

provveduto a notificare lo stesso a RE 1, a quel momento ancora in stato detentivo,

il quale con scritto 22/23.02.2016 interpone reclamo davanti a questa Corte.

Egli

lamenta in primo luogo la violazione del proprio diritto di essere sentito, per

non aver ricevuto né la comunicazione 12.01.2016 dell’UAR né la decisione

27.01.2016 della Sezione della circolazione, in quanto le stesse sarebbero

state notificate alla propria curatrice amministrativa, che non gliele avrebbe

trasmesse e che, comunque, a suo dire, non avrebbe alcuna facoltà di agire per

suo conto in quest’ambito.

Rinnova

la sua intenzione di riscattare le multe inflittegli effettuando lavori di utilità

pubblica, non appena scarcerato.

Conclude

chiedendo che “la decisione del 12.02.2016 venga annullata e che mi siano

restituiti i termini per interporre reclamo contro la decisione del 27.01.2016

ribadendo la mia disponibilità all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità

all’uscita dal carcere” (reclamo 22/23.02.2016, p. 2).

Postula

altresì la possibilità di “prendere visione di tutta la corrispondenza intercorsa

tra i vari uffici in relazione alle multe amministrative commutate in pena sostitutiva

di lavori di pubblica utilità” (reclamo 22/23.02.2016, p. 2), come pure chiede

la concessione dell’effetto sospensivo alla decisione 12.02.2016 qui impugnata.

i. Il

23.02.2016 questa Corte ha intimato alle parti coinvolte il reclamo di cui

sopra, concedendo allo stesso effetto sospensivo (AI 2).

l. Con

osservazioni 25/29.02.2016 l’UIPA precisa di aver dal canto suo semplicemente dato

seguito alla decisione 27.01.2016 della Sezione della circolazione − da

esso ritenuta regolarmente intimata e cresciuta in giudicato −, in cui

veniva confermata l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni a

seguito della mancata esecuzione delle 60 ore di lavori di pubblica utilità

decise dalla medesima autorità il 17.12.2014, stante che RE 1 già si trovava in

stato detentivo.

Per

contro, con scritto 29.02/1.03.2016, la Sezione della circolazione ha comunicato

di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

1. 1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

Nel

Cantone Ticino la competenza in materia di esecuzione delle sentenze pronunciate

dai tribunali penali è attribuita all’autorità amministrativa designata dal

Consiglio di Stato [art. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM)].

Il

Consiglio di Stato, all’art. 3 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (REPM) da esso emanato il 6.03.2007, ha previsto,

quale autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure, fra

l’altro, la Divisione della giustizia, da cui dipende l’Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative (UIPA), diventato attivo dall’1.01.2011 con l’entrata in

vigore del nuovo CPP.

1.2.

L’art.

12 cpv. 2 LEPM stabilisce che le “altre decisioni” in materia di esecuzione

delle pene e delle misure − ovvero quelle non rientranti nell’art. 10

lit. a)-k) LEPM emanate dal giudice dell’applicazione della pena (funzione

questa attribuita in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti

coercitivi conformemente all’art. 73 LOG) − sono direttamente impugnabili

con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per

analogia la procedura prevista negli art. 379 ss. CPP.

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento

e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza

(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF

6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;

1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.

2.1.).

1.3.

Inoltrato,

sulla base dell’art. 12 cpv. 2 LEPM, il 22/23.02.2016 alla Corte dei reclami

penali contro la decisione del 12.02.2016 dell’UIPA (intimata a RE 1 il 12.02.2016

presso le Strutture carcerarie cantonali), il reclamo risulta essere tempestivo.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Di

conseguenza, il reclamo è ricevibile in ordine.

2. 2.1.

La decisione impugnata in questa sede è stata emanata

dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) in esecuzione della

precedente decisione del 27.01.2016 emanata dalla Sezione della circolazione,

Servizio multe, Camorino, con cui ha confermato “l’ordine d’esecuzione della

pena detentiva sostitutiva di 15 giorni di arresto”.

2.2.

Per

i combinati rinvii degli art. art. 17 cpv. 1 CPP, 106 cpv. 2 LCStr e 7 LaLCStr,

la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico − di cui il Servizio

multe fa parte − è l’autorità competente ad istruire e decidere le

contravvenzioni e le denunce previste, in materia di circolazione, salvo nei

casi di competenza delle autorità giudiziarie [art. 4 lit. f del Regolamento

della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale del 2.03.1999 (RLaLCStr), RL 7.4.2.1.1].

3. 3.1.

Dopo l’entrata in vigore il 1.01.2007 della revisione

della parte generale del Codice penale, conformemente all’art. 103 CP, la multa

è in linea generale la sanzione prevista per le contravvenzioni, ritenuto che

la pena dell’arresto è stata abolita (BSK Strafrecht I − S. HEIMGARTNER,

3a. ed., art. 106 CP n. 1).

L’art.

106 cpv. 2 CP stabilisce che il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva

sostitutiva, da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi, in caso di

mancato pagamento della multa per colpa dell’autore.

In

altre parole già nella decisione, nell’ambito della determinazione della multa,

il giudice deve sempre prevedere una pena detentiva sostitutiva per il caso in

cui il condannato non può pagare la multa per sua colpa. Tale obbligo è stato

introdotto nella legge dal Consiglio nazionale, che adottando un sistema di

commutazione automatico, intendeva evitare un nuovo giudizio da parte del

giudice, onde sgravare i tribunali (C. TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und

Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach den Bestimmungen des StGB in der

Fassung vom 13. Dezember 2002,

in: F. BÄNZIGER/A. HUBSCHMID/J. SOLLBERGER, Zur Revision des Allgemeinen Teils

des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2.

ed., 2006, p. 163-164).

L’art. 106 cpv. 5 CP dispone inoltre che per

l’esazione e la commutazione (della multa) si applicano per analogia gli art.

35 e 36 cpv. 2-5 CP.

Di

conseguenza in analogia con il sistema di esazione previsto per la pena pecuniaria

(art. 35 CP), anche in caso di esazione della multa l’autorità d’esecuzione

dovrà dapprima fissare al condannato un termine (da uno a dodici mesi) per il

pagamento (art. 35 cpv. 1 CP) e, in caso di mancato pagamento nei termini

fissati, ordinare l’esecuzione forzata qualora tale provvedimento appaia

efficace (art. 35 cpv. 3 CP).

Se

la pena pecuniaria − e in analogia anche la multa − non viene

pagata nei termini stabiliti e se nemmeno dalla procedura esecutiva ne deriva

un risultato, nel caso normale previsto al cpv. 1 dell’art. 36 CP, la pena

pecuniaria, rispettivamente la multa, è commutata in pena detentiva sostitutiva

senza un’ulteriore decisione giudiziaria. In particolare l’autorità

d’esecuzione deve constatare che al posto della pena pecuniaria,

rispettivamente la multa, è subentrata la pena detentiva sostitutiva (C.

TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach

den Bestimmungen des StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, op. cit., p. 158; BSK Strafrecht I −

A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n.8).

Quale eccezione a quanto sopra, l’art. 36 cpv. 2 CP

esige che sia il giudice a commutare una pena pecuniaria − e per analogia

anche una multa − in pena detentiva sostitutiva, allorquando la pena

pecuniaria, rispettivamente la multa, è stata pronunciata da un’autorità

amministrativa in un procedimento amministrativo. Per questo motivo la

commutazione a priori ed automatica di pene pecuniarie o multe pronunciate da

autorità amministrative è esclusa. Lo stesso regime era del resto istituito già

dal previgente art. 49 vCP (in vigore sino al 31.12.2006), che attribuiva al

giudice la competenza per la commutazione della multa non pagata in arresto (Y.

JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in: Partie générale du Code

pénal, 2007, p. 35 ss, p. 50).

Il

cpv. 3 dell’art. 36 CP stabilisce inoltre che se il condannato non può pagare

la pena pecuniaria − rispettivamente per analogia la multa −

perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione

dell’aliquota giornaliera − risp. della multa − si sono

notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la

sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua

vece, fra l’altro, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lit. c).

Se

il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli art. 37,

38 e 39 cpv. 2 CP (art. 36 cpv. 4 CP), ritenuto che per le contravvenzioni

valgono le disposizioni speciali di cui all’art. 107 cpv. 1 e 2 CP.

Se

infine il condannato, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità,

la pena detentiva sostitutiva è eseguita (art. 36 cpv. 5 CP).

3.2.

In

definitiva, per quanto visto sopra, le decisioni di commutazione in pena detentiva

sostitutiva di una pena pecuniaria, rispettivamente della multa, pronunciate da

un’autorità amministrativa, conformemente all’art. 36 cpv. 2 CP, devono essere

rese da un giudice, in quanto un’autorità amministrativa non può pronunciare

condanne che privano una persona della sua libertà personale. Anche la nostra

Alta Corte ha avuto modo di esprimersi chiaramente in questo senso (DTF 135 IV

170 consid. 4.3).

Quanto

sopra sgorga in particolare dagli art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU, secondo cui

una persona può essere privata della sua libertà unicamente se è detenuta

regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente. È un

tribunale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti

dell’uomo unicamente “un’organo dotato di un certo grado di indipendenza, in

particolare rispetto al potere esecutivo” (Commentario breve alla CEDU

− S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, art. 5 capitolo II n. 6, p.

118; BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 9)..

3.3.

Ritenuto,

come visto sopra, che la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è un’autorità

amministrativa, occorre a questo punto esaminare se la stessa, in veste di

autorità penale delle contravvenzioni a tenore degli art. 20 cpv. 1 lit. b e

393 cpv. 1 lit. a CPP, può ciononostante rendere delle decisioni giudiziarie

conformi alle esigenze poste dalle norme penali e internazioniali esposte ai

precedenti considerandi.

4. 4.1.

L’art.

363 cpv. 2 CPP, che disciplina la procedura in caso di decisioni giudiziarie

indipendenti successive, stabilisce che il pubblico ministero o l’autorità penale

delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di

decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni

successive.

Costituiscono

decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi dell’art. 363 cpv. 2

CPP, quelle che modificano una precedente sentenza in materia di pene o di

misure, come, fra l’altro, l’inflizione di una pena detentiva sostitutiva ex

art. 36 CP e la commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria

o detentiva ex art. 39 CP (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1200-1201; Commentario CPP

− J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 1).

Se

le decisioni successive sono pronunciate in seguito a un decreto d’accusa o a

un decreto penale, a norma dell’art. 363 cpv. 2 CPP la relativa competenza

spetta al pubblico ministero o, rispettivamente, all’autorità penale delle

contravvenzioni, che renderanno la loro decisione (successiva) sotto forma di

decreto d’accusa o penale, contro cui è data opposizione (Messaggio citato, in

FF 2006 p. 1201).

Il

cpv. 3 dell’art. 363 CPP ribadisce che le norme del Capitolo 3 (art. 363 ss.

CPP) disciplinano soltanto le decisioni successive che spettano ad un’autorità

giudiziaria (Messaggio CPP, in FF 2006 p. 1201).

4.2.

Per

l’art. 357 cpv. 1 CPP le autorità amministrative istituite per il perseguimento

e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico

ministero. La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il

decreto d’accusa (art. 357 cpv. 2 CPP). Procedura quest’ultima disciplinata

dagli art. 352 ss. CPP.

Il

decreto di accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con

opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP). Se non

vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in

giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa equivale ad

una decisione giudiziaria di primo grado a cui è applicabile l’art. 437 CPP (BSK StPO I – F. RIKLIN, 2. ed., art. 354 CPP

n. 18).

L’opposizione

dell’imputato non deve necessariamente essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP).

Se

è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero

(Messaggio CPP, in FF 2006 p.

1194; BSK StPO I – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio

sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto

di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di accusa

oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3

CPP).

Se

decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza

indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura

dibattimentale (art. 328 ss. CPP); in tal caso, il decreto di accusa è

considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Pertanto se la decisione di

commutazione della multa non pagata in pena detentiva sostitutiva è pronunciata

dall’autorità amministrativa – che ha emanato la decisione di multa (art. 363

cpv. 2 CPP e art. 8 cpv. 1 LPcontr) − nella forma del decreto d’accusa

(art. 352 ss. CPP)

−, l’imputato può interporvi opposizione, anche non motivata. In tal

caso, se l’autorità amministrativa conferma il proprio decreto d’accusa,

l’incarto viene trasmesso al tribunale di primo grado che statuisce in

procedura ordinaria (art. 356 cpv. 1 CPP). Se

invece l’imputato non interpone opposizione, il decreto d’accusa

equivale ad una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 8).

La garanzia della pronuncia

della decisione di commutazione da parte di un giudice richiesta dall’art. 36

cpv. 2 CP (rispettivamente di un tribunale competente ai sensi degli art. 5

cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU) è quindi data dalla forma della decisione successiva

che deve essere quella del decreto d’accusa.

La forma del decreto

d’accusa rispetta le esigenze dell’art. 36 cpv. 2 CP, rispettivamente degli

art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU, anche nel caso di mancata opposizione (da cui

ne consegue la condanna dell’imputato ad una pena detentiva da parte di

un’autorità non giudiziaria).

Infatti, come ogni diritto

fondamentale, anche il diritto ad essere giudicato da un tribunale non è

assoluto. Unicamente il suo nucleo intangibile non può essere leso: l’accesso

ad un tribunale deve essere garantito, ma questo non significa che debba essere

immediato o incondizionato (S. ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte

im Strafprozess, in: ZStV n. 156, 2008, p. 174). L’imputato può rinunciare alle garanzie procedurali

discendenti dagli art. 5 e 6 CEDU a determinate condizioni. L’accettazione della condanna

proposta dal procuratore pubblico rispettivamente dall’autorità penale delle

contravvenzioni mediante decreto d’accusa costituisce una rinuncia alle garanzie

procedurali fondamentali. Rinuncia che è conforme all’art. 5 CEDU unicamente se

la fattispecie penale può essere sottoposta ad un tribunale di prima istanza

con pieno potere di cognizione e se la facoltà di interporre opposizione è

garantita e può effettivamente essere esercitata liberamente ai sensi dell’art.

6 CEDU (M. DAPHINOFF − Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen

Strafprozessordnund, in AISUF n. 316, 2012, p. 90; S. ZIMMERLIN, op. cit., p.

171 ss.).

Nel caso della procedura del

decreto d’accusa, la facoltà di presentare opposizione contro la proposta di

condanna emanata dal procuratore pubblico (art. 355 CPP) garantisce

all’imputato il diritto di essere giudicato in procedura ordinaria (art. 328

ss. CPP) da un tribunale di primo grado con pieno potere di cognizione. In

altre parole, grazie allo strumento dell’opposizione, l’imputato può scegliere

se accettare la proposta di condanna del procuratore pubblico o se chiedere di

essere giudicato mediante la procedura giudiziaria (ordinaria) che garantisce

la tutela delle garanzie fondamentali: è quindi l’imputato che sceglie liberamente

e senza pressioni di rinunciare ai suoi diritti procedurali. Simile rinuncia è

compatibile con le garanzie fondamentali degli art. 5 e 6 CEDU (M. DAPHINOFF,

op. cit., p. 84 ss.).

5. Nel

caso in esame, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha pronunciato

a carico di RE 1 17 multe per complessivi CHF 1'460.-- con 17 distinti decreti

d’accusa, poi passati in giudicato. In data 10.10.2014 la stessa autorità con 6

distinte decisioni ha commutato 6 di tali multe nelle rispettive pene detentive

sostitutive, rispettando la forma del decreto d’accusa, a cui non è stata

interposta opposizione.

Nel

seguito essa ha annullato tali decreti di commutazione in pena detentiva sostitutiva,

rendendo la decisione 17.12.2014 con cui ha commutato tutte le 17 multe di

complessivi CHF 1'460.-- in 60 ore di lavoro di pubblica utilità e ordinando già

in quella sede, in caso di fallimento del lavoro, una pena detentiva

sostitutiva di 15 giorni. Decisione questa espressamente definita come “decreto

di commutazione della multa in pena sostitutiva” e “decisione indipendente

successiva” a norma dell’art. 363 cpv. 2 CPP ma resa nella forma della

decisione con facoltà di reclamo.

In

data 27.01.2016 la Sezione della circolazione, Ufficio multe, ha poi ordinato l’esecuzione

della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni di cui al decreto del 17.12.2014,

pure nella forma della decisione con facoltà di reclamo.

Ora,

da quanto agli atti, emerge che le pene detentive sostitutive pronunciate dalla

Sezione della circolazione non sgorgano in nessun caso da una decisione

giudiziaria successiva resa nella forma del decreto d’accusa così come

richiesto dalle norme penali e internazionali più sopra esposte. Di conseguenza

all’imputato − a cui non sono nemmeno state intimate le decisioni emanate

da tale autorità − non è stata data la facoltà di interporre opposizione

per essere giudicato da un’autorità giudiziaria. La pronuncia della privazione

della libertà, in casu, discende da un’autorità amministrativa, che, come visto

sopra, è incompetente a decidere a tale merito in applicazione dell’art. 36

cpv. 2 CP (cfr. DTF 135 IV 170 consid. 4.3) e del diritto internazionale (art.

5 cifra 1 lit. a e 6 cifra 1 CEDU).

Ne

segue che il vizio di forma della decisione 27.01.2016 è particolarmente grave

e palese, a tal punto che questa Corte, in sede di reclamo, ne deve d’ufficio

constatare la nullità (DTF 132 II 342 consid. 2.1. e riferimenti), a

prescindere in quale stadio della procedura ci si ritrovi e dalle censure

sollevate dal reclamante nel suo gravame. Di riflesso anche la decisione 12.02.2016

dell’UIPA, qui impugnata, è da dichiarare nulla.

Si

rileva altresì che nemmeno la decisione 17.12.2014 della Sezione della circolazione,

nella misura in cui prevede una commutazione a priori ed automatica del lavoro

di pubblica utilità nella corrispettiva pena detentiva, appare conforme alle

norme penali ed internazionali citate più sopra.

6. Il

reclamo è accolto. È constatata la nullità della decisione qui impugnata così come

della decisione 27.01.2016 emanata dalla Sezione della circolazione, per vizio

grave di forma.

Di conseguenza gli atti sono ritornati alla Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, che dovrà rendere la/le decisione/-i di

commutazione delle multe non pagate inflitte a RE 1 nelle rispettive pene

detentive sostitutive nella forma del decreto d’accusa ai sensi dell’art. 352

segg. CPP, impugnabile mediante opposizione ex art. 354 CPP.

Si

prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 35 ss., 103 ss. CP, 5 e 6 CEDU,

106 LCStr, la LaLCStr, il RLaLCstr, 20, 352 ss., 363 ss., 379 ss., 393 ss. CPP,

la LEPM, il REPM, la LPcontr, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ È

constatata la nullità della decisione 27.01.2016 della Sezione della circolazione,

così come della decisione 12.02.2016 dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative.

§ Gli

atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico per i

suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

per conoscenza:

-

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera