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Decisione

60.2016.76

Reclamo contro la decisione di dissequestro di un'autovettura

2 giugno 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a.Il

procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un (nuovo) procedimento penale nei

confronti di __________ per guida nonostante la revoca della licenza e messa a disposizione

del veicolo a un conducente senza licenza (inc. MP __________). Il procedimento

è stato poi esteso al reato di incitamento alla falsa testimonianza.

Il 5.5.2015 è stato sentito __________,

taxista e amico di __________, il quale avrebbe riferito di aver visto più

volte quest’ultima guidare, malgrado la revoca della licenza, un’autovettura di

colore blu marca BMW targata Zurigo.

Con ordine 5.5.2015 (AI 31, inc. MP __________)

il magistrato inquirente ha così sequestrato (fra gli altri) il veicolo BMW

targato ZH __________ presso il domicilio dell’imputata a __________ (AI 44,

inc. MP __________). La macchina è risultata essere intestata alla RE 1.

Con scritto 12.2.2016 la intestataria

dell’autoveicolo in oggetto, considerato che “(…) già a far tempo dal

novembre 2015 alla signora __________ è stata ridata la licenza di condurre

(…)”, ha richiesto il dissequestro della stessa (AI 72, inc. MP __________).

La RE 1 ha inoltrato reclamo a questa

Corte in data 19.2.2016, postulando il dissequestro dell’autovettura marca BMW

135i targata ZH __________ (inc. CRP __________).

b.

Con decisione 4.3.2016 il

procuratore pubblico ha respinto la richiesta di dissequestro inoltrata in data

12.2.2016 dalla RE 1: “(…) __________ è gravemente sospettata di aver

condotto il veicolo BMW M 135i di colore blu targato ZH __________ durante il

periodo di revoca. __________ è già stata oggetto di un verbale di

interrogatorio finale (…) e prossimamente è intenzione dello scrivente

promuovere l’accusa. La sorte di questo veicolo dovrà pertanto essere decisa

dal Giudice di merito, dal momento che un’eventuale colpevolezza di __________

comporterà (di nuovo) la revoca della sua licenza di condurre (…)”

(decisione 4.3.2016, inc. MP __________). Inoltre, a mente del magistrato

inquirente, RE 1 non sarebbe legittimata a chiedere il dissequestro

dell’autoveicolo in oggetto, in quanto il vero proprietario dello stesso

sarebbe tale __________, ex compagno di __________, che avrebbe da sempre

pagato tutte le spese (assicurazione, tassa di circolazione, ecc.) inerenti lo

stesso.

c.Con

sentenza di data 2.6.2016 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo

19.2.2016 (cfr. inc. CRP 60.2016.57).

d.

Con gravame 11/14.3.2016 la RE

1 ha postulato il dissequestro dell’autoveicolo BMW 135i targato ZH __________.

Innanzitutto la reclamante afferma di

essere legittimata a chiedere il dissequestro del veicolo in quanto

proprietaria. Inoltre, a suo dire, le condizioni per il sequestro sarebbero

venute meno in quanto a __________ sarebbe stata restituita la licenza di condurre.

Inoltre il veicolo in oggetto non rimarrebbe a sua disposizione ma riconsegnato

alla RE 1. Quest’ultima afferma che la misura non sarebbe peraltro idonea ad

impedire ulteriori infrazioni gravi alle norme della circolazione da parte

dell’imputata e, per di più, anche la confisca dell’auto non sarebbe possibile

in quanto misura non proporzionata. Anche gli indizi di reato sarebbero carenti

in quanto “(…) il sequestro dei veicoli si basa semplicemente su una

dichiarazione data da un tassista, che crede di avere visto l’imputata condurre

un’auto blu targata __________ nell’inverno 2014. Dopo 10 mesi di sequestro e

di ‘indagini’ questo è l’unico indizio che fungerebbe da fondamento per

‘prossimamente promuovere l’accusa’ (…)” (reclamo 11/14.3.2016, p. 6). La

misura del sequestro non sarebbe inoltre proporzionata: “(…) Bisogna infatti

tener conto che si tratta (…) di un veicolo di terzi e che (…) l’infrazione

contestata non è un’ infrazione grave ai sensi degli artt. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.

La confisca sembra quindi manifestamente inopportuna e (…) non più efficace,

poiché l’imputata può nuovamente condurre qualsivoglia veicolo (sia esso suo o

di terzi) (…)” (reclamo 11/14.3.2016, p. 7).

e.Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si

dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

Il

gravame, inoltrato l’11/14.3.2016 contro la decisione 4.3.2016 del procuratore pubblico in materia di perquisizione e

sequestro, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2.

ed., art. 263 CPP n. 68 – P. GUIDON, art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27 - A.J. KELLER, art. 393 CPP n. 15).

2.2

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

L’interesse

giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è

sufficiente un interesse unicamente virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art.

382.

CPP n. 5).

Quanto

alla nozione di parti, si rinvia agli art. 104 e 105 CPP norme che

includono l’imputato (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP) e il terzo aggravato da atti

procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f CPP).

.

La

società reclamante deve essere reputata “terza” aggravata da atti

procedurali (art. 105 cpv. 1 lit.

f CPP), ossia persona estranea ai reati

penali (StGB Praxiskommentar – S.

TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 11) [decisione TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 2.2.;

BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op.

cit., art. 105 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 105

CPP n. 9] siccome direttamente

toccata nei suoi diritti fondamentali dal provvedimento di sequestro [perché

limitante la di lei libertà economica, diritto costituzionale (ciò che fonda un

interesse diretto: decisione TF 6B_80/2013 del 4.4.2013 consid. 1.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 13)]. Essa è dunque legittimata a reclamare secondo

l’art. 382 cpv. 1 CPP (in combinazione con l’art. 105 cpv. 2 CPP), avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del provvedimento

coercitivo con il quale è stato ordinato

il sequestro dell’autovettura, vantando su di essa un diritto di proprietà [diritto

reale o diritto reale limitato (cfr. decisione TF 6B_410/2013 del 5.1.2016

consid. 3.5.)].

Soltanto

dunque il titolare dell’autovettura o il suo proprietario sono legittimati a

reclamare e, ancora prima, a contestare il sequestro.

2.3

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3.

Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi

possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012

del 14.8.2012 consid. 2.].

Il

sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà

di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente

se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi

di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante

misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica

(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre

salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio

(decisione TF 1B_127/2013

dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR

CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F.

BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione in merito agli oggetti ed ai valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267

CPP.

4.

4.1.

Giusta

l’art. 90a cpv. 1 LCStr il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a

motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli

delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si può impedire

all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione

(lit. b). Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato

e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e

procedurali (art. 90a cpv. 2 LCStr).

L’art.

90a LCStr disciplina in maniera unitaria (dalla sua entrata in vigore il 1°.1.2013

nell’ambito del programma d’intervento della Confederazione denominato “via

sicura”, volto ad aumentare la sicurezza stradale) la confisca dei veicoli

e la loro realizzazione, che in alcuni Cantoni avveniva già, nell’ambito della

circolazione stradale, sulla base dell’art. 69 cpv. 1 CP (secondo cui il

giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la

confisca degli oggetti che sono serviti o erano destinati a commettere un reato

o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la

sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico); articolo di legge oggi

non più applicabile in quest’ambito (cfr. decisione TF 1B_113/2013 del

5.12

).

La

confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella garanzia della

proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del genere deve

rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del veicolo a motore

è quindi proporzionata e giustificata solo in casi eccezionali, a seconda delle

circostanze specifiche. La proposta di consentire ai tribunali di confiscare

veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti dalla Costituzione. Non significa

quindi che ogni grave violazione delle norme della circolazione debba portare

automaticamente alla confisca del veicolo a motore utilizzato. È possibile

avvalersi della possibilità di confisca solo se la violazione (grave) delle

norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se la confisca è

indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni gravi delle norme

della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare una previsione

(messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenza TF 1B_275/2013 del 28.10.2013 consid.

2.3.3

; DTF 139 IV 250 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un

veicolo a motore in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza

TF 1B_168/2012 dell’8.5.2012 consid. 2).

4.2

Nella procedura istruttoria, il giudice

del sequestro non deve esaminare in maniera definitiva se le condizioni di

confisca dell’art. 90a cpv. 1 lit. a e lit. b LCStr sono adempiute; per un sequestro

è sufficiente che in quel momento del procedimento non appaia escluso che il

giudice penale possa ritenere adempiute le condizioni sostanziali di confisca.

Qualora sussista il sospetto di un’infrazione grave qualificata alle norme

della circolazione (ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni

dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr sono di massima adempiute. In questo caso,

nella procedura di sequestro, la condizione cumulativa dell’assenza di scrupoli

può rimanere aperta. Sotto il profilo dell’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il

giudice del sequestro esamina se in futuro il conducente con il veicolo

utilizzato potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del traffico,

rispettivamente se il sequestro confiscatorio del veicolo potrebbe essere

idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni gravi alle norme della circolazione

(cfr. DTF 140 IV 133 consid. 3 e 4; DTF 139 IV 250; DTF 137 IV 249).

4.3

Un sequestro confiscatorio di veicoli a

motore di proprietà di terzi è di massima ammissibile, se il veicolo utilizzato

rimane ancora a disposizione del conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori

infrazioni gravi alle norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a

ritardarle o renderle più difficili; sarà dunque compito del tribunale e della

giurisprudenza stabilire, caso per caso, se siano date le condizioni per la

confisca e la realizzazione (DTF 140 IV 133 consid. 3.5.).

5.

5.1.

In data 8.3.2016 il procuratore pubblico

ha comunicato a __________ l’imminente chiusura dell’istruzione nei suoi confronti

giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, prospettando la promozione dell’accusa giusta gli

artt. 324 segg. CPP per i reati di guida nonostante la revoca della licenza,

messa a disposizione di un veicolo ad un conducente senza licenza, grave

infrazione alle norme della circolazione, impiego di stranieri sprovvisti di

permesso, guida in stato di inattitudine, inganno nei confronti dell’autorità

nell’ambito del matrimonio putativo e incitazione all’entrata, alla partenza e

al soggiorno illegali (AI 82, inc. MP __________).

Pendenti nei suoi confronti vi erano

infatti già due decreti d’accusa (DA __________ e DA __________), poi annullati

su richiesta del procuratore pubblico competente per l’attuale procedura al fine

di poter promuovere l’accusa nei confronti di __________ con una decisione

unica (atto d’accusa).

Nel primo decreto d’accusa del

14.11

, per quanto qui interessa, __________ era stata ritenuta colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione [“(…) per avere, in data 1

agosto 2013, in territorio di __________, lungo l’autostrada __________, in direzione

di __________, circolando a bordo del veicolo Porsche Cayenne, (…), alla

velocità di 123 km/h (…) lungo un tratto di stradale in cui il limite

consentito è di 80 km/h (…)” (decreto d’accusa 14.11.2013, DA __________)],

mentre nel secondo decreto del 30.6.2014, era stata ritenuta colpevole di guida

in stato di inattitudine [“(…) per avere condotto l’autovettura Porsche

Cayenne (…) essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.01 – max.

2.46

grammi per mille)” (decreto 30.6.2014, DA __________)] e guida senza

autorizzazione [“(…) per avere concesso la guida della vettura BMW targata

ZH __________ della RE 1 ma in quel frangente in suo uso, a __________ sapendo

o dovendo sapere, (…), che non era titolare della licenza di condurre richiesta

poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa (…)” (decreto

d’accusa 30.6.2014, DA __________)]. Contro entrambi i decreti __________ ha

interposto opposizione.

Con decisione 31.7.2014 la Sezione della

circolazione le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la

durata di 19 mesi. Il periodo è stato effettuato dal 27.4.2014 al 26.11.2015

(cfr. decisione 31.7.2014, AI 41, inc. MP __________).

__________ sarebbe poi stata vista da __________,

suo amico taxista, dopo il 27.4.2014 alla guida dell’autovettura poi posta

sotto sequestro (verbale di interrogatorio 5.5.2015, AI 29, inc. MP __________);

da qui il procedimento in corso.

5.2

Una

violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in

una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad

esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate

in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria

dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio,

FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente

attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di

sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a

motore”) non è esaustivo; sarà compito dei tribunali valutare se il comportamento

concreto dell’autore dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno

nei casi in cui non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una

grave inosservanza di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et

administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM, Die Sicherungseinziehung

von Motorfahrzeugen, in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER,

Reformpaket «Via sicura»:

Wichtigste Neuerungen und

Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417

ss., p. 422, p. 424).

5.3

Nel caso in esame sussiste il sospetto

che __________ abbia effettuato un’infrazione grave qualificata alle norme

della circolazione stradale, avendo condotto l’autovettura sotto sequestro senza

la necessaria licenza di condurre, in quanto revocata in precedenza (art. 95

cpv. 1 lit. b LCStr). Le condizioni dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr sono di

massima adempiute; la condizione cumulativa dell’assenza di scrupoli può

rimanere aperta essendo la procedura ancora nella fase di sequestro.

5.4

Per quanto concerne la seconda

condizione di cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro

deve, come già sopraindicato, esaminare se il sequestro confiscatorio del

veicolo in oggetto potrebbe essere idoneo ad impedire a __________ di

commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione.

Innanzitutto si rileva che all’imputata

è stata riconsegnata la sua licenza di condurre in data 26.11.2015, in quanto

scaduti i 19 mesi di revoca sanciti dalla decisione 31.7.2014 della Sezione

della circolazione (cfr. decisione 31.7.2014, AI 41, inc. MP __________). Essa

può dunque, fino a nuova decisione, condurre un veicolo a motore.

Inoltre il veicolo BMW 135i targato ZH __________

risulta essere di proprietà della RE 1 ed a lei intestato. Quest’ultima aveva

già espresso la volontà di voler riportare l’autovettura a Zurigo, alla sede

della società (scritto 8.5.2015, AI 37, inc. MP __________). Volontà che la

reclamante ha ribadito in sede di reclamo (reclamo 11/14.3.2016, p. 5). Così

facendo il mezzo non sarebbe più a disposizione di __________.

5.5

Come già sopraindicato il sequestro

confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi, come in questo caso, è

ammissibile unicamente se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione

del conducente e la misura è idonea ad impedire ulteriori infrazioni gravi alle

norme della circolazione.

Nella fattispecie in esame il veicolo,

dopo il dissequestro, non sarebbe più a disposizione di __________. Pertanto la

misura in oggetto non sarebbe idonea ed atta ad impedire a __________ di

commettere altre infrazioni, anche perché, fino a nuova decisione, quest’ultima

è in possesso di una valida licenza di condurre.

5.6

Per i motivi sopraindicati, il sequestro

del veicolo BMW 135i targato ZH __________ intestato a RE 1 non può dunque più

essere giustificato. Quest’ultimo deve pertanto essere dissequestrato.

La

decisione 4.3.2016 del pubblico ministero è annullata, con rinvio degli atti a

quest’ultimo per i suoi incombenti.

6.

Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ad RE

1.

adeguate ripetibili di questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 90 ss.

LCStr ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ La

decisione 4.3.2016 del procuratore pubblico Marisa Alfier in materia di

(dis-)sequestro – emanata nel contesto del procedimento penale inc. MP __________

– è annullata, con conseguente dissequestro del veicolo BMW 135i targato ZH __________

intestato a RE 1.

§§ Gli

atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere

nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà alla RE 1 CHF 700.-- (settecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera