60.2016.76
Reclamo contro la decisione di dissequestro di un'autovettura
2 giugno 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.76
Lugano
2 giugno 2016/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 11/14.3.2016 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 4.3.2016 del procuratore pubblico
Marisa Alfier in merito al (dis-)sequestro del veicolo marca BMW 135i targato
ZH __________ nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________
aperto a carico di __________ per il reato (fra gli altri) di guida
nonostante la revoca della licenza;
richiamate le osservazioni 16.3.2016 del procuratore
pubblico e la replica 24.3.2016 della RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Il
procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un (nuovo) procedimento penale nei
confronti di __________ per guida nonostante la revoca della licenza e messa a disposizione
del veicolo a un conducente senza licenza (inc. MP __________). Il procedimento
è stato poi esteso al reato di incitamento alla falsa testimonianza.
Il 5.5.2015 è stato sentito __________,
taxista e amico di __________, il quale avrebbe riferito di aver visto più
volte quest’ultima guidare, malgrado la revoca della licenza, un’autovettura di
colore blu marca BMW targata Zurigo.
Con ordine 5.5.2015 (AI 31, inc. MP __________)
il magistrato inquirente ha così sequestrato (fra gli altri) il veicolo BMW
targato ZH __________ presso il domicilio dell’imputata a __________ (AI 44,
inc. MP __________). La macchina è risultata essere intestata alla RE 1.
Con scritto 12.2.2016 la intestataria
dell’autoveicolo in oggetto, considerato che “(…) già a far tempo dal
novembre 2015 alla signora __________ è stata ridata la licenza di condurre
(…)”, ha richiesto il dissequestro della stessa (AI 72, inc. MP __________).
La RE 1 ha inoltrato reclamo a questa
Corte in data 19.2.2016, postulando il dissequestro dell’autovettura marca BMW
135i targata ZH __________ (inc. CRP __________).
b.
Con decisione 4.3.2016 il
procuratore pubblico ha respinto la richiesta di dissequestro inoltrata in data
12.2.2016 dalla RE 1: “(…) __________ è gravemente sospettata di aver
condotto il veicolo BMW M 135i di colore blu targato ZH __________ durante il
periodo di revoca. __________ è già stata oggetto di un verbale di
interrogatorio finale (…) e prossimamente è intenzione dello scrivente
promuovere l’accusa. La sorte di questo veicolo dovrà pertanto essere decisa
dal Giudice di merito, dal momento che un’eventuale colpevolezza di __________
comporterà (di nuovo) la revoca della sua licenza di condurre (…)”
(decisione 4.3.2016, inc. MP __________). Inoltre, a mente del magistrato
inquirente, RE 1 non sarebbe legittimata a chiedere il dissequestro
dell’autoveicolo in oggetto, in quanto il vero proprietario dello stesso
sarebbe tale __________, ex compagno di __________, che avrebbe da sempre
pagato tutte le spese (assicurazione, tassa di circolazione, ecc.) inerenti lo
stesso.
c.Con
sentenza di data 2.6.2016 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo
19.2.2016 (cfr. inc. CRP 60.2016.57).
d.
Con gravame 11/14.3.2016 la RE
1 ha postulato il dissequestro dell’autoveicolo BMW 135i targato ZH __________.
Innanzitutto la reclamante afferma di
essere legittimata a chiedere il dissequestro del veicolo in quanto
proprietaria. Inoltre, a suo dire, le condizioni per il sequestro sarebbero
venute meno in quanto a __________ sarebbe stata restituita la licenza di condurre.
Inoltre il veicolo in oggetto non rimarrebbe a sua disposizione ma riconsegnato
alla RE 1. Quest’ultima afferma che la misura non sarebbe peraltro idonea ad
impedire ulteriori infrazioni gravi alle norme della circolazione da parte
dell’imputata e, per di più, anche la confisca dell’auto non sarebbe possibile
in quanto misura non proporzionata. Anche gli indizi di reato sarebbero carenti
in quanto “(…) il sequestro dei veicoli si basa semplicemente su una
dichiarazione data da un tassista, che crede di avere visto l’imputata condurre
un’auto blu targata __________ nell’inverno 2014. Dopo 10 mesi di sequestro e
di ‘indagini’ questo è l’unico indizio che fungerebbe da fondamento per
‘prossimamente promuovere l’accusa’ (…)” (reclamo 11/14.3.2016, p. 6). La
misura del sequestro non sarebbe inoltre proporzionata: “(…) Bisogna infatti
tener conto che si tratta (…) di un veicolo di terzi e che (…) l’infrazione
contestata non è un’ infrazione grave ai sensi degli artt. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.
La confisca sembra quindi manifestamente inopportuna e (…) non più efficace,
poiché l’imputata può nuovamente condurre qualsivoglia veicolo (sia esso suo o
di terzi) (…)” (reclamo 11/14.3.2016, p. 7).
e.Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si
dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
Il
gravame, inoltrato l’11/14.3.2016 contro la decisione 4.3.2016 del procuratore pubblico in materia di perquisizione e
sequestro, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta
l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2.
ed., art. 263 CPP n. 68 – P. GUIDON, art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S.
HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27 - A.J. KELLER, art. 393 CPP n. 15).
2.2
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
L’interesse
giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è
sufficiente un interesse unicamente virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art.
382.
CPP n. 5).
Quanto
alla nozione di parti, si rinvia agli art. 104 e 105 CPP norme che
includono l’imputato (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP) e il terzo aggravato da atti
procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f CPP).
.
La
società reclamante deve essere reputata “terza” aggravata da atti
procedurali (art. 105 cpv. 1 lit.
f CPP), ossia persona estranea ai reati
penali (StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 11) [decisione TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 2.2.;
BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op.
cit., art. 105 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 105
CPP n. 9] siccome direttamente
toccata nei suoi diritti fondamentali dal provvedimento di sequestro [perché
limitante la di lei libertà economica, diritto costituzionale (ciò che fonda un
interesse diretto: decisione TF 6B_80/2013 del 4.4.2013 consid. 1.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 13)]. Essa è dunque legittimata a reclamare secondo
l’art. 382 cpv. 1 CPP (in combinazione con l’art. 105 cpv. 2 CPP), avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del provvedimento
coercitivo con il quale è stato ordinato
il sequestro dell’autovettura, vantando su di essa un diritto di proprietà [diritto
reale o diritto reale limitato (cfr. decisione TF 6B_410/2013 del 5.1.2016
consid. 3.5.)].
Soltanto
dunque il titolare dell’autovettura o il suo proprietario sono legittimati a
reclamare e, ancora prima, a contestare il sequestro.
2.3
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi
possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente
utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai
danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e
quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –
tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro
probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,
restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012
del 14.8.2012 consid. 2.].
Il
sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà
di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente
se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi
di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante
misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica
(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre
salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio
(decisione TF 1B_127/2013
dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR
CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F.
BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione in merito agli oggetti ed ai valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
4.
4.1.
Giusta
l’art. 90a cpv. 1 LCStr il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a
motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli
delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si può impedire
all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione
(lit. b). Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato
e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e
procedurali (art. 90a cpv. 2 LCStr).
L’art.
90a LCStr disciplina in maniera unitaria (dalla sua entrata in vigore il 1°.1.2013
nell’ambito del programma d’intervento della Confederazione denominato “via
sicura”, volto ad aumentare la sicurezza stradale) la confisca dei veicoli
e la loro realizzazione, che in alcuni Cantoni avveniva già, nell’ambito della
circolazione stradale, sulla base dell’art. 69 cpv. 1 CP (secondo cui il
giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la
confisca degli oggetti che sono serviti o erano destinati a commettere un reato
o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la
sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico); articolo di legge oggi
non più applicabile in quest’ambito (cfr. decisione TF 1B_113/2013 del
5.12
).
La
confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella garanzia della
proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del genere deve
rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del veicolo a motore
è quindi proporzionata e giustificata solo in casi eccezionali, a seconda delle
circostanze specifiche. La proposta di consentire ai tribunali di confiscare
veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti dalla Costituzione. Non significa
quindi che ogni grave violazione delle norme della circolazione debba portare
automaticamente alla confisca del veicolo a motore utilizzato. È possibile
avvalersi della possibilità di confisca solo se la violazione (grave) delle
norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se la confisca è
indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni gravi delle norme
della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare una previsione
(messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenza TF 1B_275/2013 del 28.10.2013 consid.
2.3.3
; DTF 139 IV 250 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un
veicolo a motore in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza
TF 1B_168/2012 dell’8.5.2012 consid. 2).
4.2
Nella procedura istruttoria, il giudice
del sequestro non deve esaminare in maniera definitiva se le condizioni di
confisca dell’art. 90a cpv. 1 lit. a e lit. b LCStr sono adempiute; per un sequestro
è sufficiente che in quel momento del procedimento non appaia escluso che il
giudice penale possa ritenere adempiute le condizioni sostanziali di confisca.
Qualora sussista il sospetto di un’infrazione grave qualificata alle norme
della circolazione (ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni
dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr sono di massima adempiute. In questo caso,
nella procedura di sequestro, la condizione cumulativa dell’assenza di scrupoli
può rimanere aperta. Sotto il profilo dell’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il
giudice del sequestro esamina se in futuro il conducente con il veicolo
utilizzato potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del traffico,
rispettivamente se il sequestro confiscatorio del veicolo potrebbe essere
idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni gravi alle norme della circolazione
(cfr. DTF 140 IV 133 consid. 3 e 4; DTF 139 IV 250; DTF 137 IV 249).
4.3
Un sequestro confiscatorio di veicoli a
motore di proprietà di terzi è di massima ammissibile, se il veicolo utilizzato
rimane ancora a disposizione del conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori
infrazioni gravi alle norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a
ritardarle o renderle più difficili; sarà dunque compito del tribunale e della
giurisprudenza stabilire, caso per caso, se siano date le condizioni per la
confisca e la realizzazione (DTF 140 IV 133 consid. 3.5.).
5.
5.1.
In data 8.3.2016 il procuratore pubblico
ha comunicato a __________ l’imminente chiusura dell’istruzione nei suoi confronti
giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, prospettando la promozione dell’accusa giusta gli
artt. 324 segg. CPP per i reati di guida nonostante la revoca della licenza,
messa a disposizione di un veicolo ad un conducente senza licenza, grave
infrazione alle norme della circolazione, impiego di stranieri sprovvisti di
permesso, guida in stato di inattitudine, inganno nei confronti dell’autorità
nell’ambito del matrimonio putativo e incitazione all’entrata, alla partenza e
al soggiorno illegali (AI 82, inc. MP __________).
Pendenti nei suoi confronti vi erano
infatti già due decreti d’accusa (DA __________ e DA __________), poi annullati
su richiesta del procuratore pubblico competente per l’attuale procedura al fine
di poter promuovere l’accusa nei confronti di __________ con una decisione
unica (atto d’accusa).
Nel primo decreto d’accusa del
14.11
, per quanto qui interessa, __________ era stata ritenuta colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione [“(…) per avere, in data 1
agosto 2013, in territorio di __________, lungo l’autostrada __________, in direzione
di __________, circolando a bordo del veicolo Porsche Cayenne, (…), alla
velocità di 123 km/h (…) lungo un tratto di stradale in cui il limite
consentito è di 80 km/h (…)” (decreto d’accusa 14.11.2013, DA __________)],
mentre nel secondo decreto del 30.6.2014, era stata ritenuta colpevole di guida
in stato di inattitudine [“(…) per avere condotto l’autovettura Porsche
Cayenne (…) essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.01 – max.
2.46
grammi per mille)” (decreto 30.6.2014, DA __________)] e guida senza
autorizzazione [“(…) per avere concesso la guida della vettura BMW targata
ZH __________ della RE 1 ma in quel frangente in suo uso, a __________ sapendo
o dovendo sapere, (…), che non era titolare della licenza di condurre richiesta
poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa (…)” (decreto
d’accusa 30.6.2014, DA __________)]. Contro entrambi i decreti __________ ha
interposto opposizione.
Con decisione 31.7.2014 la Sezione della
circolazione le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la
durata di 19 mesi. Il periodo è stato effettuato dal 27.4.2014 al 26.11.2015
(cfr. decisione 31.7.2014, AI 41, inc. MP __________).
__________ sarebbe poi stata vista da __________,
suo amico taxista, dopo il 27.4.2014 alla guida dell’autovettura poi posta
sotto sequestro (verbale di interrogatorio 5.5.2015, AI 29, inc. MP __________);
da qui il procedimento in corso.
5.2
Una
violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in
una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad
esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate
in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria
dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio,
FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente
attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di
sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a
motore”) non è esaustivo; sarà compito dei tribunali valutare se il comportamento
concreto dell’autore dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno
nei casi in cui non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una
grave inosservanza di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et
administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM, Die Sicherungseinziehung
von Motorfahrzeugen, in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER,
Reformpaket «Via sicura»:
Wichtigste Neuerungen und
Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417
ss., p. 422, p. 424).
5.3
Nel caso in esame sussiste il sospetto
che __________ abbia effettuato un’infrazione grave qualificata alle norme
della circolazione stradale, avendo condotto l’autovettura sotto sequestro senza
la necessaria licenza di condurre, in quanto revocata in precedenza (art. 95
cpv. 1 lit. b LCStr). Le condizioni dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr sono di
massima adempiute; la condizione cumulativa dell’assenza di scrupoli può
rimanere aperta essendo la procedura ancora nella fase di sequestro.
5.4
Per quanto concerne la seconda
condizione di cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro
deve, come già sopraindicato, esaminare se il sequestro confiscatorio del
veicolo in oggetto potrebbe essere idoneo ad impedire a __________ di
commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione.
Innanzitutto si rileva che all’imputata
è stata riconsegnata la sua licenza di condurre in data 26.11.2015, in quanto
scaduti i 19 mesi di revoca sanciti dalla decisione 31.7.2014 della Sezione
della circolazione (cfr. decisione 31.7.2014, AI 41, inc. MP __________). Essa
può dunque, fino a nuova decisione, condurre un veicolo a motore.
Inoltre il veicolo BMW 135i targato ZH __________
risulta essere di proprietà della RE 1 ed a lei intestato. Quest’ultima aveva
già espresso la volontà di voler riportare l’autovettura a Zurigo, alla sede
della società (scritto 8.5.2015, AI 37, inc. MP __________). Volontà che la
reclamante ha ribadito in sede di reclamo (reclamo 11/14.3.2016, p. 5). Così
facendo il mezzo non sarebbe più a disposizione di __________.
5.5
Come già sopraindicato il sequestro
confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi, come in questo caso, è
ammissibile unicamente se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione
del conducente e la misura è idonea ad impedire ulteriori infrazioni gravi alle
norme della circolazione.
Nella fattispecie in esame il veicolo,
dopo il dissequestro, non sarebbe più a disposizione di __________. Pertanto la
misura in oggetto non sarebbe idonea ed atta ad impedire a __________ di
commettere altre infrazioni, anche perché, fino a nuova decisione, quest’ultima
è in possesso di una valida licenza di condurre.
5.6
Per i motivi sopraindicati, il sequestro
del veicolo BMW 135i targato ZH __________ intestato a RE 1 non può dunque più
essere giustificato. Quest’ultimo deve pertanto essere dissequestrato.
La
decisione 4.3.2016 del pubblico ministero è annullata, con rinvio degli atti a
quest’ultimo per i suoi incombenti.
6.
Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ad RE
1.
adeguate ripetibili di questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 90 ss.
LCStr ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ La
decisione 4.3.2016 del procuratore pubblico Marisa Alfier in materia di
(dis-)sequestro – emanata nel contesto del procedimento penale inc. MP __________
– è annullata, con conseguente dissequestro del veicolo BMW 135i targato ZH __________
intestato a RE 1.
§§ Gli
atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere
nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà alla RE 1 CHF 700.-- (settecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera