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Decisione

60.2017.103

Reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro. Motivazione

6 settembre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

24.3.2017 l’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro (MROS) ha informato il Ministero pubblico che in data 24.2.2017 __________

SA aveva proceduto ad una segnalazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 litt. a LRD

concernente RE 1, RE 2, __________, __________ ed alcune società a loro facenti

capo (AI 1, inc. MP __________).

b. Il

procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha decretato l’apertura del procedimento

penale nei confronti di RE 1, __________ e altri per titolo di riciclaggio di

denaro ex art. 305bis CP.

c. Con

ordine 30.3.2017 il magistrato inquirente ha disposto, all’indirizzo di __________

SA, l’identificazione delle relazioni riconducibili a __________ e RE 1.

Inoltre ha ordinato l’identificazione delle relazioni bancarie intestate a __________

SA, RE 1 e RE 2, RE 6, RE 7, RE 4. In tale contesto ha ordinato il sequestro di

ogni avere in essere sulle relazioni di cui sopra e la documentazione ad esse

riferita (AI 5, inc. MP __________).

L’ordine, che riprende essenzialmente la

segnalazione del 24.3.2017 dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio

di denaro (MROS), si fonda sui sospetti di eventuali transazioni relative alla

società __________ plc (società inglese quotata alla borsa danese dal 2014 ad

agosto 2015). Le azioni di tale società (di cui azionista principale e

presidente risulterebbe essere RE 1) avrebbero, a dire delle Autorità federali,

dall’agosto 2015 (quando tale mercato azionario sarebbe stato chiuso), un

valore pari a zero. Malgrado ciò risulterebbe che tali titoli siano stati oggetto

di variate transazioni con prezzi elevati. Operazioni finanziarie legate a tali

azioni e/o direttamente alla società __________ plc sarebbero state registrate

su relazioni bancarie presso __________ SA connesse con __________, RE 1 o a

società a loro legate.

Con l’ordine in oggetto il procuratore

pubblico ha impartito ad __________ SA il divieto di informazione con la

comminatoria dell’art. 292 CP.

Nei confronti di __________ il Ministero

pubblico ha aperto ulteriori due incarti, sempre legati alla compravendita di

titoli __________ plc, per le ipotesi di reato di appropriazione indebita,

truffa, falsità in documenti ed amministrazione infedele (inc. MP __________;

inc. MP __________).

d. Con

scritto 10.4.2017 il magistrato inquirente ha revocato il divieto

d’informazione impartito ad __________ SA con l’ordine di perquisizione e sequestro

di data 30.3.2017 (AI 11, inc. MP __________).

e. Con

gravame 21/24.4.2017 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7 hanno impugnato

il citato ordine di perquisizione e sequestro censurando innanzitutto una

violazione del diritto di essere sentiti, segnatamente la carenza di motivazione.

Inoltre non vi sarebbero, a loro dire, “(…) indizi sul crimine a monte,

neppure indicato dalla PP, (…). Non basta certo indicare che sarebbero state

vendute azioni della società __________ plc dal presunto valore nullo per

concretizzare l’esistenza di sufficienti indizi di reato (quale?); non sono

indicate transazioni sospette suscettibili di configurare un atto vanificatorio

ai sensi dell’art. 305bis CP (…)” (reclamo 21/24.4.2017, p. 7 s.). L’ordine

di perquisizione e sequestro andrebbe inoltre annullato anche perché lesivo del

principio di proporzionalità. Essi ne chiedono dunque l’annullamento.

f. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del

pubblico ministero, si dirà, se necessario, in seguito.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

Il gravame, inoltrato il 21/24.4.2017 da RE 1, RE 2, RE

3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 contro la decisione 30.3.2017 del pubblico ministero

(comunicata alle parti dall’istituto bancario in data 10.4.2017 e ricevuta in

data 11.4.2017) con cui ha ordinato il sequestro dei fondi e dei conti bancari,

è tempestivo (perché presentato nel

termine di dieci giorni a’ sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile

(secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID,

2.

ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10;

ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER,

op. cit., art. 393 CPP n. 15].

2.2

I reclamanti sono o imputati nel procedimento penale o

titolari e co-titolari dei conti bancari oggetto della misura di perquisizione

e sequestro. Essi hanno dunque un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento oppure alla modifica del provvedimento impugnato, che

impedisce loro di disporre degli stessi (decisioni TF 1B_228/2016

dell’8.12.2016 consid. 1.2.;1B_380/2016 del 6.12.2016 consid. 2.). Hanno

inoltre un interesse giuridicamente protetto a censurare la carente motivazione

della pronuncia, e quindi la violazione di diritti procedurali, ovvero del

diritto di essere sentiti, la cui lesione costituisce un diniego di giustizia

formale (decisione TF 6B_1028/2016 del 10.2.2017 consid. 2.1.).

Sono

dunque legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.

2.3

Le esigenze

di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

ll

gravame è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

3.

3.1.

A’

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016

del 9.1.2017 consid. 2.; ZK

StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;

1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti

non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se

l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e, ancora, se vi è

connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli

incombenti di istruttoria e di giudizio (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017

consid. 2.;1B_364/2016 del

16.11.2016

consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

3.2

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267

CPP.

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone

il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi

diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

4.

4.1.

I reclamanti censurano

innanzitutto una carenza di motivazione dell’ordine.

4.2

Il

diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. –

garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame,

riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e

davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le

erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di

reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre

tra le altre facoltà al diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi

rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto

di ottenere una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno

brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il

controllo (decisione TF 6B_232/2016 del 21.12.2016 consid. 1.3.3.; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati anche in relazione alla motivazione di un

ordine di perquisizione/sequestro (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n.

6), e più in generale delle successive decisioni su questo tema, sebbene l’art.

263.

cpv. 2 prima frase CPP esiga una motivazione soltanto succinta. La

motivazione deve comunque esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo

della legalità della misura: l’ordine deve indicare gli indizi di reato a

carico dell’imputato, la connessione tra il reato ipotizzato e l’oggetto del

sequestro in relazione alle necessità (o funzioni) probatorie e/o di confisca

(decisione TPF BB.2016.1-3 del 12.4.2016 consid. 3.1.; Commentario CPP – E.

MELI, art. 263 CPP n. 7) e gli elementi comprovanti la sua proporzionalità. Con

il trascorrere del tempo, la “verosimiglianza” di una confisca,

garantita in corso di procedura dalla misura del sequestro, deve essere

valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del procedimento (decisioni TF

1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.),

momento in cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori) per rapporto

alle sue fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 3).

Postulato, questo, che si riflette necessariamente anche sui requisiti di

motivazione di una decisione che mantiene la misura cautelare: al magistrato

inquirente, con il passare del tempo, incombe un obbligo accresciuto di

motivazione, che deve riferirsi a tutti gli elementi a sostegno del

provvedimento coercitivo.

4.3

L’ordine 30.3.2017, emanato

all’indirizzo di __________ SA, riprendendo la segnalazione dell’Ufficio

federale di polizia (MROS) che a sua volta riprende la comunicazione operata

dalla banca, afferma:

“Da quanto indicato nella suddetta

segnalazione, sarebbe stata rilevata l’esistenza di tutta una serie di

transazioni relative alle azioni della società __________ plc, società

costituita nel 2010 e quotata alla borsa __________ __________ dal 2014 fino al

18.

agosto 2015 quando tale mercato azionario è stato chiuso. Stando alla

segnalazione, attualmente le azioni __________ plc non avrebbero una quotazione

e azionista principale e presidente della società risulta essere lo stesso RE 1.

Nonostante dunque il valore delle azioni della __________ plc sia nullo

dall’agosto 2015, le operazioni rilevate si riferirebbero allo scambio di tali

titoli per prezzi molto elevati, tra numerose controparti e prevalentemente dopo

la chiusura del mercato finanziario. In particolare, si registrerebbero

svariate transazioni di questo tipo su una relazione accesa presso __________

SA ed intestata alla __________ SA, società di cui l’attuale amministratore

risulta essere __________; direttore fino a settembre 2014 invece sarebbe stato

RE 1. Alcuni importi dei fondi ricevuti da __________ SA e collegati ai titoli

azionari della __________ plc, verrebbero girati su di un conto intestato a __________,

il quale avrebbe altresì in deposito alcuni di questi titoli. (…). Visto quanto

precede, il presente ordine si rende necessario al fine di accertare i fatti,

raccogliere mezzi di prova e reperire eventuale provento di reato. Vi è infatti

il forte sospetto che i fondi confluiti sulle relazioni da perquisire possano

costituire provento di reato penale, derivante dalla compravendita di azioni __________

plc, prive di valore, messa in atto, stando alla segnalazione da RE 1 (…)” (ordine di perquisizione e sequestro 30.3.2017, p. 1

s., AI 5, inc. MP __________).

4.4

Il

primo presupposto per ordinare la perquisizione ed il sequestro (e poi mantenere

nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in merito alle finalità di cui

all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta

l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi da fatti

concreti, che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato;

mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto (decisione TF

1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.; cfr. pure decisione TF 1B_713/2012 del

21.5.2013

consid. 3.1.).

La

decisione concernente la perquisizione e il sequestro deve pertanto indicare

sufficienti indizi dei reati ipotizzati nell’ordine.

4.5

Nel presente caso la motivazione può

essere ritenuta appena sufficiente solo in ragione dell’urgenza dell’intervento,

anche se un po’ carente nell’esame giuridico degli indizi di reato riferiti

agli elementi costitutivi del reato ipotizzato.

Il procuratore pubblico, per

giustificare la perquisizione ed il sequestro, si è infatti limitato a

richiamare la segnalazione dell’Ufficio federale di Polizia MROS, che a sua

volta si è basato sulla comunicazione di sospetto fondato dell’art. 9 LRD effettuata

dalla __________ SA in data 23.2.2017. Egli non ha approfondito in alcun modo gli

indizi del reato di cui all’art. 305bis CP atti a giustificare una perquisizione

ed un sequestro. Limitarsi ad affermare che vi sarebbe un sospetto di reato, in

quanto le azioni di __________ plc avrebbero (a dire delle Autorità federali e

prima ancora della banca), un valore pari a zero dall’agosto 2015 (ovvero dalla

data nella quale quest’ultima non sarebbe più stata quotata in borsa), ma

sarebbero comunque state vendute ad importi elevati, non è sufficiente per fondare

seri indizi di reato. Come già sopraindicato, gli indizi del reato di

riciclaggio di denaro devono evincersi da fatti concreti, che permettano una

provvisoria sussunzione a tale reato; semplici ipotesi non fondano sufficiente

sospetto.

Una simile motivazione può essere

ritenuta appena sufficiente unicamente in ragione dell’urgenza insita nel

meccanismo previsto dalla LRD e dall’art. 305ter cpv. 2 CP, che richiede un

intervento rapido dell’autorità penale in ragione del blocco del conto

conseguente alla segnalazione da parte del MROS. L’urgenza però non preclude un’analisi

giuridica, anche sommaria ed iniziale, dell’ipotesi di reato di riciclaggio,

compreso l’elemento caratteristico dell’eventuale reato a monte da cui

provengono i valori patrimoniali. È importante infatti evitare l’instaurazione

di un meccanismo o automatismo acritico tra comunicazione (banca), segnalazione

(MROS) e ordine (MP).

4.6

Nel frattempo sia RE 1 (interrogatorio

7.6

, AI 32, inc. MP __________) che __________ (interrogatorio 25.7.2017,

AI 38, inc. MP __________) sono stati sentiti dal procuratore pubblico ed è

stato analizzato l’incarto che era a suo tempo stato richiamato dal Cantone __________.

Al

pubblico ministero compete, con il progredire dell’inchiesta, di verificare

d’ufficio regolarmente le condizioni del mantenimento del sequestro (con riferimento

in particolare agli indizi di reato, alla connessione dei valori con

l’ipotizzata infrazione e con riferimento anche alla proporzionalità),

procedendo se del caso alla revoca del sequestro e/o ai dissequestri parziali,

quando i motivi alla base della misura provvisionale vengono meno (art. 267

cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B_377/2011 del 13.12.2011 consid. 2.2.; Commentario

CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 4]. Di modo che, stante detto obbligo,

nell’ipotesi in cui siano date le condizioni, il magistrato inquirente deve

dissequestrare d’ufficio – parzialmente o totalmente – averi non più utili ai

fini del procedimento penale (art. 267 cpv. 1 CPP), ancora prima della

decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP).

4.7

L’ordine

30.3

, con riferimento ai reclamanti, era, al momento dell’emanazione,

giustificato anche se parzialmente carente. Ciò che, come detto, non esclude la

necessità di riverificare d’ufficio il fondamento dell’ordine con il progredire

dell’inchiesta.

5.

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese

sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le

spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a

carico di RE 1, __________, RE 2, __________, RE 3, __________, RE 4, __________,

RE 5, __________, RE 6, __________ e RE 7, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera