60.2017.103
Reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro. Motivazione
6 settembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.103
Lugano
6 settembre 2017/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/24.4.2017 presentato
da
RE 1
RE 2
RE 3
RE 4
RE 5
RE 6
RE 7
tutti patr. da: PR 1
contro
l’ordine di perquisizione e sequestro 30.3.2017 emanato
dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito del procedimento penale
promosso, tra gli altri, nei loro confronti per titolo di riciclaggio di denaro
(inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 3.5.2017 del procuratore
pubblico;
viste la replica 15/16.5.2017 dei reclamanti e la
duplica 24.5.2017 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
24.3.2017 l’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro (MROS) ha informato il Ministero pubblico che in data 24.2.2017 __________
SA aveva proceduto ad una segnalazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 litt. a LRD
concernente RE 1, RE 2, __________, __________ ed alcune società a loro facenti
capo (AI 1, inc. MP __________).
b. Il
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha decretato l’apertura del procedimento
penale nei confronti di RE 1, __________ e altri per titolo di riciclaggio di
denaro ex art. 305bis CP.
c. Con
ordine 30.3.2017 il magistrato inquirente ha disposto, all’indirizzo di __________
SA, l’identificazione delle relazioni riconducibili a __________ e RE 1.
Inoltre ha ordinato l’identificazione delle relazioni bancarie intestate a __________
SA, RE 1 e RE 2, RE 6, RE 7, RE 4. In tale contesto ha ordinato il sequestro di
ogni avere in essere sulle relazioni di cui sopra e la documentazione ad esse
riferita (AI 5, inc. MP __________).
L’ordine, che riprende essenzialmente la
segnalazione del 24.3.2017 dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio
di denaro (MROS), si fonda sui sospetti di eventuali transazioni relative alla
società __________ plc (società inglese quotata alla borsa danese dal 2014 ad
agosto 2015). Le azioni di tale società (di cui azionista principale e
presidente risulterebbe essere RE 1) avrebbero, a dire delle Autorità federali,
dall’agosto 2015 (quando tale mercato azionario sarebbe stato chiuso), un
valore pari a zero. Malgrado ciò risulterebbe che tali titoli siano stati oggetto
di variate transazioni con prezzi elevati. Operazioni finanziarie legate a tali
azioni e/o direttamente alla società __________ plc sarebbero state registrate
su relazioni bancarie presso __________ SA connesse con __________, RE 1 o a
società a loro legate.
Con l’ordine in oggetto il procuratore
pubblico ha impartito ad __________ SA il divieto di informazione con la
comminatoria dell’art. 292 CP.
Nei confronti di __________ il Ministero
pubblico ha aperto ulteriori due incarti, sempre legati alla compravendita di
titoli __________ plc, per le ipotesi di reato di appropriazione indebita,
truffa, falsità in documenti ed amministrazione infedele (inc. MP __________;
inc. MP __________).
d. Con
scritto 10.4.2017 il magistrato inquirente ha revocato il divieto
d’informazione impartito ad __________ SA con l’ordine di perquisizione e sequestro
di data 30.3.2017 (AI 11, inc. MP __________).
e. Con
gravame 21/24.4.2017 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7 hanno impugnato
il citato ordine di perquisizione e sequestro censurando innanzitutto una
violazione del diritto di essere sentiti, segnatamente la carenza di motivazione.
Inoltre non vi sarebbero, a loro dire, “(…) indizi sul crimine a monte,
neppure indicato dalla PP, (…). Non basta certo indicare che sarebbero state
vendute azioni della società __________ plc dal presunto valore nullo per
concretizzare l’esistenza di sufficienti indizi di reato (quale?); non sono
indicate transazioni sospette suscettibili di configurare un atto vanificatorio
ai sensi dell’art. 305bis CP (…)” (reclamo 21/24.4.2017, p. 7 s.). L’ordine
di perquisizione e sequestro andrebbe inoltre annullato anche perché lesivo del
principio di proporzionalità. Essi ne chiedono dunque l’annullamento.
f. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del
pubblico ministero, si dirà, se necessario, in seguito.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,
contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
Il gravame, inoltrato il 21/24.4.2017 da RE 1, RE 2, RE
3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 contro la decisione 30.3.2017 del pubblico ministero
(comunicata alle parti dall’istituto bancario in data 10.4.2017 e ricevuta in
data 11.4.2017) con cui ha ordinato il sequestro dei fondi e dei conti bancari,
è tempestivo (perché presentato nel
termine di dieci giorni a’ sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile
(secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID,
2.
ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10;
ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER,
op. cit., art. 393 CPP n. 15].
2.2
I reclamanti sono o imputati nel procedimento penale o
titolari e co-titolari dei conti bancari oggetto della misura di perquisizione
e sequestro. Essi hanno dunque un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento oppure alla modifica del provvedimento impugnato, che
impedisce loro di disporre degli stessi (decisioni TF 1B_228/2016
dell’8.12.2016 consid. 1.2.;1B_380/2016 del 6.12.2016 consid. 2.). Hanno
inoltre un interesse giuridicamente protetto a censurare la carente motivazione
della pronuncia, e quindi la violazione di diritti procedurali, ovvero del
diritto di essere sentiti, la cui lesione costituisce un diniego di giustizia
formale (decisione TF 6B_1028/2016 del 10.2.2017 consid. 2.1.).
Sono
dunque legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.
2.3
Le esigenze
di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
ll
gravame è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
3.
3.1.
A’
sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere
sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente
utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai
danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e
pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –
tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro
probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,
restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016
del 9.1.2017 consid. 2.; ZK
StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;
1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti
non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se
l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e, ancora, se vi è
connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli
incombenti di istruttoria e di giudizio (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017
consid. 2.;1B_364/2016 del
16.11.2016
consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
3.2
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
Se
il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone
il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi
diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 3].
Per
quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a
copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in
applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 5).
4.
4.1.
I reclamanti censurano
innanzitutto una carenza di motivazione dell’ordine.
4.2
Il
diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. –
garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame,
riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e
davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le
erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di
reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre
tra le altre facoltà al diritto di esprimersi prima che una decisione sia
presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi
rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto
di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno
brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di
impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il
controllo (decisione TF 6B_232/2016 del 21.12.2016 consid. 1.3.3.; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi
principi devono essere ossequiati anche in relazione alla motivazione di un
ordine di perquisizione/sequestro (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n.
6), e più in generale delle successive decisioni su questo tema, sebbene l’art.
263.
cpv. 2 prima frase CPP esiga una motivazione soltanto succinta. La
motivazione deve comunque esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo
della legalità della misura: l’ordine deve indicare gli indizi di reato a
carico dell’imputato, la connessione tra il reato ipotizzato e l’oggetto del
sequestro in relazione alle necessità (o funzioni) probatorie e/o di confisca
(decisione TPF BB.2016.1-3 del 12.4.2016 consid. 3.1.; Commentario CPP – E.
MELI, art. 263 CPP n. 7) e gli elementi comprovanti la sua proporzionalità. Con
il trascorrere del tempo, la “verosimiglianza” di una confisca,
garantita in corso di procedura dalla misura del sequestro, deve essere
valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del procedimento (decisioni TF
1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.),
momento in cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori) per rapporto
alle sue fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 3).
Postulato, questo, che si riflette necessariamente anche sui requisiti di
motivazione di una decisione che mantiene la misura cautelare: al magistrato
inquirente, con il passare del tempo, incombe un obbligo accresciuto di
motivazione, che deve riferirsi a tutti gli elementi a sostegno del
provvedimento coercitivo.
4.3
L’ordine 30.3.2017, emanato
all’indirizzo di __________ SA, riprendendo la segnalazione dell’Ufficio
federale di polizia (MROS) che a sua volta riprende la comunicazione operata
dalla banca, afferma:
“Da quanto indicato nella suddetta
segnalazione, sarebbe stata rilevata l’esistenza di tutta una serie di
transazioni relative alle azioni della società __________ plc, società
costituita nel 2010 e quotata alla borsa __________ __________ dal 2014 fino al
18.
agosto 2015 quando tale mercato azionario è stato chiuso. Stando alla
segnalazione, attualmente le azioni __________ plc non avrebbero una quotazione
e azionista principale e presidente della società risulta essere lo stesso RE 1.
Nonostante dunque il valore delle azioni della __________ plc sia nullo
dall’agosto 2015, le operazioni rilevate si riferirebbero allo scambio di tali
titoli per prezzi molto elevati, tra numerose controparti e prevalentemente dopo
la chiusura del mercato finanziario. In particolare, si registrerebbero
svariate transazioni di questo tipo su una relazione accesa presso __________
SA ed intestata alla __________ SA, società di cui l’attuale amministratore
risulta essere __________; direttore fino a settembre 2014 invece sarebbe stato
RE 1. Alcuni importi dei fondi ricevuti da __________ SA e collegati ai titoli
azionari della __________ plc, verrebbero girati su di un conto intestato a __________,
il quale avrebbe altresì in deposito alcuni di questi titoli. (…). Visto quanto
precede, il presente ordine si rende necessario al fine di accertare i fatti,
raccogliere mezzi di prova e reperire eventuale provento di reato. Vi è infatti
il forte sospetto che i fondi confluiti sulle relazioni da perquisire possano
costituire provento di reato penale, derivante dalla compravendita di azioni __________
plc, prive di valore, messa in atto, stando alla segnalazione da RE 1 (…)” (ordine di perquisizione e sequestro 30.3.2017, p. 1
s., AI 5, inc. MP __________).
4.4
Il
primo presupposto per ordinare la perquisizione ed il sequestro (e poi mantenere
nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in merito alle finalità di cui
all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta
l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi da fatti
concreti, che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato;
mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto (decisione TF
1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.; cfr. pure decisione TF 1B_713/2012 del
21.5.2013
consid. 3.1.).
La
decisione concernente la perquisizione e il sequestro deve pertanto indicare
sufficienti indizi dei reati ipotizzati nell’ordine.
4.5
Nel presente caso la motivazione può
essere ritenuta appena sufficiente solo in ragione dell’urgenza dell’intervento,
anche se un po’ carente nell’esame giuridico degli indizi di reato riferiti
agli elementi costitutivi del reato ipotizzato.
Il procuratore pubblico, per
giustificare la perquisizione ed il sequestro, si è infatti limitato a
richiamare la segnalazione dell’Ufficio federale di Polizia MROS, che a sua
volta si è basato sulla comunicazione di sospetto fondato dell’art. 9 LRD effettuata
dalla __________ SA in data 23.2.2017. Egli non ha approfondito in alcun modo gli
indizi del reato di cui all’art. 305bis CP atti a giustificare una perquisizione
ed un sequestro. Limitarsi ad affermare che vi sarebbe un sospetto di reato, in
quanto le azioni di __________ plc avrebbero (a dire delle Autorità federali e
prima ancora della banca), un valore pari a zero dall’agosto 2015 (ovvero dalla
data nella quale quest’ultima non sarebbe più stata quotata in borsa), ma
sarebbero comunque state vendute ad importi elevati, non è sufficiente per fondare
seri indizi di reato. Come già sopraindicato, gli indizi del reato di
riciclaggio di denaro devono evincersi da fatti concreti, che permettano una
provvisoria sussunzione a tale reato; semplici ipotesi non fondano sufficiente
sospetto.
Una simile motivazione può essere
ritenuta appena sufficiente unicamente in ragione dell’urgenza insita nel
meccanismo previsto dalla LRD e dall’art. 305ter cpv. 2 CP, che richiede un
intervento rapido dell’autorità penale in ragione del blocco del conto
conseguente alla segnalazione da parte del MROS. L’urgenza però non preclude un’analisi
giuridica, anche sommaria ed iniziale, dell’ipotesi di reato di riciclaggio,
compreso l’elemento caratteristico dell’eventuale reato a monte da cui
provengono i valori patrimoniali. È importante infatti evitare l’instaurazione
di un meccanismo o automatismo acritico tra comunicazione (banca), segnalazione
(MROS) e ordine (MP).
4.6
Nel frattempo sia RE 1 (interrogatorio
7.6
, AI 32, inc. MP __________) che __________ (interrogatorio 25.7.2017,
AI 38, inc. MP __________) sono stati sentiti dal procuratore pubblico ed è
stato analizzato l’incarto che era a suo tempo stato richiamato dal Cantone __________.
Al
pubblico ministero compete, con il progredire dell’inchiesta, di verificare
d’ufficio regolarmente le condizioni del mantenimento del sequestro (con riferimento
in particolare agli indizi di reato, alla connessione dei valori con
l’ipotizzata infrazione e con riferimento anche alla proporzionalità),
procedendo se del caso alla revoca del sequestro e/o ai dissequestri parziali,
quando i motivi alla base della misura provvisionale vengono meno (art. 267
cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B_377/2011 del 13.12.2011 consid. 2.2.; Commentario
CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 4]. Di modo che, stante detto obbligo,
nell’ipotesi in cui siano date le condizioni, il magistrato inquirente deve
dissequestrare d’ufficio – parzialmente o totalmente – averi non più utili ai
fini del procedimento penale (art. 267 cpv. 1 CPP), ancora prima della
decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP).
4.7
L’ordine
30.3
, con riferimento ai reclamanti, era, al momento dell’emanazione,
giustificato anche se parzialmente carente. Ciò che, come detto, non esclude la
necessità di riverificare d’ufficio il fondamento dell’ordine con il progredire
dell’inchiesta.
5.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese
sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le
spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a
carico di RE 1, __________, RE 2, __________, RE 3, __________, RE 4, __________,
RE 5, __________, RE 6, __________ e RE 7, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera