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Decisione

60.2017.104

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. negata per prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva; straniero con tanti precedenti penali all'estero

15 maggio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 29.10.2015 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha

riconosciuto RE 1 colpevole di rapina e di tentata rapina, commesse in correità

con altri cittadini lituani nel marzo 2014. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva

di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale

pena totalmente aggiuntiva alla pena detentiva di 1 anno inflittagli in Spagna

il 10.02.2015 (inc. TPC __________).

b. In

data 2.02.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione

della pena, ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa,

avendo valutato l’esistenza di un concreto rischio di fuga e di recidiva, stante

la di lui cittadinanza straniera, l’assenza di legami con il nostro territorio,

come pure le precedenti condanne (AI 1, inc. GPC __________).

Ritenuti

72 giorni di carcere estradizionale, 40 giorni di detenzione preventiva e 192

giorni di esecuzione anticipata della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi

ha determinato i seguenti termini di espiazione, posto che la stessa ha preso

avvio il 29.10.2015:

1/3 28.02.2016

1/2 28.09.2016

2/3 28.04.2017

Fine

pena 28.06.2018.

c. In data 16.03.2016 l’Ufficio della migrazione di

Bellinzona ha intimato al qui reclamante la decisione di allontanamento dal nostro

territorio.

Contro di lui il 3.05.2016 è inoltre stato emanato un

divieto d’entrata.

d. Nell’imminenza

del raggiungimento dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura per la concessione o meno della

liberazione condizionale, domandando i preavvisi alle autorità interessate (AI

2, inc. GPC __________).

e. Il

9.03.2017 l’Ufficio federale di giustizia ha emanato nei confronti di RE 1 un ordine

di arresto ai fini di estradizione, su richiesta delle autorità penali

olandesi, in quanto sospettato di aver commesso il 18.02.2014 con altri tre

complici (immediatamente arrestati) una rapina ai danni di una gioielleria (AI

7, inc. GPC __________).

f. Preso

atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie (non sfavorevole

nonostante le sanzioni disciplinari pronunciate e l’attitudine negativa tenuta sul

posto di lavoro), del Servizio medico e di psichiatria delle strutture

carcerarie (favorevole a determinate condizioni), e dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa (favorevole alla liberazione anticipata per la

contestuale consegna del reclamante alle competenti autorità olandesi e prosecuzione

della pena), come pure dopo aver sentito RE 1 in data 7.04.2017, il giudice dei

provvedimenti coercitivi, con decisione 11.04.2017, ha rifiutato la concessione

della liberazione condizionale.

Il

magistrato, riassunti brevemente i fatti e ricordate le norme e la

giurisprudenza applicabili, ha evidenziato l’assenza di elementi atti a fondare

una prognosi non sfavorevole circa il rischio di recidiva.

Del

reclamante ha quindi evidenziato il comportamento da lui tenuto in carcere non

definibile come corretto, a fronte delle diverse sanzioni disciplinari

inflittegli e dello scarso rendimento sul lavoro, che dimostrerebbero la di lui

difficoltà a conformarsi alle regole. Pone altresì in evidenza la di lui forte

recidiva, ritenuti i procedimenti penali subiti o ancora aperti all’estero. Rileva

infine la pendente procedura di estradizione olandese.

Elementi

tutti questi che nell’insieme porterebbero a concludere per la presenza di un

rischio di recidiva concreto, contro cui i provvedimenti di allontanamento e di

divieto d’entrata a carico di RE 1 sarebbero poco efficaci.

g. Con

esposto 24/25.04.2017 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, insorge

contro la suddetta decisione.

Egli postula la concessione della liberazione condizionale a far tempo

dal 28.04.2017, contestando l’esistenza di un concreto rischio di recidiva. Formula

in particolare una prognosi non sfavorevole, stante che: i preavvisi della Direzione

del carcere e dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa sarebbero

sostanzialmente favorevoli; il divieto d’entrata (con sanzione penale in caso

di violazione) e l’allontanamento emessi nei suoi confronti così come

l’espiazione del terzo di pena residuo avrebbero un effetto deterrente circa il

rischio che egli torni in Svizzera per delinquere; la prevista estradizione

verso l’Olanda (in stato di privazione della libertà) renderebbe impossibile atti

di recidiva nel nostro paese; l’eventuale condanna da parte delle autorità

olandesi comporterebbe la pronuncia di una pena aggiuntiva a quella resa dalla

Corte delle assise criminali; infine ritiene che prima del giudizio olandese “rimane

impossibile determinarsi sul pericolo di recidiva eventuale nell’ottica

svizzera e sulla conseguente liberazione condizionale, perché gli elementi di

valutazione saranno disponibili soltanto quando sarà stato emanato il giudizio

evocato” (reclamo 24/25.04.2017, p. 2).

Egli

postula infine la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai

Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle

pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice

dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti

coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere

la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014

del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013

del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012

del 15.01.2013 consid. 2.1.).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 24/25.04.2017 alla Corte dei reclami penali (competente

giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 11.04.2017 del giudice dei

provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il

12.04.2017

–, è tempestivo (art. 396 cpv. 1 i.c.c. art. 90 cpv. 1 e 2 CPP),

oltre che proponibile giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annul-lamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando

il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre

mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento

durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.

KUHN, art. 86 CP n. 2).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del

31.03

, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si

esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,

p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:

se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).

Si

passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento

futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF

6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,

consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi

in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

Per

il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,

così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la

sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV

201, consid. 2.2.).

2.4

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,

consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del

9.07.2009

consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK

Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti

per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque

liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare

il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche

l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva

che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità

personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha

perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.01

, consid. 3.1.).

Di

fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la

pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da

regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non

l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,

consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

2.5

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,

circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.

Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

3.

3.1.

Nel presente caso, è pacificamente adempiuta la prima

condizione, in quanto il 28.04.2017 RE 1 ha raggiunto i 2/3 della pena da

scontare.

3.2

Con

riguardo alla condotta tenuta da RE 1 in espiazione di pena, pur non avendo

egli gravemente ostacolato la disciplina carceraria – tanto da giustificare

già per questo il rifiuto della liberazione condizionale –, il suo

comportamento non è stato di una irreprensibilità tale, da non tenerne conto nemmeno

nel contesto dell’esame della prognosi per la concessione di detto beneficio.

Dagli

atti risulta infatti che, incarcerato il 12.03.2015, sull’arco di 7 mesi egli ha

subito 5 procedimenti disciplinari, a seguito dei quali si è visto infliggere 4

multe (dell’ordine a partire da qualche decina a qualche centinaio di franchi)

per rifiuto d’ordine, imbrattamento delle pareti della cella, consumo di

alcool, comportamento inadeguato, ed un’ammonizione scritta per possesso di

materiale non autorizzato.

Circa la di lui attività lavorativa prestata in carcere dal 29.11.2016,

la Direzione delle Strutture carcerarie ha valutato nel reclamante un

rendimento scarso e il 18.08.2016 egli è altresì stato richiamato per

un’assenza ingiustificata dal laboratorio a cui era stato assegnato. Nel marzo

2016.

egli è stato allontanato dal corso di inglese, in quanto ritenuto un

elemento di disturbo in classe e poco propenso a seguire le lezioni (AI 3, inc.

GPC __________).

3.3

3.3.1

Per

quanto attiene alla prognosi, questa Corte – come si vedrà nei considerandi che seguono – non può che

confermare l’assenza di elementi a favore di una prognosi non sfavorevole circa

il pericolo di recidiva, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti

coercitivi nel giudizio qui impugnato.

3.3.2

La

Direzione delle strutture carcerarie, con scritto 15.02.2017, malgrado le sopra

descritte sanzioni disciplinari e l’attitudine negativa tenuta sul posto di

lavoro, ha espresso un preavviso non sfavorevole, tenuto conto, dal profilo

comportamentale, a suo parere, di un miglioramento nel comportamento di RE 1 rilevato

negli ultimi mesi, in particolare per quanto concerne una maggiore osservanza

delle regole in generale (AI 3, inc. GPC __________).

Il

dr. __________ del Servizio medico e psichiatrico delle Strutture carcerarie ha

formulato un preavviso favorevole alla liberazione condizionale “a

condizione che il detenuto continui con il trattamento dopo l’eventuale

scarcerazione”. Infatti, come rapportato dal medico, il reclamante ha

richiesto un trattamento psichiatrico/psicoterapeutico per una crescente

tensione, nervosismo, irrequietezza e insonnia. Gli approfondimenti diagnostici

hanno evidenziato “una patologia caratteriale e un’impronta instabile con

alcuni aspetti ipomaniacali e difficoltà di controllo degli impulsi,

contaminati con abbondante abuso di sostanze psicoattive illecite”

(preavviso 28.02.2017, AI 5 inc. GPC __________). Da qui un trattamento

psicostabilizzatore che, secondo lo specialista, dovrebbe essere mantenuto per

almeno 3-5 anni.

Infine

l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, il 16.03.2017, ha dichiarato di

astenersi dall’esprimere una prognosi, visti: la di lui recidiva, le difficoltà

avute in carcere (legate al suo comportamento e all’impegno e costanza in

ambito lavorativo), i miglioramenti avuti negli ultimi mesi di detenzione e

l’estradizione in Olanda, dopo la sua liberazione dalla pena ticinese. Ciò “tanto

più che l’interessato dovrà completare il suo processo di cambiamento e

progettare il suo reinserimento definitivo in Lituania durante la detenzione

che lo attende in Olanda” (preavviso 16.03.2017, p. 2, AI 6, inc. GPC __________).

Ciononostante

tale autorità ha in conclusione proposto “una liberazione anticipata e

contestuale consegna alle competenti Autorità olandesi e prosecuzione della

pena”, in considerazione del fatto “che l’interessato dovrà proseguire

in esecuzione pena in un istituto olandese e che, in queste circostanze la

permanenza in Ticino non ha possibilità di adempiere al mandato dell’art. 75

CP, in particolare migliorare il comportamento del detenuto ai fini del suo

inserimento sociale” (preavviso 16.03.2017, AI 6, inc. GPC __________).

3.3.3

Dagli

atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto, insieme ai suoi genitori, in Lituania,

dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e nel seguito una scuola professionale

per due anni per diventare costruttore. Il padre è attivo nel campo

dell’edilizia.

Nel

2004/2005, all’età di 17 anni, il reclamante ha lasciato il suo paese, dove vivono

tuttora i suoi genitori e un fratello, per andare a lavorare in Danimarca, rimanendovi

per alcuni anni. Nel 2011 ha fatto rientro in Lituania, e dove, a suo dire, è

stato in carcere per 2 anni e 3 mesi a seguito di una condanna per rissa. Una

volta uscito dal carcere, nel 2013, avrebbe iniziato un consumo importante di

alcool, che ha pregiudicato la sua attività lavorativa, così che la sua

situazione debitoria pregressa è andata peggiorando.

Ha

quindi viaggiato risiedendo in diversi paesi europei.

Il

28.01.2014

è stato condannato in Germania per furto alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da Euro 15.-- ciascuna e il 10.02.2015 è stato condannato

in Spagna alla prigione di 1 anno per rapina (ai danni di una gioielleria).

In

Olanda, come visto ai considerandi in fatto, è perseguito perché sospettato di

aver commesso il 18.02.2014 con tre complici (arrestati) una rapina ai danni di

una gioielleria. Egli in particolare avrebbe minacciato un’impiegata della

gioielleria con un’arma, l’avrebbe afferrata alla gola, gettata al suolo e

legata con nastro adesivo. A suo carico vi sarebbero delle immagini video e tracce

di DNA sul berretto e i guanti abbandonati sulla scena del delitto. Per questi

fatti, come visto più sopra, è stato emanato un ordine di arresto ai fini di estradizione.

Risalgono

invece al marzo 2014 la rapina risp. la tentata rapina commesse, in correità

con terzi, nel __________ e per le quali RE 1 sta ora espiando la pena di 3

anni e 6 mesi pronunciata il 29.10.2015 dalla Corte delle assise criminali.

A

prescindere dalla procedura d’estradizione, il qui reclamante ha sostenuto che

una volta riacquistata la libertà vorrebbe ritornare nel suo paese d’origine

per lavorare insieme al padre nel campo dell’edilizia. Lavoro quest’ultimo, a

suo dire, che sarebbe sufficiente a sostentarlo.

In

questa sede, tramite il suo patrocinatore, egli ha negato il pericolo di

recidiva, valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio

impugnato, evidenziando l’effetto dissuasivo espletato dal divieto d’entrata e

dall’ordine di allontanamento dal nostro territorio emanato nei suoi confronti

dalle nostre autorità. Inoltre ha sostenuto l’impossibilità di recidivare sul

nostro paese a seguito della prevista estradizione verso l’Olanda.

Ora,

come visto più sopra, RE 1, alla soglia dei trentanni, porta su di sé un pesante

passato penale, in cui ha già subito 4 condanne – oltre ad essere pendente su di

lui un ulteriore procedimento in Olanda (per rapina a mano armata)–, che lo hanno

portato in carcere anche per periodi relativamente lunghi e pure in paesi al di

fuori di quello in cui egli è cresciuto. Condanne ed espiazioni che non hanno avuto

su di lui alcun effetto deterrente. Anzi, i tempi ristretti delle sue ricadute,

per reati analoghi perpetrati facendo uso della forza e/o della minaccia, in

correità con terzi e pure in paesi, come la Svizzera, a lui estranei, dimostrano

piuttosto la sua pervicacia nel trovare i mezzi con cui sostentarsi nel

delinquere, spostandosi facilmente in vari paesi d’Europa, anziché nello stabilirsi

durevolmente per svolgere un’onesta attività lucrativa.

Attitudine

questa riscontrata ancora nel comportamento tenuto dal reclamante in carcere,

laddove egli ha dimostrato scarso rendimento nel proprio lavoro e un richiamo

per assenza ingiustificata, oltre ad essere stato sanzionato disciplinarmente

in cinque occasioni, appalesando con ciò la sua difficoltà a sottoporsi alle

regole del carcere.

In

effetti, come rilevato dal Servizio medico e psichiatrico delle Strutture

carcerarie, dal profilo caratteriale, il reclamante presenta un’impronta

instabile e difficoltà di controllo degli impulsi, contaminati con abbondante

abuso di sostanze psicoattive illecite, che richiedono un trattamento psicostabilizzatore

da mantenere anche nei prossimi anni.

In

tale situazione il divieto d’entrata e l’ordine di allontanamento emanati dalle

nostre autorità, così come la prospettiva dell’espiazione del residuo di pena e

il procedimento di estradizione, non risultano essere misure sufficienti a

scongiurare l’alto e concreto rischio di recidiva.

Anche

il suo (eventuale) rientro (a dipendenza della condanna o meno da parte delle

autorità olandesi), al proprio paese d’origine in seno ai suoi genitori, non ridurrebbe

tale pericolo, in quanto, senza un preciso piano d’aiuto finanziario e di

inserimento sociale, egli verrebbe a trovarsi nelle medesime condizioni per cui

egli è caduto nell’attività criminogena.

Per

tutto quanto visto, accertata l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva

che giustifica in concreto il rifiuto della concessione della liberazione

condizionale, la decisione qui impugnata merita tutela mentre il reclamo ha da

essere respinto.

4.

4.1.

Il reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto

di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in relazione alla procedura davanti a questa Corte.

4.2

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio in ambito di

esecuzione delle pene e delle misure, discendono dall’art. 2 LAG (applicabile

sulla base della facoltà lasciata ai Cantoni dall’art. 439 cpv. 1 CPP) e

dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha

diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di

probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale

sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.3

La

procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto,

bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di

vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e

dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente

tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.

L’istanza

che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche

all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.

Trattandosi,

nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio,

che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto,

l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari,

situazione questa non realizzata in concreto.

Pur

considerando che in discussione vi sia un periodo di detenzione di una certa

importanza, l’esistenza di una prognosi non favorevole a fronte dell’importante

passato penale del reclamante, rappresenta una situazione di partenza tale, per

cui un esito positivo appare, d’acchito, sfavorevole.

Di

conseguenza in questa sede, non viene riconosciuto il beneficio del gratuito

patrocinio.

Considerata

la particolare situazione personale ed economica del reclamante, e ritenuto che

nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio (da

cui si può ammettere l’assenza dei mezzi necessari), si prescinde dal prelevare

in questa sede la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss, 439 CPP,

la LEPM, la LAG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera