60.2017.104
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. negata per prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva; straniero con tanti precedenti penali all'estero
15 maggio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.104
Lugano
15 maggio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 24/25.04.2017 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 11.04.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia
di applicazione della pena, mediante la quale non gli ha concesso il beneficio
della liberazione condizionale (inc. GPC __________);
preso atto che con scritti 26.04.2017 il procuratore
pubblico Marisa Alfier risp. la Presidente della Corte delle assise criminali,
Rosa Item, hanno comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare,
rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamato lo scritto 27/28.04.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, mediante il quale chiede la conferma della decisione
impugnata, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 29.10.2015 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto RE 1 colpevole di rapina e di tentata rapina, commesse in correità
con altri cittadini lituani nel marzo 2014. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva
di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale
pena totalmente aggiuntiva alla pena detentiva di 1 anno inflittagli in Spagna
il 10.02.2015 (inc. TPC __________).
b. In
data 2.02.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione
della pena, ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa,
avendo valutato l’esistenza di un concreto rischio di fuga e di recidiva, stante
la di lui cittadinanza straniera, l’assenza di legami con il nostro territorio,
come pure le precedenti condanne (AI 1, inc. GPC __________).
Ritenuti
72 giorni di carcere estradizionale, 40 giorni di detenzione preventiva e 192
giorni di esecuzione anticipata della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi
ha determinato i seguenti termini di espiazione, posto che la stessa ha preso
avvio il 29.10.2015:
1/3 28.02.2016
1/2 28.09.2016
2/3 28.04.2017
Fine
pena 28.06.2018.
c. In data 16.03.2016 l’Ufficio della migrazione di
Bellinzona ha intimato al qui reclamante la decisione di allontanamento dal nostro
territorio.
Contro di lui il 3.05.2016 è inoltre stato emanato un
divieto d’entrata.
d. Nell’imminenza
del raggiungimento dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura per la concessione o meno della
liberazione condizionale, domandando i preavvisi alle autorità interessate (AI
2, inc. GPC __________).
e. Il
9.03.2017 l’Ufficio federale di giustizia ha emanato nei confronti di RE 1 un ordine
di arresto ai fini di estradizione, su richiesta delle autorità penali
olandesi, in quanto sospettato di aver commesso il 18.02.2014 con altri tre
complici (immediatamente arrestati) una rapina ai danni di una gioielleria (AI
7, inc. GPC __________).
f. Preso
atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie (non sfavorevole
nonostante le sanzioni disciplinari pronunciate e l’attitudine negativa tenuta sul
posto di lavoro), del Servizio medico e di psichiatria delle strutture
carcerarie (favorevole a determinate condizioni), e dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa (favorevole alla liberazione anticipata per la
contestuale consegna del reclamante alle competenti autorità olandesi e prosecuzione
della pena), come pure dopo aver sentito RE 1 in data 7.04.2017, il giudice dei
provvedimenti coercitivi, con decisione 11.04.2017, ha rifiutato la concessione
della liberazione condizionale.
Il
magistrato, riassunti brevemente i fatti e ricordate le norme e la
giurisprudenza applicabili, ha evidenziato l’assenza di elementi atti a fondare
una prognosi non sfavorevole circa il rischio di recidiva.
Del
reclamante ha quindi evidenziato il comportamento da lui tenuto in carcere non
definibile come corretto, a fronte delle diverse sanzioni disciplinari
inflittegli e dello scarso rendimento sul lavoro, che dimostrerebbero la di lui
difficoltà a conformarsi alle regole. Pone altresì in evidenza la di lui forte
recidiva, ritenuti i procedimenti penali subiti o ancora aperti all’estero. Rileva
infine la pendente procedura di estradizione olandese.
Elementi
tutti questi che nell’insieme porterebbero a concludere per la presenza di un
rischio di recidiva concreto, contro cui i provvedimenti di allontanamento e di
divieto d’entrata a carico di RE 1 sarebbero poco efficaci.
g. Con
esposto 24/25.04.2017 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, insorge
contro la suddetta decisione.
Egli postula la concessione della liberazione condizionale a far tempo
dal 28.04.2017, contestando l’esistenza di un concreto rischio di recidiva. Formula
in particolare una prognosi non sfavorevole, stante che: i preavvisi della Direzione
del carcere e dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa sarebbero
sostanzialmente favorevoli; il divieto d’entrata (con sanzione penale in caso
di violazione) e l’allontanamento emessi nei suoi confronti così come
l’espiazione del terzo di pena residuo avrebbero un effetto deterrente circa il
rischio che egli torni in Svizzera per delinquere; la prevista estradizione
verso l’Olanda (in stato di privazione della libertà) renderebbe impossibile atti
di recidiva nel nostro paese; l’eventuale condanna da parte delle autorità
olandesi comporterebbe la pronuncia di una pena aggiuntiva a quella resa dalla
Corte delle assise criminali; infine ritiene che prima del giudizio olandese “rimane
impossibile determinarsi sul pericolo di recidiva eventuale nell’ottica
svizzera e sulla conseguente liberazione condizionale, perché gli elementi di
valutazione saranno disponibili soltanto quando sarà stato emanato il giudizio
evocato” (reclamo 24/25.04.2017, p. 2).
Egli
postula infine la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai
Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle
pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice
dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere
la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014
del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013
del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012
del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 24/25.04.2017 alla Corte dei reclami penali (competente
giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 11.04.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il
12.04.2017
–, è tempestivo (art. 396 cpv. 1 i.c.c. art. 90 cpv. 1 e 2 CPP),
oltre che proponibile giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annul-lamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre
mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.03
, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si
esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,
p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).
Si
passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento
futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF
6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,
consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi
in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,
così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la
sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV
201, consid. 2.2.).
2.4
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,
consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del
9.07.2009
consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK
Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti
per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque
liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare
il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche
l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva
che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità
personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha
perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.).
Di
fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da
regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015,
consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.
3.1.
Nel presente caso, è pacificamente adempiuta la prima
condizione, in quanto il 28.04.2017 RE 1 ha raggiunto i 2/3 della pena da
scontare.
3.2
Con
riguardo alla condotta tenuta da RE 1 in espiazione di pena, pur non avendo
egli gravemente ostacolato la disciplina carceraria – tanto da giustificare
già per questo il rifiuto della liberazione condizionale –, il suo
comportamento non è stato di una irreprensibilità tale, da non tenerne conto nemmeno
nel contesto dell’esame della prognosi per la concessione di detto beneficio.
Dagli
atti risulta infatti che, incarcerato il 12.03.2015, sull’arco di 7 mesi egli ha
subito 5 procedimenti disciplinari, a seguito dei quali si è visto infliggere 4
multe (dell’ordine a partire da qualche decina a qualche centinaio di franchi)
per rifiuto d’ordine, imbrattamento delle pareti della cella, consumo di
alcool, comportamento inadeguato, ed un’ammonizione scritta per possesso di
materiale non autorizzato.
Circa la di lui attività lavorativa prestata in carcere dal 29.11.2016,
la Direzione delle Strutture carcerarie ha valutato nel reclamante un
rendimento scarso e il 18.08.2016 egli è altresì stato richiamato per
un’assenza ingiustificata dal laboratorio a cui era stato assegnato. Nel marzo
2016.
egli è stato allontanato dal corso di inglese, in quanto ritenuto un
elemento di disturbo in classe e poco propenso a seguire le lezioni (AI 3, inc.
GPC __________).
3.3
3.3.1
Per
quanto attiene alla prognosi, questa Corte – come si vedrà nei considerandi che seguono – non può che
confermare l’assenza di elementi a favore di una prognosi non sfavorevole circa
il pericolo di recidiva, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti
coercitivi nel giudizio qui impugnato.
3.3.2
La
Direzione delle strutture carcerarie, con scritto 15.02.2017, malgrado le sopra
descritte sanzioni disciplinari e l’attitudine negativa tenuta sul posto di
lavoro, ha espresso un preavviso non sfavorevole, tenuto conto, dal profilo
comportamentale, a suo parere, di un miglioramento nel comportamento di RE 1 rilevato
negli ultimi mesi, in particolare per quanto concerne una maggiore osservanza
delle regole in generale (AI 3, inc. GPC __________).
Il
dr. __________ del Servizio medico e psichiatrico delle Strutture carcerarie ha
formulato un preavviso favorevole alla liberazione condizionale “a
condizione che il detenuto continui con il trattamento dopo l’eventuale
scarcerazione”. Infatti, come rapportato dal medico, il reclamante ha
richiesto un trattamento psichiatrico/psicoterapeutico per una crescente
tensione, nervosismo, irrequietezza e insonnia. Gli approfondimenti diagnostici
hanno evidenziato “una patologia caratteriale e un’impronta instabile con
alcuni aspetti ipomaniacali e difficoltà di controllo degli impulsi,
contaminati con abbondante abuso di sostanze psicoattive illecite”
(preavviso 28.02.2017, AI 5 inc. GPC __________). Da qui un trattamento
psicostabilizzatore che, secondo lo specialista, dovrebbe essere mantenuto per
almeno 3-5 anni.
Infine
l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, il 16.03.2017, ha dichiarato di
astenersi dall’esprimere una prognosi, visti: la di lui recidiva, le difficoltà
avute in carcere (legate al suo comportamento e all’impegno e costanza in
ambito lavorativo), i miglioramenti avuti negli ultimi mesi di detenzione e
l’estradizione in Olanda, dopo la sua liberazione dalla pena ticinese. Ciò “tanto
più che l’interessato dovrà completare il suo processo di cambiamento e
progettare il suo reinserimento definitivo in Lituania durante la detenzione
che lo attende in Olanda” (preavviso 16.03.2017, p. 2, AI 6, inc. GPC __________).
Ciononostante
tale autorità ha in conclusione proposto “una liberazione anticipata e
contestuale consegna alle competenti Autorità olandesi e prosecuzione della
pena”, in considerazione del fatto “che l’interessato dovrà proseguire
in esecuzione pena in un istituto olandese e che, in queste circostanze la
permanenza in Ticino non ha possibilità di adempiere al mandato dell’art. 75
CP, in particolare migliorare il comportamento del detenuto ai fini del suo
inserimento sociale” (preavviso 16.03.2017, AI 6, inc. GPC __________).
3.3.3
Dagli
atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto, insieme ai suoi genitori, in Lituania,
dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e nel seguito una scuola professionale
per due anni per diventare costruttore. Il padre è attivo nel campo
dell’edilizia.
Nel
2004/2005, all’età di 17 anni, il reclamante ha lasciato il suo paese, dove vivono
tuttora i suoi genitori e un fratello, per andare a lavorare in Danimarca, rimanendovi
per alcuni anni. Nel 2011 ha fatto rientro in Lituania, e dove, a suo dire, è
stato in carcere per 2 anni e 3 mesi a seguito di una condanna per rissa. Una
volta uscito dal carcere, nel 2013, avrebbe iniziato un consumo importante di
alcool, che ha pregiudicato la sua attività lavorativa, così che la sua
situazione debitoria pregressa è andata peggiorando.
Ha
quindi viaggiato risiedendo in diversi paesi europei.
Il
28.01.2014
è stato condannato in Germania per furto alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da Euro 15.-- ciascuna e il 10.02.2015 è stato condannato
in Spagna alla prigione di 1 anno per rapina (ai danni di una gioielleria).
In
Olanda, come visto ai considerandi in fatto, è perseguito perché sospettato di
aver commesso il 18.02.2014 con tre complici (arrestati) una rapina ai danni di
una gioielleria. Egli in particolare avrebbe minacciato un’impiegata della
gioielleria con un’arma, l’avrebbe afferrata alla gola, gettata al suolo e
legata con nastro adesivo. A suo carico vi sarebbero delle immagini video e tracce
di DNA sul berretto e i guanti abbandonati sulla scena del delitto. Per questi
fatti, come visto più sopra, è stato emanato un ordine di arresto ai fini di estradizione.
Risalgono
invece al marzo 2014 la rapina risp. la tentata rapina commesse, in correità
con terzi, nel __________ e per le quali RE 1 sta ora espiando la pena di 3
anni e 6 mesi pronunciata il 29.10.2015 dalla Corte delle assise criminali.
A
prescindere dalla procedura d’estradizione, il qui reclamante ha sostenuto che
una volta riacquistata la libertà vorrebbe ritornare nel suo paese d’origine
per lavorare insieme al padre nel campo dell’edilizia. Lavoro quest’ultimo, a
suo dire, che sarebbe sufficiente a sostentarlo.
In
questa sede, tramite il suo patrocinatore, egli ha negato il pericolo di
recidiva, valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio
impugnato, evidenziando l’effetto dissuasivo espletato dal divieto d’entrata e
dall’ordine di allontanamento dal nostro territorio emanato nei suoi confronti
dalle nostre autorità. Inoltre ha sostenuto l’impossibilità di recidivare sul
nostro paese a seguito della prevista estradizione verso l’Olanda.
Ora,
come visto più sopra, RE 1, alla soglia dei trentanni, porta su di sé un pesante
passato penale, in cui ha già subito 4 condanne – oltre ad essere pendente su di
lui un ulteriore procedimento in Olanda (per rapina a mano armata)–, che lo hanno
portato in carcere anche per periodi relativamente lunghi e pure in paesi al di
fuori di quello in cui egli è cresciuto. Condanne ed espiazioni che non hanno avuto
su di lui alcun effetto deterrente. Anzi, i tempi ristretti delle sue ricadute,
per reati analoghi perpetrati facendo uso della forza e/o della minaccia, in
correità con terzi e pure in paesi, come la Svizzera, a lui estranei, dimostrano
piuttosto la sua pervicacia nel trovare i mezzi con cui sostentarsi nel
delinquere, spostandosi facilmente in vari paesi d’Europa, anziché nello stabilirsi
durevolmente per svolgere un’onesta attività lucrativa.
Attitudine
questa riscontrata ancora nel comportamento tenuto dal reclamante in carcere,
laddove egli ha dimostrato scarso rendimento nel proprio lavoro e un richiamo
per assenza ingiustificata, oltre ad essere stato sanzionato disciplinarmente
in cinque occasioni, appalesando con ciò la sua difficoltà a sottoporsi alle
regole del carcere.
In
effetti, come rilevato dal Servizio medico e psichiatrico delle Strutture
carcerarie, dal profilo caratteriale, il reclamante presenta un’impronta
instabile e difficoltà di controllo degli impulsi, contaminati con abbondante
abuso di sostanze psicoattive illecite, che richiedono un trattamento psicostabilizzatore
da mantenere anche nei prossimi anni.
In
tale situazione il divieto d’entrata e l’ordine di allontanamento emanati dalle
nostre autorità, così come la prospettiva dell’espiazione del residuo di pena e
il procedimento di estradizione, non risultano essere misure sufficienti a
scongiurare l’alto e concreto rischio di recidiva.
Anche
il suo (eventuale) rientro (a dipendenza della condanna o meno da parte delle
autorità olandesi), al proprio paese d’origine in seno ai suoi genitori, non ridurrebbe
tale pericolo, in quanto, senza un preciso piano d’aiuto finanziario e di
inserimento sociale, egli verrebbe a trovarsi nelle medesime condizioni per cui
egli è caduto nell’attività criminogena.
Per
tutto quanto visto, accertata l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva
che giustifica in concreto il rifiuto della concessione della liberazione
condizionale, la decisione qui impugnata merita tutela mentre il reclamo ha da
essere respinto.
4.
4.1.
Il reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto
di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in relazione alla procedura davanti a questa Corte.
4.2
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio in ambito di
esecuzione delle pene e delle misure, discendono dall’art. 2 LAG (applicabile
sulla base della facoltà lasciata ai Cantoni dall’art. 439 cpv. 1 CPP) e
dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha
diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di
probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale
sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3
La
procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto,
bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di
vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e
dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente
tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.
L’istanza
che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche
all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.
Trattandosi,
nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio,
che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto,
l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari,
situazione questa non realizzata in concreto.
Pur
considerando che in discussione vi sia un periodo di detenzione di una certa
importanza, l’esistenza di una prognosi non favorevole a fronte dell’importante
passato penale del reclamante, rappresenta una situazione di partenza tale, per
cui un esito positivo appare, d’acchito, sfavorevole.
Di
conseguenza in questa sede, non viene riconosciuto il beneficio del gratuito
patrocinio.
Considerata
la particolare situazione personale ed economica del reclamante, e ritenuto che
nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio (da
cui si può ammettere l’assenza dei mezzi necessari), si prescinde dal prelevare
in questa sede la tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss, 439 CPP,
la LEPM, la LAG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera