60.2017.107
Reclamo contro l'operato del procuratore pubblico
15 maggio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.107
Lugano
15 maggio 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 28.4/2.5.2017 presentato da
RE
1, __________,
contro
l’operato del procuratore pubblico Raffaella
Rigamonti in relazione ai procedimenti penali di cui agli inc. MP __________
e __________ promossi nei confronti suoi e di terzi per reati contro il
patrimonio;
ritenuto
che, dato l’esito del reclamo, questa Corte non ha ordinato uno scambio di allegati;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. A
carico del reclamante il Ministero pubblico ha aperto un primo procedimento
penale a seguito di un esposto penale del 30.1.2012 (inc. MP __________); successivamente
è stato aperto un ulteriore procedimento penale (inc. MP __________), entrambi per
reati patrimoniali.
b. Questa
Corte ha già prolato diverse decisioni per questi procedimenti, alle quali, se
del caso, si rinvierà nella presente sentenza (inc. CRP __________, __________).
c. Con
“petizione di diritto” del 14.4.2017 indirizzata al procuratore pubblico, il
qui reclamante si è lamentato della conduzione dei due procedimenti a suo
carico (inc. MP __________ e __________): nel “petitum” ha chiesto di
abbandonare sia il procedimento MP __________, sia il procedimento MP __________,
quest’ultimo previo l’annullamento degli interrogatori dei clienti sentiti e la
definizione della situazione degli altri clienti non ancora sentiti.
d. Con
“petizione – violazione agli articoli di legge e alle norme procedurali” del
18.4.2017 indirizzata al procuratore pubblico il qui reclamante espone, con riferimento
ai suoi precedenti scritti, un elenco di norme che sarebbero state violate nei
procedimenti penali inc. MP __________ e __________, chiedendo al magistrato inquirente
di voler presentare osservazioni e motivazioni, e attendendo un cortese riscontro
entro 10 giorni.
e.
Con scritto 19.4.2017 indirizzato al patrocinatore del reclamante, il
procuratore pubblico gli ha trasmesso il primo scritto del 14.4.2017 del
reclamante, indicando di non voler entrare nel merito delle considerazioni
esposte, trattandosi di questioni per le quali avrebbe già dato ampiamente
riscontro in precedenti scritti. Il procuratore pubblico indica inoltre
l’intenzione di procedere alla chiusura dell’istruzione e di promuovere
l’accusa nei confronti di RE 1.
f. Con
gravame 28.4/2.5.2017 il qui reclamante lamenta il rifiuto del procuratore pubblico
di riscontrare le sue “petizioni” del 14.4.2017 e del 18.4.2017, con riferimento
anche allo scritto inviato dal magistrato inquirente al suo patrocinatore in
data 19.4.2017.
Il
reclamante espone un elenco delle memorie e degli scritti inviati in passato al
procuratore pubblico, che sarebbero rimasti inascoltati, nonché richiama il “memoriale
parziale” dell’11.4.2017 appena prodotto.
Nel
testo del gravame il reclamante richiama le due “petizioni” del 14.4.2017 e del
18.4.2017, entra nel merito dei due procedimenti, sostenendo poi, che prima di
ogni ulteriore atto d’inchiesta o di continuazione del procedimento, l’incarto
deve essere rispettoso delle disposizioni legali, ribadendo nel merito la
propria innocenza.
In
conclusione il reclamante chiede di ordinare al procuratore pubblico titolare
dei due procedimenti di rispettare le proprie funzioni e le proprie
responsabilità, in modo da riconoscergli tutti i diritti legali e
costituzionali, di ossequiare la parità di trattamento, d’agire con
imparzialità e obbiettività, senza omissioni alcune e pregiudizi, nonché di
rispondere con dovute delucidazioni e motivazioni, senza omissioni, alle due
petizioni del 14.4.2017 e del 18.4.2017.
1. 1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, di regola entro
il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in
ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre avanti la giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si
possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2
lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2
lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Presentato il 28.4/2.5.2017, con riferimento allo scritto 19.4.2017 del procuratore
pubblico, il reclamo è tempestivo.
1.3.
1.3.1.
Nel gravame il reclamante lamenta ipotetiche e generiche violazioni, a
suo dire commesse dal pubblico ministero, nella trattazione dei due procedimenti
e nel non riscontro delle sue “petizioni” del 14.4.2017 e del 18.4.2017.
Con
la “petizione” del 14.4.2017 chiede in sostanza l’abbandono dei due procedimenti
a suo carico.
Nell’altro
caso, con la “petizione” 18.4.2017, chiede al
magistrato inquirente di voler presentare osservazioni e motivazioni, attendendo
un cortese riscontro entro 10 giorni.
1.3.2.
Come già ricordato al reclamante (decisione 14.4.2017,
inc. CRP __________; decisione 20.7.2015, inc. CRP __________), giusta l’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro
atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e toccano direttamente
gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2.
ed., art. 393 CPP n. 6).
Il reclamo non è un mezzo per ovviare a un disagio
generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO –
P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10).
Non esiste una base legale che consenta alla Corte dei
reclami penali d’intervenire d’ufficio sulla conduzione di un procedimento. La
giurisdizione di reclamo non è autorità di sorveglianza sui procuratori
pubblici e sulle altre autorità inferiori.
Questa Corte
non può perciò esaminare in astratto l’intero incarto per determinare se gli
atti emanati dal procuratore pubblico nel corso del procedimento aperto a
carico dell’imputato siano corretti o meno.
1.3.3.
Come
Considerandi
pure ricordato al reclamante (decisione
20.7
, inc. CRP __________ questa Corte
non può neppure ordinare al pubblico ministero di prolare un decreto di
abbandono, questa competenza spettando solo a quest’ultimo (inc. CRP __________,
AI 343, 344).
Il
CPP assegna infatti al magistrato inquirente (che, in applicazione dell’art. 16
CPP, è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato
e dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione
e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa) il compito di decidere, nella
procedura di istruzione, se emanare un decreto di non luogo a procedere (art.
310.
CPP) o di abbandono (art. 319 ss. CPP) o, ancora, un decreto di accusa
(art. 352 ss. CPP) o se sospendere il procedimento (art. 314 CPP) oppure
promuovere l’accusa (art. 324 ss. CPP) [BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op.
cit., art. 319 CPP n. 2; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 2. ed., art. 319
CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., vor art. 319-327 CPP
n. 3; messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1175].
Nessun’altra
autorità, se si eccettuano la possibilità di reclamo contro il decreto di
abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) e l’esame dell’accusa da parte del giudice
(art. 329 CPP), può pertanto pronunciarsi in merito all’abbandono del procedimento
penale ed alla promozione dell’accusa (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, p. 1175; ZK StPO – N. LANDSHUT /
T. BOSSHARD, op. cit., art. 319 CPP n. 5).
1.3.4
In
ragione di quanto indicato al punto 1.3.3, il reclamo è inammissibile per la
mancata emanazione di decreti d’abbandono, con riferimento alla “petizione”
14.4.2017
In
ragione di quanto indicato al punto 1.3.2., il reclamo non è neppure proponibile
per il mancato riscontro alla “petizione” del 18.4.2017.
Sempre
in ragione di quanto indicato al punto 1.3.2, neppure è ricevibile un reclamo
mediante il quale si chiede genericamente di
ordinare al procuratore pubblico di rispettare le proprie funzioni e
responsabilità, di riconoscere al reclamante tutti i suoi diritti legali e
costituzionali, di ossequiare la parità di trattamento, l’imparzialità e
l’obbiettività, nonché di rispondere con dovute delucidazioni e motivazioni,
senza omissioni, alle due petizioni del 14.4.2017 e del 18.4.2017.
2.
Il gravame è irricevibile. Data la ripresentazione
di medesimi argomenti, si giustifica il carico della tassa di giustizia e delle
spese al reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss, 393 ss.
CPP e 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo 28.4.2017 __________ irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.-, per complessivi CHF
600.-- (seicento), sono posti a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
(con in
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera