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Decisione

60.2017.110

Reclamo contro la decisione di stralcio. mancata comparsa all'udienza

21 agosto 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 29.3.2016 il Ministero pubblico ha emesso un decreto d’accusa nei confronti

di RE 1, per i reati di guida senza autorizzazione, elusione di provvedimenti

per accertare l’inattitudine alla guida e contravvenzione alla Legge federale

sugli stupefacenti (DA __________).

b. A

seguito dell’opposizione interposta da RE 1 con scritto 8.4.2016 (non firmato

da quest’ultimo), in data 29.12.2016 il procuratore pubblico ha confermato il decreto

d’accusa DA __________, trasmettendo gli atti del procedimento alla Pretura

penale per procedere al dibattimento (doc. 1, inc. PP __________).

c. Con

scritto 22.2.2017 il giudice della Pretura penale, Siro Quadri, ha riunito il

procedimento penale qui in oggetto con altri due, concernenti __________ (DA __________;

inc. PP __________) e __________ (DA __________; inc. PP __________) (che avevano

anch’essi interposto opposizione ai rispettivi decreti d’accusa), in quanto le

imputazioni principali che coinvolgevano tutti gli accusati concernevano i

medesimi fatti: “(…) è quindi opportuna la riunione dei procedimenti, per

meglio valutare le rispettive responsabilità e anche per economia di giudizio

(…)” (scritto 22.2.2017, doc. 5, inc. PP __________).

Lo

stesso giorno il giudice ha assegnato un termine a RE 1 per inoltrare

l’opposizione completa di firma originale ancora mancante. Il 13.2.2017

l’imputato ha rinviato l’opposizione firmata (doc. 3, inc. PP __________).

d. Sempre

in data 22.2.2017 il giudice della Pretura penale ha citato le parti (__________,

__________ e RE 1) a comparire il 13.4.2017 per procedere al dibattimento,

avvertendo nel contempo gli opponenti che in caso di mancata loro comparizione “(…)

senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fanno rappresentare (…),

le opposizioni sono considerate ritirate (…)” (doc. 5, inc. PP __________

concernente __________).

Il 1/3.3.2017 __________ ha richiesto

una proroga del termine per inoltrare istanze probatorie (doc. 6, inc. PP __________).

Il giudice della Pretura penale ha prorogato il termine assegnato con decreto

22.2.2017 di 10 giorni, comunicandolo a tutte le parti (doc. 7, inc. PP __________).

e. Il

giorno del dibattimento RE 1 non è comparso. Pertanto, con decisione 13.4.2017,

il giudice della Pretura penale ha considerato la mancata comparsa

dell’imputato quale ingiustificata ed ha, di conseguenza, stralciato dai ruoli

il procedimento penale, dichiarando definitivo il decreto d’accusa emanato dal

procuratore pubblico nei suoi confronti (doc. 6, inc. PP __________).

f. Con

gravame 25.4./3.5.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione di stralcio, sostenendo

che la sua mancata comparizione “(…) è frutto di un mio fraintendimento

riferito alla vostra comunicazione di proroga di 10 giorni per l’esposizione di

proprie osservazioni. Io ritenevo che l’intera procedura venisse spostata ed

ero in attesa di una nuova convocazione. Di fatto ero in Italia per le festività

pasquali (…)” (reclamo 25.4./3.5.2017).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti

e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione

delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o

quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente

all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il

diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza

con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29

cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF

6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.;6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;

6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 25.4.2017 dapprima alla

Pretura penale che l’ha poi inviato per competenza alla Corte dei reclami penali,

competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di stralcio 13.4.2017

(inviato il 14.4.2017 e ritirato il 24.4.2017) emanato dal giudice della

Pretura penale (inc. PP __________), è tempestivo e proponibile (BSK StPO II – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP

n. 12).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.RE 1, imputato

e destinatario della decisione impugnata,

è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Nell'ambito

della procedura del decreto d'accusa (art. 352 ss. CPP) l'imputato può

impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione

scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In

assenza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in

giudicato (cpv. 3).

Se

è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero

[Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del

21.12

, in: FF 2006 p. 989

ss. (di seguito: messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art.

355.

CPP n. 1], che assume le ulteriori

prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e

decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere

un nuovo decreto d'accusa oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di

primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP).

Se

decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza

indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura

dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa

(art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del

decreto di accusa e dell'opposizione (cpv. 2).

2.2

Giusta

l'art. 356 cpv. 4 CPP, se l’opponente ingiustificatamente non compare al

dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.

Vista la pesante conseguenza giuridica dell’ingiustificata comparizione (BSK

StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5), essa deve essere indicata nella

citazione al dibattimento.

La

disposizione in oggetto si applica soltanto all'opponente “privato” (StPO PK ‒ N.

SCHMID, 2. ed., art. 356 CPP n. 5; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356

CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9) e non ad

un'autorità (come ad esempio il pubblico ministero), che non è tenuta a comparire

dinanzi al tribunale, ma può presentare le sue conclusioni per iscritto (messaggio,

p. 1194 nota a piè di pagina 396; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP

n. 9; CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7).

L'opponente,

parte alla procedura dibattimentale, può farsi rappresentare, nella misura in

cui colui che dirige il procedimento non esiga la sua comparizione personale

(CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7; ZK StPO – C.

SCHWARZENEGGER, 2. ed., art. 356 CPP n. 3; messaggio, p. 1195).

2.3

Le

citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e

delle autorità giudicanti sono emesse per scritto (art. 201 cpv. 1 CPP). Le

citazioni contengono, tra l’altro, l’indicazione delle conseguenze giuridiche

di un’assenza ingiustificata (art. 201 cpv. 2 lit. f CPP). Chi è oggetto di una

citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1

CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza

indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile

provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [cfr., tra tanti, BSK StPO II – J. WEBER, op.

cit., art. 205 CPP n. 5]. Allo stesso modo, affinché la mancata comparizione al

dibattimento non sia considerata ingiustificata, l'opponente che non vi può

partecipare è tenuto a comunicarlo preventivamente al giudice che ha staccato

la citazione, documentando le sue ragioni. Un'omissione da parte sua comporta

un'assenza ingiustificata (CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 8).

Se

l'opponente “privato” non si presenta al dibattimento senza valido motivo, non

si entra nel merito dell'opposizione: non viene dunque svolta una procedura contumaciale

ai sensi degli art. 366 ss. CPP e il decreto d’accusa viene confermato (messaggio,

p. 1194 s.).

2.4

Vi

è inosservanza di un termine se una parte non compie tempestivamente un atto

procedurale o non compare a un’udienza (art. 93 CPP). Il motivo

dell’inosservanza del termine (con colpa, senza colpa) è irrilevante (BSK StPO

– C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit.,

art. 93 CPP n. 2; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 93 CPP n. 2).

Se

il termine fissato dall’autorità non è osservato, per es. qualora l’imputato

non si presenti all’udienza (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 12),

si realizzano le conseguenze previste dalla legge, come per esempio il fatto

che l’opposizione al decreto di accusa sia considerata ritirata (art. 355 cpv.

2.

e art. 356 cpv. 4 CPP) [StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 355 CPP n. 4; BSK

StPO – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 9].

3.

3.1.

Come esposto nei considerandi in fatto, in

seguito all’opposizione interposta l’8.4.2016 avverso il decreto d’accusa

29.3

, in data 22.2.2017 il giudice della Pretura penale ha citato

l’opponente a comparire al dibattimento il giorno giovedì 13.4.2017 alle ore

09:00 (doc. 5, inc. PP __________).

La suddetta citazione conteneva,

giustamente, l’avvertenza per lo stesso che se “(…) gli opponenti non

compaiono, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fanno

rappresentare (…), le opposizioni sono considerate ritirate (…)” come

previsto dall’art. 356 cpv. 4 CPP (doc. 5, inc. PP __________).

Tale

citazione conteneva dunque le necessarie indicazioni circa le conseguenze

giuridiche di un’eventuale mancata comparsa (ex art. art. 201 cpv. 2 lit. f

CPP; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 93 CPP n. 3).

3.2

In stessa data (22.2.2017), il

giudice della Pretura penale ha assegnato alle parti un termine per presentare

e motivare eventuali istanze probatorie (doc. 4, inc. PP __________).

Con scritto 1.3.2017 __________

ha richiesto una proroga per inoltrare istanza probatoria, adducendo l’assenza

per vacanze del suo legale (doc. 6, inc. PP __________). Il 3.3.2017 il giudice

della Pretura penale ha prorogato il termine di 10 giorni (doc. 7, inc. PP __________),

inviando la proroga a tutti gli opponenti.

3.3

Il 13.4.2017 RE 1 non è comparso

all’udienza, senza preventivamente comunicare al giudice della Pretura penale

il motivo per cui non poteva essere presente.

Unicamente in questa sede,

nell’ambito di un reclamo contro il decreto di stralcio, RE 1 ha addotto i

motivi della sua assenza al dibattimento, affermando che la stessa “(…) è

frutto di un mio fraintendimento riferito alla vostra comunicazione di proroga

di 10 giorni per l’esposizione di proprie osservazioni. Io ritenevo che

l’intera procedura venisse spostata ed ero in attesa di una nuova convocazione

(…)” (reclamo 25.4./3.5.2017).

Tuttavia nello scritto 3.3.2017

il giudice della Pretura penale ha prorogato il termine assegnato alle parti in

data 22.2.2017 di 10 giorni. L’unico termine conferito agli imputati era quello

riferito alle istanze probatorie che quest’ultimi potevano presentare e motivare

all’autorità penale; al contrario, nella citazione all’udienza del 13.4.2017,

non si parla in nessun modo di “termini”, di date del dibattimento o di

citazione.

3.4

Non

va dimenticato che, come visto, la citazione in questione conteneva le necessarie

avvertenze circa un’eventuale mancata comparsa dell’opponente al dibattimento,

di modo che si può ritenere che RE 1 fosse dunque consapevole, segnatamente sufficientemente

informato - in un modo a lui comprensibile - delle conseguenze della sua

omissione. In caso di un suo eventuale dubbio in merito ai termini assegnati

dal giudice della Pretura penale, l’imputato avrebbe potuto e dovuto, se del

caso, informarsi direttamente presso la cancelleria della stessa autorità penale.

3.5

In

siffatte circostanze, la mancata comparsa del qui reclamante al dibattimento

fissato per il 13.4.2017 è pertanto da considerarsi ingiustificata.

Alla

luce di quanto esposto sopra, il giudice della Pretura penale ha quindi rettamente

decretato lo stralcio dai ruoli del procedimento penale e dichiarato definitivo

il decreto di accusa DA __________ del __________ (inc. PP __________).

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico

dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 205, 354, 356 e 393 ss. CPP, 1 ss.

e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera