60.2017.120
Reclamo del difensore d'ufficio contro i dispositivi della sentenza del tribunale di primo grado in materia di indennità al difensore d'ufficio
2 ottobre 2017Italiano35 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.120
Lugano
2 ottobre 2017/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 30.6/4.7.2017 presentato da
avv. RE 1, ,
contro
i dispositivi n. 20.2. e 20.2.1. (tassazione note
professionali) della sentenza 8.5.2017 della Corte delle assise criminali a
carico, anche, di PI 2, __________ (inc. TPC 72.2017.54);
richiamati gli scritti 5.7.2017 del procuratore
pubblico Zaccaria Akbas – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio
della Corte – e 17/18.7.2017 del giudice Marco Villa, presidente della Corte
delle assise criminali – che, senza osservazioni, ha postulato la reiezione del
gravame –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
giudizio 8.5.2017 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato,
tra gli altri, PI 2 (in carcerazione preventiva dal 25.11.2016 al 17.1.2017, in
anticipata esecuzione di pena dal 18.1.2017) autore colpevole di furto
aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento (in parte qualificato) e
ripetuta violazione di domicilio e lo ha condannato alla pena detentiva di
ventotto mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e all’espulsione dal
territorio svizzero per la durata di dieci anni.
La
Corte ha approvato le note professionali 10.3.2017, 5.4.2017 e 26.4.2017 dell’avv.
RE 1, difensore d’ufficio di PI 2, per la somma di CHF 8'320.60, di cui CHF
6'687.00 di onorario, CHF 924.65 di spese e trasferte, CHF 608.95 di IVA e CHF
100.00 di esborsi (dispositivo n. 20.2.). Ha inoltre disposto che PI 2 fosse tenuto
a rimborsare detto importo allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue
condizioni economiche glielo avrebbero permesso (dispositivo n. 20.2.1.).
La
sentenza motivata è stata intimata in data 27.6.2017.
b. Con
gravame 30.6/4.7.2017 l’avv. RE 1 – che il 10/11.5.2017, ricevuto il dispositivo
del giudizio, aveva comunicato a questa Corte di presentare reclamo contro la
quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio come ai dispositivi
n. 20.2. e n. 20.2.1. – postula che le note professionali 10.3.2017, 5.4.2017 e
26.4.2017 siano integralmente approvate e che i dispositivi n. 20.2. e n. 20.2.1.
della sentenza 8.5.2017 siano modificati nel senso che sono riconosciuti CHF
11'622.90.
La
reclamante rimprovera alla Corte della assise criminali di non avere indicato i
motivi a giustificazione delle decurtazioni delle note professionali, in
lesione dei più elementari principi di diritto federale e costituzionale. Il
legale, ricordati il diritto applicabile e i principi relativi alla motivazione
della decisione in tema di tassazione, elenca i punti della pronuncia che
contesta, precisando le ragioni per le quali la sentenza non sarebbe sostenibile.
Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
Considerandi
1.
Il
difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può interporre
reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o
del tribunale di primo grado.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
2.1.1
Il
pubblico ministero [se il procedimento non viene concluso dalla decisione di un
tribunale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 9)] o l’autorità
giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento
(art. 135 cpv. 2 CPP).
L’autorità
giudicante deve pronunciarsi sulla retribuzione del difensore d’ufficio, di principio,
nella sentenza di merito (giusta i combinati art. 81 cpv. 3 lit. a / cpv. 4
lit. b, 135 cpv. 2, 351 cpv. 1, 421 cpv. 1 e 422 cpv. 2 lit. a CPP) [decisioni
TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 2.2.1.;6B_659/2016 del 6.3.2017 consid.
2.3
;6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.3.;6B_652/2014 del 10.12.2014
consid. 1.2.;6B_211/2014 del 9.10.2014 consid. 1.1.;6B_212/2014 del 9.10.2014
consid. 1.1.;6B_985/2013 del 19.6.2014 consid. 1.1.;6B_48/2013 del 13.6.2013
consid. 2.1.; DTF 143 IV 40 consid. 3.2.1.; 140 IV 213 consid. 1.1.; 139 IV 199
consid. 5.1.; decisione TPF BB.2016.350 del 25.1.2017 consid. 3.1.; BSK StPO –
N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art.
135.
CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 135 CPP n. 4].
2.1.2
Il
difensore d’ufficio – a differenza dell’imputato e del procuratore pubblico
che, quali parti (art. 104 cpv. 1 CPP), impugnano la sentenza con appello anche
per quanto riguarda l’indennità al difensore d’ufficio – contesta con reclamo
il giudizio di merito inerente all’entità della retribuzione (art. 135 cpv. 3
lit. a CPP) [decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.;6B_460/2016
del 27.2.2017 consid. 2.1.;6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1.;6B_919/2015
dell’11.12.2015 consid. 4.; DTF 143 IV 40 consid. 3.2.2.; 140 IV 213 consid.
1.4
; 139 IV 199 consid. 5.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP
n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 135 CPP n. 5].
2.1.3
Il
termine per aggravarsi contro l’entità della retribuzione, stante lo specifico
mezzo di ricorso, è disciplinato dall’art. 396 cpv. 1 CPP (decisioni TF
6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.;6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1.),
secondo il quale i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente
vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione
di reclamo. Il termine decorre dunque dalla notificazione della decisione motivata
(art. 384 lit. b CPP) – che il difensore d’ufficio medesimo deve richiedere,
entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo del giudizio, quale
terzo giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. f / cpv. 2 e 82 cpv. 2 lit. a CPP
(decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.;6B_460/2016 del 27.2.2017
consid. 2.1.;6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1./2.2.; DTF 143 IV 40 consid.
3.6
) – e non dalla consegna oppure dalla notificazione del dispositivo scritto
(art. 384 lit. a CPP) [decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1./2.3.;
6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1./2.3.;6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid.
2.1
; DTF 143 IV 40 consid. 3.4.].
2.2
Il
gravame, inoltrato il 30.6/4.7.2017 contro i dispositivi n. 20.2. e n. 20.2.1.
della sentenza 8.5.2017, intimata motivata il 27.6.2017, della Corte delle
assise criminali (che si è pronunciata in applicazione dei combinati art. 135
cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP) è tempestivo siccome presentato nel termine di
dieci giorni (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP) dall’intimazione del giudizio di
merito motivato, recapitato all’avv. RE 1 il 30.6.2017.
Esso
è anche proponibile secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
L’avv.
RE 1, designata difensore d’ufficio di PI 2 con decreto 19.12.2016 giusta gli art.
132.
s. CPP, è legittimata a reclamare a’ sensi dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa,
in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Chi
dirige il procedimento nella relativa fase procedurale (giusta l’art. 61 CPP) dispone
(giusta l’art. 133 cpv. 1 CPP) una difesa d’ufficio se: a. in caso di difesa
obbligatoria 1. nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di
fiducia; 2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo
rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;
b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per
tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 CPP).
3.2
Il
decreto di nomina del difensore d’ufficio fonda un rapporto di diritto pubblico,
a favore di una terza persona, tra la Confederazione rispettivamente il Cantone
e il legale designato (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.;6B_894/2015
del 13.1.2016 consid. 2.2.2.;6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.1.;
6B_325/2015 del 19.5.2015 consid. 2.1.;6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.;
DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; 141 I 124 consid. 3.1.; 141 I 70 consid. 6.1.; 139
IV 261 consid. 2.2.1.; 131 I 217 consid. 2.4.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit.,
art. 132 CPP n. 1 / art. 135 CPP n. 1), sulla base del quale quest’ultimo – che
non svolge un mandato privato, ma adempie un compito pubblico (decisioni TF 6B_824/2016
del 10.4.2017 consid. 18.3.1.;6B_986/2015 del 23.8.2016 consid. 5.2.;
6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.1.;6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.1./2.4.;
6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 3.2./4.2.; 141 I
124.
consid. 3.1./4.1.; 141 I 70 consid. 6.1.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1) – ha un credito di diritto
pubblico nei confronti dello stato, che deriva dall’art. 29 cpv. 3 Cost., ad un
indennizzo (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.;6B_986/2015
del 23.8.2016 consid. 5.2.;6B_894/2015 del 13.1.2016 consid. 2.2.2.;6B_919/2015
dell’11.12.2015 consid. 4.1.;6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.;6B_325/2015
del 19.5.2015 consid. 2.1.;6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV
344.
consid. 3.2./4.2.; 141 I 124 consid. 3.1.).
La
designazione di un patrocinatore d’ufficio (prevista anche, tra l’altro, dall’art.
6.
cifra 3 lit. c CEDU) discende invero dall’interesse pubblico (decisione TF
6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.): è un mezzo dello Stato per adempiere i
suoi doveri finalizzati segnatamente a garantire un processo equo, ad attuare
il principio della parità delle armi e ad assolvere il suo obbligo di assistenza
(DTF 141 IV 344 consid. 4.2.). In applicazione dell’art. 12 lit. g della legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati l’avvocato è di conseguenza tenuto
ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio
del Cantone nel cui registro egli è iscritto (decisioni TF 6B_919/2015
dell’11.12.2015 consid. 5.3.;6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.1.; DTF 141
IV 344 consid. 4.2.; 141 I 70 consid. 6.1.).
3.3
3.3.1
Il
legale d’ufficio – che ha un incarico ben definito e delimitato, ovvero che ha
il compito di assistere l’imputato nel procedimento penale e di difenderlo
dalle imputazioni mosse a suo carico dalle autorità penali (decisione TF
6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.2.) – ha una pretesa costituzionale alla retribuzione
soltanto per quanto necessario alla tutela dei diritti dell’imputato stesso.
Secondo
questo parametro la pretesa si determina dal profilo qualitativo e quantitativo:
possono essere indennizzate unicamente quelle prestazioni – necessarie e proporzionali
– in nesso causale con/per la cura dei diritti dell’imputato nel procedimento a
suo carico (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.;6B_618/2015
del 16.12.2015 consid. 2.3.; DTF 141 I 124 consid. 3.1.; decisioni TPF BB.2017.97
del 21.8.2017 consid. 4.2.1.; BB.2017.60 del 18.7.2017 consid. 3.2.; BB.2016.249
del 31.8.2016 consid. 3.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.; BSK StPO –
N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.
135.
CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 135 CPP n. 3).
Quale
criterio per rispondere alla domanda inerente al dispendio necessario per una
difesa corretta nel procedimento penale si fa riferimento ad un avvocato di
esperienza, che dispone di solide conoscenze nell’ambito del diritto penale materiale
e processuale e che può svolgere la difesa in modo mirato ed efficiente fin
dall’inizio del procedimento (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid.
18.3.1
;6B_264/2016 dell’8.6.2016 consid. 2.4.1.; decisione TPF BB.2016.58 del
26.8.2016
consid. 6.1.).
Per
determinare il dispendio si deve tenere conto, segnatamente, della natura,
dell’importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto e/o
in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla
trattazione dell’incarto, del numero dei colloqui con l’imputato prima e/o dopo
gli interrogatori, della partecipazione alle udienze e al processo, del tempo
delle trasferte, delle visite indispensabili in carcere e del tempo necessario
per la preparazione dell’arringa e del dibattimento (decisioni TPF BB.2016.369
del 12.7.2017 consid. 2.2.; BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 3.3.; BB.2016.58
del 26.8.2016 consid. 6.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.1.; DTF 141 IV
344.
consid. 4.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 4).
Il
legale deve esaminare ogni operazione che potrebbe essere utile per il suo
cliente. Il difensore d’ufficio ha in effetti il medesimo dovere di diligenza
di un avvocato di fiducia (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 134 CPP n. 13): l’imputato difeso d’ufficio ha diritto ad un
legale efficiente, esperto e dedicato alla tutela dei suoi interessi [art. 32
cpv. 2 Cost.] (decisioni TF 1B_192/2017 del 3.7.2017 consid. 3.1.;1B_103/2017
del 27.4.2017 consid. 2.3.;1B_259/2016 dell’11.1.2017 consid. 2.4.;
6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.1./1.3.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op.
cit., art. 132 CPP n. 1 / art. 134 CPP n. 12/13). Secondo l’art. 12 lit. a
della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati l'avvocato deve
esercitare la sua attività professionale con cura e diligenza. Sebbene legato
allo Stato dal suddetto particolare rapporto, il difensore d’ufficio è del
resto vincolato, entro i limiti della legge e delle norme deontologiche,
unicamente agli interessi dell’imputato (art. 128 CPP): gli incombe di conseguenza,
operando in completa indipendenza, di fronteggiare l’azione penale e di adoperarsi
per ottenere il proscioglimento dell’imputato oppure una condanna la più
clemente possibile per lui (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 128 CPP n. 1/5; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.
128.
CPP n. 4/5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 128 CPP n. 1).
Il
difensore ha un ampio margine di apprezzamento sulla conduzione della difesa e
sulla scelta della strategia di difesa (decisioni TF 6B_307/2016 del 17.6.2016
consid. 2.3.4.;6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.2.; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 134 CPP n. 15). Il rimprovero di avere effettuato operazioni superflue
deve dunque essere mosso con riserbo (decisioni TPF BB.2016.58 del 26.8.2016
consid. 6.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), proprio tenuto conto che
il difensore deve avere un margine di manovra e deve poter svolgere il mandato
a favore dell’imputato in maniera efficace (decisione TF 6B_618/2015 del
16.12.2015
consid. 2.3.; DTF 141 I 124 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,
op. cit., art. 135 CPP n. 3).
Il
difensore d’ufficio che trascurasse i suoi obblighi dovrebbe peraltro essere sostituito
(art. 134 cpv. 2 CPP) [DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,
op. cit., art. 134 CPP n. 11 ss.] e si esporrebbe ad un procedimento
disciplinare.
L’intervento
del giudice sulla nota professionale si giustifica di conseguenza soltanto
qualora esista una sproporzione tra il valore delle operazioni effettuate e
l’onorario (decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.). Il difensore
d’ufficio, anche se gli si richiedono determinate prestazioni nel pubblico interesse,
non deve prestare “Frondienste”, termine che si può tradurre con opere
di volontariato (decisione TF 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 5.3.; DTF 141
I 124 consid. 4.2.). La rimunerazione dell’avvocato d’ufficio – che può essere
inferiore a quella di un mandatario privato – deve pertanto essere equa
(decisioni TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; DTF 141 I 124 consid.
3.2
; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; 137 III 185 consid. 5.1.; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 135 CPP n. 5). Per essere considerata equa, la remunerazione del
legale non deve soltanto coprire le spese generali dell’avvocato, ma deve anche
permettergli di ottenere un reddito modesto, che non sia unicamente simbolico
(decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; ZK StPO – V. LIEBER, op.
cit., art. 135 CPP n. 5).
Non
devono comunque essere indennizzate spese inutili, superflue e estranee al
procedimento (decisione TF 6B_652/2014 del 10.12.2014 consid. 2.3.; decisione
TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), di sostegno morale (decisioni TPF BB.2017.94
del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.; ma cfr. decisione
TF 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.2.) o inerenti all’attività di
aggiornamento dei parenti del difeso (decisione TPF BB.2016.249 del 31.8.2016
consid. 4.2.).
3.3.2
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento
penale a carico del patrocinato.
Nel
Canton Ticino si applica il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(Rtar), in vigore dall’1.1.2008 [art. 4 della legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio (LAG)].
Il
predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel
caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e, ancora, per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Secondo
l’art. 2 cpv. 1 Rtar all’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento.
L’onorario
dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
di CHF 180.00/ora [art. 4 cpv. 1 Rtar (tariffa che l’Alta Corte ritiene
corretta, quale minimo: decisioni TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.;
6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.; DTF 141 I 124 consid. 3.2.; 139 IV 261
consid. 2.2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 5)]. Se la
pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto
studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e
complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato
sulla base della tariffa di CHF 90.00/ora (art. 4 cpv. 3 Rtar). L’onorario
dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori orario di lavoro (tra
le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e
di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora; l’onorario del praticante legale è
stabilito in CHF 110.00/ora (art. 5a Rtar).
Per
la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti
le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della
legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar) – norma che concretizza la giurisprudenza
citata più sopra – secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza
professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati,
alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed
alla sua prevedibilità.
Ha
inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,
riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa
essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso
per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di
apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.4
Il
diritto di essere sentito a’ sensi degli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2
Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento
della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del
gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere
d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti
che le erano stati negati o se il rinvio all’autorità inferiore costituisca una
mera formalità che cagiona un inutile allungamento della procedura,
incompatibile con gli interessi della parte alla celerità del procedimento (decisione
TF 6B_1251/2016 del 19.7.2017 consid. 3.1.; decisioni TPF BB.2017.94 del
4.7.2017
consid. 4.1.; BB.2016.263 del 3.10.2016 consid. 2.3.; BB.2016.14 del
28.7.2016
consid. 6.1.) – comprende, oltre al diritto di esprimersi prima che
una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio,
di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti, il diritto
di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno
brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di
impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il
controllo (decisione TF 6B_20/2017 del 6.9.2017 consid. 3.1.1.; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Principio
che vale anche in materia di tassazione della nota professionale del difensore
d’ufficio: tale obbligo comporta che l’autorità di tassazione, qualora decida
sulla base di un elenco di spese presentato dal legale, indichi – se intende
discostarsene – almeno brevemente i motivi per cui ritiene certe operazioni ingiustificate
(decisioni TF 6B_1251/2016 del 19.7.2017 consid. 3.1.;6B_329/2014 del
30.6.2014
consid. 2.2./2.4.;6B_389/2013 del 26.11.2013 consid. 1.;6B_502/2013
del 3.10.2013 consid. 3.4.; DTF 141 I 70 consid. 5.2.; decisioni TPF BB.2017.98
del 4.9.2017 consid. 2.1.; BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.263
del 3.10.2016 consid. 2.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 5.1.; BB.2016.14
del 28.7.2016 consid. 6.1.).
4.
4.1.
La
procedura dibattimentale di primo grado è disciplinata agli art. 328 ss. CPP,
che regolamentano i compiti del giudice (rispettivamente, in determinati casi,
di chi dirige il procedimento), tra cui quello di pronunciarsi con sentenza –
al termine del procedimento penale, da condurre nel rispetto del principio di
celerità (art. 5 CPP) [che anche le autorità giudicanti devono ossequiare (decisioni
TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.;1B_103/2017 del 27.4.2017 consid.
3.2
)] – sulla colpevolezza dell’imputato, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze
(art. 351 cpv. 1 CPP).
Tra
le “altre conseguenze” di cui all’art. 351 cpv. 1 in fine CPP rientra
anche l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 81 cpv. 3 lit.
a / cpv. 4 lit. b, 135 cpv. 2, 421 cpv. 1 e 422 cpv. 2 lit. a CPP), che deve
essere fissata al termine del procedimento penale nella sentenza di merito
(cfr. consid. 2.1.1.).
Inoltre,
il giudice, se deve motivare la sentenza, la notifica entro sessanta giorni,
eccezionalmente entro novanta giorni, all’imputato e al pubblico ministero con
la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le
loro conclusioni (art. 84 cpv. 4 CPP). Si tratta di termini d’ordine, per cui
la loro eventuale inosservanza non tocca la validità del giudizio (decisione TF
6B_782/2017 del 9.8.2017 consid. 6.); la loro inosservanza potrebbe comunque
costituire indizio di una violazione del principio di celerità (decisioni TF
6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.;6B_782/2017 del 9.8.2017 consid. 6.).
4.2
4.2.1
Il
giudice deve esprimersi sulla retribuzione tenendo presente i compiti del difensore
d’ufficio in relazione all’imputato stesso.
Si
deve anzitutto ricordare che l’imputato ha diritto ad un procedimento leale,
principio che deriva dall’obbligo delle autorità penali di trattare con equità
tutti i partecipanti al procedimento (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP). All’imputato
deve dunque essere garantito il diritto ad una difesa effettiva (decisione TF
6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.1.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art.
3.
CPP n. 22), previsto peraltro dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU.
Lo
Stato ha quindi l’obbligo di assicurare una simile difesa, designando – qualora
ne siano dati i presupposti (art. 132 CPP) – un difensore d’ufficio, obbligato
ad assumere la difesa (art. 12 lit. g della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati).
Si
deve poi aggiungere – come già anticipato (consid. 3.3.1.) – che il difensore
d’ufficio, pur essendo nominato dalle autorità penali e adempiendo un compito
di interesse pubblico, è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato
(art. 128 CPP), di modo che deve procedere con la medesima diligenza di un difensore
di fiducia, svolgendo al meglio la difesa: deve perciò avere, pur senza
dimenticare che le sue prestazioni devono essere necessarie e proporzionali, un
margine di manovra per esaminare gli atti che potrebbero essere utili per il
patrocinio dell’imputato.
Ne
discende dunque – come esposto più sopra al considerando 3.3.1. – che la
censura di avere effettuato operazioni superflue deve essere mossa al legale con
cautela. In caso contrario, infatti, all’imputato potrebbe essere messa in pericolo
rispettivamente non essere garantita una difesa effettiva, in violazione dei
diritti medesimi dell’imputato, in ragione delle restrizioni che si potrebbe
imporre il difensore per non vedersi poi rimproverato dal giudice di avere
presentato una nota professionale non corretta. Al legale d’ufficio deve essere
riconosciuto, in altre parole, un certo margine di apprezzamento
nell’impostazione degli atti di difesa.
Il
procuratore pubblico rispettivamente il giudice interverranno quindi sulla nota
professionale soltanto qualora esista una sproporzione tra quanto esposto – con
riferimento a onorario e spese – e le esigenze per garantire una difesa
effettiva, tenuto presente – in ogni caso – il margine di apprezzamento del
legale.
Si
ricorda peraltro che giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP le autorità penali si
attengono al principio della buona fede, da cui discende il divieto di
formalismo eccessivo, forma particolare del diniego di giustizia: esso è realizzato
quando la rigorosa applicazione delle regole procedurali non è giustificata da
alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in
maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l’accesso al
tribunale (decisioni TF 6B_520/2016 del 18.5.2017 consid. 2.1.;6B_901/2016 del 18.1.2017 consid.
3.2.1
; DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3
CPP n. 11).
4.2.2
Questa
Corte, nel giudizio inc. 60.2016.15 del 14.4.2016 (consid. 4.1.), aveva ritenuto
che, per ragioni di economia procedurale, non dovevano essere esaminate le
decurtazioni delle note professionali pari o inferiori a cinque minuti, per cui
le prestazioni toccate dalle defalcazioni erano da riconoscere come esposte.
Questa
scelta è confermata: decurtazioni di simile ristretta portata non possono
essere il frutto di un corretto esercizio del potere di apprezzamento, proprio
in considerazione della loro esiguità.
In
senso analogo a questa Corte si era del resto già espresso anche il Consiglio
di moderazione con decisione 1.7.2002 (pubblicata sul Bollettino dell’Ordine degli
avvocati n. 24, mese di dicembre 2002, p. 38): “Certo, in regime di
assistenza giudiziaria si richiede all’avvocato anche stringatezza. D’altro
lato però il giudice della tassazione non deve defalcare a beneplacito. Se riduce
la durata di una prestazione, deve anche motivare la sua scelta in modo che il
Consiglio di moderazione possa seguire il suo ragionamento e valutare la
legittimità della decurtazione. Ridurre sistematicamente (o quasi) i colloqui
di 20, 100 anche (recte: 10 o anche) di 5 minuti solo perché il patrocinatore
ha operato in regime di assistenza giudiziaria non è ammissibile”.
5.
5.1.
Con
giudizio 8.5.2017 la Corte delle assise criminali ha approvato le note professionali
di data 10.3.2017, 5.4.2017 e 26.4.2017 dell’avv. RE 1 per la somma di CHF 8'320.60,
di cui CHF 6'687.00 di onorario, CHF 924.65 di spese e trasferte, CHF 608.95 di
IVA e CHF 100.00 di esborsi (dispositivo n. 20.2.).
5.2
La
reclamante postula che le note professionali 10.3.2017, 5.4.2017 e 26.4.2017
siano integralmente approvate e che i dispositivi n. 20.2. e n. 20.2.1. della
sentenza 8.5.2017 siano modificati nel senso che è riconosciuto l’importo di
CHF 11'622.90.
5.3
5.3.1
Ad
eccezione delle poste di cui si dirà successivamente, le prestazioni del legale
che hanno subito decurtazioni pari oppure inferiori a cinque minuti sono riconosciute
come esposte nelle relative note professionali, senza esame da parte di questa
Corte.
Seguendo
questo criterio, per la nota professionale del 10.3.2017, ai minuti già ammessi
dalla Corte delle assise criminali, si devono dunque aggiungere 32 minuti,
di cui +3 per “tel da commissario __________, spiega caso e
interventi di martedì e mercoledì che verranno effettuati” (19.12.2016)
[punto 22.2.b) della sentenza 8.5.2017 (di seguito sentenza)], +10 per “ric/es
da PP un permesso telefonico per moglie”, “ric/es da PP permessi per me”,
“redigo ed invio fax a PP, chiedo permessi settimanali da sett prossima per
moglie”, “ric/es e-mail da Comm __________ per prossimi sopralluoghi e
verbali correi” (23.12.2016) [punto 22.2.c) sentenza], +5 per “ric/es
e-mail da Comm. __________ per nuovi verbali”, “ric/es e-mail da Comm. __________
anticipa verbale mio assistito”, “tel ad __________ chiamo per dire che
a quell’ora sono già impegnata” (5.1.2017) [punto 22.2.d) sentenza], +1
per “ric/es fax da PP copia di fax inviato all’avv. __________”, “ric/es
fax da PP copia di fax inviato ad avv. __________” (10.1.2017) [punto 22.2.f)
sentenza], +1 per “tel da segretaria PP per verbale assistito”, “ric/es
fax da PP, citazione mio assistito” (11.1.2017) [punto 22.2.g) sentenza], +2
per “tel da PP” (20.1.2017) [punto 22.2.j) sentenza], +3 per “ric/es
e-mail da __________ Carcere”, “redigo ed invio e-mail succitata”
(1.2.2017) [punto 2.2.m) sentenza], +5 per “ric/es tel da assistito,
chiede (se ben comprendo) un incontro e stato pratica”, “redigo ed invio
e-mail a assistente sociale __________ chiedo di ribadire ad assistito nella
rispettiva difficoltà di comprenderci che non vi è necessità di un incontro e
di chiedere a assistito che urgenza vi sarebbe” (6.2.2017) [punto 22.2.n)
sentenza], +2 per “ric/es decisione di chiusura dell’istruzione da PP”
(9.3.2017) [punto 22.2.q) sentenza]. Per la nota professionale di data
5.4
, ai minuti già ammessi dalla Corte delle assise criminali l’8.5.2017,
si devono aggiungere +3 minuti per “ric/es citazione da Giudice Villa”,
“ric/es termine per istanze probatorie da Giudice Villa” (29.3.2017) [punto
22.3
c) sentenza].
5.3.2
Per
quanto concerne le spese di trasferta è corretto, come ha ritenuto la Corte,
utilizzare l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona,
Lugano, Locarno”, di modo da considerare le stesse distanze per tutti i
legali d’ufficio [punto 22.1.a) sentenza].
Al
difensore d’ufficio deve essere retribuito anche il tempo di trasferta
(decisione TPF BB.2015.47 del 16.12.2015 consid. 4.5.). Questa Corte (decisioni
inc. 60.2014.26 del 2.6.2014
consid. 4.2.2.; inc. 60.2013.455 del
6.5.2014
consid. 3.5.; inc. 60.2011.204 del 5.7.2011 consid. 3.2.) ha riconosciuto il principio secondo cui,
nella tassazione della nota per prestazioni riferite a trasferte, si deve
considerare la situazione concreta in relazione alla praticabilità delle
strade: il tempo di percorrenza delle vie di transito ticinesi dipende infatti molto
dalla situazione del traffico, che muta in maniera importante a dipendenza del
giorno (feriale o festivo) e del momento della giornata (mattina, pomeriggio o
sera). Nell’esame dei tempi di percorrenza si deve tenere presente la situazione
concreta, valutando la plausibilità della durata delle tratte e non operando
una decurtazione standardizzata.
Il
tempo di percorrenza esposto per le trasferte è sostenibile, per cui deve
essere approvato come indicato. Ai minuti riconosciuti dalla Corte delle assise
criminali [punto 22.1.b)] si aggiungono 418 minuti, di cui +20 (tratta __________
del 21.12.2016), +13 (tratta __________ del 22.12.2016), +35
(tratta __________ del 21.12.2016), +35 (tratta __________ del
17.1
), +35 (tratta __________ del 22.2.2017), +35 (tratta __________
del 6.3.2017), +40 (tratta __________ dell’8.5.2017), +35 (tratta
__________ del 9.1.2017), +35 (tratta __________ del 4.4.2017) e +135
[tratta __________ del 2.5.2017 (omessa nella tassazione della Corte)]. La
trasferta del 9.5.2017 non viene riconosciuta: il dibattimento è terminato il
giorno precedente. Si deducono 100 min [ammessi dalla Corte al punto 22.1.b)
della sentenza, in contraddizione con il punto 22.4.f) del giudizio: “tutte
le poste 9.5.2017 “__________”, “dibattimento”, “posteggio” e “__________” non
sono state riconosciute in quanto il dibattimento è terminato l’8.5.2017”].
Si ammettono +318 minuti.
Per
quanto concerne le spese di posteggio [punto 22.1.d) sentenza], si osserva che
il normale corso delle cose e l’esperienza della vita permettono di riconoscerle
anche se non documentate qualora esse siano in un rapporto ragionevole con la
prestazione a cui si riferiscono: si ammettono quindi CHF +47.00, di cui
CHF 2.00 (21.12.2016), CHF 2.00 (22.12.2016), CHF 4.00 (22.2.2017), CHF 5.00 (6.3.2017)
e CHF 34.00 (8.5.2017).
5.3.3
Correttamente
la Corte delle assise criminali non ha approvato le spese telefoniche, ritenuto
che i principali servizi di telefonia non addebitano più i costi per le
telefonate in Svizzera, limitandosi a richiedere i costi di abbonamento [punto
22.1
c) sentenza].
La
reclamante si riduce a sostenere che le chiamate in entrata e in uscita genererebbero
costi (gravame 30.6/4.7.2017, p. 8), senza però neppure tentare di dimostrare
le da lei asserite spese.
5.3.4
La
Corte non ha riconosciuto onorario e spese per le prestazioni “lettera breve
a assistito, invio copia di quanto trasmesso a PP” (15.2.2017), “lettera
breve a assistito, invio copia di quanto ricevuto da PP” (20.2.2017) e “memo
a assistito, trasmetto copia fax suddetto” (23.2.2017) siccome l’imputato
era cittadino __________ che non conosceva la lingua italiana [punto 22.1.f1)
sentenza].
A
ragione. Il fatto che l’imputato avrebbe chiesto al legale di trasmettergli gli
atti perché essi sarebbero stati tradotti da un compagno di cella e/o di passeggio
(gravame 30.6/4.7.2017, p. 10) non è sufficiente, ammesso che le regole carcerarie
permettano un tale agire, per riconoscere dette prestazioni in mancanza di
imperativa urgenza delle comunicazioni, che non è sostenuta.
La
medesima conclusione si applica per “tel da famigliari assistito, difficoltà
di comprensione reciproca” (24.1.2017) [punto 22.2.l) sentenza]: visti i
problemi linguistici, inutile per il caso.
5.3.5
E’
corretto non riconoscere la prestazione “anticipo memo suddetto per fax”
(2.5.2017) [punto 22.1.f2) sentenza]: l’invio riguardava la fattura
dell’interprete, per cui – anche qualora essa per ipotesi fosse stata smarrita
dalla posta – avrebbe senz’altro potuto essere ripresentata, senza nocumenti
(apparenti) di sorta.
5.3.6
Devono
essere ammessi come esposti i colloqui con l’imputato prima degli interrogatori
del 9.1.2017 (20 min) e del 17.1.2017 (15 min): il diritto dell’imputato ad una
difesa effettiva comprende infatti anche il diritto di colloquiare con il
legale prima delle audizioni, in assenza di terze persone, segnatamente del
magistrato inquirente. Il fatto che durante l’audizione, e dunque alla presenza
di quest’ultimo e di eventuali altre parti, il legale avrebbe potuto porre a PI
2.
domande o richieste di delucidazioni non può evidentemente supplire al
diritto di colloqui tra difensore e imputato prima oppure eventualmente dopo
l’interrogatorio.
Si
approvano +15 min in aggiunta ai minuti già accettati (20 min) (punto
22.2
e) / i) sentenza], considerata inoltre l’esigenza di un interprete, con
inevitabile prolungamento dei colloqui medesimi.
Viene
ammesso come esposto (+15, oltre ai 30 min riconosciuti dalla Corte) [punto
22.4
c) sentenza] il “colloquio con assistito ed interprete” (2.5.2017):
si trattava dell’ultimo colloquio prima del dibattimento, che – anche se PI 2
era reo confesso – doveva essere preparato e discusso con l’imputato, anche
solo per spiegargli come si sarebbe svolto. La presenza necessaria
dell’interprete ha evidentemente allungato la durata dell’incontro.
5.3.7
Onorario
e spese per “anticipo scritto per fax” (13.1.2017) [punto 22.2.h)
sentenza] in cui si chiedeva l’esecuzione anticipata della pena rispettivamente
la procedura abbreviata devono essere riconosciuti (+3 min di onorario e
CHF +2.-- di spese): si tratta di richieste con effetti diretti sulla
carcerazione dell’imputato e sul seguito del procedimento a carico di
quest’ultimo, di modo che è ragionevole anticipare le istanze già per fax,
dando così modo al procuratore pubblico di, se del caso, disporre le relative
decisioni, nel rispetto del principio di celerità secondo l’art. 5 CPP.
5.3.8
Non
sono riconosciute le poste “ric/es da PP quanto già trasmesso con fax del
17.1
” (24.1.2017) [punto 22.2.k) sentenza] e “ric/es per posta
quanto anticipato via fax da PP” (20.2.2017) [punto 22.2.p) sentenza] perché
– come a ragione ha considerato la Corte – si tratta di prestazioni di
segretariato (a carico del legale), già esaminate e fatturate in precedenza.
Deve
essere ammessa la posta – +3 min – “tel da segretaria PP comunica di
levare AI 48 dagli atti, siccome non attinente al procedimento” (22.3.2017)
[punto 22.3a) sentenza]: spettava al legale, non al suo segretariato,
verificare di quale atto si trattava e controllare se effettivamente fosse da
togliere dagli atti.
Non
è riconosciuta la prestazione “ric/es fattura per prestazioni da interprete
per e-mail” (2.5.2017) [punto 22.4d) sentenza] siccome incombenza di
cancelleria: il fatto che l’interprete avrebbe trasmesso la fattura alla
reclamante e non al suo segretariato non muta il fatto che, comunque, si tratta
di un compito prettamente di cancelleria, con i costi a carico dello studio
legale.
5.3.9
La
prestazione “ric/es atto di accusa da PP” (24.3.2017) [punto 22.3.b)
sentenza] deve essere approvata come esposta: il legale diligente, anche se
l’imputato è reo confesso, deve esaminare l’atto di accusa verificandone il
contenuto. Sebbene la promozione dell’accusa non sia impugnabile (art. 324 cpv.
2.
CPP), le parti possono infatti formulare all’indirizzo di chi dirige il
procedimento istanze (art. 109 cpv. 1 CPP) (BSK StPO – J. STEPHENSON / R.
ZALUNARDO-WALSER, op. cit., art. 329 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
op. cit., art. 329 CPP n. 6).
Oltre
a quanto già ammesso, si riconoscono dunque +25 minuti.
5.3.10
Per
quanto concerne “disamino atti all’incarto” e “allestisco arringa”
(7.4.2017), riconosciute per 180 min [punto 22.4.a) sentenza], vanno ammesse
come esposte per 230 min (+50 min): il legale, anche se PI 2 era reo
confesso, doveva – quale patrocinatore diligente, che doveva assicurare una
difesa effettiva all’imputato, deferito davanti ad una Corte delle assise
criminali – confrontarsi con gli atti e difendere, al meglio, il suo
patrocinato, segnatamente per quanto riguardava i temi (aggravanti) della
commissione dei reati per mestiere e in banda e la commisurazione della pena.
Ciò che giustifica detto dispendio.
5.3.11
Sono
riconosciute come esposte (CHF 6.30, +5.30) le spese inerenti a “redigo
ed invio raccomandata a Giudice Villa” (26.4.2017) [punto 22.4.b) sentenza].
Si trattava di uno scritto in risposta alla richiesta del giudice sulle spese
di posteggio, che dovevano essere documentate. Siccome prove a giustificazione
delle spese della reclamante, era corretto l’invio raccomandato.
5.3.12
La
Corte delle assise criminali ha approvato 301 min per la giornata dibattimentale
8.5
, di cui 256 min (ore 9:30 – ore 12.36 e ore 14.00 – ore 15.10) per il
processo e 45 min per la lettura del dispositivo e per un primo colloquio con
il condannato PI 2 dopo il dibattimento [punto 22.4.e) sentenza].
Ora,
un simile calcolo è troppo rigoroso: si deve tenere conto che è ragionevole
ritenere che il legale arrivi a palazzo di giustizia qualche minuto prima
dell’inizio del dibattimento e che lasci l’aula qualche minuto dopo la sua
chiusura. Di modo che deve essere remunerato anche questo tempo. Inoltre, dal
verbale del dibattimento risulta che “Il Presidente convoca seduta stante le
parti a ricomparire alle ore 17.30 per la pubblicazione della sentenza. (…) Il
Presidente dichiara riaperto il pubblico dibattimento alle ore 18.03. (…) Il
Presidente dichiara chiuso il pubblico dibattimento alle ore 18.33.” (p.
8). Si deve pertanto considerare un dispendio orario di 360 min (+59
min). L’onorario per le trasferte è già stato conteggiato in precedenza (consid.
5.3.2
).
5.4
In
aggiunta alla somma ammessa nel giudizio 8.5.2017 dalla Corte [CHF 8'320.60, di
cui CHF 6'687.00 di onorario, CHF 924.65 di spese e trasferte, CHF 608.95 di
IVA e CHF 100.00 di esborsi (dispositivo n. 20.2.)], si riconosce l’importo di
CHF 1'753.15, di cui CHF 1'569.00 di onorario [523 min a CHF
180.
--/ora (35 min, consid. 5.3.1.; 318 min, consid. 5.3.2.; 30 min, consid.
5.3.6
; 3 min, consid. 5.3.7.; 3 min, consid. 5.3.8.; 25 min, consid. 5.3.9.;
50.
min, consid. 5.3.10.; 59 min, consid. 5.3.12.)], CHF 54.30 di spese
(CHF 47.00, consid. 5.3.2.; CHF 2.00, consid. 5.3.7.; CHF 5.30, consid.
5.3.11
) e CHF 129.85 di IVA (8%).
Le
note dell’avv. RE 1 sono perciò approvate per CHF 10’073.75, di cui CHF
8’256.00 di onorario, CHF 978.95 di spese e trasferte, CHF 738.80 di IVA e CHF
100.00
di esborsi.
6.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante, parzialmente
vincente, adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
dispositivo n. 20.2. della sentenza 8.5.2017 della Corte delle assise criminali
(inc. TPC 72.2017.54) è riformato nel senso che:
Le
note professionali del 10.3.2017, del 5.4.2017 e del 26.4.2017 dell’avv. RE 1, __________,
sono approvate per:
onorario CHF
8'256.00
spese
e trasferte CHF 978.95
IVA
(8%) CHF 738.80
esborsi CHF
100.00
totale CHF
10'073.75
§§ Il
dispositivo n. 20.2.1. della sentenza 8.5.2017 della Corte delle assise
criminali (inc. TPC 72.2017.54) è riformato nel senso che:
PI
2 è tenuto a rimborsare allo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
l’importo di CHF 10'073.75 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera