60.2017.123
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio. caso bagatellare
4 settembre 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.123
Lugano
4 settembre 2017/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera,
sedente
per statuire sul reclamo 11/12.5.2017 presentato da
RE 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 5.5.2017 emanata dal procuratore
pubblico Raffaella Rigamonti, mediante la quale ha respinto la sua istanza
2.5.2017 tesa alla nomina quale difensore d’ufficio dell’avv. RA 1, __________,
nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di ripetuta
truffa e ripetuta falsità in documenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 22/23.5.2017 del magistrato
inquirente, concludenti per la reiezione del gravame; nonché lo scritto
22/23.6.2017 con cui comunica di non avere particolari osservazioni di duplica da
formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
vista la replica 19/20.6.2017 di RE 1, mediante la
quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.
Nell’ambito dell’inchiesta di
cui all’inc. MP __________, in data 15.2.2014, RE 1 è stata interrogata dalla
polizia cantonale - in veste di imputata - per titolo di truffa e falsità in
documenti, in relazione all’invio alla cassa malati __________, di fatture -
rilasciate da un’impiegata del centro estetico __________ - al fine di incassare
rimborsi per prestazioni non dovute (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
4.4/2.5.2014, AI 3, inc. MP __________).
A suo carico è quindi stato aperto il
procedimento di cui all’inc. MP __________.
b.
Con decreto 24.4.2017 il
magistrato inquirente ha posto in stato di accusa, dinanzi alla Pretura penale
del cantone Ticino, RE 1, siccome ritenuta colpevole di ripetuta truffa [“per
avere, nel periodo settembre 2009 — agosto 2011, a __________ e __________, al
fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in correità
con __________, impiegata presso il centro estetico __________, __________, e __________
__________, ingannato con astuzia i funzionari della cassa malati __________,
assicurazione di medicina complementare, preposta al pagamento di prestazioni
della medicina complementare unicamente se effettuate da terapisti
riconosciuti, affermando cose false e dissimulando cose vere oppure
confermandone subdolamente l'errore, inducendoli in tal modo ad atti
pregiudizievoli del patrimonio della stessa, e meglio, per avere, accettato di
far risultare, contrariamente al vero, su dodici fatture, anziché i trattamenti
estetici da lei effettuati, tutti non riconosciuti dalla complementare della
cassa malati, trattamenti di medicina complementare, in particolare linfodrenaggio,
mai effettuati, in numero maggiore a quelli cui si è realmente sottoposta, segnatamente
[omissis...]; trasmettendo personalmente alla cassa malati __________ le dodici fatture per trattamenti terapeutici (fatture
ricevute da __________), sottacendo il fatto che dette fatture erano in realtà dei falsi, in quanto le
prestazioni indicate sulle stesse non erano mai state effettuate (o lo sono
state in minima parte), fatture fittizie la cui verifica per la cassa di
medicina complementare __________ non era possibile (in quanto troppo onerosa)
o per la quale RE 1 confidava non sarebbe stata effettuata, stante il rapporto
di fiducia esistente tra il centro, il cliente e la citata assicurazione malattia
per le cure complementari, riuscendo in tal modo a farsi versare dalla citata
cassa malati __________ i relativi importi per complessivi CHF 10'786.15;
permettendole così di ottenere un illecito profitto, consistente nel non dover
pagare personalmente le fatture riferite a trattamenti puramente estetici, non
riconosciuti dalle casse malati per medicina complementare, e permettendo così
a __________ di ottenere anch'essa un illecito profitto, consistente nel
fidelizzare il cliente, permettendogli di effettuare dei trattamenti estetici
senza doverli pagare personalmente] e
ripetuta falsità in documenti [per avere, nelle circostanze di luogo
e di tempo indicate al punto precedente, agendo in correità con __________,
impiegata presso il centro estetico __________ di __________, e __________, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto attestare in un documento,
contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone in seguito
uso a scopo di inganno, e meglio, per avere, allestito ovvero fatto allestire
delle fatture fittizie, facendone poi uso a scopo d'inganno e meglio trasmettendole
all'assicurazione medicina complementare __________, a cui era affiliata, documentazione
fittizia allestita da __________ o dal personale del Centro estetico __________
Fatti
di __________, che attestava, contrariamente al vero, che l'imputata si era
sottoposta a terapie medicali riconosciute presso il centro, mentre in realtà RE
1 si era sottoposta a trattamenti estetici non riconosciuti, il tutto allo
scopo di indurre la cassa malati di medicina complementare __________ a versare
gli importi relativi a tali fatture (per complessivi CHF 10'786.15) a favore
dell'assicurata, importi in seguito utilizzati per saldare le fatture scoperte
e/o quale rimborso per quanto già versato a favore del Centro, permettendole
così di ottenere un illecito profitto, consistente nel non dover pagare personalmente
le fatture riferite a trattamenti non riconosciuti dalle casse malati, e
permettendo così a __________ di ottenere anch'essa un illecito profitto,
consistente nel fidelizzare il cliente, permettendogli di effettuare dei
trattamenti estetici senza doverli pagare personalmente] {__________, AI 4}.
Il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla
pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, corrispondenti
a complessivi CHF 1'200.--, sospendendo l'esecuzione della pena
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento della multa
di CHF 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni. Il magistrato inquirente ha
altresì disposto l’iscrizione della condanna al casellario giudiziario e la
relativa eliminazione trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP (DA __________,
AI 4).
c.
Con scritto 2/3.5.2017 l’avv. RA
1, già notificatasi patrocinatrice di RE 1 in data 18.2.2014 (AI 1), in nome e
per conto della stessa, ha inoltrato formale opposizione al decreto di accusa
di cui sopra.
Contestualmente il legale ha chiesto che
l’imputata fosse posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, con la sua nomina a difensore d’ufficio, ritenuto come la stessa
non disporrebbe dei mezzi economici necessari per finanziare il suddetto
procedimento e non sarebbe in grado di far valere i propri diritti autonomamente
(AI 5).
d.
Con decisione 5.5.2017 il
procuratore ha respinto l’istanza di nomina di cui sopra, ritenuto che la
fattispecie concreta non riguarderebbe una caso di difesa obbligatoria ex art.
130 ss. CPP. Si tratterebbe di contro di un caso bagatella, che non presenterebbe
difficoltà in fatto o in diritto cui l’imputata non potrebbe far fronte da sola
(AI 6).
e.
Con gravame 11/12.5.2017 RE 1 ha
impugnato la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e la sua ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RA 1 a suo difensore
d’ufficio (reclamo 11/12.5.2017, p. 6).
La reclamante censura “la violazione del diritto
nella forma dell’eccesso e abuso di potere di apprezzamento e l’accertamento
inesatto dei fatti”, contestando innanzitutto la motivazione secondo cui la
fattispecie concreta rientrerebbe nei casi bagatella (reclamo 11/12.5.2017, p.
3).
Riporta il disposto di cui all’art. 132 cpv. 2 CPP,
precisando che “l’aggiunta dell’avverbio ’segnatamente’ porta a
concludere che le due condizioni descritte dalla norma non sono tassative e di
conseguenza altre valutazioni possono (e devono) entrare in considerazione”
[reclamo 11/12.5.2017, p. 3-4].
RE 1 lamenta il
fatto che non sarebbe stato dato alcun peso alle sue circostanze personali:
un’eventuale condanna “avrebbe infatti notevoli ripercussioni sulle
possibilità di permanenza (...) nel nostro Paese (è infatti cittadina __________),
ove, nel corso degli anni, ha creato una solida rete sociale personale e
professionale e ove ha intenzione di continuare ad avere il centro dei propri
interessi” (reclamo 11/12.5.2017, p. 4). Così come pure l’iscrizione al
casellario giudiziale di un’eventuale condanna avrebbe serie ripercussioni
sulla sua possibilità di proseguire il suo percorso professionale.
Un’ulteriore circostanza che dev’essere
valutata è che, le imputate accusate in correità con la reclamante risultano
essere rappresentate dai rispettivi difensori, ciò che comporterebbe una grave
lesione del suo diritto ad un equo processo ex art. 29 cpv. 3 Cost e art. 6
cifra 3 lit. c CEDU.
La reclamante contesta infine l’asserzione del
magistrato inquirente secondo cui la fattispecie in questione sarebbe priva di
difficoltà fattuali e giuridiche, affermando che “la dottrina considera
(...) che si sia in presenza di difficoltà oggettive quando la sussunzione
compiuta lasci spazio a dubbi oppure si prospetti una possibilità di
attenuazione della pena o impunità” (reclamo 11/12.5.2017, p. 5).
In merito al reato di falsità in documenti imputatole,
la stessa afferma che non sarebbe “affatto pacifica la natura documentale degli
scritti prodotti dalla reclamante”, di modo che la sussunzione effettuata
dal procuratore pubblico “lascia certamente spazio ad ulteriori accertamenti
e verifiche”; così come anche per il reato di ripetuta truffa, “occorrerà
verificare puntualmente ogni fattura emessa e le relative prestazioni erogate,
in modo da accertare se e in quale misura il reato prospettato si sia
effettivamente consumato” (reclamo 11/12.5.2017, p. 5).
Delle ulteriori argomentazioni/replica,
così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà – se
indispensabile – nei considerandi successivi.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).
1.2
Il gravame, inoltrato l’11/12.5.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 5.5.2017
del procuratore pubblico, con cui ha respinto la sua istanza di nomina a
difensore d’ufficio dell’avv. RA 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è
tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP
n. 32).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, destinataria della decisione impugnata, è
pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio a tenore
del quale è stata respinta la sua istanza tendente all’ottenimento del difensore
d’ufficio (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 132 CPP n. 11).
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una
difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua
difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2.2
2.2.1
L’imputato
è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può
provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri
processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza
intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI
/ L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).
Determinante, al fine di stabilire se
l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua
complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda
(N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve
tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.
La
designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento
dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il
legale d’ufficio (BSK StPO I – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N.
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).
2.2.2
Se,
fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve
essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del
procedimento penale (BSK StPO I– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24).
L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un
tempo prevedibile.
Il
patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è
facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo
fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire
il suo costo della vita (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.
26).
2.3
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli
interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e
il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non
potrebbe far fronte da solo.
2.3.1
Il caso bagatella è escluso se si
prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria
superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore
a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per
valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore
d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta -
la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte
le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o
giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.;
Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da
tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente
prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480
ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata
di caso bagatella.
2.3.2
Il caso deve poi presentare delle
difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da
solo (art. 132 cpv. 2 ).
Al fine di effettuare tale esame, non va
dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla
capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti
procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va
considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il
procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP
n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un
procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art.
132.
CPP n. 16).
3.
3.1.
Si
è detto in fatto che, con decisione 5.5.2017, il magistrato competente ha respinto
l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. RA
1, ritenuto che il caso in esame rientrerebbe nella definizione di caso bagatellare.
A ragione.
3.2
Ora, a prescindere dalla situazione economica di RE 1,
nel caso concreto, per concedere un difensore d’ufficio difetta comunque, come
verrà esposto di seguito, l’ulteriore presupposto della necessità di un
rappresentante legale.
3.2.1
Innanzitutto, contrariamente a quanto
ritiene la reclamante, ci si trova confrontati ad un evidente caso bagatellare
definito dall’art. 132 cpv. 3 CPP, avendo - come visto (cfr. consid. b.) -, il
procuratore pubblico prospettato alla stessa la pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da CHF 40.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, oltre che la multa di CHF 300.-- (DA __________).
3.2.2
Inoltre, ad RE 1 vengono imputati i
reati di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti, per avere - sostanzialmente
- inviato alla cassa malati __________, dodici fatture, allestite dal personale
di un centro estetico di __________, relative a prestazioni mai (o in parte)
effettuate, ottenendo così (indebitamente) il rimborso della cifra di CHF
10'786.15 (DA __________).
La stessa è stata interrogata, in veste
di imputata, in data 15.2.2014, dalla polizia cantonale. In tale occasione,
dopo averle opportunamente ricordato i suoi diritti e i suoi doveri, le è stato
altresì rammentato che, trattandosi di un caso ritenuto “bagatella” non vi era
la necessità di un difensore d’ufficio. RE 1 ha dichiarato di aver compreso
quanto spiegatole, precisando che non intendeva richiedere l’assistenza di un difensore.
Durante il suddetto interrogatorio,
l’imputata - dopo aver brevemente esposto la sua situazione personale - ha fornito
la sua versione dei fatti circa la conoscenza e relativa frequentazione del
centro estetico di cui sopra, precisando i trattamenti effettuati presso lo
stesso.
Ha poi riferito all’agente interrogante
il sistema di fatturazione/inoltro alla cassa malati/rimborso delle prestazioni
messo in atto dal centro estetico in relazione ai trattamenti ricevuti, specificando
di non aver mai controllato le fatture stampate dalle dipendenti del centro in
questione.
Alla stessa sono pure stati sottoposti
degli allegati: segnatamente un documento riassuntivo redatto dalla polizia e
concernente le 12 fatture inviate alla cassa malati al fine di ottenere il
rimborso (all. 1), un plico di documenti concernenti le singole fatture riportate
nello schema riassuntivo di cui sopra (all. 2), nonché un riassunto delle dichiarazioni
di tre persone legate al centro estetico e riguardanti la sua persona (all. 3).
In merito al primo allegato l’imputata
ha affermato di “aver attentamente visionato e compreso il contenuto del
documento definito Allegato 1 da parte mia affermo che lo stesso è corretto e
che pure le date riportate corrispondono ai cicli di terapia da me svolti”;
mentre che in relazione al secondo allegato ha asserito che “dopo aver letto
ogni singola fattura ed averne compreso il contenuto affermo che effettivamente
queste sono le fatture che io firmavo a __________ e che poi lei inoltrava alla
mia cassa malati, in merito non trovo nulla di particolare in questi documenti”
(cfr. verbale di interrogatorio 15.2.2014, p. 6, in rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 4.4.2014, AI 3).
Per quanto concerne invece il terzo
allegato, RE 1, ha fermamente contestato le dichiarazioni di due persone,
specificando – in maniera chiara – di non essersi mai recata presso il citato
centro al fine di effettuare cure di dimagrimento e estetica, ma di aver
effettuato unicamente trattamenti per i suoi problemi fisici.
Ha infine preso atto, che in base alle
sue dichiarazioni nonché sulla scorta della documentazione, veniva denunciata
al Ministero pubblico per i reati di truffa e falsità in documenti (cfr.
verbale di interrogatorio 15.2.2014, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
4.4
, AI 3).
3.3
Ora, dal verbale di interrogatorio di
cui sopra si evince che la qui reclamante è riuscita ad esporre la propria
versione dei fatti, spiegando le sue ragioni adeguatamente ed esponendo la fattispecie
concreta in modo chiaro e senza confusione.
Risulta inoltre che la stessa ha capito
la fattispecie nella quale è coinvolta, confermando rispettivamente contestando
altresì il contenuto degli allegati che le sono stati sottoposti.
3.4
Alla luce di quanto sopra, la
fattispecie concreta, che - come detto - rientra nei casi bagatellari per la
pena proposta nel decreto d’accusa, non presenta difficoltà giuridiche o fattuali,
per cui la qui reclamante necessita di essere patrocinata da un difensore
d’ufficio.
Non va poi inoltre dimenticato che, come
rettamente osservato dal magistrato inquirente, dopo il citato verbale non “è
stato necessario procedere ad ulteriori accertamenti” (osservazioni
22/23.5.2017, p. 1).
Questa Corte ritiene dunque che RE
1.
sarà perfettamente in grado di esporre nuovamente i fatti e far valere le proprie
ragioni, così come fatto in occasione del suo interrogatorio, anche dinanzi
alla Pretura penale, in caso di conferma del decreto di accusa __________ da
parte del procuratore pubblico, senza l’assistenza di un legale.
3.5
Nulla muta il fatto che, nell’ambito
dell’incarto MP __________, gli altri imputati, in correità con RE 1, sono rappresentati
dai rispettivi avvocati. Infatti, anche se è vero che tale circostanza potrebbe
rientrare nei criteri che portano alla nomina di un difensore d’ufficio anche
per le altre parti alla procedura, al fine di garantire la parità delle armi
dinanzi alla giustizia (PC-CPP, art. 132 CP n. 24), non si tratta tuttavia di
una regola imperativa. Le circostanze del caso concreto devono infatti essere
apprezzate nel loro insieme, tenendo conto delle capacità dell’imputata, della
complessità delle questioni di fatto e di diritto, delle particolarità che
presentano le regole di procedura applicabili così come dell’incidenza di
un’eventuale condanna per l’imputata.
In casu, il magistrato inquirente ha del
resto osservato che agli imputati principali, in relazione all’attività del
centro estetico __________, vengono rimproverate ipotesi di reato molto più
gravi rispetto a quelle ipotizzate nei confronti della qui reclamante. Le fattispecie
riferite ai suddetti imputati principali sono inoltre molto più complesse e di
difficile ricostruzione, rispetto al caso che qui ci occupa. Questa Corte
concorda con tale asserzione, ritenendo dunque la circostanza che gli altri
imputati siano rappresentati, non tale da giustificare la nomina di un difensore
d’ufficio alla reclamante nell’ambito dell’inc. MP __________.
3.6
Neppure le circostanze personali
sollevate dalla reclamante, segnatamente il fatto che - essendo cittadina __________
- un’eventuale condanna potrebbe avere ripercussioni sulla sua possibilità di
rimanere in Svizzera, così come il fatto che l’iscrizione di un’eventuale
condanna al casellario giudiziale potrebbe compromettere il suo percorso
professionale, soccorrono la sua tesi.
Considerata la pena contenuta proposta
nel DA __________, si deve concludere che le eventuali conseguenze personali di
una possibile condanna non sono tali da giustificare la nomina di un difensore
d’ufficio.
3.7
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione
5.5.2017
emanata dal procuratore pubblico, è meritevole di tutela.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss.
e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono
poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera