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Decisione

60.2017.123

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio. caso bagatellare

4 settembre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di __________, che attestava, contrariamente al vero, che l'imputata si era

sottoposta a terapie medicali riconosciute presso il centro, mentre in realtà RE

1 si era sottoposta a trattamenti estetici non riconosciuti, il tutto allo

scopo di indurre la cassa malati di medicina complementare __________ a versare

gli importi relativi a tali fatture (per complessivi CHF 10'786.15) a favore

dell'assicurata, importi in seguito utilizzati per saldare le fatture scoperte

e/o quale rimborso per quanto già versato a favore del Centro, permettendole

così di ottenere un illecito profitto, consistente nel non dover pagare personalmente

le fatture riferite a trattamenti non riconosciuti dalle casse malati, e

permettendo così a __________ di ottenere anch'essa un illecito profitto,

consistente nel fidelizzare il cliente, permettendogli di effettuare dei

trattamenti estetici senza doverli pagare personalmente] {__________, AI 4}.

Il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla

pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, corrispondenti

a complessivi CHF 1'200.--, sospendendo l'esecuzione della pena

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento della multa

di CHF 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni. Il magistrato inquirente ha

altresì disposto l’iscrizione della condanna al casellario giudiziario e la

relativa eliminazione trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP (DA __________,

AI 4).

c.

Con scritto 2/3.5.2017 l’avv. RA

1, già notificatasi patrocinatrice di RE 1 in data 18.2.2014 (AI 1), in nome e

per conto della stessa, ha inoltrato formale opposizione al decreto di accusa

di cui sopra.

Contestualmente il legale ha chiesto che

l’imputata fosse posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, con la sua nomina a difensore d’ufficio, ritenuto come la stessa

non disporrebbe dei mezzi economici necessari per finanziare il suddetto

procedimento e non sarebbe in grado di far valere i propri diritti autonomamente

(AI 5).

d.

Con decisione 5.5.2017 il

procuratore ha respinto l’istanza di nomina di cui sopra, ritenuto che la

fattispecie concreta non riguarderebbe una caso di difesa obbligatoria ex art.

130 ss. CPP. Si tratterebbe di contro di un caso bagatella, che non presenterebbe

difficoltà in fatto o in diritto cui l’imputata non potrebbe far fronte da sola

(AI 6).

e.

Con gravame 11/12.5.2017 RE 1 ha

impugnato la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e la sua ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RA 1 a suo difensore

d’ufficio (reclamo 11/12.5.2017, p. 6).

La reclamante censura “la violazione del diritto

nella forma dell’eccesso e abuso di potere di apprezzamento e l’accertamento

inesatto dei fatti”, contestando innanzitutto la motivazione secondo cui la

fattispecie concreta rientrerebbe nei casi bagatella (reclamo 11/12.5.2017, p.

3).

Riporta il disposto di cui all’art. 132 cpv. 2 CPP,

precisando che “l’aggiunta dell’avverbio ’segnatamente’ porta a

concludere che le due condizioni descritte dalla norma non sono tassative e di

conseguenza altre valutazioni possono (e devono) entrare in considerazione”

[reclamo 11/12.5.2017, p. 3-4].

RE 1 lamenta il

fatto che non sarebbe stato dato alcun peso alle sue circostanze personali:

un’eventuale condanna “avrebbe infatti notevoli ripercussioni sulle

possibilità di permanenza (...) nel nostro Paese (è infatti cittadina __________),

ove, nel corso degli anni, ha creato una solida rete sociale personale e

professionale e ove ha intenzione di continuare ad avere il centro dei propri

interessi” (reclamo 11/12.5.2017, p. 4). Così come pure l’iscrizione al

casellario giudiziale di un’eventuale condanna avrebbe serie ripercussioni

sulla sua possibilità di proseguire il suo percorso professionale.

Un’ulteriore circostanza che dev’essere

valutata è che, le imputate accusate in correità con la reclamante risultano

essere rappresentate dai rispettivi difensori, ciò che comporterebbe una grave

lesione del suo diritto ad un equo processo ex art. 29 cpv. 3 Cost e art. 6

cifra 3 lit. c CEDU.

La reclamante contesta infine l’asserzione del

magistrato inquirente secondo cui la fattispecie in questione sarebbe priva di

difficoltà fattuali e giuridiche, affermando che “la dottrina considera

(...) che si sia in presenza di difficoltà oggettive quando la sussunzione

compiuta lasci spazio a dubbi oppure si prospetti una possibilità di

attenuazione della pena o impunità” (reclamo 11/12.5.2017, p. 5).

In merito al reato di falsità in documenti imputatole,

la stessa afferma che non sarebbe “affatto pacifica la natura documentale degli

scritti prodotti dalla reclamante”, di modo che la sussunzione effettuata

dal procuratore pubblico “lascia certamente spazio ad ulteriori accertamenti

e verifiche”; così come anche per il reato di ripetuta truffa, “occorrerà

verificare puntualmente ogni fattura emessa e le relative prestazioni erogate,

in modo da accertare se e in quale misura il reato prospettato si sia

effettivamente consumato” (reclamo 11/12.5.2017, p. 5).

Delle ulteriori argomentazioni/replica,

così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà – se

indispensabile – nei considerandi successivi.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.

c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).

1.2

Il gravame, inoltrato l’11/12.5.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 5.5.2017

del procuratore pubblico, con cui ha respinto la sua istanza di nomina a

difensore d’ufficio dell’avv. RA 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è

tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP

n. 32).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, destinataria della decisione impugnata, è

pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio a tenore

del quale è stata respinta la sua istanza tendente all’ottenimento del difensore

d’ufficio (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 132 CPP n. 11).

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una

difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua

difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

2.2

2.2.1

L’imputato

è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può

provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri

processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza

intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI

/ L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).

Determinante, al fine di stabilire se

l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua

complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda

(N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve

tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.

La

designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento

dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il

legale d’ufficio (BSK StPO I – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N.

OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).

2.2.2

Se,

fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve

essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del

procedimento penale (BSK StPO I– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24).

L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un

tempo prevedibile.

Il

patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è

facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo

fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire

il suo costo della vita (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.

26).

2.3

Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli

interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e

il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non

potrebbe far fronte da solo.

2.3.1

Il caso bagatella è escluso se si

prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria

superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore

a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

Per

valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore

d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta -

la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte

le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o

giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.;

Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).

Da

tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente

prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480

ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata

di caso bagatella.

2.3.2

Il caso deve poi presentare delle

difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da

solo (art. 132 cpv. 2 ).

Al fine di effettuare tale esame, non va

dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla

capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti

procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va

considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il

procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP

n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un

procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art.

132.

CPP n. 16).

3.

3.1.

Si

è detto in fatto che, con decisione 5.5.2017, il magistrato competente ha respinto

l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. RA

1, ritenuto che il caso in esame rientrerebbe nella definizione di caso bagatellare.

A ragione.

3.2

Ora, a prescindere dalla situazione economica di RE 1,

nel caso concreto, per concedere un difensore d’ufficio difetta comunque, come

verrà esposto di seguito, l’ulteriore presupposto della necessità di un

rappresentante legale.

3.2.1

Innanzitutto, contrariamente a quanto

ritiene la reclamante, ci si trova confrontati ad un evidente caso bagatellare

definito dall’art. 132 cpv. 3 CPP, avendo - come visto (cfr. consid. b.) -, il

procuratore pubblico prospettato alla stessa la pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da CHF 40.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni, oltre che la multa di CHF 300.-- (DA __________).

3.2.2

Inoltre, ad RE 1 vengono imputati i

reati di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti, per avere - sostanzialmente

- inviato alla cassa malati __________, dodici fatture, allestite dal personale

di un centro estetico di __________, relative a prestazioni mai (o in parte)

effettuate, ottenendo così (indebitamente) il rimborso della cifra di CHF

10'786.15 (DA __________).

La stessa è stata interrogata, in veste

di imputata, in data 15.2.2014, dalla polizia cantonale. In tale occasione,

dopo averle opportunamente ricordato i suoi diritti e i suoi doveri, le è stato

altresì rammentato che, trattandosi di un caso ritenuto “bagatella” non vi era

la necessità di un difensore d’ufficio. RE 1 ha dichiarato di aver compreso

quanto spiegatole, precisando che non intendeva richiedere l’assistenza di un difensore.

Durante il suddetto interrogatorio,

l’imputata - dopo aver brevemente esposto la sua situazione personale - ha fornito

la sua versione dei fatti circa la conoscenza e relativa frequentazione del

centro estetico di cui sopra, precisando i trattamenti effettuati presso lo

stesso.

Ha poi riferito all’agente interrogante

il sistema di fatturazione/inoltro alla cassa malati/rimborso delle prestazioni

messo in atto dal centro estetico in relazione ai trattamenti ricevuti, specificando

di non aver mai controllato le fatture stampate dalle dipendenti del centro in

questione.

Alla stessa sono pure stati sottoposti

degli allegati: segnatamente un documento riassuntivo redatto dalla polizia e

concernente le 12 fatture inviate alla cassa malati al fine di ottenere il

rimborso (all. 1), un plico di documenti concernenti le singole fatture riportate

nello schema riassuntivo di cui sopra (all. 2), nonché un riassunto delle dichiarazioni

di tre persone legate al centro estetico e riguardanti la sua persona (all. 3).

In merito al primo allegato l’imputata

ha affermato di “aver attentamente visionato e compreso il contenuto del

documento definito Allegato 1 da parte mia affermo che lo stesso è corretto e

che pure le date riportate corrispondono ai cicli di terapia da me svolti”;

mentre che in relazione al secondo allegato ha asserito che “dopo aver letto

ogni singola fattura ed averne compreso il contenuto affermo che effettivamente

queste sono le fatture che io firmavo a __________ e che poi lei inoltrava alla

mia cassa malati, in merito non trovo nulla di particolare in questi documenti”

(cfr. verbale di interrogatorio 15.2.2014, p. 6, in rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 4.4.2014, AI 3).

Per quanto concerne invece il terzo

allegato, RE 1, ha fermamente contestato le dichiarazioni di due persone,

specificando – in maniera chiara – di non essersi mai recata presso il citato

centro al fine di effettuare cure di dimagrimento e estetica, ma di aver

effettuato unicamente trattamenti per i suoi problemi fisici.

Ha infine preso atto, che in base alle

sue dichiarazioni nonché sulla scorta della documentazione, veniva denunciata

al Ministero pubblico per i reati di truffa e falsità in documenti (cfr.

verbale di interrogatorio 15.2.2014, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

4.4

, AI 3).

3.3

Ora, dal verbale di interrogatorio di

cui sopra si evince che la qui reclamante è riuscita ad esporre la propria

versione dei fatti, spiegando le sue ragioni adeguatamente ed esponendo la fattispecie

concreta in modo chiaro e senza confusione.

Risulta inoltre che la stessa ha capito

la fattispecie nella quale è coinvolta, confermando rispettivamente contestando

altresì il contenuto degli allegati che le sono stati sottoposti.

3.4

Alla luce di quanto sopra, la

fattispecie concreta, che - come detto - rientra nei casi bagatellari per la

pena proposta nel decreto d’accusa, non presenta difficoltà giuridiche o fattuali,

per cui la qui reclamante necessita di essere patrocinata da un difensore

d’ufficio.

Non va poi inoltre dimenticato che, come

rettamente osservato dal magistrato inquirente, dopo il citato verbale non “è

stato necessario procedere ad ulteriori accertamenti” (osservazioni

22/23.5.2017, p. 1).

Questa Corte ritiene dunque che RE

1.

sarà perfettamente in grado di esporre nuovamente i fatti e far valere le proprie

ragioni, così come fatto in occasione del suo interrogatorio, anche dinanzi

alla Pretura penale, in caso di conferma del decreto di accusa __________ da

parte del procuratore pubblico, senza l’assistenza di un legale.

3.5

Nulla muta il fatto che, nell’ambito

dell’incarto MP __________, gli altri imputati, in correità con RE 1, sono rappresentati

dai rispettivi avvocati. Infatti, anche se è vero che tale circostanza potrebbe

rientrare nei criteri che portano alla nomina di un difensore d’ufficio anche

per le altre parti alla procedura, al fine di garantire la parità delle armi

dinanzi alla giustizia (PC-CPP, art. 132 CP n. 24), non si tratta tuttavia di

una regola imperativa. Le circostanze del caso concreto devono infatti essere

apprezzate nel loro insieme, tenendo conto delle capacità dell’imputata, della

complessità delle questioni di fatto e di diritto, delle particolarità che

presentano le regole di procedura applicabili così come dell’incidenza di

un’eventuale condanna per l’imputata.

In casu, il magistrato inquirente ha del

resto osservato che agli imputati principali, in relazione all’attività del

centro estetico __________, vengono rimproverate ipotesi di reato molto più

gravi rispetto a quelle ipotizzate nei confronti della qui reclamante. Le fattispecie

riferite ai suddetti imputati principali sono inoltre molto più complesse e di

difficile ricostruzione, rispetto al caso che qui ci occupa. Questa Corte

concorda con tale asserzione, ritenendo dunque la circostanza che gli altri

imputati siano rappresentati, non tale da giustificare la nomina di un difensore

d’ufficio alla reclamante nell’ambito dell’inc. MP __________.

3.6

Neppure le circostanze personali

sollevate dalla reclamante, segnatamente il fatto che - essendo cittadina __________

- un’eventuale condanna potrebbe avere ripercussioni sulla sua possibilità di

rimanere in Svizzera, così come il fatto che l’iscrizione di un’eventuale

condanna al casellario giudiziale potrebbe compromettere il suo percorso

professionale, soccorrono la sua tesi.

Considerata la pena contenuta proposta

nel DA __________, si deve concludere che le eventuali conseguenze personali di

una possibile condanna non sono tali da giustificare la nomina di un difensore

d’ufficio.

3.7

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione

5.5.2017

emanata dal procuratore pubblico, è meritevole di tutela.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss.

e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera