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Decisione

60.2017.125

Reclamo del difensore d'ufficio contro la decisione di tassazione della nota professionale da parte della Corte delle assise criminali

21 novembre 2017Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 5.5.2017 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato,

tra gli altri, PI 2 (in carcerazione preventiva dal 14.5.2016 al 28.9.2016, in

anticipata esecuzione di pena dal 29.9.2016) autore colpevole di rapina e di

atti preparatori punibili di rapina e lo ha condannato alla pena detentiva di

trentadue mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa in ragione

di venti mesi, con un periodo di prova di tre anni.

La

Corte delle assise criminali ha approvato le note professionali 31.10.2016,

24.4.2017 e 3.5.2017 dell’avv. RE 1, difensore d’ufficio di PI 2, per la somma

di CHF 25'727.30, di cui CHF 23'890.30 di onorario e CHF 1'837.00 di spese e trasferte

(dispositivo n. 19.3.). La Corte di merito ha parimenti disposto che il condannato

fosse tenuto a rimborsare detto importo allo Stato del Cantone Ticino non

appena le sue condizioni economiche glielo consentivano (dispositivo n. 19.3.1.).

La

sentenza motivata è stata intimata in data 28.6.2017.

b. Con

gravame 17.7.2017 l’avv. RE 1 – che l’11.5.2017, ricevuto il dispositivo del

giudizio, aveva comunicato a questa Corte di presentare reclamo contro la quantificazione

della retribuzione del difensore d’ufficio come ai dispositivi n. 19.3. e n. 19.3.1.

– postula che le note professionali 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 siano

approvate ai sensi dei considerandi e quindi gli sia riconosciuto l’importo

complessivo di CHF 36’826.27.

Il

reclamante rimprovera alla Corte della assise criminali di avere apprezzato la

quantificazione delle prestazioni – che sarebbero state svolte a tutela dei

diritti dell’imputato – in maniera totalmente arbitraria, procedendo a

decurtazioni delle note senza sufficiente motivazione. L’avv. RE 1, ricordati

il diritto applicabile e i principi relativi alla motivazione della decisione

in tema di tassazione, elenca i punti della pronuncia che contesta, precisando

le ragioni per le quali la sentenza non sarebbe sostenibile.

Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

Considerandi

1.

Il

difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può

interporre reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico

ministero o del tribunale di primo grado.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

2.1.1

Il

pubblico ministero [se il procedimento non viene concluso dalla decisione di un

tribunale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 9)] o l’autorità

giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento

(art. 135 cpv. 2 CPP).

L’autorità

giudicante deve pronunciarsi sulla retribuzione del difensore d’ufficio, di

principio, nella sentenza di merito (giusta i combinati art. 81 cpv. 3 lit. a /

cpv. 4 lit. b, 135 cpv. 2, 351 cpv. 1, 421 cpv. 1 e 422 cpv. 2 lit. a CPP)

[decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 2.2.1.;6B_659/2016 del

6.3.2017

consid. 2.3.;6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.3.;6B_652/2014 del

10.12.2014

consid. 1.2.;6B_211/2014 del 9.10.2014 consid. 1.1.;6B_212/2014

del 9.10.2014 consid. 1.1.;6B_985/2013 del 19.6.2014 consid. 1.1.;6B_48/2013

del 13.6.2013 consid. 2.1.; DTF 143 IV 40 consid. 3.2.1.; 140 IV 213 consid.

1.1

; 139 IV 199 consid. 5.1.; decisione TPF BB.2016.350 del 25.1.2017 consid.

3.1

; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12; ZK StPO – V.

LIEBER, 2. ed., art. 135 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed.,

art. 135 CPP n. 4].

2.1.2

Il

difensore d’ufficio – a differenza dell’imputato e del procuratore pubblico

che, quali parti (art. 104 cpv. 1 CPP), impugnano la sentenza con appello anche

per quanto riguarda l’indennità al difensore d’ufficio – contesta con reclamo

il giudizio di merito inerente all’entità della retribuzione (art. 135 cpv. 3

lit. a CPP) [decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.;6B_460/2016

del 27.2.2017 consid. 2.1.;6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1.;6B_919/2015

dell’11.12.2015 consid. 4.; DTF 143 IV 40 consid. 3.2.2.; 140 IV 213 consid.

1.4

; 139 IV 199 consid. 5.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP

n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 135 CPP n. 5].

2.1.3

Il

termine per aggravarsi contro l’entità della retribuzione, stante lo specifico

mezzo di ricorso, è disciplinato dall’art. 396 cpv. 1 CPP (decisioni TF

6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.;6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1.),

secondo il quale i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente

vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione

di reclamo. Il termine decorre dunque dalla notificazione della decisione

motivata (art. 384 lit. b CPP) – che il difensore d’ufficio medesimo deve richiedere,

entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo del giudizio, quale

terzo giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. f / cpv. 2 e 82 cpv. 2 lit. a CPP

(decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.;6B_460/2016 del 27.2.2017

consid. 2.1.;6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1./2.2.; DTF 143 IV 40

consid. 3.6.) – e non dalla consegna oppure dalla notificazione del dispositivo

scritto (art. 384 lit. a CPP) [decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid.

2.1

/2.3.;6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1./2.3.;6B_451/2016

dell’8.2.2017 consid. 2.1.; DTF 143 IV 40 consid. 3.4.].

2.2

Il

gravame, inoltrato il 17.7.2017 contro i dispositivi n. 19.3. e n. 19.3.1.

della sentenza 5.5.2017, intimata motivata il 28.6.2017, della Corte delle

assise criminali (che si è pronunciata in applicazione dei combinati art. 135

cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), è tempestivo siccome presentato nel termine di

dieci giorni (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP) dall’intimazione del giudizio di

merito motivato, recapitato all’avv. RE 1 in data 7.7.2017.

Esso

è anche proponibile secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.

L’avv.

RE 1, designato dal pubblico ministero difensore d’ufficio di PI 2 con decreto

10.6

, con effetto dal 14.5.2016 (AI 133), in applicazione degli art. 132

s. CPP, è legittimato a reclamare a’ sensi dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

3.

3.1.

Chi

dirige il procedimento nella relativa fase procedurale (giusta l’art. 61 CPP)

dispone (giusta l’art. 133 cpv. 1 CPP) una difesa d’ufficio se: a. in caso di

difesa obbligatoria 1. nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un

difensore di fiducia; 2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure

questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine

impartito; b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si

impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 CPP).

3.2

Il

decreto di nomina del difensore d’ufficio fonda un rapporto di diritto

pubblico, a favore di una terza persona, tra la Confederazione rispettivamente

il Cantone e il legale designato (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017

consid. 18.3.1.;6B_894/2015 del 13.1.2016 consid. 2.2.2.;6B_919/2015

dell’11.12.2015 consid. 4.1.;6B_325/2015 del 19.5.2015 consid. 2.1.;

6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; 141 I 124

consid. 3.1.; 141 I 70 consid. 6.1.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; 131 I 217

consid. 2.4.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1 / art. 135 CPP

n. 1), sulla base del quale quest’ultimo – che non svolge un mandato privato,

ma adempie un compito pubblico (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid.

18.3.1

;6B_986/2015 del 23.8.2016 consid. 5.2.;6B_919/2015 dell’11.12.2015

consid. 4.1.;6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.1./2.4.;6B_951/2013 del

27.3.2014

consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 3.2./4.2.; 141 I 124 consid.

3.1

/4.1.; 141 I 70 consid. 6.1.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1) – ha un credito di diritto pubblico nei

confronti dello Stato, che deriva dall’art. 29 cpv. 3 Cost., ad un indennizzo

(decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.;6B_986/2015 del

23.8.2016

consid. 5.2.;6B_894/2015 del 13.1.2016 consid. 2.2.2.;6B_919/2015

dell’11.12.2015 consid. 4.1.;6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.;

6B_325/2015 del 19.5.2015 consid. 2.1.;6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.;

DTF 141 IV 344 consid. 3.2./4.2.; 141 I 124 consid. 3.1.).

La

designazione di un patrocinatore d’ufficio (prevista anche, tra l’altro,

dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU) discende invero dall’interesse pubblico

(decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.): è un mezzo dello Stato

per adempiere i suoi doveri finalizzati segnatamente a garantire un processo

equo, ad attuare il principio della parità delle armi e ad assolvere il suo

obbligo di assistenza (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.). In applicazione dell’art.

12.

lit. g della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

l’avvocato è di conseguenza tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad

accettare i mandati di gratuito patrocinio del Cantone nel cui registro egli è

iscritto (decisioni TF 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 5.3.;6B_856/2014

del 10.7.2015 consid. 2.1.; DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; 141 I 70 consid.

6.1

).

3.3

3.3.1

Il

legale d’ufficio – che ha un incarico ben definito e delimitato, ovvero che ha

il compito di assistere l’imputato nel procedimento penale e di difenderlo

dalle imputazioni mosse a suo carico dalle autorità penali (decisione TF

6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.2.) – ha una pretesa costituzionale alla

retribuzione soltanto per quanto necessario alla tutela dei diritti dell’imputato

stesso.

Secondo

questo parametro la pretesa si determina dal profilo qualitativo e quantitativo:

possono essere indennizzate unicamente quelle prestazioni – necessarie e

proporzionali – in nesso causale con/per la cura dei diritti dell’imputato nel

procedimento a suo carico (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid.

18.3.1

;6B_618/2015 del 16.12.2015 consid. 2.3.; DTF 141 I 124 consid. 3.1.;

decisioni TPF BB.2017.97 del 21.8.2017 consid. 4.2.1.; BB.2017.60 del 18.7.2017

consid. 3.2.; BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 3.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016

consid. 6.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op.

cit., art. 135 CPP n. 3).

Quale

criterio per rispondere alla domanda inerente al dispendio necessario per una

difesa corretta nel procedimento penale si fa riferimento ad un avvocato di

esperienza, che dispone di solide conoscenze nell’ambito del diritto penale materiale

e processuale e che può svolgere la difesa in modo mirato ed efficiente fin

dall’inizio del procedimento (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid.

18.3.1

;6B_264/2016 dell’8.6.2016 consid. 2.4.1.; decisione TPF BB.2016.58 del

26.8.2016

consid. 6.1.).

Per

determinare il dispendio si deve tenere conto, segnatamente, della natura,

dell’importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto e/o

in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla

trattazione dell’incarto, del numero dei colloqui con l’imputato prima e/o dopo

gli interrogatori, della partecipazione alle udienze e al processo, del tempo

delle trasferte, delle visite indispensabili in carcere e del tempo necessario

per la preparazione dell’arringa e del dibattimento (decisioni TPF BB.2016.369

del 12.7.2017 consid. 2.2.; BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 3.3.; BB.2016.58

del 26.8.2016 consid. 6.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.1.; DTF 141 IV

344.

consid. 4.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 4).

Il

legale deve esaminare ogni operazione che potrebbe essere utile per il suo

cliente. Il difensore d’ufficio ha in effetti il medesimo dovere di diligenza

di un avvocato di fiducia (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 134 CPP n. 13): l’imputato difeso d’ufficio ha diritto ad un

legale efficiente, esperto e dedicato alla tutela dei suoi interessi [art. 32

cpv. 2 Cost.] (decisioni TF 1B_192/2017 del 3.7.2017 consid. 3.1.;1B_103/2017

del 27.4.2017 consid. 2.3.;1B_259/2016 dell’11.1.2017 consid. 2.4.;6B_172/2011 del 23.12.2011 consid.

1.3.1

/1.3.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1 / art. 134 CPP

n. 12/13). Secondo l’art. 12 lit. a della

legge federale sulla libera circolazione degli avvocati l'avvocato deve esercitare

la sua attività professionale con cura e diligenza. Sebbene legato allo Stato

dal suddetto particolare rapporto, il difensore d’ufficio è del resto

vincolato, entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, unicamente

agli interessi dell’imputato (art. 128 CPP): gli incombe di conseguenza,

operando in completa indipendenza, di fronteggiare l’azione penale e di adoperarsi

per ottenere il proscioglimento dell’imputato oppure una condanna la più

clemente possibile per lui (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 128 CPP n. 1/5; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.

128.

CPP n. 4/5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 128 CPP n. 1).

Il

difensore ha un ampio margine di apprezzamento sulla conduzione della difesa e

sulla scelta della strategia di difesa (decisioni TF 6B_307/2016 del 17.6.2016

consid. 2.3.4.;6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.2.; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 134 CPP n. 15). Il rimprovero di avere effettuato operazioni superflue

deve dunque essere mosso con riserbo (decisioni TPF BB.2016.58 del 26.8.2016

consid. 6.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), proprio tenuto conto che

il difensore deve avere un margine di manovra e deve poter svolgere il mandato

a favore dell’imputato in maniera efficace (decisione TF 6B_618/2015 del

16.12.2015

consid. 2.3.; DTF 141 I 124 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,

op. cit., art. 135 CPP n. 3).

Il

difensore d’ufficio che trascurasse i suoi obblighi dovrebbe peraltro essere sostituito

(art. 134 cpv. 2 CPP) [DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,

op. cit., art. 134 CPP n. 11 ss.] e si esporrebbe ad un procedimento

disciplinare.

L’intervento

del giudice sulla nota professionale si giustifica di conseguenza soltanto

qualora esista una sproporzione tra il valore delle operazioni effettuate e

l’onorario (decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.). Il difensore

d’ufficio, anche se gli si richiedono determinate prestazioni nel pubblico interesse,

non deve prestare “Frondienste”, termine che si può tradurre con opere

di volontariato (decisione TF 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 5.3.; DTF 141

I 124 consid. 4.2.). La rimunerazione dell’avvocato d’ufficio – che può essere

inferiore a quella di un mandatario privato – deve pertanto essere equa

(decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; DTF 141 I 124 consid.

3.2

; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; 137 III 185 consid. 5.1.; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 135 CPP n. 5). Per essere considerata equa, la remunerazione del

legale non deve soltanto coprire le spese generali dell’avvocato, ma deve anche

permettergli di ottenere un reddito modesto, che non sia unicamente simbolico

(decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; ZK StPO – V. LIEBER, op.

cit., art. 135 CPP n. 5).

Non

devono comunque essere indennizzate spese inutili, superflue e estranee al

procedimento (decisione TF 6B_652/2014 del 10.12.2014 consid. 2.3.; decisione

TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), di sostegno morale (decisioni TPF

BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.; ma

cfr. decisione TF 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.2.) o inerenti

all’attività di aggiornamento dei parenti del difeso (decisione TPF BB.2016.249

del 31.8.2016 consid. 4.2.).

3.3.2

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento

penale a carico del patrocinato.

Nel

Canton Ticino si applica il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(Rtar), in vigore dall’1.1.2008 [art. 4 della legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio (LAG)].

Il

predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel

caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e, ancora, per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

Secondo

l’art. 2 cpv. 1 Rtar all’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento.

L’onorario

dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa

di CHF 180.00/ora [art. 4 cpv. 1 Rtar (tariffa che l’Alta Corte ritiene

corretta, quale minimo: decisioni TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.;

6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.; DTF 141 I 124 consid. 3.2.; 139 IV 261

consid. 2.2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 5)]. Se la

pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto

studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e

complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato

sulla base della tariffa di CHF 90.00/ora (art. 4 cpv. 3 Rtar). L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori orario di lavoro (tra

le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e

di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora; l’onorario del praticante legale è

stabilito in CHF 110.00/ora (art. 5a Rtar).

Per

la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti

le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della

legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar) – norma che concretizza la

giurisprudenza citata più sopra – secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità

ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

Ha

inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,

riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa

essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso

per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di

apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

3.4

Il

diritto di essere sentito a’ sensi degli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2

Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento

della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del

gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere

d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti

che le erano stati negati o se il rinvio all’autorità inferiore costituisca una

mera formalità che cagiona un inutile allungamento della procedura,

incompatibile con gli interessi della parte alla celerità del procedimento

(decisione TF 6B_1251/2016 del 19.7.2017 consid. 3.1.; decisioni TPF BB.2017.94

del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.263 del 3.10.2016 consid. 2.3.; BB.2016.14

del 28.7.2016 consid. 6.1.) – comprende, oltre al diritto di esprimersi prima

che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il

giudizio, di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti, il

diritto di ottenere una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno

brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il

controllo (decisione TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 3.2.2.; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Principio

che vale anche in materia di tassazione della nota professionale del difensore

d’ufficio: tale obbligo comporta che l’autorità di tassazione, qualora decida

sulla base di un elenco di spese presentato dal legale, indichi – se intende

discostarsene – almeno brevemente i motivi per cui ritiene certe operazioni ingiustificate

(decisioni TF 6B_1251/2016 del 19.7.2017 consid. 3.1.;6B_329/2014 del

30.6.2014

consid. 2.2./2.4.;6B_389/2013 del 26.11.2013 consid. 1.;6B_502/2013

del 3.10.2013 consid. 3.4.; DTF 141 I 70 consid. 5.2.; decisioni TPF BB.2017.98

del 4.9.2017 consid. 2.1.; BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.263

del 3.10.2016 consid. 2.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 5.1.; BB.2016.14

del 28.7.2016 consid. 6.1.).

4.

4.1.

La

procedura dibattimentale di primo grado è disciplinata agli art. 328 ss. CPP,

che regolamentano i compiti del giudice (rispettivamente, in determinati casi,

di chi dirige il procedimento), tra cui quello di pronunciarsi con sentenza –

al termine del procedimento penale, da condurre nel rispetto del principio di

celerità (art. 5 CPP) [che anche le autorità giudicanti devono ossequiare (decisioni

TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.;1B_103/2017 del 27.4.2017 consid.

3.2

)] – sulla colpevolezza dell’imputato, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze

(art. 351 cpv. 1 CPP).

Tra

le “altre conseguenze” di cui all’art. 351 cpv. 1 in fine CPP rientra

anche l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 81 cpv. 3 lit.

a / cpv. 4 lit. b, 135 cpv. 2, 421 cpv. 1 e 422 cpv. 2 lit. a CPP), che deve

essere fissata al termine del procedimento penale nella sentenza di merito

(cfr. consid. 2.1.1.).

Inoltre,

il giudice, se deve motivare la sentenza, la notifica entro sessanta giorni,

eccezionalmente entro novanta giorni, all’imputato e al pubblico ministero con

la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le

loro conclusioni (art. 84 cpv. 4 CPP). Si tratta di termini d’ordine, per cui

la loro eventuale inosservanza non tocca la validità del giudizio (decisione TF

6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.9.); la loro inosservanza potrebbe comunque

costituire indizio di una violazione del principio di celerità (decisioni TF 6B_195/2017

del 9.11.2017 consid. 3.9.;6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.).

4.2

4.2.1

Il

giudice deve esprimersi sulla retribuzione tenendo presente i compiti del difensore

d’ufficio in relazione all’imputato stesso.

Si

deve anzitutto ricordare che l’imputato ha diritto ad un procedimento leale,

principio che deriva dall’obbligo delle autorità penali di trattare con equità

tutti i partecipanti al procedimento (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP). All’imputato

deve dunque essere garantito il diritto ad una difesa effettiva (decisione TF

6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.1.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art.

3.

CPP n. 22), previsto peraltro dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU.

Lo

Stato ha quindi l’obbligo di assicurare una simile difesa, designando – qualora

ne siano dati i presupposti (art. 132 CPP) – un difensore d’ufficio, obbligato

ad assumere la difesa (art. 12 lit. g della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati).

Si

deve poi aggiungere – come già anticipato (consid. 3.3.1.) – che il difensore

d’ufficio, pur essendo nominato dalle autorità penali e adempiendo un compito

di interesse pubblico, è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato

(art. 128 CPP), di modo che deve procedere con la medesima diligenza di un

difensore di fiducia, svolgendo al meglio la difesa: deve perciò avere, pur

senza dimenticare che le sue prestazioni devono essere necessarie e

proporzionali, un margine di manovra per esaminare gli atti che potrebbero

essere utili per il patrocinio dell’imputato.

Ne

discende dunque – come esposto più sopra al considerando 3.3.1. – che la

censura di avere effettuato operazioni superflue deve essere mossa al legale

con cautela. In caso contrario, infatti, all’imputato potrebbe essere messa in

pericolo rispettivamente non essere garantita una difesa effettiva, in

violazione dei diritti medesimi dell’imputato, in ragione delle restrizioni che

si potrebbe imporre il difensore per non vedersi poi rimproverato dal giudice

di avere presentato una nota professionale non corretta. Al legale d’ufficio

deve essere riconosciuto, in altre parole, un certo margine di apprezzamento

nell’impostazione degli atti di difesa.

Il

procuratore pubblico rispettivamente il giudice interverranno quindi sulla nota

professionale soltanto qualora esista una sproporzione tra quanto esposto – con

riferimento a onorario e spese – e le esigenze per garantire una difesa

effettiva, tenuto presente – in ogni caso – il margine di apprezzamento del

legale.

Si

ricorda peraltro che giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP le autorità penali si

attengono al principio della buona fede, da cui discende il divieto di

formalismo eccessivo, forma particolare del diniego di giustizia: esso è

realizzato quando la rigorosa applicazione delle regole procedurali non è

giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa,

complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o

l’accesso al tribunale (decisioni TF 6B_520/2016 del 18.5.2017 consid. 2.1.;6B_901/2016 del 18.1.2017 consid.

3.2.1

; DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3

CPP n. 11).

4.2.2

Questa

Corte, nel giudizio inc. 60.2016.15 del 14.4.2016 (consid. 4.1.), aveva ritenuto

che, per ragioni di economia procedurale, non dovevano essere esaminate le

decurtazioni delle note professionali pari o inferiori a cinque minuti, per cui

le prestazioni toccate dalle defalcazioni erano da riconoscere come esposte.

Questa

scelta è confermata: decurtazioni di simile ristretta portata non possono

essere il frutto di un corretto esercizio del potere di apprezzamento, proprio

in considerazione della loro esiguità.

In

senso analogo a questa Corte si era del resto già espresso anche il Consiglio

di moderazione con decisione 1.7.2002 (pubblicata sul Bollettino dell’Ordine degli

avvocati n. 24, mese di dicembre 2002, p. 38): “Certo, in regime di assistenza

giudiziaria si richiede all’avvocato anche stringatezza. D’altro lato però il

giudice della tassazione non deve defalcare a beneplacito. Se riduce la durata

di una prestazione, deve anche motivare la sua scelta in modo che il Consiglio

di moderazione possa seguire il suo ragionamento e valutare la legittimità

della decurtazione. Ridurre sistematicamente (o quasi) i colloqui di 20, 100

anche (recte: 10 o anche) di 5 minuti solo perché il patrocinatore ha

operato in regime di assistenza giudiziaria non è ammissibile”.

5.

5.1.

Con

giudizio 5.5.2017 la Corte delle assise criminali ha approvato le note professionali

31.10

, 24.4.2017 e 3.5.2017 dell’avv. RE 1 per la somma di CHF 25'727.30,

di cui CHF 23'890.30 di onorario e CHF 1'837.00 di spese e trasferte.

5.2

Il

reclamante postula che le note professionali 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017

siano approvate ai sensi dei considerandi e gli sia riconosciuto l’importo complessivo

di CHF 36’826.27.

5.3

5.3.1

Ad

eccezione delle poste di cui si dirà successivamente, le prestazioni del legale

che hanno subito decurtazioni pari oppure inferiori a cinque minuti sono riconosciute

come esposte nelle relative note professionali, senza esame da parte di questa

Corte.

Seguendo

questo criterio, ai minuti già ammessi dalla Corte, si devono aggiungere +70

min, di cui +5 per “telefonata dalla polizia” (14.5.2016) [punto

28.2

a) della sentenza 5.5.2017 (di seguito sentenza)], +5 per “trasferta

al domicilio” (14.5.2016) [punto 28.2.d) sentenza], +5 per “ricezione

disposizioni carcere” e “ricezione permessi di visita” (17.5.2016)

[punto 28.2.h) sentenza], +5 per “fax a pp” (17.5.2016) [punto

28.2

j) sentenza], +2 per “ricezione permessi” (19.5.2016) [punto

28.2

l) sentenza], +2 per “ricezione permessi” (1.6.2016) [punto

28.2

t) sentenza], +2 per “fax da PP” (27.6.2016) [punto 28.2.af)

sentenza], +5 per “interrogatorio __________ c/o Polizia Chiasso con

tempo di trasferta” (30.6.2016) [punto 28.2.ag) sentenza], +2 per “fax

da PP” (7.7.2016) [punto 28.2.ah) sentenza], +2 per “fax da PP”

(8.7.2016) [punto 28.2.ai) sentenza], +5 per “esame decisione PP

(negato dissequestro auto)” (28.7.2016) [punto 28.2.au) sentenza], +2

per “l da PP” (3.8.2016) [punto 28.2.aw) sentenza], +5 per “ricezione

disgiunzione” (30.8.2016) [punto 28.2.bb) sentenza], +2 per “fax

da PP” (28.9.2016) [punto 28.2.bv) sentenza], +5 per “tel a pp”

(30.9.2016) [punto 28.2.bw) sentenza], +5 per “l da trib”

(2.12.2016) [punto 28.3.a) sentenza], +5 per “l da trib”

(23.12.2016) [punto 28.3.c) sentenza], +2 per “l da trib citazione”

(27.1.2017) [punto 28.3.d) sentenza], +2 per “citazione a processo”

(14.3.2017) [punto 28.3.h) sentenza], +2 per “l a trib per nota e oss

a preavviso” (24.4.2017) [punto 28.3.j) sentenza].

5.3.2

Per

quanto concerne le spese di trasferta è corretto, come ha reputato la Corte,

utilizzare l’“indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano,

Locarno”, di modo da considerare le stesse distanze per tutti i legali

d’ufficio [punto 28.1.a2) sentenza]. Secondo questo “indicatore” la

distanza Lugano-Cadro-Lugano, luogo, quest’ultimo, dove ha sede l’ufficio

legale dell’avv. RE 1 e dal quale si presume (per prassi) che origini la sua

trasferta, è pari a 12 km (6 km/tratta), per cui a ragione la Corte ha ridotto

le spese ritenendo una distanza di 12 km.

Correttamente

la Corte ha riconosciuto 27 km/tratta per il percorso Lugano-Chiasso del

14.5.2016

[punto 28.2.b) sentenza]: il fatto che il reclamante, al momento in

cui è stato chiamato per la difesa d’ufficio, fosse al suo domicilio di __________,

perché sabato, non giustifica riconoscere la trasferta a partire da questo

luogo: la disponibilità ad assumere difese d’ufficio comporta la presunzione

che il legale sia disponibile, in qualsiasi momento, se di picchetto, presso il

suo ufficio legale. Se opta di essere altrove, non può addossare allo Stato le

spese della sua scelta. La medesima conclusione, per le stesse ragioni appena

indicate, si impone con riferimento al punto 28.2.f) sentenza: è corretto avere

ammesso soltanto 8 min per la trasferta dallo studio legale del reclamante (__________,

__________) al Ministero pubblico e ritorno.

Al

difensore d’ufficio deve essere retribuito anche il tempo di trasferta

(decisione TPF BB.2015.47 del 16.12.2015 consid. 4.5.). Questa Corte (decisioni

inc. 60.2014.26 del 2.6.2014

consid. 4.2.2.; inc. 60.2013.455 del

6.5.2014

consid. 3.5.; inc. 60.2011.204 del 5.7.2011 consid. 3.2.) ha riconosciuto il principio secondo cui,

nella tassazione della nota per prestazioni riferite a trasferte, si deve

considerare la situazione concreta in relazione alla praticabilità delle

strade: il tempo di percorrenza delle vie di transito ticinesi dipende infatti

molto dalla situazione del traffico, che muta in maniera importante a

dipendenza del giorno (feriale o festivo) e del momento della giornata

(mattina, pomeriggio o sera). Nell’esame dei tempi di percorrenza si deve

tenere presente la situazione concreta, valutando la plausibilità della durata

delle tratte e non operando una decurtazione standardizzata.

Il

legale ha esposto diversi tempi di trasferta, dai 20 min ai 35 min a tratta per

la distanza ufficio-Cadro (La Farera). La Corte ha riconosciuto 15 min/tratta

[punto 28.1.a1) sentenza]. Ora, per tenere conto del traffico, appare corretto

aumentare di 5 min a tratta il dispendio ammesso (per quanto il legale stesso

abbia indicato un tempo superiore a 15 min; in caso contrario viene ammesso il

dispendio esposto): è evidentemente un tempo medio, che equilibra i giorni di

traffico con i giorni di meno traffico, quando la tratta può essere percorsa in

un tempo inferiore. Per le trasferte indicate al punto 28.1.a2) del giudizio –

37.

tratte – si riconoscono quindi, oltre a quanto già ammesso, +185 min.

5.3.3

Per

quanto concerne il punto 28.1.b) sentenza – riconoscimento di onorario per

emails – si concorda con la Corte delle assise criminali, nel senso che esse, come

si evince dal doc. F allegato al reclamo, avevano quale scopo quello di definire

le date dei verbali di interrogatorio, per cui 5 min rispettivamente 10 min per

uno scambio di emails su questo tema appaiono sufficienti.

5.3.4

Al

punto 28.1.c) sentenza la Corte ha indicato di non riconoscere onorario per

fogli di trasmissione, inviati unitamente ad altri scritti. Le lettere accompagnatorie

menzionate in detto punto sono effettivamente inutili, e dunque da non riconoscere

(nell’ipotesi, negata dal reclamante, che siano state conteggiate): il tenore

degli scritti che anticipavano non imponeva altre spiegazioni.

5.3.5

In

merito all’onorario per i verbali di interrogatorio [punto 28.1.d) sentenza],

la Corte ha ritenuto di fondarsi unicamente sulle indicazioni di inizio e fine

riportate sui verbali medesimi. Il calcolo effettuato dalla Corte è nondimeno

troppo rigoroso: si deve infatti considerare che le formalità di entrata e di

uscita dal carcere La Farera necessitano di un certo tempo, per cui deve essere

riconosciuto anche il dispendio orario concernente il disbrigo di dette

formalità, che può essere ipotizzato, per eccesso, in una quindicina di minuti

(senza necessità di richiamare dalle Strutture carcerarie la lista delle

entrate e delle uscite dal penitenziario La Farera). Il medesimo principio si

deve applicare per i verbali effettuati in luoghi diversi da La Farera, ovvero

presso il Ministero pubblico e gli uffici di polizia: in questi casi si

giustifica riconoscere complessivamente dieci minuti per l’entrata e per l’uscita.

Oltre

a quanto accettato dalla Corte si riconosce il dispendio orario esposto non

approvato per quanto rientri nei citati 15 min (se maggiore, si riconoscono 15

min) in merito ai verbali presso La Farera rispettivamente per quanto rientri

nei citati 10 min (se maggiore, si riconoscono 10 min) con riferimento ai

verbali svolti presso gli uffici del Ministero pubblico e della polizia. Si

ammettono quindi +194 min, di cui +10 per la posta 14.5.2016 (“colloquio

e interrogatorio”) [punto 28.2.c) sentenza], +9 per la posta

24.5.2016

(“colloquio e interrogatorio”) [punto 28.2.m) sentenza], +15

per la posta 24.5.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.n)

sentenza], +15 per la posta 25.5.2016 (“interrogatorio __________”)

[punto 28.2.o) sentenza], +15 per la posta 31.5.2016 (“interrogatorio

__________” e “colloquio e interrogatorio”) [punto 28.2.s) sentenza], +15

per la posta 13.6.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.w)

sentenza], +10 per la posta 17.6.2016 (“interrogatorio __________”)

[punto 28.2.aa) sentenza], +30 min per la posta 21.6.2016 (“interrogatori

__________ e __________”) [punto 28.2.ac) sentenza], +10 min per la

posta 22.6.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.ad) sentenza],

+10 per la posta 13.7.2016 (“interrogatorio __________ c/o Farera con

tempo di trasferta”) [punto 28.2.ak) sentenza], +15 per la posta

23.8.2016

(“interrogatorio confronto”) [punto 28.2.ay) sentenza], +10

per la posta 26.8.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.ba)

sentenza], +10 per la posta 1.9.2016 (“Interrogatorio __________”)

[punto 28.2.bd) sentenza], +10 per la posta 1.9.2016 (“interrogatorio

__________”) [punto 28.2.be) sentenza], +10 per la posta 13.2.2017

(“interrogatorio __________”) [punto 28.3.f) sentenza].

5.3.6

Per

quanto riguarda il punto 28.1.e) sentenza, l’avv. __________ ha difeso

l’imputato durante l’assenza per vacanza dell’avv. RE 1 dal 25.6.2016 al

27.7.2016

La

Corte ha ritenuto che non potevano essere messi in discussione il diritto rispettivamente

l’obbligo per un difensore d’ufficio di farsi sostituire in caso di sua

impossibilità, ritenuto nondimeno che tale sostituzione non poteva valere, nel

principio, che per una o al massimo poche prestazioni puntuali e temporalmente

definite, non di certo per un periodo di più di un mese. Ha aggiunto che il

doversi far sostituire non poteva poi avere per conseguenza per lo Stato di

dovere pagare due volte la stessa prestazione, nel rispetto dei principi

dell’economia di giudizio e della riduzione dei costi. La Corte ha dunque

ammesso in complessivi 90 min l’onorario da riconoscere ai due legali per il

passaggio, trasferte comprese, dell’incarto e per la discussione del caso.

A

ragione. Al legale che sostituisce il difensore d’ufficio non si richiede

infatti che conosca tutti gli atti del procedimento penale: quest’ultimo è in

effetti tenuto ad informare compiutamente il collega, di modo che questi possa

continuare nella difesa senza necessità di leggere e studiare tutto l’incarto.

E questo ritenuto che si tratta di difesa d’ufficio, con gli oneri a carico

dello Stato.

Quanto

riconosciuto dalla Corte è quindi corretto e condivisibile.

Per

quanto riguarda i costi di trasferta dell’avv. __________, essi sono stati indicati,

senza ulteriori precisazioni, in CHF 122.00. La Corte, secondo l’“indicatore

delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno”, tenuto conto

dei luoghi in cui si sono svolti gli interrogatori, ha ammesso CHF 82.00 [punto

28.2

av) sentenza]. Non ci sono motivi per non approvare la conclusione della

Corte, corretta nel merito.

5.3.7

Si

giustifica riconoscere 25 min (+10) per la posta 15.5.2016 (“studio

istanza di carcerazione e incarto”) [punto 28.2.e) sentenza], ritenuto che

un legale diligente doveva esaminare se il contenuto dell’istanza fosse

corretto rispetto ai presupposti della carcerazione, in considerazione degli

effetti della misura privativa della libertà sulla situazione personale di PI 2.

Si

giustifica aumentare di +15 il dispendio di tempo per “visione atti

prima di udienza GPC” (15.5.2016), riconosciuto in 25 min [punto 28.2.g)

sentenza]: gli atti allegati ad AI 43 erano numerosi, per cui – anche soltanto

per una lettura superficiale – 25 min, come ammessi, sono senz’altro insufficienti

per il caso di specie.

5.3.8

Per

quanto riguarda i colloqui / emails con la moglie e il figlio dell’imputato

[punti 28.2.i), q), u), z), aj), al), ap), ar), as), bf), bi), bj), bl), bn),

br) sentenza], il legale ha esposto 337 min (oltre cinque ore); la Corte ha

riconosciuto 60 min, ovvero una sola ora.

Ora,

è molto verosimile ritenere – stante l’entità del dispendio orario – che le prestazioni

svolte dal legale avessero carattere di sostegno morale, che nondimeno non

possono essere indennizzate nell’ambito di una difesa d’ufficio. Di modo che i 60

min ammessi dalla Corte delle assise criminali appaiono sufficienti per

informare i parenti della situazione processuale di PI 2 e per richiedere loro

eventuali atti necessari per il caso (in relazione segnatamente all’autovettura

oggetto di sequestro). Essi beneficiavano peraltro di permessi di visita in

carcere.

5.3.9

Si

è detto che possono essere indennizzate unicamente quelle prestazioni necessarie

e proporzionali in nesso causale con/per la cura dei diritti dell’imputato nel

procedimento, tenuto conto – segnatamente – della natura, dell’importanza,

della complessità e delle difficoltà particolari in fatto e/o in diritto della

causa stessa. Ciò premesso, e ricordato che le prestazioni di tipo assistenziale

non devono essere indennizzate, è manifesto che anche i colloqui con il difeso

debbano seguire i criteri indicati, ovvero essere necessari e proporzionali per

gli interessi dell’imputato in un determinato momento del procedimento. Il

fatto che una persona sia in detenzione non giustifica, di per sé, una visita

in carcere del legale: è indispensabile un’esigenza per il procedimento.

Per

quanto riguarda la posta “colloquio con cliente” (25.5.2016), esposta

per 30 min, è stata riconosciuta in 10 min [punto 28.2.p) sentenza]: a ragione

la Corte ha ritenuto che già il giorno precedente il legale e l’imputato

avevano avuto un colloquio di 20 min. Si devono aggiungere +15 min per

le formalità di accesso al carcere.

In

relazione alle poste “trasferta a Farera”, “colloquio con cliente”

e “rientro in ufficio” (30.5.2016), esposte per 125 min e CHF 12.00,

correttamente la Corte non le ha riconosciute [punto 28.2.r) sentenza]:

l’ultimo colloquio con l’imputato era stato il 24.5.2016 e non c’erano

necessità istruttorie tali da fondare l’urgenza di un incontro del difensore

d’ufficio con l’imputato.

La

medesima conclusione, per gli stessi motivi, si impone con riferimento alle poste

“trasferta a Farera”, “colloquio con cliente” e “rientro in

ufficio” (6.6.2016), esposte in 75 min e CHF 12.00, in assenza di esigenze

istruttorie [punto 28.2.v) sentenza].

Ancora

a ragione la Corte non ha riconosciuto le poste “trasferta a Farera”, “colloquio

con cliente” e “rientro in ufficio” (20.6.2016), esposte in 140 min

e CHF 12.00: il difensore e l’imputato si erano incontrati alcuni giorni prima

e il giorno dopo, prima dell’audizione, hanno avuto la possibilità di

colloquiare [punto 28.2.ab) sentenza]. Ciò che appare sufficiente a fine di

difesa.

Non

sono da ammettere neppure le poste “trasferta a Farera”, “colloquio

con cliente” e “rientro in ufficio” (24.6.2017), esposte in 90 min e

CHF 12.00: il difensore d’ufficio, che aveva permessi liberi telefonici con

l’imputato, poteva informarlo per questa via della sua assenza per vacanze e

della sua sostituzione, durante questo periodo, con un altro legale [punto

28.2

ae) sentenza].

Si

deve riconoscere la posta “colloquio con cliente c/o Farera con tempo di

trasferta (traffico ritorno)” (14.7.2017), esposta in +145 min: il

giorno successivo ci sarebbe infatti stato l’interrogatorio dell’imputato, per

cui è ragionevole che l’avv. __________ incontrasse PI 2 per preparare la

prossima audizione [punto 28.2.am) sentenza].

Inutili,

per le ragioni esplicitate dalla Corte ai punti 28.2.aq) e 28.2.at) sentenza, sono

la posta “colloquio c/o Farera con tempo di trasferta” (21.7.2016) e la

posta “tel da cliente” (26.7.2016).

Il

“colloquio con cliente” (4.8.2016), esposto in 70 min, è da ammettere in

50.

min [punto 28.2.ax) sentenza] (+20), tempo necessario per discutere

di quanto occorso durante l’assenza del patrocinatore rispettivamente per

preparare le audizioni a confronto.

La

Corte non ha riconosciuto la posta “colloquio con cliente” (8.9.2016),

esposta in 60 min, in difetto di urgenza e necessità e facendo riferimento,

anche, al fatto che il successivo colloquio sarebbe avvenuto due settimane dopo

[punto 28.2.bg) sentenza]. In merito a quest’ultima posta – “colloquio con

cliente” (26.9.2016) – la Corte ha riconosciuto 15 min (non gli esposti 30

min) [punto 28.2.bp) sentenza]. Ora, se si può concordare che il colloquio

dell’8.9.2016 non era indispensabile, in assenza di urgenze istruttorie, è corretto

riconoscere gli esposti 30 min (+15) per la posta del 26.9.2016,

ritenuto che l’ultimo colloquio era stato il 4.8.2016 e che nel frattempo

c’erano stati alcuni atti istruttori.

Si

devono ammettere 35 min (+20) per la posta “colloquio con cliente”

(13.10.2016) [punto 28.2.bx) sentenza]: si trattava di preparare

l’interrogatorio finale, nel corso del quale, come indicato dal procuratore

pubblico nello scritto 28.9.2016 al legale (AI 240), si sarebbero riassunte le

risultanze dell’intera inchiesta.

I

15.

min riconosciuti per la posta “colloquio con cliente” (30.1.2017), prestazione

esposta in 40 min, sono corretti: detto dispendio orario bastava per comunicare

all’imputato i motivi del rinvio del pubblico dibattimento e della reiezione

della domanda di dissequestro dell’autoveicolo [punto 28.3.e) sentenza]. Si devono

aggiungere +15 min per le formalità di accesso al carcere.

Non

si può poi che concordare con la Corte delle assise criminali quando non ha

ammesso le poste “trasferta a Farera”, “colloquio con cliente” e

“rientro in ufficio” (9.3.2017), esposte dal legale d’ufficio in 85 min

e CHF 12.00, siccome superflue per una difesa diligente dell’imputato: in

questo periodo il procedimento penale a suo carico, pendente davanti alla Corte

di merito, non ha infatti palesato circostanze di rilievo [punto 28.3.g)

sentenza]. Gli interrogatori di __________ si erano svolti il mese precedente.

15.

min, in luogo di 40 min, per “colloquio con cliente” (12.4.2017) erano

sufficienti per, come ritenuto dalla Corte, aggiornare PI 2 su quanto occorso a

partire dal 30.1.2017 (ovvero nulla di particolare rilevanza) [punto 28.3.i)

sentenza]. Si devono aggiungere +15 min per le formalità di accesso al

carcere.

Si

deve invece riconoscere come esposta, ovvero in 60 min (+30), la posta “colloquio

con cliente” (2.5.2017), ammessa dalla Corte in 30 min [punto 28.4.a) sentenza]:

si trattava dell’ultimo colloquio prima del dibattimento, per cui è ragionevole

che il legale ridiscutesse con PI 2 i fatti imputatigli.

5.3.10

Per

la posta “esame domanda proroga carcerazione e stesura osservazioni”

(15.7.2016), esposta in 120 min e riconosciuta in 30 min [punto 28.2.an) sentenza],

e per la posta “esame decisione GPC (proroga carcerazione)” (19.7.2016),

esposta in 20 min e riconosciuta in 10 min [punto 28.2.ao) sentenza], si

giustifica riconoscere +15 min: anche se non c’era necessità – in

assenza di problematiche giuridiche particolari – di dilungarsi

nell’esposizione del diritto e anche se la motivazione della decisione del

giudice dei provvedimenti coercitivi era, tolti i fatti e il diritto conosciuti,

non particolarmente lunga, il legale diligente doveva comunque confrontarsi con

i presupposti della carcerazione, analizzandoli e valutando eventuali rimedi di

diritto.

5.3.11

A

ragione la Corte ha riconosciuto in 3 min (in luogo degli esposti 15) la posta

“ricezione citazioni” (24.8.2016) [punto 28.2.az) sentenza], essendo semplici

comunicazioni, senza particolarità.

5.3.12

Per

le poste “ricezione domanda di proroga carc e studio” (12.9.2016),

esposta in 60 min e riconosciuta in 10 min [punto 28.2.bh) sentenza], “osservazioni

a domanda di proroga” (15.9.2016), esposta in 95 min e riconosciuta in 30

min [punto 28.2.bk) sentenza] e “ricezione decisione GPC” (21.9.2016),

esposta in 80 min e riconosciuta in 10 min [punto 28.2.bm) sentenza], la Corte delle

assise criminali a ragione ha ridotto il dispendio orario: 50 min, in luogo di

quasi quattro ore, per leggere una breve istanza di proroga della carcerazione

preventiva, per redigere osservazioni finalizzate a contestare i pericoli di

fuga e di recidiva e a proporre il versamento di un deposito cauzionale e,

ancora, per prendere atto del giudizio sono sufficienti in assenza di novità di

rilievo, tanto è vero che – come evidenziato dalla Corte – la decisione del

giudice dei provvedimenti coercitivi era una sostanziale ripetizione di quella

emanata il 18.7.2016.

5.3.13

Per

la posta “chiusura istruttoria” (20.10.2016) [punto 28.2.by) sentenza], esposta

in 15 min e riconosciuta in 3 min, e per la posta “esame atti”

(28.10.2016) [punto 28.2.bz) sentenza], esposta in 135 min e non riconosciuta,

si possono ammettere complessivamente 60 min (+57): il legale diligente,

oltre che verificare la correttezza della comunicazione, doveva esaminare e

valutare eventuali prove da proporre. Il termine per inoltrare istanze probatorie

non era peraltro ancora scaduto il 28.10.2016; il fatto che, di seguito, non

siano state presentate domande è irrilevante.

5.3.14

Pur

tenuto conto di quanto esposto al punto 5.3.4. di questo giudizio sui fogli accompagnatori

inutili, si giustifica riconoscere, considerato che un legale impiega

evidentemente alcuni minuti per definire diligentemente il testo da

trasmettere, per la posta “fax a pp” (13.6.2016) [punto 28.2.x)

sentenza] 10 min (+2) e per la posta “fax a pp” (26.9.2016)

[punto 28.2.bo) sentenza] 10 min (+2).

A

ragione la Corte ha ridotto il dispendio per le poste “fax a pp”

(26.9.2016) [punto 28.2.bq) sentenza], “fax da pp” (28.9.2016) [punto

28.2

bt) sentenza], “fax a pp” (28.9.2016) [punto 28.2.bu) sentenza] e “l

da trib con l da avv. __________” (21.12.2016) [punto 28.3.b) sentenza] in

considerazione dei temi trattati, che non esigevano particolari

approfondimenti, rispettivamente non ha riconosciuto la posta “consegna

originale espiazione anticipata” (27.9.2016) [punto 28.2.bs) sentenza] siccome

atto inutile.

5.4

In

aggiunta alla somma ammessa nel giudizio 5.5.2017 dalla Corte di merito [CHF 25'727.30,

di cui CHF 23'890.30 di onorario e CHF 1'837.00 di spese e trasferte

(dispositivo n. 19.3.)], si riconosce l’importo di CHF 2'539.15 di onorario [825

min (70 min, consid. 5.3.1.; 185 min, consid. 5.3.2.; 194 min, consid. 5.3.5.;

25.

min, consid. 5.3.7.; 275 min, consid. 5.3.9.; 15 min, consid. 5.3.10; 57

min, consid. 5.3.13.; 4 min, consid. 5.3.14.)], di cui 770 min a CHF 180.00/ora

e 55 min (poste 14.5.2016, consid. 5.3.1.; poste 15.5.2016, consid. 5.3.2.;

posta 14.5.2016, consid. 5.3.5.; poste 15.5.2016, consid. 5.3.7.) a CHF

250.

/ora.

Le

note 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 dell’avv. RE 1 sono approvate per CHF 28'323.60,

di cui CHF 26'429.45 di onorario e CHF 1'894.15 [CHF 1'057.15 (4% di CHF

26'429.45), CHF 25.00 per il pranzo e CHF 812.00 per trasferte] di spese.

6.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, parzialmente

vincente, adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

dispositivo n. 19.3. della sentenza 5.5.2017 della Corte delle assise criminali

(inc. TPC 72.2016.213 e 72.2017.35) è riformato nel senso che:

Le

note professionali 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 dell’avv. RE 1, __________,

sono approvate per:

onorario CHF

26'429.45

spese

e trasferte CHF 1'894.15

totale CHF

28'323.60

§§ Il

dispositivo n. 19.3.1. della sentenza 5.5.2017 della Corte delle assise

criminali (inc. TPC 72.2016.213 e 72.2017.35) è riformato nel senso che:

PI

2 è tenuto a rimborsare allo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

l’importo di CHF 28'323.60 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 400.00 (quattrocento) a titolo

di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera