60.2017.13
Reclamo dell'accusatrice privata contro la decisione emanata dal procuratore pubblico mediante la quale ha negato l’uso di dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia
14 novembre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.13
Lugano
14 novembre 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 16/17.01.2017 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 19.12.2016 emanata dal procuratore
pubblico Francesca Lanz mediante la quale ha negato l’uso di dispositivi informatici/elettronici
durante gli interrogatori di Polizia nell’ambito del procedimento penale inc.
MP __________;
richiamate le osservazioni 03.02.2017 e 16.02.2017
(duplica) del procuratore pubblico che, esposte le sue considerazioni, chiede
che il reclamo venga respinto;
preso atto della replica 10/13.02.2017 di __________
AG con la quale si riconferma nelle sue allegazioni;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.Nell’ambito
del procedimento penale aperto nei confronti di due ex dipendenti di RE 1 AG per titolo di truffa,
amministrazione infedele e falsità in documenti, il procuratore pubblico ha
ordinato alla Polizia, tramite conferimento di mandato, l’esecuzione degli
interrogatori di tutti i clienti asseritamente danneggiati dall’agire degli
imputati.
b. Dopo essere stata informata
dalla Polizia in merito alle date d’esecuzione degli interrogatori, con lettera 15.12.2016 RE 1 AG, costituitasi accusatrice privata, ha richiesto al magistrato inquirente, per il tramite
del suo legale, che venisse concesso a quest’ultimo l’utilizzo di un PC/tablet
e del cellulare nel corso di tutti gli interrogatori di Polizia. Richiesta,
questa, formulata sulla base del punto 3 delle disposizioni di sicurezza per i
locali della Polizia cantonale del 02.05.2016 (inc. CRP __________, doc. 1,
allegato E) e motivata dal volume della documentazione agli atti (inc. CRP __________,
doc. 1, allegato D).
c. Con decisione 19.12.2016 il procuratore pubblico ha
respinto la richiesta di RE 1 AG, negando
al di lei legale l’utilizzo di dispositivi informatici/elettronici durante gli
interrogatori di Polizia relativi al procedimento penale in oggetto, ritenendo
come nel caso concreto non sussista una situazione tale da permettere
l’utilizzo eccezionale di questi apparecchi. A detta del magistrato inquirente
una miglior gestione dell’incarto non giustifica infatti una deroga alle misure
di sicurezza contenute nella direttiva citata
da RE 1 AG (inc. CRP __________, doc. 1, allegato E).
d.
Con gravame 16/17.01.2017 RE 1
AG impugna la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e la conseguente
concessione a favore del suo legale di poter partecipare agli interrogatori di
Polizia utilizzando gli apparecchi elettronici indicati.
La
reclamante invoca in primis la violazione della libertà personale del
suo legale necessaria, a suo dire, per esercitare coscienziosamente il suo
lavoro. Limitazione, questa, che, a detta dell’insorgente, essendo prevista
dalle disposizioni di sicurezza del 02.05.2016, non adempierebbe i requisiti
costituzionali di cui all’art. 36 Cost. Avendo come unico fondamento questo
regolamento “privo di valore”, la decisione 19.12.2016 deve essere annullata,
poiché in contrasto con i diritti fondamentali e costituzionali quali la
libertà personale e il diritto di essere sentito.
Negando
al legale della reclamante di accedere alla voluminosa documentazione agli atti
(in parte già in formato digitale) tramite supporti elettronici, impedendogli così,
a suo dire, di poter intervenire efficacemente a tutela dei suoi interessi nel
corso dei verbali di Polizia, il magistrato inquirente, con la sua decisione
ostacola altresì l’esercizio di una difesa efficace dei diritti di RE 1 AG.
Oltre
ad invocare l’assenza di proporzionalità del provvedimento impugnato, la
mancanza di un interesse pubblico nonché di una base legale formale, l’insorgente
sostiene che il magistrato inquirente, non menzionando i motivi alla base del
rifiuto della sua richiesta e non specificando nemmeno le possibili eccezioni
previste per la concessione dell’utilizzo di apparecchi elettronici, avrebbe
violato l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Ulteriori argomenti,
questi, che giustificano, a dire della reclamante, l’annullamento della
decisione impugnata.
e. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così
come delle osservazioni/duplica del procuratore pubblico, si dirà, se necessario,
in corso di motivazione nei successivi considerandi.
1. 1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro le decisioni e gli atti
procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle
contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o
quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il
gravame, inoltrato il 16/17.01.2017 contro la decisione 19.12.2016 (intimata
per raccomandata in data 29.12.2016 e validamente notificata il 05.01.2017) del
procuratore pubblico di negare alla reclamante l’utilizzo di apparecchi
informatici/elettronici nel corso degli interrogatori di polizia nel contesto
del procedimento di cui all’inc. MP __________, è tempestivo e proponibile.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
2. 2.1.
Ai
sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una
decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento
oppure alla modifica della stessa.
Per
Considerandi
stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo
l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il
bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura
individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà
personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione
di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare
legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali
reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione
delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5) [cfr. per es.
decisione TF 6B_1105/2013 del 18.7.2014 consid. 1.2.].
L’interesse
giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid.
2.1
) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
2.
ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse soltanto virtuale
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Una
parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1
CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla
decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7; N. SCHMID,
StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 1/2). La lesione diretta si deduce dal
Dispositivo
dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla
sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse soltanto nella misura in cui
il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V.
LIEBER, art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro soltanto il dispositivo che acquista
forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del
30.6.2011, consid. 2.3.).
Quanto
alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP.
2
2.
RE
1, in quanto accusatrice privata nel
procedimento penale inc. MP __________, è legittimata a reclamare giusta l’art.
382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento
della decisione impugnata. La possibilità che il suo patrocinatore (destinatario
della decisione 19.12.2016) possa utilizzare i dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di
Polizia richiesti nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, gli permetterebbe in particolare di esercitare
pienamente il suo diritto ad una difesa efficace. RE 1 può dunque essere
ritenuta personalmente, direttamente e attualmente lesa dalla decisione impugnata.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.3.
Tuttavia
si osserva che tra le censure elencate nel gravame 16/17.01.2017, figura la
violazione della libertà personale del difensore (art. 10 Cost). Tale bene giuridico
tutelato è di natura individuale. Pertanto legittimato ad invocarne un’eventuale
lesione è colui che la subisce personalmente/direttamente/attualmente. Dalle
considerazioni esposte in sede di reclamo, emerge che la persona vittima
dell’asserita violazione della libertà personale è il patrocinatore della
reclamante, e non la reclamante stessa, destinataria della decisione. Il provvedimento
impugnato non comporta infatti alcuna lesione/restrizione alla libertà
personale di RE 1 AG, ma, semmai, dell’avv. PR 1.
In
considerazione di quanto precede, questa censura non è proponibile dalla reclamante,
in quanto non colpita nella sua libertà personale e quindi non legittimata a
far valere un’asserita violazione della stessa.
3. 3.1.
Nel suo reclamo RE 1 sostiene
(fra altro) che la decisione impugnata non le permetterebbe di esercitare una
difesa efficace in questa fase procedurale. La richiesta formulata dal suo
legale di poter partecipare agli interrogatori di Polizia dei clienti asseritamente
danneggiati dall’agire di due suoi ex-dipendenti (imputati nel procedimento in
oggetto) facendo uso dei propri dispositivi informatici/elettronici (PC/tablet
e cellulare), è motivata da un’esigenza di consultazione degli atti in caso di
audizione. Questi dispositivi conterrebbero infatti la voluminosa
documentazione bancaria acquisita all’incarto (in parte peraltro in formato
digitale) che potrebbe essere oggetto di contestazioni nel corso degli interrogatori
e permetterebbero così al legale dell’accusatrice privata di intervenire
efficacemente e puntualmente a tutela della sua cliente.
3.2.
A
seguito dei numerosi ordini di perquisizione e sequestro bancari emessi dal
magistrato inquirente, è stata infatti raccolta diversa documentazione
bancaria. Agli atti sono inoltre presenti alcuni CD e chiavette USB, contenenti
l’esito dei controlli effettuati sui supporti informatici degli imputati.
La
richiesta della reclamante era volta a permettere al suo legale durante gli
interrogatori di Polizia sia di consultare quegli atti disponibili unicamente
in formato digitale, sia di avere con sé tutta la voluminosa documentazione
che, a livello cartaceo, sarebbe estremamente difficile da trasportare. Nel
caso concreto l’utilizzo dei dispositivi elettronici sarebbe quindi stato
necessario al legale all’unico scopo di avere tutti i documenti necessari con
sé, permettendogli, tra l’altro, di effettuare delle ricerche intertestuali e
di far capo così alle informazioni con maggiore celerità e precisione.
4. 4.1.
Giusta il punto 3 delle disposizioni di
sicurezza 02.05.2016 della Polizia cantonale (emanate dal Comandante della Polizia
cantonale e approvate dal procuratore generale del Ministero pubblico)
applicabili a tutte le persone che accedono ai locali “securizzati”
della Polizia cantonale, presso tutte le sedi, “è obbligatorio depositare
all’entrata, negli appositi armadietti, tutti gli apparecchi elettronici (segnatamente:
telefoni cellulari, smartphone, palmari, computer portatili, tablet e simili).
Eccezioni possono essere concesse, per iscritto, dal magistrato titolare del
procedimento o, in loco, dall’agente responsabile per le persone a cui è concessa
l’eccezione. La chiave dell’armadietto è conservata dal proprietario degli
oggetti. La presente diposizione si applica anche ad avvocati e interpreti”
(allegato E al reclamo).
4.2.
Queste
disposizioni di sicurezza trovano in parte fondamento nell’art. 63 CPP (articolo
espressamente menzionato) volto alla tutela della polizia delle udienze, il cui
rispetto implica il mantenimento della sicurezza e dell’ordine nei locali ove
esse si svolgono, ossia, nel caso concreto, negli spazi in uso alla Polizia cantonale
non accessibili da chiunque.
Queste
disposizioni di sicurezza intendono anche evitare ogni e qualsiasi uso
improprio di apparecchi elettronici da parte delle persone presenti (compresi difensori
e interpreti), segnatamente per escludere registrazioni audio/video del verbale
d’interrogatorio, riprese di immagini non autorizzate, comunicazioni online con
terze persone non partecipanti all’interrogatorio, ecc., che possano mettere a
rischio la sicurezza e la segretezza del procedimento penale. Divieto, quello
delle riprese visive o sonore di atti procedurali eseguiti all’interno di (anche)
altro luogo (rispetto al tribunale) sancito dall’art. 71 cpv. 1 CPP, la cui violazione
prevede la punizione con una multa disciplinare di cui all’art. 64 cpv. 1 CPP
(art. 71 cpv. 2 CPP).
5. 5.1.
L’obbligo
di consegna dei mezzi elettronici da parte di tutte le persone presenti nei
locali “securizzati”, che sostanzialmente si traduce nel divieto di utilizzare
tali apparecchi, rappresenta una limitazione dei diritti delle parti e dei
patrocinatori, che come tale deve fondarsi su di una base legale, essere
giustificata da un interesse pubblico, ossequiare il principio della
proporzionalità e non ledere in modo sostanziale il diritto limitato.
La
base legale di una tale limitazione deve consistere in una base legale in senso
formale.
Nel
caso di specie, il divieto d’uso di
dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia
nell’ambito del procedimento penale, che limita il diritto della reclamante ad avere una difesa efficace dei suoi diritti, non si
fonda su una sufficiente base legale, non potendosi considerare tali delle “semplici” disposizioni di
sicurezza emanate dalla Polizia cantonale e approvate dal Ministero pubblico.
Si osserva come nemmeno le
disposizioni di cui agli artt. 63 e 71 CPP possono essere prese di riferimento per
vietare in modo assoluto l’utilizzo di questi apparecchi elettronici.
5.2.
L’art. 63 CPP ha come scopo
quello di garantire la polizia delle
udienze per permettere il corretto e sicuro svolgimento delle attività
d’inchiesta allo scopo di evitare possibili rischi di collusione e di
inquinamento delle prove, nonché quello di tutelare la non pubblicità della
procedura preliminare (art. 69 cpv. 3 lett. a CPP). La norma può rivelarsi una base legale sufficiente, non
per un divieto “tout cour” d’utilizzazione di questi apparecchi, ma per disciplinarne
l’uso, secondo le circostanze nel caso concreto.
5.3.
Onde evitare ogni tipo di abuso e/o uso improprio di questi
apparecchi, è pertanto possibile che vengano adottati degli accorgimenti, tali
da, per una parte, permettere al patrocinatore di accedere, ad esempio, agli atti
del procedimento in corso e tali da, per l’altra, evitare abusi (ad esempio
comunicazioni con terzi, registrazioni non autorizzate, ecc.).
Spetterà al magistrato inquirente o alla
Polizia determinare le modalità di interrogatorio, in base alle circostanze del
caso concreto: di principio all’inizio dell’audizione, se del caso, anche durante
la stessa, se vi fosse la necessità di intervenire per comportamenti abusivi o non
corretti.
L’interrogante ricorderà le norme di
comportamento da rispettare, con riferimento agli artt. 63 CPP, 71 cpv. 1 CPP e
69 cpv. 3 lett. a CPP, evocando pure che, in caso di violazione delle stesse,
l’avvocato si esporrà a sanzioni disciplinari (artt. 71 cpv. 2 CPP e 64 CPP)
e/o a segnalazioni alle Autorità di vigilanza sulla professione.
6. 6.1.
In
considerazione di quanto precede, nel caso concreto, si osserva come l’uso di mezzi informatici, in particolare per la consultazione
di atti in formato digitale, da parte del legale della reclamante, debba essere
di principio concesso. Questo a maggior ragione viste le motivazioni addotte, ovvero
consentire al patrocinatore di avere con sé, in forma digitale, tutti gli atti
necessari, onde poter consultare i pertinenti documenti nel corso dei verbali
di Polizia dei danneggiati, al fine di garantire il suo diritto a una difesa
attiva ed efficace. Ciò in ragione del fatto che l’incarto MP __________ è
particolarmente voluminoso, e la consultazione cartacea nel corso delle verbalizzazioni
risulterebbe difficoltosa.
6.2.
Al
fine di escludere eventuali abusi e/o usi impropri di tali strumenti nel corso dei
verbali, sarà compito del magistrato inquirente adottare gli eventuali
necessari accorgimenti per assicurare nel caso concreto che l’utilizzo di PC
portatili e/o tablet dal parte del patrocinatore sia finalizzato a quanto
richiesto (e meglio, nel caso concreto, ad una efficace e migliore
consultazione della voluminosa documentazione agli atti), e ciò nel rispetto
del diritto ad una difesa efficace.
7. 7.1.
Visto
quanto precede, il reclamo interposto da RE 1 AG è accolto. Di conseguenza la
decisione 19.12.2016 del procuratore pubblico Francesca Lanz è annullata.
7.2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica del Cantone
Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 63, 64, 69, 71, 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1
ss. e 25 LTG, le disposizioni di
sicurezza 02.05.2016 della Polizia cantonale ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ La
decisione 19.12.2016 emanata dal procuratore pubblico Francesca Lanz (inc. MP __________)
è annullata.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1 AG, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- ,
(per sé e per RE 1 AG);
- sede
(rif. inc. MP __________).
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera