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Decisione

60.2017.13

Reclamo dell'accusatrice privata contro la decisione emanata dal procuratore pubblico mediante la quale ha negato l’uso di dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia

14 novembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il

gravame, inoltrato il 16/17.01.2017 contro la decisione 19.12.2016 (intimata

per raccomandata in data 29.12.2016 e validamente notificata il 05.01.2017) del

procuratore pubblico di negare alla reclamante l’utilizzo di apparecchi

informatici/elettronici nel corso degli interrogatori di polizia nel contesto

del procedimento di cui all’inc. MP __________, è tempestivo e proponibile.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

2. 2.1.

Ai

sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una

decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento

oppure alla modifica della stessa.

Per

Considerandi

stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo

l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il

bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura

individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà

personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione

di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare

legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali

reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione

delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5) [cfr. per es.

decisione TF 6B_1105/2013 del 18.7.2014 consid. 1.2.].

L’interesse

giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid.

2.1

) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

2.

ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse soltanto virtuale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Una

parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1

CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla

decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7; N. SCHMID,

StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 1/2). La lesione diretta si deduce dal

Dispositivo

dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla

sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse soltanto nella misura in cui

il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V.

LIEBER, art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro soltanto il dispositivo che acquista

forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del

30.6.2011, consid. 2.3.).

Quanto

alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP.

2

2.

RE

1, in quanto accusatrice privata nel

procedimento penale inc. MP __________, è legittimata a reclamare giusta l’art.

382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento

della decisione impugnata. La possibilità che il suo patrocinatore (destinatario

della decisione 19.12.2016) possa utilizzare i dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di

Polizia richiesti nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, gli permetterebbe in particolare di esercitare

pienamente il suo diritto ad una difesa efficace. RE 1 può dunque essere

ritenuta personalmente, direttamente e attualmente lesa dalla decisione impugnata.

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.3.

Tuttavia

si osserva che tra le censure elencate nel gravame 16/17.01.2017, figura la

violazione della libertà personale del difensore (art. 10 Cost). Tale bene giuridico

tutelato è di natura individuale. Pertanto legittimato ad invocarne un’eventuale

lesione è colui che la subisce personalmente/direttamente/attualmente. Dalle

considerazioni esposte in sede di reclamo, emerge che la persona vittima

dell’asserita violazione della libertà personale è il patrocinatore della

reclamante, e non la reclamante stessa, destinataria della decisione. Il provvedimento

impugnato non comporta infatti alcuna lesione/restrizione alla libertà

personale di RE 1 AG, ma, semmai, dell’avv. PR 1.

In

considerazione di quanto precede, questa censura non è proponibile dalla reclamante,

in quanto non colpita nella sua libertà personale e quindi non legittimata a

far valere un’asserita violazione della stessa.

3. 3.1.

Nel suo reclamo RE 1 sostiene

(fra altro) che la decisione impugnata non le permetterebbe di esercitare una

difesa efficace in questa fase procedurale. La richiesta formulata dal suo

legale di poter partecipare agli interrogatori di Polizia dei clienti asseritamente

danneggiati dall’agire di due suoi ex-dipendenti (imputati nel procedimento in

oggetto) facendo uso dei propri dispositivi informatici/elettronici (PC/tablet

e cellulare), è motivata da un’esigenza di consultazione degli atti in caso di

audizione. Questi dispositivi conterrebbero infatti la voluminosa

documentazione bancaria acquisita all’incarto (in parte peraltro in formato

digitale) che potrebbe essere oggetto di contestazioni nel corso degli interrogatori

e permetterebbero così al legale dell’accusatrice privata di intervenire

efficacemente e puntualmente a tutela della sua cliente.

3.2.

A

seguito dei numerosi ordini di perquisizione e sequestro bancari emessi dal

magistrato inquirente, è stata infatti raccolta diversa documentazione

bancaria. Agli atti sono inoltre presenti alcuni CD e chiavette USB, contenenti

l’esito dei controlli effettuati sui supporti informatici degli imputati.

La

richiesta della reclamante era volta a permettere al suo legale durante gli

interrogatori di Polizia sia di consultare quegli atti disponibili unicamente

in formato digitale, sia di avere con sé tutta la voluminosa documentazione

che, a livello cartaceo, sarebbe estremamente difficile da trasportare. Nel

caso concreto l’utilizzo dei dispositivi elettronici sarebbe quindi stato

necessario al legale all’unico scopo di avere tutti i documenti necessari con

sé, permettendogli, tra l’altro, di effettuare delle ricerche intertestuali e

di far capo così alle informazioni con maggiore celerità e precisione.

4. 4.1.

Giusta il punto 3 delle disposizioni di

sicurezza 02.05.2016 della Polizia cantonale (emanate dal Comandante della Polizia

cantonale e approvate dal procuratore generale del Ministero pubblico)

applicabili a tutte le persone che accedono ai locali “securizzati”

della Polizia cantonale, presso tutte le sedi, “è obbligatorio depositare

all’entrata, negli appositi armadietti, tutti gli apparecchi elettronici (segnatamente:

telefoni cellulari, smartphone, palmari, computer portatili, tablet e simili).

Eccezioni possono essere concesse, per iscritto, dal magistrato titolare del

procedimento o, in loco, dall’agente responsabile per le persone a cui è concessa

l’eccezione. La chiave dell’armadietto è conservata dal proprietario degli

oggetti. La presente diposizione si applica anche ad avvocati e interpreti”

(allegato E al reclamo).

4.2.

Queste

disposizioni di sicurezza trovano in parte fondamento nell’art. 63 CPP (articolo

espressamente menzionato) volto alla tutela della polizia delle udienze, il cui

rispetto implica il mantenimento della sicurezza e dell’ordine nei locali ove

esse si svolgono, ossia, nel caso concreto, negli spazi in uso alla Polizia cantonale

non accessibili da chiunque.

Queste

disposizioni di sicurezza intendono anche evitare ogni e qualsiasi uso

improprio di apparecchi elettronici da parte delle persone presenti (compresi difensori

e interpreti), segnatamente per escludere registrazioni audio/video del verbale

d’interrogatorio, riprese di immagini non autorizzate, comunicazioni online con

terze persone non partecipanti all’interrogatorio, ecc., che possano mettere a

rischio la sicurezza e la segretezza del procedimento penale. Divieto, quello

delle riprese visive o sonore di atti procedurali eseguiti all’interno di (anche)

altro luogo (rispetto al tribunale) sancito dall’art. 71 cpv. 1 CPP, la cui violazione

prevede la punizione con una multa disciplinare di cui all’art. 64 cpv. 1 CPP

(art. 71 cpv. 2 CPP).

5. 5.1.

L’obbligo

di consegna dei mezzi elettronici da parte di tutte le persone presenti nei

locali “securizzati”, che sostanzialmente si traduce nel divieto di utilizzare

tali apparecchi, rappresenta una limitazione dei diritti delle parti e dei

patrocinatori, che come tale deve fondarsi su di una base legale, essere

giustificata da un interesse pubblico, ossequiare il principio della

proporzionalità e non ledere in modo sostanziale il diritto limitato.

La

base legale di una tale limitazione deve consistere in una base legale in senso

formale.

Nel

caso di specie, il divieto d’uso di

dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia

nell’ambito del procedimento penale, che limita il diritto della reclamante ad avere una difesa efficace dei suoi diritti, non si

fonda su una sufficiente base legale, non potendosi considerare tali delle “semplici” disposizioni di

sicurezza emanate dalla Polizia cantonale e approvate dal Ministero pubblico.

Si osserva come nemmeno le

disposizioni di cui agli artt. 63 e 71 CPP possono essere prese di riferimento per

vietare in modo assoluto l’utilizzo di questi apparecchi elettronici.

5.2.

L’art. 63 CPP ha come scopo

quello di garantire la polizia delle

udienze per permettere il corretto e sicuro svolgimento delle attività

d’inchiesta allo scopo di evitare possibili rischi di collusione e di

inquinamento delle prove, nonché quello di tutelare la non pubblicità della

procedura preliminare (art. 69 cpv. 3 lett. a CPP). La norma può rivelarsi una base legale sufficiente, non

per un divieto “tout cour” d’utilizzazione di questi apparecchi, ma per disciplinarne

l’uso, secondo le circostanze nel caso concreto.

5.3.

Onde evitare ogni tipo di abuso e/o uso improprio di questi

apparecchi, è pertanto possibile che vengano adottati degli accorgimenti, tali

da, per una parte, permettere al patrocinatore di accedere, ad esempio, agli atti

del procedimento in corso e tali da, per l’altra, evitare abusi (ad esempio

comunicazioni con terzi, registrazioni non autorizzate, ecc.).

Spetterà al magistrato inquirente o alla

Polizia determinare le modalità di interrogatorio, in base alle circostanze del

caso concreto: di principio all’inizio dell’audizione, se del caso, anche durante

la stessa, se vi fosse la necessità di intervenire per comportamenti abusivi o non

corretti.

L’interrogante ricorderà le norme di

comportamento da rispettare, con riferimento agli artt. 63 CPP, 71 cpv. 1 CPP e

69 cpv. 3 lett. a CPP, evocando pure che, in caso di violazione delle stesse,

l’avvocato si esporrà a sanzioni disciplinari (artt. 71 cpv. 2 CPP e 64 CPP)

e/o a segnalazioni alle Autorità di vigilanza sulla professione.

6. 6.1.

In

considerazione di quanto precede, nel caso concreto, si osserva come l’uso di mezzi informatici, in particolare per la consultazione

di atti in formato digitale, da parte del legale della reclamante, debba essere

di principio concesso. Questo a maggior ragione viste le motivazioni addotte, ovvero

consentire al patrocinatore di avere con sé, in forma digitale, tutti gli atti

necessari, onde poter consultare i pertinenti documenti nel corso dei verbali

di Polizia dei danneggiati, al fine di garantire il suo diritto a una difesa

attiva ed efficace. Ciò in ragione del fatto che l’incarto MP __________ è

particolarmente voluminoso, e la consultazione cartacea nel corso delle verbalizzazioni

risulterebbe difficoltosa.

6.2.

Al

fine di escludere eventuali abusi e/o usi impropri di tali strumenti nel corso dei

verbali, sarà compito del magistrato inquirente adottare gli eventuali

necessari accorgimenti per assicurare nel caso concreto che l’utilizzo di PC

portatili e/o tablet dal parte del patrocinatore sia finalizzato a quanto

richiesto (e meglio, nel caso concreto, ad una efficace e migliore

consultazione della voluminosa documentazione agli atti), e ciò nel rispetto

del diritto ad una difesa efficace.

7. 7.1.

Visto

quanto precede, il reclamo interposto da RE 1 AG è accolto. Di conseguenza la

decisione 19.12.2016 del procuratore pubblico Francesca Lanz è annullata.

7.2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica del Cantone

Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 63, 64, 69, 71, 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1

ss. e 25 LTG, le disposizioni di

sicurezza 02.05.2016 della Polizia cantonale ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ La

decisione 19.12.2016 emanata dal procuratore pubblico Francesca Lanz (inc. MP __________)

è annullata.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1 AG, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- ,

(per sé e per RE 1 AG);

- sede

(rif. inc. MP __________).

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera