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Decisione

60.2017.132

Reclamo contro la decisione di sequestro di un'autovettura

26 ottobre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro il termine di dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con

riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385

CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 25.04.2017 al magistrato

inquirente e da quest’ultimo trasmesso con scritto 18/19.05.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di sequestro 18.04.2017

(inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale imputato nel procedimento, proprietario del veicolo sequestrato e

destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare

ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2. Giusta

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza

lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della

procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le

decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella

prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove

(sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione

di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP

(sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].

Il

sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà

di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente

se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi

di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante

misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica

(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre

salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio

(decisione TF 1B_127/2013

dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263

CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, vor art. 263-268

CPP n. 11 ss.).

La decisione in merito agli oggetti ed ai valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267

CPP.

3. 3.1.

Per

l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza

per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata

o non riconosciuta.

3.2.

3.2.1.

L’art.

90a LCStr disciplina in maniera unitaria la confisca dei veicoli a motore e la

loro realizzazione. Secondo il cpv. 1, il giudice può ordinare la confisca di

un veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e

senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si

può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della

circolazione (lit. b).

Il

giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e

stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali

(art. 90a cpv. 2 LCStr).

La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella

garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del

genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del

veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi

eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire

ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti

dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme

della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a

motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la

violazione delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se

la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni

gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare

una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenza TF 1B_98/2013 del

25.4.2013 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore

in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012

dell’8.5.2012 consid. 2).

La confisca è assicurata con il sequestro

giusta l’art. 263 CPP.

Considerandi

3.2.2

Una

violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in

una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad

esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate

in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria

dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio,

FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente

attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di

sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a

motore”) non è esaustivo.

3.2.3

Nella

procedura istruttoria, il giudice del sequestro non deve esaminare in maniera

definitiva se le condizioni di confisca dell'art. 90a cpv. 1 lit. a e b LCStr

sono adempiute. Per un sequestro è sufficiente che in quel momento del

procedimento non appaia escluso che il giudice penale possa ritenere adempiute

le condizioni sostanziali di confisca. Qualora sussista il sospetto di

un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (ai sensi

dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr

di massima sono adempiute. In questo caso, nella procedura di sequestro, la

condizione cumulativa dell'assenza di scrupoli può rimanere aperta. Sotto il

profilo dell'art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro esamina se

in futuro il conducente con il veicolo utilizzato potrebbe mettere in pericolo

la sicurezza del traffico, rispettivamente se il sequestro confiscatorio del

veicolo potrebbe essere idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni

gravi alle norme della circolazione (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014,

parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 133, consid. 3 e 4).

Pertanto,

è compito dei tribunali valutare se il comportamento concreto dell’autore

dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno nei casi in cui

non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una grave inosservanza

di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression

pénale et administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM, Die Sicherungseinziehung von

Motorfahrzeugen, in: AJP 2013 p. 375 ss.,

p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket

«Via sicura»: Wichtigste Neuerungen und Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417 ss.).

3.2.4

Un

sequestro confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi è di massima

ammissibile, se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione del

conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori infrazioni gravi alle

norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a ritardarle o a renderle

più difficili (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014, parzialmente pubblicata

in DTF 140 IV 133, consid. 3.5. e 4.3.). Se il veicolo è stato ottenuto in

leasing o è noleggiato, già la sola confisca e restituzione del veicolo al

proprietario potrà impedire all’autore di commettere ulteriori violazioni gravi

delle norme della circolazione. Sarà dunque compito del tribunale verificare,

caso per caso, se siano date le condizioni per la confisca e la realizzazione

(messaggio, FF 2010 p. 7493, 7520).

È

possibile confiscare solamente il veicolo con cui è stata commessa l’infrazione

grave e senza scrupoli delle norme della circolazione. Non è invece prevista dalla

legge la confisca di un altro veicolo di proprietà o in possesso dell’autore

(J. KRUMM, op. cit., AJP 2013 p. 384; P. WEISSENBERGER, op. cit., p. 425).

4.

4.1.

Nel

caso concreto risulta incontestato che il 31.03.2017 RE 1 si sia messo alla guida

della sua autovettura senza essere in possesso della necessaria licenza di

condurre, siccome revocata.

4.2

A

questo punto è necessario esaminare se ricorrono

gli estremi per giustificare un sequestro confiscatorio della vettura di RE 1.

Nessun dubbio per quanto concerne il presupposto di

cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr (che trova piena applicazione nel caso

concreto), per il quale con la confisca “si può impedire all'autore di commettere

altre violazioni gravi delle norme della circolazione”. Il reclamante ha infatti

a suo carico numerosi decreti d’accusa, oltre che (anche) per guida senza

autorizzazione, per infrazioni gravi alle norme della circolazione (si veda “solo”

l’ultimo emesso nei suoi confronti il 25.10.2016; DAC __________, cfr. estratto

del casellario giudiziale di RE 1 agli atti, inc. CRP __________, doc. 3a). Nonostante

le numerose precedenti condanne, RE 1 ha nuovamente violato le norme della

circolazione stradale.

In

considerazione di questa sua grave recidiva nel commettere infrazioni alle

norme della circolazione, allo stadio attuale non può di certo essere escluso

che il reclamante possa nuovamente compromettere la sicurezza delle persone. Trattandosi, questa, di una condizione cumulativa

all’assenza di scrupoli, la giurisprudenza ha precisato che il giudice del sequestro, qualora sussista il sospetto

di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (compresa la reiterata

guida senza autorizzazione come nel caso concreto), può ritenere come adempiute

le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lett. a LCStr (TF 1B_252/2014 del

03.11

).

Con

il suo comportamento illecito, peraltro da lui coscientemente messo in atto - ossia

il reiterare nel condurre la sua vettura nonostante la revoca della necessaria

licenza di condurre -, il reclamante ha messo in pericolo, almeno sul piano

astratto, la sicurezza stradale.

4.3

Con

riferimento al rispetto del principio di

proporzionalità in caso di sequestro di una vettura, si osserva quanto segue.

Il

reclamante ha indicato che, in caso di dissequestro della vettura, è sua intenzione

procedere alla vendita della stessa onde poter ricavare del denaro per estinguere

il debito asseritamente contratto con la madre della sua compagna, rispettivamente

per sostenere le spese della sua famiglia.

Tale

eventualità non va esclusa a priori, ritenuto che per un verso consente di

prevenire eventuali nuovi reati e, per altro verso, consentirebbe di garantire

le spese del procedimento e di migliorare la situazione debitoria del reclamante.

4.4

In

conclusione, in considerazione della grave recidiva del reclamante nell’ambito

della circolazione stradale, il sequestro risulta essere giustificato ed il reclamo

va respinto. Si chiede al procuratore pubblico di valutare l’eventualità della

vendita della vettura.

5.

5.1.

Il gravame è respinto.

5.2

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 90, 90a, 95 LCStr, 263 ss., 385 e

393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-;

-

(con l’inc. MP __________ di ritorno).

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera