60.2017.132
Reclamo contro la decisione di sequestro di un'autovettura
26 ottobre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.132
Lugano
26 ottobre 2017/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 25.04/19.05.2017 presentato da
RE
1
contro
l’ordine di sequestro 18.04.2017 del procuratore
pubblico Moreno Capella nell’ambito del procedimento penale promosso a suo carico
per lesioni semplici, vie di fatto e guida senza autorizzazione (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 18.05.2017 del procuratore
pubblico, nonché le sue osservazioni 23/24.05.2017, con cui comunica di non
avere particolari osservazioni da formulare;
preso atto che RE 1, interpellato, non ha prodotto
alcuna replica;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.In data 30
e 31.03.2017 a __________ tra RE 1 e la compagna __________ sono sorte violente
discussioni, sfociate in percosse reciproche, tanto da richiedere l’intervento
della Polizia. Da qui l’apertura di un procedimento penale nei confronti di RE
1 per titolo di lesioni semplici e vie di fatto e nei confronti di __________ per
titolo di lesioni semplici, vie di fatto e coazione. Procedimento,
quest’ultimo, sospeso giusta l’art. 55a cifra 1 lett. b CP (inc. MP __________).
b.
Nonostante gli fosse stata revocata
la licenza di condurre, in data 31.03.2017, al termine dell’ennesima
discussione, RE 1 si è messo alla guida della sua autovettura __________,
targata __________, per raggiungere la sua ex compagna presso la stazione di
benzina __________ a __________, dove sono poi giunti gli agenti di Polizia, i
quali lo hanno prontamente fermato e hanno proceduto alla trattenuta del veicolo
per guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr).
c. Sempre
il 31.03.2017 gli agenti di Polizia hanno interrogato RE 1 in qualità di
imputato, il quale, fra altro, ha confermato di essersi messo alla guida la
sera stessa, pur sapendo di non essere in possesso della necessaria licenza di
condurre, in quanto revocatagli (inc. MP __________,
AI 1, verbale di interrogatorio
31.03.2017, pagg. 6-8).
d. Il
18.04.2017 il procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dell’automobile __________
(inc. MP __________, AI 2). Egli ha addotto che, essendo l’imputato
recidivo nel reato di guida senza autorizzazione (e meglio di guida nonostante
la revoca della licenza di condurre), si giustificava il sequestro del veicolo sia
quale mezzo di prova, sia in vista di una possibile confisca siccome oggetto
utilizzato per la commissione di un reato (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP e art
263 cpv. lett. d CPP).
e. Con
reclamo 25.04.2017 - trasmesso alla
scrivente Corte solo con scritto del 19.05.2017 (inc. CRP __________, doc. 1), siccome
in attesa di una conferma da parte del reclamante (inc. MP __________,
AI 4 e 5) - RE 1 postula l’annullamento del
citato ordine di sequestro.
In
considerazione della sua situazione finanziaria e lavorativa, RE 1 sostiene che con il ricavo della vendita della
vettura, potrebbe saldare un debito di CHF 6'000.00 contratto con la madre
della sua compagna, rispettivamente contribuire
al sostentamento della sua famiglia.
1. 1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
Fatti
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro il termine di dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con
riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385
CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 25.04.2017 al magistrato
inquirente e da quest’ultimo trasmesso con scritto 18/19.05.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di sequestro 18.04.2017
(inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale imputato nel procedimento, proprietario del veicolo sequestrato e
destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare
ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. Giusta
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza
lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della
procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le
decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella
prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove
(sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione
di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP
(sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF
1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il
sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà
di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente
se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi
di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante
misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica
(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre
salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio
(decisione TF 1B_127/2013
dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263
CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, vor art. 263-268
CPP n. 11 ss.).
La decisione in merito agli oggetti ed ai valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
3. 3.1.
Per
l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza
per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata
o non riconosciuta.
3.2.
3.2.1.
L’art.
90a LCStr disciplina in maniera unitaria la confisca dei veicoli a motore e la
loro realizzazione. Secondo il cpv. 1, il giudice può ordinare la confisca di
un veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e
senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si
può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della
circolazione (lit. b).
Il
giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e
stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali
(art. 90a cpv. 2 LCStr).
La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella
garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del
genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del
veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi
eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire
ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti
dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme
della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a
motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la
violazione delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se
la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni
gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare
una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenza TF 1B_98/2013 del
25.4.2013 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore
in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012
dell’8.5.2012 consid. 2).
La confisca è assicurata con il sequestro
giusta l’art. 263 CPP.
Considerandi
3.2.2
Una
violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in
una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad
esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate
in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria
dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio,
FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente
attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di
sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a
motore”) non è esaustivo.
3.2.3
Nella
procedura istruttoria, il giudice del sequestro non deve esaminare in maniera
definitiva se le condizioni di confisca dell'art. 90a cpv. 1 lit. a e b LCStr
sono adempiute. Per un sequestro è sufficiente che in quel momento del
procedimento non appaia escluso che il giudice penale possa ritenere adempiute
le condizioni sostanziali di confisca. Qualora sussista il sospetto di
un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (ai sensi
dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr
di massima sono adempiute. In questo caso, nella procedura di sequestro, la
condizione cumulativa dell'assenza di scrupoli può rimanere aperta. Sotto il
profilo dell'art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro esamina se
in futuro il conducente con il veicolo utilizzato potrebbe mettere in pericolo
la sicurezza del traffico, rispettivamente se il sequestro confiscatorio del
veicolo potrebbe essere idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni
gravi alle norme della circolazione (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014,
parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 133, consid. 3 e 4).
Pertanto,
è compito dei tribunali valutare se il comportamento concreto dell’autore
dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno nei casi in cui
non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una grave inosservanza
di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression
pénale et administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM, Die Sicherungseinziehung von
Motorfahrzeugen, in: AJP 2013 p. 375 ss.,
p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket
«Via sicura»: Wichtigste Neuerungen und Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417 ss.).
3.2.4
Un
sequestro confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi è di massima
ammissibile, se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione del
conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori infrazioni gravi alle
norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a ritardarle o a renderle
più difficili (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014, parzialmente pubblicata
in DTF 140 IV 133, consid. 3.5. e 4.3.). Se il veicolo è stato ottenuto in
leasing o è noleggiato, già la sola confisca e restituzione del veicolo al
proprietario potrà impedire all’autore di commettere ulteriori violazioni gravi
delle norme della circolazione. Sarà dunque compito del tribunale verificare,
caso per caso, se siano date le condizioni per la confisca e la realizzazione
(messaggio, FF 2010 p. 7493, 7520).
È
possibile confiscare solamente il veicolo con cui è stata commessa l’infrazione
grave e senza scrupoli delle norme della circolazione. Non è invece prevista dalla
legge la confisca di un altro veicolo di proprietà o in possesso dell’autore
(J. KRUMM, op. cit., AJP 2013 p. 384; P. WEISSENBERGER, op. cit., p. 425).
4.
4.1.
Nel
caso concreto risulta incontestato che il 31.03.2017 RE 1 si sia messo alla guida
della sua autovettura senza essere in possesso della necessaria licenza di
condurre, siccome revocata.
4.2
A
questo punto è necessario esaminare se ricorrono
gli estremi per giustificare un sequestro confiscatorio della vettura di RE 1.
Nessun dubbio per quanto concerne il presupposto di
cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr (che trova piena applicazione nel caso
concreto), per il quale con la confisca “si può impedire all'autore di commettere
altre violazioni gravi delle norme della circolazione”. Il reclamante ha infatti
a suo carico numerosi decreti d’accusa, oltre che (anche) per guida senza
autorizzazione, per infrazioni gravi alle norme della circolazione (si veda “solo”
l’ultimo emesso nei suoi confronti il 25.10.2016; DAC __________, cfr. estratto
del casellario giudiziale di RE 1 agli atti, inc. CRP __________, doc. 3a). Nonostante
le numerose precedenti condanne, RE 1 ha nuovamente violato le norme della
circolazione stradale.
In
considerazione di questa sua grave recidiva nel commettere infrazioni alle
norme della circolazione, allo stadio attuale non può di certo essere escluso
che il reclamante possa nuovamente compromettere la sicurezza delle persone. Trattandosi, questa, di una condizione cumulativa
all’assenza di scrupoli, la giurisprudenza ha precisato che il giudice del sequestro, qualora sussista il sospetto
di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (compresa la reiterata
guida senza autorizzazione come nel caso concreto), può ritenere come adempiute
le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lett. a LCStr (TF 1B_252/2014 del
03.11
).
Con
il suo comportamento illecito, peraltro da lui coscientemente messo in atto - ossia
il reiterare nel condurre la sua vettura nonostante la revoca della necessaria
licenza di condurre -, il reclamante ha messo in pericolo, almeno sul piano
astratto, la sicurezza stradale.
4.3
Con
riferimento al rispetto del principio di
proporzionalità in caso di sequestro di una vettura, si osserva quanto segue.
Il
reclamante ha indicato che, in caso di dissequestro della vettura, è sua intenzione
procedere alla vendita della stessa onde poter ricavare del denaro per estinguere
il debito asseritamente contratto con la madre della sua compagna, rispettivamente
per sostenere le spese della sua famiglia.
Tale
eventualità non va esclusa a priori, ritenuto che per un verso consente di
prevenire eventuali nuovi reati e, per altro verso, consentirebbe di garantire
le spese del procedimento e di migliorare la situazione debitoria del reclamante.
4.4
In
conclusione, in considerazione della grave recidiva del reclamante nell’ambito
della circolazione stradale, il sequestro risulta essere giustificato ed il reclamo
va respinto. Si chiede al procuratore pubblico di valutare l’eventualità della
vendita della vettura.
5.
5.1.
Il gravame è respinto.
5.2
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 90, 90a, 95 LCStr, 263 ss., 385 e
393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono
poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-;
-
(con l’inc. MP __________ di ritorno).
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera