60.2017.136
Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa x esecuzione pena detentiva sostitutiva. Pericolo di fuga: straniero, senza legami con la CH e resosi latitante. Assenza
21 luglio 2017Italiano40 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.136
Lugano
21 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 18/22.05.2017 e
10/13.06.2017 presentati da
RE 1,
contro
le decisioni dell’11.05.2017 e dell’8.06.2017 di
collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi
Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
preso atto degli scritti del reclamante del 27/2.06.05.2017
(emendamento), del 10/13.06.2017 (replica), del 13/21.06.2017, 22/26.06.2017 e del
27.06/3.07.2017 (con allegati);
richiamate le osservazioni 8.06.2017, 14/16.06.2017
(duplica) e 10/11.07.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui in
buona sostanza si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni;
preso atto che con scritto 9.06.2017, 19.06.2017
(duplica) e 4.07.2017 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi chiede la
conferma delle decisioni impugnate, rimettendosi comunque al giudizio di questa
Corte;
viste le osservazioni 10/11.07.2017 del procuratore
pubblico Antonio Perugini, in cui evidenzia la piena correttezza e legittimità
delle decisioni impugnate, proponendo la reiezione del gravame, ma rimettendosi
comunque al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto d’accusa 6.10.2014 (DA __________) – cresciuto in giudicato il
10.11.2014 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di CHF 500.--, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita
con una pena detentiva di 5 giorni, per i reati di ripetuta falsità in
documenti e tentata truffa (all. 2 e 3, inc. GPC __________).
b. Dopo
che il conteggio 18.11.2014 con la richiesta di pagamento della suddetta multa
di CHF 500.-- e delle relative spese, il successivo sollecito 9.01.2015 e la
diffida di pagamento 10.03.2015 inviati al reclamante (in via __________) rimanevano
inevasi, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) in data
23.04.2015 ha chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di
procedere con l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni, ritenuto
inoltre che il reclamante risultava a quel momento d’ignota dimora (all. 1,
inc. GPC __________).
c. Con
nuovo decreto d’accusa del 7.09.2015 (DAC __________) – cresciuto in giudicato
l8.10.2015 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena
pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 230.-- cadauna (corrispondenti a
complessivi CHF 27'600.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 120 giorni. Ciò a
valere quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, richiamato il
decreto d’accusa 6.10.2014, siccome riconosciuto colpevole di guida senza licenza
di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e per abuso
della licenza e delle targhe, commessi il 3.07.2015 (all. 4, inc. GPC __________).
d. Anche
la procedura d’incasso della suddetta pena pecuniaria non è andata a buon fine,
posto che: il conteggio 9.10.2015 inviato al reclamante (in via __________) è
ritornato con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo
indicato”; il sollecito di pagamento 10.12.2015 inviato per raccomandata (in
via __________) è ritornato con l’indicazione “non ritirato”; la diffida
di pagamento 14.01.2016 (inviata in via __________) è ritornata con
l’indicazione “la cassetta delle lettere non viene più vuotata”, e che
la comunicazione della facoltà di cui all’art. 36 CP è avvenuta mediante
pubblicazione su Foglio ufficiale dell’1.03.2016, in quanto il reclamante dal
controllo abitanti (MOVPOP) risultava partito il 3.10.2014 per destinazione ignota.
Con
lettera 23.08.2016 l’UIPA ha di conseguenza richiesto all’Ufficio del Giudice
dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispondente
pena detentiva sostitutiva (all. 4, inc. GPC __________).
e. Nel
frattempo il Ministero pubblico, con un ulteriore decreto d’accusa del
17.05.2016 (DAC __________) – cresciuto
in giudicato il 30.06.2016 – ha proposto
la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF
230.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 34'500.--), con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una
pena detentiva di 150 giorni. Ciò per averlo riconosciuto colpevole di guida senza
licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e
per abuso della licenza e delle targhe, commessi il 6.04.2016 (all. 5, inc. GPC
__________).
f. In
data 10.10.2016 il Ministero pubblico con nuovo decreto (DAC __________) ha altresì
proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere
da CHF 130.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 19'500.--), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita
con una pena detentiva di 150 giorni, per essere stato riconosciuto colpevole
di truffa per fatti risalenti ai mesi di luglio-agosto 2015 (all. 19 inc. GPC __________).
g. Essendo
fallito ogni tentativo d’incasso della pena pecuniaria di cui al decreto
d’accusa 17.05.2016, visto, fra l’altro, che il sollecito di pagamento
6.09.2016 inviato al reclamante per raccomandata [all’indirizzo di __________] è
ritornato con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo
indicato”, e la comunicazione della facoltà di cui all’art. 36 CP è
avvenuta mediante pubblicazione su Foglio ufficiale in quanto d’ignota dimora,
in data 12.04.2017 l’UIPA ha richiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi di procedere con l’esecuzione della relativa pena detentiva sostitutiva
(all. 5, inc. GPC __________).
h. Con
scritti del 13.04.2017 l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiesto
al Comando di Polizia cantonale la pubblicazione su RIPOL del mandato di
accompagnamento a carico di RE 1, una volta accertata la commutazione in 5, 120
risp. 150 giorni di pena detentiva sostitutiva, della multa di CHF 500.-- di
cui al decreto d’accusa 6.10.2014, della pena pecuniaria di 120 aliquote
giornaliere di cui al decreto d’accusa 7.09.2015 risp. della pena pecuniaria di
150 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa 17.05.2016, stante altresì
la di lui ignota dimora (all. 6, 7 e 8, inc. GPC __________).
i. In
data 10.05.2017 la Polizia cantonale grigionese ha contattato telefonicamente
l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, comunicandogli di aver
fermato il reclamante sul loro territorio (nota telefonica 10.05.2017, all. 9,
inc. GPC __________).
Lo
stesso giorno RE 1 è stato tradotto in Ticino e incarcerato presso le Strutture
carcerarie cantonali, in sezione chiusa, per espiare la pena detentiva
sostitutiva di complessivi 275 giorni (all. 10, inc. GPC __________).
l. Con
decisione 11.05.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, richiamate le sanzioni di cui ai tre decreti
d’accusa emessi a carico di RE 1, visto il mancato pagamento della multa e
delle pene pecuniarie, e accertata la loro commutazione in 275 giorni di pena
detentiva sostitutiva, ha ordinato il di lui collocamento iniziale presso le
Strutture carcerarie cantonali in sezione chiusa, ritenuto che il reclamante è
stato fermato a seguito dei mandati di cattura pubblicati su RIPOL, risultando
partito per l’Italia e d’ignota dimora, e che è cittadino italiano senza
particolari legami con il territorio elvetico, così che sussisterebbe un
concreto rischio di fuga.
Nel medesimo giudizio il magistrato ha altresì determinato i seguenti
termini di esecuzione:
1/3 09.08.2017
1/2 24.09.2017
2/3 09.11.2017
Fine 09.02.2018.
Il
giudice ha pure evidenziato la possibilità per il reclamante di procedere in
ogni momento al pagamento (parziale o integrale) della multa e delle pene
pecuniarie, al fine di diminuire il periodo di detenzione, posto che per la multa
1 giorno di carcere corrisponde a CHF 100.-, mentre che per le pene pecuniarie 1
giorno di carcere corrisponde a CHF 230.-- (all. 12, inc. GPC __________).
Ancora lo stesso giorno il giudice dei procedimenti coercitivi ha
provveduto a revocare i mandati di accompagnamento pubblicati su RIPOL a carico
del reclamante (all. 11, inc. GPC __________).
m. Con
scritto 18.05.2017 diretto al Ministero pubblico (e da questi trasmesso per
competenza a questa Corte che lo ha ricevuto il 22.05.2017) RE 1 ha fatto “richiesta
che mi venga assegnato un avvocato d’ufficio per poter comunicare le eventuali
mie richieste. Purtroppo non essendo avvezzo a questa situazione le chiedo la
possibilità di prorogare i giorni di un possibile reclamo che scadrebbero
domenica” (reclamo 18/22.05.2017, AI 1a).
n. In
data 24.05.2017 il Presidente di questa Corte, conformemente all’art. 385 cpv.
2 CPP, ha invitato il reclamante a voler emendare il proprio gravame entro il
termine di 10 giorni dalla ricezione di tale scritto, rilevando che in caso di
decorso infruttuoso del termine o se l’emendamento non soddisfacesse i
requisiti minimi imposti dagli art. 396 cpv. 1, 390 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP, il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile senza entrare nel merito e con
carico della tassa e delle spese di giustizia (AI 2).
o. Con
scritto 27.5/2.06.2017 RE 1 ha quindi precisato che il suo “più che un reclamo
è una richiesta di analizzare i fatti e che mi sia data la possibilità di
replicare al provvedimento, lo faccio di persona, in quanto probabilmente per
una questione di costi, non mi è stato assegnato un avvocato d’ufficio e
l’assistente sociale mi può aiutare solo parzialmente poiché oberata di lavoro”.
Riconosciuta
la sua responsabilità nel mancato pagamento delle “multe amministrative”
e rilevato il suo pentimento riproponendosi di non più reiterare, ha evidenziato
il lungo periodo di espiazione per rapporto alla continuazione della sua “attività
e vita attiva in Svizzera”.
Ha
precisato la sua difficoltà a pagare, anche solo parzialmente le “multe”,
e che “potrei invece riuscire essendo presente nelle attività lavorative”.
Ciò anche per “non ritrovare più nulla alla mia uscita”. Pertanto
richiede “di rivedere lo sconto della pena concedendomi la possibilità di
trasformare la detenzione in un periodo di prova in libertà o di semi-libertà”.
Ha
contestato l’esistenza di un pericolo di fuga ritenendolo “ingiustificato in
quanto le mie attività sono per la totalità sul suolo elvetico così come lo
sarà la residenza”. Di conseguenza propone: “- possibilità di saldare
ratealmente il debito, secondo le mie entrate finanziarie; - di firmare
giornalmente per certificare la mia giacenza e attività sul territorio
elvetico; - di depositare i documenti come anche di portare il braccialetto
elettronico; - e/o eventualmente il rientro serale presso le strutture”.
Ciò,
in sintesi, in considerazione del fatto, che la sua asserita “attività in
Svizzera” senza la sua presenza non riuscirebbe a continuare, “tanto che
in due settimane la gestione amministrativa, la rete di collaborazioni e di
conoscenze si sta sfaldando di giorno in giorno (…). Di conseguenza si stanno
fermando anche le entrate atte non solo al possibile pagamento delle multe, ma
anche all’attuale e futuro sostentamento della famiglia”.
Ha
quindi elencato una serie di documenti, che avrebbe prodotto più avanti nel
tempo, atti a comprovare la sua “necessità di continuare ad operare in
Svizzera” come pure l’(asserito) ingiustificato rischio di fuga.
In
sunto egli chiede quindi “di poter trasformare la pena detentiva in
semi-libertà o prova in libertà per poter pagare ratealmente le multe e
continuare la mia attività in Svizzera e soprattutto evitare di non trovare più
nulla alla mia uscita” e di produrre, non appena possibile, tutti i
documenti elencati, atti, a suo dire, a dimostrarlo.
p. Nel
frattempo in data 1.06.2017 l’UIPA, visto il fallito tentativo d’incasso della
pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 10.10.2016 (la cui notifica di
assegnazione di un termine per il pagamento è avvenuta mediante pubblicazione
su Foglio ufficiale), ha chiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva
sostitutiva di 150 giorni (all. 19, inc. GPC __________).
q. Con
osservazioni 8.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato che
l’impugnativa del reclamante, per sua stessa ammissione, costituisce in buona
sostanza una “istanza di richiesta di espiazione della pena detentiva
residua mediante semiprigionia o arresti domiciliari, a seguito dello
svolgimento di vantate attività lavorative non documentate presso una non meglio
definita società anonima con sede a __________ e presso la ditta «__________ » con sede a __________”, per cui qualora gli venisse inoltrata la
documentazione necessaria a comprovare i requisiti imposti dall’art. 2 REPAD
risp. dall’art. 17 REPM per ottenere gli arresti domiciliari risp. la
semiprigionia, egli avrebbe provveduto a rendere una decisione di merito a tale
proposito, posto che tali due forme di esecuzione possono essere concesse unicamente
per pene privative della libertà inferiori a un anno.
Nel
contempo il giudice dei provvedimenti coercitivi ha prodotto davanti a questa
Corte la propria nuova decisione 8.06.2017 di collocamento iniziale. Nella
stessa, accertata l’impossibilità d’incassare la pena pecuniaria di 150
aliquote giornaliere da CHF 130.-- cadauna decretata il 10.10.2016 dal
Ministero pubblico, il magistrato l’ha commutata in 150 giorni di pena
detentiva sostitutiva, che è andata ad aggiungersi a quella precedente di 275
giorni, per totali 425 giorni da espiare, ancora, in sezione chiusa, richiamate
le motivazioni esposte nella precedente decisione di collocamento
dell’11.05.2017.
Il
magistrato ha quindi rettificato i termini d’esecuzione nel modo seguente:
1/3 28.09.2017
1/2 08.12.2017
2/3 17.02.2018
Termine 09.07.2018.
Infine
ha ricordato come il qui reclamante ha in ogni momento la possibilità di
provvedere al pagamento (parziale o integrale) delle pene pecuniarie, riducendo
di conseguenza il relativo periodo di detenzione, con la precisazione che 1 giorno
di carcere corrisponde a CHF 130.--.
r. Con
scritto 10/13.06.2017 RE 1 ha presentato osservazioni di replica inerenti al reclamo
contro la decisione 11.05.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, e nel
contempo ha impugnato la nuova decisione di collocamento 8.06.2017, stante che
oggetto della missiva ha precisato essere: “Reclamo da incarto __________
variazione in relazione ad incarto __________ ed emendamenti 27.5/2.6.2017”.
Con
riguardo alla decisione 8.06.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, egli,
invero piuttosto confusamente, ha lamentato la mancata notificazione del
decreto d’accusa 10.10.2016 “nonostante si conoscesse il mio recapito”. Ha
tuttavia riconosciuto che “prima della variazione di ieri, ne ero venuto a
conoscenza per caso, tempo addietro sul Foglio Ufficiale; in particolare si
ennunciava che la pena descritta era di 150 aliquote di 130.-- giornaliere, ma
che era stata condonata in tre anni di condizionale. Detto ciò vorrei
mettere in evidenza che è passato più di un anno dall’origine
dell’incarto senza che io abbia incorso in recidiva o reiterazione
dell’imputazione o abbia fatto atti tali da compromettere la condizionale”.
Pertanto chiede “di valutare la ri-trasformazione dell’incarto __________ di
nuovo in condizionale od anche eventualmente d’aumentare tale periodo, considerando
anche il tempo già trascorso ed evidenziando che io non sono caduto in atti
contrari alla condizionale e che non sono detenuto per atti criminali ma solo
multe amministrative”.
In
relazione alla procedura di reclamo di cui al gravame del 18/22.05.2017 ha postulato
“di poter usufruire della semi-libertà per continuare la mia attività
lavorativa per far fronte alle ingenti spese e rimborsi alle multe amministrative,
ma soprattutto per non ritrovarmi senza nulla alla mia uscita”.
Inoltre
ha chiesto “di valutare la ri-trasformazione dell’incarto __________ di nuovo
in condizionale od anche eventualmente d’aumentare tale periodo, considerando
anche il tempo già trascorso ed evidenziando che io non sono caduto in atti
contrari alla condizionale e che non sono detenuto per atti criminali ma solo
multe amministrative”. Ha altresì sottolineato l’importanza della sua
presenza per la continuazione delle sue asserite attività in Svizzera.
Infine
ha postulato la concessione “di un avvocato d’ufficio che mi patrocini per
la richiesta di semi-libertà e di ri-trasformazione in condizionale della pena
dell’incarto __________ in quanto non ho (commesso, ndr) alcun atto
criminoso tale da sospendere la condizionale e trasformarla in detenzione,
soprattutto in tempi tre volte superiori a quelli decretati inizialmente”.
s. Con
osservazioni di duplica 14/16.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
rilevato che per l’esecuzione della pena nei confronti di RE 1 “è stata necessaria
la pubblicazione di relativi mandati d’accompagnamento su RIPOL, in quanto egli
risultava di ignota dimora, e più precisamente partito presumibilmente per
l’estero il 3 ottobre 2014 (cfr. estratto MovPop)”. Soltanto dalle
successive dichiarazioni del reclamante si sarebbe appreso che egli risiedeva
presso la madre in Italia, a __________, “confermando l’assenza di una
registrazione effettiva di domicilio in Ticino o in Svizzera”.
Il
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, dal canto suo, si è limitato a
richiamare il contenuto del proprio scritto del 9.06.2017, chiedendo la
conferma della decisione 11.05.2017, rimettendosi ad ogni modo al giudizio di
questa Corte.
t. Con
scritto 27.06/3.07.2017 RE 1, in replica, ha prodotto alcuni documenti, fra
quelli preannunciati nei suoi precedenti scritti. Segnatamente: un contratto di
lavoro tra la __________ di __________, __________ e il reclamante (firmato soltanto
da quest’ultimo) e un contratto di lavoro tra la __________ SA, __________ e il
reclamante, sottoscritto da quest’ultimo in veste sia di dipendente e sia di datore
di lavoro.
u. Intimata
alle parti tutta la suddetta documentazione (consid. t. in fatto), in duplica, il
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi con scritto 4.07.2017, e il procuratore
pubblico Antonio Perugini con scritto 10/11.07.2017, hanno in sostanza chiesto
la conferma delle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo
la reiezione del gravame e rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte.
Anche
il giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 10/11.07.2017 di duplica ha
dichiarato di confermare il contenuto dei propri precedenti scritti e di
rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni
la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e
delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)
conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino
dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73
LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex
art. 76 CP.
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.
;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3
1.3.1
Il gravame, inoltrato il 18/22.05.2017, contro la decisione 11.05.2017
del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 12.05.2017, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo 18/22.05.2017 è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine
e proponibile.
1.3.2
Parimenti
lo scritto 10/13.06.2017, introdotto nel termine di 10 giorni ed interpretato, per
il contenuto, anche quale reclamo (oltre che allegato di replica) contro la
decisione di collocamento 8.06.2017 (art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 396
cpv. 1 CPP), che tocca RE 1 direttamente, personalmente e attualmente nei suoi
diritti, è ricevibile in ordine e proponibile.
2.
2.1.
Preliminarmente
si evidenzia che questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di
reclamo, non dispone di alcuna competenza sul merito di una condanna (art. 20 e
393.
segg. CPP). Pertanto laddove il reclamante pretende o pretendesse una modifica
della pena pronunciata nei decreti d’accusa emessi dal Ministero pubblico a suo
carico e passati in giudicato –
foss’anche in relazione alla concessione della sospensione condizionale in
forza agli art. 41 e seg. CP –, in quanto esula completamente dalle competenze
della Corte qui giudicante, è/sarebbe irricevibile.
2.2
Per quanto riguarda la commutazione di una pena pecuniaria risp. di una
multa in pena detentiva sostitutiva, la stessa sgorga direttamente dalla legge
(art. 36 cpv. 1 CP) e dalla decisione di merito, con cui sono state pronunciate
tali pene.
L’autorità
d’esecuzione – in Ticino, per l’art. 73 LOG, è il giudice dei
provvedimenti coercitivi in veste di giudice dell’applicazione della pena – non dispone di
alcun potere d’apprezzamento e dunque non può modificare la commisurazione
della pena pecuniaria operata nella decisione originaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3a.
ed., art. 36 CP n. 13).
Nell’ambito
della decisione di collocamento iniziale ex art. 76 CP del condannato – che gli
compete conformemente all’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM – il giudice dei
provvedimenti coercitivi deve semplicemente verificare se la pena pecuniaria o
la multa è inesigibile; se è il caso, accerta la commutazione della pena in
pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP e fissa al condannato la data
d’inizio dell’esecuzione della stessa così come i termini d’esecuzione.
La
Corte dei reclami penali interviene quale autorità di ricorso contro tale decisione
sulla base dell’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, per verificare la corretta applicazione
dei presupposti previsti all’art. 76 CP (collocamento in sezione chiusa o
aperta), come è stato fatto nel caso in esame al considerando 3.
Di
conseguenza (eventuali) censure sollevate contro la commutazione di una pena in
pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP – come quella operata dal giudice
dei provvedimenti coercitivi nelle decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017 – sono in questa
sede irricevibili.
Una
“ri-trasformazione”, come postulata dal reclamante, della pena detentiva sostitutiva
non è possibile.
Per
l’art. 10 cpv. 1 lit. a LEPM, il giudice dei provvedimenti coercitivi è semmai competente
a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva
sostitutiva, della pena pecuniaria o della multa, e decidere in sua vece sulla
proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota
giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità
solamente, nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP. Ciò per le
fattispecie di cui all’art. 36 cpv. 3 CP.
Se
torna applicabile l’art. 363 cpv. 2 CPP – come nel caso di specie –, è invece il
Ministero pubblico (rispettivamente l’autorità penale delle contravvenzioni),
l’autorità competente a statuire i casi rientranti nell’art. 36 cpv. 3 CP, con
una decisione giudiziaria indipendente successiva.
In entrambi i casi, contro tali decisioni, è data facoltà di interporre
reclamo ex art. 393 segg. CPP alla Corte di appello e di revisione penale (art.
12.
lit. a LEPM).
Da
ciò discende l’irricevibilità di (eventuali) censure in tal senso davanti alla Corte
qui giudicante.
3.
3.1.
La
presente Corte è competente a dirimere (come visto in precedenza) i reclami
interposti contro le decisioni di collocamento iniziale rese dal giudice dei
provvedimenti coercitivi conformemente all’art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h
LEPM e art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
3.1.1
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in
un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è
pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati
(cpv. 2).
Per
regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva
della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la
concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la
liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv.
1.
CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
Abbandonata la distinzione posta dal
precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli
per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto
due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra
questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in
regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377
cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).
3.1.2
A
livello cantonale − oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL
4.2.1.1.1
, nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce
che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno
stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di
esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme
di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi
(cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene
ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale
il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà
tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un
piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia
in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione
non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e
non vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010
(RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa
che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione
di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di
internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse
“La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono
strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate
all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di
lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di
semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per
giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga
e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
3.1.3
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il
rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati
cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.
ed., art. 76 CP n. 8).
In
definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i
delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche
Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione
carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i
condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei
condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER,
op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende
dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente
la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
Conformemente
alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione
dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue
condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre
Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche
und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte
zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio
solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi
sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in
libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF
6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;
6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena
che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga.
Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio
di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF
125.
I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla
dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di
relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese.
Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)
e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
Ai
fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione
speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti
anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive
Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].
3.2
Nel
caso che qui ci occupa il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per
l’esistenza di un pericolo di fuga, per cui ha ordinato il collocamento in
sezione chiusa, ritenuto che per il fermo del qui reclamante è stata necessaria
l’emanazione di mandati di cattura pubblicati su RIPOL, in quanto partito per
l’Italia e d’ignota dimora, e che lo stesso è cittadino italiano senza particolari
legami con il territorio elvetico.
RE
1.
ritiene ingiustificato tale pericolo, visto che le sue attività lavorative
sono totalmente su suolo elvetico, come pure lo sarebbe la sua prevista residenza.
3.3
Da
quanto agli atti emerge che RE 1, cittadino italiano nato nel 1972 in __________,
già domiciliato a __________, da informazioni risultanti dal controllo abitanti
(MOV POP) risulta partito per ignota destinazione dal 3.10.2014.
Il
decreto d’accusa 6.10.2014 gli è stato intimato all’indirizzo di __________, ma
la successiva procedura d’incasso non è stata possibile, essendosi reso nel frattempo
irreperibile. La procedura d’incasso della pena pecuniaria di cui al decreto
d’accusa 7.09.2015 non ha avuto miglior successo, stante che i relativi invii postali
all’indirizzo di __________ e a __________ non hanno avuto buon esito per
l’irreperibilità del desinatario, risp. non ritiro delle raccomandate, risp. mancato
svuotamento della cassetta delle lettere.
Pure
irreperibile è risultato il reclamante nella procedura d’incasso della pena
pecuniaria di cui al decreto d’accusa 17.05.2016, a quel momento risultante risiedere
a __________, nel __________.
Ciò
ha costretto il giudice dei provvedimenti coercitivi nell’aprile 2017 a far pubblicare
tre mandati d’accompagnamento su RIPOL, al fine di poter procedere con
l’esecuzione delle rispettive pene detentive sostitutive della multa e delle
pene pecuniarie rimaste impagate.
Soltanto
sulla base di ciò RE 1 è stato fermato in territorio grigionese dalla locale
polizia cantonale e quindi trasferito e incarcerato presso le Strutture
carcerarie ticinesi a far tempo dal 10.05.2017, dove egli si trova attualmente,
in sezione chiusa, per decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi.
D’altronde
il reclamante stesso ha riconosciuto di aver vissuto con la propria compagna, __________,
presso l’abitazione della di lui madre in Italia, a __________.
In vista di un suo possibile rilascio egli asserisce, negli scritti del
maggio 2017, di disporre di “una possibilità di residenza stabile e
continuativa presso il sig. __________”, mentre negli scritti del giugno
2017.
sostiene la disponibilita ad ospitarlo da parte del suo “caro amico”,
tale sig. __________. Dichiarazioni rimaste comunque allo stadio di mere allegazioni.
Prima
del suo arresto il reclamante, da quanto in atti, non risulta aver avuto sul
nostro territorio un impiego concreto e stabile. Ciò che d’altronde egli
nemmeno ha spiegato.
In
questa sede egli ha prodotto due contratti. Uno da lui sottoscritto l’1.06.2016
(dunque in espiazione di pena) con la società __________ SA, che in base
all’estratto (pubblicato in internet) del registro di commercio del Canton
grigioni, egli risulta essere divenuto (unico) membro, con diritto di firma
singolo, nel dicembre 2016 (per cui egli ha firmato il contratto non solo in
veste di dipendente bensì anche quale datore di lavoro). Tale società inoltre
risulta essere priva di recapito nonché di un ufficio di revisione.
L’altro
contratto egli l’ha sottoscritto, pure in data 1.06.2017, con la __________, di
__________, sita in __________ – attività
asseritamente avviata due mesi orsono dalla sua compagna e di cui egli sarebbe socio al 50 % – laddove comunque,
per la stessa non è ancora stata apposta alcuna firma.
Nel registro di commercio ticinese (come pure elvetico) non risulta
essere iscritta alcuna ditta con tale nominativo, mentre che dalle informazioni
registrate nel controllo abitanti (MOVPOP), la compagna del reclamante non risulta
risiedere sul nostro territorio. RE 1 ha del resto asserito, nello scritto
27.
/2.06.2017, come la compagna disponga, ancora a quel momento, di un’attività
lavorativa in Italia.
Ora,
in tali circostanze, è indubbia l’effettiva assenza di solidi legami affettivi
e professionali con il nostro paese, atti a scongiurare l’alto rischio che egli
si renda irreperibile alle autorità elvetiche – come d’altronde fatto prima del
suo arresto – per riparare nella vicina Italia, suo paese d’origine
e luogo di residenza della madre e della compagna, onde sottrarsi
all’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della multa e delle pene
pecuniarie pronunciate a suo carico.
Il pericolo di fuga valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi
nella decisione 11.05.2017 e richiamato in quella dell’8.06.2017 è confermato
anche in questa sede, così che tali decisioni meritano d’essere tutelate.
4.
4.1.
Il
reclamante ha chiesto, fra l’altro, l’espiazione della pena nella forma della “semi-libertà”
risp. degli “arresti domiciliari con braccialetto elettronico”.
Su tali forme d’espiazione il giudice dei provvedimenti coercitivi,
nelle decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017, non si è formalmente pronunciato.
Nelle
osservazioni 8.06.2017 il magistrato si è limitato a rilevare che avrebbe
provveduto a rendere una decisione nel merito, qualora gli venisse inoltrata la documentazione necessaria a comprovare i
requisiti imposti dall’art. 2 REPAD risp. dall’art. 17 REPM per ottenere gli
arresti domiciliari risp. la semiprigionia, posto comunque che tali due forme
di esecuzione possono essere concesse unicamente per pene privative della libertà
inferiori a un anno.
Ciò,
a prima vista, non parrebbe più essere possibile nel caso concreto, in quanto
lo stesso giorno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato una nuova
decisione di collocamento iniziale, in cui ha determinato che la pena detentiva
sostitutiva complessiva da espiare (425 giorni) è superiore a un anno.
4.2
4.2.1
Giusta
l’art. 77b CP le pene da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia
se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi
reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del
penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa
fase dell’esecuzione il condannato deve comunque essere debitamente assistito.
Questa
disposizione è completata, a livello cantonale, dall’art. 17 REPM, che annovera,
tra l’altro, fra le condizioni da adempiere per l’ottenimento della semiprigionia,
l’impiego in un’attività lavorativa con un tasso d’occupazione minimo del 50 %
(cpv. 1 lit. c REPM).
È al giudice dei provvedimenti coercitivi che l’art. 10 cpv. 1 lit. h
LEPM conferisce la competenza a decidere se concederla o meno.
La
semiprigionia è interrotta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e la pena è
eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta: non adempie più alle
condizioni secondo l’art. 77b CP (art. 18 cpv. 1 lit. a REPM), non rispetta, al
momento dell’inizio della pena o durante l’esecuzione della stessa, le
condizioni fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe)
[art. 18 cpv. 1 lit. b REPM], rifiuta di pagare senza motivo valido l’anticipo
in contanti o il prezzo della pensione (art. 18 cpv. 1 lit. c REPM).
La
semiprigionia persegue un obiettivo di prevenzione speciale, limitando gli effetti
nocivi della detenzione fra i quali ad esempio la perdita del posto di lavoro
(CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 77b CP n. 1) e quindi
di prevenire il pericolo di un allontanamento dal mondo professionale (Petit commentaire,
CP Code pénal, 2a. ed., art. 77b CP n. 2).
4.2.2
La
semiprigionia di cui all’art. 77b CP non va confusa con l’istituto del lavoro esterno
[espressione questa che ha sostituito la denominazione di “semilibertà”
utilizzata nel vecchio diritto, proprio per evitare confusioni con la
“semiprigionia” (FF 1999 II 1794; B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP n. 1)] previsto
all’art. 77a cpv. 1 CP, e rientrante nella competenza del giudice dei
provvedimenti coercitivi (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM). Esso presuppone
(cumulativamente) che il detenuto abbia scontato una parte della pena
detentiva, per legge di regola almeno la metà, e che non sussista un pericolo
di fuga o di recidiva (Petit commentaire, CP Code pénal, op. cit., art. 77a CP
n. 3). Tale istituto costituisce, nel sistema di progressione dell’esecuzione
della pena, la penultima fase precedente quella della liberazione condizionale (BSK
Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP n. 1-2). Secondo
il Consiglio federale nella prassi il regime del lavoro e alloggio esterni è
applicabile solo alle pene di lunga durata (Petit commentaire, CP Code pénal, op.
cit., art. 77a CP n. 12; FF 1999 II 1794).
4.2.3
Una
pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo
della persona condannata, quando, fra l’altro, si tratta di pene privative di
libertà di breve durata, ossia da 20 giorni a 12 mesi [art. 1 lit. a del
Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari
(RL 4.2.1.1.7, nel seguito REPAD)] e se il condannato − che ne
ha fatto richiesta − in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti
penali risulta capace di rispettarne le
condizioni (art. 2 cpv. 1 REPAD). Inoltre l’autorizzazione è concessa se il
condannato e le persone che vivono con lui hanno dato il loro accordo, se è
dato un domicilio fisso e se il condannato esercita un’attività riconosciuta
(art. 2 cpv. 2 REPAD).
Attività
quest’ultima che, secondo le norme d’attuazione sugli arresti domiciliari, deve
avere un grado d’occupazione di almeno il 50 % al di fuori del proprio domicilio.
Il
condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti
domiciliari sotto sorveglianza elettronica (art. 3 REPAD).
Se
il condannato non rispetta le condizioni fissate, il giudice dei provvedimenti
coercitivi può interrompere l’applicazione degli arresti domiciliari (art. 13
cpv. 1 REPAD).
L’interruzione
degli arresti domiciliari può ugualmente essere ordinata per ragioni non
direttamente imputabili al condannato (art. 13 cpv. 4 REPAD). Pure può essere
decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa
commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso; in una simile evenienza,
il giudice dei provvedimenti coercitivi ripristina immediatamente l’esecuzione
della pena in carcere chiuso (art. 13 cpv. 5 REPAD).
4.3
L’art.
10.
cpv. 1 lit. h LEPM risp. l’art. 5 REPAD conferiscono al giudice dei provvedimenti
coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, la competenza a
decidere la concessione della semiprigionia ex art. 77b CP risp. ad autorizzare
l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.
La
Corte dei reclami penali interviene quale autorità di reclamo contro tali decisioni
in virtù dell’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM risp. dell’art. 12 cpv. 2 LEPM i.c.c.
l’art. 7a REPAD.
Impregiudicata
la valutazione dell’esistenza di un pericolo di fuga nella decisione circa il
collocamento iniziale ex art. 76 CP, al fine di rispettare il doppio grado di
giurisdizione voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza federale, in
maniera generale, le richieste di esecuzione della pena nella forma della
semiprigionia risp. nella forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto
elettronico hanno da essere presentate dapprima al vaglio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, producendo tutta la pertinente documentazione a
comprova dei requisiti imposti dalle sopraccitate norme.
A
questo stadio tali disamine risultano pertanto premature.
5.
Il
reclamante chiede che gli venga concessa “la possibilità di trasformare la detenzione
in un periodo di prova in libertà” (scritto 27.05/2.06.2017, p. 1).
Con
ciò egli sembra voler postulare la liberazione condizionale ex art. 86 CP.
Ora,
per tale istituto, che a questo stadio risulta comunque essere prematuro, la
legge (art. 86 seg. CP) prevede delle precise condizioni e una determinata procedura
che il giudice dei provvedimenti coercitivi, competente ex art. 10 cpv. 1 lit.
j LEPM, è tenuto ad avviare d’ufficio.
Anche
in questo caso la presente Corte interviene quale autorità di reclamo in virtù
dell’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
In
tali circostanze la censura del reclamante risulta pertanto a questo stadio irricevibile.
6.
Per
tutto quanto visto, i reclami, nella misura della loro ricevibilità, sono
respinti.
Fanno stato le decisioni di collocamento iniziale (in
sezione chiusa) dell’11.05.2017 e dell’8.06.2017, che meritano di essere tutelate
in quanto giustificate.
Opportunamente
coadiuvato dall’UAR, al qui reclamante permane la possibilità di concretizzare le
premesse per il passaggio ad altre forme d’esecuzione, da sottoporre – come test’è
visto – in prima battuta al giudice dei provvedimenti coercitivi.
7.
7.1.
RE
1.
ha richiesto nell’ambito di questa procedura l’assistenza di un avvocato
d’ufficio.
7.2
In ossequio al chiaro testo di legge dell’art. 132 CPP
un difensore d’ufficio può essere nominato – da chi dirige il procedimento –
solamente a favore di un imputato, mentre non è prevista dal Codice la difesa
d’ufficio di una persona condannata con sentenza passata in giudicato, come lo
è in concreto il qui reclamante nella presente procedura.
A
seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011, si è reso necessario
adattare il diritto cantonale al diritto federale.
È
stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e
sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione
del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la
competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al
gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente
all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui
i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.
È
il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1
CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti
coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
Giusta
l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a
designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma
discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui
reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.1.2011.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono
dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei
mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non
sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
7.3
Per
contestare il collocamento in sezione chiusa fondata sulla valutazione di un
pericolo di fuga – per finire unica censura ricevibile in questa
sede – il reclamante ha potuto e saputo ampiamente esporre
le proprie ragioni.
La
presenza di un legale nel caso in esame non era necessaria, nella misura in cui
la contestazione del pericolo di fuga (come pure la concessione di altre forme
di esecuzione della pena), hanno richiesto, in maniera preponderante,
l’allegazione di fatti e la produzione di documenti alla portata del reclamante
anziché un’approfondimento dal profilo giuridico. Approfondimento giuridico
delle di lui richieste comunque sviluppato d’ufficio da questa Corte.
Inoltre
la presente procedura, vista l’assenza di legami importanti sia affettivi che
professionali del reclamante con il nostro paese così come la di lui
irreperibilità, che rendevano quindi alto il pericolo di fuga, appariva
d’acchito priva di possibilità di successo.
Pertanto
la richiesta di assistenza giudiziaria non trova in questa sede accoglimento.
Vista
la difficile situazione economica del reclamante, contro cui ben quattro procedure
d’incasso delle pene pecuniarie e della multa pronunciate a suo carico non sono
state possibili e visto altresì che al momento egli dispone quali entrate del
solo peculio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 segg., 393 segg., 439 CPP, 76
segg., 77b CP, la LEPM, il REPM, il RSC, il REPAD, la LAG, l’art. 29 cpv. 3
Cost, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. I
reclami, nella misura della loro ricevibilità, sono respinti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera