60.2017.157
Reclamo dell'imputato cobtro la decsione del procuratore pubblico che revoca blocco a RF di due particelle e dissequestra parzialmente un conto bancario
17 novembre 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.157
Lugano
23 novembre 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 23/26.6.2017 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto 12.6.2017 di revoca del blocco a Registro
fondiario del divieto di disporre delle part. n. __________ RFD __________ e
n. __________ RFD __________ e di dissequestro parziale del conto n. __________,
presso __________, intestato alla __________ a favore di PI 4, emanato dal
procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale
aperto (anche) nei suoi confronti per le ipotesi di reato di appropriazione
indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 13.7.2017 del magistrato
inquirente, mediante le quali chiede la reiezione del gravame;
preso atto delle osservazioni 18/19.7.2017 della PI 4,
__________ e di PI 3, __________ (entrambi patr. da: avv. PR 4, __________),
mediante le quali chiedono anch’essi la reiezione del reclamo;
considerato che PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2,
__________) e PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), interpellati,
non hanno presentato osservazioni al gravame;
visto che RE 1, interpellato, non ha presentato
osservazioni di replica;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.Con
esposto 8/9.8.2012 PI 3 e la PI 4 hanno denunciato - tra gli altri - RE 1, per
titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità
in documenti, in relazione ad atti compiuti dal denunciato durante il periodo
in cui sarebbe stato amministratore unico della società denunciante (AI 1, inc.
MP __________).
b. In
data 28.8.2012 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti di
RE 1 per i reati sopra citati (AI 8).
c. Oltre
ad altri svariati atti istruttori, il procuratore pubblico ha interrogato - in
veste di imputato - RE 1, una prima volta in data 6.9.2012 (AI 13).
d. In
data 10.9.2012 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione anche a carico
di ignoti per i medesimi titoli di reato (AI 18).
e. In
data 20.9.2012 il magistrato inquirente ha emanato un ordine di perquisizione e
sequestro, volto a ottenere l’identificazione delle relazioni aperte presso la __________
a nome __________, __________, come pure le relazioni bancarie di cui RE 1 è titolare,
contitolare, procuratore e/o beneficiario economico (AI 41).
Il procuratore ha indicato che le primi
risultanze di indagine avrebbero evidenziato che l’imputato sarebbe “intervenuto,
sia direttamente che per il tramite di terzi, nella movimentazione finanziaria
di relazioni bancarie in capo a diverse società da lui amministrate formalmente
e/o di fatto, quali la PI 4, la __________, la __________, la __________ e
altre persone giuridiche tuttora da identificare compiutamente”. Dall’istruttoria
sarebbe poi emerso che, “a far tempo dal luglio 2006, momento in cui RE 1 è diventato
amministratore della PI 4, fondi di pertinenza della società sono stati in
parte bonificati a terzi in parte prelevati a contante senza che sia sempre
stato possibile stabilire a che titolo determinati importi sono stati pagati,
rispettivamente prelevati” (ordine di perquisizione e sequestro 20.9.2012,
p. 1, AI 41).
f. Con
scritto 4/8.10.2012 l’istituto bancario di cui sopra ha comunicato al magistrato
inquirente, che dalle ricerche esperite, è risultata – tra le altre – la
relazione bancaria n. __________ intestata a __________. Contestualmente è
stata trasmessa la relativa documentazione (AI 63).
g. In
data 11.10.2012, rispettivamente 12.10.2012, il procuratore pubblico ha nuovamente
interrogato RE 1 in veste di imputato (AI 68 e 71).
h. In
data 30.10.2012 il procuratore pubblico ha ordinato il sequestro conservativo
della relazione n. __________, intestata alla __________, presso la __________
(AI 92).
Fatti
i. In
data 5.11.2012, il magistrato inquirente ha ordinato, tra gli altri, il blocco
(a Registro fondiario) dei fondi part. n. __________ e __________, e part. n. __________
RFD __________ , nonché della part. n. __________ RFD __________, tutte di
proprietà della PI 4 (cfr. AI 97).
A motivo del sequestro il magistrato
inquirente ha ritenuto che vi sarebbero “fondati indizi che l’imputato, con
diversi gradi di partecipazione, mediante atti truffaldini, abbia beneficiato
di disponibilità finanziarie di pertinenza di società da lui amministrate formalmente
e/o di fatto, quali la PI 2, la __________, la __________ e/o altre”.
Dall’istruttoria sarebbe poi emerso che, “parte dei fondi di pertinenza
delle citate società sono stati prelevati a contante da RE 1 senza che sia
stato possibile stabilire la loro destinazione, avendo egli proceduto a importanti
movimentazioni a contante”.
Infine, “gli oggetti e/o i valori
patrimoniali sequestrati all’imputato/al terzo saranno utilizzati come mezzi di
prova/al fine di garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e
le indennità/saranno restituiti al danneggiato/saranno confiscati” (ordine
di sequestro 5.11.2012, p. 2, AI 97).
j. RE 1 è stato nuovamente interrogato in veste di imputato
ancora in data 12.11.2012 (AI 118).
k. Con scritto 5/14.11.2012 l’Ufficio dei Registri di __________
ha confermato al magistrato inquirente il blocco a Registro fondiario, tra le
altre, delle particelle n. __________ RFD __________ e n. __________ e __________
e __________ RFD __________ (AI 124).
l. Il procuratore pubblico ha proceduto - in data
5.12.2012 - ad un verbale di confronto tra RE 1 (imputato) e __________ (persona
informata sui fatti) [AI 159] e ad interrogare nuovamente in veste di imputato RE
1 in data 21.12.2012 (AI 173).
m. In
data 16.4.2013 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione anche a carico
di PI 1 per i reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti
(AI 234).
n. L’imputato
RE 1 è stato ulteriormente sentito dal procuratore pubblico il 6.6.2013 (AI
256), il 30.8.2013 (AI 292), il 3.10.2013 (AI 323), il 20.2.2014 (AI 411) ed il
27.2.2014 (AI 421).
o. Con
scritto 12/13.2.2015 l’avv. __________, in nome e per conto della PI 4, ha
richiesto al magistrato inquirente la revoca del blocco a Registro fondiario per
la part. n. __________ RFD __________ di proprietà di quest’ultima, in quanto
la suddetta società sarebbe interessata a mettere sul mercato l’immobile di cui
alla part. citata (AI 545).
p. Mediante
invio raccomandato 25/26.2.2015 la PI 4, sempre per il tramite del suo
patrocinatore, ha trasmesso al procuratore pubblico una dichiarazione (nella
forma del brevetto notarile datato 19.2.2015) dell’amministratore unico della
suddetta società, __________, dalla quale risulta che le azioni al portatore
sarebbero detenute in proprietà da PI 3 (AI 549).
La PI 4 ha altresì precisato, con
successivo scritto 9/10.3.2015, di aver conferito un mandato di vendita ad una
società di intermediazione immobiliare, in quanto disporrebbe di contatti interessati
all’acquisto della part. n. __________ RFD __________ (AI 552).
q. Con
decisione 12.3.2015 (AI 554) il procuratore pubblico ha decretato la revoca, a
Registro fondiario, del divieto di disporre delle part. n. __________ (e
coattive) e part. n. __________ (e coattive) RFD __________, ordinato in data
5.11.2012.
Lo stesso ha affermato di aver proceduto
a richiedere l’iscrizione a Registro fondiario del divieto di disporre delle
particelle di cui sopra, di proprietà della PI 4, “in quanto nelle fasi
iniziali dell’inchiesta non era ancora stato appurato chi fosse l’azionista di
maggioranza della citata società” (revoca blocco a RFD, p. 2, AI 554).
Il magistrato inquirente ha ritenuto poi
che, nel corso dell’inchiesta, “lo stesso RE 1 ha formalmente riconosciuto
che l’azionista unico, detentore del 100 % del capitale della PI 4 è
l’accusatore privato PI 3 (cfr. brevetto notarile n. 2101 del notaio avv. __________,
di data 19.02.2015)”, facendo poi riferimento a dei passaggi dei verbali di
interrogatorio dell’imputato del 6.9.2012 (AI 13) e dell’11.10.2012 (AI 68) [revoca blocco a RFD, p. 2, AI 554].
Per tali motivi ha ritenuto che non vi
fossero ragioni di mantenere il divieto di disporre.
r. In
data 23/24.3.2015 RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte contro la decisione
12.3.2015 di revoca del blocco a RFD. Il reclamante ha ritenuto innanzitutto che la decisione impugnata fosse
“priva della necessaria motivazione”, in quanto le dichiarazioni di RE 1
su cui si basava il procuratore pubblico nella decisione di revoca sarebbero
state “anteriori all’ordine iniziale di menzionare a RFD un divieto della
facoltà di disporre (...)” (reclamo 23/24.3.2015, p. 2-3, inc. CRP __________).
Ha affermato di non aver mai ammesso
nulla circa la proprietà delle azioni della PI 4, ma di essersi limitato a
ribadire “che i soldi a disposizione non bastavano per pagare tutti i
progetti in essere” (reclamo
23/24.3.2015, p. 4, inc. CRP __________).
In merito al secondo verbale citato dal
procuratore pubblico nella decisione impugnata ha ritenuto “di avere ‘restituito’
(...) le azioni al signor PI 3, titoli che essendo al portatore sembrano essere
di PI 3” (reclamo 23/24.3.2015, p. 5,
inc. __________). Il reclamante ha infine
affermato che, in verbali successivi a quelli menzionati nella decisione di
revoca, segnatamente quelli di data 21.12.2012 (ndr: AI 173) e 30.8.2013 (ndr:
AI 292), lo stesso avrebbe sostanzialmente affermato che “gli accordi tra
lui e PI 3 portavano sulla ripartizione delle attività svolte, ivi compresa PI
4” (reclamo 23/24.3.2015, p. 6, inc. __________).
s. Con
decisione 20.7.2015, questa Corte ha respinto il gravame di cui sopra, confermando
la decisione di revoca del blocco a Registro fondiario emanata il 12.3.2015
(inc. __________).
Questa autorità di reclamo ha
sostanzialmente rilevato che, il
reclamante - nella suddetta impugnativa - non ha sostenuto che fossero ancora
dati i requisiti della misura coercitiva in questione, segnatamente sufficienti
indizi di reato a suo carico. Alla luce di ciò, la sua impugnativa, non
allegando egli le condizioni poste per il mantenimento del sequestro, ma
opponendosi alla revoca della citata misura senza apportare validi motivi,
oltre che contraddittoria, è stata ritenuta un abuso di diritto (cfr. conis. 4.3.,
inc. CRP __________).
t. Con scritti 30/31.7.2015 (AI 569), rispettivamente 19/20.4.2016
(AI 593), l’avv. PR 3, in nome e per conto della PI 4, ha richiesto al
magistrato inquirente la revoca del blocco a Registro fondiario per le part. n.
__________ RFD __________ e n. __________ RFD __________, ritenuto come non
sussisterebbero più i requisiti per mantenere la misura disposta, come confermato
anche da codesta Corte nell’ambito della decisione di cui sopra, rilevato
inoltre - per quanto attiene la part. n. __________ RFD __________ - che il
mantenimento di tale blocco comprometterebbe la situazione economica della sua
mandante, considerato come la banca finanziatrice avrebbe più volte espresso
l’intenzione di disdire il credito e nessuno vi subentrerebbe se il blocco
fosse ancora in vigore (cfr. AI 593).
u. Con
scritto 29/30.11.2016 il legale della società denunciante ha sollecitato
l’evasione dell’istanza di dissequestro di cui sopra, precisando che “il
perdurare di questo blocco, che per altro neppure più si giustifica,
costituisce per PI 4 imprescindibile ostacolo alla conclusione di un nuovo contratto
di finanziamento, ciò che appare alla medesima indispensabile” (AI 610).
v. Sempre
in data 29/30.11.2016 la società denunciante, per il tramite del suo patrocinatore,
ha chiesto al magistrato inquirente il dissequestro della somma complessiva di
CHF 215'000.-- dal conto intestato alla __________ a favore della PI 4, a
riduzione del credito che quest’ultima vanterebbe nei confronti della __________,
da utilizzarsi - in particolare - CHF 125'000.-- per la sostituzione di tre
ascensori, CHF 40'000.-- per l’ammortamento del credito ipotecario concesso
dalla __________ e CHF 50'000.-- per l’ammortamento di un debito presso __________
[AI 611].
w. Con
scritti 3.1.2017 il procuratore pubblico ha chiesto alle parti di esprimersi in
merito alla richiesta di dissequestro dei fondi (AI 618) rispettivamente alla
revoca del divieto di disporre gravante le part. n. __________ RFD __________ e
n. __________ RFD __________ (AI 619).
x. In
data 23/25.1.2017 l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha comunicato al
magistrato inquirente che il suo cliente si oppone ad entrambe le misure
richieste e che, in qualità di azionista, non potrebbe “accettare che il debito
presunto e (...) contestato che PI 4 vanterebbe nei confronti di __________
possa essere ridotto, rispettivamente estinto, con il semplice avvallo
dell’amministratore i cui compiti si limitano alla gestione corrente e non gli
consentirebbero quindi di prendere una decisione di questo tipo, senza alcuna
spiegazione” [AI 628].
y. Con
decisione 12.6.2017 (AI 652) il procuratore pubblico ha decretato la revoca, a
Registro fondiario, del divieto di disporre delle part. n. __________ RFD __________
e n. __________ RFD __________, ordinato
in data 5.11.2012.
Nella medesima decisione il magistrato
inquirente ha autorizzato il dissequestro parziale del conto n. __________,
intestato alla __________ presso __________ (ora __________), a favore della PI
4, nella misura di CHF 125'000.-- per il pagamento relativo alla sostituzione
di tre ascensori, CHF 40'000.-- per l’ammortamento di un credito ipotecario e
CHF 50'000.-- per l’ammortamento di un altro debito.
Il procuratore pubblico ha affermato
risultargli che, “la PI 4, nei confronti della __________, ‘non vanti dei
debiti’, semmai dei crediti” e che sarebbe “oggettivamente concreto il
rischio che, viste le difficoltà nel far fronte al rimborso dei mutui bancari,
le Banche creditrici possano chiedere alla PI 4 di rientrare”. Medesimo discorso
andrebbe fatto per “il rimborso di crediti in capo a PI 4 (...), atteso che,
dando seguito alla richiesta riferita al pagamento della somma di CHF
215'000.--, alla PI 4 verrebbero financo ridotti gli impegni bancari e quindi i
rischi inerenti agli stessi, come ne risulterebbe migliorata la situazione
finanziaria della società, senza che ciò abbia a intaccare la sostanza della
stessa” [decisione di revoca blocco a RFD e parziale dissequestro 12.6.2017,
p. 2, AI 652].
z. Con
gravame 23/26.6.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione chiedendone l’annullamento.
Innanzitutto, il reclamante precisa di
essere, al momento attuale, tuttora azionista al 50% della __________, contestando
“l’ammontare e persino l’esistenza dei crediti che vanta PI 4. Il
dissequestro potrebbe quindi comportare un danno a __________ che si vedrebbe
svuotata di determinati attivi” (reclamo 23/26.6.2017, p. 3-4).
Ritiene che la procedura penale
porterebbe - tra l’altro - “sull’attività svolta da RE 1 per le
società il dissequestro non farebbe altro che modificare una situazione che il
reclamante ha ogni interesse a mantenere immutata la situazione attuale in modo
che quando la sua facoltà di azionista sarà nuovamente chiarita egli potrà
disporre dei propri beni” (reclamo 23/26.6.2017,
p. 4).
Contesta poi la revoca del blocco a
Registro fondiario relativo alle part. n. __________ RFD __________ e n. __________
RFD __________, riportando dei passaggi di suoi verbali di interrogatorio e
precisando che “dovendo suddividere a metà i beni con il signor PI 3 e non
potendo agire in questo senso al momento attuale. È preciso interesse del
reclamante mantenere lo status quo sino a quando l’estraneità del signor RE 1 a
fatti di rilevanza penale apparirà chiarita” (reclamo 23/26.6.2017, p. 5).
Delle ulteriori argomentazioni, così
come delle osservazioni del magistrato inquirente e di PI 3 e PI 4, si dirà –
laddove indispensabile – in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto
contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico
ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in
cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato, entro dieci giorni, per iscritto e motivato
(art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la
forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016
consid. 4.1.).
1.2
Il gravame inoltrato il 23/26.6.2017
alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG contro la
decisione 12.6.2017 di revoca del blocco a Registro fondiario di due particelle
e parziale dissequestro di fondi, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione
sono rispettate.
1.3
La legittimazione di RE 1, imputato
nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, ad impugnare
la decisione 12.6.2017 mediante la quale viene revocato il blocco a Registro
fondiario delle due particelle sopra menzionate, di proprietà della PI 2, nonché
viene parzialmente dissequestrato un conto intestato alla __________ a favore
della PI 4, non è pacifica.
Tale questione può tuttavia restare
irrisolta, considerato come il gravame è da respingere – comunque – nel merito.
Il reclamo è, nelle predette
circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: utilizzati come mezzi
di prova (a); utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie,
le multe e le indennità (b); restituiti ai danneggiati (c); confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e
quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –
tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro
probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,
restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016
del 9.1.2017 consid. 2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15
ss.].
Il
sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà
di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente
se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi
di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;1B_364/2016 del
16.11.2016
consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere
raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del
reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e
l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di
istruttoria e, poi, di giudizio (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.;
BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11
ss.).
2.2
Giusta l’art. 266 cpv. 3 CPP, in caso di sequestro di
immobili (come descritti all’art. 655
cpv. 2 CC) è disposto un blocco al registro
fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.
Tale blocco concerne unicamente i
diritti reali relativi all’immobile stesso e non il suo utilizzo materiale e/o
la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art.
266.
CPP n. 4) ed è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario,
che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo (BSK
StPO –
F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n. 8).
2.3
La
decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati
giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP: ai sensi del cpv. 1, se
il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone
il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi
diritto (BSK StPO – F. BOMMER /
P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.).
Spetta
al magistrato inquirente di verificare d’ufficio e regolarmente se con il progredire
dell’inchiesta le condizioni del mantenimento del sequestro, tra le quali anche
la sussistenza di sufficienti indizi di reato, sono (ancora) date e di procedere,
se del caso, a dissequestri (totali o parziali) quando i motivi alla base della
misura provvisionale vengono meno (art. 267 cpv. 1 CPP) [Commentario CPP – E.
MELI, art. 267 CPP n. 4].
Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli
aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti
nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267
CPP n. 7 ss.).
3.
3.1.
Come esposto in fatto, nell’ambito
del procedimento penale che ha preso avvio a seguito della denuncia presentata
l’8/9.8.2012 da PI 1 e dalla PI 2 nei
confronti di RE 1, il magistrato inquirente ha – tra l’altro – ordinato, in
data 30.10.2012, il sequestro conservativo della relazione n. __________
intestata alla __________ (AI 92), nonché, in data 5.11.2012, il blocco (a Registro
fondiario) delle part. n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________
di proprietà della società denunciante (AI 97).
3.2
La PI 4, accusatrice privata e
denunciante, nella sua veste di proprietaria dei fondi, ha poi richiesto al procuratore pubblico la revoca del blocco a
Registro fondiario delle citate particelle (AI 569 e 593), nonché il parziale
dissequestro del sudetto conto a suo favore, in considerazione degli asseriti
crediti che la stessa vanterebbe nei confronti di __________ (AI 611).
3.3
Mediante la decisione impugnata,
il procuratore pubblico ha ordinato la revoca del blocco (a Registro fondiario)
delle particelle di cui sopra, nonché il dissequestro del citato conto nella
misura di CHF 215'000.-- a favore della PI 4 (AI 652).
3.4
RE 1, impugna la suddetta
decisione, facendo valere - in modo alquanto conciso e non dettagliato - che il
dissequestro del conto comporterebbe un danno a __________, nella misura in cui
si “vedrebbe svuotata di determinati attivi” (reclamo 23/26.6.2017, p.
4), nonché - in merito al dissequestro degli immobili -, in quanto sarebbe suo
interesse mantenere lo status quo sino a quando la sua estraneità a fatti di
rilevanza penale apparirà chiarita.
3.5
Come
indicato al considerando 2., i presupposti per ordinare la perquisizione ed il
sequestro (e poi mantenere nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in
merito alle finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – sono, tra gli altri,
l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP,
nonché la connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti sequestrati.
Ora, come nella precedente decisione di
questa Corte (inc. __________) nell’ambito del procedimento penale che qui ci occupa,
anche nel caso concreto, non si può far altro che constatare come, il
reclamante non entri minimamente nel merito dei citati presupposti per il
mantenimento della misura coercitiva. Nella fattispecie concreta, così come
allora, RE 1 neppure sostiene che
siano (tuttora) dati i requisiti dei sequestri in questione, e in che misura lo
siano.
Come
esposto nella sentenza 20.7.2015 di questa Corte (cfr. consid. 4.2.), “spetta dunque a colui che si oppone alla suddetta
revoca, allegare la sussistenza
delle condizioni del sequestro (...)”.
Non allegando le condizioni
poste per il mantenimento dei sequestri, ma opponendosi alla revoca del blocco
a Registro fondiario delle particelle in questione, nonché al dissequestro del
conto bancario di cui sopra, senza tuttavia apportare validi motivi, il suo
gravame dev’essere respinto, senza ulteriori approfondimenti.
4.
In considerazione di quanto sopra, la decisione 12.6.2017
va quindi confermata. Il gravame è
respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico
dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1’100. -- (millecento), sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà
a PI 1, __________, ed alla PI 2, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta)
ciascuno, a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La
cancelliera