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Decisione

60.2017.157

Reclamo dell'imputato cobtro la decsione del procuratore pubblico che revoca blocco a RF di due particelle e dissequestra parzialmente un conto bancario

17 novembre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i. In

data 5.11.2012, il magistrato inquirente ha ordinato, tra gli altri, il blocco

(a Registro fondiario) dei fondi part. n. __________ e __________, e part. n. __________

RFD __________ , nonché della part. n. __________ RFD __________, tutte di

proprietà della PI 4 (cfr. AI 97).

A motivo del sequestro il magistrato

inquirente ha ritenuto che vi sarebbero “fondati indizi che l’imputato, con

diversi gradi di partecipazione, mediante atti truffaldini, abbia beneficiato

di disponibilità finanziarie di pertinenza di società da lui amministrate formalmente

e/o di fatto, quali la PI 2, la __________, la __________ e/o altre”.

Dall’istruttoria sarebbe poi emerso che, “parte dei fondi di pertinenza

delle citate società sono stati prelevati a contante da RE 1 senza che sia

stato possibile stabilire la loro destinazione, avendo egli proceduto a importanti

movimentazioni a contante”.

Infine, “gli oggetti e/o i valori

patrimoniali sequestrati all’imputato/al terzo saranno utilizzati come mezzi di

prova/al fine di garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e

le indennità/saranno restituiti al danneggiato/saranno confiscati” (ordine

di sequestro 5.11.2012, p. 2, AI 97).

j. RE 1 è stato nuovamente interrogato in veste di imputato

ancora in data 12.11.2012 (AI 118).

k. Con scritto 5/14.11.2012 l’Ufficio dei Registri di __________

ha confermato al magistrato inquirente il blocco a Registro fondiario, tra le

altre, delle particelle n. __________ RFD __________ e n. __________ e __________

e __________ RFD __________ (AI 124).

l. Il procuratore pubblico ha proceduto - in data

5.12.2012 - ad un verbale di confronto tra RE 1 (imputato) e __________ (persona

informata sui fatti) [AI 159] e ad interrogare nuovamente in veste di imputato RE

1 in data 21.12.2012 (AI 173).

m. In

data 16.4.2013 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione anche a carico

di PI 1 per i reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti

(AI 234).

n. L’imputato

RE 1 è stato ulteriormente sentito dal procuratore pubblico il 6.6.2013 (AI

256), il 30.8.2013 (AI 292), il 3.10.2013 (AI 323), il 20.2.2014 (AI 411) ed il

27.2.2014 (AI 421).

o. Con

scritto 12/13.2.2015 l’avv. __________, in nome e per conto della PI 4, ha

richiesto al magistrato inquirente la revoca del blocco a Registro fondiario per

la part. n. __________ RFD __________ di proprietà di quest’ultima, in quanto

la suddetta società sarebbe interessata a mettere sul mercato l’immobile di cui

alla part. citata (AI 545).

p. Mediante

invio raccomandato 25/26.2.2015 la PI 4, sempre per il tramite del suo

patrocinatore, ha trasmesso al procuratore pubblico una dichiarazione (nella

forma del brevetto notarile datato 19.2.2015) dell’amministratore unico della

suddetta società, __________, dalla quale risulta che le azioni al portatore

sarebbero detenute in proprietà da PI 3 (AI 549).

La PI 4 ha altresì precisato, con

successivo scritto 9/10.3.2015, di aver conferito un mandato di vendita ad una

società di intermediazione immobiliare, in quanto disporrebbe di contatti interessati

all’acquisto della part. n. __________ RFD __________ (AI 552).

q. Con

decisione 12.3.2015 (AI 554) il procuratore pubblico ha decretato la revoca, a

Registro fondiario, del divieto di disporre delle part. n. __________ (e

coattive) e part. n. __________ (e coattive) RFD __________, ordinato in data

5.11.2012.

Lo stesso ha affermato di aver proceduto

a richiedere l’iscrizione a Registro fondiario del divieto di disporre delle

particelle di cui sopra, di proprietà della PI 4, “in quanto nelle fasi

iniziali dell’inchiesta non era ancora stato appurato chi fosse l’azionista di

maggioranza della citata società” (revoca blocco a RFD, p. 2, AI 554).

Il magistrato inquirente ha ritenuto poi

che, nel corso dell’inchiesta, “lo stesso RE 1 ha formalmente riconosciuto

che l’azionista unico, detentore del 100 % del capitale della PI 4 è

l’accusatore privato PI 3 (cfr. brevetto notarile n. 2101 del notaio avv. __________,

di data 19.02.2015)”, facendo poi riferimento a dei passaggi dei verbali di

interrogatorio dell’imputato del 6.9.2012 (AI 13) e dell’11.10.2012 (AI 68) [revoca blocco a RFD, p. 2, AI 554].

Per tali motivi ha ritenuto che non vi

fossero ragioni di mantenere il divieto di disporre.

r. In

data 23/24.3.2015 RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte contro la decisione

12.3.2015 di revoca del blocco a RFD. Il reclamante ha ritenuto innanzitutto che la decisione impugnata fosse

“priva della necessaria motivazione”, in quanto le dichiarazioni di RE 1

su cui si basava il procuratore pubblico nella decisione di revoca sarebbero

state “anteriori all’ordine iniziale di menzionare a RFD un divieto della

facoltà di disporre (...)” (reclamo 23/24.3.2015, p. 2-3, inc. CRP __________).

Ha affermato di non aver mai ammesso

nulla circa la proprietà delle azioni della PI 4, ma di essersi limitato a

ribadire “che i soldi a disposizione non bastavano per pagare tutti i

progetti in essere” (reclamo

23/24.3.2015, p. 4, inc. CRP __________).

In merito al secondo verbale citato dal

procuratore pubblico nella decisione impugnata ha ritenuto “di avere ‘restituito’

(...) le azioni al signor PI 3, titoli che essendo al portatore sembrano essere

di PI 3” (reclamo 23/24.3.2015, p. 5,

inc. __________). Il reclamante ha infine

affermato che, in verbali successivi a quelli menzionati nella decisione di

revoca, segnatamente quelli di data 21.12.2012 (ndr: AI 173) e 30.8.2013 (ndr:

AI 292), lo stesso avrebbe sostanzialmente affermato che “gli accordi tra

lui e PI 3 portavano sulla ripartizione delle attività svolte, ivi compresa PI

4” (reclamo 23/24.3.2015, p. 6, inc. __________).

s. Con

decisione 20.7.2015, questa Corte ha respinto il gravame di cui sopra, confermando

la decisione di revoca del blocco a Registro fondiario emanata il 12.3.2015

(inc. __________).

Questa autorità di reclamo ha

sostanzialmente rilevato che, il

reclamante - nella suddetta impugnativa - non ha sostenuto che fossero ancora

dati i requisiti della misura coercitiva in questione, segnatamente sufficienti

indizi di reato a suo carico. Alla luce di ciò, la sua impugnativa, non

allegando egli le condizioni poste per il mantenimento del sequestro, ma

opponendosi alla revoca della citata misura senza apportare validi motivi,

oltre che contraddittoria, è stata ritenuta un abuso di diritto (cfr. conis. 4.3.,

inc. CRP __________).

t. Con scritti 30/31.7.2015 (AI 569), rispettivamente 19/20.4.2016

(AI 593), l’avv. PR 3, in nome e per conto della PI 4, ha richiesto al

magistrato inquirente la revoca del blocco a Registro fondiario per le part. n.

__________ RFD __________ e n. __________ RFD __________, ritenuto come non

sussisterebbero più i requisiti per mantenere la misura disposta, come confermato

anche da codesta Corte nell’ambito della decisione di cui sopra, rilevato

inoltre - per quanto attiene la part. n. __________ RFD __________ - che il

mantenimento di tale blocco comprometterebbe la situazione economica della sua

mandante, considerato come la banca finanziatrice avrebbe più volte espresso

l’intenzione di disdire il credito e nessuno vi subentrerebbe se il blocco

fosse ancora in vigore (cfr. AI 593).

u. Con

scritto 29/30.11.2016 il legale della società denunciante ha sollecitato

l’evasione dell’istanza di dissequestro di cui sopra, precisando che “il

perdurare di questo blocco, che per altro neppure più si giustifica,

costituisce per PI 4 imprescindibile ostacolo alla conclusione di un nuovo contratto

di finanziamento, ciò che appare alla medesima indispensabile” (AI 610).

v. Sempre

in data 29/30.11.2016 la società denunciante, per il tramite del suo patrocinatore,

ha chiesto al magistrato inquirente il dissequestro della somma complessiva di

CHF 215'000.-- dal conto intestato alla __________ a favore della PI 4, a

riduzione del credito che quest’ultima vanterebbe nei confronti della __________,

da utilizzarsi - in particolare - CHF 125'000.-- per la sostituzione di tre

ascensori, CHF 40'000.-- per l’ammortamento del credito ipotecario concesso

dalla __________ e CHF 50'000.-- per l’ammortamento di un debito presso __________

[AI 611].

w. Con

scritti 3.1.2017 il procuratore pubblico ha chiesto alle parti di esprimersi in

merito alla richiesta di dissequestro dei fondi (AI 618) rispettivamente alla

revoca del divieto di disporre gravante le part. n. __________ RFD __________ e

n. __________ RFD __________ (AI 619).

x. In

data 23/25.1.2017 l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha comunicato al

magistrato inquirente che il suo cliente si oppone ad entrambe le misure

richieste e che, in qualità di azionista, non potrebbe “accettare che il debito

presunto e (...) contestato che PI 4 vanterebbe nei confronti di __________

possa essere ridotto, rispettivamente estinto, con il semplice avvallo

dell’amministratore i cui compiti si limitano alla gestione corrente e non gli

consentirebbero quindi di prendere una decisione di questo tipo, senza alcuna

spiegazione” [AI 628].

y. Con

decisione 12.6.2017 (AI 652) il procuratore pubblico ha decretato la revoca, a

Registro fondiario, del divieto di disporre delle part. n. __________ RFD __________

e n. __________ RFD __________, ordinato

in data 5.11.2012.

Nella medesima decisione il magistrato

inquirente ha autorizzato il dissequestro parziale del conto n. __________,

intestato alla __________ presso __________ (ora __________), a favore della PI

4, nella misura di CHF 125'000.-- per il pagamento relativo alla sostituzione

di tre ascensori, CHF 40'000.-- per l’ammortamento di un credito ipotecario e

CHF 50'000.-- per l’ammortamento di un altro debito.

Il procuratore pubblico ha affermato

risultargli che, “la PI 4, nei confronti della __________, ‘non vanti dei

debiti’, semmai dei crediti” e che sarebbe “oggettivamente concreto il

rischio che, viste le difficoltà nel far fronte al rimborso dei mutui bancari,

le Banche creditrici possano chiedere alla PI 4 di rientrare”. Medesimo discorso

andrebbe fatto per “il rimborso di crediti in capo a PI 4 (...), atteso che,

dando seguito alla richiesta riferita al pagamento della somma di CHF

215'000.--, alla PI 4 verrebbero financo ridotti gli impegni bancari e quindi i

rischi inerenti agli stessi, come ne risulterebbe migliorata la situazione

finanziaria della società, senza che ciò abbia a intaccare la sostanza della

stessa” [decisione di revoca blocco a RFD e parziale dissequestro 12.6.2017,

p. 2, AI 652].

z. Con

gravame 23/26.6.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione chiedendone l’annullamento.

Innanzitutto, il reclamante precisa di

essere, al momento attuale, tuttora azionista al 50% della __________, contestando

“l’ammontare e persino l’esistenza dei crediti che vanta PI 4. Il

dissequestro potrebbe quindi comportare un danno a __________ che si vedrebbe

svuotata di determinati attivi” (reclamo 23/26.6.2017, p. 3-4).

Ritiene che la procedura penale

porterebbe - tra l’altro - “sull’attività svolta da RE 1 per le

società il dissequestro non farebbe altro che modificare una situazione che il

reclamante ha ogni interesse a mantenere immutata la situazione attuale in modo

che quando la sua facoltà di azionista sarà nuovamente chiarita egli potrà

disporre dei propri beni” (reclamo 23/26.6.2017,

p. 4).

Contesta poi la revoca del blocco a

Registro fondiario relativo alle part. n. __________ RFD __________ e n. __________

RFD __________, riportando dei passaggi di suoi verbali di interrogatorio e

precisando che “dovendo suddividere a metà i beni con il signor PI 3 e non

potendo agire in questo senso al momento attuale. È preciso interesse del

reclamante mantenere lo status quo sino a quando l’estraneità del signor RE 1 a

fatti di rilevanza penale apparirà chiarita” (reclamo 23/26.6.2017, p. 5).

Delle ulteriori argomentazioni, così

come delle osservazioni del magistrato inquirente e di PI 3 e PI 4, si dirà –

laddove indispensabile – in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto

contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico

ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in

cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato, entro dieci giorni, per iscritto e motivato

(art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la

forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016

consid. 4.1.).

1.2

Il gravame inoltrato il 23/26.6.2017

alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG contro la

decisione 12.6.2017 di revoca del blocco a Registro fondiario di due particelle

e parziale dissequestro di fondi, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione

sono rispettate.

1.3

La legittimazione di RE 1, imputato

nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, ad impugnare

la decisione 12.6.2017 mediante la quale viene revocato il blocco a Registro

fondiario delle due particelle sopra menzionate, di proprietà della PI 2, nonché

viene parzialmente dissequestrato un conto intestato alla __________ a favore

della PI 4, non è pacifica.

Tale questione può tuttavia restare

irrisolta, considerato come il gravame è da respingere – comunque – nel merito.

Il reclamo è, nelle predette

circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: utilizzati come mezzi

di prova (a); utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie,

le multe e le indennità (b); restituiti ai danneggiati (c); confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016

del 9.1.2017 consid. 2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15

ss.].

Il

sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà

di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente

se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi

di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;1B_364/2016 del

16.11.2016

consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere

raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del

reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e

l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di

istruttoria e, poi, di giudizio (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.;

BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

2.2

Giusta l’art. 266 cpv. 3 CPP, in caso di sequestro di

immobili (come descritti all’art. 655

cpv. 2 CC) è disposto un blocco al registro

fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.

Tale blocco concerne unicamente i

diritti reali relativi all’immobile stesso e non il suo utilizzo materiale e/o

la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art.

266.

CPP n. 4) ed è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario,

che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo (BSK

StPO –

F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n. 8).

2.3

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP: ai sensi del cpv. 1, se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone

il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi

diritto (BSK StPO – F. BOMMER /

P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.).

Spetta

al magistrato inquirente di verificare d’ufficio e regolarmente se con il progredire

dell’inchiesta le condizioni del mantenimento del sequestro, tra le quali anche

la sussistenza di sufficienti indizi di reato, sono (ancora) date e di procedere,

se del caso, a dissequestri (totali o parziali) quando i motivi alla base della

misura provvisionale vengono meno (art. 267 cpv. 1 CPP) [Commentario CPP – E.

MELI, art. 267 CPP n. 4].

Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli

aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti

nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267

CPP n. 7 ss.).

3.

3.1.

Come esposto in fatto, nell’ambito

del procedimento penale che ha preso avvio a seguito della denuncia presentata

l’8/9.8.2012 da PI 1 e dalla PI 2 nei

confronti di RE 1, il magistrato inquirente ha – tra l’altro – ordinato, in

data 30.10.2012, il sequestro conservativo della relazione n. __________

intestata alla __________ (AI 92), nonché, in data 5.11.2012, il blocco (a Registro

fondiario) delle part. n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________

di proprietà della società denunciante (AI 97).

3.2

La PI 4, accusatrice privata e

denunciante, nella sua veste di proprietaria dei fondi, ha poi richiesto al procuratore pubblico la revoca del blocco a

Registro fondiario delle citate particelle (AI 569 e 593), nonché il parziale

dissequestro del sudetto conto a suo favore, in considerazione degli asseriti

crediti che la stessa vanterebbe nei confronti di __________ (AI 611).

3.3

Mediante la decisione impugnata,

il procuratore pubblico ha ordinato la revoca del blocco (a Registro fondiario)

delle particelle di cui sopra, nonché il dissequestro del citato conto nella

misura di CHF 215'000.-- a favore della PI 4 (AI 652).

3.4

RE 1, impugna la suddetta

decisione, facendo valere - in modo alquanto conciso e non dettagliato - che il

dissequestro del conto comporterebbe un danno a __________, nella misura in cui

si “vedrebbe svuotata di determinati attivi” (reclamo 23/26.6.2017, p.

4), nonché - in merito al dissequestro degli immobili -, in quanto sarebbe suo

interesse mantenere lo status quo sino a quando la sua estraneità a fatti di

rilevanza penale apparirà chiarita.

3.5

Come

indicato al considerando 2., i presupposti per ordinare la perquisizione ed il

sequestro (e poi mantenere nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in

merito alle finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – sono, tra gli altri,

l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP,

nonché la connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti sequestrati.

Ora, come nella precedente decisione di

questa Corte (inc. __________) nell’ambito del procedimento penale che qui ci occupa,

anche nel caso concreto, non si può far altro che constatare come, il

reclamante non entri minimamente nel merito dei citati presupposti per il

mantenimento della misura coercitiva. Nella fattispecie concreta, così come

allora, RE 1 neppure sostiene che

siano (tuttora) dati i requisiti dei sequestri in questione, e in che misura lo

siano.

Come

esposto nella sentenza 20.7.2015 di questa Corte (cfr. consid. 4.2.), “spetta dunque a colui che si oppone alla suddetta

revoca, allegare la sussistenza

delle condizioni del sequestro (...)”.

Non allegando le condizioni

poste per il mantenimento dei sequestri, ma opponendosi alla revoca del blocco

a Registro fondiario delle particelle in questione, nonché al dissequestro del

conto bancario di cui sopra, senza tuttavia apportare validi motivi, il suo

gravame dev’essere respinto, senza ulteriori approfondimenti.

4.

In considerazione di quanto sopra, la decisione 12.6.2017

va quindi confermata. Il gravame è

respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico

dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1’100. -- (millecento), sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà

a PI 1, __________, ed alla PI 2, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta)

ciascuno, a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La

cancelliera