60.2017.159
Reclamo contro la decisione del PP che respinge la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio
2 novembre 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.159
Lugano
2 novembre 2017/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 26/27.6.2017 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 13.6.2017 emanata dal procuratore
pubblico Antonio Perugini mediante la quale ha respinto la sua istanza 9.6.2017
di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, __________, nell’ambito del
procedimento penale a suo carico per titolo di coazione, subordinatamente
minaccia, lesioni semplici, vie di fatto e infrazioni alla Legge federale sulle
armi (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 10/11.7.2017 e l’ulteriore
scritto 21/22.8.2017 del procuratore pubblico, mediante i quali postula la
reiezione del gravame, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;
visti gli scritti 12/14.7.2017, 27.7.2017 e
17/18.8.2017 di RE 1, con cui trasmette ulteriore documentazione a questa Corte;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. In
data 3.5.2016 __________ ha querelato/denunciato RE 1, suo coniuge dal quale a
partire da quel momento vive separata, per il titolo di lesioni semplici, vie
di fatto reiterate, minaccia e coazione, in relazione a dei fatti avvenuti, a __________,
presso l’abitazione coniugale, dal mese di marzo 2015 al mese di febbraio 2016
(cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 9.5.2016, AI 1, inc. MP __________).
b. Con
scritto 9.5.2016 l’avv. PR 1 ha notificato al Ministero pubblico di patrocinare
RE 1 nell’ambito del suddetto procedimento penale, chiedendo altresì l’accesso
agli atti (AI 2).
c. Con
decreto 27.5.2016 il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione penale nei
confronti di RE 1 per il titolo di coazione, subordinatamente minaccia, lesioni
semplici, vie di fatto e infrazione alla Legge federale sulle armi (AI 4).
d. Dopo
le dichiarazioni di __________, rese in sede di interrogatorio 30.6.2016 (AI
15), RE 1 è stato interrogato in data 16.8.2016, in veste di imputato, anche
per i reati di coazione sessuale ripetuta, violenza carnale ripetuta, coazione
ripetuta e minacce, in relazione a quanto avvenuto a __________ ed in __________,
nel periodo marzo 2015 – febbraio 2016 (cfr. AI 16).
e. Con
scritto 17.11.2016 l’avv. __________, in nome e per conto di __________, ha
chiesto l’estensione del procedimento nei confronti di RE 1 per il titolo di
ascolto e registrazione di conversazioni estranee (cfr. AI 22).
f. Con
istanza 9.6.2017 l’avv. PR 1 ha chiesto che il suo assistito fosse ammesso “al
beneficio del gratuito patrocinio, siccome la sua situazione finanziaria non
gli permette di far fronte alle spese di difesa”, allegando della
documentazione a riprova di ciò (cfr. AI 31).
g. In
data 13.6.2017 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di cui sopra, asserendo
innanzitutto che - in concreto - non sarebbe “più necessario nominare un
difensore d’ufficio essendo RE 1 già provvisto di un difensore di fiducia”
e che pertanto resterebbe da stabilire se l’imputato è sprovvisto dei mezzi
necessari (p. 2, AI 32). Al proposito ha ritenuto che, in base alla situazione
finanziaria documentata, “appare pacifico come l’imputato possa far fronte
pienamente alle dovute spese legali per la propria difesa disponendo del
reddito e della sostanza sufficiente”; lo stesso percepirebbe un contributo
alimentare mensile di CHF 3'300.-- e sarebbe comproprietario in ragione di ½
della particella no. __________ RFD __________ e di un immobile in __________, oltre
che di due veicoli e di una motocicletta (p. 2, AI 32).
h. Con
gravame 26/27.6.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione postulando la riforma
del dispositivo nel senso che la sua istanza di gratuito patrocinio è accolta e
quale patrocinatore d’ufficio è designato dall’1.6.2017 l’avv. PR 1. In subordine
chiede di essere “ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in tutti i procedimenti
penali in cui egli è imputato e che quale patrocinatore d’ufficio sia designato
l’avv. PR 1” (reclamo 26/27.6.2017, p. 10). Chiede di essere ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio anche per la procedura di reclamo.
Il
reclamante, dopo aver ripreso la fattispecie concreta, ritiene che i “fatti
non siano stati accertati in modo esatto e completo” (reclamo 26/27.6.2017,
p. 4).
Indica
la giurisprudenza e la dottrina in ambito di gratuito patrocinio, sostenendo
che “il presupposto dell’indigenza processuale non è per forza identico a
quello del minimo esistenziale vigente nel diritto esecutivo” e che “per
quanto attiene alla sostanza (...) essa può essere impiegata per il pagamento
delle spese giudiziarie e di patrocinio posto che sia già disponibile e
realizzabile a corto termine, (...)” [reclamo 26/27.6.2017, p. 5].
Al
proposito il magistrato inquirente avrebbe “omesso di considerare altri
elementi determinanti attinenti all’effettiva situazione finanziaria e
debitoria del reclamante” (reclamo 26/27.6.2017, p. 5), segnatamente tutte
le spese correnti mensili dello stesso che ammonterebbero a circa CHF 4'432.40,
di modo che il contributo alimentare percepito dalla moglie non sarebbe nemmeno
sufficiente a coprire le suddette spese.
Inoltre,
nei suoi confronti sarebbero pendenti procedure esecutive per diverse centinaia
di migliaia di franchi.
Anche
in merito alle proprietà fondiarie la situazione di RE 1 non sarebbe migliore.
La sua quota di comproprietà dell’immobile di __________ è posta sotto sequestro
dall’Ufficio esecuzioni di __________, la stessa non può quindi essere né
gravata né alienata. Inoltre è l’ex abitazione coniugale, dove la querelante/denunciante,
anch’essa comproprietaria in regime ordinario con il coniuge, vive insieme ai
figli della coppia. Nel suddetto immobile è presente l’attività commerciale dei
coniugi __________, la __________ di __________, che rappresenta l’unica fonte
di reddito della famiglia. Alla luce di tali considerazioni il procuratore
pubblico non avrebbe dovuto considerare tale comproprietà, “in quanto sostanza
non disponibile o quantomeno non facilmente utilizzabile” (reclamo
26/27.6.2017, p. 8).
Medesimo
discorso va fatto per il fondo sito in __________, del quale anche __________ è
comproprietaria in ragione del 50% ed avrebbe “già rifiutato di permettere
al marito di estendere il mutuo ipotecario (per avviare una sua attività in
proprio), gravando ulteriormente il fondo di __________” (reclamo
26/27.6.2017, p. 8).
Quanto
alle vetture ed alla moto di proprietà di RE 1, le stesse “sono attualmente
oggetto di un blocco deciso in via cautelare dal Pretore di __________, e
pertanto non possono essere considerati tra la sostanza disponibile nella
valutazione dell’ammissione al gratuito patrocinio” (reclamo 26/27.6.2017,
p. 9).
Conclude
ritenendo che i procedimenti penali che lo coinvolgono in veste di imputato, “si
estendono altresì ai reati di violenza carnale e coazione sessuale, che, data
la loro natura e gravità, sottostanno alla difesa obbligatoria” e che -
secondo la giurisprudenza - “nulla osta a che il difensore di fiducia possa
essere nominato difensore d’ufficio se è dato un caso di difesa obbligatoria e
la situazione finanziaria iniziale dell’imputato, quella cioè presente al
momento del conferimento del mandato di fiducia, è mutata nel tempo (...). Se
sussiste un caso di difesa obbligatoria e la difesa di fiducia non può più
essere protratta in difetto della copertura dei costi, allora deve essere
nominata una difesa d’ufficio, dove l’imputato mantiene il proprio diritto
incondizionato di proporre qualcuno quale difensore, che può essere respinto soltanto
in presenza di motivi giustificati” (reclamo 26/27.6.2017, p. 9).
Delle
ulteriori argomentazioni, così come dei documenti inviati a questa Corte, si
dirà, se necessario, in seguito.
1. 1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato
(art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la
forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016
consid. 4.1.).
1.2.
Il
gravame, inoltrato il 26/27.6.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex
art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 13.6.2017 del procuratore pubblico, è
tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP
n. 32).
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta
l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP chi dirige il procedimento dispone di una difesa
d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa
s’impone per tutelare i suoi interessi.
2.2.
2.2.1.
L’imputato
è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può
provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri
processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza
intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI
/ L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).
Determinante,
al fine di stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari per il
procedimento penale, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento
dell’introduzione della domanda (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des
Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve tenere conto di tutti gli oneri
finanziari, dei redditi e del patrimonio.
2.2.2.
Se,
fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve
essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del
procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24).
L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un
tempo prevedibile.
Il
patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è
facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo
fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire
il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.
26).
2.3.
Giusta
l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi
dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso
penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe
far fronte da solo.
2.3.1.
Il
caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro
mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di
pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per
valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore
d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta -
la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte
le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o
giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.;
Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da
tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente
prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480
ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata
di caso bagatella.
2.3.2.
Il
caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui
l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP).
Al
fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali
difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale
dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari
a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale
dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40). Hanno infine rilevanza anche le
conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere
sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).
2.4.
Queste
disposizioni codificano la costante prassi del Tribunale federale in materia di
diritto all’assistenza giudiziaria gratuita nel contesto di un procedimento
penale, derivante dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU
(sentenze TF 1B_477/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2. e 1B_195/2011 del 28.6.2011
consid. 3.2.).
3. Nella
fattispecie in esame, non è in discussione la necessità per RE 1 di essere assistito
da un patrocinatore nell’ambito del procedimento penale nei suoi confronti,
essendo lo stesso imputato – tra gli altri – (anche) di reati gravi.
Il
magistrato inquirente ha quindi valutato unicamente i mezzi finanziari di RE 1,
ritenendo - mediante la decisione impugnata - che lo stesso, in base alla documentazione
allegata, avrebbe la possibilità di “far fronte pienamente alle dovute spese
legali per la propria difesa disponendo del reddito e della sostanza sufficiente”
ed ha quindi respinto la sua richiesta di nomina - a difensore d’ufficio -
dell’avv. PR 1 (p. 2, AI 32).
Di totale diverso parere è il tenore del
gravame, che sostiene l’assenza dei mezzi necessari per una sua difesa.
Alla
luce di quanto emerge dagli atti e che verrà esposto in seguito, la situazione
finanziaria e personale di RE 1 non risulta sufficientemente chiarita, sì che
questa Corte possa determinarsi con cognizione di causa.
Considerandi
4.
4.1.
Dagli
atti risulta innanzitutto che, il 22.7.2016, RE 1 ha venduto una __________,
per la cifra di CHF 60'000.-- (cfr. doc. in AI 31)
Dallo
scritto 22.9.2016 del patrocinatore del reclamante (cfr. in AI 31), alla
Pretura del distretto di __________, risulta che la cifra di CHF 60'000.-- ricavata
dalla vendita della __________, è servita per estinguere - almeno in parte - i
debiti contratti tra maggio e agosto 2016, in particolare:
“a)
EUR 7'000.- per lavori eseguiti all'interno dell'abitazione in
__________ (...),
b)
EUR 5'000.- quale rimborso di un prestito ottenuto da un ami-
co (...),
c)
circa CHF 36'000.- per l'acquisto di una vettura in sostituzione
di quelle venduta, con cui egli possa viaggiare con i figli (...),
d)
CHF 677.30 per l'assicurazione della motocicletta (...),
e)
CHF 11'000.- ca. per le spese di patrocinio nella pratica civile
(...).
Oltre
a queste spese egli ne ha avute altre in particolare in agosto, quando la moglie
non ha pagato il contributo di mantenimento in suo favore. Si tratta ad es.
dell'assicurazione dell'automobile e dell'imposta di circolazione, che sono
state anche pagate con i rimborsi ricevuti dall'assicurazione e dalla sezione
della circolazione, oppure altre spese di patrocinio (in particolare per il
procedimento penale avviato contro di lui dalla moglie)” [cfr. scritto 22.9.2017 in AI 31].
In
sostituzione della vettura __________ venduta, il 21.7.2016, RE 1 ha acquistato
una __________, per la cifra di - come detto - CHF 36'000.-- (cfr. doc. in AI
31).
Non
è immediatamente chiaro come il reclamante abbia potuto, viste le asserite
ristrettezze finanziarie in cui verserebbe, acquistare l’automobile di cui
sopra prima della vendita della __________.
4.2
In
data 14.10.2016 RE 1 ha poi venduto una __________ per la cifra di CHF
35'500.-- (cfr. doc. in AI 31).
A
seguito di tale seconda vendita lo stesso, sempre in data 14.10.2016, ha acquistato
- a contanti - una __________ per la cifra di CHF 30'000.-- (cfr. doc. in AI
31).
Risulta
poi che RE 1 ha “dovuto utilizzare l’importo in denaro ricavato dalla vendita
della __________ per il suo sostentamento (tra cui anche le prestazioni del suo
legale, per cui l’11 novembre 2016 ha versato quasi CHF 6'000.-; ma vi sono ancora
fatture scoperte) e per quello dei figli durante i diritti di visita, in particolare
quello durante le vacanze per Ognissanti, in cui padre e figli sono stati in __________
(biglietti per il traghetto tra __________ e la __________ per i figli - andata
e ritorno - e per sé – tre viaggi, nel complesso di circa EUR 1'000.-), oltre
che per pagare le spese delle automobili e della motocicletta” [cfr.
scritto 6.12.2016 dell’avv. PR 1 alla Pretura del distretto di __________, in
AI 31].
Anche in questo caso non è chiaro come il
reclamante abbia potuto affrontare le spese indicate dal suo legale, con un disavanzo
di CHF 5'500.-- tra la vendita della __________ ed il successivo acquisto della
__________.
Neppure chiaro il motivo per cui RE 1
avrebbe acquistato una seconda vettura, quando già in possesso della __________,
acquistata il 21.7.2016 proprio per “viaggiare con i figli” (cfr.
scritto 22.9.2017 in AI 31).
Alla seconda vettura va aggiunta anche
una motocicletta.
4.3
Va
pure chiarita la circostanza secondo cui, come risulta dal doc. S allegato al
presente gravame (cfr. anche doc. in AI 31), in data 2.3.2017, entrambi i
coniugi __________ (separati giudizialmente dal 15.7.2016, cfr. doc. D allegato
al reclamo), sono stati fermati dagli agenti delle guardie di confine, a bordo
del veicolo __________ targato __________, nelle retrovie del valico doganale
di __________, ed è stato accertato – in capo agli stessi – un’omessa dichiarazione
relativa a kg 47.3 di derrate alimentari. Mediante istruttoria,
l’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), ha accertato che “nel
periodo compreso tra il 2008 ed il 2017, parte delle merci utilizzate per
l’attività dell’EP (ndr: l’esercizio pubblico __________, __________, di
proprietà e gestito dalla moglie del reclamante) citato sopra, sono state
acquistate all’estero dai Signori RE 1 e/o __________. Questi ultimi hanno
immesso suddetta merce nel territorio elvetico, (...), omettendo d’annunciarla
per l’imposizione all’Autorità doganale. La merce importata in omissione delle
formalità doganali era caricata sul veicolo __________ immatricolata __________.
(...). Da ultimo si precisa che l’ultima infrazione accertata risale al
28.2
, (...)” (cfr. doc. S allegato al gravame).
Tale circostanza va chiarita alla luce del
fatto che la vendita, da parte di RE 1, di una __________ sarebbe avvenuta il
14.10.2016
(cfr. consid. precedente).
4.4
Non
è neppure chiaro dove risiede abitualmente il qui reclamante. Alcune fatture
indicano come indirizzo dello stesso, __________ a __________, presso lo studio
legale del patrocinatore (ad esempio la fattura 12.11.2016 della __________,
all’assicurazione veicoli, cfr. doc. H, allegato al reclamo; fattura 28.2.2017
del Comune di __________, doc. R allegata al reclamo; nonché i precetti
esecuti, plico doc. P allegato al reclamo). Altre fatture gli sono state
recapitate (ancora) presso il domicilio coniugale a __________ (ad esempio le
fatture di cassa malati da aprile a giugno 2017, cfr. doc. 4, inc. CRP; fattura
22.7.2016
della Sezione della circolazione di __________, doc. I allegato al
reclamo).
Dal
“Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, rilasciato
dal Comune di __________ l’11.8.2017, risulta come lo stesso – in Ticino –
risiederebbe presso la sorella, __________, a __________ (cfr. doc. 6a, inc.
CRP).
Al
proposito, agli atti, vi è tuttavia la dichiarazione (non datata) della sorella
del reclamante con cui afferma che RE 1, gli verserebbe CHF 500.- “mensili
(in contanti) per vitto e alloggio”, “ogni qualvolta si ritrova presso la
mia dimora” [cfr. doc. F allegato al reclamo], ciò che lascia intendere
che, RE 1, non avrebbe la sua dimora abituale presso la sorella, ma che sarebbe
una presenza sporadica presso il di lei domicilio. Neppure è rettamente comprovato
l’avvenuto pagamento di una locazione.
Dal sistema di rilevamento dei dati
anagrafici, il reclamante risulta tuttora domiciliato presso l’abitazione
coniugale di __________.
L’accertamento
relativo al domicilio di RE 1 si rende necessario per stabilire le effettive spese
mensili a cui deve far fronte il reclamante. Dagli atti del procedimento
risulta anche che il reclamante soggiorna spesso anche in __________.
4.5
Neppure è chiaro se RE 1 svolga ora un
altro lavoro e/o abbia percepito la prestazione dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
4.6
Più
in generale, nell’esame della situazione patrimoniale deve essere esaminato
anche l’aspetto immobiliare e l’aspetto delle pendenze esecutive, se del caso
con riferimento a possibili reati.
5.
Visto
quanto precede, la situazione reddittuale e patrimoniale del reclamante non è
chiara. Vi sono degli aspetti che vanno maggiormente approfonditi per avere un
quadro sufficiente per decidere.
Alla luce di ciò il reclamo interposto da RE 1 è evaso
ai sensi dei considerandi.
L’inc.
MP __________ è ritornato al procuratore pubblico affinché proceda nei propri
incombenti ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia e spese, ridotte, seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss.
e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Gli
atti dell’inc. MP __________ sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera