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Decisione

60.2017.159

Reclamo contro la decisione del PP che respinge la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio

2 novembre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016

consid. 4.1.).

1.2.

Il

gravame, inoltrato il 26/27.6.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex

art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 13.6.2017 del procuratore pubblico, è

tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP

n. 32).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2. 2.1.

Giusta

l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP chi dirige il procedimento dispone di una difesa

d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa

s’impone per tutelare i suoi interessi.

2.2.

2.2.1.

L’imputato

è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può

provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri

processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza

intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI

/ L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).

Determinante,

al fine di stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari per il

procedimento penale, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento

dell’introduzione della domanda (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des

Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve tenere conto di tutti gli oneri

finanziari, dei redditi e del patrimonio.

2.2.2.

Se,

fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve

essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del

procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24).

L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un

tempo prevedibile.

Il

patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è

facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo

fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire

il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.

26).

2.3.

Giusta

l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi

dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso

penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe

far fronte da solo.

2.3.1.

Il

caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro

mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di

pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

Per

valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore

d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta -

la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte

le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o

giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.;

Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).

Da

tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente

prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480

ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata

di caso bagatella.

2.3.2.

Il

caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui

l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP).

Al

fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali

difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale

dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari

a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale

dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40). Hanno infine rilevanza anche le

conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere

sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).

2.4.

Queste

disposizioni codificano la costante prassi del Tribunale federale in materia di

diritto all’assistenza giudiziaria gratuita nel contesto di un procedimento

penale, derivante dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU

(sentenze TF 1B_477/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2. e 1B_195/2011 del 28.6.2011

consid. 3.2.).

3. Nella

fattispecie in esame, non è in discussione la necessità per RE 1 di essere assistito

da un patrocinatore nell’ambito del procedimento penale nei suoi confronti,

essendo lo stesso imputato – tra gli altri – (anche) di reati gravi.

Il

magistrato inquirente ha quindi valutato unicamente i mezzi finanziari di RE 1,

ritenendo - mediante la decisione impugnata - che lo stesso, in base alla documentazione

allegata, avrebbe la possibilità di “far fronte pienamente alle dovute spese

legali per la propria difesa disponendo del reddito e della sostanza sufficiente”

ed ha quindi respinto la sua richiesta di nomina - a difensore d’ufficio -

dell’avv. PR 1 (p. 2, AI 32).

Di totale diverso parere è il tenore del

gravame, che sostiene l’assenza dei mezzi necessari per una sua difesa.

Alla

luce di quanto emerge dagli atti e che verrà esposto in seguito, la situazione

finanziaria e personale di RE 1 non risulta sufficientemente chiarita, sì che

questa Corte possa determinarsi con cognizione di causa.

Considerandi

4.

4.1.

Dagli

atti risulta innanzitutto che, il 22.7.2016, RE 1 ha venduto una __________,

per la cifra di CHF 60'000.-- (cfr. doc. in AI 31)

Dallo

scritto 22.9.2016 del patrocinatore del reclamante (cfr. in AI 31), alla

Pretura del distretto di __________, risulta che la cifra di CHF 60'000.-- ricavata

dalla vendita della __________, è servita per estinguere - almeno in parte - i

debiti contratti tra maggio e agosto 2016, in particolare:

“a)

EUR 7'000.- per lavori eseguiti all'interno dell'abitazione in

__________ (...),

b)

EUR 5'000.- quale rimborso di un prestito ottenuto da un ami-

co (...),

c)

circa CHF 36'000.- per l'acquisto di una vettura in sostituzione

di quelle venduta, con cui egli possa viaggiare con i figli (...),

d)

CHF 677.30 per l'assicurazione della motocicletta (...),

e)

CHF 11'000.- ca. per le spese di patrocinio nella pratica civile

(...).

Oltre

a queste spese egli ne ha avute altre in particolare in agosto, quando la moglie

non ha pagato il contributo di mantenimento in suo favore. Si tratta ad es.

dell'assicurazione dell'automobile e dell'imposta di circolazione, che sono

state anche pagate con i rimborsi ricevuti dall'assicurazione e dalla sezione

della circolazione, oppure altre spese di patrocinio (in particolare per il

procedimento penale avviato contro di lui dalla moglie)” [cfr. scritto 22.9.2017 in AI 31].

In

sostituzione della vettura __________ venduta, il 21.7.2016, RE 1 ha acquistato

una __________, per la cifra di - come detto - CHF 36'000.-- (cfr. doc. in AI

31).

Non

è immediatamente chiaro come il reclamante abbia potuto, viste le asserite

ristrettezze finanziarie in cui verserebbe, acquistare l’automobile di cui

sopra prima della vendita della __________.

4.2

In

data 14.10.2016 RE 1 ha poi venduto una __________ per la cifra di CHF

35'500.-- (cfr. doc. in AI 31).

A

seguito di tale seconda vendita lo stesso, sempre in data 14.10.2016, ha acquistato

- a contanti - una __________ per la cifra di CHF 30'000.-- (cfr. doc. in AI

31).

Risulta

poi che RE 1 ha “dovuto utilizzare l’importo in denaro ricavato dalla vendita

della __________ per il suo sostentamento (tra cui anche le prestazioni del suo

legale, per cui l’11 novembre 2016 ha versato quasi CHF 6'000.-; ma vi sono ancora

fatture scoperte) e per quello dei figli durante i diritti di visita, in particolare

quello durante le vacanze per Ognissanti, in cui padre e figli sono stati in __________

(biglietti per il traghetto tra __________ e la __________ per i figli - andata

e ritorno - e per sé – tre viaggi, nel complesso di circa EUR 1'000.-), oltre

che per pagare le spese delle automobili e della motocicletta” [cfr.

scritto 6.12.2016 dell’avv. PR 1 alla Pretura del distretto di __________, in

AI 31].

Anche in questo caso non è chiaro come il

reclamante abbia potuto affrontare le spese indicate dal suo legale, con un disavanzo

di CHF 5'500.-- tra la vendita della __________ ed il successivo acquisto della

__________.

Neppure chiaro il motivo per cui RE 1

avrebbe acquistato una seconda vettura, quando già in possesso della __________,

acquistata il 21.7.2016 proprio per “viaggiare con i figli” (cfr.

scritto 22.9.2017 in AI 31).

Alla seconda vettura va aggiunta anche

una motocicletta.

4.3

Va

pure chiarita la circostanza secondo cui, come risulta dal doc. S allegato al

presente gravame (cfr. anche doc. in AI 31), in data 2.3.2017, entrambi i

coniugi __________ (separati giudizialmente dal 15.7.2016, cfr. doc. D allegato

al reclamo), sono stati fermati dagli agenti delle guardie di confine, a bordo

del veicolo __________ targato __________, nelle retrovie del valico doganale

di __________, ed è stato accertato – in capo agli stessi – un’omessa dichiarazione

relativa a kg 47.3 di derrate alimentari. Mediante istruttoria,

l’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), ha accertato che “nel

periodo compreso tra il 2008 ed il 2017, parte delle merci utilizzate per

l’attività dell’EP (ndr: l’esercizio pubblico __________, __________, di

proprietà e gestito dalla moglie del reclamante) citato sopra, sono state

acquistate all’estero dai Signori RE 1 e/o __________. Questi ultimi hanno

immesso suddetta merce nel territorio elvetico, (...), omettendo d’annunciarla

per l’imposizione all’Autorità doganale. La merce importata in omissione delle

formalità doganali era caricata sul veicolo __________ immatricolata __________.

(...). Da ultimo si precisa che l’ultima infrazione accertata risale al

28.2

, (...)” (cfr. doc. S allegato al gravame).

Tale circostanza va chiarita alla luce del

fatto che la vendita, da parte di RE 1, di una __________ sarebbe avvenuta il

14.10.2016

(cfr. consid. precedente).

4.4

Non

è neppure chiaro dove risiede abitualmente il qui reclamante. Alcune fatture

indicano come indirizzo dello stesso, __________ a __________, presso lo studio

legale del patrocinatore (ad esempio la fattura 12.11.2016 della __________,

all’assicurazione veicoli, cfr. doc. H, allegato al reclamo; fattura 28.2.2017

del Comune di __________, doc. R allegata al reclamo; nonché i precetti

esecuti, plico doc. P allegato al reclamo). Altre fatture gli sono state

recapitate (ancora) presso il domicilio coniugale a __________ (ad esempio le

fatture di cassa malati da aprile a giugno 2017, cfr. doc. 4, inc. CRP; fattura

22.7.2016

della Sezione della circolazione di __________, doc. I allegato al

reclamo).

Dal

“Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, rilasciato

dal Comune di __________ l’11.8.2017, risulta come lo stesso – in Ticino –

risiederebbe presso la sorella, __________, a __________ (cfr. doc. 6a, inc.

CRP).

Al

proposito, agli atti, vi è tuttavia la dichiarazione (non datata) della sorella

del reclamante con cui afferma che RE 1, gli verserebbe CHF 500.- “mensili

(in contanti) per vitto e alloggio”, “ogni qualvolta si ritrova presso la

mia dimora” [cfr. doc. F allegato al reclamo], ciò che lascia intendere

che, RE 1, non avrebbe la sua dimora abituale presso la sorella, ma che sarebbe

una presenza sporadica presso il di lei domicilio. Neppure è rettamente comprovato

l’avvenuto pagamento di una locazione.

Dal sistema di rilevamento dei dati

anagrafici, il reclamante risulta tuttora domiciliato presso l’abitazione

coniugale di __________.

L’accertamento

relativo al domicilio di RE 1 si rende necessario per stabilire le effettive spese

mensili a cui deve far fronte il reclamante. Dagli atti del procedimento

risulta anche che il reclamante soggiorna spesso anche in __________.

4.5

Neppure è chiaro se RE 1 svolga ora un

altro lavoro e/o abbia percepito la prestazione dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

4.6

Più

in generale, nell’esame della situazione patrimoniale deve essere esaminato

anche l’aspetto immobiliare e l’aspetto delle pendenze esecutive, se del caso

con riferimento a possibili reati.

5.

Visto

quanto precede, la situazione reddittuale e patrimoniale del reclamante non è

chiara. Vi sono degli aspetti che vanno maggiormente approfonditi per avere un

quadro sufficiente per decidere.

Alla luce di ciò il reclamo interposto da RE 1 è evaso

ai sensi dei considerandi.

L’inc.

MP __________ è ritornato al procuratore pubblico affinché proceda nei propri

incombenti ai sensi dei considerandi.

Tassa

di giustizia e spese, ridotte, seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss.

e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti dell’inc. MP __________ sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera