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Decisione

60.2017.165

Reclamo contro la mancata concessione della proroga di un termine per presentare istanze probatorie

24 ottobre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 16.12.2016, in territorio di Vezia, alle ore 00.11, è avvenuto un

incidente stradale che ha avuto quale protagonista RE 1, alla guida

dell’autovettura marca __________, targata __________.

In sostanza, nelle circostanze di cui

sopra, RE 1 stava circolando all’interno della galleria __________, in

direzione di __________, con a bordo due passeggere. Di fronte ad un posto di

controllo della polizia cantonale, non si sarebbe arrestato all’alt

intimatogli. Sarebbe quindi iniziato un inseguimento dello stesso da parte

della polizia, ciò che avrebbe indotto RE 1 ad accelerare bruscamente. Durante

la fuga RE 1 avrebbe sorpassato un veicolo, all’interno della citata galleria, intersecando

la doppia linea di sicurezza. All’esterno della galleria non sarebbe riuscito a

percorrere correttamente la rotatoria, urtando contro la stessa con le ruote

anteriore, ciò che ha comportato il “decollo” dell’autovettura, che ha saltato

la rotatoria, effettuando un volo di 55 metri e atterrando dall’altro lato

(cfr. rapporto di polizia cantonale 17.2.2017, AI 16).

b. Nei

confronti di RE 1 è stato aperto un procedimento penale per il titolo di esposizione

a pericolo della vita altrui, infrazione grave qualificata alle norme della

circolazione stradale, guida in stato di inettitudine e contravvenzione alla

Legge federale sugli stupefacenti (inc. MP __________).

c. Con

decreto 3.1.2017 il procuratore generale ha nominato l’ing. __________, in

qualità di perito, al fine di accertare le velocità massime tenute

dall’imputato all’interno e all’uscita della galleria in questione, in base ai

rilievi scientifici raccolti dalla polizia cantonale (AI 2).

d. In

data 12.6.2017 il perito ha trasmesso al Ministero pubblico la relazione

peritale (cfr. AI 19).

e. Tale

relazione peritale è stata inviata all’avv. PR 1 in data 13.6.2017 (AI 20).

f. Con

scritto 13.6.2017 il procuratore generale ha comunicato alle parti l’imminente

chiusura dell’istruzione nei confronti di RE 1, prospettando l’emanazione della

promozione dell’accusa, nonché fissando loro un termine, scadente il 26.6.2017,

per presentare eventuali istanze probatorie (AI 21).

g. Mediante

lettera 14.6.2017 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, ha chiesto al magistrato

inquirente una proroga del suddetto termine, “fino almeno alla fine di

luglio per la presentazione di istanze probatorie, in quanto dobbiamo

sottoporre la perizia (altamente specialistica) a un nostro perito di parte”,

osservando - per inciso – che, contrariamente a quanto richiesto, il perito non

avrebbe mai interpellato il rappresentante del prevenuto (AI 22).

h. In

risposta alla suddetta richiesta, il procuratore generale - in data 19.6.2017 -

ha comunicato all’avv. PR 1 che “il termine per eventuali istanze probatorie

è fissato al 15 luglio 2017, non prorogabile” (AI 23).

i. Con

ulteriore scritto 21.6.2017, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha ringraziato

il magistrato inquirente per la proroga concessa, ritenendola tuttavia insufficiente.

Ha affermato che la perizia giudiziaria sarebbe talmente tecnica da necessitare

di un esperto per controllarla e per richiedere - se del caso - un complemento.

Ha altresì comunicato di aver interpellato l’ing. __________, il quale gli

avrebbe detto che servirebbe almeno fino a fine settembre (allegando l’email

20.6.2017 dello stesso ing. __________ in tal senso). Ha quindi chiesto al procuratore

generale di prorogare il termine fino alla fine di settembre 2017, richiedendo

nel contempo una perizia psichiatrica del suo assistito (AI 24).

j. Con

decisione 22.6.2017 il procuratore generale ha comunicato al legale di non

concedere la proroga richiesta, non essendovi motivi di sorta per ritenere gli

estremi dell’art. 20 CP e neppure per una rielaborazione della perizia tecnica

(AI 25).

k. Con

gravame 6/7.7.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione, postulandone

l’annullamento nonché la concessione di una proroga fino al 30.9.2017 per presentare

eventuali istanze probatorie.

Il reclamante, dopo aver ripreso i

fatti, afferma che la richiesta di proroga qui in questione sarebbe stata

inoltrata per tempo e motivata, secondo quanto disposto dall’art. 92 CPP.

Ritiene che in concreto non vi sarebbe

alcuna particolare urgenza, né si opporrebbe alcun interesse pubblico e/o

privato alla concessione di una proroga fino a settembre, né il procuratore

generale addurrebbe motivi a sostegno del rifiuto di concederla.

Ribadisce che la “proroga richiesta

serviva per analizzare la perizia e decidere quali passi processuali

intraprendere in merito”, ciò che sarebbe garantito dal diritto di essere

sentito (reclamo 6/7.7.2017, p. 5).

l. Delle

ulteriori allegazioni e della replica, così come delle osservazioni del magistrato

inquirente si dirà – se necessario – nei considerandi successivi.

m. Con

scritto 28.9.2017, il presidente di questa Corte, ha chiesto al patrocinatore

del reclamante, in considerazione del tempo trascorso, se permanesse un interesse

all’emanazione di una decisione, e di specificarlo, in caso di risposta affermativa

(doc. 8, inc. CRP).

n. In

risposta a quanto sopra, in data 4/5.10.2017, il patrocinatore della reclamante

ha comunicato a questa Corte che “permane un interesse per la decisione.

Infatti, qualora dovessi ricevere una proroga, potrò avvalermi di esperto che

mi possa dare il suo parere, senza inutili spese nel caso contrario” (doc.

9, inc. CRP).

Considerato

che nel frattempo è trascorso il termine di proroga postulato, ha altresì

richiesto che la proroga gli sia concessa “fino al 30.11.2017” (doc. 9,

inc. CRP).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP le parti possono

impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), le decisioni e gli atti procedurali

del pubblico ministero dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e

motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP

per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 6/7.7.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 22.6.2017

del procuratore generale è tempestivo.

Non immediatamente evidente è la proponibilità

del gravame: se per un verso la decisione impugnata emana dal procuratore generale

su di una proroga (con riferimento all’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP), per altro

verso si tratta di una decisione pertinente una possibile istanza probatoria

(con riferimento all’art. 394 lit. b CPP). La questione può rimanere aperta in

considerazione di quanto si dirà in seguito.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

RE

1, destinatario della decisione impugnata e imputato nell’ambito del procedimento

penale di cui all’inc. MP __________, è legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del giudizio, con riserva di quanto si dirà riguardo all’interesse

attuale.

Esso è – di conseguenza – di principio ricevibile in

ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 92 CPP le autorità possono, d’ufficio o su domanda, prorogare o differire

i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev’essere tempestiva e

suffragata da pertinenti motivi.

La

domanda di proroga può essere inoltrata, oltre che dalle parti, anche dagli

altri partecipanti al procedimento, nella misura in cui anch’essi sono legati

al termine in questione (BSK StPO – C. RIEDO, 2. ed., art. 92 CPP n. 13). Si tratta di

un’istanza ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CPP, che può pertanto essere

presentata per iscritto oppure oralmente a verbale (BSK StPO – C. RIEDO, op.

cit., art. 92 CPP n. 16).

La

tempestività della domanda di proroga è definita dai principi di cui agli art.

90.

e 91 CPP.

2.2

Quanto

alla valutazione della domanda di proroga da parte dell’autorità, se le motivazioni

addotte debbano o meno essere considerate sufficienti, va stabilito in base a

tutte le circostanze del caso concreto.

Se

la fase del procedimento in cui viene richiesta la proroga non è urgente, per

l’accoglimento di una prima domanda deve bastare che il richiedente faccia valere,

con motivi plausibili, che non riuscirà a rispettare il termine fissato. Tipici

esempi di motivi plausibili sono malattia, infortunio, carcerazione, servizio

militare, sovraccarico di lavoro, soggiorno all’estero (Commentario CPP – M. GALLIANI /

L. MARCELLINI, art. 92 CPP n. 2).

Anche

un termine già prorogato una o più volte può essere ulteriormente prorogato. In

questo caso, però, la domanda di proroga va valutata con maggiore severità.

In

considerazione del principio di celerità sancito dall’art. 5 CPP non è, in genere,

sostenibile che un termine già prolungato venga ulteriormente dilazionato ad

esempio perché il patrocinatore è ancora oberato dal lavoro.

È

perciò opportuno che l’autorità, nell’atto di concedere la (prima o ulteriore)

proroga, avverta esplicitamente il richiedente che non saranno concesse

ulteriori proroghe. In tal caso, un’ulteriore proroga andrà concessa solamente

in situazioni di vera e propria emergenza, ovverossia alle medesime condizioni

previste dalla restituzione dei termini di cui all’art. 94 CPP (BSK StPO – C. RIEDO, op.

cit., art. 92 CPP n. 26).

2.3

Per

l’esame della domanda di proroga, l’autorità dispone pertanto di un ampio

margine di apprezzamento.

Ciò

non significa però che una domanda di proroga possa essere rifiutata senza

motivo: se vengono addotti motivi validi e non ostano un disposto di legge o

interessi preponderanti contrari alla proroga di un termine, la domanda va

accolta. Del resto, risulterebbe contradditorio respingere una domanda di

proroga in casi in cui, di conseguenza, andrebbe restituito il termine in applicazione

dell’art. 94 CPP (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 92 CPP n. 29).

3.

3.1.

Nel caso concreto - come visto

-, nell’ambito della chiusura dell’istruzione penale di data 13.6.2017, il

procuratore generale ha fissato alle parti un termine scadente il 26.6.2017 per

presentare eventuali istanze probatorie (AI 21).

Alla prima richiesta (datata

14.6

) del patrocinatore del reclamante di proroga del suddetto termine

fino alla fine di luglio 2017 (cfr. AI 22), il magistrato inquirente ha

prorogato il suddetto termine fino al 15.7.2017, indicando che tale termine non

è “prorogabile” (AI 23).

Si è susseguita poi l’ulteriore

richiesta 21.6.2017 del patrocinatore, chiedente una proroga “almeno”

fino alla “fine di settembre” (cfr. AI 24), alla quale il magistrato

inquirente ho risposto mediante la decisione qui impugnata (di data 22.6.2017),

negando ogni altra proroga (AI 25).

3.2

Nel presente caso appare

giustificata la decisione di negare un’ulteriore proroga al reclamante. In effetti,

dal momento della ricezione della perizia (in data 13/14.6.2017) alla scadenza

del termine prorogato la prima volta (15.7.2017) il lasso di tempo risultava

più che congruo per far controllare da un esperto la suddetta perizia

giudiziaria: si tratta, almeno inizialmente, di verificare il lavoro del perito

giudiziario, non di allestire una nuova perizia. Risulta per contro poco attendibile

che per un simile lavoro servirebbe un lasso di tempo di 3 mesi almeno: se il

perito interpellato non è disponibile si deve ricorrere ad un altro. Il termine

prorogato era pertanto adeguato ed un’ulteriore proroga non giustificata. La

decisione del procuratore generale merita quindi tutela.

4.

ll

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 92 CPP ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'600.-- (milleseicento), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera