60.2017.165
Reclamo contro la mancata concessione della proroga di un termine per presentare istanze probatorie
24 ottobre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.165
Lugano
24 ottobre 2017/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 6/7.7.2017 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 22.6.2017 mediante la quale il
procuratore generale John Noseda ha respinto una richiesta di proroga di un termine
per allestire una perizia nell’ambito del procedimento penale a suo carico
(inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 10.7.2017 del procuratore generale
mediante le quali chiede di respingere il reclamo, nonché il suo scritto
3/4.8.2017 (duplica), con cui si riconferma nelle precedenti allegazioni;
vista la replica 17/18.7.2017 di RE 1, con cui si
riconferma nelle proprie osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 16.12.2016, in territorio di Vezia, alle ore 00.11, è avvenuto un
incidente stradale che ha avuto quale protagonista RE 1, alla guida
dell’autovettura marca __________, targata __________.
In sostanza, nelle circostanze di cui
sopra, RE 1 stava circolando all’interno della galleria __________, in
direzione di __________, con a bordo due passeggere. Di fronte ad un posto di
controllo della polizia cantonale, non si sarebbe arrestato all’alt
intimatogli. Sarebbe quindi iniziato un inseguimento dello stesso da parte
della polizia, ciò che avrebbe indotto RE 1 ad accelerare bruscamente. Durante
la fuga RE 1 avrebbe sorpassato un veicolo, all’interno della citata galleria, intersecando
la doppia linea di sicurezza. All’esterno della galleria non sarebbe riuscito a
percorrere correttamente la rotatoria, urtando contro la stessa con le ruote
anteriore, ciò che ha comportato il “decollo” dell’autovettura, che ha saltato
la rotatoria, effettuando un volo di 55 metri e atterrando dall’altro lato
(cfr. rapporto di polizia cantonale 17.2.2017, AI 16).
b. Nei
confronti di RE 1 è stato aperto un procedimento penale per il titolo di esposizione
a pericolo della vita altrui, infrazione grave qualificata alle norme della
circolazione stradale, guida in stato di inettitudine e contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti (inc. MP __________).
c. Con
decreto 3.1.2017 il procuratore generale ha nominato l’ing. __________, in
qualità di perito, al fine di accertare le velocità massime tenute
dall’imputato all’interno e all’uscita della galleria in questione, in base ai
rilievi scientifici raccolti dalla polizia cantonale (AI 2).
d. In
data 12.6.2017 il perito ha trasmesso al Ministero pubblico la relazione
peritale (cfr. AI 19).
e. Tale
relazione peritale è stata inviata all’avv. PR 1 in data 13.6.2017 (AI 20).
f. Con
scritto 13.6.2017 il procuratore generale ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione nei confronti di RE 1, prospettando l’emanazione della
promozione dell’accusa, nonché fissando loro un termine, scadente il 26.6.2017,
per presentare eventuali istanze probatorie (AI 21).
g. Mediante
lettera 14.6.2017 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, ha chiesto al magistrato
inquirente una proroga del suddetto termine, “fino almeno alla fine di
luglio per la presentazione di istanze probatorie, in quanto dobbiamo
sottoporre la perizia (altamente specialistica) a un nostro perito di parte”,
osservando - per inciso – che, contrariamente a quanto richiesto, il perito non
avrebbe mai interpellato il rappresentante del prevenuto (AI 22).
h. In
risposta alla suddetta richiesta, il procuratore generale - in data 19.6.2017 -
ha comunicato all’avv. PR 1 che “il termine per eventuali istanze probatorie
è fissato al 15 luglio 2017, non prorogabile” (AI 23).
i. Con
ulteriore scritto 21.6.2017, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha ringraziato
il magistrato inquirente per la proroga concessa, ritenendola tuttavia insufficiente.
Ha affermato che la perizia giudiziaria sarebbe talmente tecnica da necessitare
di un esperto per controllarla e per richiedere - se del caso - un complemento.
Ha altresì comunicato di aver interpellato l’ing. __________, il quale gli
avrebbe detto che servirebbe almeno fino a fine settembre (allegando l’email
20.6.2017 dello stesso ing. __________ in tal senso). Ha quindi chiesto al procuratore
generale di prorogare il termine fino alla fine di settembre 2017, richiedendo
nel contempo una perizia psichiatrica del suo assistito (AI 24).
j. Con
decisione 22.6.2017 il procuratore generale ha comunicato al legale di non
concedere la proroga richiesta, non essendovi motivi di sorta per ritenere gli
estremi dell’art. 20 CP e neppure per una rielaborazione della perizia tecnica
(AI 25).
k. Con
gravame 6/7.7.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione, postulandone
l’annullamento nonché la concessione di una proroga fino al 30.9.2017 per presentare
eventuali istanze probatorie.
Il reclamante, dopo aver ripreso i
fatti, afferma che la richiesta di proroga qui in questione sarebbe stata
inoltrata per tempo e motivata, secondo quanto disposto dall’art. 92 CPP.
Ritiene che in concreto non vi sarebbe
alcuna particolare urgenza, né si opporrebbe alcun interesse pubblico e/o
privato alla concessione di una proroga fino a settembre, né il procuratore
generale addurrebbe motivi a sostegno del rifiuto di concederla.
Ribadisce che la “proroga richiesta
serviva per analizzare la perizia e decidere quali passi processuali
intraprendere in merito”, ciò che sarebbe garantito dal diritto di essere
sentito (reclamo 6/7.7.2017, p. 5).
l. Delle
ulteriori allegazioni e della replica, così come delle osservazioni del magistrato
inquirente si dirà – se necessario – nei considerandi successivi.
m. Con
scritto 28.9.2017, il presidente di questa Corte, ha chiesto al patrocinatore
del reclamante, in considerazione del tempo trascorso, se permanesse un interesse
all’emanazione di una decisione, e di specificarlo, in caso di risposta affermativa
(doc. 8, inc. CRP).
n. In
risposta a quanto sopra, in data 4/5.10.2017, il patrocinatore della reclamante
ha comunicato a questa Corte che “permane un interesse per la decisione.
Infatti, qualora dovessi ricevere una proroga, potrò avvalermi di esperto che
mi possa dare il suo parere, senza inutili spese nel caso contrario” (doc.
9, inc. CRP).
Considerato
che nel frattempo è trascorso il termine di proroga postulato, ha altresì
richiesto che la proroga gli sia concessa “fino al 30.11.2017” (doc. 9,
inc. CRP).
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP le parti possono
impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), le decisioni e gli atti procedurali
del pubblico ministero dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e
motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP
per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 6/7.7.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 22.6.2017
del procuratore generale è tempestivo.
Non immediatamente evidente è la proponibilità
del gravame: se per un verso la decisione impugnata emana dal procuratore generale
su di una proroga (con riferimento all’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP), per altro
verso si tratta di una decisione pertinente una possibile istanza probatoria
(con riferimento all’art. 394 lit. b CPP). La questione può rimanere aperta in
considerazione di quanto si dirà in seguito.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3
RE
1, destinatario della decisione impugnata e imputato nell’ambito del procedimento
penale di cui all’inc. MP __________, è legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio, con riserva di quanto si dirà riguardo all’interesse
attuale.
Esso è – di conseguenza – di principio ricevibile in
ordine.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 92 CPP le autorità possono, d’ufficio o su domanda, prorogare o differire
i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev’essere tempestiva e
suffragata da pertinenti motivi.
La
domanda di proroga può essere inoltrata, oltre che dalle parti, anche dagli
altri partecipanti al procedimento, nella misura in cui anch’essi sono legati
al termine in questione (BSK StPO – C. RIEDO, 2. ed., art. 92 CPP n. 13). Si tratta di
un’istanza ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CPP, che può pertanto essere
presentata per iscritto oppure oralmente a verbale (BSK StPO – C. RIEDO, op.
cit., art. 92 CPP n. 16).
La
tempestività della domanda di proroga è definita dai principi di cui agli art.
90.
e 91 CPP.
2.2
Quanto
alla valutazione della domanda di proroga da parte dell’autorità, se le motivazioni
addotte debbano o meno essere considerate sufficienti, va stabilito in base a
tutte le circostanze del caso concreto.
Se
la fase del procedimento in cui viene richiesta la proroga non è urgente, per
l’accoglimento di una prima domanda deve bastare che il richiedente faccia valere,
con motivi plausibili, che non riuscirà a rispettare il termine fissato. Tipici
esempi di motivi plausibili sono malattia, infortunio, carcerazione, servizio
militare, sovraccarico di lavoro, soggiorno all’estero (Commentario CPP – M. GALLIANI /
L. MARCELLINI, art. 92 CPP n. 2).
Anche
un termine già prorogato una o più volte può essere ulteriormente prorogato. In
questo caso, però, la domanda di proroga va valutata con maggiore severità.
In
considerazione del principio di celerità sancito dall’art. 5 CPP non è, in genere,
sostenibile che un termine già prolungato venga ulteriormente dilazionato ad
esempio perché il patrocinatore è ancora oberato dal lavoro.
È
perciò opportuno che l’autorità, nell’atto di concedere la (prima o ulteriore)
proroga, avverta esplicitamente il richiedente che non saranno concesse
ulteriori proroghe. In tal caso, un’ulteriore proroga andrà concessa solamente
in situazioni di vera e propria emergenza, ovverossia alle medesime condizioni
previste dalla restituzione dei termini di cui all’art. 94 CPP (BSK StPO – C. RIEDO, op.
cit., art. 92 CPP n. 26).
2.3
Per
l’esame della domanda di proroga, l’autorità dispone pertanto di un ampio
margine di apprezzamento.
Ciò
non significa però che una domanda di proroga possa essere rifiutata senza
motivo: se vengono addotti motivi validi e non ostano un disposto di legge o
interessi preponderanti contrari alla proroga di un termine, la domanda va
accolta. Del resto, risulterebbe contradditorio respingere una domanda di
proroga in casi in cui, di conseguenza, andrebbe restituito il termine in applicazione
dell’art. 94 CPP (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 92 CPP n. 29).
3.
3.1.
Nel caso concreto - come visto
-, nell’ambito della chiusura dell’istruzione penale di data 13.6.2017, il
procuratore generale ha fissato alle parti un termine scadente il 26.6.2017 per
presentare eventuali istanze probatorie (AI 21).
Alla prima richiesta (datata
14.6
) del patrocinatore del reclamante di proroga del suddetto termine
fino alla fine di luglio 2017 (cfr. AI 22), il magistrato inquirente ha
prorogato il suddetto termine fino al 15.7.2017, indicando che tale termine non
è “prorogabile” (AI 23).
Si è susseguita poi l’ulteriore
richiesta 21.6.2017 del patrocinatore, chiedente una proroga “almeno”
fino alla “fine di settembre” (cfr. AI 24), alla quale il magistrato
inquirente ho risposto mediante la decisione qui impugnata (di data 22.6.2017),
negando ogni altra proroga (AI 25).
3.2
Nel presente caso appare
giustificata la decisione di negare un’ulteriore proroga al reclamante. In effetti,
dal momento della ricezione della perizia (in data 13/14.6.2017) alla scadenza
del termine prorogato la prima volta (15.7.2017) il lasso di tempo risultava
più che congruo per far controllare da un esperto la suddetta perizia
giudiziaria: si tratta, almeno inizialmente, di verificare il lavoro del perito
giudiziario, non di allestire una nuova perizia. Risulta per contro poco attendibile
che per un simile lavoro servirebbe un lasso di tempo di 3 mesi almeno: se il
perito interpellato non è disponibile si deve ricorrere ad un altro. Il termine
prorogato era pertanto adeguato ed un’ulteriore proroga non giustificata. La
decisione del procuratore generale merita quindi tutela.
4.
ll
reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 92 CPP ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'600.-- (milleseicento), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera