60.2017.168
Reclamo contro la mancata chiusura dell'istruzione dopo istanza probatoria
30 novembre 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.168
Lugano
30 novembre 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.7.2017 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
“(…) l’omissione di notificare la chiusura
dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP nell’inchiesta di cui all’inc. MP __________
(…)” aperta dal procuratore
pubblico Nicola Respini nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR
2, __________);
richiamate le osservazioni 21.7.2017 del procuratore
pubblico e 7.8.2017 di PI 1;
viste la replica 21/22.8.2017 di RE 1 e la duplica
1/4.9.2017 di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.In data
1.7.2015 PI 1 ha denunciato RE 1 per titolo di omissione di soccorso ed impiego
di stranieri sprovvisti di permesso. La denunciata, proprietaria della Fattoria
__________, l’avrebbe assunto in qualità di “operaio generico addetto ai
cavalli”: “(…) Invero, per quest’ultima ho lavorato inizialmente senza
permesso di lavoro, successivamente la Signora RE 1 ha regolarizzato la mia
posizione per poi riassumermi in nero per tutti il 2013. Invero, la signora RE
1 era solita impiegare quali lavoratori presso la fattoria gente senza
permesso, soprattutto stranieri. Negli anni in cui sono stato alle dipendenze
della denunciata (regolarmente / irregolarmente) ho potuto contare oltre una
ventina di operai che lavoravano in nero! (…)” (denuncia penale 2.7.2015,
p. 3, AI 1, inc. MP __________).
PI
1 ha poi descritto quanto accaduto in data 4.12.2013: “(…) mentre ero
intento a riportare quest’ultimo cavallo nel box, __________ si è imbizzarrito
ed ha cominciato a correre perché vedeva alcune cavalle galoppare nel recinto
accanto al suo box. Accortomi, repentinamente, di tale fatto ho lasciato la
‘lunghina’ con cui stavo conducendo il cavallo in quanto non avrei potuto in alcun
modo arrestare la corsa di __________. Purtroppo, tale laccio si è avvolto alla
mia mano e sono stato quindi trascinato dal cavallo per oltre 30 metri. A fine
corsa, quest’ultimo mi ha pure inferto un calcio all’altezza dell’addome
facendomi fare un volo di circa 1.5 metri da terra (…). (…). (…) Nonostante la
gravità della situazione, la Signora RE 1 si è categoricamente rifiutata di
trasportarmi presso un ospedale in Ticino a causa della irregolarità della mia
presenza in Svizzera. Per le stesse ragioni la Signora RE 1 si è pure rifiutata
di portarmi sino all’ospedale di __________ (…)” (denuncia penale 2.7.2015,
p. 3, AI 1, inc. MP __________). Riuscito a raggiungere da solo l’ospedale di __________,
egli è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che si è concluso con l’asportazione
del rene destro.
b. Dopo
aver ricevuto il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 6.12.2015 (AI
8, inc. MP __________), il procuratore pubblico ha comunicato alle parti la chiusura
dell’istruzione con scritto 29.2.2016, prospettando nei confronti di RE 1 un
decreto d’abbandono per i reati di omissione di soccorso ed impiego di
stranieri sprovvisti di permesso, dando contestualmente ad esse un termine per
inoltrare eventuali istanze probatorie (AI 18, inc. MP __________).
c. Con
istanza probatoria 15.3.2016 PI 1 ha richiesto di assumere agli atti due audizioni
a confronto tra lui stesso ed una testimone ed una persona informata sui fatti,
entrambe già sentite in sede di polizia. Egli ha inoltre postulato la perquisizione
ed il sequestro della documentazione concernente la __________ per l’anno 2013
presso due fornitori della stessa.
d. Dopo
aver esperito le perquisizioni ed i sequestri richiesti dal denunciante, dopo
aver sentito due ulteriori testimoni e dopo aver effettuato un interrogatorio
di confronto tra PI 1 e RE 1, il magistrato inquirente ha emanato in data
27.6.2017 un decreto d’accusa nei confronti di quest’ultima siccome ritenuta
colpevole di omissione di soccorso ed infrazione alla legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________, AI 42,
inc. MP __________). In medesima data il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento nei confronti della stessa per il reato di impiego di stranieri
sprovvisti di permesso (ABB __________).
e. In
data 12/13.7.2017 RE 1 ha interposto reclamo “(…) contro l’omissione di
notificare la chiusura dell’istruzione secondo l’art. 318 CPP nell’inchiesta __________
(…)” chiedendo l’annullamento del decreto d’accusa e del decreto
d’abbandono sopraindicati. Nel caso in esame il procuratore pubblico, in seguito
all’assunzione di nuove prove, avrebbe modificato il suo parere dopo la
chiusura dell’istruzione, prevedendo un altro esito della procedura rispetto a
ciò che aveva precedentemente comunicato; a dire della reclamante il magistrato
inquirente avrebbe dovuto tuttavia effettuare una nuova chiusura
dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP. Non facendolo avrebbe violato il suo
diritto di essere sentita.
f. Delle
ulteriori argomentazioni, delle osservazioni, replica e duplica, si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,
contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
Il gravame, inoltrato il 12/13.7.2017 contro l’omissione
del procuratore pubblico, è proponibile
(con riferimento all’art. 393 cpv. 1 litt. a CPP) e tempestivo (siccome
introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP dall’emanazione
del decreto d’accusa 27.6.2017).
2.2
RE 1, quale imputata, invoca una
violazione dell’art. 318 CPP e, di conseguenza, un’inosservanza del principio
di essere sentita, segnatamente di partecipare agli atti procedurali. Facendo
dunque valere una violazione di suoi diritti procedurali la reclamante è quindi
legittimata ad interporre reclamo in questa sede, avendo peraltro un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio (DTF 133
I 185; DTF 136 IV 41; sentenza TF 2C_638/2007 del 7.4.2008, sentenza TF
1P.82/2000 del 19.7.2000). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il gravame è dunque, in queste
particolari circostanze, ricevibile in ordine.
3.
3.1.
L'art. 318 CPP dispone che se il procuratore pubblico
ritiene che l'istruzione sia completa, emana un decreto d'accusa o notifica
alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende
promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo egli impartisce
alle parti un termine per presentare istanze probatorie (cpv. 1).
Questa
norma, che concreta il principio accusatorio, impone al magistrato inquirente
di comunicare alle parti le proprie intenzioni di merito non appena egli ritenga
che l'istruzione sia completa (Commentario
CPP – J. NOSEDA, art. 318 CPP n. 1).
L'istruzione da parte del procuratore pubblico è quindi completa quando egli
ritenga d'aver riunito tutti gli elementi e attuato tutte le indagini necessarie
per l'accertamento della verità. Spetta quindi a quest’ultimo stabilire, in
tutta indipendenza, quando lo stadio dell'istruzione sia giunto a termine.
L'avviso alle parti della chiusura dell'istruzione persegue lo scopo di dare
loro la possibilità di pronunciarsi sul suo esito e di permettere di
presentare, se del caso, istanze probatorie (cfr. sentenza TF 1B_615/2012 del
10.9
).
3.2
Se il magistrato inquirente non rispetta
le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la
decisione da lui resa nel seguito (rinvio a giudizio rispettivamente abbandono
del procedimento) è, quantomeno, annullabile (sentenza TF 6B_98/2016 del
9.9.2016
consid. 3.3.; sentenza TF 6B_208/2015 del 24.8.2015; PC CPP, art. 318 CPP n. 7).
3.3
L'indicazione
del procuratore pubblico di promuovere l'accusa o di abbandonare il
procedimento non lo vincola nella sua decisione finale (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
2.
ed., art. 318 CPP n. 5). Egli può cambiare opinione in seguito all'eventuale
assunzione delle ulteriori prove proposte dalle parti, dalle loro osservazioni
o sulla base di una nuova valutazione dell'incarto.
3.4
3.4.1
L’art.
318.
CPP non disciplina il caso in cui il procuratore, dopo l’eventuale assunzione
dei mezzi di prova proposti con le istanze probatorie, decide di procedere in
modo diverso di quanto aveva prospettato con la comunicazione della chiusura.
C’è infatti da chiedersi se il magistrato inquirente possa agire in tal senso
senza ulteriori formalità, oppure se debba procedere ad un’ulteriore comunicazione
in cui prospettare il differente esito.
3.4.2
Secondo
la dottrina il magistrato inquirente, anche se conclude di cambiare la sua
ipotesi accusatoria o decide di emanare un decreto d’abbandono diverso da
quello preannunciato, deve, in ogni caso, garantire alle parti il principio di
essere sentite e procedere nuovamente alla chiusura dell’istruzione giusta
l’art. 318 CPP; ciò che assicura anche un’equità ed una correttezza del
procedimento (Fairness) (BSK StPO – S. STEINER, 2. ed., art. 318 CPP n. 5; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 318 CPP n. 7).
3.4.3
Tale soluzione appare giusta, in
ossequio al principio della correttezza ed a quello dell’equità.
3.4.4
Peraltro anche il vecchio Codice di
procedura penale ticinese (CPP – TI), a cui il nuovo codice in parte si ispira,
all’art. 196 cpv. 4 CPP – TI affermava che “(…) Acquisiti i complementi, si
procede come ai precedenti capoversi [il procuratore pubblico terminata
l’istruzione formale, ne dà avviso alle parti e fissa loro un termine per
presentare eventuali istanze di complemento di inchiesta (art. 196 cpv. 1 CPP –
TI)], limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze (…)”.
4.
4.1.
Nel caso in esame in data
29.2.2016
il procuratore pubblico ha chiuso l’istruzione giusta l’art. 318 cpv.
1.
CPP prospettando a RE 1 un decreto d’abbandono per i reati di omissione di
soccorso e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Ha dato inoltre un
termine alle parti, scadente il 16.3.2016, per presentare eventuali istanze
probatorie (AI 18, inc. MP __________).
PI 1, in data 15/16.3.2016, ha
presentato istanze probatorie postulando l’audizione a confronto fra di lui ed
altre due persone (già precedentemente sentite in sede di polizia), e l’emanazione
di due ordini di perquisizione e sequestro presso due fornitori della fattoria
(__________SA ed __________ SA), al fine di provare che il denunciante si era
recato più volte da questi ultimi per ritirare della merce, firmando, di conseguenza,
“(…) svariati bollettini” (AI 20, inc. MP __________).
Il magistrato inquirente, dopo aver
effettuato un ordine di perquisizione e sequestro sia presso la ditta __________
SA, sia presso la __________ SA, ed aver acquisito agli atti i bollettini di
consegna firmati da PI 1 (AI 25, inc. MP __________), ha sentito nuovamente RE
1.
e lo stesso denunciante, a confronto (AI 31, inc. MP __________). In data
11.1.2017
il procuratore pubblico ha interrogato due nuove testimoni (AI 40, AI
41, inc. MP __________).
Il 27.6.2017 il magistrato
inquirente ha emanato, nei confronti di RE 1, un decreto d’abbandono per il
reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (ABB __________) ed un
decreto d’accusa per i reati di omissione di soccorso ed infrazione alla legge
federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________).
4.2
Il procuratore pubblico non ha
dunque proceduto nuovamente, dopo aver
raccolto ulteriori prove, alla chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP.
Così facendo egli non ha garantito alle parti il loro diritto di essere sentite,
trattandosi di una norma, l’art. 318 CPP, che ha lo scopo peraltro di tutelare,
in fase di procedura preliminare, i diritti procedurali di tutte le parti, sia
accusatore privato che imputato. Pertanto,
non avendo il magistrato inquirente rispettato le formalità, essenziali e
obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa (decreto
d’accusa) è annullata; gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico
affinché proceda secondo le formalità dell’art. 318 CPP.
5.
Il
gravame è parzialmente accolto; il decreto d’accusa 27.6.2017 (DA __________) è
di conseguenza annullato. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 ss. e 318 CPP ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è parzialmente
accolto.
Di conseguenza:
§. Il
decreto d’accusa 27.6.2017 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nei
confronti di RE 1 (DA __________) è annullato.
§§. Gli atti
vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità
dell’art. 318 CPP.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera