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Decisione

60.2017.168

Reclamo contro la mancata chiusura dell'istruzione dopo istanza probatoria

30 novembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a.In data

1.7.2015 PI 1 ha denunciato RE 1 per titolo di omissione di soccorso ed impiego

di stranieri sprovvisti di permesso. La denunciata, proprietaria della Fattoria

__________, l’avrebbe assunto in qualità di “operaio generico addetto ai

cavalli”: “(…) Invero, per quest’ultima ho lavorato inizialmente senza

permesso di lavoro, successivamente la Signora RE 1 ha regolarizzato la mia

posizione per poi riassumermi in nero per tutti il 2013. Invero, la signora RE

1 era solita impiegare quali lavoratori presso la fattoria gente senza

permesso, soprattutto stranieri. Negli anni in cui sono stato alle dipendenze

della denunciata (regolarmente / irregolarmente) ho potuto contare oltre una

ventina di operai che lavoravano in nero! (…)” (denuncia penale 2.7.2015,

p. 3, AI 1, inc. MP __________).

PI

1 ha poi descritto quanto accaduto in data 4.12.2013: “(…) mentre ero

intento a riportare quest’ultimo cavallo nel box, __________ si è imbizzarrito

ed ha cominciato a correre perché vedeva alcune cavalle galoppare nel recinto

accanto al suo box. Accortomi, repentinamente, di tale fatto ho lasciato la

‘lunghina’ con cui stavo conducendo il cavallo in quanto non avrei potuto in alcun

modo arrestare la corsa di __________. Purtroppo, tale laccio si è avvolto alla

mia mano e sono stato quindi trascinato dal cavallo per oltre 30 metri. A fine

corsa, quest’ultimo mi ha pure inferto un calcio all’altezza dell’addome

facendomi fare un volo di circa 1.5 metri da terra (…). (…). (…) Nonostante la

gravità della situazione, la Signora RE 1 si è categoricamente rifiutata di

trasportarmi presso un ospedale in Ticino a causa della irregolarità della mia

presenza in Svizzera. Per le stesse ragioni la Signora RE 1 si è pure rifiutata

di portarmi sino all’ospedale di __________ (…)” (denuncia penale 2.7.2015,

p. 3, AI 1, inc. MP __________). Riuscito a raggiungere da solo l’ospedale di __________,

egli è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che si è concluso con l’asportazione

del rene destro.

b. Dopo

aver ricevuto il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 6.12.2015 (AI

8, inc. MP __________), il procuratore pubblico ha comunicato alle parti la chiusura

dell’istruzione con scritto 29.2.2016, prospettando nei confronti di RE 1 un

decreto d’abbandono per i reati di omissione di soccorso ed impiego di

stranieri sprovvisti di permesso, dando contestualmente ad esse un termine per

inoltrare eventuali istanze probatorie (AI 18, inc. MP __________).

c. Con

istanza probatoria 15.3.2016 PI 1 ha richiesto di assumere agli atti due audizioni

a confronto tra lui stesso ed una testimone ed una persona informata sui fatti,

entrambe già sentite in sede di polizia. Egli ha inoltre postulato la perquisizione

ed il sequestro della documentazione concernente la __________ per l’anno 2013

presso due fornitori della stessa.

d. Dopo

aver esperito le perquisizioni ed i sequestri richiesti dal denunciante, dopo

aver sentito due ulteriori testimoni e dopo aver effettuato un interrogatorio

di confronto tra PI 1 e RE 1, il magistrato inquirente ha emanato in data

27.6.2017 un decreto d’accusa nei confronti di quest’ultima siccome ritenuta

colpevole di omissione di soccorso ed infrazione alla legge federale

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________, AI 42,

inc. MP __________). In medesima data il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento nei confronti della stessa per il reato di impiego di stranieri

sprovvisti di permesso (ABB __________).

e. In

data 12/13.7.2017 RE 1 ha interposto reclamo “(…) contro l’omissione di

notificare la chiusura dell’istruzione secondo l’art. 318 CPP nell’inchiesta __________

(…)” chiedendo l’annullamento del decreto d’accusa e del decreto

d’abbandono sopraindicati. Nel caso in esame il procuratore pubblico, in seguito

all’assunzione di nuove prove, avrebbe modificato il suo parere dopo la

chiusura dell’istruzione, prevedendo un altro esito della procedura rispetto a

ciò che aveva precedentemente comunicato; a dire della reclamante il magistrato

inquirente avrebbe dovuto tuttavia effettuare una nuova chiusura

dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP. Non facendolo avrebbe violato il suo

diritto di essere sentita.

f. Delle

ulteriori argomentazioni, delle osservazioni, replica e duplica, si dirà, se

necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

Il gravame, inoltrato il 12/13.7.2017 contro l’omissione

del procuratore pubblico, è proponibile

(con riferimento all’art. 393 cpv. 1 litt. a CPP) e tempestivo (siccome

introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP dall’emanazione

del decreto d’accusa 27.6.2017).

2.2

RE 1, quale imputata, invoca una

violazione dell’art. 318 CPP e, di conseguenza, un’inosservanza del principio

di essere sentita, segnatamente di partecipare agli atti procedurali. Facendo

dunque valere una violazione di suoi diritti procedurali la reclamante è quindi

legittimata ad interporre reclamo in questa sede, avendo peraltro un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio (DTF 133

I 185; DTF 136 IV 41; sentenza TF 2C_638/2007 del 7.4.2008, sentenza TF

1P.82/2000 del 19.7.2000). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il gravame è dunque, in queste

particolari circostanze, ricevibile in ordine.

3.

3.1.

L'art. 318 CPP dispone che se il procuratore pubblico

ritiene che l'istruzione sia completa, emana un decreto d'accusa o notifica

alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende

promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo egli impartisce

alle parti un termine per presentare istanze probatorie (cpv. 1).

Questa

norma, che concreta il principio accusatorio, impone al magistrato inquirente

di comunicare alle parti le proprie intenzioni di merito non appena egli ritenga

che l'istruzione sia completa (Commentario

CPP – J. NOSEDA, art. 318 CPP n. 1).

L'istruzione da parte del procuratore pubblico è quindi completa quando egli

ritenga d'aver riunito tutti gli elementi e attuato tutte le indagini necessarie

per l'accertamento della verità. Spetta quindi a quest’ultimo stabilire, in

tutta indipendenza, quando lo stadio dell'istruzione sia giunto a termine.

L'avviso alle parti della chiusura dell'istruzione persegue lo scopo di dare

loro la possibilità di pronunciarsi sul suo esito e di permettere di

presentare, se del caso, istanze probatorie (cfr. sentenza TF 1B_615/2012 del

10.9

).

3.2

Se il magistrato inquirente non rispetta

le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la

decisione da lui resa nel seguito (rinvio a giudizio rispettivamente abbandono

del procedimento) è, quantomeno, annullabile (sentenza TF 6B_98/2016 del

9.9.2016

consid. 3.3.; sentenza TF 6B_208/2015 del 24.8.2015; PC CPP, art. 318 CPP n. 7).

3.3

L'indicazione

del procuratore pubblico di promuovere l'accusa o di abbandonare il

procedimento non lo vincola nella sua decisione finale (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

2.

ed., art. 318 CPP n. 5). Egli può cambiare opinione in seguito all'eventuale

assunzione delle ulteriori prove proposte dalle parti, dalle loro osservazioni

o sulla base di una nuova valutazione dell'incarto.

3.4

3.4.1

L’art.

318.

CPP non disciplina il caso in cui il procuratore, dopo l’eventuale assunzione

dei mezzi di prova proposti con le istanze probatorie, decide di procedere in

modo diverso di quanto aveva prospettato con la comunicazione della chiusura.

C’è infatti da chiedersi se il magistrato inquirente possa agire in tal senso

senza ulteriori formalità, oppure se debba procedere ad un’ulteriore comunicazione

in cui prospettare il differente esito.

3.4.2

Secondo

la dottrina il magistrato inquirente, anche se conclude di cambiare la sua

ipotesi accusatoria o decide di emanare un decreto d’abbandono diverso da

quello preannunciato, deve, in ogni caso, garantire alle parti il principio di

essere sentite e procedere nuovamente alla chiusura dell’istruzione giusta

l’art. 318 CPP; ciò che assicura anche un’equità ed una correttezza del

procedimento (Fairness) (BSK StPO – S. STEINER, 2. ed., art. 318 CPP n. 5; N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 318 CPP n. 7).

3.4.3

Tale soluzione appare giusta, in

ossequio al principio della correttezza ed a quello dell’equità.

3.4.4

Peraltro anche il vecchio Codice di

procedura penale ticinese (CPP – TI), a cui il nuovo codice in parte si ispira,

all’art. 196 cpv. 4 CPP – TI affermava che “(…) Acquisiti i complementi, si

procede come ai precedenti capoversi [il procuratore pubblico terminata

l’istruzione formale, ne dà avviso alle parti e fissa loro un termine per

presentare eventuali istanze di complemento di inchiesta (art. 196 cpv. 1 CPP

TI)], limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze (…)”.

4.

4.1.

Nel caso in esame in data

29.2.2016

il procuratore pubblico ha chiuso l’istruzione giusta l’art. 318 cpv.

1.

CPP prospettando a RE 1 un decreto d’abbandono per i reati di omissione di

soccorso e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Ha dato inoltre un

termine alle parti, scadente il 16.3.2016, per presentare eventuali istanze

probatorie (AI 18, inc. MP __________).

PI 1, in data 15/16.3.2016, ha

presentato istanze probatorie postulando l’audizione a confronto fra di lui ed

altre due persone (già precedentemente sentite in sede di polizia), e l’emanazione

di due ordini di perquisizione e sequestro presso due fornitori della fattoria

(__________SA ed __________ SA), al fine di provare che il denunciante si era

recato più volte da questi ultimi per ritirare della merce, firmando, di conseguenza,

“(…) svariati bollettini” (AI 20, inc. MP __________).

Il magistrato inquirente, dopo aver

effettuato un ordine di perquisizione e sequestro sia presso la ditta __________

SA, sia presso la __________ SA, ed aver acquisito agli atti i bollettini di

consegna firmati da PI 1 (AI 25, inc. MP __________), ha sentito nuovamente RE

1.

e lo stesso denunciante, a confronto (AI 31, inc. MP __________). In data

11.1.2017

il procuratore pubblico ha interrogato due nuove testimoni (AI 40, AI

41, inc. MP __________).

Il 27.6.2017 il magistrato

inquirente ha emanato, nei confronti di RE 1, un decreto d’abbandono per il

reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (ABB __________) ed un

decreto d’accusa per i reati di omissione di soccorso ed infrazione alla legge

federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________).

4.2

Il procuratore pubblico non ha

dunque proceduto nuovamente, dopo aver

raccolto ulteriori prove, alla chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP.

Così facendo egli non ha garantito alle parti il loro diritto di essere sentite,

trattandosi di una norma, l’art. 318 CPP, che ha lo scopo peraltro di tutelare,

in fase di procedura preliminare, i diritti procedurali di tutte le parti, sia

accusatore privato che imputato. Pertanto,

non avendo il magistrato inquirente rispettato le formalità, essenziali e

obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa (decreto

d’accusa) è annullata; gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico

affinché proceda secondo le formalità dell’art. 318 CPP.

5.

Il

gravame è parzialmente accolto; il decreto d’accusa 27.6.2017 (DA __________) è

di conseguenza annullato. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss. e 318 CPP ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

§. Il

decreto d’accusa 27.6.2017 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nei

confronti di RE 1 (DA __________) è annullato.

§§. Gli atti

vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità

dell’art. 318 CPP.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera