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Decisione

60.2017.172

Reclamo contro la decisione emanata dall'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario. Accesso agli atti

2 novembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. L’Autorità

di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha aperto un

procedimento penale nei confronti di RE 1 per il reato di esercizio abusivo

della professione di fiduciario giusta l’art. 23 LFid. A dire dell’Autorità la

qui imputata non avrebbe mai avuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività

di fiduciaria; essa tuttavia, tramite la società __________ SA di __________ di

cui sarebbe amministratrice unica, avrebbe svolto attività di tenuta della

contabilità, consulenza e rappresentanza fiscale e consulenza aziendale per

conto di terzi almeno dal dicembre 2013 (AI 7, inc. __________).

b. In

data 5.7.2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di

fiduciario ha emanato un ordine per la perquisizione domiciliare presso la sede

di __________ SA e presso il domicilio dell’imputata, per la perquisizione di

carte e registrazioni e per il sequestro di tutta la documentazione rinvenuta

(AI 11, inc. __________).

c. Con

scritto 5.7.2017 __________ SA e RE 1 hanno chiesto l’apposizione dei sigilli

giusta l’art. 248 CPP sul materiale trovato presso l’abitazione di quest’ultima

e la possibilità di “(…) urgentemente (…) esaminare gli atti del

procedimento, con facoltà concessa di estrarne copia, come pure di partecipare

all’assunzione di tutte le prove (…)” (AI 14, inc. __________).

d. Con

decisione 6.7.2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di

fiduciario ha negato l’accesso agli atti asserendo che “(…) per evidenti

motivi di iniziale logica processuale (…)” la richiesta appariva prematura

(decisione 6.7.2017, AI 15, inc. __________).

e. Con

gravame 17/18.7.2017 RE 1 impugna l’ordine di perquisizione e sequestro di cui

sopra. Essa sostiene dapprima che la decisione non sarebbe motivata. Inoltre ella

afferma che “(…) si ritiene in definitiva che la decisione impugnata, nella

misura in cui sic et simpliciter respinge la richiesta di esame degli atti così

come formulata e motivata il 5 luglio 2017, non solo violi il diritto, bensì

che palesi un eccesso o un abuso del potere d’apprezzamento dell’AV-Fid e che,

non concedendo perlomeno l’accesso all’elenco degli atti, la stessa decisione

debba per di più essere considerata, da questo profilo, inadeguata (…)” (reclamo

17/18.7.2017, p. 8).

f. Con

decisione 9.8.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha stralciato la procedura

di disuggellamento presentata dall’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle

professioni di fiduciario in quanto, con comunicazione 31.7/2.8.2017, RE 1

aveva revocato la richiesta di apposizione dei sigilli formulata all’atto della

perquisizione (decisione 9.8.2017, inc. GPC __________).

g. Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il

termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della

polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista

un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e

6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 17/18.7.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 6.7.2017

dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, con

cui le ha negato l’accesso agli atti, è proponibile (ZK StPO – A. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 16; BSK

StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10) e tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, imputata nel procedimento di cui sopra e destinataria della decisione impugnata,

è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è - nelle predette circostanze - ricevibile

in ordine.

2.

2.1.

La reclamante rimprovera all’Autorità di vigilanza

sull’esercizio delle professioni di fiduciario di non avere motivato sufficientemente

la sua decisione, ciò che violerebbe il suo diritto di essere sentita.

2.2

Il

diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. –

garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame,

riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e

davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le

erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di

reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre

alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove

sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e,

ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione

motivata.

L’obbligo

di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno

brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il

controllo (decisione TF 6B_232/2016 del 21.12.2016 consid. 1.3.3.; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

2.3

Nella sua decisione del 6.7.2107

l’Autorità preposta ha negato l’accesso agli atti del procedimento di cui

all’inc. __________ per “(…) evidenti motivi di iniziale logica processuale

(…)” ritenendo la richiesta “prematura” sulla base degli art. 101

ss. CPP.

2.4

Ora, nella fattispecie in esame la

motivazione appare sì un po’ concisa ma sufficiente: l’Autorità di vigilanza

sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha infatti chiaramente fatto rimando

all’art. 101 CPP [che stabilisce, come si vedrà più avanti, che le parti

possano esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo

interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principale

(art. 101 cpv. 1 CPP)], giustificando il diniego in quanto ancora nella fase

iniziale del procedimento, sottintendendo il fatto che RE 1 non era stata ancora

sottoposta ad interrogatorio.

Anche se la motivazione non è espressa

così chiaramente, appare in ogni caso comprensibile. Pertanto il diritto di

essere sentita della reclamante è stato rispettato.

3.

3.1.

Come

già sopraindicato il diritto di essere sentiti – sancito in generale dall’art.

29.

cpv. 2 Cost. e in ambito penale dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c

in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e, ancora,

107.

CPP – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo

a’ sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_614/2016 del 23.3.2017

consid. 1.1.).

3.2

3.2.1

In

relazione allo specifico diritto di accedere agli atti previsto dall’art. 107

cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un

procedimento penale pendente (ovvero avviato giusta l’art. 300 CPP) sono

disciplinati dagli art. 101 s. CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101

CPP n. 4).

3.2.2

A’

sensi dell’art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv.

1.

CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2.

ed., art. 101 CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del procedimento penale al

più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e, cumulativamente, dopo

l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è

fatto salvo l’art. 108 CPP.

In

merito all’esame degli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF

1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.;1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)]

chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per

evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento

del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede

dell’autorità interessata oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso

un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti

gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP) [cfr. decisione CRP

60.2014.157

del 21.7.2014]. Colui che ha diritto di esaminare gli atti può

chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv. 3

CPP).

3.2.3

La

nozione di “primo interrogatorio dell’imputato”, menzionato dall’art.

101.

cpv. 1 CPP, può essere messa in relazione all’art. 158 CPP, in particolare

alla lettera a [“All’inizio del primo interrogatorio la polizia o il

pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che:

a. è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali

reati; (…)”] (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n.

3).

Il

concetto di “primo interrogatorio” è pertanto connesso all’oggetto del

procedimento penale, come si evince dal messaggio (concernente l’unificazione

del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 1098). Esso deve consentire di contestare all’imputato che determinati atti compiuti in un luogo

e ad un’ora precisi assurgono a un tale reato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op.

cit., art. 158 CPP n. 21 ss.). Il “primo interrogatorio” è allora ogni

audizione nel corso della quale il procuratore pubblico comunica e contesta

all’imputato una fattispecie per la prima volta. Il concetto di “primo

interrogatorio” non è una nozione meramente temporale, ma piuttosto

sostanziale. Un imputato, nel corso dello stesso procedimento, si può di

conseguenza trovare più di una volta confrontato con un “primo interrogatorio”.

Il

“primo interrogatorio” è reputato eseguito anche se è stato effettuato

in maniera sommaria oppure non approfondita (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit.,

art. 101 CPP n. 14) rispettivamente anche qualora – dal punto di vista del

magistrato inquirente – non sia stato fruttuoso oppure l’imputato si sia

rifiutato di rispondere alle domande postegli (decisione TF 1B_368/2014 del

5.2.2015

consid. 1.2.; decisioni TPF BB.2016.346 del 3.2.2017 consid. 2.3.1.;

BB.2016.13 del 19.5.2016 consid. 2.2.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art.

101.

CPP n. 14; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 4; N.

SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 3).

3.2.4

L’art.

101.

cpv. 1 CPP implica, quale ulteriore (cumulativa: decisione TF 1B_264/2013

del 17.10.2013 consid. 2.1.1.) condizione per l’esame degli atti, l’“assunzione

delle altre prove principali”.

La

formulazione della norma richiede un’interpretazione del concetto di “prove

principali”, che va valutato per determinare di volta in volta, nel caso

concreto, se la prova rivesta qualità di prova “principale” per la

fattispecie. Si possono ritenere “prove principali” – per esempio – gli

interrogatori del danneggiato o della vittima, le audizioni di testimoni

determinanti, l’assunzione agli atti di documentazione bancaria e di rapporti

tecnici o medici su fatti decisivi per il procedimento e il compimento di

perquisizioni e sequestri (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15;

ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 5; N. SCHMID – StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

In

presenza di mezzi di prova rilevanti, deve essere possibile interrogare

l’imputato prima che questi ne abbia conoscenza al fine di contestargli dette risultanze.

Tra le “prove principali” si deve perciò annoverare anche un’altra audizione

dell’imputato sui nuovi mezzi di prova (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art.

101.

CPP n. 15). E’ ipotizzabile concedere il diritto di accesso agli atti per

le prove già contestate, non per quelle da contestare (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar,

op. cit., art. 101 CPP n. 4).

3.2.5

L’imputato

ha il diritto di vedere tutti gli atti del procedimento (come collezionati ex

art. 100 CPP) in ragione della qualità di parte (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP),

senza necessità di dimostrare un interesse (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit.,

art. 101 CPP n. 5/8). Il suo diritto di consultare gli atti non è però

assoluto.

Secondo

l’art. 108 cpv. 1 CPP le autorità penali possono infatti sottoporre a restrizioni

il diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi

dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di

persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del

segreto (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni

nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore

stesso ne dà motivo (cpv. 2) [ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 11

ss.]. Le restrizioni vanno limitate nel tempo o circoscritte a singoli atti

procedurali (art. 108 cpv. 3 CPP) [decisione TF 1B_130/2014 del 2.9.2014

consid. 1.4.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 12 ss.]. Secondo

il cpv. 4 se il motivo della restrizione persiste, le autorità possono fondare

le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma solo

nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale

degli atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di

essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (art. 108 cpv. 5

CPP).

3.3

3.3.1

L’Autorità di vigilanza sull’esercizio

delle professioni di fiduciario ha respinto la richiesta di RE 1 con decisione

6.7.2017

“(…) per evidenti motivi di iniziale logica processuale (…)” ritenendo

la richiesta “prematura” sulla base dell’art. 101 ss. CPP (decisione

6.7

, AI 15, inc. __________).

3.3.2

RE 1 è stata oggetto di una

perquisizione domiciliare, sia presso la sua società __________ SA, sia presso

il suo domicilio a __________. Presso quest’ultimo è stata rinvenuta diversa documentazione

potenzialmente utile al procedimento pendente.

L’imputata deve nondimeno ancora essere

interrogata sui fatti emergenti dagli atti ai quali ella non ha ancora avuto

accesso. Nella fattispecie in esame non è dunque ancora stato svolto il “primo

interrogatorio” in applicazione dell’art. 101 cpv. 1 CPP.

Di modo che, oggi, non sono (ancora)

adempiuti i presupposti per esaminare gli atti del procedimento penale

pendente.

4.

Il

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c,

101 ss., la LFid ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

900.-- (novecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera