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Decisione

60.2017.173

Reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro. Motivazione

2 novembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. L’Autorità

di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha aperto un

procedimento penale nei confronti di RE 1 per il reato di esercizio abusivo

della professione di fiduciario giusta l’art. 23 LFid. A dire dell’Autorità la

qui imputata non avrebbe mai avuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività

di fiduciaria; essa tuttavia, tramite la società RE 2 SA di __________ di cui

sarebbe amministratrice unica, avrebbe svolto attività di tenuta della

contabilità, consulenza e rappresentanza fiscale e consulenza aziendale per

conto di terzi almeno dal dicembre 2013 (AI 7, inc. __________).

b. In

data 5.7.2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di

fiduciario ha emanato un ordine per la perquisizione domiciliare presso la sede

di RE 2 SA e presso il domicilio dell’imputata, per la perquisizione di carte e

registrazioni e per il sequestro di tutta la documentazione rinvenuta (AI 11,

inc. __________).

c. Con

scritto 5.7.2017 RE 2 SA e RE 1 hanno chiesto l’apposizione dei sigilli giusta

l’art. 248 CPP sul materiale trovato presso l’abitazione di quest’ultima, affermando

inoltre di ravvedere “(…) nel fondamento e nella modalità d’esecuzione del (…)

provvedimento di perquisizione domiciliare (…), segnatamente gli estremi della

violazione del principio della proporzionalità; inoltre una carenza di motivazione,

quella riportata in tale suo provvedimento (…) non adempiendo, (…), i requisiti

minimi al riguardo posti dal CPP (…)” (AI 14, inc. __________).

d. Con

gravame 17/18.7.2017 RE 1 e RE 2 impugnano l’ordine di perquisizione e sequestro

di cui sopra. Innanzitutto, a loro dire, il provvedimento non sarebbe

sufficientemente motivato; inoltre la misura non sarebbe proporzionata: “(…)

oggetto del procedimento contravvenzionale sarebbe l’accertamento del sospetto

esercizio abusivo (semplice) dell’attività di fiduciario (…) da parte della

reclamante, quindi una sospetta contravvenzione, ai sensi dell’art. 101 CP, in

relazione alla quale si applica la prescrizione triennale (…) e per la cui

violazione la legge cantonale prevede la pena edittale della multa per un

massimo di CHF 50'000.-- (…)” (reclamo 17/18.7.2017, p. 4).

e. Con

decisione 9.8.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha stralciato la procedura

di disuggellamento presentata dall’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle

professioni di fiduciario in quanto, con comunicazione 31.7/2.8.2017, RE 1

aveva revocato la richiesta di apposizione dei sigilli formulata all’atto della

perquisizione (decisione 9.8.2017, inc. GPC __________). Ciò che risolve il

possibile concorso di competenza con la presente Corte.

f. Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il

gravame, presentato in data 17/18.7.2017 da RE 1 e dalla RE 2 contro l’ordine

di perquisizione e sequestro 5.7.2017 dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio

delle professioni di fiduciario, è tempestivo

(perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396

cpv. 1 CPP) e anche proponibile (secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP)

[BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO –

P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art.

263.

CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].

RE

1, quale imputata nel procedimento e titolare del proprio domicilio, e RE 2, detentrice

della documentazione oggetto di perquisizione e sequestro, sono legittimate a reclamare

giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto a

censurare la carente motivazione e quindi la violazione di diritti procedurali

dell’ordine 5.7.2017 che le concerne personalmente (decisione TF 6B_151/2016 dell’1.6.2016

consid. 1.2.; cfr. DTF 141 IV 1).

Le esigenze

di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 246 CPP carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni,

supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e

all’archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba presumere

che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate carte o registrazioni,

secondo il messaggio, tutte le informazioni su carta, su supporto visivo o

sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle salvate in apparecchi

per il trattamento o l’immagazzinamento di dati (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1141).

3.2

A’

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del

19.3.2015

consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15

ss.].

Il

sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex

art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una

base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli

obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno

severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità)

e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per

gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_459/2016 del

9.1.2017

consid. 2.; decisione TPF BB.2016.335-336 dell’8.2.2017 consid. 3.1.;

BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n.

11.

ss.).

4.

4.1.

RE

1.

e RE 2 censurano dapprima una carenza di motivazione dell’ordine.

4.2

Il

diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. –

garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame,

riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e

davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le

erano stati negati – comprende, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una

decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi

rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto

di ottenere una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno

brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo

(decisione TF 6B_697/2017 del 9.8.2017 consid. 3.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER,

op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati anche in relazione alla motivazione di un

ordine di perquisizione/sequestro (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n.

6), sebbene l’art. 263 cpv. 2 prima frase CPP esiga una motivazione soltanto succinta.

La motivazione (pur tenendo conto che all’inizio di un procedimento –

l’inchiesta dovendo ancora svilupparsi – non si può esigere che il magistrato inquirente

conosca già tutti i dettagli) deve comunque esprimersi sugli elementi essenziali

per il controllo della legalità della misura: l’ordine deve indicare gli indizi

di reato a carico dell’imputato, la connessione tra il reato ipotizzato e l’oggetto

del sequestro in relazione alle necessità (o funzioni) probatorie e/o di

confisca (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 7) e gli elementi

comprovanti la sua proporzionalità.

4.3

Il

primo presupposto per ordinare la perquisizione ed il sequestro (e poi mantenere

nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in merito alle finalità di cui

all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta

l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi da fatti concreti,

che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato; mere

supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto (decisione TF

1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.; cfr. pure decisione TF 1B_109/2016 del

12.10.2016

consid. 4.2.).

La

decisione concernente la perquisizione e il sequestro deve pertanto indicare

sufficienti indizi dei reati ipotizzati nell’ordine.

4.4

L’Autorità di vigilanza sull’esercizio

delle professioni di fiduciario, nell’ordine di perquisizione e sequestro del

5.7

, ha riportato il nome dell’imputata e l’ipotesi accusatoria “(…) in

relazione a fatti avvenuti almeno da dicembre 2013 a __________, __________ e

altre ignote località del Cantone Ticino (…)” (ordine di perquisizione e

sequestro 5.7.2017, p. 1). Ha di conseguenza ordinato la perquisizione

domiciliare presso la sede di RE 2 e presso il domicilio dell’imputata, la

perquisizione di carte e registrazioni (in particolare di computer, laptop ed

altri apparecchi di stoccaggio di dati), ed il sequestro di tutta la documentazione

rinvenuta “(…) che possa avere importanza per l’istruzione del procedimento,

come mezzo di prova (…), in particolare il sequestro di: a. contratti di

mandato e di incarico stipulati a beneficio di persone fisiche e giuridiche

terze (…); b. altri atti attestanti dello svolgimento delle attività di cui al

pto. a. (…); c. documentazione di RE 2 dalla quale si evincano i ricavi delle attività

di cui al pto. a. (…)” (ordine di perquisizione e sequestro 5.7.2017, p.

2).

Come già sopraindicato il primo

presupposto per ordinare, e poi mantenere, il sequestro è l’esistenza di

sufficienti indizi di reato. Nel caso in esame l’Autorità di vigilanza

sull’esercizio delle professioni di fiduciario non ha invero in nessun modo

spiegato, in ossequio al diritto di essere sentito secondo gli art. 3 cpv. 2

lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost., quali fossero gli indizi di reato a carico

dell’imputata. L’Autorità avrebbe dovuto, almeno succintamente ed in grandi

linee, spiegare i fatti all’origine del procedimento penale e la connessione

tra il reato ipotizzato (esercizio abusivo della professione di fiduciario) e

l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie. L’Autorità si è

limitata, per contro, a far riferimento a “(…) fatti avvenuti da dicembre

2013.

(…)” in diverse località del Ticino senza, in alcun modo, precisare

gli indizi di reato a carico di RE 1.

L’ordine di perquisizione e sequestro

5.7.2017

non può dunque essere tutelato.

5.

Il

gravame è accolto. L’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di

fiduciario dovrà, o procedere con il dissequestro della documentazione

rinvenuta a seguito delle perquisizioni domiciliari e di carte e registrazioni,

o, al più presto, motivare sufficientemente l’ordine di perquisizione e

sequestro.

Non si assegnano tassa di giustizia e spese.

Le ripetibili a favore della reclamante sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 70

e 71 CP, LFid ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino verserà a RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera