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Decisione

60.2017.176

Reclamo contro ordine di sequestro. principio di proporzionalità

23 ottobre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i reati di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lit. b LCStr) e furto

d’uso (art. 94 cpv. 1 LCStr), RE 1 ha affermato di essere in possesso

unicamente di una fotocopia della licenza di allievo conducente per la

categoria B, no. __________, rilasciata il 29.11.2016.

Ha precisato che il veicolo in questione

“è di proprietà della ditta __________ di __________, il cui amministratore

è __________. Io sono unico azionista della società sopra nominata, pertanto mi

ritengo il proprietario della stessa” (verbale di interrogatorio 11.7.2017,

p. 2, in AI 1).

Ha affermato di non aver più guidato

nessun veicolo, dopo essere stato fermato in data 3.7.2017, precisando tuttavia

che, avendo superato l’esame pratico di guida per la categoria B, il giorno

precedente, pensava di poter guidare da quel momento.

Ha ribadito di essere il proprietario

della società __________, confermando di essere l’azionista unico, mentre che

l’amministratore è __________.

Sostiene di non aver visto il formulario

relativo alla revoca della licenza di condurre 3.7.2017, motivo per cui non era

a conoscenza del fatto che non poteva condurre veicoli a motore. Ribadisce di

non aver mai visto il suddetto formulario e di non aver mai detto - in occasione

del controllo di polizia del 3.7.2017 - di aver perso la licenza di allievo

conducente, ma di aver semplicemente detto di non averla con sé.

Contesta che, in quel frangente, gli sia

stato chiesto di consegnare la licenza di allievo conducente, motivo per cui

non avrebbe mai risposto di non sapere dove si trovasse la stessa.

Al termine del suo verbale di interrogatorio 11.7.2017,

RE 1, ha preso atto che la fotocopia della licenza per allievo conducente nr. __________

veniva sequestrata (cfr. verbale di interrogatorio 11.7.2017, p. 4, in AI 1).

d.

Informato dei fatti, il

magistrato inquirente, in medesima data, ha disposto - verbalmente - il

sequestro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo

dell’autovettura __________ targata __________ (cfr. formulario sequestro licenza

circolazione, in AI 1).

e.In data

11.7.2017 l’Ufficio giuridico della circolazione ha fatto notificare a RE 1

l’avvio di una procedura di revoca della licenza di allievo conducente [cfr.

allegato allo scritto 24/25.7.2017 del patrocinatore di RE 1 a questa Corte

(cfr. doc. 3, inc. CRP)].

f.Con

scritto 11/12.7.2017, RE 1, tramite il suo legale, ha chiesto al magistrato

inquirente l’accesso agli atti (AI 2).

g.

Con reclamo 19/20.7.2017 RE 1,

per il tramite del suo patrocinatore, impugna “l’ordine di sequestro

comunicato verbalmente dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni in data 11

luglio 2017”, chiedendone l’annullamento. Il reclamante chiede altresì di

essere posto al beneficio della difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP,

con il patrocinio dell’avv. PR 1.

Il reclamante afferma di essere stato

fermato dalla polizia, in data 3.7.2017, al volante del veicolo __________

targato __________. In quella circostanza, in veste di allievo conducente, lo

stesso non era accompagnato e non aveva con sé la licenza di allievo conducente.

RE

1 avrebbe informato il suo legale del fatto che, in quell’occasione, la licenza

di allievo conducente non gli sarebbe stata ritirata, “che non gli era stato

fatto un verbale e in ogni caso non gli era stato dato niente da leggere e

tantomeno da firmare” (reclamo 19/20.7.2017, p. 3). Il legale gli avrebbe

dunque consigliato di attendere gli eventi, ma che, se non avesse ricevuto

comunicazioni scritte, avrebbe potuto presentarsi per sostenere l’esame pratico

di guida e attendere poi gli eventuali successivi provvedimenti.

Afferma che “in occasione del successivo

fermo dell’11 luglio 2017, la Polizia ha invece preteso di aver fatto un

verbale, che il reclamante si sarebbe rifiutato di sottoscrivere e di avergli

comunicato il sequestro della licenza di allievo conducente” (reclamo

19/20.7.2017, p. 3).

Ritiene tuttavia che un sequestro

materiale non sarebbe certamente avvenuto, in quanto non aveva con sé la

licenza per allievo conducente. Neppure gli sarebbe mai stato notificato un ordine

di consegnarla e nemmeno un divieto di condurre.

RE 1 si è dunque presentato – in data

10.7.2017 – agli esami pratici di guida, superandoli, “pur essendo cosciente

che magari avrebbe potuto poi essergli revocata la licenza di condurre (...)”

[reclamo 19/20.7.2017, p. 3].

Riprende poi i fatti che qui ci

occupano, avvenuti in data 11.7.2017, sostenendo che “l’ordine di sequestro

è stato comunicato verbalmente durante l’interrogatorio e confermato in seguito

tramite il formulario sequestro licenza circolazione” (reclamo 19/20.7.2017,

p. 3).

Ritiene che - ad oggi -, il procuratore

pubblico, nonostante richiesto, non avrebbe concesso la visione dell’incarto né

notificato l’ordine di sequestro succintamente motivato, come esatto dall’art.

263 cpv. 2 CPP, di modo che si paleserebbe una violazione del diritto di essere

sentito, che comporterebbe - già solo per tale motivo - l’annullamento del

citato ordine.

Ha affermato che l‘11.7.2017 era

autorizzato a condurre, non avendo l’Ufficio della circolazione riscontrato

alcuna irregolarità, ed avendo pertanto superato l’esame pratico con successo;

“l’unica infrazione disciplinare semmai commessa è di non aver ancora avuto

con sé l’originale del patentino con la menzione esame superato ma solo una

fotocopia” (reclamo 19/20.7.2017, p. 4).

Gli agenti interroganti avrebbero

informato RE 1 - oralmente - del ritiro della licenza di condurre, “facendo

letteralmente a pezzi la fotocopia della patente e cestinandola” (reclamo

19/20.7.2017, p. 4). Nessuna notifica scritta sarebbe stata fatta al riguardo,

per contro, al reclamante sarebbe stato notificato il sequestro della licenza

di circolazione e delle targhe di controllo. Conclude ritenendo che “oltre

all’inesistenza del motivo di sequestro, visto che a quel momento il reclamante

aveva una regolare licenza di condurre, occorre rilevare che l’auto non era di

sua proprietà e non era di proprietà nemmeno del detentore della licenza di condurre”,

ciò che potrebbe porre un problema di ricevibilità del presente gravame

(reclamo 19/20.7.2017, p. 4).

Lo stesso si ritiene tuttavia

legittimato “a titolo di destinatario del provvedimento, di conducente al

momento del fermo, di conducente abituale (seppure accompagnato) e quindi di

detentore di fatto” (reclamo 19/20.7.2017, p. 5). Il sequestro qui

impugnato lo esporrebbe poi a gravi responsabilità nei confronti della società

detentrice e della società di leasing.

Ritiene infine la fattispecie complessa

e la sua situazione finanziaria già nota, ciò che renderebbe necessaria la

nomina dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio.

h. Con

scritto 24/25.7.2017, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha inviato a

questa Corte, copia di un documento attestante il superamento dell’esame pratico

di guida da parte dello stesso RE 1 in data 10.7.2017, nonché la notifica - datata

11.7.2017 - dell’avvio di una procedura di revoca della licenza di allievo conducente,

“che dunque il 10 luglio era in ogni caso ancora valida” (cfr. doc. 3,

inc. CRP).

i. Nelle

more della procedura di reclamo, in data 25.7.2017 (cfr. verbale di procedimento),

il procuratore pubblico ha acquisito agli atti dell’incarto penale - quale AI 5

- il rapporto di costatazione per infrazioni alla LCStr 3.7.2017, relativo alle

infrazioni costatate in capo a RE 1, il 3.7.2017.

l.

Sempre in data 25.7.2017 il

procuratore pubblico ha emanato un ordine di sequestro scritto e motivato,

della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, nell’ambito del

procedimento penale nei confronti di RE 1, in relazione ai fatti avvenuti

l’11.7.2017 (AI 7).

Il magistrato inquirente ha ritenuto che “la

licenza di circolazione e le targhe di controllo del veicolo (...) sono state

utilizzate dall'imputato per compiere reati di natura penale, segnatamente:

ripetuto furto d'uso di un veicolo a motore (in quanto, per sua stessa

ammissione, l'imputato non era autorizzato da __________ a fare uso della

vettura __________, targata __________, senza accompagnatore, rispettivamente,

senza essere in possesso della necessaria licenza di condurre) e ripetuta guida

senza autorizzazione”, che - di fatto - “non è stato possibile procedere

al sequestro materiale della licenza di condurre (originale)” rilasciata a RE

1, in quanto sia il 3.7.2017 che l'11.7.2017, egli avrebbe presentato agli

agenti unicamente una fotocopia della stessa ed infine che - oltre ai due

procedimenti penali inerenti i fatti del 3.7.2017 e dell'11.7.2017 -, nei

confronti dell'imputato sarebbero pendenti altri 3 procedimenti penali per

guida senza autorizzazione e per furto d'uso di un veicolo a motore per fatti

risalenti all'anno 2015, “ragion per cui a suo carico sussistono,

evidentemente, seri e gravi indizi di reato (sia per il titolo di ripetuto

furto d'uso di un veicolo a motore, sia per il titolo di ripetuta guida senza

autorizzazione), nonché concreto pericolo di recidiva” [cfr. ordine di

sequestro 25.7.2017, p. 2, AI 7].

Il procuratore pubblico ha quindi ritenuto imporsi - a

titolo probatorio e confiscatorio - il sequestro della licenza di circolazione e

delle targhe di controllo del citato veicolo, intestato a __________ ed

in uso a RE 1, al fine di impedirne l’utilizzo da parte dello stesso per

compiere nuovi reati.

Il magistrato inquirente ha pertanto

confermato il sequestro (già disposto verbalmente dallo stesso ed eseguito

dalla polizia cantonale in data 11.7.2017) della licenza di circolazione (carta

grigia) inerente il veicolo in questione, nonché delle targhe di controllo

dello stesso, “sussistendo gravi e concreti indizi di reato e serio pericolo

di recidiva a carico del conducente (abituale) del veicolo, ciò che permette

inoltre di considerare il presente ordine di sequestro proporzionato alla

gravità delle infrazioni commesse” (p. 2, AI 7).

m. Con osservazioni 26/27.7.2017 al gravame, il

magistrato inquirente ha sostanzialmente ribadito le motivazioni contenute

nell’ordine di sequestro di cui sopra.

n. Con

ulteriore scritto 27/28.7.2017 RE 1 presenta reclamo anche avverso l’ordine di

sequestro motivato 25.7.2017 chiedendone l’annullamento, nonché postulando

nuovamente l’ammissione al beneficio della difesa d’ufficio.

Il reclamante afferma che “ad oggi”

la licenza di condurre non gli sarebbe stata sequestrata né dalla polizia, né

dal procuratore pubblico, né gli sarebbe “stata revocata dall’UGC. Di conseguenza

il reclamante non può, l’11 luglio 2017, avere commesso l’infrazione ex art. 95

cpv. 1 lett. b LCStr“ (reclamo 27/28.7.2017, p. 3).

Ritiene che, al momento dei fatti, era

alla guida del veicolo in questione, intestato alla __________, precisando di

non aver “sottratto il veicolo alla società, il cui socio e gerente è __________,

per farne uso; al contrario, quest’ultimo era al corrente e d’accordo che il

reclamante utilizzasse il __________. Il reclamante risulta infatti come il

detentore di fatto del veicolo oggetto dei beni sequestrati. Per questo motivo,

il reclamante detentore di fatto del veicolo non può sicuramente essere considerato

l’autore del furto d’uso dell’autovettura di cui è detentore di fatto” (reclamo

27/28.7.2017, p. 3). Alla luce di ciò non sussisterebbero i presupposti di cui

all’art. 94 cpv. 1 LCStr.

Sostiene che - in casu - l’ordine di

sequestro motivato sarebbe stato emanato “intempestivamente”, ciò che costituirebbe

una violazione del diritto di essere sentito; “la conseguenza di queste

violazioni formali è l’annullabilità del sequestro delle targhe di controllo e

della licenza di circolazione, ordinate già verbalmente l’11 luglio 2017” (reclamo

27/28.7.2017, p. 4).

Delle ulteriori allegazioni si dirà – se

indispensabile – in seguito.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2.1

Innanzitutto si precisa che i due

reclami inoltrati da RE 1, il primo di data 19/20.7.2017 avverso l’ordine di

sequestro verbale 11.7.2017, ed il secondo di data 27/28.7.2017 avverso

l’ordine di sequestro motivato 25.7.2017, riguardano la medesima fattispecie e

la medesima decisione (di sequestro della licenza di circolazione e delle

targhe di controllo dello stesso veicolo), motivo per cui si giustifica

l’evasione degli stessi nell’ambito di un’unica decisione di questa Corte.

2.2

I

gravami, inoltrati rispettivamente il 19/20.7.2017, alla Corte dei reclami

penali, competente ex art. 62 LOG, contro l’ordine di sequestro verbale 11.7.2017, ed il 27/28.7.2017

contro l’ordine di sequestro motivato 25.7.2017, del procuratore pubblico

nell’ambito dell’inc. MP __________, sono tempestivi (siccome presentati nel

termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibili (art. 393

cpv. 1 lit. a CPP).

2.3

RE 1, destinatario della misura di

sequestro e imputato nel procedimento di cui all’inc. MP __________, nonché

conducente abituale e conducente al momento del fermo, del veicolo __________,

targato __________, la cui licenza di circolazione nonché le cui targhe di

controllo sono state sequestrate mediante gli ordini impugnati, è legittimato a

reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della misura.

2.4

Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

Le

impugnative, in queste circostanze, sono ricevibili in ordine.

3.

3.1.

Ai

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati

oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come

mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

3.2

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016

del 9.1.2017 consid. 2.; ZK

StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP

– solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti

indizi di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;1B_364/2016

del 16.11.2016 consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono

essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza

del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e

l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e,

poi, di giudizio (decisione TF1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.;1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.;

BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

3.3

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267

CPP.

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone

il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi

diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

4.

RE

1, nell’ambito del gravame 19/20.7.2017 avverso l’ordine di sequestro verbale

dell’11.7.2017, censura un’assenza di motivazione del provvedimento (con la

conseguente violazione del suo diritto di essere sentito), oltre a contestare

di aver saputo di detto provvedimento. Argomento quest’ultimo, poco credibile,

perché se il verbale e l’ordine di sequestro del 3.7.2017 non sono sottoscritti,

il reclamante ha comunque firmato il formulario “Dichiarazione stato civile e

patrimoniale” datato 3.7.2017 (cfr. in AI 5). Di modo che appare più che

verosimile che abbia visto il formulario “Sequestro licenza di condurre” che

non ha voluto firmare.

Anche

la censura di assenza di motivazione, difficilmente verificabile in presenza di

un ordine di sequestro verbale, è in ogni modo superata dall’emanazione, in data

25.7

, dell’ordine di sequestro scritto e motivato, di modo che non va

evasa in questa sede.

5.

5.1.

Come visto, il magistrato inquirente ha

ordinato il sequestro qui impugnato, “al fine di impedire che l’autoveicolo __________

__________ targato __________ possa essere nuovamente utilizzato da RE 1 per

compiere nuovi reati”, sussistendo a suo carico “gravi e concreti indizi

di reato e serio pericolo di recidiva”, ciò che renderebbe inoltre il

suddetto ordine proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse (ordine di

sequestro motivato 25.7.2017, p. 2, AI 7).

5.2

Ora

alla luce di quanto esposto in fatto, a giudizio di questa Corte, il sequestro

della licenza di circolazione e delle targhe di controllo del summenzionato

veicolo, non permette di raggiungere gli obiettivi

perseguiti, segnatamente il fatto che RE 1 non possa commettere altre

infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale. Se è vero che, mediante la

citata misura, RE 1 non potrebbe più commettere infrazioni alla LCStr

utilizzando il veicolo marca __________, targato __________, è altrettanto vero

che tale misura, anche se mantenuta, sembrerebbe non impedirgli di condurre un

qualsiasi altro veicolo a motore, esponendosi al rischio di commettere delle

infrazioni alla circolazione stradale.

Egli deterrebbe ancora l’originale della

licenza di allievo conducente con l’indicazione del superamento dell’esame

pratico di guida, rispettivamente non è escluso che - in ragione del superamento

dell’esame -, possa aver ottenuto la licenza di condurre successivamente

rilasciata.

Nel caso concreto quindi, il sequestro

disposto dal magistrato inquirente, della licenza di circolazione (carta

grigia) nonché delle targhe di controllo relative al summenzionato veicolo, non

è idoneo a impedire a RE 1 di commettere altre infrazioni alle norme della

circolazione.

5.3

Il principio della proporzionalità esige

invece che le misure coercitive siano idonee a raggiungere lo scopo di

interesse pubblico desiderato (regola dell’idoneità), che tra i diversi provvedimenti

a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del destinatario (regola della sussidiarietà), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito

e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto) [RDAT

II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii].

Nel caso concreto, la misura del

sequestro non raggiunge l’obbiettivo perseguito dal procuratore pubblico, di

modo che la stessa risulta essere non conforme al principio della proporzionalità,

in particolare alla regola dell’idoneità.

Nella fattispecie in esame, si tratterebbe

piuttosto di sequestrare la licenza di allievo conducente e/o la licenza di

condurre, ciò che permetterebbe di escludere che il reclamante possa circolare.

Alla luce di ciò si giustifica l’annullamento

dell’ordine di sequestro ed il rinvio dell’incarto al magistrato inquirente per

i suoi incombenti. Egli esaminerà anche meglio le ipotesi di reato a fondamento

della misura coercitiva.

6.

RE

1.

chiede di essere posto al beneficio della difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1

lit. b CPP, con il patrocinio dell’avv. PR 1, nell’ambito della procedura

ricorsuale, affermando sostanzialmente che la “fattispecie kafkiana è

oggettivamente complessa e il reclamo tutt’altro che privo di possibilità di successo”,

e che la sua situazione finanziaria sarebbe già stata verificata in un altro

procedimento (reclamo 19/20.7.2017, p. 5).

6.1

Conformemente al CPP, il beneficio di un

difensore d’ufficio e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale

devono essere richiesti all’autorità di ricorso.

Questa deciderà in modo indipendente e

senza essere vincolata da quanto eventualmente già stabilito dall’autorità

inferiore (sentenza TF 1B_705/2011 del 9.5.2012, consid. 2.3.2 e riferimenti

citati).

Dinanzi all’autorità di reclamo le

condizioni per la nomina di un difensore d’ufficio e per la concessione del

gratuito patrocinio sono di principio disciplinate dall’art. 132 cpv. 1 lit. b

CPP, secondo cui chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se

l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per

tutelare i suoi interessi.

L’art. 132 cpv. 2 CPP precisa che una

difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si

tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto

difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

Il caso bagatellare è escluso se si

prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria

superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore

a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP.

La concessione dell’assistenza

giudiziaria presuppone però ancora che la causa non sembri priva di possibilità

di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria

al momento dell’inoltro del reclamo.

6.2

Nel caso in disamina, non v’è alcun

riscontro agli atti circa la situazione economica del reclamante e lo stesso

neppure allega dei documenti a riprova di quanto sostiene.

Non particolarmente significativi sono i

formulari “Dichiarazione stato civile e patrimoniale” del 3.7.2017 e

dell’11.7.2017. Nella sostanza non sono indicate le quote della società __________,

così come le indicazioni del salario e della locazione non sono documentate.

Visto l’esito dei gravami con la

conseguente esenzione dal pagamento di tassa di giustizia e spese, nonché con l’assegnazione

di ripetibili, la domanda di essere posto al beneficio della difesa d’ufficio è

priva di oggetto.

7.

Il

gravame 19/20.7.2017 è divenuto privo di oggetto. Il gravame 27/28.7.2017 è parzialmente

accolto. L’incarto è ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti.

L’istanza di RE 1 volta alla nomina

dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio è respinta.

Non si prelevano tassa di giustizia e

spese. Al reclamante sono versate congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 196 ss., 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il gravame 19/20.7.2017 è divenuto privo di oggetto.

Il gravame 27/28.7.2017 è parzialmente accolto

§.

L’ordine di sequestro 25.7.2017 è annullato. L’inc. MP __________ è ritornato

al procuratore pubblico affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei

considerandi.

2. L’istanza

di RE 1 volta alla nomina dell’avv. PR 1

a suo difensore d’ufficio è respinta.

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera