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Decisione

60.2017.184

Reclamo per denegata e/o ritardata giustizia del procuratore pubblico: non ammessa

22 settembre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2017.184

Lugano

22 settembre 2017/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 27/31.7.2017 presentato

da

RE 1

per ritardata e/o denegata giustizia

in riferimento al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ condotto

dal procuratore pubblico Roberta Arnold;

ritenuto che, visto l’esito prevedibile del gravame,

non sono state chieste osservazioni al procuratore pubblico e neppure è stato

ordinato uno scambio di allegati;

considerato

in fatto ed in diritto

che in data 15.6.2016

il marito della reclamante, avvocato, ha presentato una denuncia/querela a

carico di____________________ in relazione ad un pignoramento a carico di

quest’ultimo disposto dall’Ufficio esecuzioni di Lugano;

che in data

17.6.2016 il procuratore pubblico Roberta Arnold ha aperto un procedimento

penale (inc. __________) a carico di __________ per titolo di distrazione di valori

patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale (art. 169 CP) e sottrazione

di cose requisite o sequestrate (art. 289 CP);

che in data

10.8.2016 il denunciato/querelato __________ è stato sentito dal segretario

giudiziario (AI 8, inc. MP __________);

che in data

16.8.2016 il procuratore pubblico ha notificato alle parti il decreto di

chiusura dell’istruzione, prospettando l’emanazione di un decreto d’abbandono

(AI 10, inc. MP __________);

che in data

Considerandi

18.10.2016

il segretario giudiziario avrebbe indicato al denunciante/querelante

che la sua denuncia sarebbe stata prematura, non essendo ancora terminato il

periodo di validità del pignoramento del reddito da attività indipendente (nota

all’incarto, AI 13, inc. MP __________ che successivamente, il

marito della reclamante ha più volte interpellato per iscritto il Ministero

pubblico (da AI 14 a AI 18, inc. __________

che in data

22.5

, dopo la scadenza del periodo di pignoramento del reddito da attività

indipendente (marzo 2017), l’Ufficio esecuzioni di Lugano ha presentato una

denuncia penale a carico di __________ per titolo di distrazione di quote di

reddito da attività indipendente pignorate (art. 169 CP), ciò che ha indotto il

procuratore pubblico ad aprire un nuovo procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

che con

reclamo 27/31.7.2017 la qui reclamante (intervenendo in sostituzione del marito

che si troverebbe in una “grave fase di salute”), si è rivolta a questa

Corte rimproverando al procuratore pubblico di non aver dato seguito adeguato alla

denuncia/querela del marito;

che questa

Corte ha richiamato l’incarto MP __________, che gli è stato prontamente

trasmesso (unitamente all’incarto MP __________);

che di

principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito

positivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie

evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in

un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa. Si ha

denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione

o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando,

pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo

adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato

ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni

dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto

sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti,

ritenuto infine che la violazione del principio dipende dal comportamento

effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les

autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper

des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54);

che, esaminati

gli atti, non sono dati gli estremi del diniego di giustizia con riguardo al

procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

che, in ogni

modo, a seguito dell’intervenuta scadenza del periodo di pignoramento del

reddito da attività indipendente e della conseguente presentazione di una denuncia

dell’Ufficio esecuzioni di Lugano (con l’apertura del procedimento penale di

cui all’inc. MP __________, nel quale sono stati assunti in data 8.8.2017 anche

gli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________) questa Corte

auspica una decisa accelerazione della trattazione dei due procedimenti;

che il

reclamo, pertanto, è respinto nel merito;

che, vista la

particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme applicabili, in particolare gli art.

393 ss. CPP,

pronuncia

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera