60.2017.184
Reclamo per denegata e/o ritardata giustizia del procuratore pubblico: non ammessa
22 settembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2017.184
Lugano
22 settembre 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 27/31.7.2017 presentato
da
RE 1
per ritardata e/o denegata giustizia
in riferimento al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ condotto
dal procuratore pubblico Roberta Arnold;
ritenuto che, visto l’esito prevedibile del gravame,
non sono state chieste osservazioni al procuratore pubblico e neppure è stato
ordinato uno scambio di allegati;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 15.6.2016
il marito della reclamante, avvocato, ha presentato una denuncia/querela a
carico di____________________ in relazione ad un pignoramento a carico di
quest’ultimo disposto dall’Ufficio esecuzioni di Lugano;
che in data
17.6.2016 il procuratore pubblico Roberta Arnold ha aperto un procedimento
penale (inc. __________) a carico di __________ per titolo di distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale (art. 169 CP) e sottrazione
di cose requisite o sequestrate (art. 289 CP);
che in data
10.8.2016 il denunciato/querelato __________ è stato sentito dal segretario
giudiziario (AI 8, inc. MP __________);
che in data
16.8.2016 il procuratore pubblico ha notificato alle parti il decreto di
chiusura dell’istruzione, prospettando l’emanazione di un decreto d’abbandono
(AI 10, inc. MP __________);
che in data
Considerandi
18.10.2016
il segretario giudiziario avrebbe indicato al denunciante/querelante
che la sua denuncia sarebbe stata prematura, non essendo ancora terminato il
periodo di validità del pignoramento del reddito da attività indipendente (nota
all’incarto, AI 13, inc. MP __________ che successivamente, il
marito della reclamante ha più volte interpellato per iscritto il Ministero
pubblico (da AI 14 a AI 18, inc. __________
che in data
22.5
, dopo la scadenza del periodo di pignoramento del reddito da attività
indipendente (marzo 2017), l’Ufficio esecuzioni di Lugano ha presentato una
denuncia penale a carico di __________ per titolo di distrazione di quote di
reddito da attività indipendente pignorate (art. 169 CP), ciò che ha indotto il
procuratore pubblico ad aprire un nuovo procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
che con
reclamo 27/31.7.2017 la qui reclamante (intervenendo in sostituzione del marito
che si troverebbe in una “grave fase di salute”), si è rivolta a questa
Corte rimproverando al procuratore pubblico di non aver dato seguito adeguato alla
denuncia/querela del marito;
che questa
Corte ha richiamato l’incarto MP __________, che gli è stato prontamente
trasmesso (unitamente all’incarto MP __________);
che di
principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito
positivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie
evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in
un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa. Si ha
denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione
o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando,
pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo
adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato
ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni
dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto
sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti,
ritenuto infine che la violazione del principio dipende dal comportamento
effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les
autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper
des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54);
che, esaminati
gli atti, non sono dati gli estremi del diniego di giustizia con riguardo al
procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
che, in ogni
modo, a seguito dell’intervenuta scadenza del periodo di pignoramento del
reddito da attività indipendente e della conseguente presentazione di una denuncia
dell’Ufficio esecuzioni di Lugano (con l’apertura del procedimento penale di
cui all’inc. MP __________, nel quale sono stati assunti in data 8.8.2017 anche
gli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________) questa Corte
auspica una decisa accelerazione della trattazione dei due procedimenti;
che il
reclamo, pertanto, è respinto nel merito;
che, vista la
particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme applicabili, in particolare gli art.
393 ss. CPP,
pronuncia
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera