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Decisione

60.2017.191

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di sospensione emesso dal procuratore pubblico

14 novembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i. Con

scritto 10.08.2017 RE 1 postula l'annullamento del suddetto decreto di sospensione.

Il

reclamante rimprovera al procuratore pubblico di non aver acquisito le immagini

di videosorveglianza. Egli sostiene infatti di essere certo dell’esistenza di

sistemi di videosorveglianza, sia presso la stazione di __________ (luogo dove

i protagonisti sarebbero saliti a bordo del treno FLP), sia nel convoglio in

cui sono avvenuti i fatti.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta i combinati art. 314 cpv. 5 e 322 cpv. 2 CPP le

parti possono impugnare il decreto di sospensione dinanzi alla giurisdizione di

reclamo.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all'art.

390.

CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve

imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere

sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2

Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.

391.

CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.;6B_69/2014

del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 10.08.2017 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di sospensione

02.08.2017

(inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o

alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l'art.

314.

cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in

particolare se: l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure

sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l'esito del procedimento penale dipende da

un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito (lit. b); è in corso una procedura di

conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito (lit. c); una decisione di

merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato (lit. d).

Prima

della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di

andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore oppure il suo luogo di

soggiorno non è noto (cpv. 3).

Il

pubblico ministero riattiva d'ufficio l'istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha

provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non è impugnabile

(art. 315 cpv. 2 CPP).

2.2

2.2.1

L'applicazione

dell'art.

314.

CPP presuppone la constatazione che il procedimento non possa per il

momento essere portato avanti, né concluso giusta gli art. 317 ss. CPP

(messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1169; BSK StPO II – E. OMLIN, 2. ed., art. 314 CPP

n. 5; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 314 CPP n. 1; N.

SCHMID, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, n.

1236).

I

motivi di sospensione sono indicati, non esaustivamente (cfr. testo di legge,

che utilizza i termini: “in particolare”) [sentenza TF 1B_67/2012 del

29.5.2012

consid. 3.1.; BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 11;

ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 2. ed., art. 314 CPP n. 5; di altra

opinione StPO PK – N. SCHMID, op.

cit., art. 314 CPP n. 4], all'art. 314 cpv. 1

CPP, disposizione potestativa (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid.

3.1

).

2.2.2

Il

pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell'applicazione

della norma, che gli permette ad esempio di decidere se sospendere il

procedimento o emanare un decreto di abbandono. In particolare, nei casi in cui

sussistono lievi indizi di reato ed appare improbabile risalire al possibile

autore del reato, è opportuno emanare un decreto di abbandono (decisione TF

1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.

; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4a). La possibilità della sospensione – che non ha forza

materiale di cosa giudicata (BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n.

10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N.

SCHMID, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, n.

1239) – deve nondimeno essere utilizzata con misura, in considerazione dell'imperativo di

celerità giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano

senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi

ingiustificati (StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 314 CPP n. 1; BSK StPO II –

E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD,

art. 314 CPP n. 4; decisione TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.2.;

decisione TF 1B_57/2009 del 16.6.2009 consid. 2.1.1.).

2.2.3

Qualora

l'identità

dell’imputato non è nota, il pubblico ministero sospende il procedimento (art.

314.

cpv. 1 lit. a CPP).

Non

è infatti possibile, secondo il CPP, condurre una procedura preliminare giusta

gli art. 299 ss. CPP contro un imputato ignoto (BSK StPO II – E. OMLIN, op.

cit., art. 314 CPP n. 12; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art.

314.

CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 314 CPP n. 4 / art. 366 CPP

n. 10).

L'art. 314 cpv. 3

CPP prevede che, in caso di sospensione perché l'autore o il suo luogo di

soggiorno è ignoto, possa essere spiccato un “mandato di ricerca” (ted. “Fahndung”; BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n.

25; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 7; StPO PK – N. SCHMID, op.

cit., art. 314 CPP n. 4; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1238; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 314 CPP

n. 4). Con l'espressione “mandato di ricerca” dell'art. 314 cpv. 3

CPP non può essere inteso, in caso di autore ignoto, il “mandato di ricerca”

di cui all'art. 210 cpv. 1 CPP, riferibile unicamente all'autore di

ignota dimora. L'art. 314 cpv. 3 CPP rimanda in generale a delle “ricerche”

(Titolo quinto, Capitolo 2, Sezione 3), di cui agli artt. 210 s. CPP, che

devono eventualmente essere disposte dal procuratore pubblico (“met en

oeuvre”).

2.3

Il

diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. –

garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame,

riservato il caso in cui l'autorità di ricorso goda di pieno potere d'esame e

davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le

erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di

reclamo, sentenza TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre

al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove

sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e,

ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione

motivata.

L'obbligo

di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno

brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso

piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il

controllo (sentenza TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.; BSK StPO I –

N. STOHNER, 2. ed., art. 80 CPP n. 15 e art. 81 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

3.

3.1.

In

concreto, il procuratore pubblico ha motivato il decreto di sospensione

02.08

, indicando di aver “provveduto a raccogliere le prove che

rischiavano di andare perdute (art. 314 cpv. 3 CPP)” e ciò malgrado di non

aver potuto identificare l’autore del reato (inc. MP __________, AI 7).

Nonostante la succinta motivazione, il motivo della sospensione del

procedimento penale, e in particolare l’esito delle prove esperite dal procuratore

pubblico in corso di inchiesta, era facilmente desumibile dall’incarto stesso (sempre

che Markus Wüst non fosse stato informato

in occasione dell’interrogatorio) attraverso

una semplice consultazione degli atti. Il reclamante avrebbe infatti potuto

prendere atto dell’avvenuta richiesta, da parte del procuratore pubblico, delle

immagini del sistema di videosorveglianza (sia presso la stazione FLP di __________,

sia sul treno) nelle circostanze di tempo da lui indicate (cfr. ordine di

perquisizione e sequestro 27.02.2017; inc. MP __________, AI 3), e della risposta

delle Ferrovie __________ SA in merito all’assenza di videoregistrazioni

relative ai fatti segnalati dal reclamante nella sua querela (inc. MP __________,

AI 4).

3.2

Visto

quanto precede, il decreto di sospensione 02.08.2017 merita tutela.

4.

4.1.

Il gravame è respinto.

4.2

Data

la particolarità del caso e la scarsa motivazione della sospensione, non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 123 e 126 CP, 314 e 393 ss. CPP, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- ;

- sede

(con l’inc. MP __________ di ritorno).

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La

cancelliera