60.2017.191
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di sospensione emesso dal procuratore pubblico
14 novembre 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2017.191
Lugano
14 novembre 2017/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia
Peverelli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 10.08.2017 presentato da
RE
1
contro
il decreto di sospensione 02.08.2017 emesso dal
procuratore pubblico Pamela Pedretti nell’ambito del procedimento penale
dipendente da sua querela 17/22.02.2017 nei confronti di ignoti per
titolo di lesioni semplici e vie di fatto (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 21/22.08.2017 del
procuratore pubblico, con le quali comunica di non avere particolare
osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte;
preso atto dello scritto 21.08.2017 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a.In data
29.01.2017, verso le ore 14:00, a bordo del treno FLP diretto a __________,
segnatamente all’altezza di __________, RE 1
sarebbe stato aggredito da un’ignota persona, la quale, oltre ad avergli
calpestato il piede destro, l’avrebbe colpito con un violento calcio al fondo
schiena e tentato, a seguito di un pugno infertole per difesa, di colpirlo alla
testa con una borsa da viaggio.
b.
A causa delle ferite
riportate, in data 31.01.2017 RE 1 si è recato presso il Pronto soccorso
dell’Ospedale Regionale di __________, Italiano, per essere visitato. Dal
certificato medico rilasciatogli emerge che dalla colluttazione egli avrebbe riportato
una ferita alla mano destra procuratasi per difendersi da un corpo contundente,
nonché dolori al gluteo destro e alla schiena.
c. In
data 22.02.2017 RE 1 si è presentato
presso gli uffici della Polizia cantonale di __________ per sporgere querela
contro ignoti per titolo di lesioni semplici e vie di fatto in relazione ai
surriferiti fatti, allegando, fra altro, il citato certificato medico (inc. MP __________,
AI 1).
d. Con
decreto 26.02.2017, il procuratore pubblico ha formalmente aperto l’istruzione
contro ignoto (inc. MP __________, AI 2)
e in data 27.02.2017 ha ordinato alle Ferrovie __________ SA la perquisizione
del sistema di videosorveglianza presso la Stazione FLP di __________ e sul
vagone del treno diretto a __________ il 29.01.2017, nella fascia oraria
comprendente il momento in cui RE 1 ha dichiarato di aver subito l’aggressione,
e meglio fra le 13:30 e le 14:30, e il sequestro delle relative immagini (inc.
MP __________, AI 3).
e. Ordine
al quale le Ferrovie Luganesi SA hanno
potuto dare seguito solo parzialmente, siccome sul vagone in cui si sarebbero verificati i fatti del 29.01.2017 non è
presente alcun sistema di videosorveglianza. Per quanto riguarda le riprese
esterne presso la stazione di __________, hanno comunicato che le stesse non
hanno dato alcun riscontro positivo per quanto richiesto (inc. MP __________, AI 4, lettera 29.03.2017 delle
Ferrovie __________ SA).
f. In
considerazione di quanto comunicato dalle Ferrovie
__________ SA, in data 05.04.2017 il procuratore pubblico ha conferito mandato
alla Polizia, in fase di istruzione, di interrogare, previa (possibile)
identificazione, l’ignoto autore dei reati ipotizzati e, in qualità di
accusatore privato, RE 1 (inc. MP __________, AI 5).
g. Interrogato
dagli agenti di Polizia in data 20.07.2017, RE 1, oltre a riportare i fatti asseritamente occorsi il 29.01.2017, non ha
saputo fornire ulteriori utili informazioni in merito all’ignoto autore, al
motivo per il quale questi avrebbe agito in questo modo, rispettivamente alle
persone presenti al momento della collutazione (inc. MP __________, AI 6).
h. Dopo
aver provveduto a raccogliere le prove che rischiavano di andare perdute (ex
art. 314 cpv. 3 CPPP) e non essendo stato comunque possibile identificare
l’autore dei reati ipotizzati, in data 02.08.2017 il procuratore pubblico ha
decretato la sospensione del procedimento penale in applicazione dell’art. 314
cpv. 1 lett. a CPP, precisando che,
qualora dovessero venire scoperti nuovi mezzi di prova o fatti utili a
identificare l’ignoto autore, procederà d’ufficio alla riattivazione
dell’istruzione giusta l’art. 315 cpv. 1 CPP (inc. MP __________, AI 7).
Fatti
i. Con
scritto 10.08.2017 RE 1 postula l'annullamento del suddetto decreto di sospensione.
Il
reclamante rimprovera al procuratore pubblico di non aver acquisito le immagini
di videosorveglianza. Egli sostiene infatti di essere certo dell’esistenza di
sistemi di videosorveglianza, sia presso la stazione di __________ (luogo dove
i protagonisti sarebbero saliti a bordo del treno FLP), sia nel convoglio in
cui sono avvenuti i fatti.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta i combinati art. 314 cpv. 5 e 322 cpv. 2 CPP le
parti possono impugnare il decreto di sospensione dinanzi alla giurisdizione di
reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all'art.
390.
CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve
imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere
sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2
Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.
391.
CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.;6B_69/2014
del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 10.08.2017 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di sospensione
02.08.2017
(inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o
alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l'art.
314.
cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in
particolare se: l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure
sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l'esito del procedimento penale dipende da
un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito (lit. b); è in corso una procedura di
conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito (lit. c); una decisione di
merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato (lit. d).
Prima
della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di
andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore oppure il suo luogo di
soggiorno non è noto (cpv. 3).
Il
pubblico ministero riattiva d'ufficio l'istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha
provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non è impugnabile
(art. 315 cpv. 2 CPP).
2.2
2.2.1
L'applicazione
dell'art.
314.
CPP presuppone la constatazione che il procedimento non possa per il
momento essere portato avanti, né concluso giusta gli art. 317 ss. CPP
(messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1169; BSK StPO II – E. OMLIN, 2. ed., art. 314 CPP
n. 5; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 314 CPP n. 1; N.
SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, n.
1236).
I
motivi di sospensione sono indicati, non esaustivamente (cfr. testo di legge,
che utilizza i termini: “in particolare”) [sentenza TF 1B_67/2012 del
29.5.2012
consid. 3.1.; BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 11;
ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 2. ed., art. 314 CPP n. 5; di altra
opinione StPO PK – N. SCHMID, op.
cit., art. 314 CPP n. 4], all'art. 314 cpv. 1
CPP, disposizione potestativa (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid.
3.1
).
2.2.2
Il
pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell'applicazione
della norma, che gli permette ad esempio di decidere se sospendere il
procedimento o emanare un decreto di abbandono. In particolare, nei casi in cui
sussistono lievi indizi di reato ed appare improbabile risalire al possibile
autore del reato, è opportuno emanare un decreto di abbandono (decisione TF
1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.
; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4a). La possibilità della sospensione – che non ha forza
materiale di cosa giudicata (BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n.
10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N.
SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, n.
1239) – deve nondimeno essere utilizzata con misura, in considerazione dell'imperativo di
celerità giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano
senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi
ingiustificati (StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 314 CPP n. 1; BSK StPO II –
E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD,
art. 314 CPP n. 4; decisione TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.2.;
decisione TF 1B_57/2009 del 16.6.2009 consid. 2.1.1.).
2.2.3
Qualora
l'identità
dell’imputato non è nota, il pubblico ministero sospende il procedimento (art.
314.
cpv. 1 lit. a CPP).
Non
è infatti possibile, secondo il CPP, condurre una procedura preliminare giusta
gli art. 299 ss. CPP contro un imputato ignoto (BSK StPO II – E. OMLIN, op.
cit., art. 314 CPP n. 12; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art.
314.
CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 314 CPP n. 4 / art. 366 CPP
n. 10).
L'art. 314 cpv. 3
CPP prevede che, in caso di sospensione perché l'autore o il suo luogo di
soggiorno è ignoto, possa essere spiccato un “mandato di ricerca” (ted. “Fahndung”; BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n.
25; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 7; StPO PK – N. SCHMID, op.
cit., art. 314 CPP n. 4; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1238; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 314 CPP
n. 4). Con l'espressione “mandato di ricerca” dell'art. 314 cpv. 3
CPP non può essere inteso, in caso di autore ignoto, il “mandato di ricerca”
di cui all'art. 210 cpv. 1 CPP, riferibile unicamente all'autore di
ignota dimora. L'art. 314 cpv. 3 CPP rimanda in generale a delle “ricerche”
(Titolo quinto, Capitolo 2, Sezione 3), di cui agli artt. 210 s. CPP, che
devono eventualmente essere disposte dal procuratore pubblico (“met en
oeuvre”).
2.3
Il
diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. –
garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame,
riservato il caso in cui l'autorità di ricorso goda di pieno potere d'esame e
davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le
erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di
reclamo, sentenza TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre
al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove
sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e,
ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione
motivata.
L'obbligo
di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno
brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di
impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il
controllo (sentenza TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.; BSK StPO I –
N. STOHNER, 2. ed., art. 80 CPP n. 15 e art. 81 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
3.
3.1.
In
concreto, il procuratore pubblico ha motivato il decreto di sospensione
02.08
, indicando di aver “provveduto a raccogliere le prove che
rischiavano di andare perdute (art. 314 cpv. 3 CPP)” e ciò malgrado di non
aver potuto identificare l’autore del reato (inc. MP __________, AI 7).
Nonostante la succinta motivazione, il motivo della sospensione del
procedimento penale, e in particolare l’esito delle prove esperite dal procuratore
pubblico in corso di inchiesta, era facilmente desumibile dall’incarto stesso (sempre
che Markus Wüst non fosse stato informato
in occasione dell’interrogatorio) attraverso
una semplice consultazione degli atti. Il reclamante avrebbe infatti potuto
prendere atto dell’avvenuta richiesta, da parte del procuratore pubblico, delle
immagini del sistema di videosorveglianza (sia presso la stazione FLP di __________,
sia sul treno) nelle circostanze di tempo da lui indicate (cfr. ordine di
perquisizione e sequestro 27.02.2017; inc. MP __________, AI 3), e della risposta
delle Ferrovie __________ SA in merito all’assenza di videoregistrazioni
relative ai fatti segnalati dal reclamante nella sua querela (inc. MP __________,
AI 4).
3.2
Visto
quanto precede, il decreto di sospensione 02.08.2017 merita tutela.
4.
4.1.
Il gravame è respinto.
4.2
Data
la particolarità del caso e la scarsa motivazione della sospensione, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 123 e 126 CP, 314 e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- ;
- sede
(con l’inc. MP __________ di ritorno).
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La
cancelliera