Lexipedia

Decisione

60.2017.193

Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato trasferimento in sezione aperta. Incompetenza CRP: per riduzione importo aliquote giornaliere e per reclami in casu. Non concessa semiprigionia x l

16 ottobre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto d’accusa 6.10.2014 (DA __________) – cresciuto in giudicato il

10.11.2014 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di CHF 500.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita

con una pena detentiva di 5 giorni, per i reati di ripetuta falsità in

documenti e tentata truffa (all. 2 e 3, inc. GPC __________).

Falliti

i tentativi d’incasso, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA)

in data 23.04.2015 ha chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti

coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5

giorni, ritenuto inoltre che il reclamante risultava a quel momento d’ignota

dimora (all. 1, inc. GPC __________).

b. Con

decreto d’accusa del 7.09.2015 (DAC __________) – cresciuto in giudicato

l’8.10.2015 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria

di 120 aliquote giornaliere da CHF 230.-- cadauna (corrispondenti a complessivi

CHF 27'600.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 120 giorni. Ciò a valere

quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, richiamato il decreto

d’accusa 6.10.2014, siccome riconosciuto colpevole di guida senza licenza di

circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e per abuso

della licenza e delle targhe, commessi il 3.07.2015 (all. 4, inc. GPC __________).

La

procedura d’incasso della suddetta pena pecuniaria non è andata a buon fine. Pertanto con lettera 23.08.2016 l’UIPA ha richiesto

all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con

l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva (all. 4, inc. GPC __________).

c. Con

decreto d’accusa del 17.05.2016 (DAC __________) – cresciuto in giudicato il 30.06.2016 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria

di 150 aliquote giornaliere da CHF 230.-- cadauna (corrispondenti a complessivi

CHF 34'500.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 150 giorni. Ciò per averlo

riconosciuto colpevole di guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione

per la responsabilità civile e per abuso della licenza e delle targhe, commessi

il 6.04.2016 (all. 5, inc. GPC __________).

Fallito

ogni tentativo d’incasso della pena pecuniaria di cui al suddetto decreto

d’accusa, in data 12.04.2017 l’UIPA ha richiesto all’Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della relativa pena

detentiva sostitutiva (all. 5, inc. GPC __________).

d. Con

un ulteriore decreto d’accusa del 10.10.2016 (DAC __________) il Ministero

pubblico ha nuovamente proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 150

aliquote giornaliere da CHF 130.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF

19'500.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 150 giorni, per essere stato

riconosciuto colpevole di truffa per fatti risalenti ai mesi di luglio-agosto

2015 (all. 19 inc. GPC __________).

In

data 1.06.2017 l’UIPA, visto il fallito tentativo d’incasso della pena

pecuniaria del sopra menzionato decreto d’accusa (la cui notifica di

assegnazione di un termine per il pagamento è avvenuta mediante pubblicazione

su Foglio ufficiale), ha chiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva

sostitutiva di 150 giorni (all. 19, inc. GPC __________).

e. Nel

frattempo, con scritti del 13.04.2017 l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi ha richiesto al Comando di Polizia cantonale la pubblicazione su

RIPOL del mandato di accompagnamento a carico di RE 1, una volta accertata la

commutazione in 5, 120 risp. 150 giorni di pena detentiva sostitutiva, della

multa di CHF 500.-- di cui al decreto d’accusa 6.10.2014, della pena pecuniaria

di 120 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa 7.09.2015 risp. della

pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa

17.05.2016, stante altresì la di lui ignota dimora (all. 6, 7 e 8, inc. GPC __________).

f. In

data 10.05.2017 la Polizia cantonale __________ ha contattato telefonicamente

l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, comunicandogli di aver fermato

il reclamante sul loro territorio (nota telefonica 10.05.2017, all. 9, inc. GPC

__________).

Lo

stesso giorno RE 1 è stato tradotto in Ticino e incarcerato presso le Strutture

carcerarie cantonali, in sezione chiusa, per espiare la pena detentiva

sostitutiva di complessivi 275 giorni (all. 10, inc. GPC __________).

g. Con

decisione 11.05.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, richiamate le sanzioni di cui ai tre decreti

d’accusa emessi a carico di RE 1, visto il mancato pagamento della multa e

delle pene pecuniarie, e accertata la loro commutazione in 275 giorni di pena

detentiva sostitutiva, ha ordinato il di lui collocamento iniziale presso le

Strutture carcerarie cantonali in sezione chiusa, ritenuto che il reclamante è

stato fermato a seguito dei mandati di cattura pubblicati su RIPOL, risultando

partito per l’Italia e d’ignota dimora, e che è cittadino italiano senza

particolari legami con il territorio elvetico, così che sussisterebbe un

concreto rischio di fuga.

Nel medesimo giudizio il magistrato ha altresì determinato i seguenti

termini di esecuzione:

1/3 09.08.2017

1/2 24.09.2017

2/3 09.11.2017

Fine 09.02.2018.

Il

giudice ha pure evidenziato la possibilità per il reclamante di procedere in

ogni momento al pagamento (parziale o integrale) della multa e delle pene

pecuniarie, al fine di diminuire il periodo di detenzione, posto che per la

multa 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 100.-, mentre che per le pene

pecuniarie 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 230.-- (all. 12, inc. GPC __________).

Ancora lo stesso giorno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

provveduto a revocare i mandati di accompagnamento pubblicati su RIPOL a carico

del reclamante (all. 11, inc. GPC __________).

h. Con

scritto 18.05.2017 diretto al Ministero pubblico (e da questi trasmesso per

competenza a questa Corte che lo ha ricevuto il 22.05.2017) RE 1 ha fatto “richiesta

che mi venga assegnato un avvocato d’ufficio per poter comunicare le eventuali

mie richieste. Purtroppo non essendo avvezzo a questa situazione le chiedo la

possibilità di prorogare i giorni di un possibile reclamo che scadrebbero

domenica” (reclamo 18/22.05.2017, AI 1a).

i. Dando

seguito alla richiesta 24.05.2017 di emendamento ex art. 385 cpv. 2 CPP da

parte di questa Corte, RE 1 con scritto 27.5/2.06.2017 ha precisato che il suo

“più che un reclamo è una richiesta di analizzare i fatti e che mi sia data

la possibilità di replicare al provvedimento, lo faccio di persona, in quanto

probabilmente per una questione di costi, non mi è stato assegnato un avvocato

d’ufficio e l’assistente sociale mi può aiutare solo parzialmente poiché oberata

di lavoro”.

In

sintesi egli, negando l’esistenza di un pericolo di fuga visti i suoi asseriti legami

professionali e personali con il nostro territorio, ha chiesto “di rivedere

lo sconto della pena concedendomi la possibilità di trasformare la detenzione in

un periodo di prova in libertà o di semi-libertà”.

Ciò

che gli permetterebbe, a suo dire, oltre che di mantenere la propria attività lavorativa,

e quindi di garantirgli la propria sussistenza, di far fronte al pagamento

delle “multe” ancora in sospeso.

Egli ha inoltre proposto: “- possibilità di saldare ratealmente il

debito, secondo le mie entrate finanziarie; - di firmare giornalmente per

certificare la mia giacenza e attività sul territorio elvetico; - di depositare

i documenti come anche di portare il braccialetto elettronico; - e/o

eventualmente il rientro serale presso le strutture”.

l. L’8.06.2017

il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato che la suddetta impugnativa

del reclamante, per stessa ammissione di quest’ultimo, costituirebbe in buona

sostanza una “istanza di richiesta di espiazione della pena detentiva

residua mediante semiprigionia o arresti domiciliari”, così che qualora gli

venisse inoltrata la necessaria documentazione comprovante i requisiti imposti dall’art. 2 REPAD risp. dall’art. 17 REPM, egli provvederebbe

a rendere una decisione circa la concessione o meno degli arresti domiciliari,

risp. della semiprigionia, evidenziando tuttavia che condizione per la

concessione di tali due forme di esecuzione è che la pena privativa della

libertà da espiare sia inferiore a un anno.

m. Con

contemporanea ulteriore decisione 8.06.2017 il giudice dei provvedimenti

coercitivi – accertata l’impossibilità d’incassare la pena

pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 130.-- cadauna decretata il

10.10.2016 dal Ministero pubblico – ha constatato

la commutazione della stessa in 150

giorni di pena detentiva sostitutiva, che ha aggiunto a quella di 275 giorni, per

totali 425 giorni. Per l’espiazione della stessa, richiamate le motivazioni

esposte nella precedente decisione di collocamento dell’11.05.2017, il

magistrato ha quindi nuovamente ordinato il collocamento di RE 1 in sezione

chiusa.

I

termini d’esecuzione sono poi stati rettificati nel modo seguente:

1/3 28.09.2017

1/2 08.12.2017

2/3 17.02.2018

Termine 09.07.2018.

Infine

il magistrato ha ricordato al reclamante di avere, in ogni momento, la possibilità

di provvedere al pagamento (parziale o integrale) delle pene pecuniarie,

riducendo di conseguenza il relativo periodo di detenzione, con la precisazione

che 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 130.--.

n. Con

scritto 10/13.06.2017 RE 1 ha presentato osservazioni di replica inerenti al

reclamo contro la decisione 11.05.2017 del giudice dei provvedimenti

coercitivi, e nel contempo ha impugnato la nuova decisione di collocamento

8.06.2017, stante che oggetto della missiva ha precisato essere: “Reclamo da

incarto __________ variazione in relazione ad incarto __________ ed emendamenti

27.5/2.6.2017”.

o. Con

decisione 21.07.2017 questa Corte ha respinto i gravami, nella misura della

loro ricevibilità (inc. CRP 60.2017.136).

In particolare, accertata l’esistenza di un concreto pericolo di fuga,

la Corte qui giudicante ha confermato il collocamento in sezione chiusa di RE 1,

così come ordinato del giudice dei provvedimenti coercitivi nelle decisioni

11.05.2017 e 8.06.2017. Ciò, in particolare, vista la di lui cittadinanza

straniera, l’assenza di solidi legami affettivi e professionali in Svizzera e

il modo in cui si è reso irreperibile, tant’è che egli ha potuto essere fermato

su suolo grigionese soltanto a seguito di tre mandati d’accompagnamento emessi

a suo carico.

Nel contempo questa Corte ha dichiarato irricevibile, sia la richiesta

di espiazione nella forma degli arresti domiciliari e risp. di semiprigionia,

dovendo le stesse essere dapprima vagliate dal giudice dei provvedimenti

coercitivi, previa produzione della necessaria documentazione, e sia la

(presumibile) richiesta di liberazione condizionale, in quanto prematura.

La

decisione è passata in giudicato.

p. Con

decisione 3.08.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto

l’istanza 14.07.2017 di trasferimento in sezione aperta presentata da RE 1.

In

particolare, dopo aver richiamato i decreti d’accusa a carico di quest’ultimo,

le precedenti proprie decisioni, nonché quella di questa Corte del 21.04.2017, come

pure ricordati i termini d’esecuzione della pena da espiare di complessivi 425

giorni, evidenziati altresì i preavvisi espressi dalla Direzione delle strutture

carcerarie cantonali e dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, sentito l’istante

e interpellato l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, il magistrato, ha considerato

come in concreto non siano intervenuti mutamenti sostanziali “atti a

modificare almeno non sfavorevolmente la prognosi inerente il rischio di fuga.

Esso permane infatti ancora di grado elevato considerando a maggior ragione

come a carico di RE 1 viga un effettivo divieto d’entrata in Svizzera valido

fino al 4 luglio 2019, ciò che contrasta ovviamente con l’efficacia del

permesso di dimora evocato dall’interessato e con la possibilità per lo stesso

di potersi regolarmente domiciliare sul territorio” (decisione 3.08.2017,

p. 6, inc. GPC __________). Pertanto ha mantenuto il detenuto in sezione

chiusa.

q. In data 11.08.2017 sono stati inviati a questa

Corte (che le sono pervenuti il 14.08.2017) due scritti datati 25.07.2017.

In uno di essi, avente per oggetto “istanza di

reclamo. Separazione incarti __________ e 60.2017.136”, RE 1, chiede “la

separazione della sofferenza delle pene relative agli incarti __________ e

60.2017.136”, al fine di poter beneficiare, per quanto attiene alla pena di

275 giorni – che sarebbe infatti inferiore ad un anno – dell’esecuzione

nella forma della “semi prigionia e la sofferenza ai domiciliari”. Al

proposito rileva i preavvisi favorevoli espressi sia dalla Direzione delle

strutture carcerarie e sia degli assistenti sociali dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa. Sostiene altresì l’inesistenza di un pericolo di

fuga, in considerazione della sua preponderante attività lavorativa svolta sul

nostro territorio che consoliderebbe il suo legame e la sua integrazione in

Svizzera, come pure ritenuto che “non ho legami con l’Italia se non mia madre,

che comunque si sta ritrasferendo in Svizzera”. Egli fornisce un elenco di all’incirca

una cinquantina di nominativi (fra ditte e persone private, che in parte svolgono

la professione di medico, farmacista, avvocato, assicuratore, carrozziere,

parrucchiere, agente di polizia), che asserisce trattarsi di amici e/o

conoscenti “in grado di dichiarare che mi conoscono e che sono attivo sul

territorio”.

Nell’altro

scritto 25.07.2017 avente per oggetto “istanza di reclamo su incarto __________

e seguenti” RE 1 dichiara di fare “formale opposizione ed istanza di

reclamo sul valore attribuito alle aliquote di tutte le pene applicatomi, ad

esclusione delle spese di 500.-- CHF, che si riferiscono ad un periodo precedente”.

In altre parole postula “di ribassare le quote delle aliquote fino alla

soglia minima, senza modificarne il numero”, ritenuto che, a suo dire, le

aliquote delle (tre) pene pecuniarie pronunciate a suo carico sarebbero state

determinate sulla base di un reddito dichiarato di oltre CHF 60'000.-- annui,

mentre che il suo reddito attuale ammonterebbe a CHF 2'500.--/2'700.-- mensili.

r. Con

osservazioni 18.08.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato

come gli scritti 25.07.2017 “non costituiscano formali reclami in assenza di

corrispettive decisioni impugnabili: RE 1 formula di fatto istanza di riduzione

del valore delle aliquote giornaliere ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP,

rispettivamente istanza di concessione del regime di semiprigionia (art. 77b

CP)”.

s. Nel

contempo con decisione 18.08.2017 (prodotta in sede di osservazioni) il giudice

dei provvedimenti coercitivi – adito contemporaneamente a questa Corte mediante gli

scritti 25.07.2017 di RE 1 –, non ha concesso a quest’ultimo l’esecuzione della

parte di pena detentiva sostitutiva di 275 giorni [pena ottenuta separandola,

come da lui instato, dalla pena di 150 giorni di cui al decreto 10.10.2016 (DAC

__________)] nel regime della semiprigionia, mantenendo il di lui collocamento

in sezione chiusa.

Il

giudice, in sintesi, ha ritenuto che la fattispecie non adempirebbe alcuno dei

requisiti necessari per la concessione della semiprigionia. Segnatamente: la pena

detentiva sostitutiva complessiva (di 425 giorni), che la legge non permetterebbe

di dividere in due parti, sarebbe superiore al limite di un anno imposto

dall’art. 77b CP; a tutt’oggi sussisterebbe un elevato rischio di fuga (come

già valutato in precedenza e confermato da questa Corte nella sentenza

21.07.2017); a carico di RE 1 vigerebbe un divieto d’entrata valido sino al

4.07.2019 che gli impedirebbe di svolgere un’attività lavorativa in Svizzera,

attività almeno del 50 % che comunque non sarebbe stata sufficientemente

comprovata.

t. Delle

altre argomentazioni così come delle osservazioni dei procuratori pubblici Antonio

Perugini e Fiorenza Bergomi, nonché della Direzione delle strutture carcerarie,

si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L’art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011)

conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino

dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73

LOG − la competenza, fra l’altro, a decidere la concessione della semiprigionia

(art. 77b CP), come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta e la

concessione del lavoro e dell’alloggio esterni (art. 77a CP).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art.

12.

cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_492/2016

del 12.01.2017 consid. 2.2.1.;6B_69/2014

del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;

1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.

2.1

).

2.

2.1.

È

pacifico che la decisione 3.08.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in

cui è stato negato al qui reclamante il trasferimento in sezione aperta

(decisione notificatagli il 5.08.2017), lo tocca direttamente, personalmente e

attualmente nei suoi diritti conformemente all’art. 382 cpv. 1 CPP. Parimenti

gli scritti datati 25.07.2017, nella misura in cui sono stati inviati a questa

Corte l’11.08.2017, rispettano il termine ricorsuale posto dall’art. 396 cpv. 1

CPP. Nondimeno, preliminarmente, occorre verificare in ordine l’esatto oggetto

di tali impugnative e la competenza della Corte qui giudicante.

2.1.1

Scritto

datato 25.07.2017 con oggetto: “Istanza di reclamo su incarto __________ e

seguenti”

In

tale scritto RE 1 dichiara di fare “formale opposizione ed istanza di

reclamo sul valore attribuito alle aliquote di tutte le pene applicatomi, ad

esclusione delle spese di 500.- CHF, che si riferiscono ad un periodo

precedente”.

Egli

precisa poi che le proprie entrate complessive, precedentemente stimate oltre i

CHF 60'000.-- annui, dall’ottobre 2014, a causa di una forte riduzione della propria

attività, si sarebbero notevolmente contratte e il suo reddito attuale si attesterebbe

attorno ai CHF 2'500.--/2'700.-- mensili. In conclusione chiede “quindi

formalmente di ribassare le quote delle aliquote fino alla soglia minima, senza

modificarne il numero”.

Col

che RE 1 non impugna formalmente la decisione 3.08.2017 del giudice dei

provvedimenti coercitivi (concernente la non concessione del trasferimento in

sezione aperta), bensì chiede una riduzione dell’importo delle singole aliquote

giornaliere delle pene pecuniarie di cui ai decreti d’accusa pronunciati dal

Ministero pubblico a suo carico, a fronte di un asserito aggravamento delle

proprie condizioni economiche.

Trattasi

di una richiesta che ricade sotto i disposti dell’art. 36 cpv. 3 CP, secondo

cui se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa,

le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si

sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere oltre alla proroga

del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo (lit. a) e all’esecuzione

di un lavoro di pubblica utilità (lit. c), anche la riduzione dell’importo

dell’aliquota giornaliera (lit. b).

Ora, per i casi previsti dall’art. 36 cpv. 3 CP, laddove è il Ministero

pubblico ad aver pronunciato la pena pecuniaria risp. la multa in un decreto

d’accusa, è ancora quest’ultimo a doversi esprimere mediante una decisione

giudiziaria indipendente successiva ex art. 363 cpv. 2 CPP. Decisione quest’ultima

poi impugnabile davanti alla Corte di appello e di revisione penale.

Ne

consegue che questa Corte è incompetente a statuire in tal senso, così che lo

scritto in questione risulta essere irricevibile.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, peraltro, avendo ricevuto da RE 1 il medesimo

scritto, in data 16.08.2017 ha già provveduto ad inoltrarlo per competenza al

Ministero pubblico, al fine di rendere una decisione di merito (scritto

16.08

, all. 53, inc. GPC __________).

2.1.2

Scritto

datato 25.07.2017 con oggetto: “Istanza di reclamo

Separazione

incarti __________ e 60.2017.136”

In

quanto datato 25.07.2017, tale esposto, seppure risulta spedito l’11.08.2017,

sembrerebbe essere stato redatto da RE 1 prima che il giudice dei provvedimenti

coercitivi rendesse la decisione 3.08.2017 (di rifiuto del trasferimento in

sezione aperta), che gli è stata notificata in carcere il 5.08.2017, all. 50,

inc. GPC __________). Pertanto, lo stesso esulerebbe dalla questione del

trasferimento in sezione aperta, peraltro già richiesto dal qui reclamante nel

suo scritto del 14.07.2017 (all. 39, inc. GPC __________), successivamente al

colloquio telefonico del 13.07.2017 con l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi (all. 38, inc. GPC __________).

In

effetti anche il contenuto di tale scritto, rafforza la medesima conclusione, ovvero

la non attinenza col trasferimento in sezione aperta, risultando conseguentemente

irricevibile in questa sede. Infatti RE 1 nello stesso chiede, in buona sostanza,

che l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva complessiva di 425 giorni (che

ha avuto inizio il 10.05.2017 e terminerà il 9.07.2018) – accertata

nella decisione 8.06.2017 – venga suddivisa in due parti: l’una attinente

all’ultima pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere pronunciata nel decreto

d’accusa 10.10.2016 (DAC __________) per la quale intende espiare i

corrispondenti 150 giorni di pena detentiva sostitutiva sino al raggiungimento

del termine dei 2/3 (ormai prossimo, ritenuta la data d’inizio espiazione del

10.05

), per poi beneficiare della liberazione condizionale. Per l’altra

parte di 275 giorni, attinente ai precedenti decreti d’accusa emessi a suo

carico, in quanto inferiore all’anno, egli chiede l’espiazione nella forma

della semiprigionia, sostenendo l’inesistenza di un pericolo di recidiva e di

fuga, a fronte anche degli asseriti stretti e preponderanti legami con il

nostro paese.

Ora,

sulla concessione o meno del regime della semiprigionia il giudice dei provvedimenti

coercitivi si è pronunciato (respingendola) nella (ulteriore) decisione resa il

18.08.2017

(notificata al qui reclamante il 21.08.2017, all 57, inc. GPC __________),

dipartendosi dal medesimo scritto datato 25.07.2017 che RE 1 ha inoltrato,

oltre che alla Corte qui giudicante, anche a tale magistrato (all. 52, inc. GPC

__________).

Contro

la decisione 18.08.2017 RE 1 non si è formalmente aggravato davanti a questa Corte,

entro il termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP.

Lo

scritto 25.07.2017 in questione non può essere interpretato quale impugnativa

della decisione 18.08.2017, già solo per il fatto che è precedente (anche per rispetto

alla data del suo inoltro alla Corte dei reclami penali, l’11.08.2017) alla notifica

della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi (circa il rifiuto della

semiprigionia), come detto, avvenuta il 21.08.2017.

Pertanto

la decisione 18.08.2017 è nel frattempo passata in giudicato.

Ne

consegue, per tutto quanto visto, l’irricevibilità pure del (secondo) scritto

datato 25.07.2017.

3.

3.1.

Lo scritto 25.07.2017 con oggetto: “Istanza di reclamo Separazione incarti __________ e

60.2017

”, quand’anche non fosse

ritenuto irricevibile in ordine, non avrebbe miglior esito nel merito.

3.2

Giusta

l’art. 77b prima frase CP le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate

in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla

fuga o commetta nuovi reati.

Norma

questa completata dall’art. 17 cpv. 1 REPM che richiede altresì che l’interessato

sia di principio in possesso di un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera

(lit. b) e disponga di un’attività lavorativa regolare con un tasso

d’occupazione minimo del 50 % (lit. c).

Per

la determinazione del limite di un anno fa stato il quantum di pena

pronunciato dall’autorità giudicante nel giudizio di merito. Se nella sentenza

viene pronunciata una pena superiore a un anno, il regime della semiprigionia è

escluso, anche se dopo il computo del carcere preventivo sofferto il resto di

pena da espiare è inferiore all’anno (BSK Strafrecht I – C. KOLLER, 3a.

ed., art. 77bCP n. 7).

Se nell’esecuzione vi è concorso di più pene detentive, in forza all’art.

4.

dell’Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare del 19.09.2006

(OCP-CPM, RS 311.01), le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli

art. 76-79 CP, secondo la loro durata totale. Soltanto nel caso in cui

l’espiazione nella forma della semiprigionia è stata autorizzata prima che il

limite di un anno venga superato con l’aggiungersi di una nuova pena detentiva divenuta

eseguibile, tale regime può essere mantenuto per la continuazione

dell’espiazione, a tutela del principio dell’affidamento (BSK Strafrecht I – C. KOLLER, op.

cit., art. 77b CP n. 8).

Ciò

tuttavia non concerne il caso qui in esame.

Con

riguardo agli ulteriori presupposti dell’assenza di un rischio di fuga o di recidiva,

imposti dall’art. 77b CP per la concessione del regime della semiprigionia, in

via abbondanziale, si rileva che il giudice dei provvedimenti coercitivi nelle

sue decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017 di collocamento iniziale (in sezione chiusa),

ha già avuto modo di valutare l’esistenza di un concreto rischio di fuga. Ciò

in ragione della cittadinanza straniera del qui reclamante, della sua assenza di

particolari legami con il territorio elvetico e considerato che il di lui fermo

è stato reso possibile soltanto grazie all’emanazione di mandati di cattura

pubblicati su RIPOL, risultando egli a quel momento partito per l’Italia e

d’ignota dimora. Conclusioni queste che sono state confermate dalla Corte qui

giudicante nella decisione 21.07.2017, passata in giudicato (inc. CRP

60.2017

),

Ora,

nei pochi mesi intercorsi da questi giudizi, la situazione del reclamante non

ha subito un’evoluzione tale da sovvertire in qualche modo l’accertato pericolo

di fuga.

I

suoi legami affettivi più importanti (con la madre e la compagna), da quanto

agli atti, permangono in Italia, suo paese d’origine, dove egli, per sua stessa

ammissione, dall’estate 2016 risiedeva presso il domicilio della madre (verbale

d’audizione 26.07.2017, p. 2, all. 45, inc. GPC __________). Anche l’attuale

compagna, a suo dire, risiederebbe a __________ (verbale d’audizione

26.07

, p. 2, all. 45, inc. GPC __________). Inoltre - e questo è decisivo

-, l’emanazione nei suoi confronti di un divieto d’entrata valido sino al

4.07.2019

(all. 48, inc. GPC __________) rende per lui impossibile ottenere

un’autorizzazione a soggiornare legalmente sul nostro territorio (tant’è che

ciò ha inficiato la validità del suo attuale permesso B, comunque venuto a

scadere il 2.09.2017). Di conseguenza il rischio che egli si possa rendere

irreperibile e latitante (come peraltro accaduto prima del suo fermo) per

sottrarsi all’espiazione delle pene è ancor più concreta e altamente probabile

(BSK Strafrecht I, C. KOLLER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

D’altronde

sulla base di tali circostanze, il giudice dei provvedimenti coercitivi, con

decisione 18.08.2017, ha rifiutato di concedere al qui reclamante l’espiazione

delle pene nella forma della semiprigionia ex art. 77b CP. Decisione, come

visto più sopra, nel frattempo passata in giudicato, in assenza di una formale

e valida impugnativa.

4.

I

gravami, per tutto quanto visto sopra, sono irricevibili.

Considerate le difficili condizioni economiche

di RE 1 già accertate nella sentenza 21.07.2017 di questa Corte (inc. CRP 60.2017.136),

e che non risultano avere subito nel frattempo delle modifiche sostanziali, si

prescinde anche in questa sede dal prelievo della tassa di giustizia e delle

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 36, 76 segg., 77a, 77b CP, 363, 379 segg., 393 segg., 439 CPP,

l’OCP-CPM, la LEPM, il REPAD, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. I

reclami datati 25.07.2017 sono irricevibili.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

per conoscenza:

- Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,

Lugano.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera